domenica 9 gennaio 2011

IL TAR «CONDANNA» LA LOMBARDIA - 194, DUE PESI E DUE MISURE di Assuntina Morresi, Avvenire, 4 gennaio 2011

Brutto segnale, se a decidere sulle que­stioni eticamente sensibili – quelle della vita e della morte – sono i tribunali. Vuol dire che c’è un grave conflitto in corso, e che la politica deve intervenire con urgenza: solo chi rappresenta la volontà popolare infatti è legittimato a stabilire le regole del vivere co­mune, a maggior ragione su queste delicatis­sime tematiche. Nei giorni scorsi il Tar della Lombardia ha di­chiarato illegittime le linee guida regionali che precisavano alcune modalità di applica­zione della legge 194, quella che regola l’a­borto. Sostanzialmente l’amministrazione lombarda esplicitava – applicandolo – l’arti­colo 7 della legge che vieta l’aborto quando c’è «possibilità di vita autonoma del feto». La norma, cioè, fissa un criterio ben chiaro: quando per il nascituro è possibile vivere al di fuori del grembo materno allora l’aborto non si può più fare, e in caso di pericolo di vi­ta – e non genericamente di salute – della don­na si induce il parto e si cerca di salvare ma­dre e figlio. La Lombardia non ha fatto altro che applica­re la legge, indicando concretamente in 22 settimane e 3 giorni di gravidanza quel limi­te concettuale all’aborto, in base a evidenze scientifiche e cliniche ampiamente condivi­se dagli operatori del settore. Alcuni medici però hanno fatto – con successo – ricorso al Tar contro l’atto di indirizzo della Regione. Tra loro anche un medico che in precedenza aveva condiviso quegli stessi limiti, contenu­ti in un codice di autoregolamentazione del­la Clinica Mangiagalli di Milano del 2004. Un particolare indicativo: se un medico arriva a contestare di fronte ai giudici un provvedi­mento che aveva già approvato e rispettato, è forte il dubbio che tutta la faccenda sia in realtà una battaglia ideologica, che ben poco ha a che fare con la salute della madre e del bambino.

Ma di tanta iniziativa da parte di medici, del sindacato che li ha sostenuti (la Cgil), e del loro solerte avvocato – Vittorio Angiolini, già legale di Beppino Englaro, che pure si rivolse al Tar della Lombardia per obbligare l’ammi­nistrazione regionale ad applicare la senten­za che sospendeva alimentazione e idrata­zione a Eluana, vedendosi dare ugualmente ragione – non c’è stata traccia quando nei me­si scorsi l’Emilia Romagna, contravvenendo a tre pareri del Consiglio superiore di sanità e alle linee guida del Ministero della Salute, ha deciso autonomamente che la pillola a­bortiva Ru486 andasse somministrata in day hospital e non in regime di ricovero ordina­rio. È noto che con la scelta del day hospital molte donne abortiscono al di fuori dell’o­spedale, al contrario di quanto stabilito dal­la 194: di fronte a questo 'dettaglio' però tri­bunali, sindacati e attivisti sono rimasti in­differenti.

Insomma, due pesi e due misure: in Lom­bardia è illegittimo che l’amministrazione of­fra indicazioni esplicite ai propri medici sul­l’applicazione di una legge dello Stato, in li­nea con le evidenze della scienza; in Emilia Romagna invece si può, anche se le direttive regionali contrastano con quelle delle massi­me autorità scientifiche e istituzionali del Pae­se. A ben vedere, il criterio di fondo è lo stes­so: la 194 evidentemente va difesa solo quan­do è interpretata nel modo più abortista e quando i suoi 'paletti' – drammaticamente insufficienti – sono superati da pratiche me­diche il meno possibile controllate.

A questo punto solo un intervento della po­litica può mettere ordine in tema di aborto, con indicazioni uniformi sul territorio nazio­nale e condivise nelle sedi istituziona­li opportune – Parlamento e confe­renza Stato-Regioni – che garanti­scano almeno il rispetto delle nor­me, in primis per gli aspetti riguar­danti il diritto alla vita. Perché sui te­mi eticamente sensibili i cittadini possono e debbono avere voce an­zitutto tramite chi li rappresenta.

Nessun commento:

Posta un commento