martedì 2 settembre 2014

Così il governo seppellisce il matrimonio di Alfredo Mantovano, 02-09-2014, http://www.lanuovabq.it

E due! Per il divorzio il governo Renzi segue il “metodo-droga”. Fra marzo e maggio, cogliendo l’occasione di una sentenza della Consulta e mentre l’attenzione relativa ai temi eticamente sensibili era concentrata sul “d.d.l. Scalfarotto”, esso varò un decreto legge che, come su questo giornale abbiamo ripetutamente documentato, fa tornare indietro di trent’anni, depenalizzando di fatto la detenzione e lo spaccio di strada: i tempi ristretti di conversione del decreto hanno impedito l’approfondimento che sarebbe stato indispensabile; il doppio voto di fiducia in entrambi i rami del Parlamento hanno precluso il confronto sull’essenziale. Ci risiamo sul divorzio: il Consiglio dei ministri di venerdì scorso ha licenziato un decreto legge e sei disegni di legge in materia di giustizia. Il decreto legge, non ancora uscito sulla Gazzetta Ufficiale, le cui norme avranno vigore dal momento dalla pubblicazione, è stato enfaticamente denominato “taglia-liti” e punta a snellire i ruoli dei giudici civili, introducendo forme alternative – non del tutto nuove – di risoluzione delle controversie. Il meccanismo prevede che, prima di avviare una causa davanti al giudice, le parti, con l’aiuto dei propri avvocati, tentino la soluzione amichevole della lite con un accordo denominato “convenzione di negoziazione assistita”; il tentativo di accordo è obbligatorio per alcune controversie, come i danni da circolazione stradale, facoltativo per altre, ed è invece vietato quando il contenzioso riguardi “diritti indisponibili”. L’articolo 6 del decreto estende questa procedura anche ai “coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale”, di divorzio, “di modifica della condizioni di separazione o di divorzio”, purché non vi siano figli minori o figli di maggiore età non autosufficienti. Per cogliere la portata della modifica va ricordato che la legge ancora in vigore prevede quale presupposto più diffuso per il divorzio la pronuncia di una sentenza definitiva di separazione fra i coniugi, o di omologa della consensuale; prevede altresì che siano trascorsi almeno tre anni dalla comparizione di marito e moglie davanti al presidente del tribunale per l’udienza di separazione. La separazione precede il divorzio e il tempo fissato dalla legge ha lo scopo di favorire ripensamenti o ricomposizioni: il giudizio di separazione è l’occasione per prendere le distanze da una situazione di difficile convivenza/coabitazione, lasciando aperta la prospettiva di un ritorno alla vita comune insieme (poco probabile, ma non impossibile), derivante da una congrua esperienza di vita per conto proprio. La legge stabilisce poi che il giudice che incontra la coppia ai fini della separazione e del divorzio è il presidente del tribunale, o un suo delegato: quasi a caricare di significato – in virtù della maggiore autorevolezza del magistrato – la verifica della effettiva volontà e possibilità di mantenere il rapporto matrimoniale. E fa in modo che l’udienza davanti a tale giudice ci sia realmente; così il comma 7 dell’articolo 4 della legge sul divorzio: “I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli.” La ragione di tutto ciò è evidente: pur disciplinando il divorzio, la legge non trascura che il matrimonio è il fondamento naturale della famiglia; e poiché la famiglia ha rilievo pubblico e ha peso per l’intero ordinamento, il magistrato più elevato dell’ufficio giudiziario, colui che lo presiede, ha il compito, per quel che gli è possibile, di evitare la frattura, con un iter che di per sé richiama alla serietà e alla gravità di quanto accade. Per completezza di quadro, l’articolo 12 del decreto-legge prevede una modalità concorrente per giungere al medesimo risultato: l’accordo di separazione personale o di divorzio – con le stesse limitazioni riguardanti i figli – può raggiungersi senza avvocati se i coniugi lo concludono andando in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile, anche in un Comune diverso da quello nel quale si sono sposati. Le modifiche introdotte dal decreto “taglia-liti” non sono un semplice snellimento della procedura. Sono un’altra cosa: con due brevi articoli istituiscono un regime diverso. Si arriva alla separazione o al divorzio (lo si ripete: purché non ci siano minori o figli non autosufficienti) senza passare dal giudice, con la mera assistenza di un avvocato o di un impiegato del municipio. Il che vuol dire più cose contemporaneamente: a. privatizzazione del matrimonio e del suo vigore. L’avvocato non è né diventa un pubblico ufficiale, e ancor meno un sostituto del giudice. La sua assistenza è finalizzata in via esclusiva a conferire veloce efficacia a una manifestazione di volontà delle parti. Che questa procedura non sia ammissibile in presenza di figli minorenni (fino a quando?) conferma che questi ultimi rappresentano il residuo del profilo pubblicistico del matrimonio: l’assunzione di reciproci doveri e impegni fra i coniugi perde invece questo tratto; b. eliminazione del tentativo di comporre le divergenze fra i coniugi. Non si può replicare che se un coniuge arriva a chiedere il divorzio non ha nessuna volontà di giungere a una conciliazione: sia perché non è vero in assoluto, sia perché togliere di mezzo il giudice – e il giudice formalmente più autorevole, il presidente del tribunale – è conseguenza logica della cancellazione della rilevanza sociale e pubblica del matrimonio; c. dichiarare che tutto ciò che riguarda il matrimonio è “diritto disponibile”. È l’effetto della contemporanea previsione della “convenzione di negoziazione assistita” per separazione e divorzio e della preclusione della convenzione medesima quando sono in discussione “diritti indisponibili”: sarà interessante sapere quale sarà la qualifica del diritto agli alimenti… Quando queste nuove disposizioni verranno affiancate da quelle del “divorzio sprint” all’esame del Senato, lo scioglimento del vincolo matrimoniale avverrà sgommando: le norme passate quasi alla unanimità alla Camera riducono fino a sei mesi il tempo necessario per pervenire al divorzio, facendo decorrere il termine dalla notifica del ricorso per separazione. Il che vuol dire divorzio assicurato in meno di otto mesi dall’istanza di separazione, dal momento che la “convenzione di negoziazione assistita” deve completarsi in un tempo non inferiore a un mese. Fra qualche settimana, quindi, una volta approvati il decreto legge e il “divorzio sprint”, il nuovo “matrimonio all’italiana” sarà un contratto privatistico, rescindibile con una velocità maggiore rispetto a quella necessaria per interrompere la somministrazione dell’elettricità o per cambiare gestore telefonico; i giuristi si diletteranno nel definire l’aspetto prevalente del nuovo patto fra i coniugi, ma la riduzione del peso di esso per l’ordinamento sarà nella lettera delle nuove norme. Intendiamoci. La discussione in Parlamento deve ancora iniziare, e i voti – in Commissione e in Aula – non sono ancora stati espressi. L’esperienza del decreto droga non conforta: se il governo porrà la fiducia, o comunque insisterà per l’approvazione del testo così come è, tutti i deputati e i senatori che ne compongono la maggioranza si allineeranno anche stavolta?

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