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martedì 11 dicembre 2012

Corriere della Sera - L'ospedale non si assicura e a pagare resta il medico di Luigi Ferrarella e Simona Ravizza




Sempre più medici denunciati Ma è colpevole uno su cento - 11 dicembre 2012 - http://www.ilgiornale.it

L'idillio medico- paziente esiste solo in Tv. Nella realtà le denunce che piovono sulla settore sanitario sono lievitate del 300% in soli otto anni. E i pazienti sono diventati nemici dei camici bianchi che vengono denunciati spesso con leggerezza. Lo confermano i dati della Procura di Roma elaborati dall'Istituto di medicina legale dell'Università cattolica Sacro Cuore: solo una denuncia su 100 è fondata e si trasforma in condanna. In pratica, il 99% dei medici viene scagionato dopo aver subito un processo che può durare dai cinque agli otto anni. Una degenerazione che provoca uno sperpero di denaro pubblico nel settore giudiziario e in quello sanitario. Già, perché i medici non ne possono più di ricevere avvisi di garanzia per ogni magagna. E contrattaccano con la medicina difensiva, un'arma a doppio taglio: se da un lato li cautela, dall'altra aggrava i costi della sanità pubblica per circa un miliardo di euro l'anno.Un'indagine della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari rileva infatti che quasi il 70% dei medici propone un ricovero non necessario mentre sei su dieci suggeriscono più esami del dovuto. «La classe medica si sente perseguitata e la conseguenza è l'aumento del 10% della spesa nazionale» incalza Maurizio Maggiorotti, presidente di Amami, acronimo di Associazione Medici Accusati di Malpractice. «I costi lievitano in tutti i settori - aggiunge il medico - La spesa farmacologica cresce del 15%, gli accertamenti di circa 20% e si traducono in 200 milioni l'anno, le visite specialistiche aggiuntive si stimano intorno ai 150 milioni l'anno. Alla fine il miliardo di euro lo superiamo senza problemi». E tutto perché in Italia, unica nazione nella Ue e nel mondo è previsto lo strumento penale per colpa del medico. Fuori dai confini un professionista viene condannato solo per dolo o per aver agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o dell'alcol.
Ma il nostro codice è rimasto un po' indietro. E si assiste a una sorta di perversione giudiziale che lascia una vittima anche dopo un'assoluzione. E nell'ambiente ospedaliero, chi ha ricevuto un semplice avviso di garanzia è colpito dalla «sindrome dell'appestato»: vive una crisi psicologica che gli crea isolamento professionale e limita le sue capacità professionali. Molti finiscono dal collega psicanalista. I medici sono disorientati, sfiduciati e hanno voglia di rivalsa. E anche il presidente di Amamai, Maggiarotti ammette che di fronte a 30 mila sinistri all'anno, questa reazione è inevitabile. «Un medico - racconta - è stato condannato per omicidio colposo perché di fronte a una cefalea non ha prescritto una risonanza per allontanare il sospetto di aneurisma di arteria cerebrale. I giudici hanno detto che l'evento, anche se è improbabile, andava previsto anche a costo di prescrivere esami lunghi e costosissimi».

venerdì 23 novembre 2012


Quando il bambino down è «meno persona» di Alberto Gambino - La preoccupante sentenza della Cassazione che ha risarcito genitori e figlio down perché non avrebbe dovuto nascere ha rotto un’altra diga giuridica ipotizzando un «diritto  a non nascere se non sani» – Avvenire, 22 novembre 2012

Non si sono ancora spenti gli echi della decisione della Corte di Cassazione che ha attribuito un risarcimento del danno per mancata informazione della sindrome di down, non solo ai genitori ma anche alla bambina. Nei giorni scorsi un gruppo di giuristi delle migliori scuole della civilistica italiana si è riunito per discutere e criticare quella che appare una decisione che riduce la vita delle persone con disabilità quale risultato di una mancata scelta abortiva, facendo trapelare un inaccettabile diritto a non nascere se non sani.  La vicenda, come noto, riguarda un medico che non ha  adeguatamente informato una coppia sulle possibili patologie cui il feto poteva essere affetto. La bambina è poi nata con sindrome di down e i genitori hanno chiesto il risarcimento del danno al medico. In questo caso si è stabilito che anche la bambina ha diritto a un autonomo risarcimento di danno.
ll ragionamento è il seguente: poiché la madre ha il diritto di conoscere lo stato di salute del feto e, in base alla legge 194, di chiedere eventualmente l’interruzione di una gravidanza che si ritiene possa comportare una lesione psico-fisica, ove questo potere non sia effettivamente esercitato a causa della mancata informazione medica non solo la madre ma anche il bambino, la cui esistenza è segnata, ha diritto al risarcimento del danno.  Già ma di quale danno stiamo parlando? Il bambino, a ben leggere la sequenza degli eventi, non è stato danneggiato, essendo già in utero portatore dalla sindrome di down e, dunque, non si può avanzare la pretesa di una violazione al suo diritto alla salute, configurata nella sua patologia sin dal concepimento e non certo provocata dalla mancata informazione del medico. In realtà con la sottile definizione utilizzata dalla Cassazione per affermare l’insorgenza del danno, individuato nella «nascita malformata, intesa come condizione dinamica dell’esistenza riferita a un soggetto di diritto attualmente esistente» (sono le parole che utilizza l’estensore della sentenza), si finisce con l’inquadrare l’inizio dell’evento dannoso nel fatto stesso della nascita così cadendo nella dinamica di una sorta di «diritto a non nascere se non sani», che – almeno a parole – la Cassazione nelle sue 76 pagine avrebbe voluto sgomberare dal campo.
Persona e salute sembrano cioè viaggiare su binari distinti. Emerge una condizione di discontinuità soggettiva nella titolarità di un diritto alla salute tra la fase prenatale e la nascita, dove l’evento nascita  fungerebbe, allo stesso tempo, da fatto attributivo di un diritto (alla salute) ed  evento causale del danno (la "nascita malformata"), quando è invece pacifico che il diritto alla salute, nelle condizioni date dalla natura, riguardi anche la vita fetale.  La decisione centra in pieno l’esito che decenni di giurisprudenza italiana sul tema erano riusciti a evitare, facendo riemergere un ragionamento finora scongiurato: sono nato con alcune disabilità, e se lo avessi saputo avrei preferito non nascere; poiché tu medico non hai allertato i miei genitori – i quali, sapendo della mia sindrome, non mi avrebbero fatto nascere – ora ti chiedo il risarcimento del danno. Il danno è quello di una vita insopportabile anziché la sua soppressione. E, tra l’altro, giudizialmente parlando, lo reclamano, non il bambino ma, a suo nome, i genitori.
Se la linea della Cassazione trovasse terreno fertile nelle decisioni successive, l’inevitabile conseguenza logica sarà che d’ora in avanti qualsiasi persona con disabilità andrebbe valutata, in punto di tutela risarcitoria, in modo diverso a seconda che la sua nascita sia o meno frutto di una libera scelta dei genitori: nel primo caso, essa mai potrebbe reclamare un risarcimento; mentre ove, per un errore di informazione medica, la nascita sia da considerare indesiderata, la persona disabile andrebbe risarcita «affinché quella condizione umana ne risulti alleviata, assicurando al minore una vita meno disagevole» (di nuovo parole dell’estensore della sentenS za). Dunque, seguendo il ragionamento della Cassazione, davanti a uno stesso evento "dannoso" e a uno stesso diritto soggettivo avremmo due trattamenti diversi delle persone nate con sindrome di down. Può questa disparità giustificarsi a causa della violazione di un diritto altrui (il mancato libero esercizio del potere di interrompere la gravidanza da parte della madre)?
In realtà, con la configurazione di un bene-salute del feto poi bambino, menomato naturaliter per un fattore risalente al concepimento, ma risarcibile solo in ragione dell’evento della nascita non desiderata dalla madre, si finisce per scivolare dentro una vicenda che degrada, almeno in termini giuridici, il significato dell’esistenza umana sradicandola dal suo essere «valore giuridico in sé» (come la stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte ricordato). In altri termini, il ruolo della tutela risarcitoria da strumento di protezione delle persone e del loro patrimonio sconfina verso compiti impropri che rischiano di comprimere la lettura sociale della vita delle persone con disabilità entro limiti angusti, in totale distonia con la ricchezza umana, sociale e solidale che entro tali relazioni interpersonali quotidianamente si rappresenta. Deriva finora scongiurata dalla civilistica italiana, nelle sue componenti dottrinali e giurisprudenziali. 

martedì 23 ottobre 2012


PROCESSO ALLA PREVISIONE – di Stefano Rodotà, LA REPUBBLICA - 23 OTTOBRE 2012 - http://www.dirittiglobali.it

È BUONA norma, di fronte a sentenze di particolare rilevanza, ricordare che un giudizio adeguato esige la lettura delle motivazioni. Tacere, quindi, fino a quando queste saranno conosciute? Ma la pesante condanna dei componenti della Commissione Grandi Rischi solleva troppi interrogativi.
Diventa quindi legittimo cercare di individuare almeno i punti critici intorno ai quali già si è avviata una discussione che richiama i dubbi e le emozioni che accompagnarono subito il terribile terremoto che colpì quella città.
La condanna è stata pronunciata per omicidio colposo, disastro colposo e lesioni personali, con riferimento al fatto che la Commissione avrebbe dato informazioni inesatte, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità della situazione dopo le scosse che si erano registrate nei mesi precedenti al terremoto del 6 aprile 2009. Il punto chiave, allora, diventa quello delle modalità delle informazioni fornite e del modo in cui queste erano state elaborate. Un processo alla scienza, la porta aperta a qualsiasi ciarlatano che lancia allarmi senza un adeguato fondamento? La risposta è affidata alle motivazioni della sentenza, anche se gli elementi disponibi-li, messi in evidenza dalla requisitoria del pubblico ministero, orienterebbero le valutazioni piuttosto verso la frettolosità del lavoro della Commissione, le modalità del comunicato diramato alla fine della veloce riunione, la dichiarata volontà dell’allora responsabile della Protezione civile di utilizzare la Commissione per rassicurare la popolazione di fronte a un allarme ritenuto ingiustificato. Così delimitata la materia del giudizio, non sarebbe la scienza ad essere sotto accusa, ma i comportamenti specifici delle persone riunite d’urgenza in quella mattinata, di chi ha scritto il comunicato, di chi guidava la Protezione civile. Questa precisazione, tuttavia, non sarebbe sufficiente se si concludesse in modo sbrigativo che il rischio terremoto sfugge alla possibilità scientifica della previsione, sì che ricercare responsabilità individuali sarebbe una forzatura. Allo stesso tempo, però, il riferimento all’uragano Katrina, fatto dal pubblico ministero, appare improprio, perché in quel caso la negligenza era evidentissima di fronte ad un rischio ormai evidente.
Allontanandoci da posizioni tanto divaricate, è possibile provare a fare qualche riflessione intorno agli effetti che la sentenza è destinata comunque a produrre. È indubbio, infatti, che diverrà particolarmente difficile acquisire le competenze necessarie per svolgere funzioni così delicate. Quali studiosi accetteranno domani di far parte della Commissione Grandi Rischi? E, comunque, non si manifesterà una attitudine simile a quella che ha dato origine alla cosiddetta “medicina difensiva”? Proprio di fronte al rischio di dover risarcire possibili danni, si sono radicati comportamenti volti non a garantire la salute del paziente, ma a mettere il medico al riparo da quella eventualità. Ecco, allora, la prescrizione infinita di accertamenti preventivi, di analisi forse inutili, fino alla rinuncia ad effettuare interventi ritenuti troppo rischiosi non per il malato, ma per il chirurgo.
Forse, di questa attitudine difensiva abbiamo già avuto una prova in occasione dell’allarme recente su un nubifragio a Roma, rivelatosi in buona parte infondato, ma che evidentemente rifletteva la volontà di non trovarsi di nuovo di fronte ad una emergenza incontrollabile, com’era avvenuto in occasione della memorabile nevicata dell’inverno scorso. Meglio questo, si dirà, che far correre rischi alle persone. Ma un regime di allarme permanente e generalizzato, non filtrato da alcuna valutazione scientifica, può alterare le dinamiche sociali, produrre costi ingiustificati.
Nella sentenza di ieri si riflette un bisogno diffuso di individuare comunque responsabilità singole anche in situazioni complesse. Questo non vuol dire che, per evitare simili distorsioni, debbano svanire le responsabilità individuali. Dobbiamo piuttosto interrogarci su quali siano i modi più corretti per affrontare questioni difficili in una società sempre più spesso definita appunto come quella del rischio e dell’incertezza. Ma questa definizione non assolve dall’obbligo di apprestare strumenti, anche giuridici, adeguati al modo in cui si manifestano e si sommano problemi vecchi e nuovi. Basta ricordare il rilievo assunto da principi come quelli di prevenzione e di precauzione, che hanno determinato anche un modo diverso di costruire i criteri della valutazione scientifica. La scienza non è mai stata un mezzo per sottrarsi alle responsabilità.

Sarà sempre allarme - La Stampa, 23 ottobre 2012


mercoledì 17 ottobre 2012



(di Alfredo De Matteo) La legge 194/1978 non consente l’aborto per fini eugenetici o come mezzo per il controllo delle nascite: è una delle presunte verità con cui parte del mondo cattolico e pro-life ha giustificato e tuttora giustifica la mancata condanna, o quantomeno la parziale accettazione, di una legge che ha mietuto finora oltre cinque milioni di vittime innocenti. Eppure, al di là delle ipocrite affermazioni di principio contenute nell’art. 1, non v’è dubbio alcuno che la legge 194 permetta in ogni caso, o meglio a motivo dell’assenza totale di ragioni pro vita certe ed oggettive, l’eliminazione del bambino non ancora nato nei primi tre mesi di vita intrauterina (art. 4) e del bambino «difettoso», o presunto tale, in epoca gestazionale più avanzata (art. 6).
Un dato di fatto sistematicamente ignorato dagli pseudo pro-life nostranima che emerge con chiarezza ogni qual volta il diritto si pronuncia sulle controversie legali concernenti la corretta interpretazione della disciplina giuridica in tema di aborto volontario.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la Ulss di Castelfranco (Treviso) ed un medico dovranno risarcire un’intera famiglia a causa della mancata diagnosi fetale della sindrome di Down su di una bambina nata con tale difetto genetico. La particolarità di tale pronunciamento scaturisce dal fatto che il risarcimento viene stabilito non solo per i genitori ed i fratelli ma anche per la bambina affetta dalla trisomia 21. In sostanza, secondo i giudici la mancata effettuazione dell’amniocentesi (esame diagnostico non esente da rischi per la vita del nascituro) per negligenza del medico, ossia nel caso in cui la gestante lo abbia invano richiesto al fine di escludere malformazioni del feto ed in previsione di un eventuale ricorso all’aborto, comporta un risarcimento danni anche nei confronti del bambino nato malato e dunque destinato ad una vita particolarmente difficile.
Pare evidente come l’apparente riconoscimento della soggettività del feto sia del tutto strumentale: il fine è l’implicito rimando al presupposto filosofico, figlio dell’ideologia atea e materialista, secondo cui esistono vite degne e indegne di essere vissute. Infatti, la Corte nella sentenza 16754 tiene a precisare che «il diritto alla procreazione cosciente e responsabile è attribuito alla sola madre per espressa volontà legislativa, sì che risulta legittimo discorrere, in caso di sua ingiusta lesione, non di un diritto esteso anche al nascituro in nome di una sua declamata soggettività giuridica, bensì di propagazione intersoggettiva degli effetti diacronici dell’illecito, con l’indispensabile approfondimento sul tema della causalità in relazione all’evento di danno in concreto lamentato dal minore nato malformato».
C’è da rilevare, inoltre, come il timore di una possibile condanna possa più facilmente indurre il medico a cautelarsi rifuggendo da eventuali scrupoli di coscienza. Particolarmente astuto l’artificio linguistico utilizzato in un ulteriore passaggio della sentenza  teso a giustificare l’evidente discriminazione delle persone affette da handicap, quando la Suprema Corte afferma che non si discute «di non meritevolezza di una vita handicappata, ma di una vita che merita di essere vissuta meno disagevolmente, attribuendo direttamente al soggetto che di tale condizione di disagio è personalmente portatore il dovuto importo risarcitorio, senza mediazioni di terzi, quand’anche fossero i genitori, ipoteticamente liberi di utilizzare il risarcimento a loro riconosciuto ai più disparati fini».
Difficile non scorgere la natura ideologica di un siffatto pronunciamento,come è altrettanto difficile non rilevarne la perfetta compatibilità con una legge che ha stabilito come punto di riferimento etico e morale il principio di autodeterminazione femminile, di cui la negazione della dignità propria dell’essere umano altro non è che la sua logica conseguenza. (Alfredo De Matteo)

martedì 16 ottobre 2012


IL CASO/ Il giurista: così un bimbo down manda in crisi eutanasia e aborto - Alberto Gambino - martedì 16 ottobre 2012 - http://www.ilsussidiario.net

Si tratta di una decisione ardita, con conseguenze inaccettabili sul piano umano, etico, logico e giuridico.
La vicenda riguarda un medico che non ha adeguatamente informato una coppia sulle possibili patologie cui il feto poteva essere affetto. Il bambino è poi nato con sindrome di down e i genitori hanno chiesto il risarcimento del danno al medico. In questo caso si è stabilito che anche il bambino ha diritto ad un autonomo risarcimento di danno.
Il ragionamento è il seguente: poiché la madre, avanzando in giudizio la lesione alla sua salute psico-fisica, ha il diritto di impedire la nascita di una persona con disabilità, ove questo diritto non sia effettivamente esercitato a causa della mancata informazione medica, non solo la madre ma anche il bambino, la cui esistenza è segnata, ha diritto al risarcimento del danno.
Già, ma di quale danno stiamo parlando? Il bambino, a ben leggere la sequenza degli eventi, non è stato danneggiato, essendo già in utero affetto dalla sindrome di down e, dunque, non può addurre la pretesa di una violazione al suo diritto alla salute, già compromesso sin dal concepimento e non certo provocato dalla mancata informazione del medico.
In realtà con la sottile espressione di dire che il danno consiste nella “nascita malformata, intesa come condizione dinamica dell’esistenza riferita ad un soggetto di diritto attualmente esistente” (sono le parole che utilizza l’estensore della sentenza), si finisce per inquadrare l’inizio dell’evento dannoso nel fatto stesso della nascita così cadendo nella dinamica di un c.d. “diritto a non nascere”, che - almeno a parole - la Cassazione nelle sue 76 pagine avrebbe voluto sgomberare dal campo.
In realtà la decisione centra in pieno l’esito che decenni di giurisprudenza italiana sul tema erano riusciti ad evitare, facendo riemergere questo ragionamento finora scongiurato: sono nato con alcune disabilità e se lo avessi saputo avrei preferito non nascere; poiché tu medico non hai allertato i miei genitori - i quali, sapendo della mia sindrome, non mi avrebbero fatto nascere - ora ti chiedo il risarcimento del danno.
Il danno è quello di una vita insopportabile anziché la sua soppressione. E, tra l’altro, giudizialmente parlando, lo reclamano, non il bambino, ma i suoi genitori.
Si ribalta così la lettura della legge 194 sull’interruzione della gravidanza che attribuisce il potere del bilanciamento tra vita del feto e lesione psico-fisica della salute della donna proprio a quest’ultima. Con la conseguenza che eventuali danni (la nascita indesiderata) non possono che discendere solo dalla violazione di questo potere di bilanciamento proprio della scelta della donna, ma non certo da un presunto diritto alla salute di un feto, poi bambino che, nel caso, è già menomata sin dal concepimento.

Persona e vita sembrano cioè viaggiare su binari distinti. Entra prepotentemente in gioco una sorta di diritto alla “non vita”, che viene fatto valere non dal suo presunto titolare (cioè il bambino) ma dai genitori. Questa però si chiama eugenetica e i giuristi, credenti o non credenti che siano, non possono tacere.
Se, infatti, la linea della Cassazione trovasse terreno fertile nelle decisioni successive, l’inevitabile conseguenza logica sarà che d’ora in avanti qualsiasi persona con disabilità andrebbe valutata in modo diverso a seconda che la sua esistenza sia frutto di una libera scelta dei genitori e, dunque, mai potrebbe reclamare un risarcimento; mentre ove ciò sia frutto di un errore di informazione medica, la persona disabile andrebbe risarcita “affinché quella condizione umana ne risulti alleviata, assicurando al minore una vita meno disagevole” (di nuovo parole dell’estensore della sentenza). Dunque, seguendo l’illogico ragionamento della Cassazione davanti ad uno stesso evento dannoso avremmo due trattamenti diversi con evidente discriminazione.
In definitiva è una decisione che svilisce il ruolo del diritto e ne capovolge la logica: da strumento di protezione delle persone, si piegano la legge civile e la tutela risarcitoria a compiti impropri che rischiano di comprimere la lettura sociale della vita delle persone con disabilità entro limiti angusti, in totale distonia con la ricchezza umana, sociale e solidale che entro tali relazioni interpersonali quotidianamente si rappresentano.

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sabato 6 ottobre 2012


È nata down, il medico le paga i danni - Enza Cusmai - Ven, 05/10/2012 - http://www.ilgiornale.it

Marta ha sedici anni e tra poco diventerà milionaria. La Cassazione le ha dato una mano con una rivoluzionaria sentenza che le garantirà un futuro economico roseo. Perché? I giudici hanno deciso che le spetta un maxi risarcimento per essere nata down. Attenzione, ci sono migliaia di bambini che nascono affetti dalla sindrome a cui non spetta neppure un euro.Ma il caso di Marta è particolare. La sua nascita non è stata frutto di una scelta ponderata di genitori che scelgono di accettare quello che arriva dal fato. No, la sua nascita è dovuta all'insipienza di un medico che non ha ascoltato la madre di Marta quando aveva espressamente chiesto di fare un esame specifico per sapere se il feto fosse più o meno sano. In pratica, i coniugi di Treviso, Manuela e Marcellino Osmieri hanno scoperto solo alla nascita che la bambina era down. E quindi non hanno mai avuto la possibilità di scegliere se accettare un figlio disabile o interrompere la gravidanza a scopo terapeutico.Per questo motivo i giudici supremi hanno bacchettato medico e ospedale accogliendo il ricorso presentato dal legale dei genitori, Enrico Cornelio. Che parla di «rivoluzione copernicana» in materia di risarcimento danni per mancata diagnosi precoce di malformazioni fetali. «Finora la Cassazione riconosceva solo il diritto al risarcimento ai genitori - spiega il legale - ritenendo che per il bimbo, nascere malformato, fosse preferibile a essere abortito». Ora la Corte ha cambiato idea e anzi, ha riconosciuto il risarcimento anche al bambino, o meglio, alla persona che, all'atto dell'indagine medica ed errore diagnostico, era un feto. Ma può il medico essere responsabile per una malformazione non provocata direttamente da lui? «Certo che può - spiega Cornelio - perché i coniugi avevano chiesto espressamente di conoscere le condizioni di salute del feto per fare una scelta di vita. E così non è stato. A loro è stata tolta questa opzione». Da qui la conclusione: «Ogni donna incinta ha diritto di sapere quale sia la gravidanza che sta portando in grembo». Anche Manuela, madre di Marta e di altre due figli, operaia in cassa integrazione, sente di avere ottenuto giustizia. «Io sono felice, ci sentiamo tutti meglio in famiglia - spiega -. C'era stata un'ingiustizia e ora la Cassazione l'ha cancellata». La donna ricorda il calvario passato sedici anni fa. «Quando ero incinta mi rivolsi al mio ginecologo per una diagnosi: volevo sapere per poter fare una scelta e in questi anni ho sempre pensato che qualcuno avesse scelto per me».Ora Marta ha sedici anni, Manuela la adora e la accompagna ogni mattina alla scuola alberghiera. «È al secondo anno - racconta - e vuole fare la barista. Ama fare le colazioni alla gente, le piace conversare e stare in mezzo agli altri». Una ragazza adorabile che avrebbe potuto non esistere se la sua mamma avesse abortito. «Io non so se avrei abortito - precisa Manuela - ma la cosa grave è che nessuno mi ha messo nelle condizioni di poter fare una scelta autonoma». Infatti, né il ginecologo né l'ospedale di Castelfranco veneto non hanno effettuato alcun esame diagnostico entro il terzo mese di gravidanza. Tanto tempo è passato. Due gradi di giudizio avevano dato torto a Manuela e alla sua famiglia. Non solo. I giudici avevano richiesto ai coniugi risarcimenti milionari. «Le sentenze riformate erano talebane - sbotta il legale di parte -. Ai genitori era stata chiesta la cifra astronomica di circa 300 mila euro a favore del medico, dell'ospedale e delle assicurazioni. Una richiesta inaudita e severissima che si può spiegare solo perché in questa area del Veneto le radici cattoliche sono profondissime e così pure la contrarietà all'aborto terapeutico».La Cassazione, però, ha annullato tutto. E ha ribaltato le carte. Innanzitutto ha fissato un'invalidità del 75% per Marta che, a occhio e croce, significa un bel milione di euro di risarcimento. I giudici non dimenticano poi i genitori per il danno morale e materiale sofferto. E qui la somma oscilla dai 200 ai 400mila euro. Una botta economica incredibile per ospedale, medico e compagnie assicurative. Ma la sentenza apre la strada a tutte le famiglie con bambini down che non abbiano più di 10 anni. «Tutti possono chiedere agli ospedali di rispondere della mancata diagnosi - spiega l'avvocato Cornelio -. Non solo in quanto genitori che sono gravati da costi economici e umani inimmaginabili, ma anche per l'invalidità permanente del bambino».

La legge 194 sull’aborto una pianta maligna da estirpare alla radice - Comunicato Stampa N. 131 - 5 Ottobre 2012 - http://www.comitatoveritaevita.it


La sentenza della Terza Sezione civile della Cassazione che ha riconosciuto, a favore di entrambi i genitori, dei fratelli e della stessa interessata, il diritto al risarcimento dei danni per nascita indesiderata nei confronti di un ginecologo che non aveva diagnosticato, durante la gravidanza, la sindrome di Down della bambina, così impedendo alla madre di abortire, non può che suscitare in tutti amare riflessioni.

La società non può non interrogarsi sugli effetti che la legge 194 sull’aborto ha prodotto in oltre trent’anni di vigenza, non solo sulla vita spezzata di milioni di bambini, ma sulla coscienza sociale nei confronti dell’altro, del malato del disabile, del debole.
Leggiamo il passo nel quale la Corte giustifica l’estensione del diritto al risarcimento non solo alla madre e al padre, ma anche ai fratelli; anch’essi, infatti, avrebbero subito un “danno” dall’ingresso in famiglia di una sorellina con un cromosoma in più; per questi fratelli, affermano i giudici (con un linguaggio un po’ ostico),

“non può non presumersi l’attitudine a subire un serio danno non patrimoniale, anche a prescindere dagli eventuali risvolti e delle inevitabili esigenze assistenziali destinate ad insorgere, secondo l’id quod plerumque accidit, alla morte dei genitori.
Danno intanto consistente, tra l’altro, nella inevitabile, minore disponibilità dei genitori nei loro confronti, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap, nonché nella diminuita possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e distensione; le quali appaiono, invece, non sempre compatibili con lo stato d’animo che ne informerà il quotidiano per la condizione del figlio meno fortunato; consci – entrambi i genitori – che il vivere una vita malformata è di per sé una condizione esistenziale di potenziale sofferenza, pur senza che questo incida affatto sull’orizzonte di incondizionata accoglienza dovuta ad ogni essere umano che si affaccia alla vita qual che sia la concreta situazione in cui si trova”.

A parte la chiusura grottesca, che richiama la “doverosa accoglienza nei confronti di ogni essere umano che si affaccia alla vita, quale che sia la sua condizione”, dopo avere affermato che la madre aveva il diritto di far uccidere quella bambina per il solo fatto che era affetta da sindrome di Down; e prescindendo anche dalla definizione per le persone Down di “vita malformata” (!), vediamo quale visione di vita, di famiglia, di società, propugna la Corte. La famiglia ideale è, evidentemente, quella di pochi figli sani che “succhiano” il tempo e l’impegno dei genitori, per i quali il compito è quello di evitare loro qualsiasi “potenziale sofferenza”.
L’amore all’interno della famiglia è commisurato al tempo dedicato ai figli, alla salute e anche – perché no? – ai soldi disponibili. Ecco che la nascita di una sorellina down è vista come il disastro per l’intera famiglia: per la madre, che ne soffrirà nella sua salute; per il padre, che vivrà accanto ad una donna sofferente; e per i figli, a cui i genitori potranno dedicare meno tempo e che, talvolta, saranno meno sereni e meno distesi; e già nel futuro la presenza di una sorella down comporterà problemi economici, ma anche assistenziali: i fratelli dovranno occuparsi di lei anche dopo la morte dei genitori.

Ma il quadro è realistico? Davvero le famiglie che hanno un figlio down sono meno serene? Davvero i genitori, costretti ad accudire la “figlia meno fortunata”, amano meno i suoi fratelli?
E il rapporto tra i fratelli “più fortunati” e quella “meno fortunata”? La Corte non ne parla, quasi che la bambina down sia una bambola, incapace di ogni rapporto, destinata soltanto ad essere soggetto passivo dell’accudimento da parte dei suoi familiari. Ma è davvero così?

Questo passo della sentenza dovrebbe essere da sola sufficiente a scandalizzare non solo le famiglie che vivono questa esperienza, ma tutti noi. La Corte ci propone una visione della vita in cui la malattia, l’handicap, la debolezza sono viste come un ostacolo alla realizzazione piena dei soggetti sani, che devono essere “liberati” da ogni “potenziale sofferenza”.
La legge 194 fornisce questo strumento di liberazione: l’uccisione del bambino malato come diritto soggettivo della madre e di tutta la famiglia.
Non possiamo accettarlo; dobbiamo continuare a riflettere su questa legge omicida.

lunedì 25 giugno 2012


Bimbo in coma, risarcito con uno stipendio - Il Burlo di Trieste pagherà 1.500 euro al mese a un friulano per un’operazione sbagliata. L’avvocato: caso unico, di Maura Delle Case, 25 giugno 2012, http://messaggeroveneto.gelocal.it

UDINE. Aveva solo un anno e mezzo il piccolo Alessio (un nome di fantasia) quando in coda al 2007 finiva in sala operatoria a causa di un ascesso retrofaringeo, un accumulo di pus nella zona posteriore della gola che gli impediva di deglutire e respirare bene e che dunque doveva essere rimosso. Qualcosa però, in quell’intervento potenzialmente banale, è andato storto e l’operazione, che doveva restituire ad Alessio una vita normale, si è invece trasformata in una tragedia.

Dalla sala operatoria dell’ospedale Burlo Garofolo di Trieste, il piccolo è uscito in stato vegetativo permanente e da allora – oggi ha sei anni – non può né muoversi né parlare. Per la giustizia si è trattato di un errore medico.

Così ha stabilito il tribunale civile di Trieste con una sentenza (come riferisce il Corriere della sera di ieri), depositata il 29 maggio e notificata alle parti all’inizio del mese di giugno, che è destinata a fare giurisprudenza (e discutere) perché il giudice del foro giuliano, Riccardo Merluzzi, ha condannato il Burlo Garofolo di Trieste a versare al piccolo Alessio, a titolo di danno patrimoniale, 1.500 euro al mese sotto forma di rendita vitalizia. Ciò a decorrere dal venticinquesimo anno d’età, vale a dire da quando, in media, i giovani italiani sono in grado di mantenersi autonomamente.

Quando taglierà il traguardo del quarto di secolo, il giovane friulano (la famiglia risiede in provincia di Udine) non potrà invece provvedere a se stesso per colpa dell’errore medico, certezza, questa, che ha indotto il giudice a proiettare il risarcimento nel futuro, garantendo al piccolo una somma di 1.500 euro al mese, che vuol essere nella sostanza sostitutiva dello stipendio e poi della pensione.

Il tribunale ha pure riconosciuto un cospicuo danno non patrimoniale alla famiglia (dovendo questa farsi carico dell’onere di garantire continua assistenza al figlio), quantificato in 2,5 milioni di euro, che verranno liquidati in una soluzione unica salvo per i 250 mila euro già anticipati.

Tornando all’inedita sentenza, questa arriva al termine di un’accurata attività d’indagine mirata a ricostruire l’accaduto e a verificare l’esistenza o meno di un errore da parte dei medici. Errore che, secondo l’esperto di medicina legale e rianimazione cui si è affidato il giudice del foro di Trieste, c’è stato e sarebbe da imputarsi alla «condotta colposa dell’anestesista» il quale «ha proceduto alla precoce rimozione del tubo tracheale al termine delle manovre chirurgiche senza valutare appieno la complessità e i rischi della situazione».

Il sangue, a causa dell’errore, non sarebbe arrivato al cervello del piccolo, causandogli danni permanenti. Danni che ad Alessio non consentono più di parlare, camminare e vedere. Danni che hanno spinto il giudice a dar forma a una sentenza che costituisce un importante precedente in casi come questo.

Alessio è in pectore il primo italiano in stato vegetativo al quale sia stato riconosciuto uno “stipendio” a vita. Per la sua famiglia, che si è battuta per avere giustizia, la sentenza ha anzitutto un alto valore simbolico, come ha chiarito il legale Matteo Mion: «Hanno lottato per avere la verità e questo è più importante del denaro», ha dichiarato l’avvocato dei genitori di Alessio definendo la decisione del giudice «illuminata».

«Non tanto – ha aggiunto – per l’entità del risarcimento, ma per la decisione sulla rendita, anche se viene a lenire una situazione che purtroppo resta tragica. È la prima volta – ha concluso Mion – che un giudice decide di liquidare un vitalizio per l’impossibilità futura di lavorare».

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mercoledì 4 aprile 2012


Embrioni congelati: le domande ineludibili - Ora con quelle vite tutti noi faremo i conti di Assuntina Morresi, 4 aprile 2012, http://www.avvenire.it/

Saranno le autorità competenti a stabilire il come e il perché del guasto all’impianto di crioconservazione di embrioni e gameti al San Filippo Neri, ma possiamo dire fin d’ora che questo fatto scoperchia tragicamente il vaso di Pandora delle tecniche di procreazione assistita.

Sono tante le domande a cui sarà inevitabile rispondere, e non si tratterà di argomenti per addetti ai lavori, perché la creazione di vite umane al di fuori del grembo materno implica visioni antropologiche che coinvolgono i valori ultimi su cui si disegna il volto di una società. Anzitutto bisognerà capire perché tutti quegli embrioni erano crioconservati. La legge 40, anche dopo le modifiche della Consulta, ha mantenuto la disposizione secondo cui gli embrioni devono essere creati in numero «strettamente necessario» alla procreazione, e nessuno in più. La nostra normativa, pur consentendone la creazione in laboratorio, dà molte tutele all’embrione, che può essere creato in provetta ma solo per svilupparsi e, possibilmente, diventare un figlio per chi non riesce ad averne naturalmente, e non per altri scopi. Sarà necessario quindi verificare dalla documentazione medica che ognuno degli embrioni distrutti sia stato creato perché «strettamente necessario» alla procreazione, e non ancora trasferito in utero per motivi di salute della donna, come prevede la legge.

Si apre poi un’importantissima partita giudiziaria riguardo le responsabilità dell’incidente, gli eventuali reati e i danni morali e materiali. Ispezioni e commissioni di inchiesta aiuteranno a stabilire se ci sono profili penali oltre a quelli civili, e si avvieranno procedimenti per stabilire, caso per caso, il danno subìto dalle coppie. Ma per poter procedere a un risarcimento, sarà inevitabile porsi la domanda: quanto vale un embrione d’uomo? E quindi, piaccia o meno, torneranno a galla le questioni sorte con l’avvento delle nuove tecniche in campo medico, e messe a tema in Italia soprattutto nella campagna referendaria sulla legge 40, sulla natura e il valore e la dignità di ogni singolo embrione umano, e sulle conseguenze del concepimento di una persona in laboratorio.

Non serve essere dei giuristi per capire che alle coppie sarà destinato un risarcimento maggiore quanto più sarà dato valore ai loro embrioni distrutti. Non riconoscere l’esistenza di un essere umano in un embrione di pochi giorni, e ridurlo a «progetto parentale» o «grumo di cellule» – come spesso viene chiamato dai paladini del "diritto al figlio", soprattutto al figlio sano – sminuirebbe parecchio il danno subìto dalle famiglie coinvolte, e non darebbe ragione della loro sofferenza in questi giorni. La perdita di un figlio non ancora nato, anche se nel primissimo inizio della sua esistenza, per il quale, tra l’altro, si è tanto investito, in termini economici, fisici ed emotivi, è sicuramente più grave di quella di generico «materiale biologico», pur prezioso. Non a caso, fra chi ha perso i propri embrioni, qualche donna ha già dichiarato di sentirsi come se avesse subìto un aborto.

Insomma, nel caso giudiziario che si è aperto bisognerà pur dire se quegli embrioni sono o no vita umana, sarà necessario stabilire con chiarezza se sono equiparabili o no ai gameti andati distrutti, e stavolta non sarà una questione filosofica o destinata ai dibattiti televisivi: il riconoscimento o meno della morte di esseri umani a seguito dell’incidente del San Filippo Neri contribuirà in modo determinante a quantificare il danno, e a stabilire cifre congrue per i risarcimenti. Nel contenzioso che verrà bisognerà necessariamente stabilire se sono stati lesi dei diritti, e quali, e individuare i beni andati distrutti. Meglio ancora: se è andato perduto "qualcosa" o "qualcuno", e, nel caso, stabilire "chi" è quel qualcuno. Che, piaccia o non piaccia, era vivo e ora non lo è più.

lunedì 2 aprile 2012


«Nessun reato ma potranno chiedere il risarcimento», L'intervetno del presidente dei giuristi cattolici sul grave incidente all'impianto dell'ospedale San Filippo Neri di Roma che ha fatto strage di embrioni, 1/04/2012, http://vaticaninsider.lastampa.it/

Gi. Gal.
Roma
Professor Francesco D’Agostino, lei è presidente dei giuristi cattolici italiani, fondatore del Comitato nazionale di bioetica, membro del dicastero vaticano della Famiglia e della Pontifica Accademia per la vita. Quanto accaduto a Roma è reato?

«No, perché manca la specifica fattispecie. La legge del 2004 proibisce la distruzione intenzionale, dolosa degli embrioni. A titolo di colpa si puniscono solo l’omicidio e le lesioni. Questo è un incidente tecnico. Più sono complessi gli impianti, più è ipotizzabile un incidente, come si è visto con le centrali nucleari».

E’ una vicenda grave?

«Sì, soprattutto sotto il profilo simbolico. E’ andato perso materiale biologico nobilissimo. Non paragonabile a un guasto ad un frigorifero che rovini sacche di sangue. E’ un fatto che addolora le coscienze, al di là delle conseguenze materiali. In quelle provette c’erano embrioni, cioè futura prole delle coppie in attesa di impianto. Sul piano civile si può chiedere il risarcimento del danno».

Che tipo di danno?

«Non solo materiale (per i costi sostenuti nella procedura), ma anche biologico. Una ditta che fa manutenzione sanitaria è sempre assicurata per far fronte a simili situazioni, come nel caso di un impianto a raggi X difettoso che investa di radiazioni un paziente. Prevedo cause di responsabilità civile, quindi ci saranno risarcimenti. Non esiste una quantificazione perché sono situazioni di frontiera, perciò toccherà ai giudici fissare una somma equa, adeguata al danno materiale e biologico subito».

Come va considerato l’embrione?

«Lo scorso ottobre la Corte europea di giustizia ha stabilito che è embrione non solo l’ovocita fecondato (e fin dal momento della fecondazione), ma qualunque ovocita che a seguito di qualsivoglia manipolazione abbia la potenzialità di svilupparsi e di dar vita a un individuo umano. Quindi la nozione di embrione umano va interpretata nel senso più ampio. La vita umana inizia con la fecondazione, questo è un dato di cui il diritto deve prendere atto. Perciò è dal momento della fecondazione che si attiva il dovere di tutelare la vita umana e la sua dignità».

sabato 17 marzo 2012


Avvenire.it, 15 marzo 2012 – èVita - Alle persone Down negato il diritto di nascere

Il prossimo mercoledì, 21 marzo, sarà la prima Giornata mondiale dedicata alle persone con sindrome di Down sponsorizzata dalle Nazioni Unite. La risoluzione che ha istituito questo appuntamento – che verrà celebrato anche al Palazzo di Vetro di New York – è stata proposta dal Brasile e poi approvata dall’assemblea generale dell’Onu lo scorso dicembre. È stato l’esito di un’opera di sensibilizzazione e di pressing durata anni – è dal 2006 che la giornata si celebra in vari Paesi – a opera di «Down Syndrome International», un’organizzazione con diramazioni in vari Paesi e sede in Inghilterra. Un grande successo, indubbiamente, e un’iniziativa più che meritoria che va nel senso – come spiega la charity britannica – «di aumentare la consapevolezza e la comprensione di una condizione che riguarda approssimativamente un nato ogni 800».
E tuttavia non mancano le ombre, o meglio, le patenti incongruenze nell’iniziativa targata Onu. Perché il vero pericolo per una persona con sindrome di Down oggi ha un nome molto semplice: aborto. Quell’aborto che proprio le Nazioni Unite da decenni cercano di depenalizzare e quindi di favorire in una miriade di forme e con molteplici sponsorizzazioni. Difatti, nei comunicati che spiegano il senso della Giornata di mercoledì prossimo del tema-aborto non c’è traccia. Un silenzio inquietante, e in fondo assurdo: è necessario mobilitarsi per i diritti delle persone Down, per il loro inserimento sociale, contro i pregiudizi e le discriminazioni, ma solo non appena queste vengono al mondo; finché sono nel grembo materno è invece legittimo fare di loro più o meno ciò che si vuole. Incluso eliminarle.
Ha fatto recentemente scalpore la notizia rilanciata da Avvenire riguardo alla Danimarca, dove, secondo uno studio, negli ultimi anni si è avuto un crollo di nascite di bambini Down, con la previsione che entro il 2030 non ce ne sarà più nessuno. Ma le minacce nei confronti dei nascituri Down si addensano un po’ ovunque, specie per l’affinamento della diagnostica prenatale associata a una cultura del "bimbo sano" e dei "diritti" dei genitori ad avere un figlio "su misura".

Negli Stati Uniti lo scorso autunno è stato lanciato «Maternit21», un test prenatale in grado di evidenziare l’eventuale trisomia 21 del nascituro non più nel modo invasivo dell’amniocentesi o dei villi coriali, ma con il semplice esame del sangue della madre. Un test che ha suscitato polemiche accese per il pericolo di veder aumentare ulteriormente il ricorso al cosiddetto "aborto terapeutico" per la sindrome di Down. Del resto, in diversi Paesi anche la giurisprudenza sembra voler dare una mano a questa tendenza.

Per limitarsi a un caso fresco, due settimane fa a una coppia dell’Oregon (Usa) è stato riconosciuto un risarcimento di ben 2,9 milioni di dollari. La Corte ha dato ragione a Deborah e Ariel Levy che avevano sporto denuncia perché nella diagnosi prenatale cui la donna si era sottoposta il medico non aveva rilevato la trisomia 21 della piccola Kalanit. I due hanno detto di essere stati distrutti dalla scoperta della malformazione congenita della figlia, e che, se ne fossero stati al corrente prima, l’avrebbero abortita.

I Levy hanno tra l’altro due figli. E chissà cosa penseranno – si è chiesto Steven Ertelt dell’agenzia Lifenews – quando sapranno che i loro genitori hanno voluto arrivare in tribunale, dichiarando pubblicamente che avrebbero soppresso la vita della loro sorellina per un difetto genetico, risarciti con una montagna di denaro. Quel che forse si può e si deve dire, tornando al 21 marzo, è che una giornata per i diritti delle persone Down, per avere davvero un senso, deve essere un momento per riflettere anche su questa deriva eugenetica, ben più crudele di ogni discriminazione sociale.

venerdì 2 dicembre 2011


Se la Cassazione decreta la fine della civiltà di Tommaso Scandroglio, 02-12-2011, http://www.labussolaquotidiana.it

La storia che riportiamo qui di seguito è emblematica della barbarie in cui sta precipitando la nostra società. In estrema sintesi, la Cassazione ha condannato l'Università La Sapienza a risarcire una coppia perché un esame non aveva scoperto che il loro bambino sarebbe nato down. Doppio risarcimento: patrimoniale per i soldi spesi nell'assistenza di questo bambino e morale per la sofferenza di avere un figlio handicappato. Leggerete tutti i dettagli in questo articolo, ma la gravità della sentenza unita all'indifferenza con cui è stata accolta sui media, fanno capire l'urgenza di una battaglia culturale contro l'aborto quale quella che abbiamo iniziato e di cui parleremo domani, 3 dicembre, nell'incontro a Milano in cui si festeggia anche il primo anno di vita de La Bussola Quotidiana.Contrariamente a quanto previsto, non sarà con noi Giuliano Ferrara, per motivi di salute. Ci dispiace ovviamente per questa assenza, ma ciò non toglie nulla all'importanza e alla deterrminazione in questa battaglia, che ha due scopi essenziali: affermare la realtà (della vita umana) contro l'ideologia (che la vorrebbe sopprimere); porre le basi per costruire una società giusta e pacifica. Ne parleremo domani, ma ci torneremo ancora nei prossimi giorni su La Bussola Quotidiana. (R.Cas.) 


Maurizio e Marina aspettano una bambina. Quando viene alla luce nel marzo del 1989 scoprono che è affetta dalla sindrome di Down. I medici non li avevano informati di questo, altrimenti avrebbero deciso di abortire. Si risolvono di chiedere i danni e, dopo corsi e ricorsi, ieri la Cassazione ha dato ragione alla coppia. La sentenza stabilisce che l’Università La Sapienza di Roma, a cui fa capo la clinica ove si sono rivolti i coniugi, deve risarcire loro i danni perché “non aveva informato la gestante della oggettiva inaffidabilità dell’esito della funicolocentesi e quindi sulla necessità di ripetere l’esame entro e non oltre la 24esima settimana”, termine massimo, secondo i giudici, per poter abortire. Trattasi in buona sostanza di risarcibilità da wrongful birth, da nascita sbagliata.


Quali beni sono stati lesi dalla mancata e corretta informazione sullo stato di salute del nascituro? La salute psichica della donna, la serenità di vita e i beni patrimoniali. Il danno che colpisce il primo di questi beni si chiama “danno biologico” (Cass. sez. I civ. 10.01.2000/07.01.2000 n. 7713; Cass. Civ. 8.07.1994) e si sostanzia nel trauma psicologico di mettere al mondo un figlio non voluto. Il danno esistenziale invece va ad intaccare il benessere morale della coppia dato che per tutta la vita dovranno prendersi cura di lui, saranno obbligati ad affrontare preoccupazioni che altri genitori di figli normodotati non dovranno affrontare, saranno costretti a superare ansie legate alla condizione particolare della loro figlia, etc. (Corte d'Appello di Cagliari del 12 novembre 1998). L’ultimo bene sacrificato è quello patrimoniale: pensiamo a tutte le spese per l’educazione e la crescita di un figlio non voluto e affetto da un grave handicap fisico e mentale (Tribunale di Cagliari 23.5.1995; App. Bologna 19.12.1991; Tribunale di Verona 15.10.1990). C’è chi si spinge a dire che questi costi sono un vero e proprio danno emergente, cioè una perdita subita in termini economici, come quando qualcuno ti tampona l’auto (Tribunale di Cagliari del 3.2.1995). Sul danno patrimoniale la sentenza di ieri fa cenno alla “gravità del sacrificio personale e la permanenza dell’assistenza di una persona che abbisogna di continue cure, sorveglianza ed affetto”.


A questi beni pare che la recente sentenza della Cassazione ne abbia aggiunto un altro: il bene dell’autodeterminazione, della libertà personale. Infatti gli ermellini scrivono che la madre ha il diritto di “poter decidere liberamente, anche attraverso un’adeguata informazione sanitaria, la scelta dell’aborto terapeutico o di rischiare una nascita a rischio genetico” (così anche Cass .Civ. 1.12.1998 n. 12195; Cass. Civ., III Sezione, 24.03.1999, n. 2793; Trib. Bergamo, 2 novembre 1995).

Alla luce della disciplina prevista dalla legge 194 questa sentenza è illegittima? No, dato che la natura del rapporto tra ospedale e gestante previsto dalla 194 è di natura contrattuale, così me tiene a precisare la recente sentenza dalla Cassazione: “la responsabilità dell’Università è di natura contrattuale” (stesso parere in Cassazione 8.7.1994 n. 6494, Cg. 1995, 91; Cassazione 10.5.2002 n. 6735; Trib. Cagliari, 23 febbraio 1995). Qui le questioni di morale, a sentir i giudici, non c’entrano nulla. Qui la vicenda è semplice: si tratta solo ottemperare ad alcuni oneri contrattuali. E come in ogni contratto che si rispetti colui che fornisce un servizio deve debitamente informare l’altro contraente di ogni particolare che riguarda il contratto stesso, compresi ovviamente i rischi. Se non lo fa viene meno ad un suo obbligo giuridico e deve risarcire i danni. Dunque la sentenza è in linea con quanto prevede la legge.


Qualche riflessione a margine. La prima: il nascere, ci dicono i giudici non è sempre un bene. Dipende se sei sano: i down di per se sono un danno da risarcire. Se poi i genitori si comportano da eroi e chiudono un occhio allora non chiederanno i danni, ma avrebbero tutto il diritto di farlo dato che le persone down sono oggettivamente una lesione alla sfera patrimoniale, fisica e morale dei genitori. Altrimenti perché sarebbe permesso alla donna abortire un bambino down? L’eugenetica dunque assurge a rango di categoria giuridica.


Qualcuno obietterà: i giudici applicano male la 194 che di suo non è eugenetica. Ciò è falso. Secondo la 194 la donna che va dal medico e dice: “Non voglio questo bambino perché è malformato” non può abortire. Ma la donna che dice: “Non voglio questo bambino malformato perché per me sarà un peso” può abortire. E’ chiaro che è una sottigliezza di lana caprina: per la 194 la malformazione può essere motivo di legittimo aborto solo se incide sulla salute psico-fisica della donna. La giurisprudenza, sempre della Cassazione, a questo proposito rammenta che "la sola esistenza di malformazioni del feto, che non incidano sulla salute o sulla vita della donna, non permettono alla gestante di praticare l'aborto" (Cassazione Civile, sez. III, 14 luglio 2006, n. 16123; Cassazione civile, sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488). Tra parentesi invece noi vogliamo ricordare che sta solo alla donna decidere se tale malformazione inciderà sulla sua salute, non al medico. La questione è di lana caprina dato che tutti coloro che non vogliono un figlio malato non lo vogliono perché pensano che possa recare un danno al proprio benessere.

La 194 è una legge perfettamente eugenetica – dal greco eu (bene) e gignomai (nasco) - perché in ultima istanza permette di eliminare i figli imperfetti – o che potrebbero esserlo – cioè i figli che “non nasceranno bene”. La lesione sulla salute della donna – che tra l’altro può essere solo presunta e non accertata - non è la vera causa che spinge la donna ad abortire bensì è l’effetto della consapevolezza che il proprio figlio potrà avere un handicap. Questo è il vero motivo. Un motivo squisitamente eugenetico.


Il riferimento alla salute della donna è invece centrale per la giurisprudenza italiana. La Cassazione nel 2004 respinse un ricorso di una coppia che chiese il risarcimento a nome della figlia nata handicappata. I giudici sostennero che non è configurabile in capo al nascituro alcun "diritto a non nascere" o a "nascere sano" (è il tema della wrongful life, le vite sbagliate). Se la coppia avesse chiesto i danni perché l’omessa informazione sull’handicap della figlia che stava per nascere avrebbe leso la salute della donna, avrebbe avuto il risarcimento. Ma chiedere a nome della figlia i danni perché la figlia stessa era infelice in quella condizione di vita è inutile. Le eventuali patologie o disabilità rilevano esclusivamente nella misura in cui possano arrecare un danno alla salute della donna. Insomma nella prospettiva perversa della 194 il bambino malformato non conta davvero nulla. Il figlio con handicap non può chiedere il risarcimento perché l’unica alternativa per non subire questi danni sarebbe stato non nascere. La qual cosa è contraddittoria.


In capo al figlio si può predicare solo un diritto a nascere, pur se con malformazioni o patologie (Cassazione civile, sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488). Però è un diritto che vale poco o niente per due ragioni. Chi può far valere questo diritto? Cioè chi può renderlo effettivo? La donna. E’ in mano sua il potere di vita e di morte sul nascituro. Quindi il diritto alla vita da diritto indisponibile scolora in diritto disponibile, a disposizione della madre. In secondo luogo sul diritto alla vita del bambino prevale il diritto alla salute della donna (Corte Cost. n. 27/75; Tribunale di Verona del 15.10.1990). Il bilanciamento degli interessi in gioco è in mano ancora una volta alla donna: il piatto della bilancia può pendere da una parte o dall’altra a seconda dell’arbitrio della donna, non limitato da nessuna prescrizione normativa. Tra parentesi ricordiamo che in realtà il bene “vita” e il bene “salute" non sono tra loro bilanciabili, perché il primo pesa oggettivamente di più che il secondo.


La sentenza di ieri della Cassazione, al pari di altre che l’hanno proceduta, poi potrà portare in futuro a situazioni paradossali. Infatti in modo analogo tutti i genitori, anche con figli normodotati, potranno chiedere a questi una volta divenuti maggiorenni il risarcimento per le spese sostenute e per i dispiaceri che magari avranno dato loro (brutti voti a scuola, litigi a casa, uso di droghe...). Quello che cambia è il soggetto chiamato a rifondere i danni. Non più il medico dato che questo non potrà prevedere simili comportamenti (ma un giorno con la lettura perfetta del genoma forse arriveremo anche a questo), ma il figlio stesso. E così anche la relazione tra genitori e figli sarà svilita ad un mero rapporto contrattuale.

mercoledì 28 settembre 2011


RESPONSABILITÀ MEDICA - L'accanimento terapeutico tra reato, torto e inadempimento - Nicola Todeschini, avvocato aderente al network legale CENDON & Partners - (LEX24)28 settembre 2011

Invocato da più parti come nemico dell'eutanasia, e richiamato nelle discussioni, che qui non interessano, relative al testamento biologico, il tema dell'accanimento terapeutico non esaurisce in tali ruoli da non protagonista la sua valenza per il giurista.
Solleva, opportunamente, obiezioni di ordine etico, suscita argomenti di contenuto deontologico ma è -a torto- affrontato per lo più guardando ai suoi riflessi tipici nei procedimenti penali; esemplare in tal senso, la sentenza della IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione (R.G. 13746/2011) depositata in data 13/01/2011, che riguarda il c.d. caso Huscher.

Merita quindi di essere riletto, sotto il profilo invece civile, anche per le interessanti implicazioni in tema d'informazione e diritto del paziente ad autodeterminarsi alla cura.
Recentemente, infatti, i mass media hanno dato grande enfasi alla pronuncia poc'anzi richiamata, solleticati verosimilmente pure dalla controversa figura del protagonista della vicenda giudiziaria, rileggendo però a modo loro un caso che non è certo straordinario: le motivazioni addotte dai giudici del merito, per sostenere la condanna per omicidio colposo del noto chirurgo, hanno trovato conferma nella pronuncia di legittimità in quanto improntate al buon senso e suffragate da valutazioni medico legali di segno univoco. L'accanimento è stato riconosciuto -ma solo tra parentesi- nella realizzazione di un intervento chirurgico ritenuto dai consulenti chiaramente inutile; ma la condanna per omicidio colposo è giunta, invece, all'esito dell'accertato errore professionale consistito nel mancato riconoscimento di una lesione, che ha causato poi un'emorragia eziologicamente collegata al decesso della paziente.

Significativo, piuttosto, che a giustificazione delle condotte, e soprattutto delle scelte operate dagli indagati, fosse stato sbandierato un consenso della paziente; a loro dire informato, anche se il rischio che si trattasse di un consenso, come spessissimo accade, solo “firmato”, risulta piuttosto attuale. Curioso pure che si voglia rendere legittimo, attraverso il ricorso alla volontà del paziente, un intervento che si spinge oltre i limiti di prudenza che la stessa deontologia medica individua, stigmatizzando i trattamenti che risultino ispirati a forme di inutile accanimento diagnostico e terapeutico.

Bistrattato e calpestato non solo nella pratica, ma pure in alcune pronunce che ancora non ne comprendono del tutto il ruolo, il diritto del paziente di autodeterminarsi consapevolmente alla cura vive stravaganti momenti di protagonismo. La stravaganza consiste nella sua fulgida vivacità, della quale nessuno pare dubitare allorché si vuole fondare, giustamente, sulla autonomia decisionale del paziente il principio di autodeterminazione in tema di scelte di fine vita, alla quale si contrappone la sua insignificante autorità che deriva, per contro, da quelle pronunce di merito e legittimità che ne disegnano la forza -costituzionale- sottraendogli però ogni potere -pratico- nel sinallagma. Alludo a quelle pronunce che affermano il rilievo costituzionale del consenso assegnandogli però ruoli di comparsa: accade quando, per esempio, al dovere d'informare si crediti ruolo solo precontrattuale, o quando, ritenendo di operare sforzi apprezzabili, si sposta il fuoco delle rilevanza all'interno dell'obbligazione assegnandovi però ruolo -solo- accessorio ad essa e negando autonomia anche risarcitoria alla sua violazione.

Una luce traspare purtuttavia nell'importante arresto della terza sezione civile della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 9 febbraio 2010, n. 2847 - "Violazione del dovere d'informare e risarcimento del danno", di Nicola Todeschini) ove si intravede finalmente la forma definitiva, che attendiamo da anni, da assegnare al ruolo dell'informazione nel rapporto obbligatorio che si instaura tra medico-struttura e paziente; un ruolo finalmente autonomo, che trova riconoscimento negli artt.li 32 e 13 della Costituzione, che non attiene quindi solo alla salute ma pure alla libertà dell'individuo e che sa provocare adeguati ed altrettanto autonomi interventi rimediali allorché sia negata al paziente.

Il c.d. accanimento terapeutico, che può assumere le perigliose vesti dell'arroganza terapeutica, oltre ad essere possibile ingrediente di condotte di reato, sotto il profilo civile consiste in una violazione pervicace della diligenza di cui all'art. 1176, II c., cod. civ.
Come è noto, la diligenza si atteggia, ad un tempo, quale criterio di responsabilità e regola per determinare il contenuto dell'obbligazione consentendo di guardare alla prestazione, pur con il temperamento che nel secondo comma è contemplato, e che trova conferma nell'art. 2236 cod. civ., con il necessario filtro in grado di mettere in risalto i profili dell'inadempimento.
Accanirsi significa infatti violare, tra le altre, le regole della prudenza, imposte dall'art. 1176 cod. civ. ed espressione della diligenza; se, come spesso accade, l'accanimento trova occasione di espressione grazie al difetto d'informazione, la diligenza è pure violata dal mancato rispetto del principio, di valenza costituzionale, di autodeterminazione del paziente alla cura e determina, quindi, in entrambi i casi, un inadempimento grave che legittima pure i rimedi della risoluzione del contratto oltre a consentire la formulazione di apposite ed autonome richieste di risarcimento del danno.





La sentenza n. 2847/2010 in dettaglio


Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 9 febbraio 2010, n. 2847

Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico-chirurgica - Atto terapeutico correttamente eseguito - Conseguenze dannose per la salute - Inadempimento dell'obbligo di adeguata informazione preventiva sulle possibili conseguenze pregiudizievoli - Responsabilità del medico per i danni alla salute - Limiti - Onere della prova a carico del paziente - Contenuto.

In tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.




Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico-chirurgica - Obbligo di informazione - Violazione - Assenza di danno alla salute - Obbligazione risarcitoria a carico del medico - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Danno di apprezzabile gravità - Necessità - Contenuto.

In tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi.




Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico-chirurgica - Attività di diagnosi ed illustrazione delle conseguenze di una terapia o di un intervento - Consenso informato - Responsabilità del medico - Natura contrattuale - Sussistenza - Conseguenze in tema di onere della prova.

La responsabilità professionale del medico - ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato - ha natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, a fronte dell'allegazione, da parte del paziente, dell'inadempimento dell'obbligo di informazione, è il medico gravato dell'onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione.




Professioni sanitarie - Rapporto medico-paziente - Consenso informato - Omessa acquisizione - Corretta esecuzione della prestazione medica - Danno alla salute - Rilevanza ai fini risarcitori - Condizioni e limiti.

Nell'ambito del rapporto di tipo contrattuale che si instaura tra medico e paziente, l'omessa acquisizione del consenso da parte del medico può assumere rilevanza risarcitoria del danno alla salute in capo al paziente, pur quando la prestazione sia stata correttamente eseguita, ma grava sul paziente l'onere di allegazione e prova che l'avrebbe rifiutata se adeguatamente informato.



Professioni sanitarie - Rapporto medico-paziente - Consenso informato - Omessa acquisizione - Lesione diritto all'autodeterminazione del paziente - Sussiste - Condizioni e limiti

Nell'ambito del rapporto di tipo contrattuale che si instaura tra medico e pazlente, l'omessa acquisizione da parte del primo del consenso informato del secondo determina la lesione del diritto di autodeterminazione del paziente, da ciò discende uno stato di turbamento di intensità correlata alla gravità delle conseguenze verificatesi e non prospettate come possibili, la cui risarcibilità in termini di danno non patrimoniale è subordinata alla condizione che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa.



Professioni sanitarie - Rapporto medico-paziente - Consenso informato - Onere della prova - Competenza del medico.

Nell'ambito del rapporto di tipo contrattuale che si instaura tra medico e paziente, l'illustrazione a quest'ultimo delle conseguenze (certe o incerte che siano, purché non del tutto anomale) della terapia o dell'intervento che il medico consideri necessari o opportuni al fine di ottenere, quante volte sia possibile, il consenso del paziente all'esecuzione della prestazione terapeutica, costituisce un 'obbligatone il cui adempimento deve essere provato dal medico a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente.



Professioni intellettuali - Medico e chirurgo - Rapportoi medico-paziente - Consenso informato - Mancata acquisizione - Lesione del diritto alla salute - Risarcibilità - Onere di allegazione e prova 

In caso di mancata acquisizione del consenso da parte del medico, quest'ultimo può essere chiamato a risarcire il danno alla salute verificatosi in capo al paziente, ancorché la prestazione sia stata correttamente eseguita, ma grava sul paziente l'onere di allegazione e prova che l'avrebbe rifiutata se adeguatamente informato.



Professionali intellettuali - Medico e chirurgo - Rapporto medico-paziente - Consenso informato - Mancata acquisizione - Lesione del diritto all'autodeterminazione - Turbamento - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Condizioni.

La mancata acquisizione del consenso informato da parte del medico determina la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, da cui deriva, nella prevalenza dei casi, uno stato di turbamento di intensità correlata alla gravita delle conseguenze verificatesi: non prospettate come possibili, il quale è risarcibile, purché, in caso di reclamato danno non patrimoniale, varchi la soglia della gravita dell'offesa.



Professionali intellettuali - Medico e chirurgo - Rapporto medico-paziente - Consenso informato - Onere della prova

Nel rapporto medico-paziente grava sul primo l'onere della prova di aver compiutamente informato il secondo in merito alle conseguenze, purché non del tutto anomale, della terapia o dell'intervento.




Responsabilità professionale - Consenso informato - Medico - Adeguata informazione - Omissione - Intervento necessario ed eseguito correttamente - Risarcibilità - Soltanto previa valutazione dell'eventuale rifiuto del paziente in caso di informazione completa

La risarcibilità del danno da lesione della salute che si venfichi per le imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato.



Responsabilità professionale - Consenso informato - Medico - Obbligo - Omissione - Intervento eseguito correttamente - Irrilevanza - Responsabilità - Sussiste

La mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte di responsabilità qualora dall'intervento scaturiscano effetti lesivi, o addirittura mortali, per il paziente, per cui nessun rilievo può avere il fatto che l'intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto, ciò sull'implicito rilievo che, in difetto di consenso informato da parte del paziente, l'intervento terapeutico costituisce un illecito, sicché il medico risponde delle conseguenze negative che ne siano derivate quand'anche abbia correttamente eseguito quella prestazione.



Responsabilità professionale - Natura giuridica - Medico - Natura contrattuale - Art. 1218 c.c. - Conseguenza - Onere della prova - Criterio distributivo.

L'intervento del medico, anche solo in funzione diagnostica, da comunque luogo all'instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Ne consegue che, effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l'illustrazione al paziente della terapia o dell'intervento che il medico consideri necessari o opportuni ai fini di ottenere, quante volte sia possibile, il necessario consenso del paziente all'esecuzione della prestazione terapeutica costituisce un'obbligazione il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l'altra affermi inadempiente, e dunque del medico a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente.