giovedì 21 giugno 2012


21 giugno 2012, LA SENTENZA DELLA CONSULTA - 194: resta la legge insieme al dramma degli aborti di Emanuela Vinai, http://www.avvenire.it/

La sentenza c’è, il problema rimane. La Corte Costituzionale ha dichiarato ieri manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Spoleto sull’articolo 4 della legge 22 maggio 1978 n.194. Il pronunciamento della Consulta non è stato preceduto da udienza pubblica: i giudici si sono direttamente riuniti in Camera di Consiglio per discutere, anche perché nessuna parte si era costituita e in questo caso il regolamento della Corte prevede che si possa andare subito a pronunciamento. A sollevare incidente di costituzionalità, il 3 gennaio, era stato un giudice tutelare di Spoleto che, decidendo sull’interruzione di gravidanza di una minorenne, aveva sollevato incidente di costituzionalità partendo da un recente pronunciamento della Corte di Giustizia europea in materia di brevettabilità dell’embrione che lo definisce come «soggetto da tutelarsi in maniera assoluta». Su questa base il giudice riteneva che l’articolo 4 della legge 194 confliggesse con i principi generali della Costituzione italiana e in particolare con quelli della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (articolo 2) e del diritto fondamentale alla salute dell’individuo (32 primo comma).
La Consulta, senza intervenire né nel merito della vicenda né sulla 194, ha però rigettato l’istanza presentata, analogamente a quanto deciso poche settimane fa in un simile ricorso presentato dal Tribunale di Siracusa. «La decisione assunta dalla Consulta è di natura processuale, e non di merito – spiega il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli – e riguarda in via preliminare quale sia, in casi di questo tipo, il ruolo del giudice tutelare». Specificando che in precedenti occasioni su questioni analoghe l’orientamento della Corte era stato il medesimo, il giurista ricorda che comunque «il giudice ha posto un quesito, e poteva farlo. Ha agito facendo leva su un orientamento della Corte europea che su un’altra materia, la brevettabilità degli embrioni, ha ritenuto che l’embrione sia un soggetto da tutelare». Anche Alberto Gambino, ordinario di Diritto privato all’Università Europea di Roma, evidenzia la natura non comparabile della sentenza europea. «La Consulta non è entrata nel merito, si è limitata a dire che le norme evocate dal giudice di Spoleto non erano applicabili», spiega Gambino. Si parla di ambiti e interessi diversi: «Non poteva entrarvi perché la sentenza europea riguardava i brevetti e salvaguardava l’essere umano rispetto alla brevettabilità economica. Qui si confrontano invece due diritti personali, quello della madre e quello del feto e, nella legge 194, questo bilanciamento è già stato tentato a suo tempo dal legislatore».
«Come in almeno altri 25 casi precedenti, anche questa volta la Corte ha accuratamente evitato di entrare nel merito»: è il commento di Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita. «È dal 1980 che la Corte Costituzionale riesce a non dirci, con espedienti procedurali vari, se l’aborto come disciplinato nei primi tre mesi di gravidanza è conforme alla Costituzione oppure no – sottolinea –, così questioni che avrebbero potuto mettere in crisi la legge 194 sono rimaste in questi trent’anni senza risposta».

Per Lucio Romano, presidente nazionale dell’Associazione Scienza & Vita, il dibattito resta aperto: «La prevedibile pronuncia di inammissibilità non limita l’impegno a tutelare la vita del concepito e a riconoscere il costituzionale diritto all’obiezione di coscienza che si tenta già di svilire in maniera strumentale e ideologica». Per Romano è «auspicabile e non utopistico che laici e cattolici affrontino un dibattito nel comune riconoscimento di valori fondativi per la democrazia quale quello irrinunciabile di ogni vita umana». Concorda Gambino: «Nessun timore di riaprire il dibattito per il miglioramento di un testo che continua ad avere delle ambiguità, i tempi sono sempre maturi per un dibattito alto sull’applicazione della legge». L’importante è affrontarlo in chiave legislativa, e non giudiziaria.

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