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giovedì 12 novembre 2015

La Corte Costituzionale legalizza l’eugenetica, novembre 12, 2015 Aldo Vitale, http://www.tempi.it/

Con la sentenza 229/2015 la Corte Costituzionale ha eliminato il divieto di selezione degli embrioni e della relativa sanzione penale sanciti, rispettivamente, dalla lettera b del comma 3 e dal comma 4 della legge 40/2004 disciplinante le tecniche di procreazione medicalmente assistita (da ora Pma).
Ciò causa numerose perplessità di carattere biogiuridico.
In primo luogo: focalizzando l’attenzione sul dispositivo della suddetta sentenza, si ha l’impressione che la Corte Costituzionale non ha letto le norme in questione, che se le ha lette non le ha comprese, e che se le ha comprese le ha dolosamente disattese.
In secondo luogo: dall’impianto generale della sentenza, sembra che la Corte Costituzionale si sia soltanto pigramente adagiata, recependone il senso all’interno del nostro ordinamento, sulla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 agosto 2012 riguardante il caso “Costa e Pavan c. Italia” con cui è stato dichiarato illegittimo il divieto della legge 40/2004 circa la diagnosi genetica preimpianto (da ora Dgp) specialmente in relazione alla normativa italiana in tema di interruzione volontaria di gravidanza (da ora Ivg) cristallizzata dalla legge 194/1978.
In terzo luogo: con la medesima sentenza, in barba ad ogni principio di non-contraddizione, la Corte Costituzionale ha, tuttavia, disposto che non è illegittimo il divieto posto dalla legge 40/2004 circa la soppressione dell’embrione in quanto, sempre secondo la Corte, «l’embrione, infatti, quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico».
Scendendo più in profondità, ma pur sempre evitando eccessivi tecnicismi etici e giuridici, occorre evidenziare che la suddetta sentenza della Corte Costituzionale non ha colpito semplicemente il divieto di Dgp, ma il divieto di selezione eugenetica in quanto tale.
Occorre però procedere con ordine su tre piani diversi: quello della coordinazione normativa; quello dei principi; quello degli effetti.
Sotto il primo profilo, cioè quello strettamente normativo, la decisione della Corte Costituzionale è fallace in quanto fondata sull’equivoco (il medesimo in cui è incorsa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per una scadente conoscenza dell’ordinamento italiano e a causa della mancanza di una interpretazione sistematica del medesimo) che il divieto di Dgp della legge 40/2004 sia in contrasto con la normativa in tema di Ivg.
Detto in poche parole, ecco il succo del ragionamento della Corte Europea prima e della Corte Costituzionale adesso: che senso ha il divieto di Dgp che impedisce di selezionare gli embrioni insani per impiantarli se poi si può ricorrere alla interruzione volontaria di gravidanza per le malformazioni del feto?
Una simile impostazione dimostra di non aver colto la lettera e lo spirito di entrambe le leggi.
Per sciogliere il bandolo della matassa occorre tenere sempre ben presente ciò che la Corte Costituzionale incredibilmente sembra ignorare (si spera in buona fede), cioè la distinzione tra aborto eugenetico ed aborto terapeutico.
L’aborto eugenetico è quello posto in essere secondo un’ottica strettamente eugenetica, cioè per scartare gli embrioni o i feti considerati non idonei a causa delle loro eventuali patologie.
L’aborto terapeutico, invece, è quello posto in essere soltanto qualora le eventuali patologie del feto possano arrecare un pregiudizio alla integrità psico-fisica della donna, così come recita la lettera b del comma 1 dell’articolo 6 della legge 164/1978 che la Corte Costituzionale sembra non letto o compreso.
Insomma, per essere terapeutico e non eugenetico l’aborto, occorre che esista un nesso di causalità tra le patologie del feto e le lesioni all’integrità psico-fisica della donna; in caso contrario non sarà terapeutico, ma eugenetico e come tale universalmente riconosciuto come illecito nel nostro ordinamento, stante, appunto, il riconoscimento giurisprudenziale sul punto come dimostrano la sentenza della Corte di Cassazione 14488/2004 per la quale «non esiste nel nostro ordinamento l’aborto eugenetico», e la sentenza 151/2009 della stessa Corte Costituzionale ai sensi della quale l’embrione non è “cestinabile” come una qualunque res difettosa.
Sotto il livello dei principi, la suddetta sentenza della Corte Costituzionale sembra non tener conto che la terapeuticità dell’aborto terapeutico è in relazione alla madre e non all’embrione o al feto. La Dgp, invece, è sempre in relazione all’embrione e il divieto che era previsto dalla legge 40/2004 serviva proprio ad evitare che l’embrione fosse reificato e cassato come un qualunque prodotto difettoso.
Il divieto contemplato dalla legge 40/2004 che la Corte Costituzionale ha spazzato via con incresciosa insipienza giuridica era una norma di presidio della civiltà giuridica, di preservazione della natura del diritto e di espressione del diritto di natura.
Sotto il profilo degli effetti, non si può fare a meno di considerare che il divieto di Dgp testé archiviato evitava che si sviluppasse e diffondesse la disumana e antigiuridica prassi eugenetica nel nostro ordinamento.
La mera diagnosi osservazionale dell’embrione, infatti, è già consentita dalla stessa legge 40/2004 come si evince dal comma 2 dello stesso articolo 13 che così infatti sancisce: «La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative».
Caduto un simile divieto per mano della sciatteria giuridica della Corte Costituzionale si è spalancata la porta verso la prassi eugenetica che per nulla riguarda la salute della donna, ma la dignità umana in quanto tale.
Oltre il diritto al figlio, dunque, potrà adesso essere reclamato anche il diritto al figlio sano, sebbene la Corte Costituzionale non sembra essersi posta il dilemma di cosa è sano e cosa invece no; si tratta solo di patologie degenerative e ingravescenti o anche con cui si può convivere, di patologie ereditarie e comuni o soltanto di quelle rare?
Chi decide e come si decide il limite? Se per una coppia avere un figlio diabetico può essere un problema, per un’altra coppia potrebbe essere un problema che sia femmina e non maschio, o castano piuttosto che biondo; chi conterrà gli eccessi e gli orrori?
In conclusione, sembrano riecheggiare proprio le parole di uno dei padri della fecondazione artificiale, cioè Jacques Testart il quale, in una intervista nel 2004, ha giustamente ravvisato ciò che la Corte Costituzionale sembra, ahinoi, avere ignorato del tutto: «Più si va avanti e più sarà difficile sbarrare la strada a un progetto di eugenetica […]. Ma non c’è dubbio che, se la medicina si mette al servizio della selezione, creando categorie di inclusi, reclusi ed esclusi, la vita umana sarà tassativamente governata dall’ideologia della competizione, contro la quale per salvare la civiltà è stato necessario inventare i diritti dell’uomo».

Se la Consulta riconosce il diritto all'eugenetica di Giacomo Rocchi, 12 novembre 2015, http://www.lanuovabq.it/


La nuova sentenza della Corte Costituzionale sulla legge 40 del 2004 depositata ieri contiene due decisioni di segno diverso, entrambe assai interessanti. 

FecondazioneIl Tribunale penale di Napoli, che stava giudicando due professionisti della fecondazione in vitro, accusati di avere selezionato, tra gli embrioni prodotti in soprannumero, quelli affetti da malattie genetiche e di averli soppressi, ha sospettato che la legge sia incostituzionale nel porre due divieti assoluti: di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e di soppressione degli embrioni prodotti. Secondo il Tribunale, entrambe le condotte dovrebbero essere permesse ai danni degli embrioni malati, alla luce del diritto della donna a rifiutarne il trasferimento nel proprio corpo, avendo ella in ogni caso il diritto di abortirli. 

Come si vede, si tratta della concretizzazione giuridica della "cultura dello scarto" di cui ha spesso parlato Papa Francesco: se gli embrioni sono malati possiamo rifiutarli e, siccome non servono a niente, è meglio ucciderli. 

I criteri indicati per sollevare il dubbio di costituzionalità sono ben conosciuti: il diritto alla salute della donna – che è ormai una parola vuota, che corrisponde al riconoscimento della sua totale autodeterminazione – e l'Europa: viene così richiamata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che aveva, appunto, affermato il diritto delle coppie di procedere alla diagnosi genetica preimpianto sugli embrioni prodotti e di rifiutare quelli malati. 

La Corte Costituzionale ha risposto in maniera affermativa alla questione della selezione, dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge «nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili». 

La decisione viene presentata come inevitabile conseguenza di quella di pochi mesi fa che aveva eliminato il divieto di accesso alle tecniche di fecondazione artificiale per le coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili: la Corte osserva, infatti, che l'accesso di queste coppie alle tecniche presuppone l'esecuzione della diagnosi genetica e la selezione, perché esse non servono più a superare la sterilità, ma a conseguire gravidanze di bambini non malati. Quindi, dice la Corte, ciò che è diventato lecito per effetto di quella pronuncia «non può dunque – per il principio di non contraddizione – essere più attratto nella sfera del penalmente rilevante». 

In realtà quella piccola breccia aperta per gli aspiranti genitori consapevoli di essere portatori di malattie genetiche si è rapidamente trasformata nel crollo dell'intera diga: ora – in forza della nuova pronuncia della Corte Costituzionale – la diagnosi genetica preimpianto e la selezione degli embrioni è espressamente consentita per tutte le coppie. La Corte finge di credere che ciò avverrà al solo scopo di evitare il trasferimento degli embrioni malati, ma, di fatto, viene espressamente autorizzata la prassi usata dagli "specialisti" della fecondazione in vitro: produzione di quanti più embrioni possibili, diagnosi genetica su tutti gli embrioni prodotti, selezione discrezionale di alcuni di essi dipendente dalle finalità che la coppia o i tecnici si prefiggevano. 

Si deve sottolineare che questa pronuncia contiene un elemento davvero sorprendente – ma anche terribile - di chiarezza: la Corte, infatti, ha autorizzato (sia pure in qualche caso) la selezione eugenetica degli embrioni! Sì: questa parola terribile – eugenetica – che richiama pratiche orribili contro la vita e la dignità dell'uomo e tempi oscuri è stata "sdoganata"; sì, la Corte Suprema di una nazione civile ha statuito che, in certi casi, la selezione a scopo eugenetico è permessa. 

Nonostante l'enormità di questo evento giuridico, non possiamo stupirci: sappiamo benissimo, infatti, che la produzione artificiale dell'uomo è inevitabilmente eugenetica, perché l'embrione è un "prodotto" (la legge 40 parla di "produzione degli embrioni") realizzato su richiesta da clienti paganti, che lo vogliono perfetto. 

Possiamo consolarci osservando che ora, almeno, ogni velo sulla natura di queste pratiche è caduto; nessuno può dire di non sapere; nessuno – soprattutto se afferma di far parte di un mondo che difende la vita e respinge la cultura dello scarto – può continuare a sporcarsi le mani (e a guadagnare denaro) con pratiche così abiette.  

La decisione della Consulta in merito al secondo quesito sorprende nel senso opposto. La Corte afferma che gli embrioni malati possono essere, sì, selezionati e non trasferiti nel corpo della madre, ma non possono essere soppressi; e tale decisione è presa con parole non banali. Conviene leggere un passo, anche se un po' impegnativo: «deve escludersi che risulti (…) censurabile la scelta del legislatore del 2004 di vietare e sanzionare penalmente la condotta di «soppressione di embrioni», ove pur riferita (…) agli embrioni che, in esito a diagnosi preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica. Anche con riguardo a detti embrioni, la cui malformazione non ne giustifica, sol per questo, un trattamento deteriore rispetto a quello degli embrioni sani (…), si prospetta, infatti, l’esigenza di tutelare la dignità dell’embrione, alla quale non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella della procedura di crioconservazione. L’embrione, infatti, quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico. Con la sentenza n. 151 del 2009, questa Corte ha già, del resto, riconosciuto il fondamento costituzionale della tutela dell’embrione, riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost.; e l’ha bensì ritenuta suscettibile di «affievolimento» (al pari della tutela del concepito: sentenza n. 27 del 1975), ma solo in caso di conflitto con altri interessi di pari rilievo costituzionale (come il diritto alla salute della donna) che, in temine di bilanciamento, risultino, in date situazioni, prevalenti. Nella fattispecie in esame, il vulnus alla tutela della dignità dell’embrione (ancorché) malato, quale deriverebbe dalla sua soppressione tamquam res, non trova però giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di altro interesse antagonista». 

Insomma: la Corte sa – e lo ribadisce pubblicamente – che l'embrione prodotto non è "mero materiale biologico" e non può essere trattato come se fosse una cosa ("tamquam res"); quindi i suoi interessi possono cedere solo di fronte «ad altri interessi di pari rilievo costituzionale». L'embrione soprannumerario malato, quindi, non può essere soppresso – e resta reato farlo – e, per evitare che muoia, non può che essere crioconservato. 



Una mezza vittoria per i prolife? Purtroppo i timori sono legittimi. 
Colpisce, in primo luogo, che la Corte non abbia avuto il coraggio di usare le parole "uccidere" e "vita": in effetti, la "soppressione" dell'embrione in vitro, più che ledere la sua "dignità", ne viola il diritto alla vita. L'embrione "soppresso" viene ucciso volontariamente; prima era un essere umano vivo – anche se ingiustamente congelato – e dopo è un essere umano morto.

E poi: quali sono gli altri interessi "di pari rilievo costituzionale" rispetto ai quali quelli degli embrioni "affievoliscono", per usare l'eufemismo della Corte Costituzionale? Fino ad oggi – nella finzione creata con la sentenza n. 27 del 1975 che consentì la liberalizzazione dell'aborto volontario – vi era un unico interesse prevalente: quello alla vita e alla salute della madre la cui tutela, formalmente, ha permesso l'approvazione della legge 194 del 1978 sull'aborto. Non a caso, quella risalente pronuncia della Corte è sempre stata richiamata per "smantellare" progressivamente i "paletti" della legge 40. 

Ora scopriamo che potrebbero esistere altri interessi prevalenti; e subito viene in mente la questione che ancora pende davanti alla Corte: quella della possibilità di destinare gli embrioni soprannumerari alla ricerca scientifica che – come è noto – è tutelata dalla Costituzione. In quella causa – che sarà discussa all'udienza pubblica del 22/3/2016 - i Giuristi per la Vita avevano chiesto al Presidente della Corte di nominare un curatore speciale per gli embrioni, visto il loro conflitto di interessi con i genitori, che vogliono destinarli, appunto, alla sperimentazione e alla conseguente soppressione. 

Il fatto è che la produzione in vitro dell'uomo – non dimentichiamolo: una pratica creata nell'ambito della zootecnia – lo rende, come dice la Corte, "tamquam res", come se fosse una cosa; e quali diritti si possono attribuire alle cose?

mercoledì 23 ottobre 2013

BATTAGLIA LEGALE CONTRO LA LEGGE 40 - Fecondazione, a Roma la prima diagnosi preimpianto in un ospedale pubblico - http://roma.corriere.it/

La Legge 40 vieta che le coppie fertili possano sottoporsi a Fivet e vieta la diagnosi pre-impianto per scopi eugenetici. Infatti i signori Pavan volevano un figlio in provetta proprio perché tale tecnica permette di verificare se l’embrione è affetto da qualche patologia e, in caso positivo, scartarlo, finché dopo cicli e cicli si ottiene quello sano. La sentenza ha fatto scalpore non solo perché permette condotte contrarie al dettato legislativo, ma anche perché il giudice non ha nemmeno pensato di sottoporre, come era doveroso, gli articoli della Legge 40, che lui ha violato, al sindacato di costituzionalità presso la Consulta. Insomma è andato dritto per la sua strada infischiandosene della legge e della Corte costituzionale. Quest’ultima ovviamente non ha battuto ciglio, tanto meno il Consiglio superiore della Magistratura.



(Ansa)


Tribunale obbliga Asl di Roma a effettuare analisi genetica su una coppia affetta da fibrosi cistica che ha già figlio malato

ROMA - Per la prima volta la diagnosi preimpianto verrà eseguita su una coppia fertile in una struttura pubblica, a dispetto della legge 40 sulla fecondazione assistita. La Asl Roma A, a seguito della sentenza del Tribunale di Roma che le ha intimato di effettuare la diagnosi genetica preimpianto (PGD) su una coppia fertile affetta da fibrosi cistica, ha stabilito che l’intervento sarà effettuato direttamente in una propria struttura, l’unità operativa di fisiopatologia della riproduzione del centro Sant’Anna, diretta dal professor Antonio Colicchia. È la prima volta in Italia che una struttura pubblica è chiamata ad erogare la prestazione di diagnosi genetica su un embrione prima del suo inserimento nell’utero.

LUNGA BATTAGLIA LEGALE - Il presidente della commissione Politiche e sociali del consiglio regionale del Lazio, Rodolfo Lena, ha seguito con attenzione la lunga battaglia legale di Rosetta Costa e Walter Pavan, informata nella giornata di ieri dallo stesso professore Colicchia della decisione assunta dalla Asl. «Si apre così - spiega Lena - una nuova strada per tante coppie, con l’ulteriore buona notizia costituita dal fatto che il Sistema sanitario regionale farà certamente da calmiere rispetto ai costi molto elevati della diagnosi genetica preimpianto. Come istituzione non possiamo che supportare questi esempi di eccellenza nati in senso a una nostra Asl, grazie ad investimenti strategici e alla valorizzazione delle professionalità».

GIA’ UN FIGLIO MALATO - La coppia in questione, sostenuta dall’associazione Luca Coscioni, ha visto accolta la richiesta di ottenere la PGD per evitare il ripetersi della possibilità di avere un secondo figlio affetto da una patologia fortemente invalidante come la fibrosi cistica. Fino a questa sentenza, solo le coppie affette da infertilità avevano la possibilità di accedere alla diagnosi preimpianto. «Da oggi - spiega il professore Colicchia - questa incomprensibile discriminazione viene a decadere aprendo la possibilità anche a coppie affette da altre patologie genetiche come la microcitemia di sapere in anticipo se il loro figlio nascerà sano».

SOLO NEI CENTRI PRIVATI - La PGD è largamente utilizzata nei centri privati di fecondazione assistita dal 2009, quando la sentenza della Corte Costituzionale abrogò il divieto di fecondare più di tre ovociti riaprendo la possibilità di crioconservare gli embrioni in eccesso o malati che in ogni caso devono essere crioconservati. «Questa sentenza - commenta Colicchia - supera le resistenze dei centri pubblici ad effettuare PGD anche in regioni ,come la Sardegna, dove si registra la maggior frequenza di coppie dove entrambi i partner sono portatori sani di patologie genetiche come la microcitemia». Queste coppie, infatti, hanno un rischio del 25% di dare alla luce un feto malato di Thalassemia, una malattia che costringe a trasfusioni per tutta la vita. (fonte Agi)

22 ottobre 2013
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sabato 19 ottobre 2013

Legge 40 ed eugenetica: vietata per legge, ammessa per sentenza, 18 ottobre 2013, http://www.uccronline.it/

Aldo Vitale

di Aldo Vitale, ricercatore in filosofia e storia del diritto



«Quello che la natura fa ciecamente, lentamente e brutalmente, l’uomo può fare con lungimiranza, rapidità e delicatezza. Il miglioramento del nostro lignaggio mi sembra uno dei più alti scopi che ci sia dato di perseguire razionalmente»: così scriveva Francis Galton nei suoi “Saggi” a proposito dell’importanza positiva della pratica eugenetica.

Di un tal brano sembrano le parafrasi alcune pronunce delle corti nazionali e internazionali, allorquando autorizzano operazioni e procedure bio-mediche che si sostanziano in vere e proprie forme di nuova selezione eugenetica. Lo scorso 26 settembre 2013, infatti, il Tribunale di Roma ha sferzato l’ultimo colpo, in ordine temporale, alla legge 40/2004 disciplinante le norme in materia di PMA, stabilendo la legittimità della richiesta di accesso alle tecniche di PMA da parte di una coppia fertile che intende procedere alla selezione embrionale pre-impianto in quanto affetta da fibrosi cistica.

Alcune brevi considerazioni di carattere bio-giuridico s’impongono. Sotto l’aspetto più strettamente normativo non può evitarsi di notare che il giudice abbia stravolto già fin dall’inizio la lettera e lo spirito della suddetta legge consentendo ad una coppia fertile l’accesso alle tecniche di PMA contravvenendo al comma 1 dell’art. 4 della suddetta legge che, invece, prevede di potervi fare ricorso solo quando «sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione» e quindi ai soli casi «di sterilità o infertilità inspiegate documentate da atto medico, nonché ai casi ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico».

La corte dunque ha autorizzato l’accesso alle tecniche di PMA per chi è privo dei requisiti richiesti dalla legge stessa; la violazione di ogni buon senso e della prudenza, che dovrebbero essere tratti tipici di chi ha studiato per l’appunto giurisprudenza, viene in risalto nella sua massima tragicità, come accadrebbe per quell’arbitro che decidesse di far vincere una squadra che neanche fosse inscritta al campionato. Inoltre, la stessa legge, alla lettera b del comma 3 dell’art. 13, vieta espressamente ogni tipo di selezione embrionale, soprattutto a scopo eugenetico.

Disancorandosi, tuttavia, dalla questione meramente normativa, non si può fare a meno di notare la criticità di una simile decisione almeno per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, scardinando la griglia dei requisiti posti dalla stessa legge, si avvalora l’idea che la medicina e la tecnica altro non siano che strumenti per la mera realizzazione dei desideri umani di ogni ordine e specie. In secondo luogo, si pongono in essere pratiche palesemente eugenetiche che, pur non coercitivamente contemplate e messe in essere da un apparato autoritario come lo Stato, e dunque su richiesta dei singoli, sono ugualmente in diretto contrasto con i principi “neminem laedere” (non ledere nessuno) e “unicuique suum tribuere” (dare a ciascuno il suo), cioè con sommi principi pre-ordinamentali e ultra-normativi, della giustizia, in quanto, tramite la selezione embrionale, si lede la posizione giuridica dell’embrione, tutelato dall’articolo 1 della stessa legge 40/2004, e non “gli si dà il suo”, cioè non si riconosce il suo diritto ad esistere anche se affetto dalle patologie più disparate.

La legge 40/2004, così subdolamente, ma cinicamente violentata per mano della stessa giurisprudenza, costituisce, dunque, un presidio non solo di legalità, bensì anche di giustizia, consentendo di tutelare le posizioni di coloro che, più deboli, non possono farsi giustizia da sé. Difendere la legge 40/2004, e nella specie il divieto di selezione eugenetica da essa sancito, non vuol dire dunque arroccarsi su posizione ideologiche, ma semmai su posizioni tipicamente giuridiche, specialmente se si guarda all’orizzonte, cioè verso la possibilità che, cadendo un simile divieto tramite le fantasiose interpretazioni delle corti di merito e di legittimità, possa inserirsi l’ombra oscura di un mercatismo bio-medico, con inevitabile aggravamento della situazione.

Ipotesi non tanto peregrina e nemmeno tanto iperbolica, posto che già un decennio or sono il noto filantropo Robert Graham fondò la “Repository for germinal Choice” con lo scopo di fornire alle donne interessate, e a prezzi non esorbitanti, la possibilità di accedere al liquido seminale di prestigiosi premi nobel per garantirsi una discendenza adeguata di alto livello intellettuale. La suddetta decisione del Tribunale di Roma apre la via, dunque, a scenari ancor più problematici di ciò che si possa ritenere a prima vista.

Difendere i principi di base posti a fondamento di alcuni dei divieti della legge 40/2004 significa, con le parole del filosofo di Harvard Michael Sandel «evitare un uso arbitrario dell’inizio della vita umana, e far sì che il progresso biomedico sia una benedizione per la salute, anziché una tappa dell’erosione della nostra sensibilità».

mercoledì 16 ottobre 2013

Curatore speciale per i nove embrioni congelati di Firenze. Istanza alla Consulta dei Giuristi per la Vita - Ottobre 16, 2013, Gianfranco Amato - http://www.tempi.it/

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Con l’istanza al Presidente della Corte Costituzionale, si vuole riaffermare che gli embrioni non sono “cose” e fornire loro un “difensore”embrio-jpg-crop_displayIl 4 ottobre 2013, il Presidente dei Giuristi per la Vita, avv. Gianfranco Amato, ha presentato al Presidente della Corte Costituzionale un’istanza con cui chiede la nomina di un curatore speciale per la difesa di nove embrioni, attualmente congelati e custoditi presso un centro per la fertilità di Firenze.
Gli embrioni sono stati prodotti con la fecondazione in vitro insieme ad un decimo, già morto, approfittando dell’eliminazione del divieto di produrre più di tre embrioni per ogni ciclo, da una coppia della quale un componente è affetto da patologia genetica; cinque di essi sono risultati affetti da quella patologia, mentre la condizione degli altri quattro è rimasta ignota. La coppia ha chiesto al Tribunale di Firenze di sancire il diritto della donna a rifiutare l’impianto di quei nove embrioni e di autorizzarla a produrre altri embrioni; inoltre ha chiesto di affermare il diritto dei genitori a destinare i nove embrioni alla ricerca scientifica indirizzata alla cura della patologia genetica da cui sono affetti.
Il Tribunale di Firenze, nel sollevare la questione di costituzionalità, sostiene che la legge 40 del 2004 sulla fecondazione artificiale è illegittima perché non permette alla coppia di revocare il consenso al trattamento dopo che il concepimento è avvenuto e non permette di destinare gli embrioni non utilizzati alla ricerca scientifica.
L’ordinanza del Giudice di Firenze mira a “chiudere il cerchio” aperto da quelle emesse da altri giudici civili: ottenuta l’autorizzazione a creare più di tre embrioni per ogni ciclo, se ne producono nel numero più alto possibile, si sottopongono alla diagnosi genetica preimpianto, si selezionano e di essi si fa quello che più interessa: si possono utilizzare per instaurare una gravidanza (altri giudici cercano, nel frattempo, di abbattere il divieto di fecondazione eterologa), ma anche per la “ricerca scientifica”, espressione niente affatto specificata ma che contempla con assoluta certezza il risultato finale della morte dell’embrione, congelato, sezionato, “dissolto”, ma anche sottoposto alle sperimentazioni più varie (possiamo dimenticare che, in altri paesi, alcuni “ricercatori” sono giunti ad impiantare embrioni umani nell’utero di scimmie?); utilizzati gli embrioni creati in un ciclo, se ne potranno produrre altri – perché si sa, la ricerca scientifica cerca sempre nuovo “materiale”.
Con l’istanza al Presidente della Corte Costituzionale, i Giuristi per la Vita vogliono rilanciare concretamente due affermazioni, vere e necessarie.
1) Gli embrioni umani non sono “materiale” e non sono nemmeno “cose” di proprietà dei genitori che li hanno prodotti: sono esseri umani vivi, cui deve essere riconosciuta la dignità che spetta a tutti gli uomini. Questa dignità non viene meno se l’uomo è malato o debole; anzi: la civiltà di una nazione si misura proprio dalla sua capacità di tutelare e difendere i deboli dalle aggressioni da parte dei più forti.
2) Un processo non è giusto se non garantisce un effettivo contraddittorio tra tutti gli interessati: lo dice solennemente l’art. 111 della Costituzione. Tutte le cause civili promosse per far cadere i fragili paletti della legge 40 sono controversie fittizie, nelle quali i promotori – le coppie che si sottopongono alla fecondazione artificiale – sono d’accordo con i convenuti – le cliniche di fertilità: gli operatori, infatti, vogliono riprendere in pieno le pratiche che già prima della legge svolgevano e non hanno mai spento i frigoriferi per gli embrioni, ben consapevoli della concorrenza internazionale e della lucrosità di questa attività (ora, per di più pagata in parte dallo Stato).
Ma queste pratiche hanno delle vittime: gli embrioni; essi, che già hanno visto violato il proprio diritto ad essere generati naturalmente, devono avere, almeno, una chance di nascere, con il trasferimento nel corpo della donna. Certamente gli embrioni hanno diritto a non essere uccisi, a non essere sottoposti a sperimentazione, a non essere dissezionati e dissolti!
Solo un curatore speciale – una figura creata per tutelare i diritti dei minori quando la volontà dei genitori entra in conflitto con i loro interessi – può contribuire a difenderli, intervenendo nel giudizio e rappresentando ai giudici il loro punto di vista sulle domande presentate.
I Giuristi per la Vita si sono rivolti al Presidente della Corte Costituzionale con fiducia: per la prima volta, la Corte Costituzionale può concretamente realizzare quella tutela dei diritti fondamentali dell’embrione che, in numerose pronunce, quell’alto consesso ha solennemente proclamato; lo può fare perché la legge 40 riconosce gli embrioni “soggetti di diritto” (che, quindi, possono intervenire in una controversia) e perché i nove embrioni sono lì, davanti a tutti, vivi e in attesa che gli adulti decidano della loro sorte.
Inoltre la Corte Costituzionale può ricordare ai giudici che le cause non servono a scardinare le leggi dello Stato, ma a risolvere controversie, e che, di fronte a evidenti tentativi di strumentalizzazione della funzione giudiziaria, occorre avere riguardo alla tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, soprattutto quelli più deboli.
IL PRESIDENTE
Avv. Gianfranco Amato

In difesa dei diritti degli embrioni di Gianfranco Amato, 16-10-2013, http://www.lanuovabq.it/


Nascituro


Pende davanti alla Corte Costituzionale un giudizio di costituzionalità della Legge 40, instaurato a seguito dell’ordinanza n.166/2012 del Tribunale di Firenze, al quale si è rivolta una coppia che, dopo essere ricorsa al Centro di fecondazione assistita “Demetra” S.r.l., ha chiesto che venisse accertata  la piena validità ed efficacia della revoca del consenso al trasferimento in utero degli embrioni soprannumerari malati o non biopsabili, nonché il diritto di poter utilizzare gli embrioni soprannumerari per fini di ricerca scientifica e biomedica.

Si tratta dell’ennesimo assalto, per via giudiziaria, ai divieti posti dalla nota legge sulla procreazione medicalmente assistita. Questa volta, però, un piccolo particolare rende il caso inedito: gli embrioni sono tutti vivi e, secondo quanto dispone la stessa Legge 40, soggetti di diritti. Per la prima volta, infatti, si è difronte ad una controversia legale sulla delicata materia, dopo la produzione degli embrioni, e quando, come si è detto, essi sono ancora in vita. In effetti, in tutte le cause precedentemente instaurate, la domanda e la contestazione, sotto diversi profili, della legittimità costituzionale della Legge 40 del 2004, sono sempre state proposte da coppie che non avevano ancora prodotto gli embrioni, e che chiedevano di produrli in numero superiore a tre (domanda oggetto, ad esempio, della sentenza n. 151 del 2009 della Corte Costituzionale), oppure mediante ricorso a tecniche di fecondazione eterologa. Nel caso dell’ordinanza n.166/2012 del Tribunale di Firenze, oggetto del giudizio della Corte Costituzionale, si è, quindi, di fronte ad un evidente conflitto di interessi tra i genitori ed il concepito.

È per questo motivo che, lo scorso 4 ottobre 2013, l’associazione Giuristi per la Vita, che ho l’onore di presiedere, ha inoltrato al Presidente della Corte Costituzionale, un’istanza per la nomina di un curatore speciale degli embrioni coinvolti nel giudizio dell’ordinanza n.166/2012, al fine di garantire il sacrosanto principio sancito dal dettato dell’art. 111, secondo comma, Cost., il quale impone che ogni processo si debba svolgere «nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». Visto che si discute della loro soppressione, gli embrioni hanno diritto ad una piena tutela della propria posizione giuridica, atteso, peraltro, lo status riconosciutogli dalla vigente normativa in materia. L’articolo 1, primo comma, della legge 19 febbraio 2004 n. 40, infatti, recita espressamente: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito». L’ultimo passo del comma citato manifesta con assoluta chiarezza la volontà del legislatore: quella di considerare il concepito un soggetto, in quanto coinvolto nelle procedure di procreazione medicalmente assistita, e di riconoscergli dei diritti, non una generica tutela. Detti diritti, infatti, devono essere assicurati anche al concepito (così come agli altri soggetti coinvolti), espressione, quest’ultima, che fa evidente riferimento a mezzi giuridicamente efficaci per permettere ai soggetti di far valere i diritti loro riconosciuti.

Dal complesso della normativa in esame è agevole ricavare quali diritti la legge intende assicurare al concepito: il diritto alla vita (art. 14, primo comma), il diritto all’integrità fisica che non può essere lesa da pratiche di sperimentazione o dal congelamento (art. 13, primo e secondo comma, e art. 14, primo e terzo comma), il diritto ad essere curato (art. 13, secondo comma e terzo comma lettera b), e art. 14, quinto comma), il diritto alla propria integrità genetica, con il divieto di tecniche di manipolazione o procedimenti artificiali diretti ad alterarne il proprio patrimonio genetico (art. 13, terzo comma, lettera b), il diritto ad essere concepito con i gameti dell’uomo e della donna che saranno i suoi genitori, quindi ad essere figlio genetico dei suoi genitori (art. 4, terzo comma), il diritto ad essere trasferito nel corpo della madre per avere una chance di svilupparsi e nascere (art. 14, secondo e terzo comma).

In caso di accoglimento dell’istanza, i Giuristi per la Vita hanno indicato al Presidente della Corte Costituzionale, come possibile curatore speciale dei nove embrioni interessati al giudizio,  il Prof. Dr. Giuseppe Noia,  docente di medicina prenatale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e Presidente dell’A.I.G.O.C.

Sarà interessante vedere l’esito dell’istanza, e quale sarà il provvedimento che il Presidente della Corte Costituzionale vorrà emettere. Da lì capiremo se il dettato dell’art.1 della Legge 40/2004, che impone l’obbligo di «assicurare i diritti del concepito», rappresenti un mero enunciato di principio, o costituisca una vera norma cogente, da cui possano discendere concreti effetti giuridici.

martedì 1 ottobre 2013

I giudici aggirano la Legge 40 di Tommaso Scandroglio, 01-10-2013 - http://www.lanuovabq.it/

Fecondazione


Agosto 2012. La Corte Europea dei diritti dell’uomo dà ragione alla coppia formata dai signori Rosetta Costa e Walter Pavan portatrice di fibrosi cistica: che l’Italia permetta a costoro di accedere alla fecondazione artificiale, sebbene non siano sterili e quindi secondo la Legge 40 non potrebbero avere un figlio in provetta.

26 settembre 2013. Il Tribunale civile di Roma emette un’ordinanza che permette ai signori Pavan, non solo di accedere alle tecniche di fecondazione artificiale, ma anche di effettuare la diagnosi pre-impianto con finalità eugenetica, tutte cose che la legge 40 vieta. Il giudice, in particolare, dichiara esistente «il diritto dei signori Rosetta Costa e Walter Pavan a sottoporsi al procedimento di procreazione medicalmente assistita con trasferimento in utero della signora Costa, previo esame clinico e diagnostico degli embrioni creati tramite fecondazione in vitro, solo degli embrioni sani o portatori sani rispetto alla patologia da cui sono affette le parti mediante le metodologie previste dalla scienza medica e con crioconservazione degli embrioni malati sino all’esito della tutela di merito».

Da un punto di vista giuridico-procedimentale si tratta di un colpo di Stato. Infatti il giudice romano non ha competenza per disapplicare la legge. Ricordiamo che secondo la Costituzione il magistrato è chiamato ad applicare la legge non a infischiarsene. L’unica strada legittima per il giudice capitolino era quella di chiamare in causa la Corte Costituzionale affinché si pronunciasse sulla costituzionalità degli articoli della legge 40 che vietano l’accesso alla provetta delle coppie fertili e la diagnosi pre-impianto con scopi eugenetici. Invece il giudice ha fatto spallucce ed è andato per la sua strada.

Questo diciannovesimo attacco alla legge 40 insegna perlomeno un paio di cose.

In primo luogo, come più volte abbiamo sottolineato, regolamentare una pratica intrinsecamente malvagia fa saltare tutti i paletti che si sono posti perché il male non dilaghi. È come permettere ad un piromane di lavorare nella forestale con l’assicurazione che tanto verrà sorvegliato dai colleghi ed è stato privato dell’accendino. Questo vale non solo per la legge 40, ma anche per il ddl omofobia: se una teoria di giudici è riuscita ad evadere addirittura dei divieti imposti dalla legge per delimitare le pratiche della fecondazione extracorporea, figurarsi che fine faranno gli emendamenti sul testo dell’on. Scalfarotto che nelle intenzioni dei proponenti dovranno far salva la libertà di espressione. Saranno carne da macello giuridico. Alcuni giuristi, anche di area cattolica, è come se vivessero nell’iperuranio di Platone, in un mondo ideale e astratto e non comprendono che la forza della lettera normativa è ben poca cosa rispetto alla violenza ideologica. Possibile che dopo tante prove empiriche che la recente storia giurisprudenziale ci ha fornito su temi sensibili come aborto, fecondazione in vitro eterologa (Fivet) ed eutanasia la lezione non sia stata ancora capita?

In secondo luogo viviamo nell’impunità legale. Viene da chiedersi che valore abbiano, ormai, oggi le leggi varate dal Parlamento se poi magistrati e amministratori locali (vedi bioetestamento e unioni di fatto) se ne fanno un baffo e prendono decisioni contra legem, sicuri che per loro le manette mai scatteranno né saranno colpiti nemmeno da sanzioni disciplinari. Forse è tempo di essere più coerenti, ma alla rovescia. Il nostro ordinamento giuridico ha una fisionomia giurisprudenziale propria dei sistemi di civil law. Semplificando assai potremmo dire che prima viene la legge e poi c’è il giudice che applica questa legge. Nei sistemi invece di common law, proprio dei paesi anglosassoni, il giudice per risolvere il caso concreto si rifà ai precedenti giurisprudenziali oppure, se non trova nulla nelle sentenze dei suoi colleghi che gli vada a genio per il caso concreto, può innovare. L’operato di molti magistrati italiani su alcune materie pare proprio assomigliare a quello dei loro colleghi anglosassoni. Cosa facciamo? Mettiamo mano alla Costituzione per cambiare le regole?

giovedì 19 settembre 2013

Diagnosi prenatale genetica: la definizione in 3 punti


Per il Glossario di Bioetica, è la valutazione del numero e tipo dei cromosomi di un embrione o di un feto, che può essere «diretta» o «indiretta», e non è eticamente neutra 

Roma, 18 Settembre 2013 (Zenit.org ) Carlo Bellieni | 142 hits 

Diagnosi prenatale genetica: Valutazione del numero e tipo dei cromosomi di un embrione o di un feto, che può essere «diretta» (con un prelievo di tessuti fetali) o «indiretta» (ormoni materni, esame ecografico mirato), e non è eticamente neutra, dato che  il solo farla  mette nelle condizioni di aprire a scelte sulla vita o la morte fetale. 

Il realismo

La diagnosi prenatale genetica (DPG) è l’accertamento dello stato cromosomico del feto, cercando cioè malattie che al momento non hanno cura. Si può eseguire per via diretta analizzando le cellule fetali (amniocentesi o villocentesi ) o per via indiretta con ecografie mirate a cercare dei segni di anomalie genetiche oppure misurando i valori ormonali nel sangue della madre. Non si tratta della pura “diagnosi prenatale” che invece ha un intento curativo. Nella DPG ci troviamo a che fare con due soggetti: il figlio e la madre. Il feto su cui si fa la diagnosi è infatti un essere vivente; per questo ci troviamo di fronte ad un paradosso: si fa la diagnosi ad A - senza che lui/lei lo chieda - nell’interesse di B. E dato che si tratta di malattie che non possono essere curate, che se si scoprissero alla nascita non avrebbero un trattamento migliore che se scoperte quando è ancora possibile l’aborto, alcuni hanno supposto che la DPG è un indebito ingresso nella privacy genetica dell’individuo. Il rischio di morte fetale come “effetto collaterale" dell’amniocentesi è rilevante: : 5-10 ogni 1.000 amniocentesi . Certo, la donna può essere ansiosa in gravidanza e conoscere la condizione genetica del figlio può essere d’aiuto per ridurre l’ansia; ma la DGP può essere esito di un desiderio di controllo sul figlio, che va ben oltre il periodo prenatale; e può infine essere ordinata all’interruzione di gravidanza in caso di anomalia genetica. 

La ragione

C’è un pregiudizio in favore della donna o del bambino? Il desiderio di giustizia ci porta a considerare sia gli interessi della donna che quelli del bambino: entrambi devono essere considerati con attenzione e senza pregiudizi. Il desiderio di bellezza ci può portare a considerare erroneamente la bellezza come solo fattore estetico, ed erroneamente come assenza di anomalie: tanti ci mostrano che la diversità e la differenza sono ricchezza, anche quando richiedono fatica e cure. È comprensibile l’ansia della donna in una società che addirittura mette la bellezza estetica come sommo principio, che non dà aiuto sociale ed economico alla disabilità, che obbliga culturalmente nei fatti ad un esame genetico prenatale ; per questo nel caso di forte angoscia, si può comprendere che si esegua un accertamento genetico, ma è difficile una sua giustificazione come routine.

Quale cultura produce la diffusione della DPG come routine? Probabilmente una ansia diffusa nella popolazione: il figlio è ormai unico e non si accetta altro risultato dalla gravidanza che quello di una presunta "perfezione"; e il problema non risiede nel singolo o nella coppia, ma nella cultura generale che ha forgiato una generazione che sa accettare se stessi solo se rientra nei canoni estetici ed economici propagandati dai massmedia, per una mancanza di aiuto sociale e culturale a chi è malato; figurarsi come saprà accettare il figlio che non è conforme. Il paradosso è che, mentre l'idea del figlio "diverso" porta quasi tutti a premunirsi per saperlo prima della nascita, con un alto tasso di aborti di bambini con possibile disabilità, i genitori che hanno figli malati mostrano una capacità di sacrificio e di creatività eccezionali, nonostante l'abbandono in cui talvolta sono costretti.  

Il sentimento

Il primo pensiero di tanti appena inizia una gravidanza, subito dopo la gioia della scoperta, è: «Lo teniamo?». E’ un segnale di allarme di un modo impaurito di pensare a noi stessi e alla vita; serve un percorso preordinato e virtuoso, che di fronte alla gravidanza prima educhi alla bellezza, e solo poi alla malattia: un percorso ansiolitico. Se poi proprio lo stato di ansia è grande, si accerti anche la presenza di eventuali malattie fetali genetiche come scelta fatta per venire incontro allo stato d'ansia; ma per chi considera sacra la vita, pensare di poter poi arrivare all'aborto è una contraddizione gravissima, dunque prima di entrare in un processo di accertamenti genetici bisogna pensarci bene.  

mercoledì 10 luglio 2013

Meglio sani per scelta che malati per caso? «A trattare così gli embrioni ci perdiamo tutti» - Luglio 10, 2013 Benedetta Frigerio - http://www.tempi.it

dna

«Manipolando la vita ci perdiamo tutti: abituandoci a guardare l’altro come oggetto uccidiamo l’imprevedibile e ci chiudiamo in un bunker». Intervista a padre Giorgio Maria Carbone, docente di bioetica e teologia morale
“Un figlio sano o su misura?“. A padre Giorgio Maria Carbone, docente di bioetica e teologia morale alla facoltà di teologia dell’Emilia-Romagna, e autore di diversi libri sulla fecondazione extracorporea, manca l’aria a leggere il titolo dell’articolo apparso lunedì sul Corriere della Sera a firma del genetista Edoardo Bonicelli. Per prevedere se il bambino crescerà sano, si legge, «si preleva da un abbozzo di embrione umano di cinque giorni, ottenuto tramite una fecondazione in vitro, una delle pochissime cellule che lo compongono. Ci si conduce sopra un’approfondita analisi genetica e, se tutto è a posto, si impianta il resto delle cellule dell’abbozzo in un utero e gli si lascia completare la sua gestazione». La conclusione di Boncinelli è questa: «Si tratta di problemi che la società deve analizzare e dibattere al più presto, ma sarebbe folle rinunciare a uno strumento di questo tipo: meglio sani per scelta che malati per caso».
Questa non è una grande notizia. Il cardinale Carlo Caffarra diceva che è solo l’ultimo esito, reso visibile dall’accettazione della fecondazione in vitro, di una concezione dell’uomo ridotto a prodotto materiale. Una volta ammesso questo, diceva il cardinale, il produttore si sentirà autorizzato a trattare l’uomo come tale. Quindi anche a renderlo perfetto ed efficiente per venderlo agli acquirenti.
Chi sarebbero gli acquirenti?
Lei crede che chi fa i figli tramite fecondazione, scoprendo poi che potrebbero non essere sani, li accetterà? Chi produce un figlio non lo sta accogliendo come un dono da “ridonare” a chi lo ha creato, ma come qualcosa da avere, da realizzare, come un suo progetto. Bisognerebbe chiedere a chi li “produce”: «Ma che significato ha per te avere un figlio? Perché li metti al mondo? Per te stesso?». Siamo onesti, nessuno, producendo una cosa per sé, potendo scegliere, la farà difettosa. Sbaglio?
Parlando di figli si usano parola come: “fabbricazione”, “produzione”, “prodotto difettoso”, “ammasso di cellule”.
Queste espressioni sono la naturale conseguenza della fecondazione extracorporea, della fivet, cioè della produzione dell’essere umano dentro una provetta. Una volta che si consente che uno di noi possa venire al mondo, non in seguito a un rapporto sessuale e coniugale, ma a causa di un intervento tecnico, non all’interno del grembo materno, ma dentro una piastrina di vetro, allora è giocoforza che le parole esprimano i fatti: l’essere umano non è più generato, ma prodotto. E quindi come ogni prodotto sarà sottoposto a un giudizio di qualità. C’è un però. Oramai la letteratura scientifica conferma copiosamente che le tecniche di fecondazione extracorporea sono responsabili della maggiore incidenza di molte patologie. Questi studi sono taciuti, ma la letteratura ne parla. Penso ai dati dei registi australiani pubblicati sul New England Journal of Medicine e da cui è emerso che nell’8,3 per cento dei casi i bambini nati da inseminazione artificiale hanno delle malformazioni. Nel novembre 2008 la rivista scientifica Clinical Obstetrics and Gynaecology ha poi pubblicato le ricerche mondiali più importanti condotte sulla popolazione con analisi di paragone fra gruppi. Ne è emerso che il tasso di rischio di malattia per i concepiti in provetta è salito in 5 anni al 40 per cento. Nel febbraio del 2012 i ricercatori giapponesi Shiota e Yamada hanno dimostrato ampie possibilità di contrarre gravi sindromi, quella di Beckwith-Wiedemann, di Angelman, di Prader Willi e altre ancora.
Boncinelli parla di una nuova tecnica di sequenziamento del Dna, che «dovrebbe evitare brutte sorprese», proprio per scartare i bambini malati.
Solo i dati sull’autismo dei bambini nati in provetta, pubblicati sul Journal of the American Medical Association lo scorso 2 luglio, ci dicono quante cose sfuggono all’analisi del Dna. Comunque sia, non è detto che i bambini il cui codice genetico sembra perfettamente sano non si ammaleranno. Boncinelli trascura di considerare un aspetto molto significativo: il prelievo di una o più cellule embrionali quali conseguenze produrrà nella crescita e nello sviluppo dell’embrione stesso? L’essere umano di età embrionale sarebbe sottoposto all’asportazione di cellule che non sono lì a caso e in sovrappiù, ma sono fortemente interrelate con le altre, al punto che i segnali di una influenzano lo sviluppo delle altre. Non si può far passare l’operazione descritta da Boncinelli come indenne. Inoltre nell’articolo si parla di “abbozzo di embrione”, eppure chi scrive sa benissimo che non sta parlando di un abbozzo, ma di un embrione fatto e finito, e siccome si tratta della specie umana, è bene dire che siamo davanti a un mio simile di età embrionale.
Che altre conseguenze ha una medicina determinista, in cui si pensa che l’uomo sia descrivibile solo dal suo Dna?
È sbagliata già nelle premesse. Non è vero che la presenza di un gene determinerà per forza una malattia. Molti di noi hanno dei geni portatori di patologie che magari non si esprimeranno, rimanendo silenti. In altre persone, invece, questi stessi geni potrebbero attivarsi per via di fattori non genetici, ma ambientali o esistenziali, come ad esempio lo stress. Il determinismo è una delle tante forme di riduzionismo: coglie solo un aspetto e lo assolutizza, come se esistesse solo tale aspetto. È una grande trappola: è incapace di predire il futuro, come invece pretende di fare. Non può tener conto di variabili imprevedibili, come lo stress, o altri fattori ambientali che dipendono dalla vita concreta di ognuno di noi. Pretende di essere oggettivo, ma in realtà non produce scienza perché salta dati necessari alla conoscenza.
Considerare l’uomo non solo come materia ma come mistero non è quindi necessario solo dal punto di vista esistenziale.
Assolutamente. Se non teniamo conto del dato misterioso che fa essere l’embrione, cercando di manipolare e misurare tutto, la natura si ribella: vedi le patologie legate alla fecondazione in vitro di cui parlavamo sopra. E poi si frena la vera ricerca. Cercando il modo di eliminare i malati non si prova più a trovare rimedio alle malattie. Lo stesso premio nobel giapponese, Shinya Yamanaka, lo dice: fermandosi davanti al dato reale della dignità umana dell’embrione ha intrapreso vie nuove, alternative all’uso strumentale e manipolatorio delle cellule embrionali. Così ha fatto una grande scoperta per sconfiggere le malattie. Solo rispettando i dati, solo tutelando ogni essere umano di qualsiasi età, e non manipolandolo o eliminandolo, solo così le conoscenze progrediscono, la scienza avanza e la medicina trova nuove vie.
L’articolo del Corriere non parla infatti di una scoperta per curare una malattia, ma per dire se i geni sono potenzialmente sani o no. Anche se poi non si sa dire cosa accadrà.
Se elimini il malato anziché ricercare la cura, quando poi nel sano si presenta una malattia non saprai come affrontarla. Paradossalmente programmando ogni cosa ci sfugge tutto, perché non abbiamo tenuto conto del dato imprevedibile che può verificarsi. Purtroppo è così.
Una visione del genere è soffocante.
Siamo in quel bunker di cui ha parlato Benedetto XVI. Infatti, a trattare così gli embrioni, cioè i bambini, non ci perdono solo loro ma noi tutti: abituandoci a guardare l’altro solo come oggetto di performance qualitative e quantitative, senza aspettarci nulla oltre a ciò che tocchiamo e vediamo, senza fare attenzione al mistero imprevedibile che è l’altro, ci stanchiamo subito di lui, proprio come di una merce troppo usata. Se non ci abituiamo a esercitare questa curiosità profonda per le cose e le persone tutto stanca e annoia. Dopo un po’ nulla ci parla più. E, proprio come dice Benedetto XVI, la vita diventa una stanza senza aria in cui soffochiamo.
@frigeriobenedet

Il mondo "geneticamente sano" di Boncinelli di Renzo Puccetti - 09-07-2013 - http://www.lanuovabq.it/

Edoardo Boncinelli

    
"Meglio sani per scelta che malati per caso". Così il professor Edoardo Boncinelli conclude sul Corriere della Sera dell'8 luglio  il suo commento all'ultima scoperta annunciata al congresso della Società europea della riproduzione (ESHRE) che in questi giorni si sta svolgendo a Londra, che permette di avere bambini "geneticamente sani", ovviamente con la fecondazione artificiale.

La tecnica Ngs (Next generation sequencing) è niente più che un potenziamento della diagnosi pre-impianto che consente entro 16 ore di avere un profilo esteso dell'assetto cromosomico e genetico dell'embrione evitando la necessità del congelamento in attesa delle risposte. Dagan Wells, inventore del metodo, ha annunciato che due bambini sono già nati dopo avere superato lo screening Ngs. 

Ancora secondo Boncinelli si tratta di fare nascere "non un bimbo su misura, ma un bimbo geneticamente sano". È allora opportuno affiancare alle astrattezze utilitaristiche del docente del San Raffaele qualche considerazione alternativa, qualcosa di più reale e corporeo. 

La tecnica prevede il ricorso alla fecondazione artificiale. L'introduzione della provetta tra l'uomo e la donna fatalmente significa introdurre una serie di soggetti che mediano la venuta al mondo del figlio, ciascuno dei quali, a diritto, potrebbe rivendicare una compartecipazione genitoriale. Certo, ci sono i genitori con i loro gameti, ma c'è il ginecologo che ha eseguito il prelievo degli ovociti ed il trasferimento dell'embrione, c'è il biologo che ha operato la fecondazione e c'è tutta la filiera dei produttori di strumentazione e materiali, quando non ci sono di mezzo donatori di gameti o l'utero in affitto. Se c'è una compartecipazione così vasta, il figlio viene privato di un padre e una madre esclusivi (sotto questo aspetto l'obiezione dell'adozione post-natale è una fattispecie che niente ha a che vedere). 

L'introduzione della tecnica nel processo generativo contribuisce in maniera rilevante all'asimmetria tra genitori e figlio. Questi infatti, al di là delle intenzioni soggettive dei genitori biologici, si trova ad essere non più nella condizione di dono prezioso, di ospite da trattare con ogni riguardo, ma, così come osservato dal bioeticista Leon Kass, di manufatto. Il figlio non è più procreato, ma prodotto (in America conservano il pudore di chiamare queste tecniche "riproduzione artificiale") e come ogni "merce" è legittimo sottoporlo al controllo di qualità, che per il concepito si chiama "screening", cioè quel setacciamento contro cui tanto ha parlato il neonatologo Carlo Bellieni volto ad identificare l'imperfetto non per curarlo, ma per eliminarlo. La fecondazione artificiale opera questo processo in modo costante sulla base di una serie di parametri morfologici che indicano la qualità dell'embrione. Se andate a leggere i forum dedicati troverete che gli embrioni sono descritti dalle mamme come "belli", "bruttini", o francamente "brutti". 

Con la fecondazione artificiale il detto napoletano "ogni scarafone è bello a mamma sua" non ha più senso perché la sua dignità non è riconosciuta, ma è attribuita. Come descritto in profondità dalla storica Lucetta Scaraffia nel suo ultimo libro, questa mentalità è iniziata con il birth control (controllo delle nascite) che non a caso è originato dal movimento eugenista. La marcia è proseguita secondo la stessa direttrice con lo screening prenatale che equivale molto spesso ad una diagnosi di morte. A sua volta la diagnosi pre-impianto costituisce un'anticipazione tecnologica dei medesimi principi volta agli stessi fini, essa è né più né meno che un'eugenetica sentenza di morte. Se con la fecondazione artificiale a fresco i nati vivi sono l'8,8% degli embrioni prodotti (dati registro PMA 2012), con la diagnosi pre-impianto la percentuale di embrioni sacrificati è ancora più alta. 

Che fa la tecnica che ora ci magnificano? La stessa cosa in maniera più incisiva. Il professor Boncinelli dice: meglio sano che malato, una cosa che sottoscriverebbe anche Catalano di "Quelli della notte", ma dimentica di dire che tutta la tecnica fino ad oggi a disposizione non sana, ma scarta il malato. Per Boncinelli questo non è un gran problema, perché sul Corriere sminuisce l'embrione dopo la biopsia dei blastomeri usando il termine francamente imbarazzante di "abbozzo" (abbozzo di di che? Boh!); e ancora dal solito quotidiano nel 2005 scrisse che, seppure  sin dalla fecondazione si è in presenza di un essere umano, la persona è cosa diversa ed il suo inizio non scatta "all'ora x", ma può essere stabilito "per convenzione", allo stesso modo per cui si decide la maggiore età a 18 anni. 

Allora si deve tenere in mente che il diritto alla vita è qualcosa che precede i diritti politici. Michelangelo, Mozart, Velasquez e miliardi di esseri umani che la grande storia non ricorda hanno vissuto, pianto, gioito e sono morti senza avere mai messo una croce su una scheda elettorale. Senza vita non c'è maggiore età e proprio perché è "primum" la vita è bene primario.  "Incertae providantiae nostrae", è scritto nel libro della Sapienza. Chi è medico conosce da vicino la sofferenza umana e sa bene che ben poca di essa ha a che fare con il DNA. Si può partire con una Maserati genetica e trovarsi a correre al palio dei ciuchi, si può avere un trabiccolo di DNA ed essere stelle di prima grandezza. Questa è la lezione della vita, questo è il mondo reale.

martedì 9 luglio 2013

IL CASO/ Prodotto il "bimbo senza malattie", ora si tratta solo di venderlo... - martedì 9 luglio 2013 - http://www.ilsussidiario.net/

IL CASO/ Prodotto il bimbo senza malattie, ora si tratta solo di venderlo...

Da tempo, ormai, la riproduzione umana è divenuta uno degli ingredienti del grande mercato che ci circonda, e ci avvolge: siamo nell'epoca del Baby Business, signori e signore. Ovuli, seme, embrioni, uteri: tutto si vende o, vedi l'utero, si affitta… 

Sino a poco fa, invece, non tutto era acquistabile: dopo la fine della schiavitù, propria del mondo antico e pre-cristiano, sembrava che l'uomo non fosse sottoposto, come gli oggetti, alle leggi del mercato. Oggi, invece, poiché tutto è relativo, anche le leggi di natura,  tutto è divenuto lecito; tutto  può essere venduto; tutto può essere comperato. Oggi la Felicità non ce la promettono più i dittatori, seminatori di utopie e, nello stesso tempo, di morte: l'ultima utopia, la Felicità, ce la offre certa "medicina".  

Oggi, un figlio possiamo "produrlo" al di fuori dell'utero materno, magari con seme e ovuli di serie A o di serie B, a seconda del catalogo cui possiamo accedere, stante il nostro personale peculio; oggi possiamo produrre i figli in serie, come le auto, per poter poi scegliere, tra di essi, quello ritenuto migliore (congelando e lasciando morire gli altri nei nuovi lager ad azoto liquido). 

Il progresso avanza; la sperimentazione prosegue, senza trovare alcun limite (neppure l'alta fallibilità tecnica della riproduzione artificiale, testimoniata dal notevole tasso di bambini malati concepiti in provetta): l'uomo è divenuto fine dell'esperimento di un altro uomo, oggetto del suo arbitrio, cioè della legge del più adulto. Anche l'arte del vendere fa passi da gigante, e si è ormai capaci di promettere, per un bambino, le stesse straordinarie prestazioni che si assicurano a chi acquisti una macchina o un aspirapolvere: "costa, ma è il migliore!"

L'ultimo prodotto sul mercato è appena uscito. La pubblicità sul Corriere della Sera di ieri, sotto il titolo altisonante: "È nato il bimbo libero da malattie". Verrebbe da pensare, per scherzo, che il titolista abbia delle percentuali sulle vendite: certamente, quanto a promesse, ha del coraggio. Si spiega, nell'articolo: «È nato il primo bimbo in provetta il cui Dna è stato analizzato "a tappeto" prima dell'impianto nell'utero materno», dice ai colleghi il "padre" della tecnica. Chi parla è Dagan Wells, università di Oxford, uno dei pionieri della diagnosi preimpianto. Un maschietto, che gode di ottima salute, è il primo nato al mondo con la sua mappa genetica nel cassetto. A Dna "garantito".

Il semplice lettore, come il sottoscritto, non può avanzare, dopo la lettura del proclama, che alcune banali considerazioni. Ricordando per esempio che da anni, la diagnosi pre-impianto, quale che sia, porta con sé la promessa della perfezione prossima ventura, ma anche molti limiti: scientifici ed etici. 

Si tratta, infatti, di una pratica invasiva, con possibili conseguenze nefaste, ad oggi, proprio sulla salute del nascituro; di una pratica soggetta ai falsi positivi e ai falsi negativi (accade che la diagnosi porti ad eliminare un embrione sano, creduto malato, o a tenere un embrione malato, identificato come sano); si tratta, infine,  di una pratica eugenetica, per cui l'embrione "migliore" è selezionato a spese di tanti embrioni umani "peggiori", e perciò sacrificabili. 

Come sarà, però, questo bimbo "libero da malattie"? Edoardo Boncinelli, commentando, sempre sul Corriere, scrive: "Molto probabilmente geneticamente sano… i più importanti dei suoi geni non nascondono nessuna insidia…". Ammette anche, bontà sua, che "non si possono prevedere le malattie o gli incidenti che gli capiteranno, né le mutazioni genetiche che potranno comparire…". 

Poco importa, però, se dietro quel "probabilmente" c'è tutta la logica di mercato: sino ad ora, in questo campo,  le promesse sono state molto aleatorie, perché si tratta, pur sempre, di vendere; poco importa se, dietro quel "probabilmente sano", c'è la certezza che la vita è ben più della genetica, e che la malattia e la salute non definiscono l'uomo; poco importa se, in una società in cui tutti i genitori ricorressero alla Fiv e alla diagnosi pre-impianto, la relazione tra uomo e donna, ma anche quella tra genitori e figli, diverrebbe ben altro da ciò che Dio e la natura vogliono. Come nota Andrea Borini, conclusa la fase di sperimentazione, "da oggi il metodo Wells può entrare in commercio"! 

Sì, da oggi, o da domani, il figlio perfetto lo trovi su Amazon: "Tutto garantito − reciterà l'annuncio − tranne la spedizione". Eh, sì, c'è sempre, oltre agli errori di fabbrica, il problema della spedizione… cioè la complessità della vita, l'imprevisto, la libertà…

E avremo sempre uomini sani nel fisico e malati nell'anima: ne avremo "molto probabilmente" tanti più, quanti più ne faremo nascere non dall'amore incondizionato di due genitori, ma in una provetta di vetro, per selezione, dal folle desiderio di essere noi i padroni della vita di un figlio che sia, ai blocchi di partenza, garantito e perfetto… 

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mercoledì 13 febbraio 2013


L'Europa all'attacco della Legge 40 di Tommaso Scandroglio - 13-02-2013 - http://www.lanuovabq.it

Legge 40
    
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha respinto il ricorso del governo italiano, presentato l’ultimo giorno utile, contro una sentenza dell’agosto scorso in cui la Corte permetteva a una coppia fertile, portatrice sana di una malattia genetica (la fibrosi cistica), di selezionare gli embrioni dopo essersi sottoposta alla fecondazione artificiale.

La selezione degli embrioni è vietata – ma solo a parole come vedremo – dalla legge 40 del 2004 e inoltre l’accesso alle tecniche di fecondazione artificiale è permesso solo a coppie infertili o sterili (con l’eccezione che riguarda soggetti affetti da malattie sessualmente trasmissibili). Ripercorriamo i fatti sin dall’inizio. I coniugi Costa e Pavan nel 2006 mettono al mondo la loro prima figlia, ma purtroppo risulta affetta da fibrosi cistica. Passano quattro anni e arriva un secondo figlio che però viene abortito perché anch’egli malato. Nello stesso anno i coniugi Costa e Pavan si rivolgono alla CEDU perché, come si legge nella sentenza del 28 agosto, “lamentano di non poter accedere alla diagnosi genetica preimpianto al fine di selezionare un embrione che non sia affetto” da fibrosi cistica. Tale divieto sarebbe in contrasto con l’art. 8 della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”, il quale stabilisce che gli stati non possono intromettersi negli affari privati del singolo e della famiglia.

I giudici danno ragione alla coppia per i seguenti motivi. Primo: l’art. 8 della Convenzione che in principio significava né più né meno “diritto alla privacy” oggi ha cambiato magicamente pelle e ha assunto un “concetto ampio”, esigendo che si rispettino le scelte del singolo sempre e comunque, eccetto nel caso di reato. Dunque ledono la libertà della coppia il divieto della legge 40 che impedisce l’accesso alla Fivet a coppie fertili e il divieto di scartare gli embrioni malati.

In secondo luogo che l’Italia si dia una mossa, dicono i giudici. In 17 nazioni europee la selezione degli embrioni è permessa, in 12 non è disciplinata ma non vietata e solo in tre, fra cui l’Italia, è vietata. In terzo luogo i magistrati della CEDU appuntano che ormai una serie di documenti di carattere europeo sostengono la legittimità di tale pratica, addirittura in riferimento proprio alla patologia in esame: “Il documento di base sulla diagnosi preimpianto e prenatale pubblicato dal Comitato direttivo per la bioetica (CDBI) del Consiglio d'Europa il 22 novembre 2010”; il “Rapporto «Preimplantation Genetic Diagnosis in Europe» redatto dal JRC (Joint Research Centre) della Commissione europea, pubblicato nel dicembre 2007”; il “Rapporto consuntivo riguardante le malattie rare e l'urgenza di un'azione concertata (Parlamento europeo 23 aprile 2009)”.

Addirittura, tengono a precisare a Strasburgo, una sentenza di un giudice italiano permise a una coppia non infertile, né sterile, la diagnosi pre-impianto con conseguente tecnica di selezione. Si trattava dell’ordinanza del Tribunale di Salerno n. 12474 del 2009. Ma il punto su cui insistono con maggior convinzione i giudici è il seguente: “E’ giocoforza constatare che, in materia, il sistema legislativo italiano manca di coerenza. Da un lato, esso vieta l’impianto limitato ai soli embrioni non affetti dalla malattia di cui i ricorrenti sono portatori sani; dall’altro, autorizza i ricorrenti ad abortire un feto affetto da quella stessa patologia”.

In buona sostanza la CEDU ci dice che è un controsenso vietare nella Fivet la soppressione dell’embrione – che i giudici rifiutano espressamente di chiamare “bambino” – e poi permetterla con l’aborto terapeutico disciplinato dalla legge 194. O si tutela il bambino sempre oppure mai. Come dargli torto? C’è chi, anche in casa cattolica, si arrampica sugli specchi dicendo che la ratio delle due leggi è diversa: l’una è volta a “tutelare” la donna che non vuole il figlio che porta in grembo, l’altra ha un profilo diametralmente opposto, tutelando il desiderio delle coppie di avere un figlio. Ma in realtà la radice di queste due norme è la medesima: il principio di autodeterminazione. Se il figlio è arrivato contro la volontà della donna questa se ne può disfare, se tarda ad arrivare la donna esige che le venga dato.

Al centro c’è sempre la donna o la coppia, mai il bambino. Altri sostengono che anche nella 194 è presente la tutela del figlio e l’aborto è da considerarsi solo come extrema ratio. E’ vietato prendersi in giro: è quanto mai evidente che la legge 194 è stata varata con l’intento appunto di permettere alle donne di sopprimere il proprio bambino. Altro che “extrema ratio”. Se si voleva davvero la tutela del nascituro non doveva esserci né la legge 194 né la legge 40. E poi la legge 40 è figlia della 194. Ce lo dice lo stesso testo di legge all’art. 14: “È vietata […] la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194”.

La contraddizione qui è quanto mai evidente: non puoi toccare il nascituro se in provetta, ma appena entra nel grembo della donna lo puoi uccidere. Inutile poi che il governo si scaldi tanto a dire che la soppressione degli embrioni è una tecnica eugenetica e quindi deve essere vietata. 
I giudici infatti rispondo così: “il Governo omette di spiegare in quale misura risulterebbero esclusi il rischio di derive eugeniche […]nel caso di esecuzione legale di un’interruzione medica di gravidanza”. Forse che l’aborto quando praticato per non far venire al mondo un bambino malato non è una pratica eugenetica? Vano poi risulta lo sforzo di sostenere che la legge 40 mira ad un bilanciamento di interessi tra nascituro e donna.

Come si può predicare questa preoccupazione per gli interessi del nascituro - appuntano i magistrati - quando la legge italiana permette l’aborto? In questo senso logica impone, continua la CEDU, che se eliminazione del figlio malato ci sia, avvenga il prima possibile, cioè prima dell’impianto in utero dell’embrione prodotto in provetta: così il bambino e la donna soffriranno meno.

Comunque non serviva andare fino a Strasburgo per ottenere la selezione degli embrioni sani. In realtà, nonostante il divieto dell’art. 14 comma 1, la legge 40 già lo permette nei fatti e in punta di diritto. Infatti la norma prevede all’art. 14 comma 5 che il medico debba informare la coppia sullo stato di salute degli embrioni. 
Nel caso in cui qualcuno di essi sia o sembri affetto da una patologia e la donna rifiuti l’impianto, di certo non si può obbligarla a tale trasferimento, essendo un trattamento sanitario che per legge può essere rifiutato.

In merito poi al fatto che la coppia doveva adire un giudice italiano prima di recarsi a Strasburgo, la CEDU ha risposto in modo fragilissimo: a parte un caso, non ci sono precedenti giurisprudenziali in Italia su questa materia e quindi non esistono di fatto gli strumenti di tutela giuridica adatti. 
Come se i giudici potessero esprimersi solo se ci sono precedenti – e come dovrebbe comportarsi poi il primo magistrato che studierebbe un caso pilota? – e come se i giudici dovessero giudicare non in base alla legge ma in base alle sentenze precedenti di altri loro colleghi.

Qualcuno infine minimizza: l’attuale sentenza e rigetto riguardano solo il caso Costa-Pavan e non può essere esteso ad altri casi. La legge nazionale rimane sovrana a dispetto di quello che ha detto la CEDU. Vero in punta di diritto, molto meno vero dal punto di vista politico e sociale. Le leggi si cambiano anche e soprattutto perché i giudici nazionali e non le smantellano a colpi di sentenze. La legge 40 anche a seguito di numerosi interventi giurisprudenziali è stata negli anni sotto attacco e questo è il brodo di coltura ideale per modifiche della stessa non più nella aule dei tribunali ma in Parlamento.