giovedì 10 aprile 2014

La sentenza della Consulta - Fecondazione, ecco cosa cambia con il sì all'eterologa, 9 aprile 2014, http://www.avvenire.it/

Con la decisione presa dalla Corte Costituzionale sulla legge 40 cade innanzitutto il divieto di fecondazione assistita eterologa contenuto nel comma 3 dell'articolo 4 della norma. Una novità che, come prevede la Costituzione, sarà esecutiva dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. 

L'accesso a questa metodica resta però vincolato ai limiti già stabiliti nella legge 40, in base ai quali possono accedere alla procreazione assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Resta inalterato anche il divieto di commercializzazione dei gameti e(art. 12, comma 6) e dunque ne discende che il donatore o la donatrice debbano agire gratuitamente.

La Corte è intervenuta sui tre commi dell'articolo 9, cancellando il comma 1 e 3, che prevedevano il divieto di disconoscimento della paternità da parte del coniuge o del convivente che hanno dato l'assenso alla Pma e la previsione che il donatore di gameti "non acquisisca alcuna relazione giuridica parentale con il nato". Resta invece intatto solo il comma 2, che stabilisce che la madre del nato non può dichiarare la volontà di non essere nominata.


Secondo alcuni giuristi, però, a parte l'inciso sul divieto di eterologa, anche gli altri due commi (l'1 e il 2) dell'articolo 9 restano in vigore, quindi con il divieto di disconoscimento di paternità e l'anonimato del donatore. 

Nella prima delle due ipotesi, si potrebbe immaginare che la Corte Costituzionale abbia voluto indicare una strada strada di compromesso, una "eterologa alla svedese", dove il figlio conserva il diritto di conoscere il nome dei genitori biologici. Se nelle motivazioni che la Corte renderà pubbliche dovesse cogliersi questa intenzione, ciò vincolerebbe senz'altro il legislatore, che non potrà prevedere la stessa cosa che è stata abrogata dalla Consulta. Del ersto, questa scelta serebbe coerente con l'articolo 30 della Costituzione, che impone il dovere di mantenere i figli nati dentro e fuori del matrimonio.



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