giovedì 26 giugno 2014

Ordinanza del Giudice tutelare di del Tribunale di Spoleto del 03/01/2012 Notifica del 16/01/2012, http://www.cortecostituzionale.it/

Aborto, la 194 al vaglio della Consulta. “Violazione dei diritti dell’embrione”Corte costituzionale della Repubblica italiana
Reg. ord. n. 60 del 2012 pubbl. su G.U. del 18/04/2012 n. 16
Ordinanza del Giudice tutelare di del Tribunale di Spoleto del 03/01/2012
Notifica del 16/01/2012
Tra: F. N.
Oggetto:
Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni dal concepimento - Facoltà della gestante (nella specie, minorenne) che accusi circostanze comportanti "serio pericolo" per la sua salute fisica o psichica - Incompatibilità di tale previsione con la definizione e la tutela dell'embrione umano enunciate dalla Corte di giustizia UE in sede di interpretazione del divieto di brevettabilità delle utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali e commerciali (art. 6 della direttiva 98/44/CE) - Contrasto con la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo - Lesione del diritto alla vita dell'embrione (in quanto uomo in fieri) - Lesione del diritto fondamentale dell'individuo alla salute.

Norme impugnate
Num. Art. Co. Nesso  
legge 22/05/1978 194 4 (collegamento a Normattiva)
Parametri costituzionali
Num. Art. Co. Nesso  
Costituzione 2 (collegamento a Normattiva)
Costituzione 11 (collegamento a Normattiva)
Costituzione 32 1 (collegamento a Normattiva)
Costituzione 117 1 (collegamento a Normattiva)
Sentenza Corte Di Giustizia C.E. 18/10/2011 proc. C-34/10
Camera di Consiglio del 20 giugno 2012 rel. MORELLI



Testo dell'ordinanza
  N.   60  ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 2012. 
  Ordinanza  del  3  gennaio  2012  emessa  dal  giudice  tutelare  del
Tribunale di Spoleto nel procedimento relativo a F.N.. 

Aborto e interruzione  volontaria  della  gravidanza  -  Interruzione
  della gravidanza  nei  primi  novanta  giorni  dal  concepimento  -
  Facolta'  della  gestante  (nella  specie,  minorenne)  che  accusi
  circostanze comportanti "serio pericolo" per la sua salute fisica o
  psichica - Incompatibilita' di tale previsione con la definizione e
  la tutela dell'embrione umano enunciate dalla Corte di giustizia UE
  in sede di interpretazione del  divieto  di  brevettabilita'  delle
  utilizzazioni di embrioni umani a fini  industriali  e  commerciali
  (art. 6 della direttiva 98/44/CE) - Contrasto  con  la  tutela  dei
  diritti inviolabili dell'uomo  -  Lesione  del  diritto  alla  vita
  dell'embrione (in quanto uomo  in  fieri)  -  Lesione  del  diritto
  fondamentale dell'individuo alla salute. 
- Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 4. 
- Costituzione, artt. 2, 11, 32,  primo  comma,  117  [primo  comma];
  sentenza della Corte di giustizia dell'Unione  europea  18  ottobre
  2011, nel procedimento C-34/10, resa  su  rinvio  pregiudiziale  ex
  art. 267 TFUE circa la corretta interpretazione dell'art. 6, n.  2,
  lett. c), della direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
  98/44/CE del 6 luglio 1998. 

(GU n. 16 del 18.04.2012 )  




                            IL TRIBUNALE 

    Esaminati gli atti del procedimento in epigrafe,  introdotto  con
relazione della ASL 3 Umbria - Distretto sanitario di Spoleto  del  2
gennaio 2012 - prot. 0024 concernente la manifestata  volonta'  della
minore N.F. (nata il 14 gennaio 1995) di sottoporsi  ad  interruzione
volontaria della gravidanza senza coinvolgimento dei genitori; 
    Visto l'art. 12, secondo comma, legge n. 194/1978; 
    Premesso in fatto che: 
        il competente Servizio presso  l'ASL  3  di  Spoleto  con  la
relazione  indicata  in  premessa  riferiva   all'intestato   giudice
tutelare la situazione della minore N.F., compiutamente generalizzata
in atti, la quale, proveniente da  altro  centro  cittadino,  si  era
presentata in data 27 dicembre 2011 presso il  consultorio  familiare
spoletino   accompagnata   dal   fidanzato,   anch'egli    minorenne,
manifestando «con chiarezza e determinazione» la propria decisione di
sottoporsi ad I.V.G. «in quanto non si ritiene in grado  di  crescere
un figlio,  ne'  disposta  ad  accogliere  un  evento  che  non  solo
interferirebbe  con  i  suoi  progetti  di  crescita  e  di  vita  ma
rappresenterebbe un profondo stravolgimento esistenziale». 
    Opportunamente invitata dalle  assistenti  sociali  ad  esternare
anche le  motivazioni  piu'  profonde  della  propria  decisione,  la
ragazza, rifiutando di prendere in considerazione eventuali soluzioni
alternative a norma di legge, si diceva «... certa che comunicare  ai
genitori  l'accaduto  determinerebbe  una   crisi   intra   familiare
ingestibile: non solo i genitori non capirebbero e non  sarebbero  in
grado  di  accoglierla,  ma  lei  stessa,  consapevole  delle   gravi
questioni che la famiglia ha dovuto affrontare negli  anni,  verrebbe
travolta da un senso di  colpa  che,  sommato  alla  delicatezza  del
momento, le diverrebbe insostenibile». 
    Nel successivo colloquio del 30 dicembre 2011 l'interessata aveva
ribadito all'assistente sociale  la  propria  decisione  «in  maniera
ancora  piu'  accentuata»,  rivendicando  nel  contempo  la   propria
maturita' e capacita' di compiere  scelte  autonome;  contestualmente
aveva sottolineato, per un verso, la fragilita' dei  propri  genitori
ed il timore di ferirli in maniera irreversibile e, per altro  verso,
il dialogo limitatissimo con essi esistente di talche'  «...  parlare
con i genitori significherebbe esporsi ad ulteriori tormenti». 
    Segnalando  che  la  ragazza  era  «apparsa  piuttosto  matura  e
cosciente, contenuta nelle esternazioni», argomentava il servizio che
seppur  non  si  ravvisassero  nella  descritta  situazione  elementi
concreti  di  gravita'  o   elementi   esplicitamente   ostativi   al
coinvolgimento dei familiari, «la percezione che ha delle  fragilita'
e  debolezze  dei  genitori,  sommata   da   una   storia   familiare
oggettivamente difficile appare talmente condizionante per  cui  puo'
ritenersi verosimile che in questo momento non vi siano i presupposti
per poter effettuare una mediazione  che  richiede  energie  e  tempi
diversi da quelli indotti dall'emergenza attuale».  Esprimeva  dunque
un   parere   sostanzialmente   favorevole   all'accoglimento   della
richiesta, seppur in parallelo ad un necessario percorso di  sostegno
ed elaborazione da effettuarsi in favore della giovane nei successivi
mesi. 
    Alla relazione veniva allegato un referto datato 30 dicembre 2011
del  servizio  di  ecografia-ostetrica   dell'ospedale   di   Spoleto
attestante  una  gravidanza  alla   sesta   settimana   in   regolare
evoluzione. 
    Ritenuto in diritto che: 
        1) la sentenza della Corte di giustizia  dell'Unione  europea
del 18 ottobre 2011 nel procedimento C-34/10, resa su una domanda  di
pronunzia  pregiudiziale  ex  art.  267  TFUE   circa   la   corretta
interpretazione dell'art. 6, n. 2, lettera  C)  della  direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 - 98/44/CE sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,  contiene  fra
l'altro (paragrafo 38 della motivazione) la definizione della nozione
di  «embrione  umano»;  al  riguardo  la  Corte  europea,  dopo  aver
opportunamente rammentato (paragrafo 30 motivazione) che  «quanto  al
significato da attribuire alla nozione di "embrione  umano"  prevista
all'art. 6, n. 2, lettera c) della direttiva,  si  deve  sottolineare
che, sebbene la definizione dell'embrione umano costituisca  un  tema
sociale  particolarmente   delicato   in   numerosi   Stati   membri,
contrassegnato  dalla  diversita'  dei  loro  valori  e  delle   loro
tradizioni,  la  Corte  non  e'  chiamata,  con  il  presente  rinvio
pregiudiziali, ad affrontare questioni di natura medica o  etica,  ma
deve  limitarsi  ad  un'interpretazione  giuridica  delle  pertinenti
disposizioni  della  direttiva»   cosi'   testualmente   si   esprime
(paragrafo   38   motivazione):   «Alla   luce    delle    precedenti
considerazioni la prima questione deve  essere  risolta  come  segue:
costituisce un "embrione  umano"  qualunque  ovulo  umano  fin  dalla
fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in  cui  sia  stato
impiantato il nucleo di una cellula umana matura  e  qualunque  ovulo
umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato  indotto
a dividersi e svilupparsi;»; 
        2)  trattandosi  di  decisione  resa  in  seguito  a   rinvio
pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, da parte di un giudice nazionale, il
principio  interpretativo  affermato  dalla  Corte   deve   ritenersi
assumere, per cio' solo, efficacia diretta e vincolante per tutti gli
Stati membri  (ex  pluribus,  Cassazione  -  sentenza  14468  del  22
dicembre 1999) i cui operatori del diritto sono  dunque  chiamati  ad
applicare la legislazione interna dello Stato in maniera  armonica  e
non confliggente con quanto affermato dalla Corte  europea;  cio'  in
linea con la giurisprudenza costituzionale (da ultimo,  con  sentenza
n. 227 del 2010) che,  affermando  il  principio  di  prevalenza  del
diritto comunitario in forza  dell'art.  11  della  Costituzione,  ha
sancito il potere-dovere del giudice dello Stato  di  dare  immediata
applicazione  alle  norme  comunitarie,  se  provviste  di  efficacia
diretta, in luogo di  norme  nazionali  che  risultino  in  contrasto
insanabile  in  via  interpretativa  ovvero,  negli  altri  casi,  di
sollevare questione di legittimita' costituzionale anche in relazione
al novellato art. 117 della Costituzione; 
    3) non puo' non intravvedersi  nel  dictum  della  Corte  europea
l'affermazione,  decisa  ed  inequivoca  quanto  mai   prima   d'ora,
dell'assoluto rilievo giuridico attribuito all'«embrione  umano»,  il
quale non soltanto viene definito tale  «sin  dalla  fecondazione»  -
cosi'  sgombrandosi  il  campo  da   qualsivoglia   possibilita'   di
interpretazione      alternativa      eventualmente       finalizzata
all'affermazione dell'esistenza  di  un  embrione  umano  soltanto  a
partire  da  un  determinata  epoca   successiva   a   quella   della
fecondazione dell'ovulo - ma  considerato  un  soggetto  di  primario
valore giuridico da tutelare in modo assoluto avverso il pericolo  di
qualsivoglia indebita utilizzazione mediante invenzioni per finalita'
industriali o commerciali e, ancor piu'  espressamente,  escludendosi
qualsivoglia brevettabilita' «...  ove  l'attuazione  dell'invenzione
richieda la distruzione di embrioni umani» (paragrafo 49  motivazioni
Sentenza); 
    4) non sembra inesatto affermare, dunque, che l'«embrione  umano»
debba qualificarsi alla luce dell'intervenuta decisione europea  come
«essere» provvisto di una autonoma soggettivita' giuridica della  cui
tutela l'ordinamento  deve  farsi  carico  anche  (e  soprattutto)  a
cagione della mancanza di qualsivoglia capacita'  di  auto-tutela  da
parte del  diretto  interessato;  mutatis  mutandis,  sembra  potersi
richiamare in via analogica quella tutela che l'Ordinamento  appresta
in favore della persona umana anche allorche'  sia  colpita  da  casi
gravissimi di inabilita' assoluta determinanti la perdita  totale  ed
irreversibile delle funzioni primarie di comunicazione e  locomozione
proprie  dell'individuo  il  quale,  pero',  conservando  integri   i
processi vitali primari e la propria sensibilita', proprio per questo
non potra' mai esser retrocesso al rango di «cosa inanimata»; 
    5)  e  del  resto,  se  tale  non  fosse  stata  l'argomentazione
logico-giuridica sottesa al ragionamento  della  Corte  europea,  non
potrebbe  altrimenti   comprendersi   il   perche'   delle   relative
conclusioni  circa  il  divieto  assoluto  di  brevettabilita'  delle
invenzioni recanti lo sfruttamento a fini  industriali-commerciali  o
addirittura la  «distruzione»  degli  «embrioni  umani»;  vietare  la
«distruzione» dell'«embrione umano» equivale infatti ad affermare  il
disvalore assoluto in ogni caso, ai sensi dei  principi  fondanti  il
diritto dell'Unione europea, della perdita  dell'embrione  umano  per
consapevole  intervento  dell'uomo,  se  anche  effettuato  invocando
esigenze di progresso scientifico; trattasi quindi  di  affermazione,
nemmeno troppo implicita, della giuridica esistenza di  un  soggetto,
l'«embrione umano» che, in ogni caso, deve trovare  tutela  in  forma
assoluta; 
    6) se tale interpretazione  non  erra,  sembra  necessario  farne
diretta applicazione nel diritto interno allo Stato e, per i fini qui
ci occupano, porre d'ufficio la questione  della  compatibilita'  fra
tale affermato principio e la facolta'  prevista  dall'art.  4  della
legge n. 194/1978 di procedere volontariamente all'interruzione della
gravidanza entro  i  primi  novanta  giorni  dal  concepimento:  cio'
comportando, come e' ovvio, l'inevitabile risultato della distruzione
di quell'embrione umano che, come si e' visto, e' stato  riconosciuto
quale soggetto da tutelarsi in  modo  assoluto  nel  diritto  vivente
della Corte europea; 
    7) sembra dunque necessario  e  imprescindibile  per  l'intestato
giudice - assolutamente  consapevole  e  rispettoso  dei  profili  di
delicatezza e drammaticita' che la scelta di  procedere  ad  comporta
per  qualsiasi  donna  -  sollevare  la  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'indicata norma dell'art. 4 legge n.  194/1978  in
correlazione ai principi generali della Carta  costituzionale  e,  in
particolare, a quelli di tutela  dei  diritti  inviolabili  dell'uomo
(art. 2) e del diritto fondamentale alla salute dell'individuo  (art.
32, primo comma), fermi restando i gia' ricordati rapporti di rilievo
costituzionale fra diritto comunitario e diritto  interno  ricavabili
dall'interpretazione  sistematica  degli  articoli  11  e  117  della
Costituzione; 
    8) in relazione all'art.  2  della  Costituzione,  poiche'  dalla
definizione  di  principio  contenuta  nella  decisione  della  Corte
europea  sembra  doversi  ritrarre  la  conclusione  sostanziale  che
l'«embrione umano» e'  suscettibile  di  tutela  assoluta  in  quanto
«uomo»  in  senso  proprio,  seppur  ancora  nello  stadio   di   sua
formazione/costituzione  mediante  il  progressivo   sviluppo   delle
cellule germinali: si legge infatti nelle motivazioni della decisione
(paragrafo 16),  nella  parte  in  cui  si  richiamano  le  direttive
europee:  «considerando  che  il  diritto  dei  brevetti   dev'essere
esercitato nel rispetto dei principi fondamentali che garantiscono la
dignita' e l'integrita' dell'uomo; che occorre ribadire il  principio
secondo cui il corpo umano, in ogni stadio della sua  costituzione  e
del suo sviluppo, comprese le cellule germinali la semplice  scoperta
di uno dei suoi elementi o di uno dei suoi dei suoi prodotti, nonche'
la  sequenza  o  sequenza  parziale  di  un  gene  umano,  non   sono
brevettabili;»;  se  dunque   l'«embrione   umano»   deve   ritenersi
correttamente qualificabile come «uomo», seppur «in  fieri»,  per  il
diritto vivente europeo, necessaria conseguenza  logico-giuridica  e'
il ritenere  costituzionalmente  illegittima  qualsivoglia  norma  di
legge che, prevedendo  la  facolta'  di  addivenire  alla  volontaria
distruzione dell'«embrione umano» leda irreparabilmente quel  diritto
alla vita che e' il primo fra i «diritti inviolabili» dell'uomo; 
    9) in relazione all'art.  32,  primo  comma  della  Costituzione,
poiche'  la  volontaria  distruzione  dell'«embrione  umano»   sembra
costituire condotta fortemente violativa anche di quel  diritto  alla
salute che viene affermato e tutelato in quanto «fondamentale diritto
dell'individuo»  e  dunque  spettante   a   chiunque   possieda   una
individualita'   giuridicamente   rilevante:   tale   e'   il    caso
dell'«embrione umano» che, anche  qualora  volesse  disattendersi  la
definizione di «uomo in fieri» come  sopra  delineata,  e'  di  certo
qualificabile come  «individuo»  in  senso  proprio,  tale  dovendosi
definire  quel  centro  di  imputazione   soggettiva   di   relazioni
giuridicamente  rilevanti  che  sia   diverso,   sotto   il   profilo
ontologico, dalle cose inanimate e, sotto  il  profilo  di  genere  e
specie, dai vegetali e dagli animali. 
    Se dunque l'«embrione umano» e'  di  certo  qualificabile  almeno
come  «individuo»  in  senso  proprio  ad  esso  e'  sicuramente   da
riconoscersi quella tutela del fondamentale diritto alla salute che e
sancita dall'art. 32, primo comma della Carta costituzionale; 
    10) le considerazioni sopra brevemente esposte militano a  favore
della  rilevanza  ai  tini  dell'odierna  decisione  della  delineata
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  legge   n.
194/1978, la cui non-manifesta  infondatezza  impone  al  giudice  di
sollevarla di ufficio contestualmente disponendo la  sospensione  del
procedimento nelle forme di legge e la trasmissione degli  atti  alla
Corte costituzionale, oltreche' le prescritte notifiche ex  art.  23,
ultimo comma legge n. 87/1953. 
    Per ovvie ragioni di riservatezza la  presente  ordinanza  dovra'
essere comunicata all'interessata mediante consegna di copia  a  mani
proprie esclusivamente per il tramite del competente Servizio sociale
ASL 3 Spoleto, il quale curera' le forme piu' idonee a  garantire  in
ogni caso l'assoluta riservatezza. 


                               P.Q.M. 

    Visti gli articoli 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953,  n.
87. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 22  maggio  1978,
n. 194, in relazione agli articoli 2, 32, primo comma, 11 e 117 della
Carta costituzionale. 
    Solleva d'ufficio la suddetta questione. 
    Dispone la sospensione del procedimento in  corso  e  l'immediata
trasmissione di tutti gli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la  presente  ordinanza  sia  comunicata  alla  parte
interessata per il tramite del  competente  servizio  sociale  ASL  3
mediante consegna di copia a mani proprie, curandosi in ogni caso  le
forme piu' idonee a garantire l'assoluta riservatezza. 
    Dispone inoltre che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al
Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente  del
Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. 
    Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti  di
competenza. 
        Spoleto, 3 gennaio 2012 

                         Il Giudice tutelare 




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