mercoledì 13 luglio 2011

Avvenire.it, 13 luglio 2011 - IL TESTO - Ecco cosa è cambiato. In meglio di Pier Luigi Fornari

Pur mantenendo fermo l’impianto e i valori ispiratori del testo approvato in commissione Affari sociali, l’aula della Camera ha approvato alcune modifiche che ne rendono più coerente e rigorosa la formulazione. Tra i più significativi emendamenti approvati quello che, all’articolo 3 comma 6, introduce una specificazione tecnica riguardo alla definizione della platea, che per una eccessiva genericità poteva aprire la strada ad alcuni abusi. Si chiarisce infatti che la dat assume rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi nell’«incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale, e pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano». La descrizione del collegio medico incaricato della valutazione rimane identica, mentre si precisa che la scelta della composizione spetta alla struttura o all’azienda sanitaria.

Il relatore Domenico Di Virgilio ha spiegato di aver presentato questo emendamento «non per restringere la platea dei soggetti a cui si applicano le dat, ma per determinare in maniera scientifica i destinatari e a chi compete questa valutazione. Tali soggetti sono prevalentemente quelli in stato vegetativo, ma non solo essi».

Inoltre al comma 5, dove si afferma che alimentazione ed idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, prevedendo un’eccezione nel caso «in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo», è stato precisato che tale eccezione può valere solo per i pazienti «in fase terminale».
Sempre all’articolo 3, al terzo comma, è stata soppressa la parola «anche», che anteposta alla rinuncia di alcune forme particolari di trattamenti sproporzionati e sperimentali, poteva dare adito ad alcune ambiguità nell’interpretazione.

Nell’articolo 7, al comma 1, è stato aggiunto che, qualora il medico curante non intenda seguire le volontà espresse nelle dat, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari come indicati dal Codice civile e ad esprimere la sua decisione motivata sulla cartella clinica o su un documento scritto allegato alle dat. Inoltre, grazie ad un emendamento di Beppe Fioroni (Pd), si aggiunge nei princìpi ispiratori del medico, oltre alla tutela della salute, anche anche quella della vita.

Viene soppresso invece il comma tre, che prevedeva in caso di controversia con il fiduciario il ricorso ad un collegio di medici.
È cancellato poi l’intero articolo 8 relativo all’autorizzazione giudiziaria, in assenza del fiduciario e in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati. Poi, a proposito delle dat, le parole «indicazioni» o «volontà» sono sostituite sempre con la parola «orientamenti». Da ricordare infine che, all’articolo 6, si fa riferimento anche al recente accordo tra il ministero della Salute e la Conferenza Stato-regioni sulle linee di indirizzo per l’assistenza degli stati vegetativi.

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