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venerdì 1 agosto 2014

Veronesi & C gli apostoli della necro-ideologia di Tommaso Scandroglio, 01-08-2014, http://www.lanuovabq.it

Fare pressing. É questa una delle strategie vincenti che mette in campo il fronte pro-choice sui principi non negoziabili. Beppino Englaro ottenne il permesso di far morire di fame e di sete sua figlia da un giudice, dopo che sei suoi colleghi gli dissero di no. I Radicali, il giorno seguente  alla mazzata ricevuta dal referendum perso sulla legge 40, iniziarono a bussare alle porte dei tribunali di mezza Italia per vedere abrogata questa legge manu iudicis e ci sono riusciti. Poi un esempio fresco fresco. La Consulta apre all’eterologa e i sostenitori del figlio in provetta non si danno ai pazzi festeggiamenti ma si dicono: “Non basta. Ora vogliamo l’eterologa senza confini e guai se il Parlamento o il Governo vogliono mettere dei paletti”. Altro che strategia cattolica. Vi ricordate la famosa intervista rilasciata da un altissimo prelato all’indomani della vittoria referendaria sulla legge 40? Diceva più o meno così: abbiamo vinto sulla provetta ma non ci passa nemmeno per l’anticamera del cervello mettere in discussione la legge 194 sull’aborto.

Fare pressing dunque, stare con il fiato sul collo dell’avversario. Un saggio di questa tattica ci viene da un articolo a firma di Umberto Veronesi sulla Stampa pubblicato qualche giorno fa che tocca temi quali il caso stamina, la fecondazione eterologa e l’eutanasia. Facciamo opera di carotaggio. L’illustre oncologo butta nell’inceneritore qualche quintalata di leggi e di tradizione giuridica quando dichiara dopo poche righe: “Io penso che non è con le leggi che si possono guarire le persone o tutelare la loro salute”. Affermazione scolpita nel marmo della scienza che fa un po’ a pugni ad esempio con le normative che riguardano i protocolli clinici, il consenso informato, la responsabilità civile e penale del medico, i controlli sui farmaci ad opera dell’Aifa che è ente pubblico e sugli alimenti e su chi confeziona o vende gli stessi, i trattamenti sanitari obbligatori, i fenomeni di epidemia e pandemia e relativi vaccini, gli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro e nella circolazione stradale e quelli attinenti alla costruzione di edifici (compresi gli stessi ospedali), i criteri per accedere alla professione medica, la tutela della salubrità dell’ambiente. E ci fermiamo qui per non ammorbare l’attenzione del lettore.

Dunque per Veronesi le leggi si devono astenere dal disciplinare la materia “salute e cure”. E a cosa servono allora le norme dello Stato per uno come lui che fa il medico? “E’ con le leggi che si dovrebbe garantire la libertà di scelta – tiene a precisare il nostro – hanno sbagliato i legislatori a vietare la fecondazione eterologa ed ora sbaglia il Ministero della Salute a frenarla con le briglie delle mancate linee guida. […] Obbligare e proibire è inutile se nessun provvedimento tutela la libertà del medico di agire secondo scienza e coscienza da un lato e la libertà del cittadino di curarsi o non curarsi, dall’altro”. Insomma in ambito clinico la suprema lex dovrebbe essere quella del “vietato vietare” caro ai sessantottini. L’unica norma legittima sarebbe quella che dicesse a medico e paziente: “fate come credete”. Ergo de-legittimazione totale, deregulation senza se e senza ma, libertà no limits.

E’ quello a cui puntavano i Radicali nel referendum del 1981 in merito alla legge 194 che volevano venisse completamente abrogata. E’ in fondo lo spirito che anima l’art. 4 della stessa legge che entro il 90° giorno permette di abortire sempre e comunque.Veronesi in fondo vuole una regola per non avere regole. Poi il frontman del diritto a morire tira in ballo la proposta di iniziativa popolare sull’eutanasia lamentandosi che è ormai quasi un anno che è stata depositata: “Il Parlamento ignora la questioni che riguardano il diritto di decidere”. Aggiunge infine che la parola “eutanasia” è stata equivocata ed è quindi meglio sostituirla con “libera scelta”: “la parola ‘scelta’ è un punto cruciale perché mette il diritto di morire sullo stesso piano degli altri diritti delle persona universalmente riconosciuti”. Peccato che per il nostro ordinamento la vita è un bene indisponibile e che abbia già da parecchi decenni legiferato sul tema e dunque non abbia per nulla ignorato la materia (vedasi tra gli altri gli artt. 575, 579, 580 cp e 5 cc).

Dunque lo Stato italiano ha già fatto la sua scelta ed ha scelto la vita. Per questo motivo il “diritto” a morire nel Bel Paese non esiste proprio e anzi l’effetto morte è considerato un reato se procurato da terzi con o senza il consenso della futura salma. E in merito alla scelta e al diritto di decidere, unico aspetto secondo Veronesi che la legge dovrebbe tutelare in campo medico, spesso si evoca l’art. 32 della Costituzione che al secondo comma così recita: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Ma al di là delle interpretazioni fuorvianti che la giurisprudenza ha prodotto su questo articolo nelle ultime decadi, l’art. 32 non dice: “Hai il diritto di rifiutare le cure anche quelle salvavita”, bensì impone allo Stato di non mettere le mani sulle persone senza loro consenso. E’ uno stop imposto al medico, non un via libera per il cittadino all’eutanasia. Pare che sia la stessa cosa, ma così non è. Nella Costituzione sono elencati alcuni ben individuati principi valoriali positivi: diritto alla vita, alle cure, all’educazione, al lavoro, etc. Di certo non ci può essere il diritto alle cure ed anche il diritto al rifiuto delle cure. Il diritto alla vita e il “diritto” alla morte o alla malattia.

La Costituzione ha fatto una scelta tra i beni da tutelare giuridicamente e non ci può essere tutto e il contrario di tutto. L’art. 32, nato come gli altri articoli all’indomani delle barbarie della Seconda Guerra Mondiale tra cui le sperimentazioni sugli ebrei, cristiani, zingari, persone omosessuali e malati psichici, dice semplicemente che non si può sottoporre ad esperimenti chi non vuole. Ma queste argomentazioni per i fan della necro-ideologia sono presto ridotte a meri sofismi sotto lo schiacciasassi del pressing a tutto campo.

martedì 17 giugno 2014

Aria di eutanasia al Policlinico Gemelli di Tommaso Scandroglio, 17-06-2014, http://www.lanuovabq.it/


Il Policlinico Gemelli Nella prima puntata il prof. Mario Sabatelli, neurologo del Policlinico Gemelli di Roma e responsabile del centro SLA dello stesso policlinico, è intervistato dal Fatto Quotidiano sul caso di una malata di SLA che si è rifiutata di vedersi intubata. I medici si sono dunque astenuti dal praticarle la ventilazione artificiale. Sabatelli a tal proposito dichiara: «Trovo assurdo e violento che il destino di una persona che sta vivendo un dramma così particolare com’è di vivere con un tubo in gola, debba essere deciso da qualcuno seduto dietro a una scrivania. È violento, illogico, irrazionale, illegittimo. Per questo noi abbiamo già praticato la sospensione del trattamento – naturalmente col consenso informato - a pazienti sottoposti alla ventilazione non invasiva. E in un caso abbiamo avviato la procedura con un tracheotomizzato. Io non ho paura: stiamo facendo il bene dei pazienti». Alla giornalista che gli chiede se ha paura di finire incriminato come il dott. Mario Riccio, che aiutò Pier Giorgio Welby a morire, il professore risponde: «Riccio mi pare che sia stato prosciolto, qualcosa significherà». 

Seconda puntata che si svolge sulle pagine di Avvenire. Sabatelli chiarisce che è stato frainteso e le sue parole manipolate. Infatti specifica che se ci sono crisi respiratorie occorre intervenire con varie terapie, tra cui la tracheotomia. Essendo terapia può essere legittimamente rifiutata dal paziente stesso. Oltre al consenso (e ad altre due condizioni che qui per brevità non citiamo), il professore del Gemelli tiene a precisare che la ventilazione forzata per essere applicata deve soddisfare il criterio della proporzionalità. In altre parole ci deve essere una proporzione tra i mezzi terapeutici adoperati con relativi effetti collaterali e i benefici sperati. Il gioco deve valere la candela. 

Il criterio di proporzione per il medico romano deve essere deciso solo ed unicamente dal paziente stesso: “Io lo informo soltanto, non me la sento di consigliarlo”. Invece – secondo il Codice di deontologia medica all’art. 16 – il criterio deve essere in prima battuta oggettivo: la proporzione tra effetti negativi e benefici, nel caso concreto, deve essere valutata facendo affidamento alla letteratura scientifica e solo successivamente tenendo conto dei desiderata del paziente, desiderata che però necessariamente devono essere considerati (ad es. è solo il paziente che può darmi un responso il più preciso possibile sul dolore che sta provando). Rimane però il fatto che qualora anche una terapia ritenuta proporzionata al caso venisse rifiutata, il medico per legge dovrebbe comunque astenersi dal somministrarla.

Qualche considerazione a corollario di questa vicenda. Dunque una terapia prima di venire somministrata, secondo una erronea ma ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale dell’art. 32 della Costituzione, può venire legittimamente rifiutata dal paziente. La ventilazione come  l’alimentazione e l’idratazione non sono terapie (non curano patologie), bensì mezzi di sostentamento vitale, e dunque di per se stesse non potrebbero essere rifiutate. Però dato che la loro somministrazione il più delle volte avviene tramite un intervento clinico (tracheotomia, Peg), questo intervento può essere rifiutato. Occorrerebbe quindi una leggina che specificasse che ventilazione, alimentazione e idratazione, al di là del mezzo di somministrazione, non sono sottoposte al vincolo del consenso del paziente.

Quindi una terapia prima di venire somministrata può essere rifiutata (se il paziente non è vigile si deve agire nel suo interesse e perciò si procede al trattamento se utile). Al contrario in costanza di terapia – il paziente è già intubato – quest’ultimo non può chiedere di interrompere la terapia perché l’intervento del medico per togliere il tubo qualificherebbe il reato di omicidio del consenziente. Quindi la legge ti dice: se vuoi puoi rifiutare anche le terapie salvavita, però non chiedere che qualcuno (il medico) ti dia una mano per toglierti la vita. Devi fare tutto da solo.

Dal piano giuridico passiamo a quello etico. Dato che la vita è un bene indisponibile, laddove ci sono cure salvavita occorrerebbe praticarle sempre anche se non c’è il consenso del paziente (affermazione questa che sappiamo irrita non poco la nostra indole iperlibertaria). A margine: le terapie salvavita sono sempre proporzionate. Anche il diritto – seppur come abbiamo visto esista il diritto al rifiuto delle cure – in un paio di casi procede in questa direzione (le antinomie non si contano nel nostro ordinamento giuridico). 

Ad esempio il tentato suicida che vuole buttarsi dal cornicione può essere legittimamente preso a forza e strappato dal cornicione dal poliziotto. In questo caso il tentato suicida non può chiedere la lesione di un suo diritto alla morte appellandosi alla violenza privata perché tale “diritto” non esiste. E dunque, se è legittimo imporre di vivere al tentato suicida, perché non è legittimo imporre di vivere al paziente? Altro caso. Ci sono ipotesi disciplinate dalla legge dove i Trattamenti Sanitari Obbligatori possono essere effettuati su persone capaci di intendere e volere: le vaccinazioni per evitare contagi ad esempio su persona adulta. In questi casi il trattamento è obbligatorio anche se il soggetto è dissenziente ed anche nel caso in cui non sia in pericolo di vita. E allora: posso costringere una persona a curarsi se la cura benefica l’intera società ed anche se la terapia non è salvavita, ma non posso costringerla se benefica solo lei e rischia di morire? La mia vita ha valore solo se ha valore per terzi?

lunedì 8 aprile 2013


Legge 40, il paradosso dei diritti vietati - di Donata Fontana - 08-04-2013 - http://www.lanuovabq.it/

Legge 40
    
Il divieto di fecondazione eterologa potrebbe essere incostituzionale. E’ l’ennesimo dubbio sollevato, questa volta dal Tribunale di Milano, sulla Legge 40 che regola la fecondazione assistita. Il Tribunale ha perciò sospeso un procedimento in corso per rivolgere alla Corte Costituzionale un quesito riguardante proprio il divieto all'utilizzo di gameti provenienti da un “donatore” esterno alla coppia.

Il dubbio dei giudici milanesi verte proprio sull’incompatibilità di queste disposizioni con i nostri principi costituzionali di non discriminazione tra coppie sterili e fertili, privando le prime della possibilità di autodeterminare e realizzare il proprio progetto familiare. Al Giudice milanese si era rivolta una coppia in cui il marito è sterile (soffre di azoospermia completa), facendo proprio ricorso contro la Legge 40 che impedisce loro di accedere alla fecondazione assistita eterologa; il Tribunale ha alzato le mani e deciso di chiedere alla Corte un giudizio interpretativo, attenendosi anche alle indicazioni della Corte Europea.

Si tratta solo dell'ultimo caso di attacco alla Legge 40 – già peraltro sottoposta a referendum popolare – che fa sempre più percepire come i limiti imposti dalla normativa italiana vengano intesi come restrittivi e ingiusti, specie se paragonati a quelli di altri Stati dalla legislazione più permissiva. 
Alla base delle doglianze della coppia, tra altre motivazioni, c'è l'impossibilità economica di affrontare le spese per eseguire la fecondazione eterologa fuori dal confine italiano, come molte coppie scelgono invece di fare dando vita a quello che è stato definito come il fenomeno della “mobilità bio-medica”.

Lo stesso Tribunale di Milano aveva già affrontato la questione – sempre rivolgendosi alla Consulta - all'epoca in cui Strasburgo condannò l'Austria proprio in quanto, si disse, la legislazione nazionale in tema discriminava alcune coppie non permettendo loro l'eterologa, costringendo i genitori in potenza a varcare il confine austriaco in cerca di un bebè. Poi, a fine 2011, la Gran Camera (organo di appello della Corte Europea) ci ripensò, stabilendo che la materia in questione rientrava nella discrezionalità piena del legislatore nazionale e, quindi, non spettava a Strasburgo dare indicazioni vincolanti o condannare le scelte normative dei singoli Stati membri.

Ma, nonostante i Giudici comunitari abbiano escluso che il divieto dell'eterologa leda diritti umani, la questione di incostituzionalità circa l'art. 4 della nostra Legge 40 è stata ugualmente avanzata dal Tribunale milanese presso la Corte Costituzionale, sollevando problematiche di discriminazione. E' interessante – in attesa del responso della Consulta – ragionare sulla strada percorsa dal Giudice milanese nel dichiarare, quanto meno a un primo vaglio, non infondata la richiesta degli avvocati della coppia, a tal punto da ritenere opportuno sospendere il procedimento in corso per rivolgere la questione alla Corte Costituzionale.

L’articolo più solitamente invocato in questi casi è il numero 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute del cittadino e che, si vuol sostenere, col divieto di fecondazione eterologa viene leso. Ora, nell’ipotesi di una coppia che, per malattie congenite o meno, non può generare figli se non ricorrendo all’utilizzo di gameti maschili/femminili esterni, chiaramente non possiamo intendere la fecondazione eterologa come cura. 
La patologia, cioè, che provoca la sterilità o l’infertilità non viene eliminata favorendo la nascita di un figlio col ricorso a un donatore di gameti; il termine della procedura, coronata con la nascita di un bimbo, non comporta il superamento di una problematica fisico-genetica che permane in capo a uno – o a entrambi – i genitori, ripresentandosi in futuro.

Ma – essendo palese ciò – dobbiamo considerare che da tempo la giurisprudenza ha allargato, in alcuni casi giustamente, il concetto di tutela della salute dal piano fisico a quello psicologico; ecco che rientra nel diritto a una vita sana anche la serenità, l’assenza di costrizioni mentali, di abusi e vessazioni psicologiche. Proprio su questo versante pare incardinarsi la richiesta della coppia milanese che, si intuisce, vuole veder rispettata la propria serenità familiare senza subire il trauma di un viaggio all’estero in cerca di un figlio, senza vivere in maniera ancora più amplificata il dramma della propria sterilità, vedendosi negare dalla legge italiana la possibilità di esprimere la propria genitorialità.

Dobbiamo credere, quindi, che la nascita di un figlio possa curare uno stato di depressione o, quantomeno, prevenirlo? La vita dell’altro diventa necessaria per la mia salute psicologica? Esiste, in sostanza, un diritto ad “avere” l’altro? Il ragionamento, volendo giocare all’assurdo, può portare a dei paradossi giuridici, oltre che logici, secondo i quali il divorzio lederebbe il diritto di un coniuge che non intende separarsi ad “avere l’altro” per sempre. Il divorzio, poi, – o meglio, le condizioni a cui viene delle volte concesso – non viola forse il diritto dei figli ad “avere” entrambi i genitori? Perché, quindi, tutelare il diritto dei figli a vivere coi genitori e non il diritto di una coppia a diventare genitori di figli?

Inizia a risuonare il refrain del “diritto ad avere un figlio”. A sostegno di tutte queste teorie viene, di solito, proposto il concetto di diritto all’autodeterminazione, che, detto per inciso, nella nostra Costituzione non si trova. Esiste, in virtù dell’articolo 3, il riconoscimento della libertà del cittadino e la promozione della sua realizzazione nel sociale e, quindi, anche nell’ambito familiare, ma non è compresa l’auto-determinazione pura. Il singolo, nella Costituzione, non è mai solo un individuo, la libertà non è mai assoluta (nel senso di ab-soluta, senza legami e limiti) e la determinazione delle scelte non è pensabile come totalmente auto-referenziale.

La scelta di una madre o di un padre non dovrebbe investire la vita di un’altra persona, perché – tornando al concetto di prima – non esiste un diritto ad “avere” l’altro. Altrimenti e, di nuovo, paradossalmente si potrebbe riconoscere anche il diritto ad auto-determinare il numero dei componenti della propria famiglia e, in presenza di una ecografia di una gravidanza gemellare, scegliere di abortire solo uno dei due bambini, per non essere in “troppi”. 
Oppure scegliere di abortire solo i figli maschi perché, per esempio, si vuole auto-determinare la propria famiglia come composta solo da figlie femmine, o viceversa.

Ma appare evidente che così supereremmo anche tutti gli argini della Legge 194. Qualcuno potrebbe accusare questi ragionamenti di essere iperbolici; ebbene così in effetti è. Però, a volte, i paradossi hanno il pregio, pur nella loro distanza dalla realtà, di evidenziare le falle di alcuni ragionamenti interpretativi della legge. E, a chi sostiene che, in questo specifico caso, si sta dopotutto parlando del desiderio di generare una vita e di accoglierla - non già di violarla o sopprimerla - bisogna rispondere anche che occorre fare molta attenzione perché, se si accoglie il concetto di auto-determinazione, bisogna essere pronti a riconoscerlo nella sua totalità, fino al raggiungimento di limiti imprevedibili.

In attesa, quindi, della risposta della Corte Costituzionale, possiamo quantomeno chiederci quali risvolti ulteriori solleva il dubbio del Giudice milanese e a quali scenari aprirebbe un ipotetico accoglimento dell’istanza di incostituzionalità da parte della Consulta. Fino a dove si può riconoscere un diritto? Fino al diritto a cosa? Fino al diritto a chi?

mercoledì 7 novembre 2012


Il contrasto tra numeri e salute - 6 novembre 2012 - http://www.lastampa.it

Alla fine pare che i fondi per mantenere il livello di assistenza ai malati gravi non autosufficienti, come principalmente quelli colpiti dalla Sla, siano stati trovati.  
C’erano dunque. Ma il disegno di legge di stabilità, presentato dal ministro dell’Economia e delle Finanze a nome del governo, li tagliava, destinandoli altrove. Se il lavoro che si svolge in Parlamento per riscrivere la manovra finanziaria di fine anno risolverà il problema, si potrebbe esser soddisfatti, un errore e un torto saranno stati riparati e si potrebbe dire che tutto è bene quel che finisce bene. Non è però così semplice e la vicenda, anche se avrà conclusione positiva, merita qualche riflessione. Anche perché potrebbe essere vista come l’esempio di un problema più generale. 
Il diritto alla salute – intesa questa come il più elevato livello dello stato di salute raggiungibile dalla persona – è l’unico diritto che la Costituzione qualifica come fondamentale. E non per enfasi e sovrabbondanza redazionale, ma per meditata e discussa ragione nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente. L’Italia è poi tenuta a garantire questo diritto per trattati internazionali come il Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, la Carta sociale europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Certo la disponibilità delle risorse economiche incide sulle prestazioni dello Stato anche in materia di diritto alla salute e di diritti fondamentali in generale. Ma un’attenta identificazione delle priorità è indispensabile e deve essere motivata e aperta alla discussione. Nulla di questo è avvenuto, fino a quando hanno fatto irruzione i malati e le loro famiglie, forti della loro estrema debolezza e dell’irresistibile impressione delle immagini del dolore esposto davanti alla sede del governo.  
Possibile che, almeno per prudenza se non per rispetto di quei malati, il governo non abbia evitato di dover affrontare l’insostenibile impatto dell’indignazione e della reazione sorte nell’opinione pubblica e quindi in Parlamento? Una risposta può essere forse trovata nel fatto che il disegno di legge di stabilità viene presentato dal solo ministro dell’Economia e delle Finanze, senza l’abituale «concerto» degli altri ministri interessati. Ma sarebbe una risposta formalistica e insufficiente. In realtà è illuminante il fatto che, quando la proposta governativa ha incontrato le prime critiche, la reazione è stata del tipo: «Fate quel che volete, purché il saldo rimanga invariato». Il saldo, quindi, unico scopo da ottenere. Perché il saldo è «tecnico» e il resto è «politica»! Certo le scelte tra i vari interessi e valori da proteggere o promuovere o invece penalizzare o limitare appartiene alla sfera della politica, che trova il suo luogo naturale nel Parlamento e i suoi attori nei partiti politici e nelle organizzazioni della società. Ma è difficilmente comprensibile l’estraneità ostentata e a tratti persino compiaciuta dei responsabili economici del governo, che palesemente godono di un’assoluta preminenza. Così soltanto si spiega che, solo al montare della protesta, i ministri della Salute e delle Politiche Sociali abbiano potuto intervenire e operare efficacemente.  
I malati gravi non autosufficienti, portatori di patologie degenerative, oltre a richiedere le cure e gli strumenti necessari per sopravvivere, hanno necessità di disporre delle apparecchiature, che consentono loro di alleviare il peso della vita: si tratta di apparecchi costosi e in continua evoluzione tecnologica, che consentono di spostarsi, comunicare, compiere gesti elementari. L’assistenza continua è indispensabile, così come una complessa organizzazione di mezzi e persone. Quando il malato si trova nel suo domicilio, non si può imporre ai famigliari un impegno totale, continuo, insostenibile. Tra l’altro, se l’assistenza domiciliare efficace non è assicurata, necessariamente aumentano i ricoveri e i relativi costi per il Servizio Sanitario Nazionale. La questione dunque rientra a pieno titolo nel campo della politica sanitaria e del diritto alla salute. Essa merita di essere discussa e poi decisa riconoscendone la complessità e delicatezza. Malamente è affrontata con la brutalità dell’Economia. Meglio la consapevolezza e la responsabilità della Salute. 

lunedì 5 novembre 2012


Come cambia Ssn. «Diritto alle cure non ammette più sprechi» - Roberto Turno - Il Sole 24 Ore - 2 novembre 2012 - http://www.sivempveneto.it

Come è cambiato, e come cambierà ancora il nostro rapporto con la sanità pubblica è storia di questi giorni. E ancora di più dei prossimi mesi. Per gli assistiti, per chi opera nel Ssn, per le imprese che nel Ssn recitano un ruolo decisivo.

E naturalmente per il sistema sanitario destinato comunque a cambiar pelle, tra la lotta agli sprechi e alle sacche di inefficienza e il fatale abbandono del welfare dell'assistenza che ci ha accompagnato per decenni con la conquista di diritti fondamentali nel segno di una presunta universalità che però ha portato con sé anche guasti infiniti, dilapidazione di risorse pubbliche, arricchimenti privati e partitocrazia invadente in tutti i gangli delle asl e degli ospedali. Con le debite differenze tra le Regioni, anche per quanto riguarda l'accesso alle cure e la qualità dei servizi.

E quasi un'Italia dimezzata quella che il Governo tecnico dei professori s'è trovato a dover gestire in questa lunga fase di crisi e di recessione anche per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. Camminare come prima, di sicuro, non è più possibile. Anche se, va detto, non tutto, e non dappertutto, è bloccato o mal gestito nella sanità pubblica, che poi è stata il primo avamposto dell'autonomia locale, non diciamo del federalismo. Cambiare, insomma, era ed è un imperativo. Tutto sta a vedere se al macero rischiano di finire anche i successi e ampie fette di garanzie (anche costituzionali) di assistenza per un sistema che vorremmo pur sempre universalistico, anche se rinnovato. Le manovre degli ultimi 15 mesi rappresentano il vero spartiacque tra passato e futuro. I mega tagli della manovra estiva di Berlusconi-Tremonti del 2011, il salva-Italia di Monti con la stangata sulle addizionali Irpef, la spending review che ha messo a dieta non solo beni e servizi, la legge di stabilità 2013 che usa ancora una volta le forbici. Andando a ritroso ancora di un anno, la stessa Corte dei conti ha calcolato tagli per 31 miliardi fino al 2015. Che tutto ciò possa essere indolore, è impossibile. Gli effetti li vedremo soprattutto dal prossimo anno, anche se già li stiamo scontando.

E qui che si inserisce il "decreto Balduzzi", che di tagli non ne aggiunge. Anzi vuole interviene per razionalizzare, cercare di garantire le mitiche cure "h24". Interventi di sistema. Che la nostra vita, quella di medici e operatori del Ssn, la cambieranno di sicuro, come spiegano gli articoli in queste pagine. Speriamo la facilitino e la migliorino, perché un Ssn ancora universalistico, per restar tale, deve pensare solo al diritto alle cure, rapide e di qualità. Per chi soffre. E paga le tasse.

venerdì 3 agosto 2012


PAROLE: EUTANASIA\3, VENERDÌ 3 AGOSTO 2012, Giacomo Rocchi, http://veritaevita.blogspot.it/


Davvero la formula “diritto di rifiutare le cure mediche” fornisce il discrimine tra ciò che è eutanasia e ciò che non lo è? Oppure – come sostenuto nel precedente post, con cui abbiamo continuato a commentare l’intervista di Beppino Englaro a Il Venerdì di Repubblica del 27/7/2012 – il rischio è che, così come per la morte procurata di Eluana Englaro, questa formula nasconda il “via libera” ad uccisioni decise da soggetti differenti da chi viene ucciso, soggetti autorizzati a provocare la morte della vittima non in conseguenza di scelte terapeutiche, ma in forza di personali opinioni sulla sua qualità della vita?


Il dato comune a tutte le ipotesi che potenzialmente possono rientrare nell’eutanasia è, semplicemente, la condotta di una persona che decide e provoca consapevolmente la morte di un’altra persona. Altri elementi che sembrerebbero imprescindibili, ad un esame più approfondito non lo sono: ciò vale per lo stato di malattia della vittima e per la sua sofferenza e, soprattutto, per il dato della volontà di morire della vittima e per quello della manifestazione di questa volontà.

L’eutanasia dei neonati – solitamente quelli prematuri, per i quali la prognosi di sopravvivenza in conseguenze di terapie intensive si accompagna alla previsione di disabilità più o meno gravi – è una buona cartina di tornasole per saggiare la solidità della formula evocata da Beppino Englaro.
In quei casi la decisione viene affidata ai genitori e, quindi, si prescinde del tutto dalla volontà della vittima, senza che ciò faccia scandalo, come se la potestà genitoriale comprendesse anche la facoltà di decidere la morte del figlio: eppure la “volontà presunta” del bambino è facilmente desumibile dall’attaccamento alla vita (la “vitalità”) che i neonati manifestano (salvo che siano neonati terminali, la cui morte è inevitabile).
Non basta: ai genitori viene attribuita la facoltà di rifiutare tutte le cure mediche per il figlio e ciò fa comprendere che la decisione non è “terapeutica”, ma riguarda la vita o la morte. Il criterio proposto è quello che le madri di feti “imperfetti” vengono autorizzate ad adottare nel cosiddetto “aborto terapeutico”, che altro non è che aborto eugenetico (osserviamo l'antilingua usata anche per questa pratica): qualità della vita futura del bambino e dei genitori, insopportabilità della prospettiva di una condizione di handicap che possa durare per molti anni. Esattamente lo stesso giudizio sulla “dignità” della vita che ha permesso ad Englaro di provocare la morte della sua “assistita”.

Anche il richiamo alle “sofferenze intollerabili” del paziente, quale criterio per giustificarne l’uccisione “pietosa” è, in realtà, spesso equivoco e crea una cortina fumogena per nascondere criteri ben diversi. Mettiamo da parte il tema dei pazienti terminali, coloro che una malattia inguaribile e progressiva sta conducendo verso una morte imminente e inevitabile: per essi, ovviamente, è buono e necessario, oltre alla attenuazione del dolore fisico per quanto possibile, l’astensione da terapie invasive e dolorose, inutili a salvare loro la vita. Ma, salvo questo caso, come non dubitare che, spesso, le sofferenze siano “intollerabili” non per chi le sopporta, ma per chi lo assiste? Ancora: come non accorgersi che, spesso, di fronte a patologie gravissime e persistenti, ad essere sentita come “intollerabile” da chi circonda il paziente sia, in realtà, la prosecuzione della sua esistenza?
Del resto, anche il termine “sofferenza” rischia, in quest’ottica, di essere sganciato dal substrato oggettivo: Eluana Englaro, nella sua condizione di disabile psichica amorevolmente accudita dalle Suore, “soffriva”? Si può davvero escludere che, al contrario, ella fosse “felice”?

E' necessario continuare a scavare questo tema. A leggere l'intervista di Beppino Englaro il quadro sembra chiaro: l'uccisione della figlia Eluana è parte di un percorso di civiltà, di riconoscimento di diritti, che vengono ostacolati solo da forze retrive, oscurantiste. Chi ha qualche anno in più, o chi conosce la storia, sorride rispetto al continuo ricomparire del mito del progresso, di un ennesimo sole che si intravede all'orizzonte ...
La risposta, però, può e deve essere ragionata e razionale: e non pare difficile, rispetto a mistificazioni della realtà e delle parole che si intravedono appena sotto la patina dorata ...

venerdì 5 agosto 2011

FINE VITA/ Olivetti: stop ai farmaci eticamente sbagliato, ma non è un nuovo caso Englaro - INT. Marco Olivetti - giovedì 4 agosto 2011 – il sussidiario.net

Una donna 48enne di Treviso, con una malattia degenerativa rarissima, ha chiesto al giudice di non essere sottoposta a cure salvavita nel caso in cui dovesse rischiare la morte. E il giudice tutelare di Treviso, Clarice di Tullio, le ha dato ragione, sulla base della Costituzione e della convenzione di Oviedo. La donna, testimone di Geova, in passato aveva rifiutato la trasfusione e la tracheostomia, cioè la tracheotomia permanente. Ilsussidiario.net ha intervistato Marco Olivetti, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Foggia. Per l’esperto, quello della donna di Treviso «è in parte diverso da quelli di Welby e di Englaro, perché sembrerebbe rientrare nell’ambito del diritto a rifiutare le cure che è già riconosciuto dall’ordinamento italiano. Per quanto la scelta della paziente 48enne sia discutibile dal punto di vista etico, la decisione del giudice di Treviso non presenta quindi eccessivi elementi di novità. Alcuni anni fa infatti ci fu un episodio che riguardò una signora che, rifiutando l’amputazione di una gamba, andò incontro a conseguenze mortali, ma i magistrati non poterono fare nulla per impedirglielo. Non vedo differenze particolari rispetto a questo caso».
Molto diversa invece per Olivetti è la vicenda di Eluana Englaro, che non può essere confrontata in alcun modo con quanto accaduto: «In quel caso i magistrati si trovarono a dover decidere su una richiesta di interruzione di cure che, innanzitutto, non proveniva dalla persona alla quale le cure erano praticate, e poi non si trattava di vere e proprie cure bensì di alimentazione e idratazione. E in terzo luogo si trattava di interrompere trattamenti che erano in corso, mentre nel caso di Treviso sono cure che devono ancora essere iniziate. Quest’ultimo quindi lo valuterei come un caso che, per quanto molto critico dal punto di vista umano, oltre che un po’ limite, è diverso sia dal punto di vista etico che giuridico dagli altri che abbiamo visto finora». E sulle parole del ministro Maurizio Sacconi, che ha accostato la vicenda al suicidio assistito, Olivetti ritiene che vada presa in considerazione una serie di sfumature diverse: «Il suicidio assistito è un’altra fattispecie, che richiede un intervento positivo che cambio lo stato delle cose. Mentre in questa vicenda la donna ha chiesto che le sia garantito un “intervento meramente negativo”, cioè un’astensione dalle cure, e quindi non mi pare che rientri nell’ipotesi del suicidio assistito. Il problema piuttosto è se ci avviciniamo a quell’ipotesi intermedia che è l’eutanasia passiva, cioè il lasciare morire. Ma anche il lasciarsi morire è ancora una cosa diversa dal rifiuto delle cure».
L’aspetto problematico è invece un altro: «Qui il rifiuto è anticipato, è ora per allora. E quindi l’obiezione potrebbe riguardare l’efficacia concreta della decisione del giudice qualora la signora sia ricoverata in ospedale su decisione di un parente e quindi si debbano praticare normali accorgimenti medici richiesti dal caso. Ma anche al di fuori di tutte le polemiche degli ultimi anni, nessuno può andare a prendere una persona a casa sua, tradurla in ospedale contro la sua volontà e la volontà di chi la assiste e sottoporla a cure alle quali né la persona interessata, né i suoi cari sono favorevoli. Ben diverso il caso in cui si richiede una determinata cura e questa è già iniziata, e in un secondo momento si reclama un intervento in qualche modo positivo per interromperla. In questo caso entriamo nel suicidio assistito, come nel caso Welby, o addirittura in una fattispecie ancora più complicata come nel caso Englaro». Difficile comunque che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, e che dovrà essere ancora approvato dal Senato e poi promulgato dal presidente della Repubblica, possa entrare nel merito della vicenda della signora di Treviso. Come sottolinea Olivetti, «il progetto di legge si occupa sempre e soltanto di casi in cui la persona non sia capace di intendere e di volere, disciplinando le pratiche mediche che avvengono nell’ambito di un rapporto terapeutico. La legge non prevede, e mi sembra che non possa neanche farlo, che se questo rapporto terapeutico non c’è, un medico possa ordinare di andare a prendere una persona a casa, portarla in ospedale e curarla».
 (Pietro Vernizzi)
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FINE VITA/ Roccella: grave errore confondere libertà di cura ed eutanasia - INT. Eugenia Roccella - giovedì 4 agosto 2011 – il sussidiario.net

«Il disegno di legge sul biotestamento non entra nel merito di casi come quello della donna di Treviso. Chi lega questa vicenda con la legge che in settembre tornerà al Senato, lo fa per confondere le acque e cercare di introdurre l’eutanasia in Italia». Lo afferma il sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella, a proposito della sentenza del giudice di Treviso, che ha dato ragione a una 48enne con una malattia rara appartenente ai Testimoni di Geova, che aveva chiesto di non essere curata nel caso in cui si fosse in condizioni di salute disperate.

Onorevole Roccella, che cosa ne pensa della vicenda della signora di Treviso?
Innanzitutto occorre sottolineare che si tratta di una sentenza del gennaio scorso, e non a caso esce fuori adesso in questo momento. Dopo la pausa estiva infatti il progetto di legge sul biotestamento approderà in Senato per la terza e, immagino, ultima lettura. La 48enne di Treviso è una persona vigile, e quindi finché sarà in grado di intendere e di volere potrà sempre e senza alcun dubbio rifiutare o rinunciare alle cure. Quest’ultimo infatti è un diritto di tutti che non viene assolutamente toccato dalla legge, anzi caso mai viene sottolineato trasformando il consenso informato in una norma. Cioè si rende legge la prassi di chiedere il consenso scritto prima di applicare qualsiasi terapia. E quindi più che mai varrà il principio secondo cui a nessuno può essere imposta una terapia che non vuole.

Eppure diversi quotidiani hanno collegato la vicenda al caso Englaro…
E’ evidente che quello che hanno scritto questi quotidiani è assolutamente falso. Quando siamo in grado di intendere e volere, possiamo sempre rifiutare le cure, perché è una responsabilità personale. Altra cosa è quando non siamo più coscienti. In questo caso noi abbiamo applicato alla lettera la convenzione di Oviedo, che dice che «i desideri precedentemente espressi dal paziente saranno tenuti in considerazione dal medico». Non dice affatto che il medico è vincolato da quello che dice il paziente. Mi sorprende che la convenzione di Oviedo, che tanti hanno invocato quando si trattava del caso Englaro, adesso invece non basti più, perché nella nostra legge è applicata alla lettera. A parte il fatto che idratazione e alimentazione, di cui si discuteva durante il caso Englaro, che sappiamo non sono considerate terapie e quindi sono escluse dalla dichiarazione anticipata del trattamento.

Ma poniamo che un paziente dica che se ha un tumore, non vuole sottoporsi a chemioterapia. Potrà farlo?
Per tutto ciò che non rientra in alimentazione e idratazione, io posso esprimere delle indicazioni di terapia attraverso la dichiarazione anticipata di trattamento. Nel caso in cui non dovessi essere più cosciente, il medico le valuterà e le terrà in considerazione. Il problema è che la campagna sul caso Englaro e contro la legge sul biotestamento, è stata fatta molto a partire da un equivoco: in realtà quello che si vuole non è la libertà di scegliere le terapie, così come dice l’articolo 32 della Costituzione, bensì introdurre qualcosa di radicalmente diverso.

A che cosa si riferisce?
Al fatto che si vuole fare passare in modo mascherato l’eutanasia o il suicidio assistito. Arrivando così ai confini di qualcosa che la legge italiana già proibisce, senza bisogno quindi di ripeterlo nella legge sul biotestamento ancora in discuissione. Il titolo del Gazzettino sul caso della signora di Treviso era: «”Voglio morire”: il giudice dà l’ok». Quel «Voglio morire» non indica ciò che è successo a Treviso, ma si pone ai confini di eutanasia e suicidio assistito. Su questo dobbiamo essere chiari: abbiamo fatto una legge di libertà, in cui si rende obbligatorio il consenso, quindi si rafforza il fatto che a nessuno può essere imposta una terapia che non vuole finché è in grado di intendere e di volere. E quando non sarà più in grado di intendere e volere si applicherà alla lettera la convenzione di Oviedo.

(Pietro Vernizzi)

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giovedì 26 maggio 2011

La mia salute riguarda tutti. Lo dice la Costituzione di Emanuela Vinai - La vita di ciascuno è interesse della collettività: basta leggere (senza omissioni) l’articolo 32 della nostra Carta fondamentale per capire che non c’è spazio nella legislazione italiana per autorizzare l’autodeterminazione assoluta. Perché nessuna azione ha conseguenze solo per chi la compie E la difesa del più debole trascende sempre il singolo - Avvenire, 26 maggio 2011

Qual è il rapporto tra il diritto dell’individuo e l’interesse della collettività? Come si pone la tutela del valore della vita nei confronti dell’autodeterminazione del singolo, specie nel momento della sua massima fragilità? In attesa che riprenda la discussione alla Camera della legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), e alla luce di quanto ricordato lunedì dal cardinale Angelo Bagnasco nella prolusione all’assemblea della Cei, è opportuno evidenziare alcuni punti essenziali del dibattito. Il tema è di complessa definizione; per dipanarlo al meglio abbiamo interpellato un giurista, un medico e una bioeticista: tre diverse prospettive per focalizzare un’indagine a tutto campo.
Partiamo da una premessa necessaria: il rilievo della vita come fatto non solo privato, ma di interesse collettivo, così come delineato nell’articolo 32 della nostra Costituzione, non trae le sue radici dalla concezione della vita del singolo propria dei regimi totalitari, ma, anzi, da un contesto di carattere solidaristico. Lo spiega Luciano Eusebi, ordinario di Diritto penale all’Università Cattolica di Milano: «Il rispetto della vita costituisce il presidio del mutuo riconoscimento tra gli individui umani come uguali – spiega –. I diritti umani fondamentali non sono una concessione dello Stato. Non sono attribuiti, ma riconosciuti, perché connaturati all’esistenza umana». Da questo presupposto discende il fatto che «la tutela della vita e della salute è un bene di interesse generale, perché soltanto nel momento in cui l’organizzazione giuridica garantisce il soggetto, la vita è tutelata».
La vita di ciascuno quindi è interesse di tutti, e la tutela del più debole e del più fragile è tutela di un valore più generale che trascende il singolo. Nessuna azione, pertanto, ha conseguenze solo per chi la compie. «Non c’è autonomia dell’individuo se non in relazione con l’altro – riflette dal canto suo Marianna Gensabella, professore straordinario di Filosofia morale all’Università di Messina e componente del Comitato nazionale per la bioetica –. L’autonomia va sempre intesa come autonomia relazionale. Tutto quello che faccio e decido ricade non solo su di me e sulle persone che sono a me legate ma anche sulla collettività. Se io considero la mia vita come non più degna di essere vissuta, formulo contestualmente anche un giudizio su quel tipo di vita, giudizio che non può non riverberarsi su tutti coloro che versano nelle mie condizioni».
Nessun uomo è un’isola. Siamo parte di una società – continua la Gensabella – : se apriamo la breccia all’eutanasia del singolo, se ammettiamo questo anche per una sola persona, poi questa breccia ricadrà anche su altri considerati non degni». Concorda Franco Balzaretti, segretario nazionale dell’Associazione medici cattolici (Amci): «Ci sono momenti in cui la fragilità della persona la porterebbe a scegliere contro se stessa e contro la collettività di cui non si sente più parte. Una società in cui viene legalizzata l’eutanasia, però, va verso l’autodistruzione non solo fisica ma anche morale perché sovverte la piramide dei valori subordinando la vita umana al benessere, all’economia, al profitto, all’utilitarismo».
Ecco perché la tutela della salute deve essere tanto più forte quanto più è debole il soggetto. «La difesa della salute è dovere dell’individuo nell’ambito della solidarietà sociale – rammenta Luciano Eusebi – perché c’è un valore nel mio pormi nelle condizioni migliori per poter dare il mio contributo agli altri.
L’altro ha un’aspettativa nei miei confronti.
Quando parliamo di diritto alla vita come dovere civile c’è una logica solidaristica: sono responsabile della mia vita perché sono significativo nei rapporti con gli altri». Quindi è necessaria una legge come quella sul fine vita? Per Balzaretti «la legge deve essere approvata al più presto per evitare che il magistrato si sostituisca al medico, interrompendo la sua relazione col paziente senza la quale non ci può essere la necessaria alleanza terapeutica». Non solo: è in gioco la nostra stessa visione dell’uomo: «Non ci possiamo arrendere – spiega la Gensabella – a un’antropologia riduttivistica, dove la vita vale solo in base alle sue funzioni».
Augias, Pisapia e l'eutanasia di Tommaso Scandroglio, 26-05-2011, http://www.labussolaquotidiana.it

Repubblica, 22 maggio: un lettore infuriato si scaglia contro l’onorevole Maurizio Lupi reo di aver detto che la Cassazione sul caso Englaro si è arrogata il diritto di decidere quali siano le vite degne di essere vissute e quali no. Il sofisticato Augias risponde domandandosi retoricamente quali delle seguenti due posizioni sia vera: “La vita è mia e la gestisco io”, oppure “la vita è un dono di Dio”? Possiamo vantare una “proprietà della vita”, oppure questa esistenza appartiene ad un Altro? Il sempre garbato Augias non ha dubbi: “che ognuno sia libero di fare della propria vita ciò che vuole è un dato di fatto; che si tratti di un dono andrebbe dimostrato, il che è impossibile”. Ergo noi abbiamo un vero e proprio diritto di proprietà sulla nostra esistenza.

La risposta al lettore non è polemica, ma augianamente melliflua, pacata. Una risposta con la cravatta insomma. Pare quasi di scorgere nel giudizio del giornalista un certo cavalleresco disinteresse per la vita (la battuta è rubata a James Bond), la quale quando inizia a dar fastidio, come una cara amica con cui si è litigato, allora è bene prenderne le distanze. Augias è comunque coerente con le sue idee: qualche anno fa infatti disse che se qui in Italia l’eutanasia non sarà ancora permessa quando il dì fatale anche per lui si avvicinerà, allora si recherà nei Paesi Bassi per acquistare il kit della buona morte, liberamente in vendita dietro prescrizione medica.


La risposta di Augias fa venire in mente il contenuto di una proposta di legge di Giuliano Pisapia del 2001 intitolata “Disposizioni in materia di interruzione della sopravvivenza” (ricorda curiosamente la legge sull’aborto: “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”). Il candidato sindaco di Milano, unico proponente di quel progetto di legge, si rende ben conto che la materia è complessa e delicata ed infatti ci dedica tre, ben tre articoli. Seppur breve il testo del progetto di legge è però ricco di perle preziose. All’art. 1 Pisapia afferma che “ogni persona […] ha il diritto di scegliere di interrompere volontariamente la propria sopravvivenza nel caso di malattia con prognosi infausta e pervenuta alla fase terminale”.

Il verbo “interrompere” qui davvero stona. La mentalità del sindacalismo più deteriore fa breccia anche sui temi di bioetica: Pisapia tratta la vita come se fosse un pubblico servizio che si può interrompere, come un treno che, se i cobas della propria coscienza decidessero di fermare, non ci sarebbe legge alcuna che potrebbe farlo ripartire. E poi anche il termine “sopravvivenza” è poco appropriato. Evoca infatti scenari in cui l’esistenza, seppur minata dal dolore, pare che sia una nostra acerrima nemica, a cui sfuggire, a cui appunto sopravvivere. Inoltre associare la parola “sopravvivenza” ai malati terminali, come fa Pisapia, fa quasi intendere che le vite di questi pazienti siano vite di serie B, sub-esistenze. Non vite pienamente degne di essere vissute, ma esistenze da scialuppa di salvataggio da mettere in mare, dopo che si è abbandonata la nave madre, cioè la vita vera, per tentare di sopravvivere.

All’articolo 2 si prosegue sostenendo che la decisione di uscire di scena “deve risultare da una dichiarazione scritta”. La chiosa all’art. 3 è doverosa: “Non è punibile per i delitti previsti dagli articoli 579 e 580 del codice penale chi attua le disposizioni contenute nella dichiarazione”. Detto in soldoni: depenalizzazione dell’eutanasia. Insomma anche per Pisapia noi vantiamo un dominio assoluto sulla nostra vita e lo Stato deve permettere al medico di soddisfare le nostre volontà eutanasiche.

La reificazione della vita? Hanno davvero ragione Augias e Pisapia? Se la vita è mia perché non posso farci quello che voglio? Cerchiamo di dare qualche risposta. Il diritto di proprietà è predicabile solo sui beni mobili o immobili, sulle cose. La vita di contro non è una cosa, come un’auto, una pianta o un cane. Il diritto di proprietà significa avere un dominio totale sulla res.  Se vanto un diritto di proprietà su un orologio potrò allora venderlo, smontarlo, manipolarlo e persino distruggerlo. Ma io posso vendere la mia vita (vedi prostituzione), smontarla e manipolarla (vedi sperimentazione sugli embrioni), e distruggerla (vedi eutanasia)?

No è la risposta. Infatti, e in merito al tema che qui stiamo trattando,  per il diritto la vita è bene indisponibile: altrimenti perché decidere di punire chi mi ha aiutato a togliermi la vita? Se ci fosse un diritto a morire perché sanzionare chi ha collaborato nel tutelare quel diritto? Allora il legame che esiste tra titolare del diritto alla vita e bene vita non deve fare riferimento ad un supposto diritto di proprietà bensì ad un dovere di tutela, di custodia.

C’è chi obietta: eccome se c’è il diritto a morire. Due sono le prove. La prima: il nostro ordinamento giuridico non punisce il tentato suicidio. Quindi ciò che non è vietato è sicuramente un diritto. Secondo: l’art. 32 della Costituzione prevede un vero e proprio diritto al rifiuto delle cure, anche quelle salva-vita. In merito alla prima obiezione la legge non sanziona il tentato suicidio non perché lo ritenga una condotta lecita, bensì perché è consapevole che una eventuale pena non potrebbe soddisfare la finalità rieducativa, una delle tre funzioni che qualsiasi sanzione deve possedere. In parole povere non servirebbe a nulla sbattere in galera il tentato suicida. Il nostro ordinamento invece tollera il tentato suicidio considerandolo non un diritto, ma una mera facoltà di fatto. Prova ne è che se il signor Rossi vuole buttarsi da un cornicione e un poliziotto lo strappa a forza dallo stesso, l’agente verrà salutato come un eroe e non verrà di certo incriminato per violenza privata, dato che non ha leso nessun diritto.

Riguardo poi al rifiuto delle cure tutelato dall’art. 32 della Costituzione occorre precisare che quell’articolo non fonda nessun diritto soggettivo. Se ci fosse un diritto al rifiuto delle cure ci sarebbe allora un diritto alla malattia. Ma nella nostra Costituzione sono presenti solo diritti che arricchiscono la persona, solo principi di valore e non di disvalore. Nella Costituzione viene sancito unicamente il diritto alla cura e non il suo opposto.

Allora alla luce di queste considerazioni come interpretare correttamente l’art. 32? Questo articolo stabilisce un limite alle cure obbligatorie, impone allo Stato il divieto di coazione in merito ai trattamenti sanitari, anche nel caso in cui questi fossero salvavita, eccetto i casi previsti dalla legge (vaccinazioni obbligatorie, trattamenti sanitari obbligarori, etc.). Insomma è obbligo dello Stato non mettere le mani sui pazienti se questi non vogliono. Non attribuisce alcun diritto ai cittadini, ma impone un dovere di astensione da parte delle strutture pubbliche e private. Si tratta in buona sostanza di uno “Stop” alla volontà di tutelare la salute dei cittadini, al fine di rispettare la libertà della persona. Da ciò quindi si evince che chi non vuole essere curato non esprime con questo suo rifiuto nessun diritto bensì, come prima accennato, solo una pura facoltà di fatto.

venerdì 13 maggio 2011

12/05/2011 - IL CASO - Due testimoni di Geova - risarcite per le trasfusioni - Riconosciuto per la prima volta il mancato rispetto delle scelte religiose di ALBERTO GAINO, TORINO, http://www3.lastampa.it

Deve riconoscersi il danno non patrimoniale consistente nelle ripercussioni che il non voluto trattamento sanitario ha prodotto nella sfera personale, nella vita sociale e familiare, nella coscienza religliosa delle signore». Due testimoni di Geova si sottoposero ad intervento di isterectomia alla clinica Villa Maria Pia perché là operava il dottor Salvatore Martelli, segnalato dal Comitato di assistenza sanitaria dei Testimoni di Geova «quale medico rispettoso delle loro scelte religiose». Entrambe le donne espressero chiaramente la volontà di non essere sottoposte a trasfusioni di sangue, il dottore le rassicurò. Poi le cose andarono diversamente. Dopo la prima operazione, si ricorse ad una seconda per entrambe - le pazienti erano in pericolo di vita - e vennero trattate con ripetute emotrasfusioni. Il giudice civile Marco Ciccarelli ha condannato medico e casa di cura, chiamando in cause le rispettive assicurazioni, a pagar loro rispettivamente 36.870 e 38.960 euro. L’avvocato Renato Mattarelli, legale delle pazienti: «E’ la prima volta che in Italia si riconosce il danno per il mancato rispetto della libertà religiosa oltre che sanitaria».

Il caso - del gennaio 2005 - è complicato non solo perché investe principi oggi oggetto di furibonde dispute ideologiche: le due testimoni di Geova scelgono quel medico e quella casa di cura perché si sentono rassicurate, l’intervento di rimozione parziale e totale (per una delle due) dell’utero è tutt’altro che semplice, lo era ancora meno per quelle pazienti con «un’accentuata anemia evidenziata dalle analisi eseguite il giorno del ricovero». Il dottor Martelli non avrebbe dovuto escludere il ricorso a trasfusioni di sangue.

Il giudice evidenzia gravi negligenze commesse ai danni delle pazienti durante la prima operazione e dopo di fronte a «complicanze, manifestatesi in entrambe il mattino successivo». A seguito delle quali, vennero sottoposte a operazione di «revisione chirurgica» e a «emotrasfusioni clandestine», registra il magistrato. Mentre le signore, poco prima, pur coscienti di trovarsi in pericolo di vita, avevano ribadito il loro rifiuto. Il dottor Ciccarelli prende atto che c’era stato un accordo e che fu disatteso. E va oltre: «L’astratta esistenza di un diritto a rifiutare le cure è del tutto pacifica, trattandosi di un diritto costituzionalmente riconosciuto.... Ritiene questo giudice che non possano sussistere seri dubbi sul fatto che, al momento in cui vennero trasfuse, le signore non intendevano sottoporsi a un simile trattamento».

Medico e casa di cura hanno invocato lo stato di necessità (ricordano la telefonata ad un pm per essere autorizzati al trattamento sanitario obbligatorio). Il giudice osserva che «il pericolo di vita per le pazienti fu causato da un complesso di condotte del tutto volontarie che integrano il colposo inadempimento degli obblighi assunti». E ancora: «Al di fuori di taluni casi eccezionali, la necessità del consenso si evince dall’articolo 13 della Costituzione che sancisce l’inviolabilità della libertà personale...». In ogni caso, «il trattamento sanitario obbligatorio per legge non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», Costituzione alla mano.



giovedì 31 marzo 2011

«Decido io». Ma i capricci non dettano legge– Dalla 194 sull’aborto all’ipotesi di eutanasia legalizzata: così un’interpretazione deformata del principio di autodeterminazione ha influito sull’opinione pubblica. E ha distorto la lettura del dettato costituzionale sull’assistenza medica di Tommaso Scandroglio - Avvenire, 31 marzo 2011

Un erroneo concetto di autodeterminazione è il minimo comun denominatore di alcuni fenomeni sociali che fanno a pugni con i «principi non negoziabili». Nell’aborto lo slogan «l’utero è mio e decido io» sarà pur vecchio di quaranta anni ma è ancora alla base dell’interpretazione corrente della legge 194. Legge nata dalla pressione ideologica per «tutelare» simile esigenza. Se invece madre natura non dona il bebè tanto desiderato, si pretende di averlo per vie artificiali e inoltre si esige che sia perfetto e che la legge accondiscenda a tutto ciò. Non acconsentire a simili richieste sarebbe ledere la libertà della persona. Oggi infine tocca all’eutanasia: la vita è mia e determino io la soglia minima di apprezzabilità della stessa, i requisiti minimi di sopportabilità per determinare se è degna di essere vissuta. Come negli esempi precedenti si pretende una legge che dia tutela a questa autonomia e che la sacralizzi. Ovvio che in tale prospettiva le Dat non possono che essere vincolanti per il medico perché espressione di un libero volere che non deve conoscere limiti. Tale interpretazione del principio di autodeterminazione però non è proprio condivisibile alla luce della ragione e del diritto vigente. La libertà non può essere intesa in senso assoluto, cioè sciolta da qualsiasi legame. Bensì la nostra libertà è relativa, è agire in relazione a ciò che mi detta la natura umana la quale pretende che si conservi la vita e la salute, mia («no» all’eutanasia) e degli altri («no» all’aborto e alla fecondazione artificiale). Un’autodeterminazione vincolata dunque. Intendere in modo diverso il principio di autonomia significa comprimere e quindi svilire il naturale anelito al bene dell’uomo e non aver compreso la sua intima essenza, così come ricordò Benedetto XVI nell’ottobre del 2008 in occasione del Congresso nazionale della Società italiana di chirurgia: «L’esaltazione individualistica dell’autonomia finisce per portare ad una lettura non realistica, e certamente impoverita, della realtà umana».


Da ciò discende che le leggi dello Stato devono essere certamente al servizio dell’uomo, ma al servizio del suo vero bene, non delle sue vogliuzze, dei suoi capricci, dei suoi impulsi autolesionisti. Da parte del legislatore ci deve essere perciò un riconoscimento oggettivo delle esigenze naturali dell’uomo: la vita, la salute, la libertà, etc. E un rigetto di tutte quelle condotte che seppur volute dall’interessato stesso vanno a ledere questi suoi diritti indisponibili. Qualcuno potrebbe obiettare: «Ma l’articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto al rifiuto delle cure». Non è così. Il rifiuto di trattamenti sanitari è una mera facoltà di fatto, non un diritto. Vi sono almeno due ragioni a sostegno di ciò. In primo luogo l’articolo 32 della Costituzione non sancisce un diritto alla non cura, ma impone un limite alla cure coattive prestate dallo Stato. È una differenza non da poco: porre un «alt» al dovere di cura da parte dei medici non significa corrispettivamente riconoscere un diritto soggettivo a rifiutare le terapie. In secondo luogo la salute è qualificata dall’articolo 32 come «diritto fondamentale».


Di conserva discende il fatto che non può esistere un diritto diametralmente opposto a questo, cioè il «diritto fondamentale» alla malattia, alla mancanza di salute. E quindi non ci può essere il diritto ad evitare quelle cure che potrebbero farmi recuperare il mio stato di salute intaccato da una patologia. Se dunque non si può predicare un diritto alla non cura, non esiste parallelamente nessun obbligo giuridico in capo al medico nell’interrompere le cure rifiutate dal paziente. Infatti laddove si predica un diritto ci deve essere un dovere in capo a qualcuno di soddisfare questo diritto. In buona sostanza la persona ha la facoltà di sottrarsi alle cure, ma non pretenda che il medico collabori con lui in questo intento. Puoi buttarti da un cornicione, ma non venire a chiedere che qualcuno ti dia una spinta. A questo punto però viene da domandarsi: il principio di autodeterminazione che fine fa? Il suo ambito di applicazione in realtà è assai esteso. Di fronte a una patologia il medico illustrerà tutte le possibili soluzioni e i rischi connessi. Starà poi al paziente, sostenuto dai familiari, decidere quale strada terapeutica intraprendere, conscio che l’unico limite impostogli è il rifiuto di cure salvavita. 
«Il diritto alla vita fonda il nostro ordinamento» - C’è un presupposto sul quale si reggono tutti i diritti, compreso quello alla salute: è il «favor vitae» che ispira la Costituzione e l’intera struttura giuridica del nostro Paese Lo ricorda Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, che sottolinea come «il consenso informato non è una dichiarazione di sovranità assoluta del paziente rispetto alle competenze del medico» di Ilaria Nava – Avvenire, 31 marzo 2011

E’ il consenso informato il cuore della proposta di legge su «Dichiarazioni anticipate di trattamento, consenso informato e alleanza terapeutica» che tornerà in aula alla Camera a fine aprile per il voto finale. Ne è convinto Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale.

Partiamo dai princìpi del nostro ordinamento. È vero che a fonda­mento di essi c’è il «favor vitae»?

E di cosa si tratta?

«Nel nostro ordinamento esiste un diritto alla vita garantito dalla Costituzione e che costituisce il presupposto rispetto a tutti gli altri diritti, compreso quello alla salute.

Il diritto alla vita è tutelato anche da convenzioni internazionali, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; lì il diritto alla vita è posto a fondamento dei diritti umani.

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proteggendo il diritto all’integrità fisica e psichica, protegge in sostanza il diritto alla vita.

Qual è la corretta interpretazione dell’articolo 32 della Costituzio­ne, che riguarda il diritto alla sa­lute?

La salute, intesa come condizione di benessere fisico e psichico, è considerata un bene dell’individuo e della collettività, La seconda parte dell’articolo 32 vieta che i trattamenti sanitari siano forniti senza il consenso del paziente.

Questo articolo nasce per assicurare una protezione alla persona che in passato è stata oggetto di sperimentazioni e interventi sanitari che ne minavano in qualche modo la dignità, sebbene ritenuti all’epoca positivi.

Penso alla lobotomia, che riduce la persona nell’assoluta incapacità di autodeterminarsi. Gli interventi sanitari non possono, quindi, ledere la dignità della persona neppure a motivo di un interesse generale; anche in presenza di un interesse generale, l’intervento non è legittimo se c’è un sicuro danno per la persona: pensiamo, ad esempio, ad alcuni tipi di vaccinazione. Al centro di questo articolo c’è il consenso informato, un diritto affermato anche dalla deontologia e dalla Convenzione di Oviedo sulla biomedicina.

Come definiamo il consenso informato e cosa comporta la sua centralità nel nostro ordinamen­to?

Innanzitutto tengo a chiarire che è qualcosa di diverso dall’autodeterminazione terapeutica. Il consenso informato, infatti, ha un contenuto e una logica relazionale, che si fonda sul rapporto tra medico e paziente. È una manifestazione di volontà che deve essere attuale, non può essere puramente ipotetico, né astratto né programmatico; esige una valutazione della persona in riferimento alla sua condizione concreta e richiede anche un rapporto di fiducia con il medico.

Non è corretto, quindi, affermare che il consenso informato dia luogo a una situazione in cui il paziente abbia la sovranità assoluta di decidere e il medico sia ridotto a strumento di attuazione della sua volontà.

Ritiene che la proposta di legge sulle Dat rispetti questi principi?

Mi pare che nel dibattito attuale si sottolineino soltanto alcuni aspetti, trascurandone altri fondamentali. Il nucleo della proposta è l’impegno del legislatore a fornire il sostegno e garantire il diritto alle terapie anche nella fase terminale della vita. Inoltre la legge assicura che i trattamenti vengano forniti in base a un’espressione della volontà della persona e non siano rimessi a presunzioni o valutazioni generiche. La partecipazione del medico nella valutazione assicura l’effettività di questa garanzia.

Anche la Convenzione di Oviedo stabilisce che i desideri espressi su un trattamento medico in riferimento a quando la persona non sarò più in grado di comunicare «saranno tenuti in considerazione»; le indicazioni del paziente per il futuro non sono vanificate ma non sono neppure di per sé decisive; questo perché non sono contestualizzate, manca il rapporto immediato tra medico e paziente, manca un consenso attuale. La legge prescrive una serie di garanzie: non è obbligatorio redigere le Dat, hanno una valenza di 5 anni, e anche dal un punto di vista terminologico mi sembra più corretto parlare di dichiarazioni anticipate anziché di testamento biologico, che allude al fatto che le dichiarazioni assumeranno valore quando la persona sarà già morta.

Questa deriva terminologica nasconde un crinale molto pericoloso perché ci invita a distinguere tra vita degna e vita indegna, andando a contraddire il diritto alla vita di cui parlavamo all’inizio.

Alcuni sostengono che non abbia senso dare la possibilità di scrive­re una Dat se poi il medico può agire diversamente. Cosa ne pen­sa?

È vero che il medico può agire diversamente, ma non può fare quello che vuole perché la sua azione non può essere arbitraria.

La legge, infatti, da una parte segna il limite del divieto di accanimento e di interventi che non siano fruttuosi alla persona, dall’altro impedisce l’abbandono dell’assistenza alla persona. In questo spazio d’azione non rende irrilevante la volontà del paziente.

È vero che essa non è di per sé determinante quando è decontestualizzata e non ha come fondamento un consenso attuale e informato. Neppure il fiduciario nominato con la Dat può sostituire la volontà della persona. L’attualità e la concretezza sono elementi che caratterizzano il consenso informato e che sono stati affermati dalla giurisprudenza della Cassazione anche in sentenze di segno diverso rispetto alla sentenza Englaro. Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto lecite trasfusioni eseguite sebbene la persona avesse lasciato scritto di non volerne. Le ha ritenute legittime perché il consenso della persona non era attuale. La Cassazione ha specificato che il dissenso alle trasfusioni avrebbe dovuto essere manifestato in modo espresso, attuale, inequivoco e informato. 

giovedì 24 marzo 2011

diritto & rovescio - Articolo 32, la Costituzione non può essere manipolata di Ilaria Nava, Avvenire, 24 marzo 2011

E’necessaria una legge sul fine vita? Quanto contano le sentenze emesse finora su questo argomento? Possono gli articoli del Codice penale sull’omicidio del consensiente e sul suicidio assistito costituire un valido argine contro l’eutanasia? Secondo Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte costituzionale, «in astratto si potrebbe anche pensare che una legge non sia opportuna, ma solo se, come in altri Paesi, ci fosse una giurisprudenza particolarmente rigorosa nell’applicazione dei principi costituzionali. Ma la realtà italiana è differente, non c’è su questi temi giurisprudenza univoca. Attualmente siamo in una situazione di incerteza giuridica». In effetti, la sentenza Englaro ha contraddetto princìpi fino a quel momento affermati dalla stessa Cassazione, aprendo di fatto la strada alla cosiddetta 'giurisprudenza creativa' anche nell’ambito del fine vita.

Secondo alcuni, per contrastare questa tendenza sarebbero sufficienti gli articoli del Codice penale che vietano il suicidio assistito e l’omicidio del consenziente. «La materia del fine vita – spiega Baldassarre – è più ampia di quella attinente alla norma che vieta il suicidio assistito. Quest’ultima riguarda un soggetto che decide liberamente di togliersi la vita. Invece molti dei problemi che ci troviamo ad affrontare nel fine vita sono legati a situazioni in cui la persona non ha una volontà attuale di decidere alcunché o non può esprimerla. Siamo di fronte a fenomeni che non rientrano nella disciplina sul suicidio assistito. A maggior ragione per il reato di omicidio del consenziente, che presupppone la volontà attuale della persona».


La 'tenuta' costituzionale della legge si fonda anche su una corretta interpretazione dell’articolo 32 della Costutuzione: «Su questo articolo esistono ormai interpretazioni che si sovrappongono al testo. Invece dovremmo prima leggere bene il dettato costituzionale. Secondo una certa intrepretazione il paziente potrebbe disporre delle cure a suo arbitrio secondo la propria assoluta volontà. Ma questo in realtà il testo non lo dice. La legge può prevedere che in certi casi la volontà dell’interessato possa essere superata per motivi di interesse pubblico». Il fatto che le Dat vadano prese in considerazione dal medico senza che siano per lui vincolanti è un aspetto che per il costituzionalista potrebbe essere chiarito in una direzione ancora più garantista: «Il medico è chiamato a fare una valutazione non solo astrattamente sanitaria, ma di interpretazione, insieme al fiduciario, della volontà del paziente. La legge dovrebbe chiarire che in caso di dubbio debba prevalere sempre e comunque il principio preacauzione e che l’indicazione contenuta nella Dat non debba suscitare dubbi sulla validità al momento dell’applicazione e sulla volontà del paziente. Non escludo che potrebbero sorgere controversie sull’interpretazione delle Dat, ma almeno si avranno delle norme chiare di riferimento». Anche il comma su alimentazione e idratazione potrebbe essere chiarito meglio, «specificando che non si tratta di terapie e dando al contempo la definizione di terapia. Se consideriamo tutti gli atti medici delle terapie, allora i soggetti incapaci di intendere e di volere che dipendono completamente dall’assistenza sanitaria, si troverebbero ingiustamente discriminati».