martedì 26 luglio 2011

LEGGE ANTI-OMOFOBIA/ L'esperto: vi spiego perché il Ddl è inutile e ideologico - INT. Marco Olivetti di (Paolo Nessi) - martedì 26 luglio 2011, il sussidiario

E’ sta bocciata nell’ottobre del 2009 e a maggio, in Commissione giustizia, due volte di fila, in due tentativi di mediazione; oggi, la legge contro l’omofobia, nella sua ennesima versione, torna alla Camera. Sul Ddl, fortemente voluto da Paola Concia, gravano diverse pregiudiziali di incostituzionalità sollevate trasversalmente. Argomenti «determinati da un alto grado di politicità, piuttosto vaghi dal punto di vista della legittimità costituzionale» ma che «sul piano del merito, possono rappresentare ragioni valide per opporsi alla legge», spiega il professor Marco Olivetti interpellato da Ilsussidiario.net.  Il professore, sul testo Soro, non ha dubbi: è «inutile e ideologico». La ragione? «Non ha molto senso aggiungere ulteriori circostanze aggravanti. Esiste già una norma, l’articolo 61 del Codice penale, che prevede che un fatto che costituisce reato sia aggravato se sorretto da particolari motivi abietti e futili. In questi, a mio avviso, rientra l’aggressione ad una persona in ragione delle sue inclinazioni sessuali».  Del resto, «non mi pare – aggiunge - che ci sia un orientamento della giurisprudenza che espressamente escluda l’applicazione di questa aggravante generale a questi casi concreti. All’interno «dell’aggravante di portata generale», quindi, possono essere  «ricomprendesi, i comportamenti omofobici».

Tanto per cominciare: che cosa si intende per pregiudiziale di costituzionalità?

L’assemblea della Camera, dopo l’esame di un progetto di legge da parte della Commissione, prima di procedere al voto dei singoli articoli del progetto di legge e al voto del progetto di legge nel suo complesso, può esaminare le questioni che sono pregiudiziali perché la loro risoluzione solleva dubbi di costituzionalità. Il Parlamento fa questa valutazione ogni volta che un parlamentare o un gruppo di parlamentari ritengono opportuno sollevare tali obiezioni. Si tratta di una valutazione molto politica, spesso strumentalizzata. E’ difficile che, quando si tratta di disegni di legge importanti, non vi sia qualcuno che tenta di ostacolare la discussione.

In cosa consistono le pregiudiziali  sollevate sul ddl anti-omofobia?
Si riferiscono a due tipi di argomento che fanno leva, anzitutto sull’articolo 3, che  riguarda l’uguaglianza di fronte alla legge. Viene osservato che il rilievo specifico che viene dato all’orientamento sessuale, come circostanza aggravante in una serie di delitti, contrasterebbe con il principio dell’eguaglianza e sarebbe irragionevole. Il reato commesso per motivi di omofobia rappresenterebbe già una circostanza aggravante, ma di portata più generale,  vale a dire gli atti commessi per particolari motivi abietti e futili.  Un’altra obiezione è la violazione dell’articolo 25 della Costituzione in quanto, sia pur limitatamente alla circostanza aggravante (stiamo, infatti, parlando di fatti che sono già reato nel nostro ordinamento, e che vien chiesto di aggravare), la fattispecie incriminatrice  risulterebbe imprecisa e incerta, per cui si violerebbe  la tassatività della fattispecie penale, principio fondamentale delle civiltà giuridiche.

Di cosa si tratta?

La fattispecie penale è la disposizione normativa che individua un reato. Poiché la repressione penale viene considerata l’ultima ratio che il diritto possiede per contrastare determinati comportamenti sociali, (dal momento che  la persona viene privata della libertà), da circa due secoli e mezzo si è cercato di circoscriverne l’uso da parte dei governanti. Una di queste tecniche è rendere la fattispecie penale tassativa: significa che i fatti qualificati come reati e puniti con una pena devono essere descritti nella maniera più chiara e precisa possibile.

Siamo effettivamente in presenza di tali pregiudiziali?
Credo che, anche in questo caso, le pregiudiziali siano determinate da un alto grado di politicità. Gli argomenti sollevati, sul piano della legittimità costituzionale, non mi sembrano particolarmente fondati. Mi persuadono di più sul piano del merito. Ovvero, potrebbero essere adottati come ragioni perché il Parlamento respinga questo provvedimento in quanto inopportuno. E’ necessario, quindi, fare una distinzione: si può ritenere che un disegno di legge sia inopportuno per ragioni che si possono motivare; da qui a dire che, oltre che inopportuno, sia incostituzionale, c’è uno scarto profondo.

Veniamo al merito, allora. E’ necessaria una legge del genere?

Non ha molto senso aggiungere ulteriori circostanze aggravanti. Esiste già una norma, l’articolo 61 del Codice penale, che prevede che un fatto che costituisce reato sia aggravato se sorretto da particolari motivi abietti e futili. In questi, a mio avviso, rientra l’aggressione ad una persona in ragione delle sue inclinazioni sessuali. Non mi pare che ci sia un orientamento della giurisprudenza che espressamente escluda l’applicazione di questa aggravante generale a questi casi concreti. L’aggravante di portata generale è suscettibile, quindi, di ricomprendere, interpretata ragionevolmente, anche i comportamenti omofobici. Considererei questa norma inutile dal punto di vista della finalità oggettiva, che è quella di proteggere determinate persone in maniera qualificata con una circostanza aggravante. Viceversa ne vedo la ragione di tipo ideologico.

Ovvero?

Nel nostro tempo,  nella nostra società, è evidente che l’omofobia è un motivo abietto e futile. Forse, in un’altra cultura, ci sarebbe stato bisogno di introdurre questa aggravanti. Ma nella nostra coscienza sociale, nella mentalità corrente e diffusa, il fatto che un atto di violenza sia commesso contro una persona perché ha determinate caratteristiche sessuali, è percepito da tutti come aggravante abietta e futile. 

L’offesa e la violenza per motivi religiosi o razziali sono considerate un attacco alla civiltà stessa; secondo i sostenitori della legge, va intesa analogamente l’ingiuria a sfondo omofobico
Io, francamente, avrei obiezioni anche sulle altre aggravanti. Possono esserci fenomeni di particolare allarme sociale riferiti a specifiche categorie che in un determinato momento storico giustificano l’introduzione di circostanze aggravanti. Nella nostra società ci sono degli episodi sicuramente deprecabili, ma che restano episodi e non giustificano  l’aumentare del livello dall’allarme né l’elevazione di quelle determinate categorie ad oggetto di discriminazione particolare. Va anche detto che, ormai, fanno parte del nostro ordinamento giuridico e la rimozione rappresenterebbe un segnale inopportuno. Non c’è bisogno, tuttavia, di introdurne altre.

Secondo Paola Concia, «dopo l'attentato a sfondo intollerante di Oslo l'approvazione della legge contro l'omofobia e la transfobia diventa quanto mai urgente». Cosa ne pensa?

I fatti di Oslo richiedono una riflessione molto seria da parte di tutti, della quale non ci si libera dando l’assenso alla posizione della Concia. Forse ci saranno ricadute su questa legge, ma non ne trarrei conseguenze sul piano normativo.
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