giovedì 7 luglio 2011

Il «progetto Zapatero» ora apre i primi varchi, di Tommaso Scandroglio, Avvenire, 7 giugno 2011
In Spagna il progetto di legge sui «Diritti della persona in merito al processo finale della vita» ha fatto un altro passo verso l’approvazione.
Infatti il testo è passato al vaglio della Commissione Sanità e Consumo della Camera dei Deputati che potrà modificarlo sino al 6 settembre. Rispetto alla versione del 13 maggio c’è un’apparente buona notizia: nell’esposizione delle motivazioni del ddl si esclude che l’eutanasia possa qualificarsi come diritto soggettivo dei pazienti. Ma alcuni articoli, ora modificati, aprono invece di fatto il varco a pratiche eutanasiche.
Si tratta degli articoli 15, 18 e 19 che impongono di rispettare le volontà del paziente, pena sanzioni giuridiche, anche nel caso in cui questi chiedesse di morire. Se ciò accadesse il medico sarebbe comunque esente da qualsiasi responsabilità penale. Da notare che nemmeno il fiduciario potrà opporsi alle volontà eutanasiche eventualmente contenute nel testamento biologico chiamate «Instrucciones previas». Vi è poi l’articolo 11 il quale asserisce che l’accesso alle cure palliative è un diritto del paziente che non può subire compressione da parte di nessuno. Anche questa indicazione comporta seri pericoli: il malato infatti potrà chiedere forti dosi di oppiacei con l’intento di entrare in coma e poi morire, e il medico non potrà opporsi in alcun modo.
E’ poi il solo medico curante a decidere ex articolo 16 se il paziente versa in uno stato di incapacità di fatto – coma, stato vegetativo, affetto da malattie psichiche o da sindrome da Alzheimer – senza più l’obbligo, come invece prima avveniva, di consultarsi con altri colleghi e con i familiari. Inoltre nell’incapacità del malato la titolarità del diritto alla sedazione senza limiti passerebbe allo stesso medico il quale potrebbe in ipotesi portare alla morte il paziente senza guai con la giustizia. Inoltre nell’articolo 17 si elimina il riferimento all’oggettiva buona pratica medica, al di là dei desiderata del paziente, e invece si subordina questa alle volontà del malato, in contraddizione a ciò che è indicato nella legge 41 del 2002 e alle direttive mediche in campo internazionale. Infine nella prima disposizione finale si ribadisce il concetto che grazie alle «Instrucciones previas» l’unico criterio legittimante della pratica medica è solo il principio di autodeterminazione del paziente, sia quando è espresso oralmente e contestualmente alle cure sia quando è contenuto in un documento scritto anni or sono.

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