martedì 26 luglio 2011

IL CASO/ Il matrimonio? Più importante del permesso di soggiorno…di Bruno Nascimbene, martedì 26 luglio 2011, il sussidiario.net

La sentenza di ieri della Consulta ha sancito l’incostituzionalità di ogni “ostacolo” al matrimonio derivante dalla mancanza di possesso di un regolare permesso di soggiorno in Italia. In altre parole, ed è quello che qui preme sottolineare, ha sancito il riconoscimento di un diritto umano fondamentale.
Con la sentenza n 245 del 25 luglio 2011 infatti la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116 del codice civile come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica - cosiddetto pacchetto sicurezza), nella parte in cui prevede l’obbligo di presentare all’ufficiale di Stato civile un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia.
Per quanto giustificato sia il controllo delle frontiere e dei flussi migratori e, in particolare, l’assoggettamento dello straniero a norme e prassi specifiche, a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, e per quanto sia riconducibile a tale scopo contrastare i “matrimoni di comodo” di stranieri con cittadini italiani (al fine di ottenere un titolo di soggiorno), la Corte ritiene che la norma non realizza “un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti”. I giudici sottolineano inoltre che il limite introdotto dal pacchetto sicurezza riguarda anche i cittadini italiani, poiché si verifica (o meglio, si verificava fino alla data della pronuncia) una “compressione” del loro fondamentale diritto a contrarre matrimonio.
La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Catania, con riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 della Costituzione (sulla tutela dei diritti inviolabili, sul principio di eguaglianza e ragionevolezza, sul diritto fondamentale a contrarre matrimonio, sul divieto a porre limitazioni alla libertà matrimoniale).
La Corte ha ritenuto che la norma censurata è illegittima anche perché viola l’art. 117, 1° comma, precisamente l’art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che garantisce il diritto di sposarsi e formare una famiglia, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 14 dicembre 2010, O’Donoghue e altri). La Corte europea, in una fattispecie analoga, aveva, infatti, condannato il Regno Unito, la cui legislazione sull’immigrazione prevedeva un limite (possesso di una autorizzazione e pagamento di una consistente somma) di carattere generale, automatico, indiscriminato rispetto a un diritto fondamentale, garantito dalla Convenzione.
Anche la Corte europea aveva ritenuto che pur potendo essere introdotti limiti al diritto tutelato dall’art. 12, questi devono rispondere a criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
Insomma, un regime di generale preclusione al matrimonio quale introdotto dal nostro legislatore per ragioni di pubblica sicurezza non trova giustificazione alcuna, anche assumendo come parametro la Convenzione europea così come interpretata dal “suo” giudice.
© Riproduzione riservata.

Nessun commento:

Posta un commento