venerdì 18 settembre 2015
Quella pillola contraccettiva uccide le donne, di Renzo Puccetti, 18-09-2015, http://www.lanuovabq.it/
lunedì 30 marzo 2015
Pillola dei cinque giorni: un aborto senza la ricetta di R. Puccetti e P. Uroda, 29-03-2015, http://www.lanuovabq.it/
lunedì 9 febbraio 2015
La guerra contro famiglia e vita comincia all'ONU di Stefano Fontana, 09-02-2015, http://www.lanuovabq.it/
domenica 23 novembre 2014
Aborto libero in Europa con la pillola dei 5 giorni dopo di Renzo Puccetti, 23-11-2014, http://www.lanuovabq.it/
mercoledì 22 ottobre 2014
Perché questo silenzio sul caso dell’infermiera che fa obiezione di coscienza?, ottobre 20, 2014, Alfredo Mantovano, www. tempi.it
sabato 13 settembre 2014
Norlevo, la pillola "potrebbe" essere abortiva di Gianfranco Amato, 13-09-2014, http://www.lanuovabq.it
Il 29 maggio 2014 la Sezione Terza-quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con l’ordinanza n. 2407/2014, ha respinto la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento dell’Aifa sul farmaco Norlevo, la cosiddetta “pillola del giorno dopo”, affermando che «non sussistono, sotto il profilo del fumus, i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare avuto presente, in linea con quanto evidenziato dalle resistenti amministrazioni, che recenti studi hanno dimostrato che il farmaco Norlevo non è causa di interruzione della gravidanza». Questo era il giudizio tranchant e lapidario dei giudici amministrativi di primo grado. I Giuristi per la Vita e l’associazione Pro Vita Onlus hanno deciso di impugnare quell’ordinanza avanti il Consiglio di Stato. Ieri, 11 settembre, a Palazzo Spada si è tenuta l’udienza di discussione. I giudici di secondo grado hanno emesso l’ordinanza n.4057/2014, dimostrando una maggior capacità riflessiva rispetto ai colleghi del TAR. Per comprenderlo basta leggere il seguente passo del provvedimento: «Considerato che la questione coinvolge aspetti complessi anche sul piano tecnico, che non possono essere adeguatamente approfonditi in una fase cautelare e che in particolare devono necessariamente essere chiariti in sede di merito le seguenti questioni: - se l’affermazione contestata dalle appellanti (“Non può impedire l’impianto nell’utero di un ovulo fecondato”) nel foglio illustrativo per gli utenti sia coerente con i risultati degli studi sottostanti da riportare nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, strumenti di primaria rilevanza per l’informazione del medico; - se il documento impugnato derivi da una modifica di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale correttamente rilasciata secondo la procedura di reciproco riconoscimento che coinvolge le valutazioni di più autorità sanitarie nazionali in ambito comunitario; - se in tal caso sussistano le fondate ragioni di tutela della salute pubblica – richieste dalla direttiva CE 2001/83 (CE – per rifiutare quanto deciso a livello comunitario); - se deve attribuirsi rilevanza al recente comunicato del 24 luglio dell’Agenzia europea dei medicinali secondo il quale i medicinali a base di“levonorgestrel” agiscono bloccando e/o ritardando l’ovulazione, senza fare alcun riferimento a effetti sull’impianto nell’utero dell’ovulo fecondato». Nulla di scontato, quindi, sul piano scientifico, come pareva invece ai giudici di primo grado. Se è vero che il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento poiché la complessità della vicenda non consente una decisione nella fase cautelare, è altrettanto vero che l’ordinanza di ieri, in realtà, riapre i giochi e rimette in discussioni le granitiche certezze scientifiche dei magistrati del TAR Lazio. L’Aifa non potrà più trincerarsi dietro l’apodittica affermazione secondo cui «il farmaco Norlevo non è causa di interruzione della gravidanza», assunto sbrigativamente fatto proprio dai giudici amministrativi romani. Almeno su questo punto il Consiglio di Stato pare inequivocabilmente chiaro.
mercoledì 23 luglio 2014
Se l'aborto diventa un crimine a "intermittenza" di Lorenzo Schoepflin, 23-07-2014, http://www.lanuovabq.it
Un trentenne cittadino del Kansas, Scott Robert Bollig, il 9 settembre si troverà ad affrontare un processo per omicidio volontario. Il reato compiuto da Bollig, particolarmente crudele, merita di essere raccontato e commentato poiché suggerisce riflessioni di primaria importanza in merito all’aborto. L’uomo somministrò, infatti, con un sotterfugio – mescolando al pancake offerto alla propria fidanzata incinta di circa otto settimane – il mifepristone, la sostanza contenuta nella Ru486, la tristemente celebre pillola abortiva. La donna, la trentaseienne Naomi Abbott, ebbe un aborto e, recatasi all’ospedale, fu sottoposta alle analisi del sangue che rivelarono la presenza di quello che Jerome Lejeune aveva ribattezzato pesticida umano.
Bollig aveva chiesto in precedenza alla fidanzata di interrompere la gravidanza, ma, di fronte al suo rifiuto, decise di procedere come detto, acquistando la pillola su internet. Venerdì scorso, dopo due giorni di audizioni preliminari, il giudice Glen Braun ha stabilito che ci sono prove sufficienti per iniziare il processo. Fin dallo scorso febbraio Bollig fu ascoltato sui fatti, ma, nonostante la sua confessione, il procedimento penale non aveva preso il via poiché la difesa aveva contestato la validità della deposizione dell’uomo, sostenendo che sarebbe stata ottenuta in situazioni poco chiare.
A prescindere dall’esito del processo – sarà molto interessante seguirne lo svolgimento – va registrato che un giudice ha deciso che interrompere una gravidanza senza il consenso della donna costituisce un capo d'imputazione per omicidio a carico di chi ha costretto la donna ad abortire. Il caso Bollig dunque non può essere liquidato come quello di un violento assassino, ma richiede di soffermarsi su alcuni aspetti della vicenda. Innanzitutto, va sottolineato come la pillola abortiva costituisca uno strumento di banalizzazione dell’aborto, come più volte evidenziato quando, ciclicamente e per diverse ragioni, la Ru486 diventa protagonista delle cronache italiane e internazionali.
La possibilità di acquistare la pillola online – come ha fatto Bollig – è un fatto di una gravità assoluta. Si conoscono bene le statistiche relative alle morti di donne causate dalla Ru486, ma quanto accaduto in Kansas svela un’ulteriore aspetto preoccupante del farmaco abortivo. Esso può essere utilizzato in modo estremamente semplice come mezzo di violenza sulla donna stessa, sulla quale diventa un gioco da ragazzi – un po’ di astuzia e tanta perfidia – praticare un aborto forzato. Nessuno potrà restituire alla signorina Abbott il figlio che Bollig le ha portato via con l’inganno, grazie ad una compressa. Ma, ecco, veniamo a colui che sempre è vittima innocente: il bimbo nel grembo materno.
La storia che arriva dagli Stati Uniti ci mostra una contraddizione che riguarda la natura dell’atto abortivo. Se infatti fosse stata la madre ad ingerire volontariamente la Ru486, interrompere quella gravidanza sarebbe stato un diritto intoccabile della donna, che avrebbe potuto disporre arbitrariamente della vita del nascituro. Dal momento che è stato invece il fidanzato a farla abortire, porre fine alla vita nascente diviene equiparabile ad un omicidio. In questo caso è dunque il diritto alla vita del bambino a prevalere. Siamo di fronte ad un esempio lampante di relativismo: lo stesso atto è diritto o delitto a seconda delle circostanze, il che implica che anche la natura del nascituro, persona o non persona, sia variabile con esse. E proprio l’intercambiabilità tra diritto e delitto costituisce la sconfitta del primo a favore del secondo.
Ovviamente tutto ciò è un assurdo – il bambino nel grembo materno è una persona e l’aborto è un omicidio – ma la piaga della volontà della donna che calpesta la libertà intangibile di nascere del figlio si manifesta in tutta la sua putrescenza. Tale aspetto purtroppo riguarda ogni provvedimento che introduce l’aborto legale. Con le diverse sfumature previste nei diversi Paesi (la Legge 194 italiana non fa certo eccezione), ciò che una legislazione abortista di fatto stabilisce è l’intermittenza del diritto alla vita, che cessa di essere principio non negoziabile per entrare nell’alveo di quei temi in balìa di un qualsiasi parlamento o organo giudiziario. Ma quel che è certo è che Bollig ha ucciso un bambino, indipendentemente dal consenso della madre, da un voto in un’aula o da quello che emergerà dal processo.
venerdì 4 luglio 2014
Aborto. L’avvocato della Hobby Lobby dopo la vittoria su Obama: «La nostra non è una battaglia di ricchi bigotti ma per la libertà di tutti», luglio 4, 2014 Benedetta Frigerio, http://www.tempi.it/
mercoledì 2 luglio 2014
Sentenza Hobby Lobby, la fede non è un fatto privato, di Tommaso Scandroglio, 02-07-2014, http://www.lanuovabq.it/
sabato 28 giugno 2014
Obiezione vietata nei consultori, ricorso al Tar, Luca Liverani 25 giugno 2014, http://www.avvenire.it
Il Lazio forza la mano contro i medici obiettori di coscienza. La giunta di Nicola Zingaretti impone ai medici obiettori – pur non coinvolgendoli direttamente nell’interruzione di gravidanza – la prescrizione della "pillola del giorno dopo", l’inserimento della spirale contraccettiva, la redazione delle certificazioni e autorizzazioni che precedono l’aborto. Una decisione che inevitabilmente scatena polemiche. Oggi un’interrogazione in Consiglio regionale della consigliera Olimpia Tarzia: «Va revocata perché vìola la 194». La pesante modifica arriva col decreto «Rete per la salute della donna, della coppia e del bambino: ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei Consultori familiari regionali».
L’intervento, secondo l’allegato 1 del decreto, sarebbe motivato con l’obiettivo di contrastare il diffuso ricorso dei ginecologi - ma anche di anestesisti e personale non medico - all’obiezione di coscienza, che secondo l’ultima relazione 2013 al Parlamento sulla 194 - citata nel decreto - è del 69,3% come media nazionale del 2011 (80,7 la percentuale nel Lazio). Nell’allegato si sostiene dunque come l’obiezione di coscienza «riguardi l’attività degli operatori impegnati esclusivamente nel trattamento dell’interruzione volontaria di gravidanza». E si sostiene che «il personale operante nel consultorio familiare non è coinvolto direttamente nella effettuazione di tale pratica, bensì solo in attività di attestazione dello stato di gravidanza e accertazione attestante la richiesta inoltrata dalla donna di effettuare» l’aborto. Non solo: «Per analogo motivo, il personale operante nel consultorio è tenuto alla prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che in fase post-coitale, nonché all’applicazione di sistemi contraccettivi meccanici, vedi I.U.D (Intra uterine devices)». Cioè dispositivi intrauterini come la spirale, che provoca nell’utero condizioni sfavorevoli all’impianto degli ovociti fecondati.
Netta la reazione di Olimpia Tarzia, presidente del movimento Per (Politica etica responsabilità) e vicepresidente della commissione Cultura, eletta nella Lista Storace. «Il personale obiettore operante nel consultorio familiare, pur non essendo coinvolto materialmente nella pratica dell’aborto, è obbligato comunque – afferma Tarzia – a partecipare alla redazione delle certificazioni e delle autorizzazioni che la precedono. Altrettanto inquietante – aggiunge – è la parte del decreto in cui si afferma che il personale medico obiettore del consultorio è tenuto alla prescrizione delle varie pillole abortive e all’applicazione di sistemi meccanici, quali la spirale anch’essa abortiva». Per il consigliere non ci sono dubbi: «Siamo di fronte ad un provvedimento che si pone in aperto contrasto con la legge 194/78 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza", che, pur essendo una legge ambigua e, a mio giudizio, profondamente ingiusta, sul tema dell’obiezione di coscienza è molto chiara». All’articolo 9 stabilisce infatti che «"il personale sanitario non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 (dove si disciplina il processo di certificazione e autorizzazione che precede l’aborto stesso) e agli interventi per l’interruzione della gravidanza, qualora sollevi obiezione di coscienza" e ciò vale, evidentemente – ribadisce – per "analogo motivo" anche per la prescrizione di sostanze o sistemi meccanici che procurano l’aborto». Quindi il decreto del presidente della Regione Lazio, «oltre che calpestare un fondamentale diritto, giuridicamente fondato, di singoli medici-cittadini, quale quello di sollevare obiezione di coscienza, si pone illegittimamente in contrasto con una legge nazionale». La consigliera annuncia quindi per oggi un’interrogazione in Consiglio per «evidenziare i profili di illegittimità presenti nel decreto e chiederne l’immediata revoca».
«L'ideologia abortista che si rifiuta di riconoscere l'esistenza dell'essere umano nella fase che precede la nascita sta raggiungndo il limite estremo della persecuzione», commenta dal canto suo Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita. «Ora si arriva a colpire addirittura il principio di libertà di coscienza che è uno dei fondamenti della società liberale, garantito dalla Costituzione e che è stato confermato da ripetuti pareri del Comitato nazionale di bioetica. «Pur di affermare un insistente diritto all'aborto il presidente della Regione Lazio arriva a disapplicare la stessa legge 194, fino a ieri intoccabile tabu ed ora minacciata dagli stessi che l'hanno finora strenuamente difesa. La legge non lascia spazio a dubbi laddove, nell'art.9, dichiara esplicitamente coperte dall'obiezione di coscienza anche le attività di certificazione che precedono necessariamente l'Ivg. «La resistenza contro questa persecuzione non potrà che essere attuata in tutte le forme possibili. In primo luogo sarà inevitabile il ricorso alla autorità di Giustizia amministrativa», conclude Casini. «Il Movimento per la vita non mancherà di attivarsi in questa direzione nel più breve tempo possibile».
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In Lazio gli obiettori sono costretti all'aborto di Alfredo Mantovano, 28-06-2014, http://www.lanuovabq.it
Non era difficile individuare nei medici obiettori il target di una rinnovata campagna ostile, per rimuovere in concreto un po’ di fastidi alla pratica abortiva e, in parallelo, per qualificare finalmente e senza infingimenti l’aborto come una scelta libera della donna, frutto della sua autodeterminazione (cf. la Nuova Bussola del 16 marzo).
L’8 marzo era stata resa pubblica la decisione del Ceds-Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa che, sul presupposto di un numero ritenuto elevato per l’Italia di medici obiettori, accusava il nostro Stato di violare i diritti delle donne che intendono abortire. Le pronunce del Ceds, che intervengono dopo articolate istruttorie, non hanno un immediato effetto vincolante, pari a quello di una sentenza di una delle due Corti europee. Se però lo Stato destinatario della decisione non vi si uniforma, ciò costituisce la premessa perché chi ha interesse si rivolga, in base al diritto che assume violato, o alla Corte di Giustizia o alla Corte dei diritti.
Sarà stato anche per questa sorta di scudo europeo che il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, nella sua veste di Commissario straordinario per la sanità, ha varato da qualche giorno un proprio decreto articolato in due punti: uno riguarda l’ammissibilità dell’obiezione a fronte di prodotti contraccettivi che funzionano pure come abortivi, l’altro riguarda l’estensione del diritto di obiezione per taluni atti previsti dalla legge 194 per realizzare una ivg. Sul primo punto il decreto viene qualificato vincolante, ed esclude apoditticamente qualsiasi ipotesi di richiamo alla coscienza; eppure la materia è controversa: se l’obiezione è un diritto, una elementare cautela raccomanda di non comprimerlo quando l’effetto abortivo di un composto chimico è eventuale e non sicuro. Se un cacciatore immagina che la lepre sia dietro la siepe, ma non esclude l’eventualità che quello che si muove sia un uomo, evita di sparare: perché il principio di precauzione non va riconosciuto permettendo di non sparare, cioè di non somministrare un prodotto letale, quando vi è l’eventualità che l’essere umano sia nella pancia, invece che nascosto da un cespuglio? È materia da lasciare alla discrezionalità di un Commissario ad acta o – essendo in discussione diritti codificati – è terreno di scelte del Parlamento? E, poiché la delega di Commissario viene al presidente Zingaretti dal governo nazionale, non è il caso che quest’ultimo lo richiami al rispetto dei propri confini?
Il secondo punto avrebbe già dovuto esigere l’intervento del governo; il decreto in questione afferma infatti che l’“esercizio dell’obiezione di coscienza” copre “l’attività degli operatori impegnati esclusivamente nel trattamento dell’interruzione volontaria della gravidanza”; esclude invece l’attività svolta nel consultorio, perché essa sarebbe coinvolta “solo nell’attività di certificazione”. La forzatura è grossa, e pare esserne consapevole la stessa Regione se si precisa che, mentre per Norlevo e spirale il decreto è vincolante, qui ci si trova di fronte a un “atto di indirizzo”. La qualifica di “atto di indirizzo” non toglie però carattere di evidente illegittimità al provvedimento. Illegittimità vuol dire contrarietà alla legge, che nella specie è la 194: quando l’art. 9 riconosce l’obiezione di coscienza al medico e al personale sanitario pone già le deroghe; anche l’obiettore – tolto l’intervento abortivo – è tenuto ad assistere la paziente quando è a rischio la sua salute, ma fra le deroghe alla copertura dell’obiezione di coscienza non vi è la certificazione. Si rileggano in proposito: il comma 3 dell’art. 9 “l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario (…) dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”; e il comma 5 “l’obiezione di coscienza non può essere invocato dal personale sanitario (…) quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo”.
Il testo è inequivocabile: non si parla solo di “attività” rispetto alle quali vale l’obiezione, ma anche di “procedure”. Alla stregua di una lettera così chiara, da quando esiste la 194, cioè da oltre 36 anni, nessuno ha mai dubitato che l’obiezione si estende anche al rilascio della certificazione alla gestante; per come è strutturata la legge (art. 5 comma 3), l’attestazione del medico in ordine all’esistenza di una gravidanza, al momento del suo inizio e alle “indicazioni” prospettate dalla donna per richiedere un aborto costituisce l’antecedente causale necessaria dell’ivg. Perfino se il medico non ravvisa “indicazioni”, il certificato da lui rilasciato rappresenta la premessa formale dell’aborto, poiché il decorso di sette giorni rende comunque possibile l’intervento abortivo (art. 5 comma 4). La certificazione non è un atto estraneo o marginale rispetto alla procedura abortiva: è il primo passaggio obbligatorio per chi intende abortire; stabilire che per tale atto non sia possibile il richiamo alla coscienza significa violare la legge. È un mistero che dalle parti del governo nazionale nessuno abbia sentito il dovere di ricordare al proprio Commissario ad acta per la sanità nel Lazio un dato così evidente.
È probabile che, mettendo a fianco la pronuncia del Ceds del Consiglio d’Europa e il decreto Zingaretti, il passaggio successivo sarà una pronuncia giudiziaria. In ossequio all’“atto di indirizzo”, qualche zelante direttore di Asl o qualche solerte dirigente di consultorio presenti nel Lazio riterrà non ammissibile l’obiezione da parte di un medico che rifiuta la certificazione; si aprirà un contenzioso: come andrà a finire? Su Questione giustizia, rivista on line di Magistratura democratica, compare una nota a margine della decisione del Ceds, a firma di Maurizio Di Masi, nella quale senza tante perifrasi si dice che il riferimento alla salute della gestante è stato in passato il “grimaldello” (si adopera proprio questo termine) per legalizzare l’aborto; ma si aggiunge che oggi la nuova frontiera è superare la c.d. “medicalizzazione” e collocare la scelta della donna nella categoria dell’autodeterminazione: se il parametro della salute costituiva approccio “condivisibile al momento dell’emanazione della legge 194 – si legge ancora nella rivista – non si può ritenere che lo sia ancora oggi, a distanza di 35 anni, quando ormai a livello europeo pare esserci un consenso generale nel riconoscere alla donna il diritto di abortire liberamente nei primi 3/5 mesi di gravidanza”. Non è tutto: poiché l’aborto viene “ricompreso tra le libertà fondamentali della donna, invece che in seno al suo diritto alla salute”, esso va inteso come una libertà personale, che per questo va esentata da restrizioni.
È l’orientamento già affermato in altre Nazioni, da organi giurisdizionali come la Corte suprema Usa, che inizia a trovare eco in Italia in talune pronunce della Consulta: la recente sentenza sul’eterologa, per esempio, collega proprio all’autodeterminazione il “diritto” di avere o non avere figli. De-sanitarizzato l’aborto, viene meno un ulteriore velo di ipocrisia sulla struttura della 194; ma viene nel contempo marginalizzata l’obiezione del medico: come osi, camice bianco, non dare seguito alla scelta libera della donna? La soluzione prospettata da Md è semplice: nell’ottica di ripensare il meccanismo dell’obiezione, al personale sanitario viene suggerita la “libertà” di optare per una specializzazione diversa da ginecologia! E se non accetti questo “consiglio che non si può rifiutare”, sarà il caso di passare a qualche provvedimento giudiziario ispirato da quella rivista …
Più dell’enunciazione di queste tesi, che dai media di correnti della magistratura associata trasmigrano in atti amministrativi di un presidente di Regione, in attesa di diventare sentenze, preoccupa l’assenza di significative reazioni. I medici obiettori erano nel mirino già 35 anni fa, quando il loro rifiuto di uccidere la vita umana nascente costituiva la pietra di scandalo della 194, ed era già allora seguito da esortazioni a lasciare il campo. Se l’emarginazione non si è poi realizzata è perché l’obiezione di coscienza è stata sempre letta come una testimonianza di vita. Oggi dagli auspici discriminatori si è passa ai decreti: è perché si pensa di poterlo fare senza che nessuno protesti? È gradita la prova contraria.
giovedì 26 giugno 2014
Il Lazio vieta l'obiezione di coscienza. Zingaretti obbliga i medici a prescrivere la pillola, 25 giugno 2014, http://www.liberoquotidiano.it/
venerdì 6 giugno 2014
Battaglia contro “l’anello della libertà”. «Quel contraccettivo ha ucciso nostra figlia, non accetteremo l’accordo economico», Giugno 6, 2014, http://www.tempi.it/
giovedì 27 marzo 2014
Aborto casalingo, ora c'è anche nel Lazio di Tommaso Scandroglio, 27-03-2014, www.lanuovabq.it
E quattro. Dopo Emilia Romagna, Umbria e Puglia ora anche il Lazio si appresta a somministrare la RU486 in regime di day hospital. Lo ha deciso il governatore Nicola Zingaretti affermando che si tratta di “un atto di profondo rispetto per le donne”. Come è già avvenuto nelle altre tre regioni, la somministrazione del preparato abortivo deve rispettare delle condizioni: preospedalizzazione (a meno che non si voglia dare la pillola in mezzo ad una strada), controllo degli esami e visite ad hoc (per verificare almeno che la donna sia incinta) ed entro 21 giorni è prevista una visita ambulatoriale finale. Il male ha le sue regole.
Molti commentatori – e comprensibilmente – si sono stracciati le vesti perché il ricovero ordinario è illegittimo, dato che la legge 194 prevede che tutto l’iter abortivo avvenga all’interno della struttura ospedaliera. Lo ha ripetuto in tre interventi distinti anche il Consiglio Superiore della Sanità. Ed invece ora la donna potrà, dopo aver ingerito la pillola mortifera con un bicchiere d’acqua, far subito ritorno a casa e non rimanere degente – perlomeno – tre giorni in ospedale.
C’è da dire che non ci volevano le delibere delle regioni per arrivare a questo, perché anche laddove le amministrazioni non si sono attivate per rendere l’aborto chimico ancor più facile è sufficiente che la donna firmi le dimissioni volontarie e non esiste medico al mondo che possa trattenerla contro la sua volontà. Mezzuccio che da molto tempo è consigliato a Torino dal medico abortista Silvio Viale per le sue “pazienti”.
Ma davvero il day hospital contrasta con la legge 194? Possiamo dire che sicuramente è in antitesi con la lettera della legge, ma non con la sua ratio. Lo spirito della 194, il suo intimo DNA sta nel permettere alla donna di abortire sempre e comunque prima del 90° giorno e dopo questo termine con lievissime restrizioni. Il nocciolo duro di questa norma è il principio di autodeterminazione della donna che decide se tenere il figlio oppure no. Ora la Ru486 è figlia prediletta di questa prospettiva di assoluta autonomia della donna e il ricovero ordinario va in questa direzione, cioè risponde all’esigenza della stessa legge di spalancare il più possibile le porte all’aborto procurato. In questo senso contraddizione non c’è, ma solo conseguenza necessaria di quel principio libertario che vede la donna proprietaria del figlio che porta in grembo. In ospedale o a casa cosa cambia?
La vicenda laziale in buona sostanza sta solo a testimoniare che ingoiato il cammello poi è facilissimo ingoiare anche il moscerino. Accettata l’idea che è legittimo sopprimere il figlio, è inutile battagliare sulle modalità, più o meno corrette alla luce del diritto, per farlo. È partita già persa in partenza. L’unica strada è porre l’accetta alla base del tronco, cioè contestare in radice la 194 e non perdere tempo e risorse nel tentativo di sfrondare i suoi rami più alti.
Inoltre – pur comprendendo la buonissima fede di alcuni commentatori di questa vicenda in bilico tra il clinico e il giuridico – porre sul tavolo della contestazione solo l’argomento che attiene alla salute della donna, messa a rischio dall’uso di questa pillola, sarà certamente una verità scientifica oggettiva suffragata da molti studi, però per paradosso tale affermazione percorre la medesima strada che i pro-choice hanno tracciato per diffondere l’aborto nel nostro paese. L’accento che è stato posto per promuovere questa pratica fu ed è la tutela della salute della donna: che l’aborto si faccia in regime di totale sicurezza per la donna. Questo è stato il canovaccio usato dai teatranti dell’aborto pulito e privo di pericolo e rimodularsi su questa frequenza d’onda è esporsi al pericolo, in buona sostanza, di intonare lo stesso canto delle sirene abortive. In sintesi si usano gli stessi argomenti degli abortisti per combattere l’aborto.
Oltre a ciò la strategia pro-choice ha tutta la convenienza di spostare l’attenzione dalla vita del bambino alla salute della donna. Toccare dunque solo il tasto della salute della donna messa in pericolo dalla Ru486 fa dimenticare la vera vittima di questa nuova pratica abortiva: il figlio.
martedì 18 marzo 2014
C'è aborto nella contraccezione d'emergenza?
La sottile linea di separazione tra profilassi e interruzione volontaria di gravidanza, www.zenit.org/it
Roma, 15 Dicembre 2013 (Zenit.org) Elisabetta Bolzan | 367 hits
Fino a pochi decennio fa, nel linguaggio medico comune, con il termine “aborto” si intendeva l’interruzione volontaria di una gravidanza in atto prima che il feto potesse essere autonomamente vitale, puntando l’attenzione sull’evento biologico più che sulla vita del concepito e assumendo allo stesso tempo come definizione di “gravidanza” quel processo generativo che ha inizio col concepimento (quindi con la fecondazione dell’ovocita da parte del gamete maschile) e ha termine con la nascita di un bambino, così come suggerisce l’obiettività dei dati scientifici.
Nel 1972, però, venne pubblicato dall’American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) un testo dal titolo Obstetric-Gynecologic Terminology in cui si definì la gravidanza come «lo stato di una donna dopo il concepimento e fino al termine della gestazione»[1], associando però il concetto di concepimento non più all’evento della fecondazione bensì a quello dell’impianto in utero dell’embrione a stadio di blastocisti, con ciò oscurando quel periodo di cinque giorni precedenti in cui lo zigote si affaccia all’utero dopo aver attraversato la tuba di Falloppio in cui ha avuto inizio[2].
Ma cos’è – in fondo – un travisamento linguistico di fronte alla trasparenza del dato biologico? Non siamo forse nell’epoca del trionfo della tecnica e della conoscenza come frutto dell’evidenza scientifica? Certo, non ci si sarà lasciati fuorviare da un errore così macroscopico. E invece questa definizione, frutto di una visione ideologica, venne subito recepita, giustificandola in relazione alle tecniche di fecondazione artificiale – che proprio negli anni ’70 conobbero i primi risultati auspicati e perseguiti già da decenni da parte dei ricercatori – tecniche che prevedono che l’ovulo, già fecondato in provetta, venga successivamente – in un tempo più o meno lungo – inserito nell’utero della donna per la quale, in questo caso, l’evento della gestazione ha inizio solo ora. In tal modo però si giunse a riscrivere il concetto di gravidanza in generale. Ma ciò che più interessa è che si giunse ad affermare che ogni intervento che precede l’impianto dell’embrione in utero e che ne provochi un’interruzione nello sviluppo non rientra più nella fattispecie di aborto, e questo rimane tuttora sulla base della vecchia definizione di aborto e della nuova definizione di gravidanza. Ci si chiede, quasi increduli: «Come può essere accaduto che una ridefinizione di un fenomeno così importante, come la gravidanza, sia stata largamente accolta senza che nuovi dati embriologici o ginecologici avessero mutato sostanzialmente le nostre conoscenze?»[3]. Girando le parole hanno creato una nuova realtà o, come meglio scrive John Wilks trattando il tema della Contraccezione preimpiantatoria e di emergenza, «l’ideologia si sostituisce all’oggettività dei fatti scientifici universali»[4]. Infatti nel 1985 la Federazione Internazionale dei Ginecologi e degli Ostetrici ha ratificato questa comprensione ideologica mediante un pronunciamento della Commissione sugli aspetti medici della riproduzione umana, la quale «condivide i seguenti punti: “la gravidanza avviene solo con l’impianto dell’ovulo fecondato”. Secondo le precedenti definizioni di “concepimento” e di “gravidanza”, un intervento abortivo interrompe una gravidanza solo se successivo all’impianto»[5]. Non si tratta di una semplice definizione stampata su carta, ma della dichiarazione di un organo di portata mondiale capace di influenzare l’opinione pubblica orientandola a considerare una pillola intercettiva come si trattasse di un sistema anticoncezionale e di giustificare una certa azione politica ed economica orientata in tal direzione. Si legge in un articolo – comparso nel 1997 sulla rivista medica The New England Journal of Medicine a firma di D. A. Grimes –: «La gravidanza inizia con l’impianto, non con la fertilizzazione. Le organizzazioni mediche e il governo federale convergono su questo punto»[6]. Da qui a far passare il messaggio che la contraccezione d’emergenza rappresenta un prolungamento della normale metodica anticoncezionale il passo è breve.
Nello stesso anno negli Stati Uniti d’America, considerando che «è stato calcolato che l’uso diffuso della contraccezione di emergenza negli Stati Uniti potrebbe prevenire oltre un milione di aborti e 2 milioni di gravidanze non desiderate che terminano nella nascita di un bambino»[7], la Food and Drug Administration dichiarò che la contraccezione d’emergenza ormonale era un metodo efficace per prevenire gravidanze indesiderate[8]. Si resta sconcertati dinnanzi a dichiarazioni come quella appena citata che non solo oscura totalmente il fatto che anche la contraccezione di emergenza può provocare l’uccisione di un concepito ma che pone pure sullo stesso piano un milione di aborti e la nascita di due milioni di persone con il fatto che queste non sarebbero desiderate. Il criterio di decisione che porta alla diffusione della contraccezione d’emergenza e al suo utilizzo è dunque il desiderio che una donna, una coppia hanno o meno nei confronti del figlio, ideale o reale che sia, sopprimendo di conseguenza l’oggettività che si è di fronte a una vita umana.
***
Bibliografia
[1] E. Hughes, Committee of terminology. American College of Obstetrician and Gynaecologists. Obstetric-Gynaecologic Terminology, citato in M. P. faggioni, Aspetti etici della contraccezione d’emergenza, in L. Romano, M. L. Di Pietro, M. P. Faggioni, M. Casini, RU-486, Dall’aborto chimico alla contraccezione di emergenza. Riflessioni biomediche, etiche e giuridiche, ART, Roma, 2008, 130.
[2] Ibid. Cfr. anche J. Wilks, Contraccezione preimpiantatoria e di emergenza, in Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, a cura del Pontificio Consiglio per la Famiglia, EDB, Bologna 20062, 151.
[3] M. P. faggioni, Aspetti etici della contraccezione d’emergenza, 131.
[4] J. Wilks, Contraccezione preimpiantatoria e di emergenza, 150.
[5] H. J. Tatum, E. B. Connell, A decade of intrauterine contraception: 1976 to 1986, citato in J. Wilks, Contraccezione preimpiantatoria e di emergenza, 151.
[6] D. A. Grimes, Emergency contraception. Expanding opportunities for primary prevention, citato in M. P. faggioni, Aspetti etici della contraccezione d’emergenza, 130.
[7] A. Glasier, Emergency postcoital contraception, citato in A. Serra, Deviazioni della medicina: contraccezione di emergenza e aborto chimico, in La Civiltà Cattolica 157 (2006), 535.
[8] Ibid.
(15 Dicembre 2013) © Innovative Media Inc.
Altro che "pre-embrione"... è un bambino!
L'utilizzo ideologico delle parole serve a far accettare la contraccezione che porta all'interruzione di gravidanza, www.zenit.org/it
Roma, 16 Marzo 2014 (Zenit.org) Elisabetta Bolzan | 183 hits
In un articolo precedente, analizzando la questione della contraccezione d’emergenza, emerse chiaramente come la questione terminologica riguardante la definizione di gravidanza oscurasse l’evidenza scientifica per la quale non esiste alcuna cesura tra momento della fecondazione e momento d’inizio della gravidanza come evento che determina la nascita e lo sviluppo di una vita umana.
Qui vedremo come questa visione si propaga ai danni del secondo dei due soggetti in questione: l’embrione. Ci si chiede quale sia il significato della realtà embrionale nei suoi primi giorni di esistenza. Secondo la visione sopra ricordata, se per la donna la gravidanza ha inizio solo in relazione all’annidamento e non prima, anche l’embrione sarà considerato tale, ed eticamente e giuridicamente rilevante, solo a seguito di questo evento.
Ogni operazione posta in essere nei suoi confronti nella fase che precede l’impianto verrà considerata come un intervento neutro. Così a seconda dell’azione che di volta in volta esercitano la madre, il medico o il ricercatore, l’ovocita fecondato potrà raggiungere la qualifica di embrione – e perciò di figlio – di feto abortito – diventando un corpo inanimato – di cumulo cellulare idoneo alla sperimentazione o al prelievo di tessuti – come deposito di cellule staminali o di altro tipo.
A questa manipolazione ideologica corrispondono diverse definizioni: si parla di pre-embrione, di ovulo fecondato, di embrione preimpianto. Come ricorda Justo Aznar, direttore dell’Instituto de Ciencias de la Vida dell’Università Cattolica di Valencia, in Spagna, il termine pre-embrione comparve nel 1984 per la prima volta nel Rapporto Warnock, che dichiarò la possibilità di intervenire nella vita dell’embrione dal momento del concepimento fino al quattordicesimo giorno successivo, parlando genericamente di “manipolazione dell’embrione”.
Nel rapporto stesso, tuttavia, la Commissione che lo stilò ammise anche che la vita dell’essere umano comincia propriamente con la fecondazione. Il termine pre-embrione venne quindi introdotto non a seguito di considerazioni strettamente scientifiche ma volendo creare un fraintendimento finalizzato unicamente a oscurare la dignità umana che appartiene all’embrione medesimo[1]. Si è voluta giustificare questa comprensione sostenendo che prima di questo istante lo zigote non dà alcun segnale di sé, del proprio essere autonomo o dell’esserci in relazione alla madre.
Alcuni[2] asseriscono che non si possa parlare di essere individuo prima del quattordicesimo giorno dal concepimento perché è solo da quel momento che l’embrione raggiunge la conformazione cellulare differenziata di ectoderma, mesoderma ed endoderma – da cui avranno origine tutti gli organi e i tessuti – e «compare nell’ectoderma primitivo una zona più inspessita detta stria primitiva»[3], che – sempre secondo tale visione – sarebbe il primo indicatore della presenza di un essere capace di differenziazione e di autonomia. Indubbiamente questa è una fase importante a partire dalla quale l’embrione, inserito com’è nella mucosa della parete endometriale e avendo stabilito i legami coi vasi sanguigni materni per trarne nutrimento e ossigeno e per trasferirvi le scorie da eliminare, organizza momento per momento la crescita di ogni sua parte, di modo che ad ogni istante corrisponda un preciso stadio dell’intero processo di sviluppo: il percorso dell’embrione infatti è strutturato in maniera tale da rispondere a una cadenza di sviluppo ordinata e improrogabile per ciascuna delle parti del corpo che lo compongono[4].
Ma proprio questo indica che non c’è soluzione di continuità tra concepimento, annidamento, comparsa della stria primitiva ed evoluzione progressiva dell’essere umano fino all’evento della nascita. Così si esprime Dignitas Personae: «Il corpo embrionale si sviluppa progressivamente secondo un “programma” ben definito e con un proprio fine che si manifesta con la nascita di ogni bambino»[5]. Così come un bambino non nasce tale se non perché così si è formato nel seno materno per nove mesi, allo stesso modo non si dà la possibilità che uno zigote giunga a penetrare l’endometrio se gli si impedisce di giungervi dopo che si è costituito. Ugualmente, se quando affonda nella mucosa intrauterina si stabilisce il primo contatto fisico, non si può altrettanto correttamente affermare che questo sia il primo segno del legame tra madre e figlio, come visto relativamente al cross talk.
È stato inoltre affermato, in un articolo del 1998, che «la fecondazione è condizione necessaria ma insufficiente per la gravidanza»[6]. Pur essendo vero che una percentuale molto alta di ovuli fecondati non giunge a impiantarsi[7]; è altrettanto vero però che questo essere necessario ma di per sé ancora insufficiente alla nascita di un bambino può a ragione venir detto per ogni successiva fase di crescita dell’embrione, che tuttavia non potrà darsi se non dopo questa prima tra tutte: l’istante del concepimento.
Purtroppo però la tenzone non si gioca tanto sul piano scientifico, quanto piuttosto su quello ideologico: l’evidenza scientifica non basta a chiudere l’argomento. Nell’articolo sopra citato di Aznar, apparso ultimamente in Medicina e Morale, vengono riportati i dati relativi all’utilizzo della parola “pre-embrione” (e quindi del concetto che essa sottende) negli anni che vanno dal 1991 al 2008 da parte delle riviste mediche: si rileva come la sua frequenza sia molto bassa e praticamente nulla tra le testate più autorevoli.
Osserva l’Autore: «For most experts the pre-embryo, biologically speaking, does not exist, so the term that identifies it as such is becoming less frequently used in scientific literature»[8]. L’intervento così chiosa: «the above data support the finding that the term “pre-embryo” is practically outside the current scientific context, and that its use, in most case, has a more ideological than scientific connotation, all with the aim of depriving the embryo of its ontological status of living human being, to thus be able to manipulate it without greater ethical responsibility»[9].
Ci si chiede infatti se un tale nominalismo può davvero sottendere una onesta comprensione della realtà o piuttosto se non si cerchi nelle parole una copertura a interessi non altrimenti giustificabili: la mentalità che porta a negare la realtà dell’embrione umano nei suoi primi quattordici giorni di esistenza insinua la presunzione di poterlo manipolare arbitrariamente come mero cumulo di cellule, quando la verità è che si sta ponendo mano al destino di un essere umano, impedendogli di crescere e venire alla luce.
Nella Storia dell’Umanità la pratica dell’aborto procurato risale ai tempi più antichi, tanto che perfino il Giuramento di Ippocrate, risalente al V secolo a.C., ne parla esplicitamente quando afferma: «A nessuna donna io darò un medicinale abortivo»[10]. L’onestà intellettuale e scientifica di queste parole così antiche fa trapelare la giusta considerazione che dell’aborto si aveva quale grave offesa alla vita innocente del concepito, nonostante molte conoscenze sulla biologia della riproduzione umana siano state raggiunte solo molto più tardi, a partire dalla seconda metà del XX secolo.
Oggi, a fronte del fatto che è possibile giungere a vedere l’istante stesso della fecondazione e interpretare molti fenomeni che regolano questo evento, avendo messo mano all’albero della conoscenza del bene e del male (cfr. Gen 3, 4-7), appare la superbia dell’uomo nel voler decidere da sé ciò che è buono e ciò che non lo è, costruendo un linguaggio nuovo e strumentale all’aggressione delle radici della vita, illudendosi che questo arrivi anche a modificare il fatto che esse obbediscono immancabilmente al loro Creatore.
***
NOTE
[1] Cfr. J. Aznar, Scientific use of the term “pre-embryo”, in Medicina e Morale 61 (2011), 485-489.
[2] C. Grobstein, Science and the Unborn: Choosing Human Futures, citato in M. P. faggioni, Aspetti etici della contraccezione d’emergenza, 135.
[3] M. P. Faggioni, La vita nelle nostre mani. Manuale di bioetica teologica, Edizioni Camilliane, Torino 20092, 255.
[4] Cfr. B. Mozzanega, Da vita a vita. Viaggio alla scoperta della riproduzione umana, 53.
[5] Congregazione per la Dottrina della Fede, Dignitas Personae, 4.
[6] J. Guillebaud, Time for emergency contraception with Levonorgestrel alone, citato da J. Wilks, Contraccezione preimpiantatoria e di emergenza, 152.
[7] Il prof. Schinella riporta l’opinione che «oltre il 50% degli embrioni manca l’impianto» (I. Schinella, Nuove forme di intercezione e di contragestazione in Dignitas Personae, 182).
[8] «Per molti esperti il pre-embrione, biologicamente parlando, non esiste, quindi il termine che lo identifica sta cadendo in disuso nella letteratura scientifica» (J. Aznar, Scientific use of the term “pre-embryo”, 486).
[9] «I dati sopra riportati consentono di affermare che il termine “pre-embrione” è in ultima analisi fuori dall’attuale contesto scientifico, e che il suo utilizzo, nella maggior parte dei casi, ha una connotazione più ideologica che scientifica, con lo scopo di privare l’embrione dello stato ontologico di essere umano vivente che gli appartiene, potendolo così manipolare senza ulteriore responsabilità morale» (J. Aznar, Scientific use of the term “pre-embryo”, 489).
[10] Cfr. M. P. Faggioni, La vita nelle nostre mani. Manuale di bioetica teologica, 296.
(16 Marzo 2014) © Innovative Media Inc.