La Camera dei Deputati nella seduta del 20 ottobre 2013 ha convertito il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca». Ciò è avvenuto con i voti favorevoli di Pd e Pdl, il parere contrario di Lega Nord e Fratelli d’Italia e l’astensione di Sel e Movimento Cinque Stelle. La parola spetterà ora al Senato.
Alcune modifiche apportate in sede di conversione alla Camera meritano di essere pubblicamente denunciate. Ci riferiamo, in particolare, al primo comma dell’art.16, intitolato «formazione del personale scolastico». Tale disposizione prevede, infatti, che «al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l’anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell’ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico».
Tale attività di formazione viene particolarmente disciplinata per alcuni ambiti. Si tratta di «rafforzare le conoscenze e le competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare l’attesa di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali invalsi e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità» (lett. a). E fin qui nulla di male. Si tratta, poi, di «aumentare le competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali» (lett. b). Anche su questo punto, nulla quaestio. Si tratta, inoltre, di «potenziare le competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in particolare le competenze relative all’integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all’italiano come lingua 2» (lett. c). Anche su questo, nessun problema. Si tratta, ancora, di «aumentare le capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici (lett. e), e di «aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica» (lett. f), nonché di «aumentare le competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici ed imprese» (lett. g). Chi potrebbe non essere d’accordo?
Su un punto, invece, qualcosa da ridire c’è eccome. Si tratta dell’attività formativa finalizzata «all’aumento delle competenze relative all’educazione all’affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere» (lett. d). Di tale formazione, invero, non se ne sentiva assolutamente il bisogno. Anzi. Rischia di apparire, nella sua ambigua formulazione, un subdolo tentativo di introdurre l’ideologia del gender in quella delicatissima funzione che è l’educazione scolastica.
Non si può dimenticare, infatti, che proprio nelle scuole è già approdato il noto documento denominato Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere (2013-2015), redatto dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ente governativo istituito all’interno del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale documento contiene le linee guida per l’applicazione dei princìpi contenuti nella Raccomandazione CM/REC (2010) 5 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, volta a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere. Ebbene, ogni volta che in quell’atto si fa menzione del «rispetto delle diversità» ci si riferisce anche alle «comunità LGBT». Se la nuova formulazione dell’art.16 del Decreto Legge 104/2013 rappresenta l’emanazione normativa dei principi indicati nel citato documento dell’UNAR e ispirati all’ideologia gender, sarebbe davvero grave.
Non si possono, infatti, accettare forme di indottrinamento dei giovani attraverso programmi governativi, anche perché essa si porrebbero in netta contraddizione, tra l’altro, con l’art. 26, terzo comma, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948, il quale sancisce testualmente che «i genitori hanno un diritto prioritario nella scelta del tipo di formazione che deve essere data ai loro figli». Ciò che, poi, sarebbe ancora più intollerabile è che una simile propaganda si realizzi con denari pubblici, e quindi a carico del contribuente. Peraltro, nell’odierna situazione di crisi, le condizioni degli istituti scolastici, in cronica penuria di risorse finanziarie, meriterebbero ben altri investimenti pubblici.
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