giovedì 12 novembre 2015
Se la Consulta riconosce il diritto all'eugenetica di Giacomo Rocchi, 12 novembre 2015, http://www.lanuovabq.it/
lunedì 4 agosto 2014
Eterologa, quel che può fare un ministro di Francesco Agnoli, 04-08-2014, http://www.lanuovabq.it
Sulle implicazioni e sulle azioni possibili dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha parificato la fecondazione eterologa a quella omologa, facendo saltare uno dei pilastri della Legge 40, il dibattito è sempre vivo nel mondo pro-life. Molti sono stati gli interventi - anche di segno diverso - pubblicati su La Nuova BQ. Oggi ospitiamo l'intervento di Francesco Agnoli, che spezza una lancia a favore dell'azione del ministro Lorenzin e ricorda il compito urgente dei cattolici.
Il 24 febbraio 2004 la Gazzetta ufficiale pubblicava la famosa Legge 40 sulla fecondazione artificiale (FIV), o Pma. Quella legge arrivava dopo anni e anni di discussione, e un vero far west procreativo che forse pochi oggi ricordano, e che allora veniva negato soprattutto dai radicali e da buona parte della sinistra (Veltroni e D’Alema in testa). In assenza di legge, infatti, tutto era perfettamente lecito. E nel nostro Paese succedeva proprio di tutto. Soprattutto grazie al fatto che alcune cliniche private procedevano a spron battuto nel promettere figli, e figli sani, a centinaia di coppie disperate e ingenue, disposte a pagare qualsiasi cifra.
Prima del 2004 è tutto un proliferare di laboratori più o meno improvvisati, perché, a differenza che per qualsiasi altra specialità medica, non era richiesto alcun permesso nè alcuna specializzazione: un dentista di Firenze, la sera, deposto il trapano, trasformava il suo studio in un centro di Fiv; altri dottori, poco attrezzati e poco esperti, improvvisano improbabili tecniche o si limitano a spillare quattrini, senza alcun risultato. «Chi operava nel privato», scrive Giulia Valentini, nel suo libro contro la legge 40, intitolato La fecondazione proibita, «non aveva regole specifiche da rispettare… Non c’era alcun obbligo di far verificare la scientificità e la sicurezza dei propri metodi agli ispettori del ministero. Non c’erano limiti alle tariffe e non esisteva neanche un registro nazionale dei centri con iscrizione obbligatoria, come in molti altri Paesi».
In quegli anni, prima della legge, abbiamo nel nostro Paese bambini nati da “due mamme”, cioè dalla fusione di due ovuli femminili; bambini “ospitati” in uteri di donne extracomunitarie, utilizzate come contenitori (i primi uteri in affitto); venditori di seme che arrivavano a mettere sul mercato anche 1000 dosi dello stesso donatore; parti plurigemmellari, dovuti all’impianto di innumerevoli embrioni (svariati i casi di mamme con 5-6-8 figli, destinati ovviamente in parte alla morte naturale o all’aborto procurato, in parte, quelli nati, a una esistenza segnata da malattie e problemi di ogni genere); abbiamo fecondazioni eterologhe (su richiesta o a insaputa dei genitori); fecondazione eterologhe di single e di lesbiche (l’Arcilesbica diffondeva kit per l’auto-inseminazione); centri di Fiv in cui si praticavano diagnosi pre-impianto a prezzi esorbitanti (con relativa distruzione di embrioni), per coppie non sterili; mamme-nonne come la celebre Rosanna Della Corte, di 63 anni; nonne che portavano in grembo il figlio della figlia; donne iperstimolate per produrre decine e decine di ovuli (con cui poi praticare la Fiv, ma anche esperimenti di clonazione…); esperimenti per la produzione di ibridi e chimere; consensi informati totalmente fasulli e senza controlli…
Tutte cosette che la fecondazione artificiale porta purtroppo inevitabilmente con sé. Ricordo che allora il mondo cattolico perse buona parte del sostegno che aveva invece ricevuto anni prima da componenti del mondo femminista (in parte avverso a tecniche che utilizzano le donne come cavie) e del mondo dei verdi e degli ecologisti, che in un passato recente avevano messo in guardia dalle manipolazioni dell’umano. La battaglia fu condotta da molti in nome di alcuni principi di diritto naturale: la vita non si può mettere in vendita; la fecondazione artificiale separa l’atto d’amore dalla procreazione, scindendo ciò che in natura é unito; la fecondazione artificiale uccide 9 embrioni su 10, determinando danni molto spesso gravi alle donne (causa l’iperstimolazione ovarica) e “producendo” bambini, come tutte le ricerche continuano a dimostrare, con un tasso molto più alto di patologie rispetto a quelle presenti nei nati da concepimento naturale. In verità il fronte pro life fu in parte funestato, in quel periodo, da dissidi interni: da una parte chi lavorò subito ad una legge di compromesso, come appunto la legge 40, dall’altra chi disse che questo modus procedendi (iniziare dal compromesso) era sbagliato.
Personalmente mi schierai con i secondi, convinto che una battaglia di bandiera, in Parlamento, dovesse essere fatta. Infatti, un piccolo gruppo di deputati, fra cui qualche amico, avevano proposto un disegno di legge molto semplice: la fecondazione artificiale è proibita, in quanto pratica disumana. Una simile posizione, era ovvio, non aveva neppure con il Parlamento di allora (molto migliore di quello di oggi), alcuna possibilità di riuscita. Sarebbe stata dibattuta e archiviata in breve. Ma avrebbe quantomeno lanciato un segnale politico, che avrebbe poi dovuto essere valorizzato a livello culturale. Invece qualcuno insistette perché quella posizione non fosse manifestata, neppure per lo spazio di un mattino, non solo in Parlamento, ma poi neppure sui media amici. Generando così un grosso equivoco. La legge 40, infatti, fu forse in quelle circostanze quanto di meglio (dettaglio più, dettaglio meno, ma siamo nell’opinabile) si potesse ottenere: in un Parlamento moderno le leggi, anche quelle sui principi che non sarebbero negoziabili, le fanno le maggioranze.
Ma una cosa è fare una battaglia per portare a casa il massimo risultato possibile (divieto di eterologa, di utero in affitto, di mamme-nonne, di ibridi e chimere, di fecondazione ai single…), spiegando bene a tutti che il massimo risultato, in certe circostanze, non coincide con una vittoria; un’altra dire che l’aver guadagnato alcuni metri nella guerra di trincea significa aver vinto la guerra. Mi spiego meglio: credo, personalmente, che la legge 40 abbia significato un miglioramento della situazione esistente pre-legge (contribuendo anche a mantenere viva quantomeno una certa idea di famiglia come unione di uomo-donna e figli), e che abbia anche permesso al nostro Paese di essere, per un po’ di anni, un po’ meno nichilista degli altri Paesi europei.
Ma la difesa di tale legge, una volta che essa venne approvata da una maggioranza parlamentare trasversale (difesa che poi si fece tutti insieme boicottando il referendum, e dimostrando così che in certe circostanze ci si mobilita anima e cuore anche non per un bene, ma per impedire un male maggiore), avrebbe dovuto essere più chiara e comprensibile, evitando quello slittamento pericoloso che invece vi fu: si iniziò spesso a dire che si difendeva la legge 40 non come il massimo bene possibile in un dato momento, per limitare una realtà ancora peggiore, ma come un bene in se stesso. Lasciando così credere che la Fiv omologa, tra coniugi, è buona, mentre l’eterologa no. E omettendo di continuare a ricordare, ad esempio durante il referendum e anche dopo, l’immoralità e la pericolosità intrinseca di ogni procedimento di fecondazione artificiale.
Questa incapacità di qualcuno di distinguere i piani (quello politico, in cui vince la maggioranza), da quello culturale (in cui in ogni caso si deve e si può dire tutta la verità), mi sembra oggi presente, in altro modo, nel dibattito sulla fecondazione eterologa. Vediamo di paragonare il 2004 al 2014. Nel 2004 si fece una legge per diminuire le follie di fatto, permesse dalla mancanza di una legge. In simile situazione il dibattito sulla liceità o meno di un intervento legislativo deve tenere conto di vari fattori complicati: la legge in questione rappresenta davvero un miglioramento? É lecito, di fronte ad un male di fatto, ma non di diritto, normare detto male, al fine di renderlo meno grave?
Nel 2014 la situazione è molto più semplice: la Corte costituzionale ha stabilito che l’eterologa è costituzionale; che è come l’omologa; che è un diritto. Questo ha permesso ai vari Rodotà, ai radicali, a molti deputati di sinistra, ai centri di Fiv, a magistrati come Amedeo Santosuosso, di chiedere l’immediata applicabilità della sentenza, senza alcuna “intromissione” del potere politico. Lo slogan di costoro è chiaro: “il ministro non intervenga, basta la sentenza della Corte”. Oggi come nel 2004 i nemici della vita e della famiglia non vogliono alcun intervento del legislatore. Sperano di andare avanti a colpi di magistratura e di libero mercato della vita umana. Così Repubblica del 24 luglio, nel titolo e nel sottotitolo: “Fecondazione eterologa, giuristi contro il ministero della Salute”: «Cerca di ritardare il via libera a una tecnica che dopo la sentenza della Consulta è immediatamente legale: non c'è bisogno di passaggi al Parlamento». E lanciano un manifesto e una raccolta di firme.
Quanto al contenuto dell’articolo, bastino le prime righe: «Non esiste vuoto normativo sull'eterologa, la sentenza della Consulta è immediatamente applicabile e i centri italiani possono subito riprendere le tecniche di fecondazione con donazione di gameti. Lo afferma il Manifesto di giuristi, lanciato in rete e che si può firmare sul sito dell'associazione Coscioni che lo ha promosso. Elaborato dal presidente Filomena Gallo e dal giurista Stefano Rodotà, è stato sottoscritto da decine di uomini di legge, docenti di biodiritto come Gianni Baldini e tra gli altri Andrea Pugiotto, Ordinario di Diritto costituzionale, e Paolo Veronesi, professore associato di Diritto Costituzionale. Nell'appello si accusano il ministero della Salute e alcune lobby culturali del Paese di tentare con ingiustificati deterrenti di ritardare l'applicazione del dispositivo costituzionale».
Perché questa avversione preventiva a qualunque intervento legislativo? Per impedire qualsiasi regolamentazione che metta anche un poco in difficoltà l’assoluta libertà, garantita dalla sentenza della Corte, dei centri di Fiv (in particolare quelli privati). Se così fosse avremmo in un attimo lo scatenarsi del cosiddetto baby business: banche degli ovuli e del seme, senza limiti di “donazioni” (con il ritorno a potenziali padri e madri di decine e decine di figli genetici sparsi per il paese); possibilità per gli acquirenti di comperare ovuli e seme in appositi cataloghi, a seconda dei soldi disponibili e dei desideri eugenetici; facilità per coppie gay di ricorrere di fatto alla Fiv… Si pensi solo a questo fatto. Dati recenti dicono che negli Usa, dove le cliniche private che fanno Fiv crescono ogni giorno di numero e di ricchezza, gli ovuli di prima qualità costano mediamente 4500 dollari, ma possono arrivare sino a 50.000, mentre il seme maschile viene venduto a prezzi che variano da 300 a 3000 dollari. Questo è il mercato dell’umano che la Corte, e chi ne esalta l’operato, vuole permettere anche da noi.
Il ministro Beatrice Lorenzin, invece, ha deciso di intervenire. Nonostante Rodotà, i radicali, i centri di Fiv (leggermente sospetti di conflitto di interessi). Il suo intervento, coraggioso visti gli inviti pesanti e insistenti a stare ferma, non può essere giudicato a monte: non è infatti in discussione l’eterologa (la Corte ha già deciso!), ma come regolarne il ricorso. Vietando o limitando l’anonimato (che tutela i venditori di seme e di ovuli, ma non i bambini che nasceranno), imponendo la gratuità, cercando di sottrarre in parte l’eterologa al mercato, impedendo la possibilità dei compratori di scegliere il donatore in base a principi di eugenetica, razziali o altro ecc., il ministro sta rimettendo in campo un po’ di quel buon senso cui la Corte ha volutamente abdicato. Può muoversi solo entro precisi paletti che le sono imposti da fuori (sentenza della Corte, coerenza con il trattamento riservato all’omologa…). Mi sembra giusto, da un punto di vista politico, riconoscerglielo. Da un punto di vista culturale, invece, il lavoro è sempre quello: mostrare e rimostrare con i dati, con ricerche, facendo appello al buon senso, che omologa ed eterologa sono contro l’uomo.
lunedì 21 luglio 2014
Si deve perseguire il bene, non l'utile di Tommaso Scandroglio, 21-07-2014
È lecito dal punto di vista morale proporre e votare una legge che limiti i danni provocati dalla sentenza della Consulta che ha aperto all’eterologa? Semplificando, a tale quesito si possono dare due possibili risposte. Da una parte abbiamo coloro che considerano lecito votare una legge che smorzi gli effetti negativi della pronuncia dei giudici asserendo che tra una situazione di maggior danno prospettata dalla Corte ed una di minor danno realizzata attraverso l’intervento del Parlamento non si può che, in stato di necessità, essere costretti ad optare per la soluzione meno lesiva. Su altro fronte vi sono invece coloro i quali negano questa possibilità asserendo che mai si può votare una legge intrinsecamente malvagia (futura legge sull’eterologa) perché il voto a questa legge è essa stessa azione malvagia e mai si può compiere il male anche volendo perseguire un fine buono come quello di limitare i danni. Bene contenere gli effetti negativi della sentenza, ma il mezzo per farlo deve essere lecito. Lo scrivente appoggia quest’ultima tesi e tenteremo per sommi capi di fondare tale scelta.
La fecondazione artificiale, che sia omologa o eterologa, è pratica intrinsecamente malvagia. Una legge che disciplinasse questa condotta sarebbe essa stessa malvagia, anche se extrema ratio per arginare il male. C’è chi obietta argomentando così: il “votare” è azione di per sé buona o tuttalpiù neutra sotto il profilo etico. Il mio voto sarà buono o cattivo a seconda del fine preposto (finis operantis, cioè fine fissato dal soggetto): se voto la legge sull’eterologa con l’intenzione di volere questa pratica, la mia azione sarà malvagia; se invece voto questa legge con il fine di limitare i danni provocati dalla sentenza della Consulta il mio voto sarà eticamente accettabile. Non tutte le leggi sull’eterologa sono dunque malvagie, dipende dal fine per cui si vota tale legge.
Ma le cose non stanno così. Come è noto e come spiega il Catechismo della Chiesa Cattolica (1750) le fonti della moralità sono l’oggetto dell’azione (alcuni autori parlano di “identità dell’azione”) – cioè il “che cosa” scelgo di compiere - il fine e le circostanze. Se un’azione ha un oggetto intrinsecamente malvagio, il fine soggettivo e le circostanze in cui si svolge l’azione non ne possono cambiare la natura: rimarrà sempre un’azione malvagia. Ora il voto su una legge riceve coloritura morale dal contenuto della legge stessa, il voto diventa così dal punto di vista morale finis operis.
Se ciò che disciplina la legge è conforme alla dignità dell’uomo la legge sarà buona e così anche il mio voto (a patto che anche il fine e le circostanze lo siano); se la legge per sua natura è contraria al bene dell’uomo il mio voto configurerà un’azione malvagia, seppur prestato al fine di limitare i danni.
Facciamo un esempio. “Sperimentare” è un’azione né buona né cattiva, come il “votare”: è un atto materiale, un’azione neutra perché naturalisticamente intesa. Per sapere se è buona o malvagia occorre capire, tra le altre circostanze, su cosa si sperimenta. Se sperimento sugli embrioni provocandone la morte, l’azione di sperimentazione è malvagia; se sperimento sugli animali provocandone la morte l’azione sarà buona (tralasciamo in merito a quest’ultimo caso altri criteri perché l’azione possa essere considerata lecita). È il termine verso cui verte la sperimentazione – embrione o animale - che colora questo atto in senso positivo o negativo. È il termine verso cui verte il voto – legge buona o malvagia - che colora il voto delle tinte della liceità morale o della sua illiceità, perché faccio mio – seppur a malincuore in caso di leggi inique – il contenuto della legge stessa che ha già una sua valenza morale, un suo intrinseco orientamento etico.
E in merito al fine buono di contenere i danni, usiamo sempre l’esempio della sperimentazione. Un’epidemia sta mietendo milioni di morti. Posso sperimentare su una manciata di embrioni per limitare i danni e debellare così l’epidemia? No, perché non posso mai compiere un’azione di per sé malvagia anche per un fine ottimo come quello di salvare il genere umano dall’estinzione, fosse anche l’unica soluzione percorribile.
C’è chi obietta: ma io non voglio far mio il contenuto malvagio della legge che non approvo – non voglio l’eterologa - bensì solo limitare i danni – voglio meno eterologa (cosiddetta azione volontaria mista). L’oggetto dell’azione scelto da me è la limitazione del danno e sopporto gli effetti negativi di questa mia scelta cioè il votare articoli malvagi. Risposta. In realtà nella dinamica dell’azione io per prima cosa ordino la mia volontà a votare una legge iniqua (oggetto dell’azione) con il fine di limitare i danni. Se davvero non volessi sposare il contenuto della legge iniqua dovrei votare contro la legge o astenermi. Facciamo un esempio. Un pazzo mi dice che ucciderà tre persone se io a mia volta non uccido una persona innocente. Non regge il seguente ragionamento: l’oggetto della mia scelta è salvare le tre persone e sopporto come effetto non voluto la morte da me provocata di una sola persona innocente. Più semplicemente invece io avrò compiuto un omicidio, atto malvagio, per un fine buono, cioè quello di limitare i danni salvando le altre tre persone. Se davvero non volessi uccidere l’innocente, dovrei astenermi dall’ucciderlo.
Altra obiezione: con la nuova legge io non provoco nessun nuovo danno, non produco un male morale, bensì lo limito solo. È un po’ come se ci fosse un incendio (la sentenza della Consulta) ed io mi limito solo a contenerlo. Non ho io appiccato l’incendio, bensì la Consulta. Risposta. Vero che c’è già il danno ma con il voto alla legge sull’eterologa si configura un’azione positiva di conferma al male morale, seppur limitandone gli effetti negativi (anzi è come se buttassi benzina sul fuoco dato che gli effetti negativi giurisprudenziali riceveranno addirittura la veste formale della legge, che è ben più importante di una sentenza di un giudice).
Qui occorre stare attenti al concetto di “danno” e quello di “male morale”, due concetti distinti. Il danno ormai c’è già, ma se io voto la legge sull’eterologa aggiungo all’atto moralmente illecito della Consulta anche un altro atto illecito: ad una sentenza intrinsecamente malvagia sommo una legge intrinsecamente malvagia. In altri termini i giudici hanno compiuto un male morale ed io lo rinnovo, seppur limitando la portata dei danni. Un male di minor entità negli effetti, ma sempre di un atto malvagio si tratta, nuovo e distinto da quello compiuto dalla Corte Costituzionale.
Sul caso si cita spesso il n. 73 dell’Evangelium vitae di Giovanni Paolo II. Questo numero non è il lasciapassare ad un’azione iniqua se persegue il fine buono di contenere gli effetti perniciosi di una legge o sentenza già varata o inevitabile. Bensì dice che in questi frangenti dove non è possibile ottenere il risultato ottimo (abrogazione della legge malvagia, annullamento di una sentenza iniqua), l’unica azione buona possibile è solo quella volta alla limitazione del danno, ma a patto ovviamente che l’azione di limitazione sia buona.
Torniamo all’esempio di prima: se per impedire la morte di milioni di persone dovessi sacrificare la vita di un innocente, l’azione che provoca la morte dell’innocente è un’azione sì che – sul piano degli effetti - limita i danni ma è anche – sul piano morale - un’azione intrinsecamente malvagia. E l’uomo deve guardare prima al bene che all’utile. Quindi l’EV direbbe sì ad esempio ad una legge sull’eterologa, per ipotesi proposta da parlamentari cattolici, che contenga norme volte solamente alla limitazione del danno come ad esempio: “Si fa divieto di scelta del donatore, di compravendita di gameti, di doppia eterologa, etc.”; non a norme del seguente tenore: “È permessa l’eterologa semplice con donatore scelto a random, tramite donazione di gameti etc”.
Il risultato sul piano degli effetti sarebbe il medesimo (divieto di scelta del donatore, di compravendita di gameti, di doppia eterologa), ma non sul piano etico. Nel primo caso infatti questi effetti sarebbero ottenuti tramite un’azione lecita – legge che solamente limita i danni: oggetto dell’azione unicamente buono – nel secondo caso tramite un’azione illecita – legge che permette l’eterologa seppur con vincoli: oggetto malvagio.
Un nota bene. La rimanente parte di azioni non vietate che sopravviverebbero ai divieti posti dal legislatore cattolico – l’esistenza di un donatore per l’eterologa semplice e la donazione di gameti – non sarebbe scelta positivamente dal legislatore cattolico che ha posto solo divieti, bensì solo tollerata da costui perché impossibilitato dalla Consulta ad ottenere effetti ancor migliori. Sarebbe la Consulta ad averli voluti, non il legislatore cattolico.
Quest’ultima considerazione ci traghetta ad un’ultima possibile obiezione: astenendoci dal votare una legge che limitasse i danni è come collaborare con la Consulta a mantenere una situazione di forte iniquità dove molto se non tutto è permesso. Risposta che parte ancora dall’esempio di prima. Il pazzo che tiene in ostaggio le tre persone e promette di ucciderle se io non avrò compiuto a mia volta l’omicidio di una persona innocente costruisce lui una condizione di iniquità che non posso far altro che non accettare e rifiutare in radice. La prima modalità di non collaborare al progetto del pazzo è quello di astenermi da qualsiasi azione malvagia. Sarà la Consulta il soggetto responsabile della situazione che si andrà a creare di maggior danno, non chi è stato costretto dagli eventi all’inattività, pena di compiere un’azione malvagia. L’uomo è chiamato sempre a fare il bene morale, non sempre a lucrare l’utile. E se in certi frangenti l’unico maggior bene possibile è quello dell’astensione da atti malvagi io non potrò che optare per questa scelta omissiva. Anche se questa mia scelta provocherà più danni, ma non imputabili a me dato che sarò stato costretto all’omissione dalle scelte inique altrui.
Ricordiamo quale fu la posizione che tenne alla fine degli anni ‘90 proprio Giovanni Paolo II nella famigerata questione sui consultori cattolici tedeschi in tema di aborto. Molti di questi articolavano il seguente ragionamento: se non entriamo nella lista ufficiale dei consultori che possono accostare le donne che vogliono abortire al fine di persuaderle a tenere il bambino, lasciamo il campo ai soli consultori abortisti. Perseguendo lo scopo di limitare il danno ci iscriviamo in queste liste. Il problema stava nel fatto che se il colloquio dissuasivo non aveva avuto successo, per legge questi consultori cattolici erano obbligati come tutti a rilasciare il certificato abortivo. Il Papa chiarì che mai si può collaborare al male anche con l’intenzione di limitarne la portata malvagia. L’unica strada - dopo alcune soluzioni (fallimentari) proposte tra cui dichiarare che il certificato non aveva valore legale – era quella di non essere iscritti in quelle liste.
Limitare i danni è un dovere di Giorgio Carbone, 21-07-2014, http://www.lanuovabq.it
Il risultato pratico della sentenza della Corte Costituzionale 162/2014 è aver introdotto nel sistema giuridico italiano la fecondazione eterologa. La fecondazione omologa fa uso di ovociti e spermatozoi della coppia, mentre la fecondazione eterologa fa uso di ovociti e/o spermatozoi di persone terze rispetto alla coppia. Quindi le coppie che vogliono ricorrere alla fecondazione in provetta hanno la possibilità di fare uso dei propri gameti, oppure di gameti di terzi. La fecondazione eterologa può essere praticata alle stesse condizioni (es. la coppia deve avere una diagnosi di sterilità) e con gli stessi limiti della fecondazione omologa (es. è vietato l’utero in affitto, chiamato anche nel gergo politicamente corretto “maternità di sostegno”).
La fecondazione extracorporea, sia omologa che eterologa, comporta sempre la produzione dell’essere umano di età embrionale all’interno di una provetta: l’atto coniugale non esiste, il concepimento, cioè il processo di avvicinamento e di adesione di spermatozoo e ovocita che termina con un nuovo vivente della specie umana, è determinato dalla tecnica e dall’intervento dei biologi. Per cui l’essere umano di età embrionale così concepito è il termine non di un atto sessuale, ma di una procedura tecnica. È appunto non generato, ma prodotto. È questa la ragione etica per cui qualsiasi tecnica di fecondazione extracorporea riduce l’uomo a un prodotto, e perciò è disumana, e quindi eticamente inaccettabile.
Dal punto di vista etico la fecondazione eterologa si presenta come una aggravante dell’illiceità della fecondazione: aggiunge una terza figura genitoriale e anche una quarta a seconda che si faccia uso di uno o due gruppi di gameti provenienti da persone terze rispetto alla coppia.
Quindi, fatte queste premesse sommarie sull’illiceità della fecondazione in generale e di quella eterologa in particolare, ci domandiamo: oggi un parlamentare che è convinto dell’illiceità della fecondazione cosa può fare? E poi un cittadino cosa può fare?
Per rispondere mi aiuto con un esempio. Tizio è determinato a compiere un’azione gravemente ingiusta che nelle previsioni produrrà molti danni a terzi i quali non hanno la capacità di difendersi. Io ho la possibilità fisica di compiere un’azione che nelle mie intenzioni e nella realtà fattuale produce il risultato finale di ridurre molti dei danni a carico dei terzi indifesi. Non c’è alternativa: o Tizio compie il suo gesto gravemente lesivo di terzi; oppure io intervenendo posso ridurre gli effetti disastrosi. In questo esempio io non solo agisco in modo eticamente ammissibile, ma ho il dovere di agire in questa direzione proprio perché ho il dovere etico di aiutare il terzo che non ha la capacità di tutelare se stesso.
Oggi il sistema giuridico italiano è determinato nel senso che consente l’accesso alla fecondazione omologa ed eterologa, la quale produce sempre dei danni notevoli a terzi indifesi, che sono gli esseri umani di età embrionale. Io, parlamentare, ho dichiarato apertamente la mia contrarietà a qualsiasi forma di fecondazione extracorporea, vedo che non è possibile costituire una maggioranza che vieti qualsiasi forma di fecondazione extracorporea, e che posso solo giocare la carta di ampliare le condizioni di accesso e i limiti e i divieti. Ad esempio elaborando un legge che richieda tre diagnosi di sterilità a distanza di un anno l’una dall’altra, dia sempre la possibilità di conoscere sempre e per qualsiasi motivo il genitore biologico, cioè colui o colei che ha fornito il gamete estraneo alla coppia.
Giovanni Paolo II nella Lettera enciclica Evangelium Vitae (n. 73) presenta un caso simile: «Un particolare problema di coscienza potrebbe porsi in quei casi in cui un voto parlamentare risultasse determinante per favorire una legge più restrittiva, volta cioè a restringere il numero degli aborti autorizzati, in alternativa ad una legge più permissiva già in vigore o messa al voto. [...] Nel caso ipotizzato, quando non fosse possibile scongiurare o abrogare completamente una legge abortista, un parlamentare, la cui personale assoluta opposizione all'aborto fosse chiara e a tutti nota, potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica. Così facendo, infatti, non si attua una collaborazione illecita a una legge ingiusta; piuttosto si compie un legittimo e doveroso tentativo di limitarne gli aspetti iniqui».
È vero che Giovanni Paolo II sta parlando dell’aborto e anche dell’eutanasia, ma sta applicando un principio generale a due fattispecie particolarmente gravi che ha definito come «crimini che nessuna legge umana può pretendere di legittimare» (n. 73). E il principio etico generale consiste nel dovere che io ho di agire per fare in modo che la determinazione di Tizio produca il minor numero di danni a carico di terzi. Si tratta di un dovere di agire perché sono in gioco i diritti umani fondamentali di terzi indifesi e perché la prudenza giudica che non ci sono alternative realistiche. Quindi, se io non agissi, sarei colpevole di omissione: di non aver concorso a limitare i danni a terzi indifesi.
E una persona che non sia parlamentare cosa può fare? Insistere sulla serietà e completezza delle diagnosi di sterilità, che spesso sono superficiali e solo funzionali a indirizzare alla fecondazione extracorporea. E constatato che alcune cause di sterilità e infertilità derivano dalla promiscuità e da disordini sessuali, sarà anche doveroso insistere nell’educare all’affettività, alla castità e alla fedeltà coniugale.
Eterologa, dove arriva la legge di Alfredo Mantovano, 21-07-2014, http://www.lanuovabq.it
A scanso di equivoci. La sentenza della Corte costituzionale sulla fecondazione eterologa – la n. 162 del 9 aprile 2014 – contiene delle affermazioni di principio culturalmente inaccettabili e giuridicamente discutibili. Su questa testata ho dedicato qualche parola a questi profili sia quando è stato reso noto il dispositivo, sia quando è stato possibile leggerne le motivazioni: contenuti sui quali nei giorni scorsi, sempre su La Nuova Bussola Quotidiana, mons. Giampaolo Crepaldi è intervenuto magistralmente (clicca qui).
Le riflessioni che seguono danno per scontata la critica ai passaggi-chiave della decisione; ma, prendendo atto degli effetti che essa ha prodotto, pongono la questione del che cosa può accadere ora, alla stregua dei limiti e delle indicazioni di prospettiva comunque enunciati dalla Corte.
Il riferimento al § 73 della Evangelium Vitae, richiamato da mons. Crepaldi, ha senso se si individua il nuovo perimetro operativo descritto dalla Corte, e quindi se si confronta la situazione che ne deriva con i parametri del Magistero ecclesiale, e del fondamentale insegnamento di S. Giovanni Paolo II. Può darsi che quelle che seguono siano delle ovvietà, ma se l’ovvio si dà troppo per acquisito capita che affievolisca e se ne perdano le tracce. Eviterò di citare articoli e commi per non appesantire una materia già complicata: assicuro il lettore che ogni affermazione è fondata sulle disposizioni della legge 40/2004 e della sentenza 162/2014.
Allo scopo di capire che cosa può accadere, proverò ad affiancare le singole voci della sentenza 162 con gli intenti manifestati dal ministro della Salute Lorenzin, nelle risposte a interrogazioni parlamentari. Mi riferisco in particolare a quelle fornite in occasione delle question time del 2 luglio: nella circostanza il ministro ha informato della costituzione di un gruppo di lavoro chiamato entro questo mese a fornire un elenco di profili critici sui quali sarà necessario intervenire.
Punto di partenza è che la Consulta non ha abolito l’intera legge 40: non vi è la prateria priva di regole nel cui contesto prima del 2004 erano ammesse le pratiche più ardite; sono caduti dei paletti importanti: ma non tutti, e comunque non l’impianto della legge nel suo insieme. La prima conseguenza è che per effetto della sentenza 162 non rivivono in alcun modo le flebili e labili circolari che dal 1985 (quando l’on. Degan era ministro della Sanità) al 1997 hanno costituito la sola disciplina, di rango non legislativo, della PMA (Procreazione Medicalmente assistita) in Italia. Al contrario, disposizioni della legge 40 in vigore permettono, col rango della norma primaria, di ritenere operanti i seguenti limiti, tutti menzionati dalla Corte:
1. l’accesso alle tecniche di PMA, adesso anche eterologa, continua a interessare “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertili, entrambi viventi”. Ne restano esclusi i single, le coppie dello stesso sesso, i soggetti che hanno oltrepassato l’età “potenzialmente fertile”. D’altra parte, se la Consulta adopera l’analogia con l’adozione – a mio avviso infondatamente – per legittimare l’eterologa, a maggior ragione non può esservi un regime differente fra i due istituti quanto ai soggetti che possono accedere all’eterologa medesima; costoro, cioè, non possono fruire di confini molto più elastici rispetto a coloro che aspirano ad adottare un bambino. In materia il ministro Lorenzin ha indicato come necessaria la fissazione di una “fascia di età in cui si può donare” e la disciplina del consenso informato di coppie e donatore;
2. il ricorso alla PMA presuppone sempre una patologia che sia causa irreversibile di sterilità/infertilità. Il che vuol dire escludere tale ricorso quando la patologia non sia medicalmente documentata e quando sia superabile con cure adeguate; ma soprattutto vuol dire escluderlo quando l’obiettivo è la selezione genetica del figlio;
3. poiché gli articoli della legge 40 che contengono divieti e sanzioni e che non sono stati censurati di incostituzionalità si estendono alla tecnica eterologa, ciò vale, oltre che per i requisiti soggettivi e per la diagnosi relativa a una patologia in atto, anche quanto alla commercializzazione dei gameti e alla maternità surrogata. Ambedue queste condotte continuano a essere vietate e punite. Né, quanto all’attuazione, ha manifestato dubbi in proposito il ministro della Salute, evitando gli aggiramenti dei compensi mascherati da “rimborsi spese”;
4. i figli di una PMA eterologa “hanno lo status di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime”. Ricorda la Consulta che l’eterologa è specie del genere fecondazione artificiale, sì che le regole fissate finora per quest’ultima, avendo presente solo la specie omologa, si estendono automaticamente alla seconda specie, per l’appunto l’eterologa: e questo vale pure per la presunzione di paternità;
5. non è ammissibile per la PMA eterologa l’azione di disconoscimento della paternità. La Corte fonda tale affermazione sul confronto fra le norme della legge 40 e quelle del codice civile sul riconoscimento e sul disconoscimento di paternità: l’affermazione non è di scarso rilievo;
6. circa le donazioni di gameti, ribadito che non possono essere remunerate, la Consulta non arriva a fissare il loro tetto numerico, e però rappresenta “l’esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto”, demandando l’individuazione della cifra a un aggiornamento delle Linee-guida da parte del ministro della Salute. Sul punto il ministro Lorenzin ha introdotto il tema della selezione dei donatori sani, in attuazione di una direttiva Ue sui test di tipo infettivo e genetico, indicando in questo uno dei profili applicativi della sentenza 162, e ha annunciato l’adeguamento delle Linee-guida, all’esito dei lavori del gruppo da lei istituito. Ha rilevato inoltre l’opportunità di “disciplinare il cosiddetto egg sharing”, cioè la donazione degli ovociti soprannumerari da parte delle donne che si sottopongono a PMA;
7. sul diritto alla identità genetica, e quindi alla conoscenza del donatore da parte del nato da eterologa, la Corte ha ricordato l’elasticità esistente nella materia delle adozioni o per il caso della madre che non intende essere nominata, immaginando una disciplina simile.
Quelli fin qui riassunti sono punti fermi ricavabili dalla sentenza 162. Il quesito da porsi, per completare la ricognizione del diritto positivo, è se sia necessaria una legge, ovvero se la pronuncia della Consulta può trovare immediata applicazione, con le precisazioni derivanti dall’aggiornamento delle Linee-guida.
Come si è visto, l’esigenza di scendere nel dettaglio attiene: a) al numero massimo consentito di donazioni (il ministro Lorenzin suggerisce da 5 a 10), b) a percorsi garantiti che permettano di non privare il nato da eterologa di una anamnesi completa, che includa l’identità del soggetto da cui viene il seme che lo generato, c) a scongiurare unioni artificiali fra gameti e ovuli di persone con legami di parentela (rischio evocato pure dal ministro Lorenzin), d) a una disciplina seria, non sommaria, del consenso informato di coppie e donatore, che ovviamente comprenda la proiezione sul “dopo”.
Se per rispondere a queste necessità si ritengono sufficienti i decreti ministeriali, o comunque degli atti amministrativi, il pericolo può venir fuori da una loro eventuale impugnazione al Tar; in quest’ottica, precisare con una legge i limiti rimasti indefiniti a seguito della sentenza 162 fornirebbe maggiori garanzie. E però, la scelta del percorso legislativo impone cautela: la Corte non ha censurato di incostituzionalità i sopravviventi confini della legge 40; non ha detto, però, che sono limiti insuperabili a seguito di ulteriori modifiche legislative. Ha solo affermato che disciplinare con legge la PMA risponde a una esigenza costituzionale, essendo in gioco principi tutelati dalla Costituzione, in primis il diritto alla salute: non ha “costituzionalizzato” le norme della legge 40 rimaste in vigore.
Nessuno può escludere che riaprire oggi in Parlamento la discussione sulla materia equivalga ad aprire il vaso di Pandora: e se, a seguito del confronto nelle Commissioni e in Aula, dovessero mutare i requisiti soggettivi per l’accesso alla PMA, permettendola ai single o alle persone dello stesso sesso o alle nonne? È il caso di ricordare che Camera e Senato sono quelle che hanno licenziato la pessima legge sulla droga e stanno approvando le disastrose riforme del divorzio e delle unioni civili.
L’approfondimento di ordine etico non potrà non tenere conto di queste condizioni di fatto e di diritto positivo.
martedì 15 luglio 2014
La strage degli embrioni: solo uno su 10 vive di Tommaso Scandroglio, 15-07-2014, http://www.lanuovabq.it
Il 9 luglio scorso è stata pubblicata l’annuale relazione che il ministro della Salute presenta al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 40, norma che disciplina la fecondazione artificiale nel nostro Paese. I dati sono riferiti all’anno 2012. Qualche cifra tra le più significative (ringrazio il dottor Renzo Puccetti per l’assistenza in fase di verifica dei dati). «In generale, aumenta l’accesso alle tecniche di Pma» scrive il ministro Beatrice Lorenzin (si riferisce alle tecniche di II e III livello). Quindi sempre più coppie cercano il figlio in provetta, ben 72.543. Ma quante riescono nel loro intento? Siamo intorno al 17%. Il dato di insuccesso non è molto dissimile da quello del 2004-2005, primo anno in cui legalmente si praticava la fecondazione artificiale. E questo nonostante si possano produrre quanti embrioni si vogliono per ciclo e la crioconservazione del figlio non abbia più limiti grazie alla sentenza della Corte Costituzionale del 2009. Ciò a dimostrare che le aperture alla provetta a colpi di sentenza non ha prodotto i risultati sperati.
Madre natura ha le sue regole che nemmeno i giudici riescono a piegare ai propri voleri. Un altro dato: «Il numero delle donne di 40 anni o più che si sottopongono a Fivet ed Icsi è aumentato passando dal 20,7% del 2005 al 30,7% del 2012, mentre è diminuito quello delle donne con età inferiore ai 34 anni, passando dal 39,3% del 2005 al 28,3% del 2012, fattore questo che incide negativamente sui risultati delle tecniche stesse». Dunque si alza l’età in cui si cerca un figlio. Anche questo è un aspetto interessante. La legge 40 era nata con l’intenzione di venire incontro al desiderio di quelle coppie che non riuscivano ad avere un figlio non tanto per motivi di età, ma per cause patologiche. Ce lo rivela l’art. 5 della legge che pone come condizione per accedere alla fecondazione artificiale il fatto che i richiedenti siano “in età potenzialmente fertile”. Ecco che la provetta da strumento per colmare un problema di sterilità ed infertilità patologiche diviene espediente per diventare genitore quando i capelli ormai sono grigi.
Ma veniamo al personaggio principale della Fivet: il nascituro. Sono stati prodotti 114.276 embrioni. Di questi, 18.957 sono stati congelati: più del 16% del totale. La crioconservazione è pratica che viene applicata sempre più frequentemente. Un’accelerazione si è registrata all’indomani della già citata sentenza della Consulta che ha ampliato le ipotesi di crioconservazione: prima della sentenza gli embrioni congelati erano 7.337 (anno 2009) per poi schizzare solo l’anno dopo a 16.280. Più del doppio. Ecco però la domanda cruciale: di quei 114.000 e più embrioni prodotti quanti hanno visto la luce? Siamo intorno ai 12.100. Quindi ben 83.200 embrioni sono morti nei processi di fecondazione artificiale e quasi 19.000, come abbiamo visto, conducono un’esistenza sospesa in azoto liquido con un altissimo rischio, una volta scongelati, di perire anch’essi.
Espresso in percentuali, solo il 10% degli embrioni prodotti è nato, contro il 74% dei loro fratelli che è morto e il 16% che è attualmente crioconservato. Lo vogliamo sottolineare ancora una volta: solo un embrione su 10 vedrà la luce. Voi prendereste un aereo di una compagnia i cui velivoli nove volte su dieci si schiantano al suolo? Anche in questo caso il figlio in provetta era e rimane una tecnica assai fallimentare, nonostante tutte gli interventi di carattere giurisprudenziale che si sono succeduti negli anni. Un qualsiasi farmaco da banco che registrasse simili risultati negativi non potrebbe essere mai commercializzato. Tornando all’esempio dell’aereo: se precipitassero il 90% dei voli di una compagnia aerea secondo voi gli enti preposti non interverrebbero immediatamente con un’inchiesta bloccando tutto? Addirittura basterebbe un solo velivolo precipitato per allertare subito le autorità.
Ma per la provetta magica l’ideologia e il denaro fanno chiudere gli occhi su questo fallimento di proporzioni macroscopiche ed anzi lo legittimano con tanto di norme varate dal Parlamento e liberalizzate ancor di più dai giudici. D’altronde il prezzo più salato lo facciamo pagare al bambino mai nato che non ha modo di protestare e dunque perché preoccuparsi? È interessante leggere questa relazione in combinato disposto con la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha abolito il divieto di eterologa. Sarà curioso verificare nella relazione del 2016 come risponderà il popolo italico a questa nuova opzione: la ultra quarantenne sfiderà la sorte usando il proprio ovocita un po’ vecchiotto nella speranza però di abbracciare un figlio geneticamente suo oppure sarà tentata dall’ovocita della donatrice ventenne, che promette maggiori chance di successo ma che altresì assicura di crescere un “figlio” che non è suo figlio? La relazione del Ministro della Salute assomiglierà sempre più ad una statistica di vincite al Lotto, una terribile roulette russa fatta a spese di centinaia di migliaia di bambini.