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venerdì 18 settembre 2015

Quella pillola contraccettiva uccide le donne, di Renzo Puccetti, 18-09-2015, http://www.lanuovabq.it/

La pillola abortiva YasmineMentre il cardinale Kasper si agita per ribaltare nel Sinodo sulla famiglia la dottrina di duemila anni della Chiesa sulla contraccezione, nella sua Germania, precisamente nella cittadina di Waldshut, il Tribunale regionale dovrà dirimere la causa di risarcimento danni intentata contro il colosso farmaceutico Bayer da Felicitas Roher, studentessa di veterinaria che nel 2009, a soli 25 anni, rischiò di morire a seguito di una grave embolia polmonare occorsa dopo avere iniziato ad assumere la pillola contraccettiva Yasmine, contenente drospirenone come componente progestinica. 

Secondo il rapporto annuale della casa farmaceutica tedesca, solo negli Stati Uniti al 31 gennaio 2015 la Bayer ha raggiunto accordi senza ammissione di colpa con 9.500 donne che hanno lamentato danni derivanti dai prodotti contraccettivi contenenti drospirenone (Yasmine/Yaz) per un totale di 1,9 miliardi di dollari in risarcimenti già sborsati. Altri migliaia di casi sono pendenti o in corso di valutazione. Le pillole contenenti drospirenone, per il basso contenuto estrogenico e per le proprietà di contrasto alla ritenzione idrica e all'acne, sono state molto pubblicizzate e prescritte alle fasce di età più giovani, tra le quali, molto semplicisticamente sono state percepite come le pillole "leggere" e come tali innocue, o quanto meno meno nocive.

Le maggiori agenzie del farmaco si sono occupate ripetutamente della questione. Tra il 2011 e il 2012 l'americana Food and Drug Administration (Fda) ha condotto una revisione della letteratura anche con uno studio in proprio per giungere alla conclusione che «le donne dovrebbero parlare col loro medico circa il loro rischio trombotico prima di decidere quale metodo di controllo delle nascite usare. I sanitari dovrebbero considerare i rischi e benefici delle pillole contenenti drospirenone e il rischio della donna di sviluppare trombosi prima di prescrivere questi farmaci». Secondo un grafico della Fda la probabilità annuale per una donna di sviluppare trombosi/embolia è pari a 1-5 casi ogni diecimila, ma l'assunzione delle pillole estroprogestiniche fa crescere il rischio a 3-9 casi. Il rischio trombotico con le pillole contenenti drospirenone risulta più elevato rispetto al rischio connesso alle pillole contenenti come progestinico il levonorgestrel con differenze da studio a studio che vanno dal 50% (studio Fda) fino a raddoppiare in altri studi (Stegeman, British Medical Journal 2013). 

Secondo l'Agenzia Europea del Farmaco (Ema) il rischio di trombosi venosa passa da 2 casi ogni 10.000 per le donne che non assumono pillola a 5-7/diecimila per quelle che assumono le pillole di seconda generazione e arrivare a 9-12/diecimila per le utilizzatrici di pillole al drospirenone. Nonostante questo anche l'Ema ha concluso che «i benefici dei contraccettivi ormonali combinati nel prevenire le gravidanze indesiderate continuano a superare i rischi». Questo si deve al fatto che il rischio trombotico durante la gravidanza si situa a 5-20 casi ogni diecimila utilizzatrici e raggiunge i 40-65/diecimila nei tre mesi dopo il parto. 

Queste analisi ovviamente non tendono a considerare alcuni fattori come il fumo (il rischio trombotico aumenta associando pillola e fumo) e le donne in gravidanza e dopo il parto tendono a cessare di fumare. E non tengono neppure in considerazione l'effetto esercitato dalla contraccezione nello “slatentizzare” comportamenti sessualmente attivi (effetto noto come compensazione del rischio). Nell'aprile 2014 la prestigiosa rivista PLOSone ha condotto un'analisi dei casi stimabili di tromboembolia in Francia concludendo per 2.497 casi di tromboembolia ogni anno attribuibili all'uso dei contraccettivi ormonali di cui 1.831 (circa il 73%) legati alle pillole di terza e quarta generazione, categoria di cui le pillole della Bayer fanno parte. È invece pari a 19 il numero di donne morte stimato ogni anno di cui 14 connesse all'assunzione di pillole di III-IV generazione. Se consideriamo che il numero di utilizzatrici di pillola in Italia è meno della metà rispetto alle Francia, i numeri dovrebbero essere almeno dimezzati per il nostro Paese. 

Certo, in termini assoluti si può dire che si tratta di piccoli numeri, ma quando un evento del genere ti colpisce personalmente allora finisce che la legge della statistica conta come il pollo di Trilussa. Recentemente mi è capitato di visitare una ragazza che ha rischiato la vita per un'embolia polmonare massiva. La ginecologa le aveva prescritto la pillola senza effettuare lo screening per la trombofilia (condizione che si caratterizza per un più alto rischio trombotico a seguito di mutazioni genetiche che alterano la bilancia emostatica). Secondo il documento di consenso CeVEAS/ISS del 2008 «non si raccomanda, né prima di prescrivere un contraccettivo estroprogestinico, né durante l'uso, l'esecuzione routinaria di esami ematochimici generici, test generici di coagulazione, test specifici per trombofilia (compresi i test genetici)». 

Tuttavia, questa ragazza ad oggi soffre di una riduzione della capacità respiratoria, deve assumere ogni giorno anticoagulanti orali che le incrementano il rischio di sanguinamento, e psicofarmaci per lenire il disturbo post-traumatico che ha fatto seguito al trovarsi ad un passo dalla morte a meno di vent'anni. A qualche cardinale tardo sessantottino magari gli insegnanti dei metodi naturali di controllo della fertilità fanno storcere la bocca, ma se questa giovane donna avesse avuto la possibilità di conoscere e approcciarsi a questa possibilità, la sua vita sarebbe oggi diversa, e sicuramente migliore.

lunedì 30 marzo 2015

Pillola dei cinque giorni: un aborto senza la ricetta di R. Puccetti e P. Uroda, 29-03-2015, http://www.lanuovabq.it/


La pillola dei cinque giorni dopo
Il fatto: l'Aifa, l'ente nazionale italiano per il controllo sui farmaci, ha stabilito di seguire la decisione presa dall'Emea, l'omologo europeo, di dare il via libera alla dispensazione dell'ulipristal acetato (molecola nota al pubblico come pillola dei cinque giorni dopo) come prodotto da banco. Solo per le minorenni continuerà a servire la ricetta medica. Decade l'obbligo del test di gravidanza. 

Contro il cambiamento si erano espressi già il professor Boscia a nome dei medici cattolici italiani, il dottor Piero Uroda per i farmacisti cattolici, la ginecologa Emanuela Lulli, del direttivo di Scienza & Vita e il cardinale Sgreccia, già presidente della Pontificia Accademia per la Vita e fondatore del centro di bioetica dell'Università Cattolica. A ben vedere gli operatori sanitari cattolici avrebbero tutto da guadagnare a livello personale da una decisione del genere. Almeno per le maggiorenni, che costituiscono intorno alla metà delle richieste, svanisce la necessità per il medico obiettore di dovere spiegare le ragioni del rifiuto della prescrizione e il rischio conseguente di vedersi trascinato in spiacevoli conflitti mediatici e legali. Il farmacista vede allentarsi la pressione alla dispensazione a causa dell'assenza di prescrizione. Se ragionassimo in termini egoistici ci sarebbe da rallegrarsi. 

Ma noi non siamo quel genere di persone, siamo operatori sanitari obiettori sapendo i costi che la nostra scelta comporta, a partire dall'impopolarità, l'ostracismo e la denigrazione che dobbiamo sopportare in una società intossicata di presunti diritti. È proprio perché abbiamo la certezza di essere stati guardati e salvati nonostante le nostre miserie umane che ci sforziamo di guardare e salvare l'altro e per questo genere di cose non vi è necessità di ricorrere ad altro che alla buona scienza ed al buon uso della ragione. Abbiamo dato una scorsa ad alcuni commenti e, ci sia consentito, alcuni ci hanno lasciato basiti. Taluno ha tirato in ballo l'adeguamento dell'Italia a quanto già reso disponibile alle donne europee, quasi che si trattasse d'importare un oggetto di tendenza, una moda e non piuttosto di analizzare in modo serio proprio le esperienze delle altre nazioni. Forse che esiste un solo Paese dove la diffusione come prodotti Sop (senza obbligo di ricetta) dei preparati post-coitali abbia ridotto le gravidanze indesiderate e gli aborti? Lasciamo che si esprimano i membri Gruppo di lavoro Capri della Società Europea della Riproduzione (Eshre) che in un articolo sul prossimo numero di aprile della rivista Human Reproduction scrivono «Non è stato ancora possibile mostrare un beneficio a livello di salute pubblica della contraccezione d'emergenza in termini di riduzione dei tassi di gravidanze indesiderate». Quasi vent'anni di pillolandia e sono sempre al «non ancora dimostrato». In realtà qualcosa di dimostrato comincia ad esserci. 

La professoressa Karen Mulligan ha appena pubblicato la valutazione dell'impatto della liberalizzazione della vendita dei preparati ormonali post-coitali negli Stati Uniti rilevando che, contrariamente alle rassicuranti valutazioni precedenti condotte con un follow-up non superiore a un anno, ha condotto a un incremento dei rapporti sessuali a rischio e al conseguente aumento dell'incidenza d'infezioni a trasmissione sessuale senza alcuna riduzione del tasso di abortività. Un illustre professore ha affermato che l'ulipristal «agisce attraverso il rallentamento della liberazione del follicolo -come meccanismo principale- e perciò non può essere considerato un agente abortigeno sulla base delle attuali conoscenze». A parte il fatto che l'ovulazione non consiste nella liberazione del follicolo, ma della cellula uovo da parte del follicolo ovarico (quasi certamente un errore del giornalista), ci pare che l'affermazione sia almeno contraddittoria: se esiste un meccanismo principale, non vuole forse dire che non si escludono meccanismi secondari? E questo è esattamente ciò che riporta la scheda tecnica del farmaco, il documento avente valore legale: «Si ritiene che il meccanismo d'azione primario consista nell'inibire o ritardare l'ovulazione, ma alterazioni dell'endometrio possono altresì contribuire all'efficacia del farmaco». 

Per i non addetti ai lavori le alterazioni dell'endometrio sono quelle che possono impedire l'annidamento di un embrione eventualmente concepito. È dimostrato che quando l'ormone luteinizzante raggiunge il suo picco, l'efficacia dell'ulipristal come antiovulatorio decade ai livelli del placebo (Brache, 2010). Quando cioè le probabilità di concepimento sono maggiori, la molecola perde la sua efficacia antiovulatoria e tuttavia l'efficacia complessiva nell'impedire la gravidanza clinica si mantiene costante per assunzioni fino a cinque giorni dopo il rapporto. Tanto per dimostrare che chi scrive segue molto attentamente la letteratura scientifica, si segnala l'ultimo studio del gruppo del Karolinska Institutet volto a sostenere che l'ulipristal non agisce come abortivo. La differenza rilevata in vitro nella probabilità di impianto di embrioni umani su una matrice tridimensionale di endometrio è risultata del 70% quando veniva usato il placebo e del 50% quando i preparati erano incubati con ulipristal. Poiché la differenza era statisticamente non significativa, gli autori hanno formulato una sbalorditiva affermazione: la molecola «non influisce sulla vitalità embrionale e sul processo d'impianto dell'embrione». 

Cavolo, come faceva a risultare statisticamente significativa una differenza del 20% con un campione di solo 10 elementi per braccio sperimentale, vale a dire con una potenza statistica pari a solo un decimo di quella necessaria e incapace di evidenziare una differenza statistica per qualsiasi risultato? È come se si affermasse che non esistono batteri nel pus, perché non ne abbiamo visti usando il binocolo. È questo genere di pubblicazioni e d'interpretazione dei risultati che sono stati utilizzati per celare gli effetti abortivi. Siamo a livelli che in qualsiasi altro campo della medicina verrebbero rigettati come inaccettabili, ma che per magia vengono accolti come schiaccianti evidenze scientifiche quando si tratta di materia copulatoria. Lo hanno ammesso candidamente i protagonisti scientifici in un articolo di solo un anno e mezzo fa quando hanno esortato i colleghi ad «astenersi dall'esaltare i meccanismo d'azione pre-fecondativi per legittimare l'esistenza dei contraccettivi esistenti» (Raymond, 2013). 

È la seriale applicazione del doppio standard: i prodotti post-coitali agiscono anche dopo la fecondazione quando si tratta di esaltarne l'efficacia, ma agiscono con meccanismo solo anti-ovulatorio quando si tratta di renderli accettabili da chi ha problemi morali con l'aborto. Agiscono per 5 giorni quando si tratta di convincere della superiore efficacia prescrittori e utilizzatrici, ma devono essere assunti nel più breve tempo possibile quando si vuole pressare il farmacista a violare la propria coscienza. Lo abbiamo scritto già in passato ed oggi lo ripetiamo: non cederemo mai, in scienza e coscienza.

lunedì 9 febbraio 2015

La guerra contro famiglia e vita comincia all'ONU di Stefano Fontana, 09-02-2015, http://www.lanuovabq.it/

Global GovernanceQuando constatiamo che l’ideologia gender entra nella classe di nostro figlio, oppure che si preme per distribuire senza ricetta alle nostre ragazze la pillola del giorno dopo, oppure che la tale associazione di volontariato per lo sviluppo si è dichiarata a favore dell’aborto, di solito non pensiamo di essere davanti a fatti che hanno la loro origine ben più a monte, che sono stati pianificati molto prima e per cui sono state spese ingenti somme di denaro. Eppure è così.


Nel 2014 appena trascorso si era concluso il ventennio del programma fissato al Cairo nel 1994 sui “diritti alla salute sessuale e riproduttiva”. Tra questi diritti ce ne sono alcuni di buoni, come per esempio l’accesso alle medicini anti Aids o la promozione dell’allattamento al seno, ma ce ne sono altri di malvagi come la contraccezione, la sterilizzazione, l’aborto e l’inclusione dei “nuovi diritti” LGBT. Secondo le Nazioni Unite gli obiettivi del Cairo non sono stati pienamente raggiunti, quindi l’Assemblea generale ha approvato il programma Cairo Beyond 2014, e lo ha collegato con gli Obiettivi del Millennio (Millennium Development Goals) che scadono nel 2015. Il tutto viene rilanciato quindi fino al 2030.

Il collegamento tra obiettivi del Cairo ed Obiettivi del Millennio è un capolavoro strategico per i fautori dei “diritti alla salute sessuale e riproduttiva”. Per una ragazza di un Paese povero poter accedere gratuitamente alla pillola del giorno dopo o all’aborto verrà considerato un diritto tale e quale poter frequentare la scuola o accedere all’acqua potabile. I cosiddetti diritti sessuali e riproduttivi saranno equiparati ai diritti umani legati allo sviluppo.

Marguerite Peeters, in due articoli pubblicati sul “Bollettino di Dottrina sociale della Chiesa” dell’Osservatorio Cardinale Van Thuân, ha ben spiegato come l’ONU vuole procedere nel quindicennio da qui al 2030 nel campo dei “nuovi diritti”.

Il primo punto è che si insisterà ancora più a fondo sulla contraccezione, puntando però in particolare sulla diffusione della pillola del giorno dopo che, secondo gli esperti ONU, finora non è stata adeguatamente promossa.

In secondo luogo, le Nazioni Unite e le sue agenzie si daranno da fare per inserire i nuovi diritti alla salute sessuale e riproduttiva nei diritti universali dell’uomo in quanto tali, in modo che gli Stati che non li rispettano possano essere denunciati e condannati e l’obiezione di coscienza impedita o addirittura vietata.

In terzo luogo, si è deciso di favorire un cambio culturale e religioso “dall’interno”, ossia coinvolgendo come partners le associazioni culturali e le famiglie religiose. La strategia è molto semplice ed astuta: siccome, come abbiamo visto, accanto a contraccezione ed aborto, l’agenda presenta anche obiettivi moralmente condivisibili, li si presenta come un pacchetto unico e così si ingaggiano anche le ong religiose o il volontariato missionario e nel frattempo si cambia dall’interno la loro visione a riguardo. 

Infine, è previsto un ingresso massiccio nelle scuole, a cominciare da quelle dell’infanzia.

Come si vede, queste indicazioni che la Peeters ha estrapolato dai documenti ufficiali delle Nazioni Unite e dai Rapporti delle sue agenzie, dimostrano che quello che stiamo constatando a valle viene deciso a monte. E da chi? Da una casta di persone che non sono elette democraticamente in quanto o vengono designate dai governi o sono il frutto della burocrazia del Palazzo di Vetro. Una casta che decide l’etica mondiale ed elabora dei progetti finanziati da potenti Fondazioni private, da corporations globali o da gruppi farmaceutici internazionali. 

La stessa Marguerite Peeters, nel suo libro recentemente pubblicato in Italia “Il gender. Una questione politica e culturale” (San Paolo) spiega molto bene che attorno ai Vertici come quello dal Cairo ruotano molti attori non governativi, «una potente rete di partner ideologicamente allineati …  che ampliano in maniera esponenziale e capillare il campo di influenza e di applicazione delle sue norme. Scuole, movimenti femminili, autorità locali, sindacati, associazioni giovanili, Ong di sviluppo, organizzazioni caritative, media, ambulatori locali e istituzioni sanitarie, mondo della moda e del divertimento, circoli culturali, imprese, comunità religiose ecc. sono inesorabilmente esposti».

Con ciò il quadro è completo. Una volta si distingueva tra governo e governance. La Dottrina sociale della Chiesa parla della necessità di una autorità mondiale, ma l’ha sempre intesa come una governance e non come un governo, a parte la Nota sulla finanza pubblicata nel 2011 dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace che però ha suscitato anche molte critiche. La parola governance ha sempre richiamato la pluralità sussidiaria. Ora però ci troviamo di fronte ad una governance che è peggio di un governo mondiale. Esiste una pianificazione centralizzata e poi diffusa e diramata. Si parla di consenso, ma si tratta di un consenso estorto con l’indottrinamento, le pressioni sugli Stati, l’omologazione dal basso, i ricatti verso i governi dei Paesi poveri e un fiume di denaro. 

domenica 23 novembre 2014

Aborto libero in Europa con la pillola dei 5 giorni dopo di Renzo Puccetti, 23-11-2014, http://www.lanuovabq.it/


EllaoneÈ così, dai e poi ridai, qual è stata la pensata dei farmaburocrati dell'Agenzia europea delle medicine (EMA) per risollevare l'agonica dinamica demografica di un continente sempre più avviato alla gerontoendemia? Rendere Ulipristal, la pillola dei cinque giorni dopo, un semplice farmaco da banco. È questa la notizia che dal 21 novembre possiamo leggere sul sito ufficiale dell'agenzia che regola e vigila sui farmaci commerciati in Europa. 

Pensate che sia interessato sapere che questa molecola, come la RU-486, blocca l'azione del progesterone, l'ormone che rende possibile la gravidanza? Pensate che abbia indotto qualche turbamento il fatto che Ulipristal modifichi l'endometrio in modo da prevenire l'annidamento dell'embrione? Se lo pensate siete dei poveri illusi. Da Bruxelles hanno fatto questo discorso: se la pillola dei cinque giorni dopo non mostra di essere più rischiosa della pillola del giorno dopo già venduta come prodotto da banco in molti paesi europei, perché anch'essa non dovrebbe essere sottoposta allo stesso regime di vendita? 

Il ragionamento non fa una piega se non fosse per almeno tre problemini comprensibili a prescindere da qualsiasi prospettiva etica. Primo: mica tutte le donne pensano che l'embrione sia un materiale biologico equivalente a quello rinvenibile in altre cavità del corpo umano. Lo attesta tutta la letteratura scientifica, da quella prodotta da Joseph Stanford, della Scuola di Medicina dell'Università dello Utah, a quella di Cristina Lopez del Burgo e Jokin de Irala, del Dipartimento di Salute Pubblica dell'Università di Navarra, ai contributi di John Campbell, dell'Università del Sud Carolina, per giungere allo studio Y-VarViac sugli adolescenti italiani e allo studio BBVA-II condotto su 22.500 soggetti di 15 nazioni. 

I risultati dimostrano senza alcuna eccezione che un cospicuo numero di donne ritengono moralmente rilevante il meccanismo d'azione dei farmaci venduti come contraccettivi e molte di queste non vorrebbero assumere una sostanza anche solo potenzialmente in grado d'interferire con la vita del concepito. Si vorrà rispettarle? Ho serissimi dubbi che si prestino allo scopo le due righe della scheda tecnica dell'Ulipristal dove per descriverne il meccanismo d'azione si dice: «L'ormone sessuale progesterone gioca un ruolo nel tempismo dell'ovulazione e nel preparare l'interno dell'utero a ricevere l'ovocita fecondato [...] Attraverso le sue azioni sui recettori del progesterone ellaOne impedisce la gravidanza principalmente impedendo o ritardando l'ovulazione».

"Ovocita fecondato"? Ma che al momento dell'eventuale annidamento in sesta-decima giornata di sviluppo la cellula uovo non ci sia più da un bel pezzo è nozione non pervenuta agli esperti EMA? Se anche avessero avuto ribrezzo d'impiegare il termine troppo umanizzante di "embrione", almeno avrebbero potuto mostrare un minimo di accuratezza scientifica adottando il termine "blastocisti".  Viene poi da chiedersi che valenza abbia quel "principalmente" usato per magnificare l'effetto antiovulatorio. Chi dirà alle donne che quando l'LH ha raggiunto il picco il supposto meccanismo d'azione "principale" si verifica in solo l'8% dei casi ed in misura indistinguibile dal placebo? Se c'è quindi da dubitare che una distribuzione senza filtro medico non possa andare a detrimento del diritto di scelta elevata a dogma dai corifei dei diritti riproduttivi, si rimane basiti dal fatto che nella decisione dell'EMA si affermi che "ellaOne funziona meglio se assunta entro 24 ore" dal rapporto sessuale. E quale sarebbe lo studio che lo attesta? 

Chi conosce la materia era rimasto alla metanalisi di Anna Glasier secondo cui l'assunzione nelle prime 24 ore aveva condotto a 5 gravidanze su 312 (1,60%), mentre l'assunzione tra la 25ª e la 120ª ora aveva condotto a 10 gravidanze su 629 (1,59%). Come accada che l'1,60% di probabilità sia inferiore all'1,59% è davvero un mistero: sarà il buco nell'ozono? Sarà l'effetto serra? È colpa del Niño? Sono gli influssi astrali? Attendiamo lumi dagli esperti senza volto che hanno stilato il parere, magari allegandovi una completa disclosure (rivelazione) sugli eventuali conflitti d'interesse. 

Un paio di cose sembrano assodate. Il rischio che la disponibilità di prodotti post-coitali disponibili come caramelle espettoranti o pillole lassative conduca soprattutto gli adolescenti a comportamenti sessuali a maggiore rischio di malattie sessualmente trasmesse e di gravidanze indesiderate è una possibilità evidenziata in due recenti studi che contraddicono precedenti risultanze. È quanto mettono nero su bianco in una loro monografia proprio i Professionisti della Salute Riproduttiva americani, di certo non arruolabili tra i paladini delle istanze pro-life. 

Il secondo aspetto è quello che mostra come tutti i tentativi di allargare l'accesso alla pillola del giorno dopo abbiano dimostrato un impatto pari a zero sulla popolazione generale per quanto riguarda le gravidanze indesiderate e gli aborti, nonostante l'incremento dell'uso di tale pillola. Poiché ad oggi non è disponibile nessuno studio analogo per ulipristal, non appare irragionevole interrogarsi circa i reali obiettivi della decisione assunta. 

Se approvata dalla Commissione Europea la decisione varrà per ogni stato aderente all'Unione. Restano ancora da definire i margini di manovra per i singoli paesi. Certo che se questo è l'accanimento contro il concepito, diventa ancora più pressante l'esigenza che le forze del bene, soprattutto quelle deputate alla ricerca nelle Università, si diano da fare con investimenti per trovare il modo di rendere scientificamente evidente la presenza di un essere umano anche prima che questi si sia annidato nell'endometrio.

mercoledì 22 ottobre 2014

Perché questo silenzio sul caso dell’infermiera che fa obiezione di coscienza?, ottobre 20, 2014, Alfredo Mantovano, www. tempi.it


pillola-abortoVoghera, una sera di inizio ottobre. Due fidanzati si presentano allo sportello del pronto soccorso. Incontrano Margherita, 31 anni, da quattro anni infermiera di ruolo, vincitrice di concorso. Le chiedono come fare per avere il Norlevo, la “pillola del giorno dopo”; è un prodotto comunemente qualificato “contraccettivo post-coitale”, se ne raccomanda l’assunzione entro 72 ore dal rapporto “non protetto” e – così è scritto nella descrizione data – ha la funzione, fra l’altro, «di impedire e rendere più difficoltoso l’annidamento dell’embrione». Se è avvenuta la fecondazione dell’ovulo e si sta formando l’embrione, impedirne l’annidamento significa abortire; dunque, può definirsi un prodotto eventualmente abortivo. Margherita non ha il compito di dare il Norlevo a chi lo chieda; le compete di consegnare un modulo che permette di recarsi a chi è autorizzato a somministrarlo. Poiché è ben consapevole che la sua azione rappresenta comunque un antecedente causale di un possibile aborto, inizia un dialogo con i ragazzi: illustra loro gli effetti del prodotto e le possibili controindicazioni. Deve avere buoni argomenti, perché i suoi interlocutori non insistono e lasciano il pronto soccorso. Qualche zelante collega informa la struttura nella quale Margherita lavora, viene avviato contro di lei un procedimento disciplinare e le viene prospettato un trasferimento in altra sede. La giovane infermiera dà le dimissioni per non piegarsi a quella che legge come una intimidazione e la Asl di Pavia le accoglie.
Margherita ha sbagliato? Assolutamente no. L’art. 9 della legge 194/1978 riconosce l’obiezione di coscienza non solo al medico, ma a tutto il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie, con riferimento non solo agli “interventi” bensì pure alle “procedure” finalizzate all’aborto: con una lettera così chiara da oltre 36 anni, nessuno ha mai dubitato che l’obiezione si estende al rilascio della certificazione alla gestante e a tutto ciò che in qualche misura sia finalizzato all’interruzione della gravidanza.

Obiezione: rispetto all’assunzione del Norlevo l’aborto è una eventualità. Replica: se, in periodo di caccia, vedo un movimento dietro a un cespuglio, può esservi una lepre o un altro animale o una persona. Se sparo a prescindere e colpisco una persona, non posso invocare a discolpa il regolare porto di fucile e il rispetto del calendario venatorio: non ho seguito la prudenza più elementare. Ecco, l’infermiera non ha voluto concorrere a caricare l’arma. Di più, ha rispettato l’art. 5 della 194, nella parte in cui impone alla struttura sanitaria di non limitarsi a consegnare dei moduli, ma di verificare le cause che inducono a interrompere la gravidanza, nella prospettiva di rimuoverle: ha realizzato quel colloquio che la legge prescrive, e che quasi nessuno fa più.

Esistono varie forme di discriminazione: possono fondarsi sul sesso, sull’età, sulla razza; il nostro ordinamento le vieta tutte. La Asl di Pavia ha discriminato Margherita due volte: prima minacciandola di trasferimento in altra sede per punire un’attività conforme alla legge e alla coscienza (che nella sanità dovrebbe ancora avere un peso); la seconda accettando in tempi-record dimissioni condizionate dall’agitazione. E non è che una discriminazione è meno grave perché non va sulle prime pagine dei quotidiani nazionali o non apre i tg; si immagini quale clamore avrebbe avuto – e con ragione! – la minaccia di trasferimento di un dipendente della Asl perché omosessuale: i media ne starebbero ancora parlando e il Parlamento avrebbe dedicato sedute monotematiche all’episodio. Accade invece la discriminazione ai danni di una giovane donna perché rispetta la deontologia sanitaria che impone di agire per la vita e non per la morte, e non un cenno in Parlamento, neanche a fine seduta; non una interrogazione; non un intervento del ministro della Salute; non una protesta di chi si occupa di pari opportunità; non un delegato sindacale che abbia da ridire (solo un consigliere della Lombardia ha sollevato il caso).

Vogliamo che Margherita se la veda da sola? O pensiamo che il suo gesto di difesa della vita, tanto più coraggioso in quanto pagato con la probabile perdita di un lavoro guadagnato con onore, merita di starle a fianco finché le sue sacrosante ragioni siano riconosciute? Cominciamo a scriverlo alla Asl di Pavia e alla Regione Lombardia. E non fermiamoci finché non la rivedremo in un turno di notte al pronto soccorso a dare un po’ di luce e di speranza a suoi coetanei confusi.

sabato 13 settembre 2014

Norlevo, la pillola "potrebbe" essere abortiva di Gianfranco Amato, 13-09-2014, http://www.lanuovabq.it

Il 29 maggio 2014 la Sezione Terza-quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con l’ordinanza n. 2407/2014, ha respinto la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento dell’Aifa sul farmaco Norlevo, la cosiddetta “pillola del giorno dopo”, affermando che «non sussistono, sotto il profilo del fumus, i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare avuto presente, in linea con quanto evidenziato dalle resistenti amministrazioni, che recenti studi hanno dimostrato che il farmaco Norlevo non è causa di interruzione della gravidanza». Questo era il giudizio tranchant e lapidario dei giudici amministrativi di primo grado. I Giuristi per la Vita e l’associazione Pro Vita Onlus hanno deciso di impugnare quell’ordinanza avanti il Consiglio di Stato. Ieri, 11 settembre, a Palazzo Spada si è tenuta l’udienza di discussione. I giudici di secondo grado hanno emesso l’ordinanza n.4057/2014, dimostrando una maggior capacità riflessiva rispetto ai colleghi del TAR. Per comprenderlo basta leggere il seguente passo del provvedimento: «Considerato che la questione coinvolge aspetti complessi anche sul piano tecnico, che non possono essere adeguatamente approfonditi in una fase cautelare e che in particolare devono necessariamente essere chiariti in sede di merito le seguenti questioni: - se l’affermazione contestata dalle appellanti (“Non può impedire l’impianto nell’utero di un ovulo fecondato”) nel foglio illustrativo per gli utenti sia coerente con i risultati degli studi sottostanti da riportare nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, strumenti di primaria rilevanza per l’informazione del medico; - se il documento impugnato derivi da una modifica di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale correttamente rilasciata secondo la procedura di reciproco riconoscimento che coinvolge le valutazioni di più autorità sanitarie nazionali in ambito comunitario; - se in tal caso sussistano le fondate ragioni di tutela della salute pubblica – richieste dalla direttiva CE 2001/83 (CE – per rifiutare quanto deciso a livello comunitario); - se deve attribuirsi rilevanza al recente comunicato del 24 luglio dell’Agenzia europea dei medicinali secondo il quale i medicinali a base di“levonorgestrel” agiscono bloccando e/o ritardando l’ovulazione, senza fare alcun riferimento a effetti sull’impianto nell’utero dell’ovulo fecondato». Nulla di scontato, quindi, sul piano scientifico, come pareva invece ai giudici di primo grado. Se è vero che il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento poiché la complessità della vicenda non consente una decisione nella fase cautelare, è altrettanto vero che l’ordinanza di ieri, in realtà, riapre i giochi e rimette in discussioni le granitiche certezze scientifiche dei magistrati del TAR Lazio. L’Aifa non potrà più trincerarsi dietro l’apodittica affermazione secondo cui «il farmaco Norlevo non è causa di interruzione della gravidanza», assunto sbrigativamente fatto proprio dai giudici amministrativi romani. Almeno su questo punto il Consiglio di Stato pare inequivocabilmente chiaro.

mercoledì 23 luglio 2014

Se l'aborto diventa un crimine a "intermittenza" di Lorenzo Schoepflin, 23-07-2014, http://www.lanuovabq.it

Un trentenne cittadino del Kansas, Scott Robert Bollig, il 9 settembre si troverà ad affrontare un processo per omicidio volontario. Il reato compiuto da Bollig, particolarmente crudele, merita di essere raccontato e commentato poiché suggerisce riflessioni di primaria importanza in merito all’aborto. L’uomo somministrò, infatti, con un sotterfugio – mescolando al pancake offerto alla propria fidanzata incinta di circa otto settimane – il mifepristone, la sostanza contenuta nella Ru486, la tristemente celebre pillola abortiva. La donna, la trentaseienne Naomi Abbott,  ebbe un aborto e, recatasi all’ospedale, fu sottoposta alle analisi del sangue che rivelarono la presenza di quello che Jerome Lejeune aveva ribattezzato pesticida umano.

Bollig aveva chiesto in precedenza alla fidanzata di interrompere la gravidanza, ma, di fronte al suo rifiuto, decise di procedere come detto, acquistando la pillola su internet. Venerdì scorso, dopo due giorni di audizioni preliminari, il giudice Glen Braun ha stabilito che ci sono prove sufficienti per iniziare il processo. Fin dallo scorso febbraio Bollig fu ascoltato sui fatti, ma, nonostante la sua confessione, il procedimento penale non aveva preso il via poiché la difesa aveva contestato la validità della deposizione dell’uomo, sostenendo che sarebbe stata ottenuta in situazioni poco chiare.

A prescindere dall’esito del processo – sarà molto interessante seguirne lo svolgimento – va registrato che un giudice ha deciso che interrompere una gravidanza senza il consenso della donna costituisce un capo d'imputazione per omicidio a carico di chi ha costretto la donna ad abortire. Il caso Bollig dunque non può essere liquidato come quello di un violento assassino, ma richiede di soffermarsi su alcuni aspetti della vicenda. Innanzitutto, va sottolineato come la pillola abortiva costituisca uno strumento di banalizzazione dell’aborto, come più volte evidenziato quando, ciclicamente e per diverse ragioni, la Ru486 diventa protagonista delle cronache italiane e internazionali.

La possibilità di acquistare la pillola online – come ha fatto Bollig – è un fatto di una gravità assoluta. Si conoscono bene le statistiche relative alle morti di donne causate dalla Ru486, ma quanto accaduto in Kansas svela un’ulteriore aspetto preoccupante del farmaco abortivo. Esso può essere utilizzato in modo estremamente semplice come mezzo di violenza sulla donna stessa, sulla quale diventa un gioco da ragazzi – un po’ di astuzia e tanta perfidia – praticare un aborto forzato. Nessuno potrà restituire alla signorina Abbott il figlio che Bollig le ha portato via con l’inganno, grazie ad una compressa. Ma, ecco, veniamo a colui che sempre è vittima innocente: il bimbo nel grembo materno.

La storia che arriva dagli Stati Uniti ci mostra una contraddizione che riguarda la natura dell’atto abortivo. Se infatti fosse stata la madre ad ingerire volontariamente la Ru486, interrompere quella gravidanza sarebbe stato un diritto intoccabile della donna, che avrebbe potuto disporre arbitrariamente della vita del nascituro. Dal momento che è stato invece il fidanzato a farla abortire, porre fine alla vita nascente diviene equiparabile ad un omicidio. In questo caso è dunque il diritto alla vita del bambino a prevalere. Siamo di fronte ad un esempio lampante di relativismo: lo stesso atto è diritto o delitto a seconda delle circostanze, il che implica che anche la natura del nascituro, persona o non persona, sia variabile con esse. E proprio l’intercambiabilità tra diritto e delitto costituisce la sconfitta del primo a favore del secondo.

Ovviamente tutto ciò è un assurdo – il bambino nel grembo materno è una persona e l’aborto è un omicidio – ma la piaga della volontà della donna che calpesta la libertà intangibile di nascere del figlio si manifesta in tutta la sua putrescenza. Tale aspetto purtroppo riguarda ogni provvedimento che introduce l’aborto legale. Con le diverse sfumature previste nei diversi Paesi (la Legge 194 italiana non fa certo eccezione), ciò che una legislazione abortista di fatto stabilisce è l’intermittenza del diritto alla vita, che cessa di essere principio non negoziabile per entrare nell’alveo di quei temi in balìa di un qualsiasi parlamento o organo giudiziario. Ma quel che è certo è che Bollig ha ucciso un bambino, indipendentemente dal consenso della madre, da un voto in un’aula o da quello che emergerà dal processo.

venerdì 4 luglio 2014

Aborto. L’avvocato della Hobby Lobby dopo la vittoria su Obama: «La nostra non è una battaglia di ricchi bigotti ma per la libertà di tutti», luglio 4, 2014 Benedetta Frigerio, http://www.tempi.it/

Usa, corteo davanti Corte Suprema per sentenza su contraccezione«Siamo grati all’America, a quanti ci hanno sostenuto operativamente, moralmente e tramite la preghiera, siamo grati a Dio di questa ricompensa. Oggi ha vinto la libertà di tutti». Sono le parole dei coniugi Green, i proprietari della Hobby Lobby, la gigantesca catena di negozi per il fai-da-te che dà lavoro a 22 mila persone e che il 30 giugno ha vinto davanti alla Corte suprema americana una battaglia legale durata quasi due anni contro Barack Obama. La famiglia cristiana evangelica dell’Oklahoma (foto in basso a sinistra) ha sempre contestato il cosiddetto “contraceptive mandate”, ovvero la regola prevista dall’Obamacare (la riforma della sanità del presidente democratico) che obbliga tutti i datori di lavoro – solo le società dedicate esclusivamente al culto ne sono escluse – a fornire ai dipendenti piani assicurativi comprensivi di farmaci contraccettivi e abortivi. Ebbene, adesso il supremo organo giudiziario degli Stati Uniti ha riconosciuto che l’opposizione di Mr. Hobby Lobby ricade fra le libertà garantite dal Religious Freedom Restoration Act (Rfra), la legge federale varata nel 1993 da Bill Clinton proprio per proteggere la libertà religiosa di ogni persona dalle imposizioni dello Stato.


Per la prima volta insomma i giudici affermano che anche le aziende “for profit” hanno una coscienza e possono farla valere (a condizione però che siano controllate da non più di cinque persone), scatenando naturalmente le reazioni indignate dei liberal obamiani. «Così le donne non avranno più accesso alla copertura contraccettiva gratuita a causa delle convinzioni religiose dei loro padroni», si è lamentato dopo la lettura del verdetto il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest. Per di più, aggiungono i critici della Corte suprema, la sentenza non protegge allo stesso modo gli enti no profit (vedi per esempio il caso delle Little Sisters of the Poor o quello della diocesi di Cheyenne). «Ma non è così, anzi il verdetto fa ben sperare anche per loro», ribatte Luke Goodrich, direttore del Becket Fund for Religious Liberty, che ha difeso la famiglia Green. Goodrich ha accettato di raccontare a tempi.it le tappe e i risvolti di questo duello giudiziario.

Avvocato Goodrich, come avete condotto la battaglia in questi mesi?
Ci siamo concentrati sulla legge che rafforza la libertà religiosa protetta dalla Costituzione (il Rfra, ndr), in cui si dice che il governo non può in alcun modo ledere la coscienza di una persona obbligandola ad agire contro di essa, a meno che non ci sia in gioco un interesse supremo dello Stato. È appellandosi a quella legge che la famiglia Green ha deciso di lottare contro il mandato di Obama, una imposizione che tra l’altro l’avrebbe costretta a chiudere la Hobby Lobby, visto che prevede per gli inadempienti una multa di 1,3 milioni di dollari al giorno. Quella della famiglia Green, che ha speso due anni per difendere i suoi posti di lavoro e la coscienza di tutti gli Stati Uniti, è stata una grande testimonianza.


A chi si applicherà la decisione della Corte suprema?
hobby-lobby-famiglia-green
Insieme alla Hobby Lobby, altri 100 enti hanno deciso di fare causa al governo. La sentenza si applica sicuramente alle 49 società for profit che hanno avviato i ricorsi. Restano però in sospeso gli altri 51 enti di carità, universitari e ospedalieri che hanno chiesto al governo di non vedere lesa la propria identità.

Quindi è vero che la sentenza non protegge gli enti no profit?
Il mandato di Obama prevede un’esenzione per chi fa attività di culto, ma chiede agli enti no profit come quelli citati di pagare a studenti e dipendenti le coperture assicurative per la contraccezione e l’aborto. La loro causa legale è ancora ferma ai tribunali minori, ma probabilmente arriverà fino alla Corte suprema che poi ci dovrebbe mettere un altro anno a giudicare. Intanto, la sentenza fa ben presagire. Obama tenta di far passare l’idea che a pagare l’aborto non sono direttamente le aziende for profit o no profit, bensì soggetti “terzi”, come le assicurazioni. Ma la Corte ha rovinato il suo giochetto confermando che di fatto invece sono proprio le aziende a pagare. Lo stesso, quindi, vale anche per gli altri enti. In sostanza si ribadisce che il governo non può obbligare nessuno a compiere atti contrari al proprio credo.

Che faranno intanto gli enti no profit? Dal primo luglio sono obbligati a sottostare al mandato, pena una multa salatissima.
Sono ricorsi in appello chiedendo un’atra proroga fino alla fine dei procedimenti legali in corso. Alcune corti hanno già accettato. Altrimenti dovremo pensare a come agire.


La Casa Bianca ha già chiesto al Congresso di legiferate contro la sentenza. È possibile emanare una norma contraria a una decisione della Corte suprema?
In teoria sì, perché la sentenza non fa riferimento direttamente alla Costituzione, bensì a una legge federale, varata per rinforzarne un principio costituzionale. Ma l’America è spaccata in due, cosa vuole fare il governo? Costringere qualcuno in una situazione che sta dividendo in due gli animi del paese? Il 30 giugno la Corte ha inviato un messaggio chiaro all’amministrazione. Passarci sopra sarebbe un vero affronto.

I giudici ha ribadito la necessità di difendere la libertà religiosa, ma qui siamo di fronte a una questione di coscienza. Il pubblico lo ha capito?
Ripeto: è spaccato, la maggioranza dei media ha un orientamento progressista e vuole farla apparire come una questione religiosa contraria alla libertà. Infatti adesso attaccano la Hobby Lobby cercando di contrapporre i datori di lavoro ricchi e bigotti alle donne povere, sarà il leitmotiv della prossima campagna elettorale. La nostra però è una questione di libertà fondamentale: Obama vuole costringere tutti a obbedire a una visione, senza possibilità di dissentire. Ma se viene meno la libertà di coscienza il potere non ha più limiti. Tra l’altro la stessa Corte suprema ha sottolineato che non è vero che dopo questa sentenza le donne non potranno più abortire, dato che, purtroppo, continuano ad accedere all’aborto con la stessa facilità di prima: se Obama ci tiene tanto a pagare loro tutte le spese può farlo lui, hanno chiarito i giudici.

@frigeriobenedet

mercoledì 2 luglio 2014

Sentenza Hobby Lobby, la fede non è un fatto privato, di Tommaso Scandroglio, 02-07-2014, http://www.lanuovabq.it/

Hobby Lobby
Hobby Lobby è una grande catena di negozi di hobbistica e oggettistica presente in tutti gli States. I loro proprietari, per motivi di credo religioso, avevano deciso di non rispettare quella norma dell’Obama-care che prevede, a favore dei propri dipendenti, la copertura delle spese sanitarie anche per contraccezione e pratiche abortive, spese che ammonterebbero a 475 milioni di dollari all’anno. Lunedì la Corte Suprema degli Stati Uniti nella sentenza Burwell (Ministro della Salute) vs Hobby Lobby ha dato ragione a quest’ultima, con una decisione simile a quella che, qualche mese fa, aveva interessato l’ente religioso delle Piccole Sorelle dei Poveri. I giudici hanno applicato il Religious Freedom Restoration Act (RFRA), una legge del 1993, successivamente modificata nel 2000, che tutela la libertà religiosa. Tale norma proibisce al “Governo sostanzialmente di comprimere, a danno delle persone, l’esercizio dell’espressione religiosa” eccetto nel caso in cui ci sia un interesse generale per farlo.

Come i giudici ricordano, il Dipartimento della Salute ha escluso dall’Obama-care la chiese e gli enti confessionali no-profit, ma non le aziende, come la Hobby Lobby, che fanno del business la loro attività principale. Oltre a questo, la tutela della libertà religiosa è accordata alle persone fisiche – i singoli – ma non alle persone giuridiche, come appunto le aziende.

La Corte Suprema è stata però dell’avviso che anche gli enti con scopo di lucro possono avvalersi del RFRA perché “il fine di estendere i diritti [di espressione religiosa] alle aziende è quello di tutelare i diritti delle persone che stringono relazioni con le aziende, inclusi gli azionisti, gli agenti e i datori di lavoro”. Quindi il nocciolo del problema non è sapere se la tale persona giuridica sia profit o no-profit, ma se la libertà religiosa di tutte le persone che ivi lavorano, dall’ultimo dei dipendenti ai proprietari, è rispettata. Riguardo poi ai datori di lavoro i giudici rammentano che “un’azienda è semplicemente una forma di organizzazione che gli esseri umani usano per raggiungere i fini desiderati. Tutelare il libero esercizio di impresa di aziende come la Hobby Lobby […] significa tutelare la liberà religiosa di quegli esseri umani che possiedono e controllano tali società”.

In merito a quest’ultimo punto, la sentenza specifica che la legge sulla libertà religiosa del 1993 intende garantire ai datori di lavoro “la possibilità di svolgere un’attività commerciale in accordo con il proprio credo religioso. Il credo di Hahns and Greens [i proprietari di Hobby Lobby] interessa una complessa ed importante questione di carattere religioso e afferente alla filosofia morale. In particolare si tratta del caso secondo cui è immorale per una persona assumere una condotta che di per se stessa è lecita ma che produce l’effetto di rendere capace un terzo di compiere un atto immorale o di aiutarlo nella commissione di questo atto”.

La Corte poi appunta una contraddizione riguardo a coloro che sostengono che l’Obama-care si possa applicare solo agli enti no-profit. Se questi enti sono esclusi dagli obblighi di assicurazione sanitaria laddove questi obblighi entrino in conflitto con il loro statuto, perché non ritenere che pure aziende che producono profitti non perseguano anch’essi, tra gli altri obiettivi, alcuni scopi di carattere religioso? Perché una mission aziendale non può avere contenuto confessionale? In tale prospettiva è ragionevole estendere l’immunità dall’Obama-care prevista per gli enti no-profit anche alle imprese.

Relativamente invece alla tutela dei “diritti” dei dipendenti che vogliono essere coperti dagli oneri per le spese di contraccezione e aborto, la soluzione potrebbe essere duplice: copertura garantita dalle compagnie assicurative che di contro si vedrebbero riconosciute un trattamento fiscale agevolato, oppure una copertura assicurativa fornita dallo Stato.

La decisione della Suprema Corte mette in luce un aspetto assai interessante. La libertà religiosa non è affare privato che può avere diritti di cittadinanza solo all’interno delle quattro mura domestiche, un gioco di società da fare davanti al focolare domestico. Bensì riguarda ogni piega del nostro esistere, informa ogni nostra attività, inclusa quelle commerciali. Il credere e il vivere non si possono dissociare e così non abbiamo il credente e il professionista, ma un professionista che è contemporaneamente anche credente. Impossibile scindere le due sfere e chi vuole tentare di separare questi due aspetti mina la libertà religiosa. Per i giudici questo è così vero che – come abbiamo visto – la fede religiosa può a ben diritto essere inclusa negli scopi statutari di un’azienda. Un’erronea idea liberals pretende di recludere i propri convincimenti di fede e morale nel recinto della coscienza individuale, ma come hanno bene sottolineato i giudici, alcuni nostri principi interessano di necessità le relazioni con gli altri – ad esempio la collaborazione al male – e dunque il privato diviene inevitabilmente “pubblico”. Non tutelare questo diritto della persona che esige di comportarsi così come la sua coscienza chiede, significherebbe obbligarla ad assumere scelte in dissonanza con i propri valori. Significherebbe farle violenza.

sabato 28 giugno 2014

Obiezione vietata nei consultori, ricorso al Tar, Luca Liverani 25 giugno 2014, http://www.avvenire.it

Il Lazio forza la mano contro i medici obiettori di coscienza. La giunta di Nicola Zingaretti impone ai medici obiettori – pur non coinvolgendoli direttamente nell’interruzione di gravidanza – la prescrizione della "pillola del giorno dopo", l’inserimento della spirale contraccettiva, la redazione delle certificazioni e autorizzazioni che precedono l’aborto. Una decisione che inevitabilmente scatena polemiche. Oggi un’interrogazione in Consiglio regionale della consigliera Olimpia Tarzia: «Va revocata perché vìola la 194». La pesante modifica arriva col decreto «Rete per la salute della donna, della coppia e del bambino: ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei Consultori familiari regionali».

L’intervento, secondo l’allegato 1 del decreto, sarebbe motivato con l’obiettivo di contrastare il diffuso ricorso dei ginecologi - ma anche di anestesisti e personale non medico - all’obiezione di coscienza, che secondo l’ultima relazione 2013 al Parlamento sulla 194 - citata nel decreto - è del 69,3% come media nazionale del 2011 (80,7 la percentuale nel Lazio). Nell’allegato si sostiene dunque come l’obiezione di coscienza «riguardi l’attività degli operatori impegnati esclusivamente nel trattamento dell’interruzione volontaria di gravidanza». E si sostiene che «il personale operante nel consultorio familiare non è coinvolto direttamente nella effettuazione di tale pratica, bensì solo in attività di attestazione dello stato di gravidanza e accertazione attestante la richiesta inoltrata dalla donna di effettuare» l’aborto. Non solo: «Per analogo motivo, il personale operante nel consultorio è tenuto alla prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che in fase post-coitale, nonché all’applicazione di sistemi contraccettivi meccanici, vedi I.U.D (Intra uterine devices)». Cioè dispositivi intrauterini come la spirale, che provoca nell’utero condizioni sfavorevoli all’impianto degli ovociti fecondati.

Netta la reazione di Olimpia Tarzia, presidente del movimento Per (Politica etica responsabilità) e vicepresidente della commissione Cultura, eletta nella Lista Storace. «Il personale obiettore operante nel consultorio familiare, pur non essendo coinvolto materialmente nella pratica dell’aborto, è obbligato comunque – afferma Tarzia – a partecipare alla redazione delle certificazioni e delle autorizzazioni che la precedono. Altrettanto inquietante – aggiunge – è la parte del decreto in cui si afferma che il personale medico obiettore del consultorio è tenuto alla prescrizione delle varie pillole abortive e all’applicazione di sistemi meccanici, quali la spirale anch’essa abortiva». Per il consigliere non ci sono dubbi: «Siamo di fronte ad un provvedimento che si pone in aperto contrasto con la legge 194/78 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza", che, pur essendo una legge ambigua e, a mio giudizio, profondamente ingiusta, sul tema dell’obiezione di coscienza è molto chiara». All’articolo 9 stabilisce infatti che «"il personale sanitario non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 (dove si disciplina il processo di certificazione e autorizzazione che precede l’aborto stesso) e agli interventi per l’interruzione della gravidanza, qualora sollevi obiezione di coscienza" e ciò vale, evidentemente – ribadisce – per "analogo motivo" anche per la prescrizione di sostanze o sistemi meccanici che procurano l’aborto». Quindi il decreto del presidente della Regione Lazio, «oltre che calpestare un fondamentale diritto, giuridicamente fondato, di singoli medici-cittadini, quale quello di sollevare obiezione di coscienza, si pone illegittimamente in contrasto con una legge nazionale». La consigliera annuncia quindi per oggi un’interrogazione in Consiglio per «evidenziare i profili di illegittimità presenti nel decreto e chiederne l’immediata revoca».

«L'ideologia abortista che si rifiuta di riconoscere l'esistenza dell'essere umano nella fase che precede la nascita sta raggiungndo il limite estremo della persecuzione», commenta dal canto suo Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita. «Ora si arriva a colpire addirittura il principio di libertà di coscienza che è uno dei fondamenti della società liberale, garantito dalla Costituzione e che è stato confermato da ripetuti pareri del Comitato nazionale di bioetica. «Pur di affermare un insistente diritto all'aborto il presidente della Regione Lazio arriva a disapplicare la stessa legge 194, fino a ieri intoccabile tabu ed ora minacciata dagli stessi che l'hanno finora strenuamente difesa. La legge non lascia spazio a dubbi laddove, nell'art.9, dichiara esplicitamente coperte dall'obiezione di coscienza anche le attività di certificazione che precedono necessariamente l'Ivg. «La resistenza contro questa persecuzione non potrà che essere attuata in tutte le forme possibili. In primo luogo sarà inevitabile il ricorso alla autorità di Giustizia amministrativa», conclude Casini. «Il Movimento per la vita non mancherà di attivarsi in questa direzione nel più breve tempo possibile».
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In Lazio gli obiettori sono costretti all'aborto di Alfredo Mantovano, 28-06-2014, http://www.lanuovabq.it

Non era difficile individuare nei medici obiettori il target di una rinnovata campagna ostile, per rimuovere in concreto un po’ di fastidi alla pratica abortiva e, in parallelo, per qualificare finalmente e senza infingimenti l’aborto come una scelta libera della donna, frutto della sua autodeterminazione (cf. la Nuova Bussola del 16 marzo).

L’8 marzo era stata resa pubblica la decisione del Ceds-Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa che, sul presupposto di un numero ritenuto elevato per l’Italia di medici obiettori, accusava il nostro Stato di violare i diritti delle donne che intendono abortire. Le pronunce del Ceds, che intervengono dopo articolate istruttorie, non hanno un immediato effetto vincolante, pari a quello di una sentenza di una delle due Corti europee. Se però lo Stato destinatario della decisione non vi si uniforma, ciò costituisce la premessa perché chi ha interesse si rivolga, in base al diritto che assume violato, o alla Corte di Giustizia o alla Corte dei diritti.

Sarà stato anche per questa sorta di scudo europeo che il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, nella sua veste di Commissario straordinario per la sanità, ha varato da qualche giorno un proprio decreto articolato in due punti: uno riguarda l’ammissibilità dell’obiezione a fronte di prodotti contraccettivi che funzionano pure come abortivi, l’altro riguarda l’estensione del diritto di obiezione per taluni atti previsti dalla legge 194 per realizzare una ivg. Sul primo punto il decreto viene qualificato vincolante, ed esclude apoditticamente qualsiasi ipotesi di richiamo alla coscienza; eppure la materia è controversa: se l’obiezione è un diritto, una elementare cautela raccomanda di non comprimerlo quando l’effetto abortivo di un composto chimico è eventuale e non sicuro. Se un cacciatore immagina che la lepre sia dietro la siepe, ma non esclude l’eventualità che quello che si muove sia un uomo, evita di sparare: perché il principio di precauzione non va riconosciuto permettendo di non sparare, cioè di non somministrare un prodotto letale, quando vi è l’eventualità che l’essere umano sia nella pancia, invece che nascosto da un cespuglio? È materia da lasciare alla discrezionalità di un Commissario ad acta o – essendo in discussione diritti codificati – è terreno di scelte del Parlamento? E, poiché la delega di Commissario viene al presidente Zingaretti dal governo nazionale, non è il caso che quest’ultimo lo richiami al rispetto dei propri confini?

Il secondo punto avrebbe già dovuto esigere l’intervento del governo; il decreto in questione afferma infatti che l’“esercizio dell’obiezione di coscienza” copre “l’attività degli operatori impegnati esclusivamente nel trattamento dell’interruzione volontaria della gravidanza”; esclude invece l’attività svolta nel consultorio, perché essa sarebbe coinvolta “solo nell’attività di certificazione”. La forzatura è grossa, e pare esserne consapevole la stessa Regione se si precisa che, mentre per Norlevo e spirale il decreto è vincolante, qui ci si trova di fronte a un “atto di indirizzo”. La qualifica di “atto di indirizzo” non toglie però carattere di evidente illegittimità al provvedimento. Illegittimità vuol dire contrarietà alla legge, che nella specie è la 194: quando l’art. 9 riconosce l’obiezione di coscienza al medico e al personale sanitario pone già le deroghe; anche l’obiettore – tolto l’intervento abortivo – è tenuto ad assistere la paziente quando è a rischio la sua salute, ma fra le deroghe alla copertura dell’obiezione di coscienza non vi è la certificazione. Si rileggano in proposito: il comma 3 dell’art. 9 “l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario (…) dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”; e il comma 5 “l’obiezione di coscienza non può essere invocato dal personale sanitario (…) quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo”.

Il testo è inequivocabile: non si parla solo di “attività” rispetto alle quali vale l’obiezione, ma anche di “procedure”. Alla stregua di una lettera così chiara, da quando esiste la 194, cioè da oltre 36 anni, nessuno ha mai dubitato che l’obiezione si estende anche al rilascio della certificazione alla gestante; per come è strutturata la legge (art. 5 comma 3), l’attestazione del medico in ordine all’esistenza di una gravidanza, al momento del suo inizio e alle “indicazioni” prospettate dalla donna per richiedere un aborto costituisce l’antecedente causale necessaria dell’ivg. Perfino se il medico non ravvisa “indicazioni”, il certificato da lui rilasciato rappresenta la premessa formale dell’aborto, poiché il decorso di sette giorni rende comunque possibile l’intervento abortivo (art. 5 comma 4). La certificazione non è un atto estraneo o marginale rispetto alla procedura abortiva: è il primo passaggio obbligatorio per chi intende abortire; stabilire che per tale atto non sia possibile il richiamo alla coscienza significa violare la legge. È un mistero che dalle parti del governo nazionale nessuno abbia sentito il dovere di ricordare al proprio Commissario ad acta per la sanità nel Lazio un dato così evidente.

È probabile che, mettendo a fianco la pronuncia del Ceds del Consiglio d’Europa e il decreto Zingaretti, il passaggio successivo sarà una pronuncia giudiziaria. In ossequio all’“atto di indirizzo”, qualche zelante direttore di Asl o qualche solerte dirigente di consultorio presenti nel Lazio riterrà non ammissibile l’obiezione da parte di un medico che rifiuta la certificazione; si aprirà un contenzioso: come andrà a finire? Su Questione giustizia, rivista on line di Magistratura democratica, compare una nota a margine della decisione del Ceds, a firma di Maurizio Di Masi, nella quale senza tante perifrasi si dice che il riferimento alla salute della gestante è stato in passato il “grimaldello” (si adopera proprio questo termine) per legalizzare l’aborto; ma si aggiunge che oggi la nuova frontiera è superare la c.d. “medicalizzazione” e collocare la scelta della donna nella categoria dell’autodeterminazione: se il parametro della salute costituiva approccio “condivisibile al momento dell’emanazione della legge 194 – si legge ancora nella rivista – non si può ritenere che lo sia ancora oggi, a distanza di 35 anni, quando ormai a livello europeo pare esserci un consenso generale nel riconoscere alla donna il diritto di abortire liberamente nei primi 3/5 mesi di gravidanza”. Non è tutto: poiché l’aborto viene “ricompreso tra le libertà fondamentali della donna, invece che in seno al suo diritto alla salute”, esso va inteso come una libertà personale, che per questo va esentata da restrizioni.

È l’orientamento già affermato in altre Nazioni, da organi giurisdizionali come la Corte suprema Usa, che inizia a trovare eco in Italia in talune pronunce della Consulta: la recente sentenza sul’eterologa, per esempio, collega proprio all’autodeterminazione il “diritto” di avere o non avere figli. De-sanitarizzato l’aborto, viene meno un ulteriore velo di ipocrisia sulla struttura della 194; ma viene nel contempo marginalizzata l’obiezione del medico: come osi, camice bianco, non dare seguito alla scelta libera della donna? La soluzione prospettata da Md è semplice: nell’ottica di ripensare il meccanismo dell’obiezione, al personale sanitario viene suggerita la “libertà” di optare per una specializzazione diversa da ginecologia! E se non accetti questo “consiglio che non si può rifiutare”, sarà il caso di passare a qualche provvedimento giudiziario ispirato da quella rivista …

Più dell’enunciazione di queste tesi, che dai media di correnti della magistratura associata trasmigrano in atti amministrativi di un presidente di Regione, in attesa di diventare sentenze, preoccupa l’assenza di significative reazioni. I medici obiettori erano nel mirino già 35 anni fa, quando il loro rifiuto di uccidere la vita umana nascente costituiva la pietra di scandalo della 194, ed era già allora seguito da esortazioni a lasciare il campo. Se l’emarginazione non si è poi realizzata è perché l’obiezione di coscienza è stata sempre letta come una testimonianza di vita. Oggi dagli auspici discriminatori si è passa ai decreti: è perché si pensa di poterlo fare senza che nessuno protesti? È gradita la prova contraria.

giovedì 26 giugno 2014

Il Lazio vieta l'obiezione di coscienza. Zingaretti obbliga i medici a prescrivere la pillola, 25 giugno 2014, http://www.liberoquotidiano.it/


Il Lazio vieta l'obiezione di coscienza. Zingaretti obbliga i medici a prescrivere la pillola
Nessuna obiezione di coscienza nei consultori del Lazio. I medici che prestano servizio nelle strutture sanitarie della Regione non potranno rifiutarsi di prescrivere la pillola del giorno dopo alle donne che ne faranno richiesta, né di applicare la spirale, e saranno obbligati a compilare la certificazione che attesta la volontà di una donna di interrompere la gravidanza. Lo ha deciso il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che nella veste di commissario ad acta della sanità ha emesso un decreto che specifica come l'obiezione di coscienza riguarda solo quegli operatori che praticano l'interruzione volontaria di gravidanza vera e propria.

Il decreto U00152 'Rete per la Salute della Donna, della Coppia e del Bambino: ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei Consultori Familiari regionali' è una piccola-grande rivoluzione nelle politiche legate all'applicazione della legge 194. Ecco cosa c'è scritto: "In merito all'esercizio dell'obiezione di coscienza fra i medici ginecologi, che dati recenti pongono al 69,3% in Italia si ribadisce come questa riguardi l'attività degli operatori impegnati esclusivamente nel trattamento dell'interruzione volontaria di gravidanza, di seguito denominata Ivg. Al riguardo, si sottolinea che il personale operante nel Consultorio Familiare non è coinvolto direttamente nella effettuazione di tale pratica, bensì solo in attività di attestazione dello stato di gravidanza e certificazione attestante la richiesta inoltrata dalla donna di effettuare Ivg. Per analogo motivo, il personale operante nel Consultorio è tenuto - sottolinea Zingaretti nelle linee guida - alla prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che in fase post-coitale, nonchè all'applicazione di sistemi contraccettivi meccanici, vedi Iud (Intra Uterine Devices)".

venerdì 6 giugno 2014

Battaglia contro “l’anello della libertà”. «Quel contraccettivo ha ucciso nostra figlia, non accetteremo l’accordo economico», Giugno 6, 2014, http://www.tempi.it/

Rick e Karen Langhart hanno rifiutato l’accordo sottoscritto dalla Merck per chiudere centinaia di cause legate al NuvaRing. «Vogliamo mettere in guardia ogni mamma e ogni figlia a non utilizzare il prodotto che ha ucciso la nostra Erika»
NuvaRingNuvaRingEra stato pubblicizzato come l’anello della libertà, ma per Erika Langhart si è rivelato essere l’anello della morte. O per lo meno è questa la convinzione dei genitori della ragazza, colpita e uccisa nel 2011, quando aveva 24 anni ed era una studentessa universitaria in perfetta salute, da una serie di attacchi di cuore seguiti a un’improvvisa e massiccia embolia polmonare. Papà Rick e mamma Karen sicuri, infatti, che a provocare la morte della loro figlia sia stato proprio il NuvaRing, contraccettivo prodotto dalla Merck tra i più gettonati negli Stati Uniti, e per questo – come racconta il Daily Mail – hanno deciso di rigettare ogni accordo economico con la compagnia e portarla in tribunale per costringerla ad assumersi le proprie responsabilità e segnalare l’anello come pericoloso.
LE CAUSE. Sono attualmente quattromila le cause intentate negli Stati Uniti contro il colosso del farmaco proprio per gli effetti collaterali del NuvaRing, un dispositivo contraccettivo femminile per uso interno che rilascia una combinazione di due ormoni accusati di essere responsabili di diverse migliaia di ricoveri per coaguli e trombosi e addirittura di 224 decessi. Così, come accaduto in precedenza alla Bayer per la pillola Yasmin, anche per la Merck un giudice distrettuale del New Jersey ha stabilito un risarcimento collettivo per “chiudere” l’ondata di cause: 100 milioni di dollari in tutto. I Langhart, però, hanno detto ai giornali che per loro «non è mai stata una questione di soldi». Rick e Karen vogliono che la Food and Drug Administration (Fda, l’agenzia del farmaco degli Stati Uniti) costringa la Merck a segnalare con il ”black box warning” il rischio di morte collegato al NuvaRing.
IL SOSPETTO. Nei giorni scorsi i due hanno raccontato alla Cnn che il giorno in cui Karen collassò nel suo appartamento di Washington, il medico che li raggiunse al telefono a Phoenix, Arizona, domandò subito se la ragazza, vittima di embolia polmonare, «usasse qualche anticoncezionale e di che tipo»; e quando la madre gli disse dell’utilizzo del NuvaRing da parte della figlia, confermò solo il sospetto del dottore: «Mi disse che era già stato osservato un legame tra il NuvaRing e gli embolisimi polmonari», ha ricordato Karen alla Cnn.
686 MILIONI. La donna ha annunciato che non intende smettere di lottare con la Merck per «mettere in guardia ogni mamma e ogni figlia a non utilizzare il prodotto che ha ucciso la mia bambina». Solo l’anno scorso, la compagnia farmaceutica ha incassato 686 milioni di dollari grazie al NuvaRing, una cifra che rappresenta meno del 2 per cento delle vendite totali e che fa ulteriormente impallidire il risarcimento di 100 milioni di dollari stabilito. «È terribile che vogliano comprarsi così la via d’uscita per sbarazzarsi di ogni responsabilità. Vogliono ottenere la nostra omertà», ha commentato Joe Malone, il papà di Brittany, un’altra vittima del contraccettivo morta a 23 anni.
LE OMISSIONI DEL BUGIARDINO. La madre di Erika Langhart, tuttavia, teme che difficilmente riuscirà ad avere ragione perché in molti «siamo convinti che la Merck controlli la Fda». A sostenere la stessa tesi è Kristine Kraft, fra gli avvocati che rappresentano l’accusa nel processo. Kraft ha ricordato che nel 2000, l’anno successivo alla commercializzazione dell’anticoncezionale, la Fda voleva includere la trombosi fra i rischi, dato che aveva colpito tre donne dopo alcuni giorni di utilizzo sperimentale. L’azienda però «non ha agito responsabilmente, facendo pressione affinché il bugiardino non parlasse chiaro». E quando nel 2003 il foglio illustrativo del NuvaRing è stato revisionato, la Merck si è rifiutata di prendere in considerazione lo studio di Ojvind Lidegaard pubblicato dal British Medical Journal, che dimostrava come il rischio di trombosi legate ai contraccettivi di quel tipo fosse duplicato rispetto a quelli di seconda generazione, comunque pericolosi.

giovedì 27 marzo 2014

Aborto casalingo, ora c'è anche nel Lazio di Tommaso Scandroglio, 27-03-2014, www.lanuovabq.it

E quattro. Dopo Emilia Romagna, Umbria e Puglia ora anche il Lazio si appresta a somministrare la RU486 in regime di day hospital. Lo ha deciso il governatore Nicola Zingaretti affermando che si tratta di “un atto di profondo rispetto per le donne”. Come è già avvenuto nelle altre tre regioni, la somministrazione del preparato abortivo deve rispettare delle condizioni: preospedalizzazione (a meno che non si voglia dare la pillola in mezzo ad una strada), controllo degli esami e visite ad hoc (per verificare almeno che la donna sia incinta) ed entro 21 giorni è prevista una visita ambulatoriale finale. Il male ha le sue regole.

Molti commentatori – e comprensibilmente – si sono stracciati le vesti perché il ricovero ordinario è illegittimo, dato che la legge 194 prevede che tutto l’iter abortivo avvenga all’interno della struttura ospedaliera. Lo ha ripetuto in tre interventi distinti anche il Consiglio Superiore della Sanità. Ed invece ora la donna potrà, dopo aver ingerito la pillola mortifera con un bicchiere d’acqua, far subito ritorno a casa e non rimanere degente – perlomeno – tre giorni in ospedale.

C’è da dire che non ci volevano le delibere delle regioni per arrivare a questo, perché anche laddove le amministrazioni non si sono attivate per rendere l’aborto chimico ancor più facile è sufficiente che la donna firmi le dimissioni volontarie e non esiste medico al mondo che possa trattenerla contro la sua volontà. Mezzuccio che da molto tempo è consigliato a Torino dal medico abortista Silvio Viale per le sue “pazienti”.

Ma davvero il day hospital contrasta con la legge 194? Possiamo dire che sicuramente è in antitesi con la lettera della legge, ma non con la sua ratio. Lo spirito della 194, il suo intimo DNA sta nel permettere alla donna di abortire sempre e comunque prima del 90° giorno e dopo questo termine con lievissime restrizioni. Il nocciolo duro di questa norma è il principio di autodeterminazione della donna che decide se tenere il figlio oppure no. Ora la Ru486 è figlia prediletta di questa prospettiva di assoluta autonomia della donna e il ricovero ordinario va in questa direzione, cioè risponde all’esigenza della stessa legge di spalancare il più possibile le porte all’aborto procurato. In questo senso contraddizione non c’è, ma solo conseguenza necessaria di quel principio libertario che vede la donna proprietaria del figlio che porta in grembo. In ospedale o a casa cosa cambia?

La vicenda laziale in buona sostanza sta solo a testimoniare che ingoiato il cammello poi è facilissimo ingoiare anche il moscerino. Accettata l’idea che è legittimo sopprimere il figlio, è inutile battagliare sulle modalità, più o meno corrette alla luce del diritto, per farlo. È partita già persa in partenza. L’unica strada è porre l’accetta alla base del tronco, cioè contestare in radice la 194 e non perdere tempo e risorse nel tentativo di sfrondare i suoi rami più alti.

Inoltre – pur comprendendo la buonissima fede di alcuni commentatori di questa vicenda in bilico tra il clinico e il giuridico – porre sul tavolo della contestazione solo l’argomento che attiene alla salute della donna, messa a rischio dall’uso di questa pillola, sarà certamente una verità scientifica oggettiva suffragata da molti studi, però per paradosso tale affermazione percorre la medesima strada che i pro-choice hanno tracciato per diffondere l’aborto nel nostro paese. L’accento che è stato posto per promuovere questa pratica fu ed è la tutela della salute della donna: che l’aborto si faccia in regime di totale sicurezza per la donna. Questo è stato il canovaccio usato dai teatranti dell’aborto pulito e privo di pericolo e rimodularsi su questa frequenza d’onda è esporsi al pericolo, in buona sostanza, di intonare lo stesso canto delle sirene abortive. In sintesi si usano gli stessi argomenti degli abortisti per combattere l’aborto.

Oltre a ciò la strategia pro-choice ha tutta la convenienza di spostare l’attenzione dalla vita del bambino alla salute della donna. Toccare dunque solo il tasto della salute della donna messa in pericolo dalla Ru486 fa dimenticare la vera vittima di questa nuova pratica abortiva: il figlio.

martedì 18 marzo 2014

C'è aborto nella contraccezione d'emergenza?

La sottile linea di separazione tra profilassi e interruzione volontaria di gravidanza, www.zenit.org/it

Roma, 15 Dicembre 2013 (Zenit.org) Elisabetta Bolzan | 367 hits

Fino a pochi decennio fa, nel linguaggio medico comune, con il termine “aborto” si intendeva l’interruzione volontaria di una gravidanza in atto prima che il feto potesse essere autonomamente vitale, puntando l’attenzione sull’evento biologico più che sulla vita del concepito e assumendo allo stesso tempo come definizione di “gravidanza” quel processo generativo che ha inizio col concepimento (quindi con la fecondazione dell’ovocita da parte del gamete maschile) e ha termine con la nascita di un bambino, così come suggerisce l’obiettività dei dati scientifici.

Nel 1972, però, venne pubblicato dall’American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) un testo dal titolo Obstetric-Gynecologic Terminology in cui si definì la gravidanza come «lo stato di una donna dopo il concepimento e fino al termine della gestazione»[1], associando però il concetto di concepimento non più all’evento della fecondazione bensì a quello dell’impianto in utero dell’embrione a stadio di blastocisti, con ciò oscurando quel periodo di cinque giorni precedenti in cui lo zigote si affaccia all’utero dopo aver attraversato la tuba di Falloppio in cui ha avuto inizio[2].

Ma cos’è – in fondo – un travisamento linguistico di fronte alla trasparenza del dato biologico? Non siamo forse nell’epoca del trionfo della tecnica e della conoscenza come frutto dell’evidenza scientifica? Certo, non ci si sarà lasciati fuorviare da un errore così macroscopico. E invece questa definizione, frutto di una visione ideologica, venne subito recepita, giustificandola in relazione alle tecniche di fecondazione artificiale – che proprio negli anni ’70 conobbero i primi risultati auspicati e perseguiti già da decenni da parte dei ricercatori – tecniche che prevedono che l’ovulo, già fecondato in provetta, venga successivamente – in un tempo più o meno lungo – inserito nell’utero della donna per la quale, in questo caso, l’evento della gestazione ha inizio solo ora. In tal modo però si giunse a riscrivere il concetto di gravidanza in generale. Ma ciò che più interessa è che si giunse ad affermare che ogni intervento che precede l’impianto dell’embrione in utero e che ne provochi un’interruzione nello sviluppo non rientra più nella fattispecie di aborto, e questo rimane tuttora sulla base della vecchia definizione di aborto e della nuova definizione di gravidanza. Ci si chiede, quasi increduli: «Come può essere accaduto che una ridefinizione di un fenomeno così importante, come la gravidanza, sia stata largamente accolta senza che nuovi dati embriologici o ginecologici avessero mutato sostanzialmente le nostre conoscenze?»[3]. Girando le parole hanno creato una nuova realtà o, come meglio scrive John Wilks trattando il tema della Contraccezione preimpiantatoria e di emergenza, «l’ideologia si sostituisce all’oggettività dei fatti scientifici universali»[4]. Infatti nel 1985 la Federazione Internazionale dei Ginecologi e degli Ostetrici ha ratificato questa comprensione ideologica mediante un pronunciamento della Commissione sugli aspetti medici della riproduzione umana, la quale «condivide i seguenti punti: “la gravidanza avviene solo con l’impianto dell’ovulo fecondato”. Secondo le precedenti definizioni di “concepimento” e di “gravidanza”, un intervento abortivo interrompe una gravidanza solo se successivo all’impianto»[5]. Non si tratta di una semplice definizione stampata su carta, ma della dichiarazione di un organo di portata mondiale capace di influenzare l’opinione pubblica orientandola a considerare una pillola intercettiva come si trattasse di un sistema anticoncezionale e di giustificare una certa azione politica ed economica orientata in tal direzione. Si legge in un articolo – comparso nel 1997 sulla rivista medica The New England Journal of Medicine a firma di D. A. Grimes –: «La gravidanza inizia con l’impianto, non con la fertilizzazione. Le organizzazioni mediche e il governo federale convergono su questo punto»[6]. Da qui a far passare il messaggio che la contraccezione d’emergenza rappresenta un prolungamento della normale metodica anticoncezionale il passo è breve.

Nello stesso anno negli Stati Uniti d’America, considerando che «è stato calcolato che l’uso diffuso della contraccezione di emergenza negli Stati Uniti potrebbe prevenire oltre un milione di aborti e 2 milioni di gravidanze non desiderate che terminano nella nascita di un bambino»[7], la Food and Drug Administration dichiarò che la contraccezione d’emergenza ormonale era un metodo efficace per prevenire gravidanze indesiderate[8]. Si resta sconcertati dinnanzi a dichiarazioni come quella appena citata che non solo oscura totalmente il fatto che anche la contraccezione di emergenza può provocare l’uccisione di un concepito ma che pone pure sullo stesso piano un milione di aborti e la nascita di due milioni di persone con il fatto che queste non sarebbero desiderate. Il criterio di decisione che porta alla diffusione della contraccezione d’emergenza e al suo utilizzo è dunque il desiderio che una donna, una coppia hanno o meno nei confronti del figlio, ideale o reale che sia, sopprimendo di conseguenza l’oggettività che si è di fronte a una vita umana.

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Bibliografia

[1] E. Hughes, Committee of terminology. American College of Obstetrician and Gynaecologists. Obstetric-Gynaecologic Terminology, citato in M. P. faggioni, Aspetti etici della contraccezione d’emergenza, in L. Romano, M. L. Di Pietro, M. P. Faggioni, M. Casini, RU-486, Dall’aborto chimico alla contraccezione di emergenza. Riflessioni biomediche, etiche e giuridiche, ART, Roma, 2008, 130.

[2] Ibid. Cfr. anche J. Wilks, Contraccezione preimpiantatoria e di emergenza, in Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, a cura del Pontificio Consiglio per la Famiglia, EDB, Bologna 20062, 151.

[3] M. P. faggioni, Aspetti etici della contraccezione d’emergenza, 131.

[4] J. Wilks, Contraccezione preimpiantatoria e di emergenza, 150.

[5] H. J. Tatum, E. B. Connell, A decade of intrauterine contraception: 1976 to 1986, citato in J. Wilks, Contraccezione preimpiantatoria e di emergenza, 151.

[6] D. A. Grimes, Emergency contraception. Expanding opportunities for primary prevention, citato in M. P. faggioni, Aspetti etici della contraccezione d’emergenza, 130.

[7] A. Glasier, Emergency postcoital contraception, citato in A. Serra, Deviazioni della medicina: contraccezione di emergenza e aborto chimico, in La Civiltà Cattolica 157 (2006), 535.

[8] Ibid.

(15 Dicembre 2013) © Innovative Media Inc.

Altro che "pre-embrione"... è un bambino!

L'utilizzo ideologico delle parole serve a far accettare la contraccezione che porta all'interruzione di gravidanza, www.zenit.org/it

Roma, 16 Marzo 2014 (Zenit.org) Elisabetta Bolzan | 183 hits

In un articolo precedente, analizzando la questione della contraccezione d’emergenza, emerse chiaramente come la questione terminologica riguardante la definizione di gravidanza oscurasse l’evidenza scientifica per la quale non esiste alcuna cesura tra momento della fecondazione e momento d’inizio della gravidanza come evento che determina la nascita e lo sviluppo di una vita umana.

Qui vedremo come questa visione si propaga ai danni del secondo dei due soggetti in questione: l’embrione. Ci si chiede quale sia il significato della realtà embrionale nei suoi primi giorni di esistenza. Secondo la visione sopra ricordata, se per la donna la gravidanza ha inizio solo in relazione all’annidamento e non prima, anche l’embrione sarà considerato tale, ed eticamente e giuridicamente rilevante, solo a seguito di questo evento.

Ogni operazione posta in essere nei suoi confronti nella fase che precede l’impianto verrà considerata come un intervento neutro. Così a seconda dell’azione che di volta in volta esercitano la madre, il medico o il ricercatore, l’ovocita fecondato potrà raggiungere la qualifica di embrione – e perciò di figlio – di feto abortito – diventando un corpo inanimato – di cumulo cellulare idoneo alla sperimentazione o al prelievo di tessuti – come deposito di cellule staminali o di altro tipo.

A questa manipolazione ideologica corrispondono diverse definizioni: si parla di pre-embrione, di ovulo fecondato, di embrione preimpianto. Come ricorda Justo Aznar, direttore dell’Instituto de Ciencias de la Vida dell’Università Cattolica di Valencia, in Spagna, il termine pre-embrione comparve nel 1984 per la prima volta nel Rapporto Warnock, che dichiarò la possibilità di intervenire nella vita dell’embrione dal momento del concepimento fino al quattordicesimo giorno successivo, parlando genericamente di “manipolazione dell’embrione”.

Nel rapporto stesso, tuttavia, la Commissione che lo stilò ammise anche che la vita dell’essere umano comincia propriamente con la fecondazione. Il termine pre-embrione venne quindi introdotto non a seguito di considerazioni strettamente scientifiche ma volendo creare un fraintendimento finalizzato unicamente a oscurare la dignità umana che appartiene all’embrione medesimo[1]. Si è voluta giustificare questa comprensione sostenendo che prima di questo istante lo zigote non dà alcun segnale di sé, del proprio essere autonomo o dell’esserci in relazione alla madre.

Alcuni[2] asseriscono che non si possa parlare di essere individuo prima del quattordicesimo giorno dal concepimento perché è solo da quel momento che l’embrione raggiunge la conformazione cellulare differenziata di ectoderma, mesoderma ed endoderma – da cui avranno origine tutti gli organi e i tessuti – e «compare nell’ectoderma primitivo una zona più inspessita detta stria primitiva»[3], che – sempre secondo tale visione – sarebbe il primo indicatore della presenza di un essere capace di differenziazione e di autonomia. Indubbiamente questa è una fase importante a partire dalla quale l’embrione, inserito com’è nella mucosa della parete endometriale e avendo stabilito i legami coi vasi sanguigni materni per trarne nutrimento e ossigeno e per trasferirvi le scorie da eliminare, organizza momento per momento la crescita di ogni sua parte, di modo che ad ogni istante corrisponda un preciso stadio dell’intero processo di sviluppo: il percorso dell’embrione infatti è strutturato in maniera tale da rispondere a una cadenza di sviluppo ordinata e improrogabile per ciascuna delle parti del corpo che lo compongono[4].

Ma proprio questo indica che non c’è soluzione di continuità tra concepimento, annidamento, comparsa della stria primitiva ed evoluzione progressiva dell’essere umano fino all’evento della nascita. Così si esprime Dignitas Personae: «Il corpo embrionale si sviluppa progressivamente secondo un “programma” ben definito e con un proprio fine che si manifesta con la nascita di ogni bambino»[5]. Così come un bambino non nasce tale se non perché così si è formato nel seno materno per nove mesi, allo stesso modo non si dà la possibilità che uno zigote giunga a penetrare l’endometrio se gli si impedisce di giungervi dopo che si è costituito. Ugualmente, se quando affonda nella mucosa intrauterina si stabilisce il primo contatto fisico, non si può altrettanto correttamente affermare che questo sia il primo segno del legame tra madre e figlio, come visto relativamente al cross talk.

È stato inoltre affermato, in un articolo del 1998, che «la fecondazione è condizione necessaria ma insufficiente per la gravidanza»[6]. Pur essendo vero che una percentuale molto alta di ovuli fecondati non giunge a impiantarsi[7]; è altrettanto vero però che questo essere necessario ma di per sé ancora insufficiente alla nascita di un bambino può a ragione venir detto per ogni successiva fase di crescita dell’embrione, che tuttavia non potrà darsi se non dopo questa prima tra tutte: l’istante del concepimento.

Purtroppo però la tenzone non si gioca tanto sul piano scientifico, quanto piuttosto su quello ideologico: l’evidenza scientifica non basta a chiudere l’argomento. Nell’articolo sopra citato di Aznar, apparso ultimamente in Medicina e Morale, vengono riportati i dati relativi all’utilizzo della parola “pre-embrione” (e quindi del concetto che essa sottende) negli anni che vanno dal 1991 al 2008 da parte delle riviste mediche: si rileva come la sua frequenza sia molto bassa e praticamente nulla tra le testate più autorevoli.

Osserva l’Autore: «For most experts the pre-embryo, biologically speaking, does not exist, so the term that identifies it as such is becoming less frequently used in scientific literature»[8]. L’intervento così chiosa: «the above data support the finding that the term “pre-embryo” is practically outside the current scientific context, and that its use, in most case, has a more ideological than scientific connotation, all with the aim of depriving the embryo of its ontological status of living human being, to thus be able to manipulate it without greater ethical responsibility»[9].

Ci si chiede infatti se un tale nominalismo può davvero sottendere una onesta comprensione della realtà o piuttosto se non si cerchi nelle parole una copertura a interessi non altrimenti giustificabili: la mentalità che porta a negare la realtà dell’embrione umano nei suoi primi quattordici giorni di esistenza insinua la presunzione di poterlo manipolare arbitrariamente come mero cumulo di cellule, quando la verità è che si sta ponendo mano al destino di un essere umano, impedendogli di crescere e venire alla luce.

Nella Storia dell’Umanità la pratica dell’aborto procurato risale ai tempi più antichi, tanto che perfino il Giuramento di Ippocrate, risalente al V secolo a.C., ne parla esplicitamente quando afferma: «A nessuna donna io darò un medicinale abortivo»[10]. L’onestà intellettuale e scientifica di queste parole così antiche fa trapelare la giusta considerazione che dell’aborto si aveva quale grave offesa alla vita innocente del concepito, nonostante molte conoscenze sulla biologia della riproduzione umana siano state raggiunte solo molto più tardi, a partire dalla seconda metà del XX secolo.

Oggi, a fronte del fatto che è possibile giungere a vedere l’istante stesso della fecondazione e interpretare molti fenomeni che regolano questo evento, avendo messo mano all’albero della conoscenza del bene e del male (cfr. Gen 3, 4-7), appare la superbia dell’uomo nel voler decidere da sé ciò che è buono e ciò che non lo è, costruendo un linguaggio nuovo e strumentale all’aggressione delle radici della vita, illudendosi che questo arrivi anche a modificare il fatto che esse obbediscono immancabilmente al loro Creatore.

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NOTE

[1] Cfr. J. Aznar, Scientific use of the term “pre-embryo”, in Medicina e Morale 61 (2011), 485-489.

[2] C. Grobstein, Science and the Unborn: Choosing Human Futures, citato in M. P. faggioni, Aspetti etici della contraccezione d’emergenza, 135.

[3] M. P. Faggioni, La vita nelle nostre mani. Manuale di bioetica teologica, Edizioni Camilliane, Torino 20092, 255.

[4] Cfr. B. Mozzanega, Da vita a vita. Viaggio alla scoperta della riproduzione umana, 53.

[5] Congregazione per la Dottrina della Fede, Dignitas Personae, 4.

[6] J. Guillebaud, Time for emergency contraception with Levonorgestrel alone, citato da J. Wilks, Contraccezione preimpiantatoria e di emergenza, 152.

[7] Il prof. Schinella riporta l’opinione che «oltre il 50% degli embrioni manca l’impianto» (I. Schinella, Nuove forme di intercezione e di contragestazione in Dignitas Personae, 182).

[8] «Per molti esperti il pre-embrione, biologicamente parlando, non esiste, quindi il termine che lo identifica sta cadendo in disuso nella letteratura scientifica» (J. Aznar, Scientific use of the term “pre-embryo”, 486).

[9] «I dati sopra riportati consentono di affermare che il termine “pre-embrione” è in ultima analisi fuori dall’attuale contesto scientifico, e che il suo utilizzo, nella maggior parte dei casi, ha una connotazione più ideologica che scientifica, con lo scopo di privare l’embrione dello stato ontologico di essere umano vivente che gli appartiene, potendolo così manipolare senza ulteriore responsabilità morale» (J. Aznar, Scientific use of the term “pre-embryo”, 489).

[10] Cfr. M. P. Faggioni, La vita nelle nostre mani. Manuale di bioetica teologica, 296.

(16 Marzo 2014) © Innovative Media Inc.