"Omofobi" 2.0: scatta l'associazione a delinquere di Tommaso Scandroglio - 08-08-2013 - http://www.lanuovabq.it/
Parli male dei gay in rete? Finirai dentro per associazione a delinquere. Quando passerà la proposta di legge Scalfarotto questa ipotesi potrebbe diventare realtà. A confermarcelo è una sentenza della Cassazione depositata il 31 luglio scorso che ha condannato per associazione a delinquere un gestore di un blog perché diffondeva idee razziste.
Si legge nella sentenza: “Ben può essere affermato il principio che costituisce un’associazione a delinquere finalizzata all’incitamento ed alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi [legge Mancino], anche una struttura quale quella evidenziata agli atti, la quale utilizzava la gestione del blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone (‘traditori’ e ‘delinquenti italiani’, perché avevano operato a favore dell’uguaglianza e dell’integrazione degli immigrati)”.
Come è noto la proposta di legge dell’on. Scalfarotto vuole estendere le sanzioni contenute nella legge Mancino che riguardano “atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” anche alle condotte discriminatorie per motivi attinenti all’orientamento sessuale. Quindi in futuro un sito internet che proporrà una raccolta firme contro i “matrimoni” gay, che darà notizie sull’attivismo omosessuale con approccio critico, che raccoglierà fondi per il proprio sostentamento, che organizzerà marce o conferenze, non solo verrà chiuso ma vedrà il suo responsabile e i suoi collaboratori finire in galera. Siamo all’omofobia 2.0.
Qualcuno potrebbe domandarsi: possibile che un sito che diffonda idee critiche sull’omosessualità possa un domani venire qualificato come “associazione a delinquere”? Gli ermellini a questo proposito precisano: “Il minimum organizzatorio necessario a integrare l’associazione a delinquere nelle diverse sfaccettature analizzate dalla giurisprudenza si modula in maniera specifica per le realtà associative cosiddette ‘in rete’ le quali utilizzano le nuove tecnologie, privilegiando l’uso dei blog, chat o virtual communities in internet, non potendosi per tali strutture ricercare quella fisicità di contatti tra i partecipi, tipica dell’associazione a delinquere di tipo, per così dire classico”. Insomma se fai rete tra più persone e queste condividono le tue finalità “criminali” è sufficiente per la Cassazione per configurare il reato di associazione per delinquere. Tra l’altro nella legge Mancino è già previsto e punito il fatto di associarsi al fine di incitare alla discriminazione per finalità razziali, etniche etc. Però i giudici di Roma hanno preferito il ben più grave reato di associazione per delinquere rispetto a quello indicato dalla legge Mancino. E questo forse toccherà anche a quanti in internet, con un semplice blog, difenderanno ad esempio il matrimonio tra un uomo e una donna.
Nel caso esaminato in Cassazione l’imputato – da cui ovviamente ci dissociamo per le idee espresse - ha tentato di far leva sulla libertà di pensiero e di associazione, ma i giudici hanno risposto che la libertà viene meno quando è usata per fomentare discriminazione. Dunque in merito alla proposta dell’on. Scalfarotto anche se passassero gli emendamenti che prevedono garanzie per la libertà di pensiero e di religione, queste modifiche alla legge rischiano di valere come carta straccia in tribunale.
Il futuro allora è ancora più nero di quello previsto. Altro che aggravante per reati di omofobia: tutti coloro che manifesteranno riserve ad esempio su un gay pride saranno trattati come la Banda della Magliana.
Si obietterà: per essere colpiti dall’aggravante di omofobia occorrerà provare che le parole scritte in rete o su un giornale sono state vergate con un intento discriminatorio. Purtroppo, invece, basterà parlare male dell’omosessualità perché in automatico possano scattare le manette. Fa testo la sentenza 30525 sempre della Cassazione del luglio scorso dove alla condotta di lesioni di terzi (Tizio ha picchiato due magrebini e li ha insultati) è stata aggiunta l’aggravante Mancino per finalità d’odio razziale con questa motivazione: "Una volta oggettivatasi la finalità di un consapevole comportamento esteriore non è necessaria alcuna indagine" sulla "mozione soggettiva" di chi si è comportato in tal modo. Qualora Tizio "scelga consapevolmente modalità fondate sul disprezzo razziale, deve ritenersi che lo stesso persegua la finalità che caratterizza l'aggravante in questione a prescindere dal movente che ha innescato la condotta e che può essere anche di tutt'altra natura. In definitiva l'aggravante sussiste quando risulti che il reato sia stato oggettivamente strumentalizzato all'odio o alla discriminazione razziale ". Quindi "al di là dell'intrinseco carattere ingiurioso che le medesime frasi assumono, denota l'orientamento razziale dell'aggressione (e ovviamente della connessa ingiuria), rivelando l'inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua identità razziale".
Proviamo a tradurre con un esempio: al di là del fatto che un articolo di giornale o un commento critico in un forum su un gay pride sia scientificamente fondato, equilibrato, al di là del fatto che nello stesso si dica che non si vuole discriminare nessuno, se parla male dell’omosessualità e viene considerato lesivo del buon nome di terzi è anche sicuramente discriminatorio nei fatti perché connotato da “un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità”. Dire che l’omosessualità è contro natura ad esempio significherà in automatico, al di là delle intenzioni personali, una “esclusione di condizioni di parità” a danno delle persone omosessuali. Dunque configurerà una condotta discriminatoria e di conseguenza si applicherà l’aggravante di specie.
Detto in termini ancora più semplici: la condotta diffamatoria implicherà sempre l’aggravante omofoba anche se non eri mosso da intenzioni discriminatorie “quando risulti che il reato sia stato oggettivamente strumentalizzato all'odio o alla discriminazione razziale” ci dicono i giudici. Naturalmente il fatto che i giudizi espressi su un sito o una testata giornalistica erano volti oggettivamente a discriminare le persone omosessuali sarà deciso soggettivamente dai giudici.
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