Grazie al progresso scientifico si riduce la liceità all’aborto di Aldo
Vitale, ricercatore in filosofia e storia del diritto, 9 maggio, 2012, http://www.uccronline.it
Per affrontare il problema con
onestà intellettuale e senza apriorismi ideologici sarebbe necessario
riconoscere che oramai il confine tra abortion late term ( aborto tardivo ) e
preterm birth ( nascita prematura ) è sempre più sottile, fino a divenire quasi
indistinguibile, grazie proprio ai progressi degli ultimi decenni compiuti
dalla neonatologia e dalla terapia intesiva neonatale ( si pensi, per esempio,
alla migliorata capacità di determinare l’età gestazionale grazie alle tecniche
ad ultrasuoni, come si precisa in un editoriale di “Lancet ” del 2006 ) che
hanno garantito una sempre crescente possibilità (e non probabilità) di
assicurare un esito fausto, vitale e decisamente più salubre alle giovani e
fragili vite che si affacciano al mondo tra la ventesima e la ventiquattresima
settimana di gravidanza.
Il tema è decisamente complicato
poiché ci si aggira tra la vita e la morte; tra l’autodeterminazione della
donna e la volontà dei genitori da un lato e il diritto alla vita del feto
espulso dopo IVG o a seguito di parto pretermine da un altro lato; tra
l’eutanasia o la distanasia infantile (cioè tra la necessità di garantire il
sostentamento vitale di persone molto fragili e la necessità di evitare
l’accanimento terapeutico nei confronti dei neonati ); tra la duttilità del
progresso tecnico-scientifico da un lato e l’inossidabilità dei principi morali
dall’altro; tuttavia si possono riportare alcune osservazioni sullo stato
dell’arte.
Come è risaputo, infatti, si
pensi al noto e copioso rapporto dello USIOM ( Institute of Medicine ) del 2007
dal titolo «Preterm births: causes, consequences and prevention» in cui si precisa che dal 1981 al 2004 le
nascite pretermine sono aumentate del 30% ( sebbene siano differenti le
con-cause ), si è oramai giunti al punto per cui anche in età molto precoce è
possibile la sopravvivenza. Ciò che dunque viene in rilievo è, in sostanza, il
problema che nell’ambito bioetico viene definito dei «grandi prematuri», cioè
di quei soggetti che o a seguito di una pratica di interruzione volontaria di
gravidanza tardiva o a seguito di un vero e proprio parto pretermine, riescono
a nascere vivi ed a sopravvivere nonostante la precocità.
Il problema è senza dubbio
complesso ed esteso implicando riflessi di carattere medico, scientifico, etico
e soprattutto giuridico (per esempio, diventa fondamentale, sebbene sempre più
difficilmente definibile, la distinzione tra interruzione volontaria della
gravidanza e nascita prematura in genere, e in particolare la differenza della
rilevanza penale tra aborto procurato ed omicidio, posto che secondo la
dottrina giuridica si verificherebbe la seconda fattispecie ogni qual volta
soggetto passivo dell’aggressione sia un individuo fisiologicamente capace di
una vita autonoma), ma si possono tracciare delle linee per comprendere almeno
in generale la questione. Sul piano medico-scientifico occorre ricordare ciò
che lo specialista di medicina interna Renzo Puccetti ha dichiarato in una
intervista rilasciata nel 2008 aZenith.org , e cioè che «secondo i dati
provenienti da 600 cliniche nel mondo raccolti nel Vermont Oxford Network, la
sopravvivenza a 22 settimane è del 5%, sale al 30% nei nati a 23 settimane e
arriva al 60% nei bambini nati a 24 settimane di gestazione. In una casistica
condotta analizzando 19.507 neonati ammessi in 17 reparti di cure intensive
neonatali in Canada sono sopravvissuti e sono stati dimessi dal reparto il 14%
dei neonati a 22 settimane, il 40% a 23 settimane e quasi il 60% a 24
settimane». Celebre, tra i tanti, e relativamente recente il caso di Amillia
Taylor nata nel 2007 a 21 settimane e di appena 280 grammidi peso.
A ciò si aggiunga che le cause di
nascite pretermine sono diverse e di natura a volte genetica, a volte biologica
o perfino comportamentale. Secondo uno studio pubblicato dalla autorevole
rivista Human Reproduction nel 2004 vi è addirittura una relazione direttamente
proporzionale tra precedenti episodi di IVG e la nascita pretermine, o meglio:
le donne che si sono sottoposte ad una pratica, spesso reiterata, di interruzione
della gravidanza hanno mostrato poi di essere maggiormente predisposte ad esiti
gestazionali pretermine. In sostanza, la donna che più volte si è sottoposta a
pratiche interruttive della gravidanza ha più possibilità di sviluppare delle
complicazioni in una successiva gestazione che può concludersi molto in
anticipo rispetto al decorso temporale ordinario. Secondo un precedente studio
pubblicato dalla medesima rivista nel 2002, un’altra causa di aumento del
rischio di nascite pretermine è da ricollegarsi anche al ricorso alle tecniche
di procreazione assistita per il trattamento dell’infertilità femminile.
Sul piano etico-giuridico si è
posto il problema dei diritti dei giovani pazienti, cioè dei cosiddetti «grandi
prematuri», e del piano deontologico dei medici che devono soccorrere queste
giovanissime vite. Sul punto occorre procedere con ordine, cominciando
dall’ordinamento italiano. In primo luogo emerge il dato normativo deducibile
dal secondo comma dell’art. 7 della legge 194/1978 per cui «quando sussiste la
possibilità di vita autonoma del feto […] il medico che esegue l’intervento
deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto». Secondo la stessa legge disciplinante
l’interruzione volontaria di gravidanza in Italia, dunque, sul medico che
procede ad IVG incombe l’obbligo di fare il possibile per salvare la vita del
feto qualora dopo l’intervento di IVG quest’ultimo presenti segni vitali. Il
medico, insomma, deve in caso di IVG tardiva prestare i soccorsi necessari nel caso
di vitalità del feto. Da ciò si deduce per analogia che in caso di nascita
pretermine, che negli anni ottanta si verificava tra la ventottesima e la
trentesima settimana ponendosi oggi, invece, tra la diciottesima ( cfr.
Tedeschi-Eckart, Trattato di medicina forense, I, Padova, Piccin-Nuova Libraia,
1984, pag. 532 ) e la ventiquattresima settimana di gravidanza, è ancor più
ovvio che il medico debba attivarsi per salvaguardare il feto in caso di sua
vitalità.
Del resto, il Comitato Nazionale
di Bioetica è stato anche fin troppo chiaro, stabilendo nel suo parere del 2008
sui grandi prematuri, che « il principio bioetico fondamentale che deve guidare
la riflessione sul tema dei neonati estremamente prematuri è il seguente: i
criteri che in generale si devono adottare per la rianimazione dei neonati non
possono differire da quelli che vengono adottati per rianimare un bambino
uscito dalla fase neonatale o un adulto. Questo principio corrisponde,
peraltro, alle linee guida espresse da tempo con assoluta chiarezza ( e fino ad
oggi non modificate ) dall’American Academy of Pediatrics ». In questo senso la
giurisprudenza statunitense si è espressa più recentemente in almeno due note
occasioni: la prima è quella del caso Miller vs HCA deciso dalla Corte Suprema del
Texas per cui il medico può e deve soccorrere il nato prematuro anche contro il
consenso dei suoi genitori; la seconda è costituita dal caso Montalvo vs
Borkovec giudicato dalla Corte d’Appello
del Wisconsin con cui il giudice adito ha sancito in sostanza la illegittimità
della sospensione del trattamento di sostegno vitale dei neonati prematuri
poiché essi non sono soggetti in stato vegetativo persistente, venendo dunque
sottratti alla volontà dei genitori e venendo dunque riconosciuti come soggetti
di diritto a tutti gli effetti. Del resto nel 2002 il 107° Congresso degli
Stati Uniti ha approvato il “Born-Alive Infants Protection Act” con cui si
riconosce la personalità, cioè la soggettività giuridica, dei nati vivi, di
tutti i neonati vivi a prescindere dal loro stadio di sviluppo: «The words
“person”, “human being” “child”, and “individual”, shall include every infant
member of the species homo sapiens who is born alive at any stage of
development».
In conclusione può affermarsi che
esiste e sempre più si afferma un rapporto inversamente proporzionale tra il
progresso della medicina in genere e di quella neonatale in particolare e i
limiti alla legittimazione dell’interruzione volontaria della gravidanza, o
meglio, a fronte di un costante progresso medico nella cura dei nati prematuri
o dei feti sopravvissuti ad IVG, il diritto non può che adeguarsi restringendo
il periodo di legittimità del ricorso ad IVG. In questo senso può dirsi che,
pur ancora basso, essendo il limite di sopravvivenza, rebus sic stantibus, pari
al periodo di 18-20 settimane di età gestazionale, il ricordo ad IVG non può
oramai che essere sempre più compresso all’interno di questo limite. Così
soltanto, cioè in aderenza alle più recenti risultanze scientifiche, si può
spiegare il provvedimento del Governatore dell’Arizona che lo scorso 13 aprile
ha proibito l’aborto dopo le 20 settimane di gravidanza.
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