Alabama, Corte Suprema riconosce il feto come una persona umana, di
Aldo Vitale, ricercatore in filosofia e storia del diritto, 11 marzo, 2012, http://www.uccronline.it
La notizia non è stata divulgata
se non da qualche associazione pro-life, e, considerando il complesso degli
ordinamenti giuridici e delle pronunce giurisprudenziali in merito, sembra
rappresentare una decisione del tutto minoritaria, ma pur essendo
controcorrente non è per questo meno degna di attenzione, soprattutto per chi
riesce a prescindere da una visione sociologica del diritto. Lo scorso 17
febbraio 2012, infatti, la Corte Suprema dell’Alabama ha emesso una sentenza
che indica una inversione di rotta rispetto al predominante orientamento delle
Corti in genere e di quelle statunitensi in particolare. Nella sua pronuncia la
Corte Suprema dell’Alabama riconoscendo la risarcibilità per wrongful death
(morte indesiderata) dello stillborn son (figlio nato morto), giunge a
conclusioni ben oltre ogni aspettativa.
Se, infatti, per un verso non vi
è nulla di eclatante nel riconoscere il risarcimento alla madre per la morte
indesiderata del proprio feto allorquando questa non abbia deciso liberamente
di procedere a IVG, è anche pur vero che la Corte compie un passo avanti
basandosi proprio sulle risultanze scientifiche. Ciò che emerge dal
ragionamento del giudice statunitense è la circostanza per cui il risarcimento
non spetterebbe alla madre, non solo o non tanto perché il feto le appartiene,
ma perché il nascituro “si” appartiene, nel senso che esso viene dichiarato
centro di imputazione giuridica, poiché viene riconosciuto come persona. Molto
interessante sotto questo aspetto è la peculiarità della sentenza che viene
costruita dai giudici dell’Alabama in aperta dialettica con quella celebre del
caso Roe vs. Wade del 1973 con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò illegittime
tutte le legislazioni dei singoli stati interdittive dell’aborto poiché
violanti il supremo diritto alla privacy delle donne.
Il giudice Parker, tra i giudici
dell’Alabama che hanno adottato la decisione in oggetto, nel suo approfondito
commento alla sentenza medesima, scrive che «ben 38 Stati hanno adottato una
legislazione che punisce l’omicidio fetale e ben 28 che tutelato espressamente
la vita dal concepimento». Ciò si spiega, secondo Parker, perché gli assunti
che sostengono la Roe vs. Wade sono oramai sorpassati dalla stessa medicina e
dalla medesima embriologia, essendo trascorsi ben quarant’anni di ricerche,
studi ed approfondimenti medici, giuridici e filosofici sul punto. E’ per
questo, spiega Parker, che in un’altra pronuncia, Ziade vs. Koch, si precisa
che «when an unborn child is killed, a person is killed» ( «quando un nascituro
è ucciso, una persona è uccisa»). In ciò consiste il più grande errore della
Roe vs. Wade per il giudice Parker, poiché la sentenza che ha legalizzato l’aborto
ha concluso che «the unborn have never been recognized in the law as persons in
the whole sense» («il nascituro non è mai stato riconosciuto dalla legge come
persona in senso pieno»). Parker ricorda, infatti, citando diverse
pubblicazioni internazionali di embriologia, che oramai, grazie allo sviluppo
notevole della tecnologia degli ultrasuoni la conoscenza scientifica della vita
prenatale ha compiuto passi da giganti e, del resto, continua Parker, la
comunità scientifica di biologi ed embriologi concorda nel ritenere il
concepimento come il momento dell’inizio di una nuova vita; senza dubbio non è
una vita già matura, ma è nondimeno una vita umana. Per questo motivo, Parker
conclude, «un nascituro è un essere umano unico e individuale dal concepimento
e, pertanto, lui o lei ha diritto alla piena tutela da parte della legge in
ogni fase del suo sviluppo».
Gli spunti di riflessione
potrebbero essere molteplici, sotto vari aspetti (costituzionale, penalistico,
medico, epistemologico), ma poiché costretti dalle necessità imperiose dello
spazio e del tempo non si può andare oltre, non foss’altro che per rispettare
la soglia di attenzione, non si può tuttavia esimere da una considerazione
conclusiva. La pronuncia ed il ragionamento ad essa sottostante sembrano, come
in effetti sono, del tutto inappuntabili, almeno dal punto di vista
bioetico-filosofico, poiché incentrandosi sull’elemento personale del
nascituro, cioè sul suo essere persona, contrariamente a quanto sostenuto dalle
diffuse tesi riduzioniste di Tooley, Engelhardt, Singer, Hare, Harris, Warren e
altri noti filosofi morali appartenenti alla corrente utilitarista che tanto
oggi è inconsapevolmente di moda, si è andati al cuore del problema, si è
incardinata la decisione sul punto più sicuro, cioè sull’elemento ontologico
della questione, che, in sostanza, si propone come non solo elemento fondativo
della stessa, ma come orizzonte veritativo per la soluzione del problema. In
sostanza il nascituro è una persona; la filosofia lo ha scoperto per prima, la medicina
lo sta confermando con il passare del tempo, e il diritto, seppur lentamente,
si sta sempre più adeguando. Come ha scritto Romano Guardini, nelle sue dense
ed affascinanti riflessioni di esplorazione filosofica sul diritto alla vita
prima della nascita, «la persona non è un che di natura psicologica, bensì
esistenziale. Non dipende fondamentalmente da età o condizioni psico-fisiche o
doti naturali, bensì dall’anima spirituale che è in ogni uomo. La personalità
può essere inconscia come nel dormiente; tuttavia, essa è presente e deve
essere rispettata. Oppure può non essere ancora completamente sviluppata, come
nel bambino; tuttavia essa esige già una tutela morale».
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