giovedì 13 novembre 2014

Alla Corte costituzionale la decisione sul divieto di riconoscimento dell'adozione estera della coppia gay, di Patrizia Maciocchi, http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/

Dubbi di costituzionalità sulla legge italiana che vieta il riconoscimento dell'adozione di un bimbo a una coppia omosessuale che l'ha già ottenuta all'estero e in cui uno dei componenti è il genitore. Il Tribunale dei minorenni di Bologna, con l'ordinanza 4701, chiama la Consulta a esprimersi su un'eventuale contrasto con la Carta degli articoli 35 e 36 della legge sulle adozioni (184/1983) per la parte in cui non è consentito al giudice di valutare se sia all'interesse del minore eseguire anche in Italia la sentenza straniera che ha riconosciuto la sua adozione in favore del coniuge del genitore, anche quando il matrimonio non ha prodotto effetti in Italia perché avvenuto tra persone dello stesso sesso.
Alla base dell'ordinanza firmata dal presidente Giuseppe Spataro, il ricorso di due donne, sposate in America e residenti in Italia, che hanno chiesto al Tribunale interno di riconoscere la sentenza americana con la quale era stata disposta l'adozione di una minore, figlia biologica di una della due. In base alla legge attuale la donna non può adottare la figlia di sua moglie, neppure facendo leva sull'articolo 44 lettera B) della legge sulle adozioni che regola i casi particolari. A sbarrare la strada c'è l'ordine pubblico che pone come condizione per l'adozione la diversità tra i sessi. Il Tribunale ricorda che l'articolo 35 della legge sulle adozioni vieta la trascrizione nei registri dello Stato civile delle adozioni di un minore pronunciate all'estero, se contrarie ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori: tra questi c'è quello secondo cui l'adozione è consentita solo alle coppie sposate. Un orientamento che, secondo i giudici, suscita perplessità se applicato al caso specifico, nel quale ci sono genitori con una convivenza ventennale confluita in un matrimonio regolarmente celebrato all'estero e in una sentenza di adozione. La legge è censurabile perché in base alla sola omosessualità impedisce il riconoscimento in Italia della famiglia formata all'estero. I giudici sono cansapevoli che la Consulta si è già pronunciata sulle unioni omosessuali lasciando al Parlamento il compito di individuare le garanzie. Tuttavia la richiesta è di intervenire a tutela di situazioni particolari, per verificare l'adeguatezza e la proporzionalità della disciplina. Nei piatti della bilancia vanno messi l'interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale di matrimonio e, dall'altro, quello della coppia omogenitoriale a non veder cancellata la situazione giuridica preesistente. Non si tratta di veder affermato il riconoscimento della trascrizione del matrimonio omosessuale in Italia, ma di dare al giudice la possibilità di valutare quale sia l'intersse preminente del minore.


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