lunedì 27 giugno 2011

TEST SANITARI NON PRECLUSI DALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA - di Castellaneta Marina Sole 24 Ore - Norme e Tributi di lunedì 27 giugno 2011

Corte diritti dell'uomo Test sanitari non preclusi dall'obiezione di coscienza Marina Castellaneta ti Gli accertamenti clinici e i trattamenti sanitari non possono essere ritardati solo perché alcuni medici praticano l'obiezione di coscienza. Spetta allo Stato predispone le misure necessarie per assicurare ai pazienti gli esami utili ad accertare determinate patologie. E questo soprattutto se i test sono richiesti da una donna in gravidanza che vuole individuare eventuali malformazioni del feto. In caso contrario, lo Stato viola la Convenzione europea e, in particolare, il divieto di trattamenti disumani e degradanti (articolo 3) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8). È stata la Polonia a incappare in simili violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 26 maggio scorso (ricorso 27617/04), destinata ad avere un impatto anche in altri Stati, non solo in materia di aborto, ma per ogni questione relativa al diritto alla salute. Alla Corte si era rivolta una donna cui, durante un'ecografia, era stato comunicato il rischio di una malformazione del feto. Malgrado le sue richieste, le era stato negato l'accesso a ulteriori accertamenti e alcuni medici obiettori, tra l'altro, si erano rifiutati di eseguire l'amniocentesi La donna non aveva potuto più ricorrere all'interruzione di gravidanza e aveva ottenuto un indennizzo irrisorio di 8mila euro. Di qui il ricorso a Strasburgo, che non solo le ha concesso 45mila euro, ma ha riconosciuto che i ritardi nello svolgimento dei test hanno umiliato la donna, provocandole una situazione di angoscia e stress equiparabile a un trattamento disumano e degradante. La Corte ha stabilito che gli Stati hanno sì un ampio margine di apprezzamento nel regolare il proprio sistema sanitario, ma, se prevedono la possibilità di ricorrere all'aborto, devono organizzare i servizi sanitari «in modo da garantire la libertà di coscienza dei medici in un contesto professionale che non impedisca ai pazienti di accedere ai servizi ai quali hanno legalmente diritto». In caso contrario, tenendo conto che il diritto a continuare o no una gravidanza rientra nella nozione di vita privata, lo Stato viola anche l'articolo 8 della Convenzione.



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