martedì 28 giugno 2011

TUTELE E COPPIE DI FATTO: LA PRASSI SUPERA LE LEGGI di Galimberti Alessandro Sole 24 Ore di martedì 28 giugno 2011

II registro delle coppie di fatto - annunciato ieri dal sindaco di Milano Giuliano Pisa-pia, replicando
l'esperienza già in atto a Torino da un anno - e il matrimonio gay celebrato nel fine settimana nella chiesa Valdese di via Sforza a Milano. E ancora delibere di amministrazioni locali, sentenze di semplici giudici e della suprema Corte di Cassazione, decisioni di altre autorità e agenzie amministrative. L'avvicinamento dei diritti tra la famiglia "giuridica" (quella fondata sul matrimonio tra uomo e donna, radicata nella Costituzione - articolo 29 - e strutturata nel codice civile) e quella "di fatto" è un processo che parte dal basso, dalla prassi, e che poco per volta sta avvicinando i diritti delle persone, nonostante non esista una vera e propria legislazione in materia. Il fenomeno delle famiglie di fatto, comunque, rappresenta ormai una quota tutt'altro che trascurabile del totale: secondo il dossier Istat «Famiglia in cifre», diffuso nel novembre scorso, le coppie di fatto in Italia sono 82omila (erano 564mila nel 2003), la metà delle quali ha figli. Della necessità di adeguare la legge - a partire dal codice civile - alla fotografia sociale del paese si sono fatti portato- ri gli stessi notai, che recentemente hanno invitato il Parlamento a ripensare le quote di riserva, che vincolano una parte del patrimonio ai parenti, e anche il tema delle unioni civili. Al di là dei risvolti religiosi, sociali e umani « è evidente che le convivenze sono sempre più frequenti e devono essere regolate» dicono i notai. Anche perchè in Italia ricorre al testamento solo il 15,78% della popolazione, nell'88,22% dei casi si procede per legge, cioè con esclusione "automatica" dei non familiari, conviventi more uxorio inclusi. A rompere il tabù dei registri dell'anagrafe era stata Torino poco più di un anno fa, dove oggi si può richiedere un certificato con cui viene riconosciuto un attestato di famiglia unicamente basata sul vincolo affettivo e quindi l'esistenza di un'unione civile, etero o gay. Dei 32mila nuclei famigliari interessati, all'epoca dell'approvazione della delibera, 505 erano coppie omosessuali. Se l'Italia è ferma al cantiere dei Pacs/Dico, arenatosi in Parlamento dopo la caduta tre anni e mezzo fa del Governo Prodi, l'Europa accelera sulla via dell'equiparazione tra "famiglie". Pur non interferendo nella legislazione interna, la Corte Ue il io maggio scorso ha sancito che se gli Stati dell'Unione adottano una legislazione nazionale che prevede la registrazione di un'unione anche per coppie dello stesso sesso, i Paesi membri sono tenuti a garantire diritti analoghi a quelli corrisposti a coppie regolarmente sposate. Tra questi, ad esempio, quelli legati ai criteri per calcolare la pensione complementare di vecchiaia. E il principio stabilito con la sentenza C-147/o8 (Romer) con la quale Lussemburgo ha riconosciuto che rientra nella competenza degli Stati stabilire le regole in materia di stato civile. Nell'adottare leggi in questo settore le autorità nazionali devono però rispettare il diritto Ue e impedire discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali, per garantire la parità di trattamento.

LA PAROLA CHIAVE Unioni civili •«Unioni civili» è una definizione che raggruppa tutte le forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che non accedono volontariamente all'istituto giuridico del matrimonio, o che non possono contrarlo per divieti di legge. Le unioni civili presuppongono il riconoscimento, da parte degli ordinamenti giuridici statali, in quanto tali o mediante un particolare status giuridico. La classe delle unioni civili è variegata nel mondo e comprende un'estrema varietà di regole e modelli di disciplina: in particolare, le unioni civili possono riguardare sia coppie di diverso sesso sia coppie dello stesso sesso Conviventi fuori dalla "legittima" e dalla pensione di reversibilità EREDITÀ II Codice civile (articolo 536) non riconosce alcun diritto di «legittima» fuori dal perimetro di coniuge, figli legittimi, figli naturali e ascendenti legittimi (ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi): solo a questi la legge riserva una quota di eredità, che non può essere erosa nemmeno da donazioni o disposizioni testamentarie. E solo mediante questi due ultimi istituti, e nei limiti previsti, il convivente può ricevere dal de cuius, scontando comunque un'imposta fiscale doppia (otto per cento) rispetto ai legittimari.

CASA PENSIONE Nell'ipotesi di immobile in proprietà dell'altro, il convivente more uxorio non può vantare alcun diritto "automatico", ma solo per disposizione del proprietario - nei limiti della legittima. In caso di locazione, la giurisprudenza ha ormai consolidato il diritto del superstite a subentrare nell'affitto. Anche per le agevolazioni fiscali la Cassazione (26543/2008), ha equiparato la posizione del convivente more uxorio a quella del coniuge convivente. Senza comunione dei beni, però (non riconosciuta fuori dal matrimonio), gli acquisti della coppia non fanno patrimonio comune: quindi nessun diritto sulle cose del defunto 1 Al convivente non spetta la pensione di reversibilità. I superstiti con diritto alla pensione sono infatti solo il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle. i genitori, i fratelli e le sorelle entrano in gioco solo nell'ipotesi che manchino coniuge e figli oppure, pur essendoci, non abbiano diritto alla pensione. Tranne il coniuge e i figli che possono concorrere, negli altri casi (genitori e fratelli e sorelle) la categoria di superstite precedente esclude la successiva. Il diritto alla pensione per il coniuge superstite spetta senza più considerare requisiti soggettivi tipo quello dell'invalidità del marito odell'età. Ma per il more uxorio non c'è nulla SANITÀ  Le Casse sanitarie e le compagnie assicurative in alcuni casi coprono anche il convivente more uxorio. Le compagnie di assicurazione sono libere di riconoscere direttamente il risarcimento e nel dubbio possono rifarsi alla decisione del giudice. Per i danni morali odi tipo biologico i giudici riconoscono ai conviventi il diritto al risarcimento, in caso di morte del partner dipesa da fatto illecito altrui. Per le polizze vita o infortuni, se non è stato indicato il beneficiario, prevale il diritto dei legittimi eredi. Quasi tutte le Casse sanitarie professionali permettono di chiedere prestazioni e rimborsi anche per i conviventi

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