giovedì 16 luglio 2015

Così i giudici legalizzano l'utero in affitto di Tommaso Scandroglio, 16-07-2015, http://www.lanuovabq.it/

A Milano i giudici hanno legalizzato l'utero in affittoEra già accaduto altre volte, ma ogni volta è come se fosse la prima. Stiamo parlando di quei giudici che legittimano la pratica della maternità surrogata, nonostante la legge 40 la vieti espressamente. Due giorni fa sono state depositate le motivazioni di una sentenza, emessa dal Tribunale di Milano, che ha assolto una coppia per aver alterato lo stato civile di due gemelli avuti tramite la pratica dell’utero in affitto, con fecondazione eterologa, effettuata in Ucraina. In buona sostanza i due avevano spacciato come figli loro i gemelli partoriti da un’altra donna e non adottati. Infatti, lo ricordiamo, un bambino per il nostro ordinamento giuridico è figlio di Tizio e Caia solo se Caia lo ha partorito, ed è figlio legittimo o naturale riconosciuto da entrambi, oppure se lo hanno avuto in adozione. 

Il collegio della quinta sezione penale, presieduto da Annamaria Gatto, ha assolto la coppia con le seguenti motivazioni. In primo luogo occorre far riferimento alla legge ucraina sulla formazione dell’atto di nascita, legge che è stata rispettata appieno. Infatti, affermano i giudici, è «la stessa legge italiana a imporre ai cittadini italiani all'estero di effettuare le dichiarazioni di nascita all'ufficiale di stato civile straniero e secondo la legge del luogo ove l'evento è avvenuto». In Ucraina la pratica dell’utero in affitto è legittima e quindi quell’atto di nascita è legittimo anch’esso. Ma lo è per noi? La ricezione di tale atto di nascita da parte delle nostre autorità è lecita solo se non contrasta con l’ordine pubblico interno. Da qui la domanda: questo atto di nascita contrasta con il nostro ordine pubblico? Eccome, tanto è vero che c’è una legge, la legge 40, che espressamente vieta la pratica della maternità surrogata. I giudici hanno fatto spallucce e lo scoglietto della legge 40 è stato superato affermando che se l’ufficiale di stato civile italiano ha trascritto l’atto vuol dire che tale atto era compatibile con l’ordine pubblico. Come dire che la decisione dell’ultimo degli ufficiali di stato civile è insindacabile. 

Ma proseguiamo. Nelle motivazioni si legge ancora: «l'ordinamento interno […] al pari di quello ucraino, nel disciplinare gli effetti della fecondazione eterologa valorizza il principio di responsabilità procreativa e ne fa applicazione in luogo di quello di discendenza genetica; il coniuge che abbia dato l'assenso (...) alla nascita di un bambino tramite fecondazione eterologa (...) non può esercitare l'azione di disconoscimento, per avere assunto la responsabilità di questo figlio, e ne diviene genitore nonostante lo stato civile del neonato venga determinato in maniera estranea alla sua discendenza genetica». Cosa ci stanno dicendo i giudici? In primo luogo i magistrati meneghini sono arrivati ad alcune logiche conclusioni le cui premesse erano state poste dalla Corte costituzionale italiana con la sentenza 162 del 2014, sentenza che aveva aperto alla fecondazione artificiale eterologa, tecnica in cui un gamete o entrambi i gameti possono provenire da un soggetto estraneo alla coppia richiedente.

Con l’eterologa il figlio può benissimo essere figlio genetico di un terzo e non figlio biologico di Tizio e Caio, non essere adottato e nonostante questo figurare come figlio legittimo della coppia stessa. Ma non è lo stesso che accade con l’utero in affitto? Anzi in questa pratica, per ipotesi, i gameti possono venire dalla coppia richiedente. C’è solo l’inciampo che il bebè non verrà partorito dalla donna che lo crescerà, ma – come ha affermato la Corte costituzionale – questo avviene anche nell’adozione. Non solo, ma nell’adozione si cresce un figlio che non è proprio figlio biologico, così come sarà con la coppia lombarda. Se dunque è legittima l’eterologa perché non può esserlo l’utero in affitto? 

E dunque la sentenza della Corte costituzionale, richiamata spesso nelle motivazioni del Tribunale di Milano, ha fatto da grimaldello per accogliere la pratica dell’utero in affitto, pratica che per paradosso la stessa Corte in quella sentenza aveva dichiarato ancora illecita. Insomma, prendiamo delle sentenze solo ciò che ci fa comodo. Ma anche dalla legge 40 i giudici prendono ciò che vogliono. Questi, infatti, riportano pari pari ciò che in questa legge c’era scritto in merito alla Fivet eterologa: qualora avvenisse la fecondazione eterologa (che quando fu scritta la legge era pratica vietata), la coppia richiedente non può disconoscere il bambino. Ma questa postilla non la troviamo invece per la pratica della maternità surrogata. É stata semplicemente inventata dai giudici. Ciò che importa dunque per i giudici milanesi è «il principio di responsabilità procreativa»– cioè voler aver un figlio a tutti i costi – e non la «discendenza genetica». Non solo, ma aggiungono che il «principio della responsabilità procreativa» è «posto prioritariamente a tutela dell'interesse del bambino». Ma come? Far nascere un bambino in provetta con gameti di persone che non lo tireranno grande, impiantarlo nell’utero di una donna che non lo vedrà crescere, venire acquistato come una merce, esporlo ad altissimo rischio di morte, etc. tutto questo sarebbe nel suo interesse?

In realtà ai giudici del figlio importa un fico secco. Importa l’autodeterminazione della coppia. Infatti, così ancora leggiamo nelle motivazioni che richiamano un passaggio della sentenza del 2014 della Consulta: «la scelta di diventare genitori e formare una famiglia che abbia anche figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, riconducibile agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione». Detta in soldoni: prima c’è un presunto di diritto di diventare genitori e poi il rispetto della vita del bambino. E il primo “diritto” deve essere garantito costi quel che costi. Utilizzate pure provette, uteri in affitto, manipolazioni genetiche, bacchette magiche ma dateci il figlio. E dunque la pratica della maternità surrogata viene legittimata per via giurisprudenziale in Italia ancora una volta (c’erano stati infatti in passato altri casi). Il peccato originale, lo abbiamo scritto già altre volte, è contenuto nella stessa legge 40. Se legittimi il fatto di poter manipolare la vita di un nascituro, che poi venga al mondo con l’omologa, l’eterologa o l’utero in affitto poco cambia. É solo una variazione su un tema, un tema dai toni molto funebri.


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