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martedì 3 febbraio 2015

Austria, cade divieto per l'adozione dei gay, 03 febbraio 2015



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LogoAvvenire


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La Corte costituzionale austriaca ha revocato il divieto di adozione per le coppie omosessuali, secondo quanto annunciato oggi a Vienna dal presidente dell'alta corte, Gerhart Holzinger. Finora, dal 2013, le coppie dello stesso sesso potevano adottare i figli del partner, ma non adottare bambini come coppia. Questo divieto è stato ora revocato dalla Corte.

Il presidente della Corte costituzionale, piuttosto sorprendentemente, ha motivato la pronuncia dicendo che "non esiste un'obiettiva giustificazione giuridica per una regola fondata esclusivamente sull'orientamento sessuale". La sentenza si rifà all'articolo 8 sul diritto a una vita privata e alla famiglia della Convenzione europea dei diritti umani. Questa non stabilisce un diritto all'adozione, ma se un tale diritto esiste "deve valere senza discriminazione", ha spiegato Holzinger. 

Finora il governo di grande coalizione austriaco era diviso: socialdemocratici (Spoe) favorevoli all'adozione e popolari (Oevp) contrari con il condivisibile argomento della tutela della famiglia. 
© riproduzione riservata

venerdì 16 gennaio 2015

Il Comitato "Sì alla Famiglia" si oppone a matrimoni e adozioni omosessuali "anche mascherati da unioni civili" - 16 gennaio 2015 - http://www.siallafamiglia.it/testo-unico-sui-diritti-dei-conviventi/

Sì alla famigliaTESTO UNICO SUI DIRITTI DEI CONVIVENTI

 Sì alla famiglia ha presentato a Roma in una riunione con parlamentari di diversi partiti, e propone con un comunicato del 16 gennaio, un testo unico sui diritti dei conviventi. Il testo elenca e ribadisce quanto l’ordinamento italiano già prevede, esplicitamente o implicitamente, per le persone impegnate in convivenze. Tra questi l’assistenza del partner in ospedale e in carcere e la successione nei contratti di locazione. Il testo ribadisce che il partner di fatto ha titolo, a determinate condizioni, al risarcimento del danno subito dall’altro partner e all’indennizzo che spetta al partner vittima di delitti di mafia o di terrorismo. Tutto questo per le convivenze tra persone sia di sesso diverso, sia dello stesso sesso.
Lo scopo è quello di distinguere con estrema chiarezza il cosiddetto “matrimonio” omosessuale, con la conseguente possibilità di adottare figli, cui siamo assolutamente contrari anche qualora lo si nasconda pudicamente sotto il nome di “unioni civili”, dal riconoscimento dei diritti e doveri che derivano dalle convivenze. Per questo, a differenza di quanto fa il disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, non parliamo di unioni civili – una sigla che in tutta Europa significa qualcosa di analogo in tutto al matrimonio tranne che nel nome – e non prevediamo né l’adozione né la riserva di legittima per la successione né la reversibilità delle pensioni, che sono cose tipiche dei matrimoni o almeno di simil-matrimoni. Sì alla Famiglia ricorda che non sono oppositori del disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili o delle proposte annunciate da Renzi a sostenere che le unioni civili sono matrimoni sotto altro nome. Lo ha affermato in un’intervista a «Repubblica» del 16 ottobre 2014 lo stesso sottosegretario Scalfarotto, dichiarando che «l’unione civile non è un matrimonio più basso, ma la stessa cosa. Con un altro nome per una questione di realpolitik». E se anche si costruisse un istituto presentato come “la stessa cosa” del matrimonio senza adozioni, è certo che le adozioni, com’è avvenuto in Germania e in altri Paesi, sarebbero rapidamente introdotte dalla Corte Costituzionale in nome del principio di uguaglianza.
Questo testo, che rende maneggevoli e coordina disposizioni che l’ordinamento italiano già comprende , permetterà ai parlamentari di schierarsi e agli elettori di comprendere le loro posizioni. Chi vuole il “matrimonio” omosessuale, completo di adozioni subito o tra qualche anno, potrà votare le unioni civili della Cirinnà o di Renzi. Chi vuole ribadire che ai conviventi, dello stesso sesso o di sessi diversi, sono riconosciuti i diritti e i doveri relativi alla sanità, alle carceri, alla locazione, ai risarcimenti, ma vuole chiudere la porta al “matrimonio” e alle adozioni, ora ha un testo su cui convergere.


Testo unico dei diritti riconosciuti
ai componenti di una unione di fatto


Capo 1- Regolamento anagrafico
Art. 1 – Convivenze e iscrizione anagrafica
1. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno  fissato nel comune la propria residenza.
2. L’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli  interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.
3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l’unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.
4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni  relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.
5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero; b) costituzione di nuova  convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; c) cambiamento di abitazione.
6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

Capo 2 – Assistenza socio-sanitaria e per i detenuti
Articolo 2 – Convivenze e assistenza sanitaria
In presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l’altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.
Ciascun convivente può delegare l’altro perché, nei limiti delle norme vigenti:  a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere; b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell’interessato.
La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.
La revoca, anche parziale, della delega avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.
Articolo 3 – Convivenze e accesso alla cartella clinica
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato, e dei documenti che a essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.
                            Articolo 4 – Convivenze e congedi per salute
1. Ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso.
2. In casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
Articolo 5 – Convivenze e accesso ai servizi dei consultori
Ai sensi dell’art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia sono garantiti anche ai componenti di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1.

Articolo 6 – Convivenze e colloqui con i detenuti

Ai sensi dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permesse con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, a parità delle condizioni previste per i familiari.
Articolo 7 – Convivenze e permessi per i detenuti
Ai sensi dell’art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1 e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento penitenziario.
 Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità.
Capo 3 – Filiazione, interdizione, inabilitazione, adozione, procreazione medicalmente assistita
Articolo 8 – Convivenze e filiazione
Ai sensi dell’articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.
Articolo 9 – Convivenze e tutela, curatela e amministrazione di sostegno
Ai sensi dell’art 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell’amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.
Ai sensi dell’’art. 410, comma 3, del codice civile l’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Ai sensi dell’art. 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Ai sensi dell’’art. 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.
Ai sensi dell’art. 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o curatela dell’inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.
Articolo 10 – Convivenze e idoneità all’adozione
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 4 maggio 1983 n. 184, il requisito della stabilità del rapporto ai fini della determinazione della idoneità della coppia si ritiene realizzato anche quando i coniugi hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per  i  minorenni  accerti  la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a  tutte le circostanze del caso concreto.
Articolo 11 – Convivenze e adozione
1. Ai sensi dell’articolo 44, comma 3, della legge 4 maggio 1983 n. 184, l’adozione dei minori e’ consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato, se si tratta di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando  il minore sia orfano di padre e di madre, ovvero quando il minore si trova nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e sia orfano di padre e di madre, ovvero quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Articolo 12 – Convivenze e procreazione medicalmente assistita
1. Ai sensi dell’articolo 5 della legge 19 febbraio 2004 n. 40, l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è permessa anche a due maggiorenni di sesso diverso fra loro conviventi.
Capo 4 – Contrasto degli abusi nell’ambito della convivenza
Articolo 13 – Convivenza e protezione contro gli abusi nell’ambito di essa.
Ai sensi dell’articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l’integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell’altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter.
Articolo 14 – Convivenza e ordine di allontanamento
Ai sensi dell’articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-bis del codice civile.
 Articolo 15 – Convivenza e decadenza della potestà di genitore
Ai sensi dell’articolo 330 del codice civile il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Capo 5 – Accesso all’abitazione e tutela civilistica

Articolo 16 – Convivenza e successione nella locazione
Ai sensi dell’articolo 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988 n. 404, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza si vi è prole naturale nata dalla loro unione.
Articolo 17 – Convivenza e assegnazione degli alloggi economici-popolari
Ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, tengono conto, fra gli altri, del criterio del riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto in favore dell’assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell’assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi.
Articolo 18 – Convivenza e impresa familiare
Ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, le prestazioni lavorative svolte nell’ambito di essa non hanno il requisito della subordinazione se è dimostrata la comunanza di vita e di interessi tra i conviventi che dia luogo alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alle risorse della famiglia di fatto.
Articolo 19 – Convivenza e risarcimento per fatto illecito
Ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del codice civile, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, il convivente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale in caso di morte dell’altro convivente provocata dal fatto ingiusto altrui.
Articolo 20 – Convivenza e contratti di assicurazione
Ai sensi dell’articolo 5 comma 4 bis del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007 n. 40, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, l’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o dal suo convivente, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Capo 6 – Tutela penalistica
Articolo 21 – Convivenza e circostanze aggravanti dei reati
Ai sensi dell’articolo 61 del codice penale, l’aggravante per chi abbia commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità si applica anche in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1.
Articolo 22 – Convivenza e casi di non punibilità
Ai sensi dell’articolo 384 del codice penale, l’espressione “prossimo congiunto” deve ritenersi estesa anche coloro che compongono una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1.
Articolo 23 – Convivenza e rapporto di parentela penalmente rilevante
Ai sensi dell’articolo 540 del codice penale, l’espressione “rapporto di parentela” include anche il legame di convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1.
Articolo 24 – Convivenza e violazione degli obblighi di assistenza familiare
Nell’articolo 570 del codice penale dopo l’espressione “qualità di coniuge” va inserita “o di componente di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1”.
Articolo 25 – Convivenza e reato di maltrattamento
Ai sensi dell’articolo 572 del codice penale il reato di maltrattamenti in famiglia o verso i congiunti sussiste anche nei riguardi di una persona che compone una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1.
Articolo 26 – Reati commessi da un convivente in danno dell’altro convivente
 1. Nell’articolo 649 del codice penale, dopo l’espressione “coniuge non legalmente separato” va inserita “e del componente di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1” della presente legge.

Capo 7 – Tutela processualpenalistica
Articolo 27 – Convivenza e obbligo di testimoniare
Ai sensi dell’articolo 199 comma 1 del codice procedura penale fra i prossimi congiunti dell’imputato devono ritenersi inclusi coloro che compongono una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1.
Ai sensi dell’art. 199 comma 3 del codice procedura penale il testimone ha facoltà di astenersi dalla testimonianza limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza se, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso.
Articolo 28 – Convivenza e ordine di allontanamento dalla casa comune
Ai sensi dell’articolo 282 bis comma 3 del codice procedura penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può ingiungere all’imputato cui rivolge il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati.
Ai sensi dell’articolo 282 bis comma 6 del codice procedura penale, se si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, commesso in danno del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280 del codice di procedura penale.
Articolo 29 – Convivenza e domanda di grazia
Ai sensi dell’articolo 681 comma 1 del codice procedura penale, la domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, può essere sottoscritta anche da colui che compone una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1.
Articolo 30 – Convivenza e indagini antimafia
Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, le indagini finalizzate all’applicazione di misure di prevenzione riguardanti il tenore di vita, le disponibilità finanziarie e il patrimonio dei soggetti nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, e quelle riguardanti l’attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito, sono effettuate anche nei confronti di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 19 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Capo 8 – Tutela delle vittime di reati
Articolo 31 – Convivenza ed elargizioni alle vittime di terrorismo e di criminalità organizzata
Ai sensi dell’articolo 4 della legge 20 ottobre 1990 n. 302, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, il convivente ha diritto alla elargizione di cui al comma 1 del menzionato articolo 4, alla condizioni e secondo l’ordine di precedenza ivi indicati.
Articolo 32 – Convivenza ed elargizioni alle vittime di racket e di usura
Ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 febbraio 1999 n. 44 se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7 della menzionata legge n. 44, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l’elargizione è concessa, nell’ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un’attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l’evento a carico della persona.
Articolo 33 – Convivenza e protezione dei collaboratori di giustizia
Ai sensi dell’articolo 9 comma 5 della legge 13 febbraio 2001 n. 45 le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
Relazione

   On. Colleghi! Da tempo – per lo meno della metà degli anni 1980 – si discute sulla necessità di introdurre nell’ordinamento italiano una legge che disciplini le c.d. unioni di fatto. Quasi sempre la discussione trascura che i diritti che sono già riconosciuti ai componenti di una coppia di fatto, per via di intervento legislativo o giurisprudenziale, sono numerosissimi; una disamina attenta e oggettiva fa scoprire, per esempio (si riprende una delle voci evocate con maggiore frequenza), che non vi è nessun ostacolo all’assistenza in qualunque struttura sanitaria del convivente nei confronti del proprio partner. Addirittura – quando il paziente non è in condizioni di decidere e in assenza di coniuge – in base a una legge del 1999, il convivente viene informato e può decidere un’operazione di trapianto di organo. Norme di parificazione del convivente al coniuge, derivanti dalla legge ordinaria o dalla giurisprudenza, ci sono in tema di assistenza da parte dei consultori, di interdizione e inabilitazione, di figli, di successione nella locazione e nell’assegnazione di un alloggio popolare; il partner di fatto ha titolo, a determinate condizioni, al risarcimento del danno subito dall’altro partner; perfino la legislazione sulle vittime di mafia o terrorismo equipara il convivente al coniuge. Tutto ciò accade perché, a partire dagli anni 1980, ogniqualvolta la legge ordinaria ha sancito un diritto per il coniuge, di regola lo ha previsto anche per il convivente; questo modo di procedere è stato affiancato, in parallelo, da numerose sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione intervenute nella materia. E questo accade sia che la convivenza riguardi persone di sesso diverso sia che riguardi persone del medesimo sesso.
Alla fine, è più facile elencare quello che resta ancora fuori: a) la riserva di legittima per la successione; b) la possibilità per i conviventi di adottare figli; c) una parte delle disposizioni penali e processualpenalistiche che toccano le relazioni familiari (se si considerano una per una, esse però non giustificano la costruzione di un modello alternativo di famiglia, bensì – al più – un più modesto intervento di estensione di garanzie e di tutele: ciò che viene fatto in questo testo unico); d) un regime pensionistico di reversibilità in favore del convivente.
La premessa di questo testo è che, a differenza di quanto prevede qualche disegno di legge già in fase di avanzata discussione – si pensi al “d.d.l. Cirinnà” pendente in Commissione Giustizia al Senato, che nella sostanza parifica il regime delle unioni civili a quello matrimoniale –, la tutela che l’articolo 29 della Costituzione riserva alla “famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” è più specifica rispetto a quella che l’articolo 2 della stessa Carta fondamentale riserva alle “formazioni sociali intermedie”, fra le quali la giurisprudenza colloca le convivenze. Il buon senso, il senso di realtà e la Costituzione non possono equiparare in tutto e per tutto istituti che pari non sono, come il matrimonio e l’unione di fatto.
Lo scopo di questo testo, composto da 33 articoli suddivisi in 8 capi, è far emergere tutto ciò che l’ordinamento già prevede, esplicitamente o implicitamente, in tema di tutela dei diritti dei conviventi: lo raccoglie e lo rende ordinato, fino a costituire un vero e proprio statuto della convivenza, sulla scorta di ciò che è già diritto vivente, o può diventarlo con leggeri aggiustamenti. Il dibattito sulle unioni civili sarà certamente meno ideologizzato se resterà ancorato ai testi in vigore e avrà piena consapevolezza del tanto che già esiste.
 1. Collegamento con il regolamento anagrafico. Ogni disposizione di questo testo unico contiene un espresso richiamo a una norma vigente, che ovviamente non si riporta per intero, bensì solo per la parte che fa riferimento alle convivenze, e un espresso aggancio alla convivenza come definita dall’articolo 1. Con quattro deroghe: a) si afferma in esplicito il diritto all’assistenza del partner nelle strutture sanitarie, certamente contenuto nel sistema, per quanto osservato prima, ma non espresso in una norma di legge; b) in taluni articoli del testo unico si interviene ex novo per estendere al convivente norme del codice penale e del codice di procedura penale riguardanti i rapporti fra imputati e gli stretti familiari; b) in altri articoli, quando la relazione di convivenza vale in quanto inserita in un ordine di preferenza che comprende altri familiari, si preferisce riportare l’intera sequela, per evitare confusioni; c) per alcuni specifici interventi legislativi – per es., in tema di risarcimenti alle vittime dei reati – si prevede un periodo più lungo di convivenza; si è ritenuto di lasciarlo inalterato perché risponde a logiche proprie di quel tipo di legislazione.
Il punto di partenza, all’articolo 1, è l’aggancio del rapporto di convivenza al regolamento anagrafico: rimodulando gli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, dopo aver ricordato che “l’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno  fissato nel comune la residenza”, e che “l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli  interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile”, si fornisce la definizione anagrafica di convivenza, adattando – tenuto conto degli effetti che produce – quella dell’originaria stesura del d.p.r.: “per convivenza si intende l’unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora”. Non è individuato il tempo minimo di coabitazione idoneo a qualificare la convivenza come “stabile”, poiché ci si affida all’accertamento che è chiamato a svolgere ciascun Comune sulla base di elementi di fatto, il cui apprezzamento non è preventivabile in modo eguale per tutti.
Sono pienamente operative le disposizioni del d.p.r. e delle norme secondarie e regolamentari a esso collegate, in ordine agli accertamenti della veridicità delle dichiarazioni rese. Al comma 6 si richiamano in proposito gli articoli da 51 a 56 del d.p.r., riguardanti la vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte delle dichiarazioni di convivenza e per la loro rispondenza al vero, con le relative sanzioni. I precedenti commi 4 e 5 descrivono i soggetti abilitati a rendere le dichiarazioni anagrafiche e il contenuto di esse.

 2. Assistenza sanitaria e per i detenuti. Le norme che seguono il capo 1 sono raccolte per voci. Quella che interessa il capo 2 attiene a uno degli argomenti maggiormente utilizzati per sostenere la necessità di costruire un regime para-matrimoniale delle convivenze: l’assistenza sanitaria e ai detenuti. È un argomento che – come e più degli altri – si infrange di fronte al diritto vigente: come prima si ricordava, l’articolo 3 della legge 1 aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di trapianti e di prelievi di organi e di tessuti, prevede che, “all’inizio del periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte (…), i medici (…) forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio”. E’ uno degli esempi del coinvolgimento di quest’ultimo nelle decisioni in ordine alla salute del partner: riguarda una materia impegnativa e complessa, e ben può orientare, per analogia, il comportamento dei responsabili degli ospedali e delle case di cura a proposito dell’assistenza al malato ivi ricoverato da parte del convivente. Premesso che oggi nessuna disposizione di legge impedisce al partner di fatto di fare visita e/o di assistere il compagno mentre è degente (non si ha notizia di Carabinieri che allontanino i conviventi dalle stanze di ospedale; è più frequente che cerchino i familiari che mancano!), la circostanza che il convivente diventa parte di decisioni di tale peso, come quelle relative ai trapianti, a fortiori lo legittima a qualsiasi forma di vicinanza al convivente durante il ricovero.
Per eliminare qualsiasi dubbio, l’articolo 2, sul presupposto di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1, stabilisce che ciascun convivente ha diritto di assistere l’altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture. Viene altresì individuato lo strumento della delega con la quale ciascun convivente può disporre che l’altro adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere, e riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche. Ciò nei limiti delle norme vigenti: non è ammissibile alcuna delega, per es., per interventi eutanasici o per impedire un soccorso medico quando ci sono margini di successo. Oggetto della delega può essere anche la scelta in caso di morte sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, se l’interessato non ha impartito disposizioni. La forma della delega è quella, semplice e garantita, di un atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, di comunicazione a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale. La delega può essere ovviamente revocata, in tutto o in parte.
Restando sul fronte sanitario, l’articolo 3 trasforma in norma una deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 17 settembre 2009 sulla disponibilità dei dati contenuti nella cartella clinica e nei documenti che a essa si collegano; sul presupposto che il paziente sia incapace di intendere e di volere o sia deceduto, si prevede che il convivente abbia accesso ai dati in questione.
L’articolo 4 del testo unico riprende l’articolo 4 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, che riconosce il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso, e prevede pure l’accordo col datore di lavoro per modalità differenti di svolgimento della prestazione in casi di documentata grave infermità del medesimo convivente.
L’articolo 5 richiama la disciplina sui consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, Istituzione dei consultori familiari, per ribadire che l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia sono garantiti anche ai componenti di una convivenza.
La parte relativa al rapporto col convivente detenuto include la possibilità di colloqui e di corrispondenza telefonica, alle stesse condizioni stabilite per i familiari (articolo 6), e il rilascio di permessi in caso di imminente pericolo di vita e in altre ipotesi di particolare gravità (articolo 7): ciò sulla scorta di quanto stabilito dagli articoli 18 e 30 della legge 26 luglio 1975 n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

3.Rapporti con i figli. Questo capo del testo unico si apre, all’articolo 8, col riferimento all’articolo 315 del codice civile, che non pone distinzioni nello stato giuridico dei figli, qualunque sia la forma del rapporto fra i genitori, e quindi anche se essi siano conviventi e non uniti in matrimonio. L’articolo 9 tiene conto di un settore ordinariamente non considerato quando si parla di unioni di fatto, anche perché la gravosità dei doveri da espletare normalmente supera i diritti dei quali si può immaginare di godere. La legge 9 gennaio 2004, n. 6, Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali, è intervenuta, a proposito della protezione delle persone prive di autonomia, su vari articoli del codice civile, realizzando una estensione dei soggetti interessati alla tutela o alla curatela. Fra essi, per il discorso che qui interessa, vanno ricordati: a) l’art. 408, in base al quale, al comma 1, il giudice tutelare, nella scelta dell’amministratore di sostegno, “preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado (…)”; b) l’art. 410, comma 3, per il quale “l’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti”; c) l’art. 411, comma 3: “sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente”; d) l’art. 417, in materia di interdizione e inabilitazione, il quale prevede, al comma 1, che le relative istanze possono essere promosse anche “dalla persona stabilmente convivente”; e) l’art. 426 che, al comma 1, in merito alla “durata dell’ ufficio” di tutore o di curatore, dispone che “nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o curatela dell’inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti”.
Gli articoli 10 e 11 trattano del rapporto fra convivenze e adozione. La legge 4 maggio 1983 n. 184, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, valorizza la convivenza sotto due aspetti: in base all’articolo 6, comma 4, della stessa legge, l’avere i coniugi convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni integra il requisito della stabilità del rapporto ai fini della determinazione della idoneità della coppia; in base all’articolo 44, comma 3, l’adozione dei minori e’ consentita anche a chi non è coniugato in presenza di determinate condizioni: deve trattarsi di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando  il minore sia orfano di padre e di madre, ovvero quando il minore si trova è portatore di disabilità e sia orfano di padre e di madre, ovvero quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Il capo della filiazione si completa, all’articolo 12, col richiamo alla legge 19 febbraio 2004 n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, che all’articolo 5 permette l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche a due maggiorenni di sesso diverso se sono fra loro conviventi.
 4.Contrasto degli abusi nell’ambito della convivenza. Questa voce non ha un peso marginale, pur non essendo ordinariamente considerata nelle varie proposte riguardanti le unioni di fatto. La legge 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, ha introdotto nel codice civile gli articoli 342 bis e ss., e ha esteso ai conviventi le forme di protezione contro gli abusi familiari. Ha così previsto il ricorso al giudice “quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’ integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”. Ha aggiunto (articolo 342 ter) la possibilità di ottenere a vantaggio del convivente, vittima della condotta pregiudizievole, l’allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto quella condotta; nell’ipotesi in cui la vittima sia sprovvista di adeguati mezzi propri, a ciò si aggiunge la fissazione di un assegno di mantenimento periodico, da porsi a carico del convivente allontanato. In tema di abusi familiari, la legge 28 marzo 2001 n. 149 Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori ha modificato diverse disposizioni del codice civile: fra esse gli articoli 330, comma 2, e 333, comma 2, che prevedono, a tutela del minore, l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore medesimo. Tutto ciò è ripreso dagli articoli 13, 14 e 15 del presente testo unico.
 5.Tutela civilistica. Il capo 5 si apre con un’altra voce frequentemente evocata a sostegno di una legge sulle unioni civili: quella della successione nella locazione. È una questione che ha trovato soluzione da oltre un quarto di secolo, da quando – cioè – la Corte Costituzionale, con sentenza n. 404 del 7 aprile 1988 ha riconosciuto al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del compagno conduttore dell’immobile, ma anche quando costui si sia allontanato dall’abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale. Lo ha fatto dichiarando costituzionalmente illegittimo l’articolo 6, comma 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (la legge c.d. sull’equo canone), nella parte in cui non prevede tale possibilità di successione. Il riferimento per la determinazione della convivenza è il regolamento anagrafico prima ricordato. Per la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 25/05/1989, n. 2524) nell’ipotesi di allontanamento, per qualsiasi motivo, del conduttore dall’immobile locato, il diritto di succedere nel contratto per la convivente more uxorio che rimanga nell’immobile stesso con la prole nata dalla loro unione, persiste anche se la convivenza è sorta nel corso della locazione, e senza che il locatore ne abbia avuto conoscenza. Sempre per la Cassazione (Cass. civ., sez. III, 08/06/1994, n. 5544), in caso di morte del conduttore, il convivente succede nel contratto di locazione, a prescindere dalla situazione familiare del titolare del contratto di locazione e dalla presenza di eredi legittimi. L’articolo 16 del presente testo unico fa stato di tale giurisprudenza.
L’articolo 17 affronta la questione dell’assegnazione degli alloggi economici-popolari, la cui competenza è in capo alle Regioni e agli enti locali, ricordando che l’articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, pone un criterio di priorità nell’ambito degli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari. Tali accordi devono tenere conto, fra gli altri, del diritto di opzione all’acquisto in favore dell’assegnatario unitamente al convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni.
L’articolo 18 pone in relazione la convivenza con l’impresa familiare. L’introduzione dell’art. 230 bis nel codice civile ha eliminato il principio di gratuità in precedenza previsto, in virtù del vincolo affettivo, a proposito della remunerazione del familiare per la prestazione di lavoro resa nell’impresa familiare. Questa disposizione può essere utilizzata a favore del convivente: per la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez.lav., 13/12/1986, n.7486) “Al fine di stabilire se le prestazioni lavorative, svolte nell’ambito di una convivenza more uxorio, diano luogo ad un rapporto di lavoro subordinato oppure siano riconducibili ad una diversa relazione, dalla quale esuli il requisito della subordinazione, il giudice (…) può escludere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato solo in presenza della dimostrazione rigorosa di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente spirituale, affettivo e sessuale, ma, analogamente al rapporto coniugale, dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente more uxorio alle risorse della famiglia di fatto”.
L’articolo 19 ricorda che anche il convivente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale in caso di morte dell’altro convivente provocata dal fatto ingiusto altrui, in base agli articoli 2043 e 2059 del codice civile. Ciò accade sulla base di una esegesi della Corte di Cassazione (cf. Cass. Civ., sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988), che ha riconosciuto al convivente la risarcibilità del danno patrimoniale in caso di morte del partner provocata dal fatto ingiusto altrui. In particolare, “ritenuto che nell’ipotesi della c.d. famiglia di fatto (ossia di una relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza materiale e morale) la morte del convivente provocata da fatto ingiusto altrui fa nascere nel “partner” il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (per un “patema” analogo a quello che si ingenera nell’ambito della famiglia legittima) e del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. (per la perdita del contributo patrimoniale e personale apportato in vita, con carattere di stabilità, dal convivente defunto, irrilevante rimanendo, invece, la sopravvenuta mancanza di elargizioni meramente episodiche o di mera ed eventuale aspettativa), tanto l’art. 2043, quanto l’art. 2059 c.c. ricomprendono nell’ambito dell’obbligazione risarcitoria il danno risentito in modo immediato e diretto, sotto forma di deminutio patrimonii o di danno morale, da altri soggetti legati alla persona direttamente ed immediatamente lesa da rapporti di natura familiare o parafamiliare ed in quanto tali pregiudicati dall’altrui fatto ingiusto”. Ciò ha un riflesso anche sul piano processuale, se è vero che la stessa Cassazione (cf. Cass. Pen., sez. I, 4 febbraio 1994, De felice), ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile del convivente della vittima del reato. La convivenza costituisce, infatti, secondo tale sentenza, esercizio di un diritto di libertà, attribuito direttamente dalla Costituzione, e, come tale, di carattere assoluto e tutelabile erga omnes, senza interferenze da parte dei terzi.
Agli effetti della legitimatio ad causam del soggetto che convive con la vittima del reato commesso dal terzo, viene in considerazione non il rapporto interno tra i conviventi di fatto, ma l’aggressione che tale rapporto ha subito a opera del terzo. La pronuncia della Cassazione precisa, tuttavia, che a rilevare non è qualunque convivenza, anche solo occasionale, bensì quella che abbia avuto un carattere di stabilità, tale da far ritenere ragionevolmente che essa sarebbe continuata nel tempo, ove non fosse intervenuta la condotta delittuosa. Sulla medesima linea, la Cassazione (Cass. Pen. sez. IV, 8 luglio 2002, n. 33305) aggiunge che “la lesione di qualsiasi forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità, tale da non farla definire episodica, ma idonea a ragionevole presupposto per un’attesa di apporto economico futuro e costante, costituisce legittima causa petendi di una domanda di risarcimento danni proposta di fronte al giudice penale chiamato a giudicare dell’illecito che tale lesione ha causato”. L’articolo 19 recepisce tali orientamenti.
Infine, sul punto della tutela civilistica, l’articolo 20 riprende l’articolo 5 comma 4 bis del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007 n. 40: è precluso all’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o dal suo convivente, di assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
 6.Tutela penalistica. Punto di partenza di questo capo, all’articolo 21,  è l’estensione alla situazione della convivenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 n. 9 del codice penale, che riguarda chi abbia commesso il reato con abuso di autorità o di relazioni domestiche. L’articolo 22 riconosce al convivente la non punibilità di cui all’articolo 384 del codice penale: si tratta della norma che rende esenti da responsabilità penale condotte di favoreggiamento, falsa testimonianza, omessa denuncia, et similia, quando l’autore è stato costretto dalla necessità di evitare un grave danno a un prossimo congiunto; l’espressione “prossimo congiunto” viene intesa come comprendente coloro che compongono una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1. Il menzionato articolo 384 del codice penale recita testualmente: “Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore. Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione”. La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla conformità alla Costituzione di tale ultima norma, ha dichiarato infondata la questione di legittimità, affermando che l’estensione delle cause di non punibilità implica un giudizio di ponderazione proprio del legislatore (Corte Cost., sent. n. 8 del 1996, e prima ancora nn. 352 del 1989 e 237 del 1986). Derogando alla natura meramente compilativa di questo testo unico, si ritiene opportuna l’estensione medesima.
 Considerazioni analoghe vanno svolte per la pluralità di norme del codice penale, nelle quali rilevano i rapporti familiari, e precisamente per gli articoli 540, Rapporto di parentela; 570, Violazione degli obblighi di assistenza familiare; 572, Maltrattamenti contro familiari e conviventi; 649, Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti. L’articolo 23, a proposito dell’articolo 540 del codice penale, include nell’espressione “rapporto di parentela” anche il legame di convivenza. L’articolo 24, a proposito dell’articolo 570 del codice penale aggiunge alla espressione “qualità di coniuge” la seguente: “o di componente di una convivenza dichiarata all’anagrafe ai sensi dell’articolo 1”. L’articolo 25 precisa, quanto all’articolo 572 del codice penale, che il reato di maltrattamenti in famiglia o verso i congiunti sussiste anche nei riguardi di una persona che compone una convivenza. Infine, l’articolo 26 estende la non punibilità per i reati commessi in ambito familiare all’ipotesi in cui responsabile e parte offesa siano un convivente in danno dell’altro convivente (articolo 649 del codice penale).
  7.Tutela processualpenalistica. Questo capo affronta anzitutto la questione del disagio e del conflitto interiore che agita i prossimi congiunti dell’imputato chiamati a testimoniare; e pertanto all’articolo 27 include il convivente nella categoria prevista dall’articolo 199 comma 1 del codice procedura penale, mentre già adesso l’art. 199 comma 3 del codice procedura penale riconosce al testimone la facoltà di astenersi dalla testimonianza limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza se, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso.  L’articolo 28 affronta, con riferimento ai conviventi, le conseguenze e i casi di applicazione del provvedimento col quale il giudice penale dispone l’allontanamento dalla casa comune, mentre l’articolo 29 ricorda la legittimazione del convivente alla presentazione di una domanda di grazia in favore dell’altro convivente. Infine, l’articolo 30 riprende la più recente disciplina in tema di indagini patrimoniali antimafia per sottolineare come l’attività economica tale da far individuare le fonti di reddito è anche quelle di chi nell’ultimo quinquennio ha convissuto con i soggetti destinatari delle misure di prevenzione.
 8.Vittime di reati. L’ultimo capo riguarda l’estensione la legislazione per le vittime di mafia o terrorismo. La legge 20 ottobre 1990, n. 302, Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ha esteso anche al convivente more uxorio il diritto di richiedere le provvidenze accordate per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. All’articolo 4, dopo aver fissato l’entità del beneficio (comma 1), precisa (comma 2) che “L’elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all’uopo posti, nell’ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico”. A tale norma fa riferimento l’articolo 31 del presente testo unico.
Una disposizione analoga si trova nella legge 23 febbraio 1999, n. 44, Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, che all’art. 8 ha inserito nell’ambito dei soggetti aventi diritto alle elargizioni previste per le vittime di richieste estorsive e dell’usura i conviventi: “Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l’elargizione è concessa, nell’ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un’attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l’evento a carico della persona”. L’adattamento di tale disposizione si trova all’articolo 32 del presente testo unico.
La legge 13 febbraio 2001, n. 45, che innova il decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la loro protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, prevede che siano utilizzate le medesime misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia sia nei confronti del coniuge che del convivente. Così recita l’art. 9, comma 5: “Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l’applicazione delle misure”. È ripreso nell’articolo 33.

giovedì 13 novembre 2014

Alla Corte costituzionale la decisione sul divieto di riconoscimento dell'adozione estera della coppia gay, di Patrizia Maciocchi, http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/

Dubbi di costituzionalità sulla legge italiana che vieta il riconoscimento dell'adozione di un bimbo a una coppia omosessuale che l'ha già ottenuta all'estero e in cui uno dei componenti è il genitore. Il Tribunale dei minorenni di Bologna, con l'ordinanza 4701, chiama la Consulta a esprimersi su un'eventuale contrasto con la Carta degli articoli 35 e 36 della legge sulle adozioni (184/1983) per la parte in cui non è consentito al giudice di valutare se sia all'interesse del minore eseguire anche in Italia la sentenza straniera che ha riconosciuto la sua adozione in favore del coniuge del genitore, anche quando il matrimonio non ha prodotto effetti in Italia perché avvenuto tra persone dello stesso sesso.
Alla base dell'ordinanza firmata dal presidente Giuseppe Spataro, il ricorso di due donne, sposate in America e residenti in Italia, che hanno chiesto al Tribunale interno di riconoscere la sentenza americana con la quale era stata disposta l'adozione di una minore, figlia biologica di una della due. In base alla legge attuale la donna non può adottare la figlia di sua moglie, neppure facendo leva sull'articolo 44 lettera B) della legge sulle adozioni che regola i casi particolari. A sbarrare la strada c'è l'ordine pubblico che pone come condizione per l'adozione la diversità tra i sessi. Il Tribunale ricorda che l'articolo 35 della legge sulle adozioni vieta la trascrizione nei registri dello Stato civile delle adozioni di un minore pronunciate all'estero, se contrarie ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori: tra questi c'è quello secondo cui l'adozione è consentita solo alle coppie sposate. Un orientamento che, secondo i giudici, suscita perplessità se applicato al caso specifico, nel quale ci sono genitori con una convivenza ventennale confluita in un matrimonio regolarmente celebrato all'estero e in una sentenza di adozione. La legge è censurabile perché in base alla sola omosessualità impedisce il riconoscimento in Italia della famiglia formata all'estero. I giudici sono cansapevoli che la Consulta si è già pronunciata sulle unioni omosessuali lasciando al Parlamento il compito di individuare le garanzie. Tuttavia la richiesta è di intervenire a tutela di situazioni particolari, per verificare l'adeguatezza e la proporzionalità della disciplina. Nei piatti della bilancia vanno messi l'interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale di matrimonio e, dall'altro, quello della coppia omogenitoriale a non veder cancellata la situazione giuridica preesistente. Non si tratta di veder affermato il riconoscimento della trascrizione del matrimonio omosessuale in Italia, ma di dare al giudice la possibilità di valutare quale sia l'intersse preminente del minore.


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mercoledì 3 settembre 2014

La «maldestra» sentenza di Roma che ha aperto all’adozione per i gay. Un esperimento rischioso, Settembre 3, 2014 Benedetta Frigerio, www.tempi.it

adozioni gay
Giancarlo Cerrelli spiega perché l’interpretazione del Tribunale per i Minorenni «è del tutto fantasiosa». «Non siamo di fronte solo a un problema di interpretazione della legge, ma di abuso della norma»
adozioni gayAnche l’Italia ha avuto le sua prima coppia omosessuale a cui è stato riconosciuto il diritto ad adottare un bambino con la formula della “step child”, permessa prima ancora che la norma, annunciata dal governo Renzi, sia approdata in Parlamento. Tutto grazie alla «sentenza creativa», di un giudice del tribunale di Roma. Così almeno la definisce Giancarlo Cerrelli, vicepresidente nazionale dell’Unione giuristi cattolici italiani e segretario nazionale del comitato “Sì alla famiglia”, per cui non siamo solo di fronte «ad un’interpretazione estensiva della legge, come fa credere il magistrato, ma a un abuso circa l’interpretazione della norma in quanto tale».
Il giudice nella sentenza ammette l’adozione da parte di coppie omosessuali «nell’interesse superiore del minore», per cui «la domanda di adozione può essere proposta anche da persona singola» (articolo 44, lettera d, della legge 184/83). Ma questo articolo, come per altro ha ricordato il pm, non riguarda solo il caso di stato di abbandono del minore?
Questa sentenza è maldestra. L’interpretazione che ha dato il Tribunale per i Minorenni di Roma è del tutto fantasiosa. Infatti, la lettera d, dell’articolo 44, della legge 184/83, prevede l’adozione anche da parte di coppie non sposate o di single, ma solo nel caso in cui si riscontri l’impossibilità di affidamento preadottivo. Il requisito di tale fattispecie è lo stato di abbandono del minore in situazioni difficili, ad esempio quando sia gravemente handicappato. In questi casi, per favorire l’adozione, nell’interesse superiore del minore, si evita la procedura normale che prevede un periodo di affido precedente all’adozione. Presupposti della fattispecie qui prevista sono due: la dichiarazione di adottabilità e la mancanza di una idonea coppia di coniugi disposta all’accoglimento del minore. Tuttavia, nel caso analizzato non ci sono questi presupposti. Come ha notato anche il Pm, qui non siamo di fronte a uno stato di abbandono, questa bambina la madre ce l’ha e, fino a prova contraria, ha anche un padre. La legge sull’adozione è rigorosissima nel tutelare i minori.
Il giudice ritiene «preminente interesse del minore» l’affetto fra le due donne. Si legge che il bambino sta bene perché ha una casa, una scuola e l’attenzione della madre e della compagna. Insomma, quello che per l’avvocato Cerrelli è contro il bambino per il giudice romano rappresenta il suo bene. Come se ne esce?
Innanzitutto in questo caso non siamo di fronte solo a un problema di interpretazione della legge, ma di abuso della norma. Ripeto, l’affetto è stato giustamente considerato nell’applicazione della legge sull’adozione per i bambini in stato di abbandono in casi gravi, ma qui manca proprio lo stato di abbandono. Certamente poi questo abuso è favorito dal fatto che oggi stiamo assistendo a un pressing relativista, che nega i dati oggettivi e pone il sentimento alla base dell’ordinamento giuridico. Questo non era mai accaduto; usare tale criterio significa destabilizzare l’ordinamento stesso: l’affetto, infatti, può mutare, o finire e quando ciò accade può riservare un grave nocumento al minore. Ritengo che porre come  base principale dell’adozione l’affetto, o il desiderio di diventare a tutti i costi genitore sia pericoloso; ciò che invece l’adozione deve  primariamente garantire, oltre ad una base di amore accogliente, è l’interesse del minore in stato di abbandono a poter avere un padre e una madre che le circostanze della vita gli hanno negato, i quali possano donare al minore un’educazione e una formazione fondati sulla complementarietà e sulla differenza sessuale, così come la natura richiede. Serve tornare ai fondamenti del diritto e trovare un minimo comune denominatore intorno alle evidenze elementari. Altrimenti ci va di mezzo la società intera.
«Nel caso di specie non si tratta di concedere un diritto ex novo, creando una situazione inesistente, ma di garantire la copertura giuridica di una situazione di fatto», dice ancora la sentenza. Così, in nome della non discriminazione e solo per il fatto di esserci, una situazione di fatto viene supportata. E se domani si trattasse della poligamia o dell’incesto?
Questo è l’altro grande dramma contemporaneo che si diffonde grazie al relativismo: basta desiderare una cosa affinché sia riconosciuta come un diritto. Ecco che l’idea del più forte, in questo caso delle due donne omosessuali, vince sulla realtà naturale da cui proviene il bambino, un uomo e una donna. Se la giurisprudenza accantona come irrilevante il dato naturale, prevale la volontà del più forte e può accadere che si imponga, come in questo caso, un’idea di famiglia che non ha nulla a che vedere con la realtà.
Lei aveva già scritto su tempi.it che la sentenza sull’affido a una coppia omosessuale concesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna, insieme a una sentenza della Cassazione dell’11 gennaio 2013, n. 601 e  a una sentenza della Cedu (19 febbraio 2013), avrebbero rappresentato dei precedenti pericolosi. In effetti, il giudice di Roma ha citato proprio questi  pronunciamenti.
Avevo facilmente preconizzato che quelle sentenze da lei citate, avrebbero aperto un vulnus nel nostro ordinamento giuridico a favore delle adozioni  per coppie omosessuali. Queste sentenze sono state, infatti, usate dal tribunale romano per i minorenni come il grimaldello per interpretare in modo soggettivo la legge sull’adozione, con la pretesa di sostituire totalmente la “genitorialità” naturale, secondo una delle forme più totalizzanti del giuspostivismo, per cui è la legge a determinare la realtà. Tanto che, come dice la sentenza, i giudici pensano che «il benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non sia tanto legato alla forma che il gruppo assume, quanto alla qualità dei processi e delle dinamiche relazionali (…). In altri termini non sono né il numero né il genere a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini». Ed ecco qui che basta una norma a far diventare qualcuno genitore, per cui non conta nemmeno il numero, il sesso, l’età delle madri o dei padri in questione. Ecco qui che, sconfessata in un attimo la modalità naturale con cui il bambino viene al mondo con cui si riconosce chi sono il padre e la madre, si apre la porta anche all’accettazione della poligamia.
Il giudice tiene poi conto del registro delle unioni civili a cui le due ricorrenti sono iscritte, senza che sia riconosciuto dalla legge. Può la corte considerarlo come un fattore rilevante?
È evidente che si ripetono casi in cui i giudici non applicano la legge e usano strumenti propagandistici come questo non riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico. Molti giudici manifestano nelle loro sentenze una evidente connotazione ideologica; altri, invece, seguono supinamente il trend della cultura e della giurisprudenza ormai dominante. La tendenza è sempre più spesso quella che ci vede incamminati verso una frattura dei legami genitoriali naturali a favore della creazione di rapporti legali artificiali, che non tiene conto del vero interesse del minore ad avere genitori complementari e sessualmente differenti. Tale processo giuridico porterà a depotenziare la genitorialità naturale, a favore di simulacri di genitorialità, con grave danno per la nostra società.
Il giudice parla però di «mancanza di certezze scientifiche», per cui non bisognerebbe permettere l’adozione a una coppia omosessuale.
Appunto, se anche volessimo negare l’evidenza che un bambino nascendo da un papà e una mamma per svilupparsi integralmente deve essere cresciuto da loro, come possiamo accettare, in mancanza di prove, di fare un esperimento su di lui? Si potrebbe obiettare che questo già accade, in caso di morte o abbandono al bambino da parte del padre o della madre, ma un conto è riparare a un incidente e un altro è provocarlo senza sapere che effetti avrà su un bimbo indifeso e innocente.
I giudici obiettano che se il minore avrà problemi di crescita, la colpa sarà «della società» e dei suoi «pregiudizi». Si può esprimere un’opinione preventivamente al verificarsi di un fatto e senza prove?
Mi pare che i giudici vogliano mettere le mani avanti, proprio perché sentono, come ciascuno di noi che ci pensi, che quanto stanno facendo è proprio un esperimento e che come tale è rischioso: siamo davanti al caso di una bambina venuta al mondo per soddisfare il desiderio di una madre che pur di averla l’ha privata della figura maschile sostituendola con una femminile: come fare a non ipotizzare che questa bimba non possa avere un domani dei problemi o che possa sentire qualche mancanza? Come non ipotizzare che parta svantaggiata? Non si gioca sulla pelle di esseri indifesi e innocenti per il proprio egoismo.
Si può rimediare a una sentenza simile?
Spero che il pm impugni la sentenza, come accadde per l’affidamento del tribunale di Bologna alla coppia dello stesso sesso. Altrimenti, se dovesse prevalere la linea romana, diventerà davvero tutto lecito, dalla poligamia, fino all’incesto. Ecco perché, ripeto, è urgente un momento di profonda riflessione che permetta di prendere atto delle evidenze comuni a cui tutti possiamo giungere insieme e, così, riconoscere che esistono cose evidentemente buone e altre cattive. È necessaria una battaglia culturale e politica pro famiglia. Non si può non prendere atto che forti lobby culturali e politiche mirano a distruggere la famiglia naturale, favorendo una molteplicità di simil-famiglie; sarà, pertanto, necessario far sentire la nostra voce di uomini e donne di buona volontà nell’agone sociale e politico. Nessuno può disinteressarsi, ne va del futuro dei nostri figli e della nostra società.

domenica 31 agosto 2014

Giudici sfascia-famiglia, politica umiliata, 31-08-2014, www.lanuovabq.it

La sentenza del Tribunale per i minori di Roma che ha introdotto l'adozione per coppie dello stesso sesso non solo è sbagliata tecnicamente, ma pone una serie di problemi che toccano i fondamenti della nostra democrazia. I parlamentari eletti dai cittadini per legiferare vedono vanificato il loro ruolo, ma solo quelli del centrodestra insorgono contro quello che è stato definito un golpe istituzionale. Ma denunciare non basta: occorre che chi crede nella famiglia e nella vita si ponga il problema di lavorare più intensamente per promuovere questi princìpi.

Fermare la deriva giudiziaria. Si deve di Alfredo Mantovano, 31-08-2014

Sentenze come quella del Tribunale per i minorenni di Roma (d’ora in avanti TM Roma) sull’adozione di una bambina da parte di due donne conviventi, al di là del merito sul quale intervengono, sono in qualche misura “pilota”: il dibattito che si sviluppa dopo che sono rese note si concentra poco sulla loro effettiva conformità all’ordinamento; si sviluppa di più sulla questione dello sconfinamento degli ambiti di competenza; a polemiche sopite, costituiscono comunque un precedente, piazzano una bandierina che sventola.

Alla fine, ottengono il risultato: se un collegio giudicante stabilisce con dieci fitte pagine di motivazioni che una coppia costituita da persone dello stesso sesso può adottare un figlio, vuol dire che non è una cosa fuori dal mondo; in Parlamento verrà più facile mandare avanti i testi, già esistenti, sulla civil partnership, cioè sul simil matrimonio fra persone dello stesso sesso; altri giudici potranno mutuare le motivazioni per provvedimenti analoghi; alla fine potrebbe avere ragione chi sostiene, come più d’un commentatore sui quotidiani di ieri, che il problema non è far crescere una fanciulla con due genitori dello stesso sesso, bensì che ciò sia stabilito da un tribunale e non dalle Camere: che quindi devono darsi una mossa!

E invece ripartiamo dalla sentenza: anzitutto per verificare se è conforme all’ordinamento italiano. Dal profilo propriamente giurisdizionale si può poi passare a quello in senso lato culturale, per rispondere al quesito del perché oggi sentenze come queste si moltiplicano, e concludere con quello politico/legislativo. Saltare i passaggi significa accontentarsi del lamento e della protesta – giustificati a caldo di fronte all’assurdità di certe pronunce, improduttivi a medio/lungo termine – e in maniera implicita rassegnarsi a che l’aggressione ai fondamenti naturali del sistema sociale e giuridico prosegua senza resistenza e senza contrattacco.

La sentenza del TM Roma n. 299 del 30 giugno di quest’anno è tecnicamente sbagliata. Come è stato spiegato nell’immediatezza, anche ieri su questo giornale, il nocciolo della decisione ruota attorno alla estensione da dare all’articolo 44 della legge sulle adozioni, la n. 184 del 1983, il quale stabilisce le eccezioni alla regola secondo cui i bambini possono essere adottati solo da un uomo e da una donna uniti in matrimonio. In particolare, la lettera d) di tale articolo permette l’adozione “quando vi sia la constatata impossibilità di un affidamento preadottivo”.

La lettera della norma e la sua interpretazione giurisprudenziale, ricordate pure nella sentenza, riferiscono questa “impossibilità” a una condizione di fatto, alla circostanza cioè che per il minore non si sia trovato alcun aspirante all’affidamento. Il Tribunale di Roma ritiene invece che la “impossibilità” possa intendersi anche come “di diritto”: nel caso concreto era “impossibile” l’affidamento preadottivo della bambina perché la legge italiana lo permette solo a coppie coniugate, e quindi non alla convivente della madre biologica. Constatata l’“impossibilità” di diritto all’affidamento preadottivo, i giudici hanno poi ritenuto la “possibilità” dell’adozione da parte della donna. È veramente illogico: se il nostro ordinamento preclude l’affidamento preadottivo a persone non unite in matrimonio, vuol dire che chi non è sposato non è ammesso a svolgere nemmeno un periodo che è solo preparatorio e funzionale all’adozione; come si fa poi a sostenere che può adottare senza problemi, proprio facendo leva sulla preclusione attinente al periodo antecedente?  

Ma non è solo la logica più elementare che contrasta con la sentenza. Quella giurisprudenza che il TM Roma liquida come antiquata è invece recente e autorevole: basta ricordare per tutte una sentenza del 27 settembre 2013 della 1^ sezione civile della Cassazione, la quale ha confermato senza incertezze che la nozione di “impossibilità di affidamento preadottivo” “attiene solo all’ipotesi di mancato reperimento (o rifiuto) di aspiranti all’adozione legittimante, e non a quella del contrasto con l’interesse del minore (che viene ampiamente richiamato nella pronuncia del TM Roma), essendo le fattispecie previste dalla norma tassative e di stretta interpretazione”. Il Parlamento può essere sollecitato a legiferare da tutto: ma che lo strumento per intervenire con una legge sia una sentenza di merito così evidentemente sbagliata e così in contrasto con la logica e con l’interpretazione del giudice di legittimità appare un po’ fuori luogo; immaginando che il pubblico ministero nella procedura, che ha espresso un avviso opposto a quello del TM Roma, impugni la sentenza, si potrebbe per lo meno attendere l’esito dell’appello o della eventuale cassazione.

Il dato culturale. Non sono mancati nel corso dei decenni – soprattutto degli ultimi anni – provvedimenti giudiziari ostili al diritto naturale: dalla disciplina delle convivenze alla manifestazione di volontà per interrompere la propria vita. Spesso alcune sentenze hanno manifestato una evidente connotazione ideologica. Nella stessa direzione e con le medesime spinte, componenti della magistratura associata – per tutte Magistratura democratica – organizzano in sedi istituzionali seminari di approfondimento/ orientamento su queste tematiche. Quel che pare di cogliere nella sentenza del TM Roma, senza ovviamente processare le intenzioni, è più un inserimento in un circuito cultural giudiziario trendy: come in omaggio a tale tendenza, sindaci non del tutto consapevoli istituiscono i registri per trascrivere i matrimoni fra persone omosessuali contratti all’estero… Se talune decisioni giudiziarie hanno anche questo tipo di spinta, è una ragione aggiunta, oltre che per sottoporle a studio e a critica rigorosa, per intensificare il lavoro di trasmissione di una – anche giuridicamente – attrezzata cultura della vita e della famiglia.

Il dato politico. Influenza il dato culturale e contribuisce a formare la tendenza. Passare dalla protesta – veemente ma sempre più rada e frammentata – all’impostazione, da parte di chi ne è convinto, di un’azione politica pro famiglia è oggi più necessario che mai. Il che vuol dire non cedere neanche di un passo rispetto alle leggi devastanti che si vogliono introdurre, dal divorzio sprint alla civil partnership (basta poco per far rovinare il sistema: la sentenza del TM Roma si basa sull’esegesi di un frammento di un comma). Significa convincersi, per esempio, che lo sblocca-Italia sarà coerente col nome che ha se si inizia con l’aiutare la famiglia, quella vera.

sabato 30 agosto 2014

I giudici più avanti di Renzi: alle coppie gay anche l'adozione di Tommaso Scandroglio, 30-08-2014, www.lanuovabq.it

Il Futurismo celebrava il principio delle parole in libertà. Scrivere liberi da vincoli formali, grammaticali, semantici e di senso. Alcuni giudici oggi hanno fatto propria questa ricetta e paiono futuristi in toga che emettono sentenze ed ordinanze le quali si ispirano al principio dei “diritti in libertà”, diritti slegati da ciò che dicono le leggi e dalla verità sull’uomo. Un ultimo esempio di questa pratica d’avanguardia giuridica viene dal Tribunale dei minorenni di Roma che ieri, prima volta in Italia, ha dato in adozione una bambina ad una lei di coppia lesbica. I fatti in sintesi sono questi. Due donne, oggi ormai coppia stabile da dieci anni, si “sposano” all’estero e sempre all’estero ricorrono alla fecondazione eterologa. L’ovocita proviene da una delle due donne e lo spermatozoo da un donatore. Nasce una bambina che agli occhi della legge italiana è ovviamente figlia solo di una delle due donne, perché solo lei è madre biologica. Da qui la richiesta della coppia che l’altra compagna potesse adottare la bambina, che oggi ha cinque anni, affinché anche lei potesse sentirsi chiamare “mamma”. Come è noto in genere l’adozione è possibile solo a favore di coppia coniugata, ma l’art. 44 della legge sull'adozione del 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 149 del 2001 prevede alcuni casi particolari dove non è necessario che gli adottanti siano coniugati. I giudici hanno fatto riferimento proprio a questo articolo che, ahiloro e ahinoi, però non può essere chiamato in causa perché la fattispecie presente esula da quanto contemplato dall’art. 44. Infatti, tra i molti casi, la richiesta di adozione può venire anche da persona non coniugata che è legata al minore da “preesistente rapporto stabile e duraturo” ma solo quando il minore è orfano sia di padre che di madre. Però la bimba ha di certo vivente almeno la madre (del padre non si può avere notizia). Ma al di là di questa disposizione, tutta la normativa sull’adozione è volta a scegliere per il minore l’adottante migliore e l’ambiente educativo più promettente per la sua crescita. Cosa che nelle coppie omosessuali, ci dicono una montagna di studi, non avviene mai. Questa decisione del foro romano è paradigmatica per più motivi. Innanzitutto suggella la validità del principio del piano inclinato. Il sì all’adozione per coppie gay è l’ultimo tassello che è andato a cadere di molti altri caduti in precedenza. Marzo 2012: la Cassazione afferma che anche le coppie gay hanno un “diritto alla vita familiare” e a “vivere liberamente una condizione di coppia” con la possibilità di un “trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”. Stesso mese e stesso anno: il Tribunale di Reggio Emilia concede il permesso di soggiorno ad uno straniero che ha “sposato” all’estero un italiano. Gennaio 2013: lui e lei si separano e la figlia viene data in affido alla madre. Questa poi va a convivere con la sua compagna. L’ex marito chiede ai giudici di togliere la figlia da quel contesto sicuramente poco educativo per la piccola. I giudici della Cassazione rispondono picche, qualificando le critiche dell’ex coniuge come un “mero pregiudizio” perché è tutto da provare “che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale" e l’uomo dà "per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto famigliare" (clicca qui). Passano pochi mesi e nel novembre dello stesso anno una bambina di tre anni viene affidata in modo temporaneo ad una coppia omosessuale. (vedi “Affido a coppie gay. La miopia dei cattolici”, “Genitorialità impazzita, pagano i bambini” e “Affido, scorciatoia gay per le adozioni”). Il percorso è netto e graduale: dal fatto che anche la coppia omosessuale è “famiglia”, al riconoscimento di quei diritti che solo la famiglia fondata sul matrimonio potrebbe vantare, tra cui l’adozione. In secondo luogo la decisione dei giudici romani è paradigmatica anche perché per l’ennesima volta abbiamo avuto la conferma che in Italia sono i magistrati che fanno le leggi, non gli onorevoli seduti in Camera e Senato. La tecnocrazia giurisprudenziale non interpreta le leggi, ma le inventa e al Parlamento, fedele cancelliere e vassallo delle toghe, non rimane altro che verbalizzare quanto deciso dai tribunali. A breve inizierà la discussione sul progetto di legge sulle unioni civili, cioè il “matrimonio” omo: nulla di più facile per i parlamentari favorevoli a questa proposta dire che occorre concedere anche l’adozione ai gay nella forma minimale tedesca della stepchild adoption (possibilità di adottare solo il figlio dell’altro/a compagno/a) perché già realtà giurisprudenziale. In questa prospettiva il Tribunale dei minori di Roma in un colpo solo ha messo a segno due centri: accesso delle coppie gay all’adozione e riconoscimento giuridico della convivenza omosessuale che tanto somiglia al “matrimonio” gay perché ordinariamente, come abbiamo accennato, solo le coppie sposate possono adottare. E in questo c’è nascosto un altro colpo di genio dei giudici: mettere il carro davanti ai buoi. Detto in altre parole: non aspettare di avere il “matrimonio” gay per riconoscere ai “coniugi” omosessuali i diritti che discendono da questo vincolo. Ma all’opposto riconoscere da subito i diritti propri del vincolo sponsale per poi legittimare, con più facilità, le “nozze” tra persone dello stesso sesso. Anticipare quindi i diritti del matrimonio all’istituto matrimoniale stesso. In terzo luogo il male giuridico si è così espanso che oramai i temi si saldano tra loro: la fecondazione eterologa sdoganata ad aprile dalla Corte Costituzionale offre la sponda all’adozione, questa offrirà il destro per le “nozze” gay. Il male ha infiniti vasi comunicanti. Naturalmente in tutta questa strategia omo che vede i principi non negoziabili in caduta libera, il figlio è solo carne da macello. Perché sottratto con l’eterologa al padre biologico e perché condannato a crescere in un ambiente per lui dannoso. Verità non riconosciute dalle due donne che hanno vinto la causa dell’adozione e che hanno dichiarato: "Siamo felici, quasi incredule, di questo risultato che era atteso da anni e che rappresenta una vittoria dei bambini". Ma quando i guai verranno a galla e i figli di coppie omo si ribelleranno, si avrà subito pronta la risposta: “Del resto anche in molte coppie etero i bambini sono infelici”. Quindi non preoccupiamoci: la riserva degli eterosessuali – dove noi tutti culturalmente finiremo a breve - non verrà mai soppressa perché utilissima pietra di paragone per tutti i disastri che il mondo omosex produrrà.

martedì 10 dicembre 2013

Gli orrori i fallimenti e i pericoli della fecondazione artificiale - 9 dicembre, 2013 - http://www.uccronline.it/


Secondo uno studio recentemente compiuto da scienziati danesi, i bimbi nati in provetta hanno una probabilità di andare incontro a tumori un terzo più alta dei loro “colleghi” nati naturalmente; soprattutto leucemie e tumori del sistema nervoso.
Fecondazione in vitroSi sospetta che sia coinvolto il sistema detto “imprinting genomico”, che riguarda i geni (legati allo sviluppo di tumori, in questo caso) espressi o inespressi nel nascituro. Un’altra ipotesi punta l’indice sulla somiglianza chimica tra i farmaci con cui si trattano le aspiranti mamme e il cancerogeno dietilstilbestrolo. I sostenitori della fecondazione artificiale (scienziati inglesi, principalmente) attribuiscono la aumentata incidenza di tumori non ai trattamenti specifici della IVF, ma alla condizione in partenza non perfetta di queste coppie sterili.

Parallelamente, scienziati catalani hanno rilevato nei bambini nati in provetta un ispessimento delle arterie paragonabile a quello dei piccoli diabetici o obesi.

Anche gli aspetti sociologici della fecondazione artificiale sono controversi: nella fecondazione omologa (che è legale in Italia) ogni ciclo di terapia ha circa solo il 15% di probabilità di successo, ancora meno se si ricorre a quella Spoon River degli embrioni che è il congelamento. Spesso gli aspiranti genitori peregrinano da un centro specializzato ad un altro, illudendosi e spendendo moltissimi soldi, mentre sospendono i loro atti d’amore, poiché ormai per loro sesso significa siringhe, laboratori, provette, delusione, dolore.

C’è poi la galassia delle fecondazioni eterologhe, dove i genitori del nascituro non sono due sposi, ma possono essere chiunque, non c’è limite alla “creatività” del biologo che gioca a fare Dio: c’è la fecondazione triparentale (per ora illegale ovunque) alla quale concorrono un papà e due mamme, una delle quali per motivi sanitari non vuole trasmettere il proprio DNA mitocondriale; c’è il sistema ormai diffuso degli uteri in affitto, dove una ragazza spesso indiana e invariabilmente assai povera porta dentro di sé per nove mesi un bambino altrui che consegnerà alla nascita; coppie di lesbiche (con maschio anonimo donatore di sperma) di cui una fornisce l’ovulo e l’altra porta avanti la gravidanza e via così, una galleria di stranezze se non di orrori che si ripercuoterà sulla psiche dei bambini se, una volta cresciuti, apprenderanno che, oltre a non conoscere uno o più genitori, non sono stati concepiti secondo le leggi della natura.

Miriam Zoll, dopo aver tentato più volte, invano, di concepire un figlio attraverso la fecondazione artificiale, ha deciso di raccontare in un libro la terribile verità sulle cliniche (e sul business) della fertilità intitolato “Cracked Open”. Ha parlato di trattamenti che «falliscono quasi sempre», racconta le angosce nascoste dietro «la vendita di false speranze» da parte di un’industria miliardaria che ha gettato sul lastrico diverse famiglie e che «ha fini eugenetici». Infine racconta la scoperta che la maternità non è la «produzione di un essere secondo le tue idee» ma «qualcuno da amare», fino alla presa di coscienza che «il mistero del concepimento non deve essere manipolabile». Oggi Zoll è finalmente mamma. Grazie all’adozione.

Linda Gridelli

venerdì 15 novembre 2013

Bologna. Bambina di tre anni affidata a coppia gay, 15 novembre 2013 - http://www.tempi.it


adozioni gay


L’adozione in Italia a coppie omosessuali è vietata, ma forzando l’interpretazione, il giudice ha deciso che, nel caso dell’affidamento, la minore poteva essere affidata ai due omosessuali.
adozioni gay. Il Tribunale dei minori di Bologna ha deciso di dare in affidamento temporaneo una bambina di tre anni a una coppia omosessuale. Si tratta di una decisione decisamente sorprendente, presa dal Tribunale presieduto da Giuseppe Spadaro che ha scelto di affidare la minore a due uomini di mezza età che, racconta il Corriere della Sera edizione di Bologna, sono descritti come «coppia solida». Tale affidamento è stato caldeggiato anche dai servizi sociali.
L’adozione in Italia a coppie omosessuali è vietata, ma forzando l’interpretazione, il giudice ha deciso che, nel caso dell’affidamento, la minore poteva essere affidata ai due omosessuali. Secondo il Corriere, il Tribunale ha valutato di poter compiere questo passo in forza di una sentenza di gennaio della Corte di Cassazione che aveva sancito «il diritto di una coppia di donne all’affidamento del figlio minore di una delle due partner. Per la Corte (Prima sezione civile) è un “mero pregiudizio” sostenere che “sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”». Quel caso, però era diverso dall’attuale perché si trattava di una coppia di lesbiche in cui una delle due donne era anche la madre biologica del minore. Allora il padre, un islamico, si era opposto, invano. Ora, è possibile che la Procura minorile di Bologna («che già aveva espresso parere contrario all’affidamento ai due uomini») decida di opporsi.

giovedì 7 novembre 2013

L’OMOGENITORIALITÁ OVVERO L’ADOZIONE OMOSESSUALE di Massimo Gandolfini * e Roberto Marchesini** - Newsletter di Scienza & Vita n. 69 di Ottobre 2013



I temi cosiddetti “eticamente sensibili” o della “biopolitica” suscitano, quasi visceralmente, reazioni di schieramento fra ideologie contrapposte, che impediscono che argomenti complessi e delicati vengano affrontati in spirito di ricerca, collaborazione e dialogo, utilizzando lo strumento più “neutro” di cui disponiamo: la ragione, che produce argomentazione razionale. Nella speranza che non sia l’ennesimo buco nell’acqua, proviamo ad affrontare il tema della omogenitorialità, evitando sia argomentazioni ideologiche o confessionali, sia schieramenti precostituiti politici o partitici. Negli ultimi anni, nel dibattito pubblico è stato introdotto il tema della cosiddetta “omogenitorialità”, da cui si vorrebbe derivare il diritto di adottare bambini da parte di coppie gay. Il fatto che le coppie eterosessuali lo possano fare e quelle omosessuali no, viene presentato come un’intollerabile discriminazione. Prescindendo dagli aspetti antropologici e giuridici (che non sono di poco conto), l’argomento “scientifico” che viene opposto è l’affermazione perentoria che esistono evidenze scientifiche che permettono di affermare che le coppie omosessuali sono parimenti idonee a quelle eterosessuali, ai fini dello sviluppo psicofisico e del benessere generale dei bambini. Questa tesi viene, di fatto, a contraddire e rigettare più di centocinquant’anni di studi in ambito di psicologia dell’età evolutiva, da Freud ai nostri giorni. Il presidente dell’Associazione Gay Net Italia, Franco Grillini, ha dichiarato che “… ci sono in Italia centomila bambini che crescono bene in coppie LGBT e, come dimostrano gli studi scientifici in materia, non c’è alcuna apprezzabile differenza nella crescita equilibrata con gli altri bimbi che vivono in coppie eterosessuali”. Del resto, sulla medesima lunghezza d’onda, ben più autorevoli voci si sono alzate; prima fra tutte quella della American Academy of Pediatrics ha dichiarato che: “una considerevole mole di letteratura professionale fornisce la prova che bambini con genitori omosessuali possono avere gli stessi benefici e le stesse aspettative in termini di salute, adattamento e sviluppo dei bambini i cui genitori sono eterosessuali”. La “considerevole mole” a supporto è rappresentata da nove studi, che è doveroso analizzare per farci una visione più ampia e documentata possibile. Il primo lavoro è una ricerca empirica nella quale genitori gay e lesbiche raccontano la loro esperienza personale con il sistema pediatrico americano, che giudicano in modo decisamente favorevole e soddisfacente, pur bisognoso di correggere qualche carenza marginale. Come si vede, viene trattato un aspetto dell’organizzazione sanitaria pediatrica americana che non ha nulla a che fare con il tema dell’omogenitorialità. Il secondo ed il terzo sono due “amicus brief” ad opera dell’American Psychological Association (APA) Per i non addetti ai lavori, un “amicus brief” è un saggio offerto spontaneamente al tribunale da parte di un terzo non parte in causa, inerente l’argomento in discussione. I due lavori citati e riportati, ad opera abbiamo detto dell’APA, riguardano, il primo, una madre lesbica (che aveva già una figlia) alla quale era stato negato l’affidamento ed il secondo un padre gay al quale la moglie voleva impedire le visite del figlio alla presenza del suo nuovo compagno omosessuale. Il quarto è un articolo nel quale gli stessi Autori (Melanie A. Gold, Ellen C. Perrin, Donna Futterman, Stanford B. Friedman) – pur traendo delle conclusioni favorevoli alle adozioni di coppie gay – dichiarano il valore oggettivo e scientifico assai limitato del loro studio, a causa di “campioni di piccole dimensioni, selezione di soggetti non casuale (significa che i soggetti in studio sono stati scelti non a caso – ndr), una gamma ristretta di contesti socioeconomici e razziali e la mancanza di follow-up longitudinali”. Il quinto riferimento bibliografico è rappresentato da una rassegna che l’autrice, dottoressa Fiona Tasker, dedica a due studi inglesi aventi le seguenti caratteristiche: - il primo, mette in comparazione un piccolo numero di 37 bimbi cresciuti con una coppia lesbica, con un gruppo di controllo rappresentato da 27 bimbi cresciuti con una madre sola (non con una coppia eterosessuale). Il metodo d’indagine e valutazione utilizzato dagli Autori è quello della “intervista semistrutturata” a madri e bambini; - il secondo, confronta due piccoli campioni (15 bimbi cresciuti da madri lesbiche e 15 bambini cresciuti da coppie lesbiche) con un gruppo di controllo decisamente “particolare”: 42 bimbi cresciuti con madri eterosessuali sole, 41 bimbi nati da inseminazione artificiale e cresciuti da coppie eterosessuali, 43 coppie eterosessuali con un figlio nato con tecniche di fecondazione artificiale. A completamento, si deve aggiungere che il gruppo delle madri lesbiche e quello delle madri sole erano composti da soggetti che si erano offerti volontari. Anche in questo caso, il metodo seguito è stato quello – assai controverso, perché molto poco oggettivo – dell’intervista semi-strutturata. Concludendo, l’Autrice – affermando l’assenza di differenze fra lo sviluppo dei piccoli appartenenti a tutti i gruppi in esame - deve ammettere che “è emersa una correlazione positiva fra autostima dei bimbi e presenza del padre”. Il sesto studio è una rassegna delle tre ricerche della dottoressa Charlotte Patterson, curata da lei stessa. Una sorta di “autocitazione”. La Dottoressa Patterson è una nota attivista lesbica, convivente con una compagna con la quale ha cresciuto tre figli. La prima ricerca è priva di qualsiasi valore oggettivo. Si tratta di una raccolta di interviste, senza alcun gruppo di controllo, “costruita su un campione non rappresentativo, arruolato attraverso il passaparola”. La seconda passa in rassegna un gruppo di 55 famiglie lesbiche e 25 famiglie eterosessuali che hanno avuto il figlio attraverso la Banca della Sperma della California, quindi attraverso fecondazione eterologa. La terza riporta il resoconto di 44 madri lesbiche conviventi ed un gruppo di controllo di 44 madri in coppie eterosessuali. Oggettivamente, solo a quest’ultimo studio si può attribuire qualche valenza di attendibilità, ma sempre con il grave limite di essere un campione assai – troppo – limitato per poter trarre conclusioni fondate. Ed ecco le conclusioni della dottoressa Patterson: “Che un effetto misurabile dell’orientamento sessuale dei genitori sullo sviluppo sessuale dei bambini sia dimostrato o meno, le principali conclusioni della ricerca condotta fino ad oggi restano chiare: qualunque correlazione possa esistere tra gli esiti sui bambini e l’orientamento sessuale dei genitori, è meno importante di quella fra i risultati dei bambini e la qualità della vita familiare”. E’ certamente un linguaggio criptico, ambiguo rispetto alla chiarezza della risposta che ci si aspettava e, soprattutto che sposta nettamente il fuoco del problema: s’introduce il dato della “qualità della vita familiare” e si passa in second’ordine il dato che ci interessava, cioè l’omogenitorialità, valore od ostacolo nella crescita armonica del bambino. Per completare la citazione della dottoressa Patterson è doveroso aggiungere che nel 1977 il Tribunale della Florida ha stabilito che: “…l’imparzialità della dottoressa Patterson è diventata discutibile quando prima del processo si è rifiutata di consegnare a suoi legali le copie della documentazione da lei utilizzata negli studi. .. La dottoressa Patterson ha testimoniato la sua propria condizione di lesbica e l’imputata ha sostenuto che la sua ricerca era probabilmente viziata dall’utilizzo di amici come soggetti per la ricerca stessa. Tale ipotesi ha acquisito ancor più credito in virtù della sua riluttanza a fornire i documenti ordinati”. Il settimo apporto bibliografico non andrebbe neppure citato per la sua palese insignificanza. Si tratta, infatti, di un libro-raccolta di interviste a genitori omosessuali e a figli di genitori omosessuali, nelle quali ognuno racconta sé stesso. L’ottavo è un studio che passa in rassegna 17 ricerche sulla genitorialità lesbica, e riguarda donne “giovani, bianche, di classe sociale medio-alta, di istruzione elevata, residenti in aree urbane ed aperte circa la loro condotta sessuale”. Si vede bene che non si tratta di un campione rappresentativo della popolazione. Il nono ed ultimo riferimento è un Technical Report dell’American Academy of Pediatrics (AAP), a firma Ellen Perrin. La conclusione non può non lasciare quantomeno perplessi per la sua intrinseca contraddittorietà: “I campioni piccoli e non rappresentativi presi in considerazione e l’età relativamente giovane della maggior parte dei bambini suggeriscono qualche riserva….non vi è alcuna differenza sistematica tra genitori gay e non-gay per salute emotiva, capacità genitoriali e atteggiamenti nei confronti della genitorialità”. I membri del consiglio dell’American College of Pediatricians hanno assunto una posizione molto critica nei confronti dell’ AAP, inviando alla redazione della rivista “Pediatrics” una lettera nella quale contestano le affermazioni a favore dell’omogenitorialità: “Troviamo questa posizione insostenibile e, qualora fosse attuata, gravemente dannosa per i bambini e la famiglia…. Siamo contrari a questa posizione per l’assenza di prove scientifiche a suo sostegno, e le potenziali conseguenze negative sui bambini. Concedere lo status di matrimonio legale alle unioni omosessuali sarebbe un tragico errore di calcolo, che porterà danni irreparabili alla società, alla famiglia e ai bambini”. Come si vede, “la considerevole mole di letteratura professionale” e “gli studi scientifici” invocati a sostegno della cultura LGBT è di indubbia scarsa rappresentatività e qualità scientifica, non fornisce alcuna prova oggettiva e non produce risultati univoci. Il millantato credito autoreferenziale soffoca ogni sforzo onesto di ricerca davvero scientifica, nella direzione del “miglior interesse” e del “miglior bene” possibile per il bimbo adottabile. A questo proposito - cioè che lo sforzo della società, in generale, e del legislatore, in particolare deve avere come scopo primario ed imprescindibile il maggior benessere per il bambino in stato di adattabilità - è utile riferirsi ad uno studio comparso su “Duke Journal of Gender Law & Policy” (volume 18, 2008), autore Richard E. Redding, che riesaminando la letteratura sull’omogenitorialità in prospettiva favorevole alla cultura gender, giunge alle seguenti conclusioni: - la letteratura sull’argomento è influenzata da un pregiudizio favorevole alle posizioni gender ( e ciò avviene in perfetta coerenza sia con l’orientamento “liberal” che caratterizza la psicologia e la psichiatria attuale, sia con il fatto che la maggior parte degli Autori è personalmente implicato in questo tema); - le ricerche indicano che i figli di coppie gay e lesbiche sviluppano un orientamento omosessuale (ma questo non è necessariamente un male); - la popolazione omosessuale ha un’incidenza maggiore di depressione, ansia ed abuso di sostanze , rispetto alla popolazione generale (ma non tutti i gay e le lesbiche soffrono di questi problemi); - la ricerca ha stabilito che una famiglia formata da un padre e da una madre conviventi è la miglior condizione nella quale i figli possano crescere (ma la legge non obbliga ad essere “genitori perfetti”). Quindi, in conclusione: “Al momento non possediamo un numero sufficiente di ricerche che consentano di concludere che crescere in una famiglia gay o lesbica non causa danni psicologici ai bambini. Ma questo è diverso dal concludere che crescere in una famiglia omosessuale è un’esperienza positiva per i bambini come lo è crescere in una famiglia eterosessuale”. Il sociologo Mark Regnerus, dell’Università del Texas, ha pubblicato una ricerca che ha coinvolto 3000 giovani, dai 18 ai 39 anni. Tra questi, 175 erano figli di donne coinvolte in una relazione omosessuale e 73 figli di uomini nella stessa condizione. Questo campione è stato confrontato con un gruppo di controllo formato da figli di genitori sposati conviventi, figli adottivi, figli di separati, figli di genitori risposati, figli di genitori soli. Sono emerse numerose differenze fra le varie categorie, e l’autore ne descrive ben 25. Il pregio di questo studio consiste nel fatto che si tratta di una ricerca unica per ampiezza del campione e per rigore scientifico, che non vuole giungere a conclusioni definitive, ma si limita ad esporre, circostanziandola con dati e numeri, la grande problematicità del tema. Ciononostante, Regnerus ed il suo lavoro sono stati duramente attaccati dalla lobby gay, che non tollera che si alzi anche una sola voce che esponga dubbi e criticità. Due le critiche sollevate: Regnerus è cattolico e lo studio è stato finanziato da due fondazioni di stampo conservatore; sono stati utilizzati figli di genitori coinvolti in una relazione omosessuale, anziché figli cresciuti in coppie omosessuali. Si è anche giunti a denunciare Regnerus di aver falsificato i dati, chiedendo all’Università del Texas di istituire una commissione d’inchiesta. Il responso finale della commissione è stato: “ .. la ricerca è stata gestita in modo coerente ed è in linea con i requisiti normativi federali, che regolano le indagini sulla cattiva condotta nella ricerca”. Contemporaneamente allo studio di Regnerus, sull’Elsevier’s Social Science Research (10.06.2012) veniva pubblicato un lavoro di Loren Marks, ricercatrice dell’Università della Lousiana, in cui veniva smontata l’affermazione dell’APA, secondo la quale “nessuno studio prova che i bambini di genitori gay o lesbiche sono svantaggiati rispetto ai bambini con genitori eterosessuali”. L’autrice ha analizzato rigorosamente la fonte scientifica di riferimento dell’APA, rappresentata da 59 studi. Questi i risultati: - dei 59 lavori, 26 sono descrizioni della vita dei bambini entro coppie gay, senza alcuna analisi comparativa con bambini cresciuti entro coppie eterosessuali; - dei 33 lavori che, invece, questo confronto lo compiono. 13 famiglie classificate come “eterosessuali” sono in realtà o madri single, o ragazze madri, o madri separate/divorziate; - negli ulteriori 20 lavori, non si specifica mai quale tipo di famiglia eterosessuale è in gioco: coppia sposata e convivente, coppia di fatto (stabile o occasionale), coppia proveniente da precedente divorzio, presenza di figli provenienti da precedenti relazioni, ecc… - le coppie omosessuali valutate sono principalmente rappresentate da lesbiche bianche, con alto grado d’istruzione, di classi sociali abbienti; le famiglie eterosessuali valutate sono principalmente monogenitoriali e monoreddito, medio-basso. La conclusione dello studio non ha per nulla i toni dello scontro o della faziosa contrapposizione. Ci si limita a dichiarare che: “E’ vero che gay e lesbiche possono essere buoni genitori … ma una stabile unione matrimoniale fra un padre ed una madre resta la forma sociale migliore per il bambino”. Abbiamo passato in rassegna gli studi più significativi, ma ne abbiamo analizzati numerosi altri, che per ragioni di spazio/tempo, necessariamente ridotti, è impossibile affrontare in dettaglio. Comunque, il “filo rosso” che lega tutti questi studi, può essere individuato in questi elementi: - la ricerca sul tema del rapporto fra omogenitorialità e sviluppo psicofisico del bambino è di pessima qualità sul piano del rigore della ricerca scientifica (è vero che la ricerca “perfetta” non esiste, soprattutto in ambito di scienze umane, ma la ricerca su questo tema è inaccettabilmente lacunosa ed approssimativa) - il pressapochismo dimostrato può essere frutto o di incompetenza o di intenzionalità funzionale: la prima ipotesi non vorremmo neppure prenderla in considerazione, la seconda – certamente palese e documentabile – costituisce proprio l’esatto contrario del paradigma “scientifico”: invece di partire da un’ipotesi di lavoro da convalidare con argomenti sicuri e concreti, fino a giungere ad una tesi documentata, assistiamo all’operazione contraria, per cui partendo dalla tesi (l’omogenitorialità ha il medesimo valore della coppia eterosessuale in ordine allo sviluppo del bambino) si costruiscono campioni che la sostengono, eliminando ogni dato ad essa contradditorio. Nonostante questo grave vulnus (che di per sé invalida qualsiasi ricerca), qualche dato importante possiamo trarlo anche dai lavori citati a favore dell’omogenitorialità. Ad esempio, i figli di genitori con tendenze omosessuali sono più esposti a numerosi rischi, soprattutto in ordine allo sviluppo della propria identità di genere. E’ vero che numerosi ricercatori “gayfriendly” considerano questo dato come un valore positivo, ma – per contro – andrebbe anche ricordato che tutte le statistiche attestano una maggiore incidenza di malattie fisiche o psichiche nella popolazione omosessuale rispetto alla popolazione generale, con la conseguenza di una vita più breve nelle persone gay o lesbiche rispetto alla popolazione generale. Per approfondire e chiarire meglio quest’ultimo aspetto, è necessario percorrere un breve excursus nella storia della psicologia dello viluppo della personalità del bambino, completandolo con le più recenti acquisizioni in ambito neurobiologico, dal ruolo dell’epigenetica al “sistema di rispecchiamento”. Quando si parla di “sviluppo psicologico” dobbiamo intendere una serie di cambiamenti che si verificano nelle funzioni e nella condotta della persona con l’avanzare dell’età. Lo sviluppo è, quindi, il risultato di una modificazione strutturale e funzionale dell’organismo e riguarda, ovviamente, l’intero arco della vita, ma le modificazioni più significative, e più drammatiche, si verificano nel periodo dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza. Le tappe dello sviluppo vengono denominate “fasi” o “età” evolutive. Fino a qualche decennio fa, si era erroneamente creduto che i cambiamenti in campo biologico, nelle fasi iniziali della vita, fossero endogeni ed indipendenti dall’ambiente. Ora, al contrario, siamo consapevoli che l’influenza ambientale gioca un ruolo per nulla marginale nello sviluppo della persona, a partire dai primi mesi della vita intrauterina e, soprattutto, extrauterina. Nel tempo, si sono strutturati tre approcci teorici sul concetto di sviluppo: - approccio comportamentistico, il cui assioma è che l’individuo è una struttura docile e plasmabile, caratterizzata da una capacità illimitata di apprendimento; l’organismo viene modellato dall’ambiente di vita, e lo sviluppo è costituito dal progressivo strutturarsi di risposte del bambino all’ambiente in cui vive; - approccio organismico (Freud e Vigotskij), secondo il quale l’individuo è un organismo attivo, spontaneo, teso a realizzare le proprie potenzialità; il bambino costruisce una immagine di sé e degli altri attraverso un costante interscambio con l’ambiente; - approccio psicoanalitico, che considera l’individuo come organismo capace di dare significato a se tesso ed all’ambiente circostante; il comportamento è il risultato di conflitti interni (amore/odio; serenità/ansia; desiderio/paura) La “personalità” (dal latino “persona”, cioè maschera) si riferisce allo stile di condotta di un individuo, conoscibile dall’esterno. Dal punto di vista scientifico, è assai complicato definire che cosa sia la personalità (lo psicologo americano Gordon Alport enumerò circa diciottomila termini utilizzati per descrivere la personalità, e 50 definizioni di personalità). Lo stesso Autore propose una sua definizione: “la personalità è l’organizzazione dinamica, interna all’individuo, di quei sistemi psicologici che sono all’origine del suo peculiare genere di attaccamento all’ambiente”. Questi “sistemi” non sono elementi fra loro indipendenti; essi interagiscono realizzando una fisionomia unitaria che si evolve e progressivamente matura. Tuttavia, non disponiamo di dati certi che confermino che le varie caratteristiche psicologiche formino complessi unitari. Quindi, affermare che un soggetto ha una personalità di un certo tipo ha solo il valore di un sistema sintetico di descrizione, una sorta di notazione stenografica, che racchiude un gran numero di esperienze ed impressioni che abbiamo costruito sul suo conto, osservandone il comportamento. Non possiamo introdurci in modo dettagliato nell’argomento delle teorie della costruzione della personalità (tipologiche, dei “tratti”, psicodinamiche), ma è comunque necessario soffermarci con qualche attenzione in più sulla “psicologia dell’età evolutiva”. Innanzitutto una precisazione terminologica. La psicologia nasce come scienza autonoma all’inizio del ‘900 e si propone di studiare la psiche dell’uomo; in quanto tale, potrebbe essere definita la scienza della “soggettività”. La psicologia dell’età evolutiva è il ramo della psicologia che studia sia, in generale, le modificazioni del comportamento durante le prime fasi della vita, sia in particolare, le modificazioni dei singoli, nel loro processo di formazione della personalità. Costituisce, quindi, uno strumento che consente di comprendere come avviene lo sviluppo normale, illustra e chiarisce le tappe obbligatorie (“stadi evolutivi”) e variabili dello sviluppo, specificando le differenze individuali. L’età evolutiva si riferisce a quel periodo della vita nel quale si struttura l’accrescimento e la differenziazione delle varie funzioni. Al proprio interno, si distinguono fasi diverse, con limiti cronologici di valore puramente indicativo: prima infanzia (0-3 anni), seconda infanzia (3-6 anni), fanciullezza (6-12 anni) e adolescenza (12- 16/18 anni). Negli ultimi ventanni, grazie all’enorme sviluppo delle conoscenze circa la vita embriofetale ed il rapporto con la madre, la fase prenatale è stata inclusa nell’età evolutiva. Il grande salto di qualità che ci ha concesso lo studio psicologico dell’età evolutiva è rappresentato da un cambio radicale del paradigma di valutazione: siamo passati dal considerare il bambino come una sorta di “adulto in miniatura” (“adulto nano” di Wolff), strutturato quasi esclusivamente in base ai suoi caratteri ereditari, alla consapevolezza che la sua differenza con l’adulto è soprattutto di ordine qualitativo, piuttosto che quantitativo, in cui il dato “biografico” (rapporti genitoriali, familiari, sociali, ambientali) assumono grande importanza, acquisendo sempre più valore “plasmante” e “condizionante” con il passare degli anni e l’allargamento delle figure sociali di riferimento. In questo contesto – descritto necessariamente in modo sintetico, ma rigoroso – assume particolare importanza lo studio del processo di strutturazione della “identità personale”, quella qualità che Erikson (psicoanalista americano, di origine tedesca) definisce “costruzione del senso dell’identità”. Il bambino definisce se stesso cercando una risposta ad una domanda interiore, ancestrale ed inconsapevole: “chi sono io?”, e lo fa utilizzando il “materiale” che ha a disposizione: il proprio “bagaglio genetico/fenotipico” ed il proprio “bagaglio ambientale”, cioè papà, mamma, fratelli, parenti, coetanei, luogo sociale con tutte le sue componenti. Collegata allo sviluppo dell’identità personale vi è la “conoscenza del sé”, che fino ai due/tre anni (prima infanzia) ha come unico riferimento lo stretto ambito famigliare, ma che non si esaurisce nei soli primi tre anni, richiedendo un lavoro di continuo confronto con il mondo esterno (che diviene sempre più allargato) almeno fino alla fanciullezza (6/12 anni). Questa “conoscenza del sé” è strutturale e globale: riguarda il corpo e le sue caratteristiche e funzioni, la cognizione (dall’affettività all’emotivita, dal pensiero al comportamento), la socialità (dal sentimento di difesa e conservazione, all’autostima e alla gestione dell’alterità, fino alla relazione con tutte le sue variabili), strutturando un processo graduale, che diviene sempre più articolato e complesso con il passare del tempo. Questa “conoscenza del sé” fa parte di quelli che Maslow (psicologo americano) definisce “bisogni primari”, che ineriscono il benessere del bimbo: per “sentirsi bene” il bambino non ha bisogno solo di nutrirsi, di dormire, di essere protetto, amato ed aiutato, ma ha necessità di “conoscersi” a 360°, come abbiamo visto, e proprio qui fonda tutta la sua importanza il dato della “differenza sessuale” genitoriale, attraverso la quale il bimbo impara e costruisce la sua propria identità e diversità sessuale. Non è per nulla insignificante o ininfluente se la reazione intrapsichica del bambino alla figura materna è evocata da un soggetto maschio o, viceversa, se quella paterna è gestita da un soggetto femmina: con chi potrà identificare tanto il suo sesso, quanto il suo ruolo, se dinanzi a lui vi è solo una “omogenitorialità”, che esclude uno dei due sessi? L’apprendimento e la gestione del proprio sesso richiede che giunga al bimbo un flusso di informazioni/relazioni bidirezionale: da una parte l’identificazione con il sesso omologo e dall’altra la differenziazione rispetto all’altro sesso, tanto sul piano biologico (fenotipico), quanto sul piano cognitivo (affettivo, emotivo, relazionale). Il bambino avverte il peso della gestione di un simile processo, tutt’altro che semplice ed automatico, trovando soddisfacimento nella presenza rassicurante di entrambe le figure adulte, nelle quali rispecchiarsi per identificarsi, fra similitudine e diversità. La raggiunta piena consapevolezza, favorisce il calo del livello di ansia che questo processo reca con sé e consente al bimbo di trovare la sua propria “collocazione” nel mondo, in quanto maschio o femmina. Ma se nel momento il cui il piccolo esperisce tutti i suoi tentativi di “cognizione sessuale” lo priviamo di una delle sue figure di riferimento (o peggio, gli creiamo condizioni di ambiguità), può instaurarsi in lui un processo di regressione intrapsichica, che non può non interferire negativamente nella organizzazione dei vissuti interni del bambino/fanciullo nella prospettiva del conseguimento di uno sviluppo fisiologico della personalità. La psicologia dell’età evolutiva, dalla sua nascita ad oggi, ha prodotto una quantità enorme di bibliografia in questa direzione e non si è mai alzata una sola voce di dissenso. Le uniche differenze, a seconda di varie scuole psicodinamiche, hanno riguardato la gravità delle conseguenze che un simile vulnus è in grado di produrre, ma mai nessuno ha messo in dubbio che potessero non esistere conseguenze negative. Un ulteriore elemento di chiarezza sul tema, ci giunge dalle moderne “neuroscienze”. Lo studio della neurobiologia delle funzioni cognitive che caratterizzano l’essere umano, ci ha consentito di gettare nuova luce sui processi di sviluppo che stanno alla base della conoscenza di sé e della strutturazione del rapporto con il mondo che ci circonda. Nello sviluppo delle cosiddette “neuroscienze cognitive”, una tappa fondamentale è aver individuato nella “neuroplasticità” una caratteristica strutturale del nostro cervello, in grado di plasmarlo e modificarlo, sotto la spinta della relazione con il proprio corpo, con gli altri e con l’ambiente: da qui, l’emergere della “coscienza” di sé e del mondo circostante. La scoperta che ha rivoluzionato le nostre conoscenze in tema di sviluppo ed apprendimento cognitivo è stata l’esistenza del cosiddetto “sistema di rispecchiamento” la cui struttura cellulare è rappresentata dai “neuroni specchio”(NS) (G. Rizzolatti, 1994). Si tratta di neuroni motori, presenti in varie regioni del nostro cervello, la cui caratteristica peculiare è di essere in grado di attivarsi non solo quando eseguiamo un movimento volontario, ma anche quando osserviamo un movimento o un’azione eseguiti da un’altra persona. E non solo, essi ci consentono anche di comprendere una data azione udendo il rumore che quell’azione provoca (esempio, la sirena di un’ambulanza) senza vedere concretamente l’azione, e di riconoscere addirittura l’intenzione che guida un certo atto motorio, utilizzando piccoli dettagli, quali l’atteggiamento della mano o la smorfia del volto. Si può, quindi, affermare che i NS consentono al cervello di correlare le azioni osservate alle proprie, riconoscendone intenzione e significato. Si comprende facilmente, quanto sia decisivo il sistema di rispecchiamento per la costruzione del bagaglio di esperienza comune che sta all’origine della nostra capacità di agire come soggetti sociali e non solo come individui. Non a torto, molti autori individuano in questo sistema la base della nostra capacità empatica di conoscenza e condivisione dei moti dell’animo altrui che primariamente caratterizza l’essere umano, fino a prevedere che condizioni patologiche riguardanti il rapporto interpersonale (ad esempio, i disturbi della sfera autistica) dipendano proprio dal “cattivo” funzionamento di questo sistema. Tutto ciò traduce in termini neurobiologici quanto la psicologia afferma da decenni: è impossibile pensare ad un “io senza un noi”, essendo la relazione – cioè il legame che ci unisce agli altri – parte costituente imprescindibile dello sviluppo della nostra personalità. Dire “persona” è dire “relazione”, e la nostra personalità è una struttura aperta e dinamica, in cui l’identità del sé trova nella relazione una delle forze modellanti fondamentali. La neuroplasticità ed i NS ci impongono di guardare al nostro cervello come un vero “organo sociale”, mai definitivamente formato e strutturato, sede anzi di un processo dinamico continuamente soggetto a sviluppo e ricomposizioni per l’intero arco della vita, costringendoci a considerare il ruolo dell’ambiente, dell’esperienza, del corpo, per poi ritornare al cervello, in un incessante rapporto bidirezionale fra struttura neurale e vita vissuta. Tutto ciò è vero per l’intero arco vitale, consentendo di rimodellare continuamente la personalità, ma è ancor “più vero” per i primi anni di vita, quando l’ambiente in cui avviene la crescita del bambino agisce su una struttura neurale totalmente vergine e massimamente condizionabile. Le prime relazioni “sociali” il bambino le esperisce, impara ed elabora con i propri genitori, entro il nucleo famigliare, in un legame primigenio di relazione affettivo-emotiva assolutamente unico ed irripetibile. In quest’ottica, appare quantomeno ingenuo e miope credere che – in ordine allo sviluppo della conoscenza di sé e della personalità del bimbo – sia ininfluente che la coppia genitoriale sia costituita da due soggetti dello stesso sesso o di sesso diverso. Il sé corporeo sessuale del bambino richiede il confronto ed il raffronto con il sesso omologo di un genitore ed il sesso eterologo dell’altro, in un interscambio globale in cui entra in gioco una vasta complessità di fattori che non ci sono neppure del tutto noti. Fer-ormoni, sensazioni olfattivegustative e tattili, percezioni visive ed acustiche, stimoli emotivi, affettivi e cognitivi, meccanismi intrapsichici, spingono le reti neurali del bimbo a comporsi e scomporsi, modellarsi e modificarsi, cercando un assetto strutturale, unico e personale, sul quale costruire il proprio sé. 19 Alla nascita, il cervello del neonato è volumetricamente più piccolo di quello dell’adulto, ma è costituito da un numero doppio di neuroni, che andranno incontro a morte (apoptosi) se non riusciranno ad interconnettersi rapidamente con altri, cioè a formare reti sinaptiche (e sappiamo che tra i due e i quattro mesi di vita il cervello del neonato genera, smantella e ricompone mezzo milione di sinapsi al secondo): una vera fucina che non conosce sosta, sotto lo stimolo di continue nuove esperienze. Proprio in questi termini, di razionalità e prudenza scientifica, appaiono inaccettabilmente superficiali le affermazioni di neutralità dell’omogenitorialità rispetto allo sviluppo psicofisico del bambino. La conoscenza del sé, corporeo e psichico, richiede il confronto diretto, costante, stringente e solidale con le figure parentali che “incarnano” la similarità e la differenza sessuale, fisica e cognitiva, del bimbo (padre/maschio – madre/femmina) e attraverso cui “impara” la complementarietà – sessuale e sociale – di tali differenze. Del resto, la letteratura - purtroppo abbondante - della psicopatologia dell’infanzia orfana o abbandonata e/o istituzionalizzata ce ne dà una palese conferma. Certamente, lo schema di organizzazione che caratterizza tutti i sistemi viventi, e l’uomo in modo speciale, è talmente complesso – in una interazione continua fra biologia, ambiente ed eventi stocastici che è impossibile definire rigidamente – che uno spazio aperto all’imprevedibile ed all’ inaspettato deve essere sempre riservato (Einstein affermava che ogni nuova conoscenza produce un aumento del sentimento di ignoranza), ma non per questo siamo autorizzati ad intraprendere strade “ignote e pericolose” o ad esercitare minore prudenza nel garantire le condizioni più sicure possibili. Soprattutto quando in gioco è lo sviluppo e la crescita di un bambino. Con ciò si vuol dire che esistono certamente coppie eterosessuali pessime sul piano genitoriale, e che altresì possono esistere buoni genitori omogenitoriali, ma ciò non può costituire l’occasione o il pretesto per annullare anni ed anni di studi e di riscontri di psicologia dell’età evolutiva. Almeno sul piano del “principio di precauzione” – giuridicamente riconosciuto e stabilito a livello internazionale, proprio nella prospettiva della “salute” della biosfera, di cui l’uomo è figura centrale (Comm. Precautionary Principle, 2 febbraio 2000; European Environmental Agency, 2001) – per tutte le ragioni che abbiamo sopra espresso, è certamente preferibile, per il maggiore benessere possibile del bambino, che questi possa crescere e svilupparsi nel contesto di una coppia stabile eterosessuale. Non è in gioco la libera scelta dell’orientamento sessuale dei genitori, né è invocabile un diritto all’adozione che legittimi, nella forma e nella sostanza, la coppia gay; è in gioco il diritto del bambino abbandonato ad avere una famiglia (art.1, comma 5, legge 184/83) e che questa sia quella che le scienze umane e neurologiche garantiscano come la più idonea, nell’esclusivo interesse del minore, prescindendo da ogni visione morale o confessionale. 

* Primario neurochirurgo e Neuropsichiatra Direttore Dipartimento Neuroscienze Poliambulanza Brescia Vicepresidente nazionale Associazione Scienza & Vita ** Psicologo e psicoterapeuta