Con la sentenza 229/2015 la Corte Costituzionale ha eliminato il divieto di selezione degli embrioni e della relativa sanzione penale sanciti, rispettivamente, dalla lettera b del comma 3 e dal comma 4 della legge 40/2004 disciplinante le tecniche di procreazione medicalmente assistita (da ora Pma).
In primo luogo: focalizzando l’attenzione sul dispositivo della suddetta sentenza, si ha l’impressione che la Corte Costituzionale non ha letto le norme in questione, che se le ha lette non le ha comprese, e che se le ha comprese le ha dolosamente disattese.
In secondo luogo: dall’impianto generale della sentenza, sembra che la Corte Costituzionale si sia soltanto pigramente adagiata, recependone il senso all’interno del nostro ordinamento, sulla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 agosto 2012 riguardante il caso “Costa e Pavan c. Italia” con cui è stato dichiarato illegittimo il divieto della legge 40/2004 circa la diagnosi genetica preimpianto (da ora Dgp) specialmente in relazione alla normativa italiana in tema di interruzione volontaria di gravidanza (da ora Ivg) cristallizzata dalla legge 194/1978.
In terzo luogo: con la medesima sentenza, in barba ad ogni principio di non-contraddizione, la Corte Costituzionale ha, tuttavia, disposto che non è illegittimo il divieto posto dalla legge 40/2004 circa la soppressione dell’embrione in quanto, sempre secondo la Corte, «l’embrione, infatti, quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico».
Scendendo più in profondità, ma pur sempre evitando eccessivi tecnicismi etici e giuridici, occorre evidenziare che la suddetta sentenza della Corte Costituzionale non ha colpito semplicemente il divieto di Dgp, ma il divieto di selezione eugenetica in quanto tale.
Occorre però procedere con ordine su tre piani diversi: quello della coordinazione normativa; quello dei principi; quello degli effetti.
Sotto il primo profilo, cioè quello strettamente normativo, la decisione della Corte Costituzionale è fallace in quanto fondata sull’equivoco (il medesimo in cui è incorsa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per una scadente conoscenza dell’ordinamento italiano e a causa della mancanza di una interpretazione sistematica del medesimo) che il divieto di Dgp della legge 40/2004 sia in contrasto con la normativa in tema di Ivg.
Detto in poche parole, ecco il succo del ragionamento della Corte Europea prima e della Corte Costituzionale adesso: che senso ha il divieto di Dgp che impedisce di selezionare gli embrioni insani per impiantarli se poi si può ricorrere alla interruzione volontaria di gravidanza per le malformazioni del feto?
Una simile impostazione dimostra di non aver colto la lettera e lo spirito di entrambe le leggi.
Per sciogliere il bandolo della matassa occorre tenere sempre ben presente ciò che la Corte Costituzionale incredibilmente sembra ignorare (si spera in buona fede), cioè la distinzione tra aborto eugenetico ed aborto terapeutico.
L’aborto eugenetico è quello posto in essere secondo un’ottica strettamente eugenetica, cioè per scartare gli embrioni o i feti considerati non idonei a causa delle loro eventuali patologie.
L’aborto terapeutico, invece, è quello posto in essere soltanto qualora le eventuali patologie del feto possano arrecare un pregiudizio alla integrità psico-fisica della donna, così come recita la lettera b del comma 1 dell’articolo 6 della legge 164/1978 che la Corte Costituzionale sembra non letto o compreso.
Insomma, per essere terapeutico e non eugenetico l’aborto, occorre che esista un nesso di causalità tra le patologie del feto e le lesioni all’integrità psico-fisica della donna; in caso contrario non sarà terapeutico, ma eugenetico e come tale universalmente riconosciuto come illecito nel nostro ordinamento, stante, appunto, il riconoscimento giurisprudenziale sul punto come dimostrano la sentenza della Corte di Cassazione 14488/2004 per la quale «non esiste nel nostro ordinamento l’aborto eugenetico», e la sentenza 151/2009 della stessa Corte Costituzionale ai sensi della quale l’embrione non è “cestinabile” come una qualunque res difettosa.
Sotto il livello dei principi, la suddetta sentenza della Corte Costituzionale sembra non tener conto che la terapeuticità dell’aborto terapeutico è in relazione alla madre e non all’embrione o al feto. La Dgp, invece, è sempre in relazione all’embrione e il divieto che era previsto dalla legge 40/2004 serviva proprio ad evitare che l’embrione fosse reificato e cassato come un qualunque prodotto difettoso.
Il divieto contemplato dalla legge 40/2004 che la Corte Costituzionale ha spazzato via con incresciosa insipienza giuridica era una norma di presidio della civiltà giuridica, di preservazione della natura del diritto e di espressione del diritto di natura.
Sotto il profilo degli effetti, non si può fare a meno di considerare che il divieto di Dgp testé archiviato evitava che si sviluppasse e diffondesse la disumana e antigiuridica prassi eugenetica nel nostro ordinamento.
La mera diagnosi osservazionale dell’embrione, infatti, è già consentita dalla stessa legge 40/2004 come si evince dal comma 2 dello stesso articolo 13 che così infatti sancisce: «La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative».
Caduto un simile divieto per mano della sciatteria giuridica della Corte Costituzionale si è spalancata la porta verso la prassi eugenetica che per nulla riguarda la salute della donna, ma la dignità umana in quanto tale.
Oltre il diritto al figlio, dunque, potrà adesso essere reclamato anche il diritto al figlio sano, sebbene la Corte Costituzionale non sembra essersi posta il dilemma di cosa è sano e cosa invece no; si tratta solo di patologie degenerative e ingravescenti o anche con cui si può convivere, di patologie ereditarie e comuni o soltanto di quelle rare?
Chi decide e come si decide il limite? Se per una coppia avere un figlio diabetico può essere un problema, per un’altra coppia potrebbe essere un problema che sia femmina e non maschio, o castano piuttosto che biondo; chi conterrà gli eccessi e gli orrori?
In conclusione, sembrano riecheggiare proprio le parole di uno dei padri della fecondazione artificiale, cioè Jacques Testart il quale, in una intervista nel 2004, ha giustamente ravvisato ciò che la Corte Costituzionale sembra, ahinoi, avere ignorato del tutto: «Più si va avanti e più sarà difficile sbarrare la strada a un progetto di eugenetica […]. Ma non c’è dubbio che, se la medicina si mette al servizio della selezione, creando categorie di inclusi, reclusi ed esclusi, la vita umana sarà tassativamente governata dall’ideologia della competizione, contro la quale per salvare la civiltà è stato necessario inventare i diritti dell’uomo».
Nessun commento:
Posta un commento