L’obiezione di coscienza anche per assistenza indiretta all’aborto - 3 giugno, 2013 - http://www.uccronline.it/
Nel 2010 il partito Radicale si è rivolto al Consiglio d’Europa per abolire l’obiezione di coscienza imponendo i medici contrari all’aborto (attorno all’85% dei medici in Italia) ad agire contro la loro coscienza. Bonino e Staderini sono andati in minoranza in Assemblea parlamentare e il documento si è trasformato in una certificazione della libertà di coscienza dei medici obiettori.
In questi giorni è stata emessa un’altra fondamentale sentenza (2013 CSIH 36 P876/11) da parte, questa volta, della Corte Suprema civile scozzese, in un caso divenuto un importante precedente (common law). Come ha spiegato l’avvocato Gianfranco Amato, il caso riguarda la vicenda di due ostetriche cattoliche e obiettrici di coscienza, Mary Teresa Doogan e Concepta Wood, che da molti anni lavorano presso il plesso ospedaliero del NHS Greater Glasgow and Clyde Health. Sul presupposto di una carenza di personale, la struttura sanitaria ha preteso che le due ostetriche dessero un’assistenza indiretta alle procedure di interruzione della gravidanza. Il reclamo delle due donne è stato rigettato sull’assunto che la semplice presenza, supervisione e assistenza alle procedure abortive non significhi una partecipazione diretta alle medesime. La sentenza ha distinto dunque tra partecipazione diretta e indiretta all’intervento di interruzione della gravidanza, e riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza soltanto nel primo caso.
La decisione del Lord Ordinary è stata impugnata dalle due ostriche avanti la Court of Session di Edimburgo, che ha provveduto a riformarla deliberando che «il diritto all’obiezione di coscienza non può riferirsi, in maniera riduttiva, al solo momento chirurgico dell’interruzione della gravidanza, ma si estende necessariamente all’intero procedimento finalizzato all’aborto». In questo senso, i magistrati hanno condiviso il precedente del caso R v Salford Area Hospital Authority ex parte Janaway [1989] 1 AC 537, nella parte in cui stabilisce, appunto, che il diritto all’obiezione di coscienza si estende «a tutta la fase di cura pre e post operatoria, comprendendo anche il caso in cui, per una qualunque ragione, l’interruzione della gravidanza non abbia comunque luogo». Oltre il punto di vista etico, inoltre, se ci fosse una distinzione tra le fasi dell’aborto sarebbe assurdo dal punto di vista pratico, come si legge nella sentenza, il dover valutare ogni singolo atto per verificare quanto esso possa considerarsi direttamente connesso all’operazione chirurgica di interruzione della gravidanza.
Il tema dell’obiezione di coscienza è stato recentemente affrontato in un congresso dall’associazione Scienza & Vita (www.scienzaevita.org), dal titolo «L’obiezione di coscienza tra libertà e responsabilità». Presente, oltre alla nuova presidente nazionale Paola Ricci Sindoni, ordinario di Filosofia morale presso l’Università di Messina, anche Francesco Paolo Casavola, presidente del Comitato nazionale di bioetica. L’obiezione di coscienza non è un colpo basso, una deroga, una disobbedienza concessa dallo Stato a una sua legge. Chi obietta compie un atto di fedeltà alla radice più profonda di tutto il diritto, cioè la dignità e la difesa della persona.
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