giovedì 29 dicembre 2011


ABORTO/ Se la Spagna riconosce che il bambino non è proprietà della madre - INT. Alberto Gambino, giovedì 29 dicembre 2011, http://www.ilsussidiario.net

Il governo spagnolo di Mariano Rajoy introdurrà limiti più restrittivi alla legge sull’aborto voluta dal suo predecessore José Luis Rodriguez Zapatero. Al centro della riforma, annunciata dalla vicepremier Soraya de Santamaria, ci sarà il passaggio che attualmente consente alle ragazze spagnole tra i 16 e i 18 anni di abortire senza che ne siano informati i genitori. L’ex governo socialista aveva deciso che qualsiasi minorenne potesse abortire senza nessun limite nelle prime 14 settimane dal concepimento.
Mentre tra la 14esima e la 22esima settimana, la sola clausola prevista da Zapatero era che la donna indicasse le motivazioni della scelta. Tra le opzioni che consentivano di interrompere la gravidanza c’erano lo stupro, il rischio per la salute della madre, la malformazione ma anche il rischio psicologico. Un’opzione, quest’ultima, estremamente vaga e che in un anno è stata indicata dal 95% delle donne che hanno abortito.
Ora il Partito Popolare intende invece fare sì che tutte le minorenni che decidono di interrompere la gravidanza debbano prima ottenere l’autorizzazione del padre o del tutore. Ilsussidiario.net ha intervistato Alberto Gambino, professore di Diritto all’Università Europea di Roma, per chiedergli un giudizio sul dibattito in corso in Spagna.
Professor Gambino, ritiene che le modifiche annunciate dal governo spagnolo vadano nella giusta direzione?
Questa modifica restringe le situazioni nelle quali si può abortire, e già questo è un fatto positivo perché la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza ha un forte impatto culturale sugli ordinamenti in cui viene a operare. E’ una legge che contrasta con il diritto alla vita e tanto più indica dei limiti, tanto più favorisce e promuove quest’ultimo diritto.
Nel caso specifico, chiedendo anche il consenso dei genitori della minorenne che intende abortire, indica che il nascituro ha dei diritti che vanno al di là della semplice volontà del soggetto che vuole interrompere la gravidanza. Per essere sacrificato il diritto del feto ha la necessità di essere messo a confronto con più posizioni soggettive, tra cui quella dei genitori della donna minorenne che vuole abortire. Questo ovviamente non esaurisce i problemi che fa emergere qualsiasi legislazione sull’aborto, ma tuttavia nel restringerne l’applicazione offre una valutazione apprezzabile.
Il tema dell’interruzione volontaria della gravidanza è molto complesso e non si esaurisce certo in singoli interventi legislativi, ma ha bisogno di un confronto alto che dovrebbe avere sempre come stella polare colui che in questa situazione è comunque il soggetto più indifeso perché privo di voce, cioè il feto.
La legge di Zapatero prevedeva che le minorenni potessero interrompere la gravidanza senza autorizzazione dei genitori entro un limite di alcune settimane. Abortire una settimana prima o dopo cambia la sostanza delle cose?
Il tema delle settimane entro le quali si può abortire è evidentemente legato da un lato all’idea, forse anche un po’ ipocrita, che l’embrione non sia così sviluppato da poter vivere autonomamente.
Dall’altro lato sono in gioco anche esigenze psicologiche come il cercare nei limiti del possibile di preservare la mente della donna che vuole interrompere la gravidanza. Tanto più infatti la gravidanza è a uno stadio avanzato, tanto più questa scelta si rivela drammatica.
A livello biologico o logico però questo limite non ha alcun senso, perché è evidente che per una vita che ormai ha attivato progressivamente la sua venuta all’esistenza e quindi la sua crescita, non c’è nessuna differenza né di ore né di settimane. E’ sempre lo stesso essere che una volta concepito ha iniziato a vivere nel mondo.
Quindi che differenza c’è tra abortire prima o dopo 14 settimane o 90 giorni?
Il feto è una vita particolarissima, strettamente collegata anche rispetto al suo esito al corpo della donna che lo accoglie. E’ questo punto che sotto il profilo normativo non ha ancora trovato delle soluzioni coerenti dal punto di vista della vita del nascituro, che comunque sia dipende sempre da quel corpo che lo accoglie.
Questo fa sì che le legislazioni non sempre possano fare a meno di prendere in considerazione anche qual è la valutazione della donna. E’ il motivo per cui si cerca di mantenere entro poche settimane il criterio entro il quale si può abortire. Perché se viceversa si superano quelle settimane, quella vita potrebbe forse anche vivere autonomamente dall’utero nel quale si trova.
Per quali motivi una donna che non desidera tenere un figlio, non può decidere di partorirlo e quindi affidarlo in adozione?
I limiti che si oppongono a questa scelta sono di natura culturale, perché sono legati a una visione del nascituro come cosa propria, e non invece come soggetto autonomo e persona. Purtroppo quando lo si considera come una proprietà, non si vede invece che quel bene giuridico ha una sua autonomia in quanto a diritti.
Se lo considerasse in questi termini, anche dal punto di vista culturale, si comprenderebbe che bisogna in tutti i modi preservarne l’esistenza. Se poi lo si ritiene che non si debba continuare ad accompagnarlo anche una volta nato, è perfettamente legittimo “abbandonarlo” ai fini giuridici aprendo una procedura di affidamento prima e adozione poi coinvolgendo altri genitori che lo volessero.
Quindi certamente è un problema culturale, che richiede anche un approfondimento alto, importante. Sempre salvaguardando il fatto che, dopo la nascita di un figlio affidato a un’altra coppia, da un punto di vista civilistico la donna non avrebbe nessun vincolo con il neonato. Per evitare di essere frainteso, volevo però fare una puntualizzazione.
Prego…
Le mie considerazioni non vogliono né rilanciare indebitamente il tema della revisione della legge sull’interruzione di gravidanza in Italia, né apparire come un’accettazione nei confronti di una legge che resta moralmente inaccettabile.
(Pietro Vernizzi)


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