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giovedì 20 settembre 2012


FINE VITA/ D'Agostino: Bellocchio riapre il dibattito, ora lo chiuda il Parlamento - INT. Francesco D'Agostino - giovedì 20 settembre 2012 - http://www.ilsussidiario.net


Il Senato è pronto a riprendere l’esame del disegno di legge sul testamento biologico, fermo ormai dallo scorso anno. La Commissione Sanità, in seduta plenaria, ha espresso voto favorevole (14 a favore e 10 contrari) alla ripresa dei lavori sulle “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento”(Dat). A favore hanno votato Pdl e Lega Nord, contrari Pd e Idv. Una decisione importante che ovviamente rinfocola la polemica: “Evidentemente la fine della vita per loro è un tema da campagna elettorale”, ha detto il senatore del Partito Democratico Ignazio Marino. La pensa diversamente l'ex sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella (Pdl), secondo cui nel drammatico momento della morte di Eluana Englaro il Senato votò la mozione del Pd che impegnava i parlamentari a realizzare una legge sul fine vita, eppure “il Pd non vuole tenere fede a questo impegno e ogni scusa è buona per rinviare la legge fino ad affossarla”. IlSussidiario.net analizza l’intera vicenda con Francesco D’Agostino, professore di Filosofia del diritto all'Università di Roma Tor Vergata.
Professore, la ripresa del confronto sulla legge che introduce le Dat offre un segnale importante?
C’è un motivo estrinseco per cui l’annunciata ripresa del confronto sulla legge che introduce le Dichiarazioni anticipate di trattamento è importante, vale a dire il film di Marco Bellocchio, “Bella addormentata”. La pellicola è esplicitamente incentrata sulla vicenda di Eluana Englaro ed è stata capace di suscitare un certo dibattito, come anche la modalità della scomparsa del cardinal Martini da molti interpretata come non corrispondente alle indicazioni del disegno di legge Sacconi sul fine vita e che addirittura dovrebbe fornire un’indicazione al Parlamento per un nuovo e diverso impegno legislativo. Qualcuno è arrivato a dire che in Italia sarebbe necessaria una “legge Martini” sul fine vita.
Cosa denota tutto questo?
Senza dubbio una confusione e una carenza di informazione molto gravi. Sorvolando per il momento la vicenda del cardinal Martini, che andrebbe ulteriormente approfondita ma che a mio avviso è stata ampiamente e sgradevolmente strumentalizzata da parte di molti quotidiani e organi di stampa, è opportuno andare al nocciolo del problema.
Quale?
Senza dubbio in Italia è opportuno che venga approvata una legge che formalizzi e che dia il dovuto rilievo a dichiarazioni di fine vita ed è altrettanto giusto che nel nostro Paese alcune condizioni statisticamente rare, ma che colpiscono molto l’opinione pubblica, come quelle degli stati vegetativi persistenti, ricevano una più accurata tutela legislativa.
Il disegno di legge Sacconi si muove in questa direzione?
Sì, perché non è un disegno di legge che proibisce tutto, come molti vorrebbero sostenere, ma ridefinisce ampiamente la situazione bioetica delle situazioni di fine vita: offre il giusto rilievo ai desideri del paziente, quando egli è in grado di comunicarli al medico, e anche alle Dichiarazioni anticipate di trattamento, lasciando però il medico nella responsabilità scientifica ed etica di colui che alla fine è chiamato a prendere le decisioni. A mio avviso, dunque, il disegno di legge permette di fare un sicuro passo avanti rispetto alla situazione normativa attuale.
Quindi è decisamente positivo il fatto che tale proposta di legge sia tornata all’ordine del giorno?
Non solo ritengo che sia ottima cosa, ma anche che il dibattito su questo argomento possa rivelarsi un segno importante per verificare che tipo di possibilità di accordo c’è su temi etici, in un ipotetico nuovo governo nella prossima legislatura, tra rappresentanti di linee politiche diverse.
Come giudica l’ostilità del Pd a riguardo?
Sul tema del fine vita percepisco nel Partito Democratico profonde ambiguità che andrebbero sciolte. Questo perché spesso le posizioni su questo tema dei vari rappresentanti del partito sono o poco coerenti tra di loro oppure appaiono coerenti a partire da una mediocre informazione di tipo bioetico. Per questo è un bene che si attivi finalmente un dibattito parlamentare esplicito, perché l’opinione pubblica possa capire chi vuole qualcosa e come la vuole. Ad esempio, quello fatto sulla rinuncia all’accanimento terapeutico da parte del cardinal Martini, come fosse una scelta innovativa e coraggiosa, è un discorso senza alcun fondamento.
Come mai?
Già Pio XII condannava l’accanimento terapeutico, quindi il fatto che sia ritornato fuori questo tema come se fosse nuovo, lacerante e capace di creare problemi tra cattolici e laici è semplicemente grottesco.
Come giudica l’impostazione bioetica del disegno di legge che stiamo commentando?
Questa legge sicuramente ha un’impostazione bioetica personalistica, che non aderisce quindi a visioni libertarie in merito alla fine della vita umana le quali, anche se non arrivano all’eutanasia, ne costituiscono però la premessa. Le posizioni libertarie a cui faccio riferimento sono quelle che, in modo molto semplicistico, sostengono che l’autodeterminazione del malato deve essere la suprema legge per il medico curante.
Come giudica questa tesi?
E’ un’affermazione grossolana perché, se è vera quando il malato è un paziente giovane, adeguatamente informato e capace di valutare serenamente la propria situazione patologica, diventa invece insensata quando pensiamo a pazienti in tardissima età in stato di confusione mentale, incapaci di acquisire informazioni corrette e la cui volontà può essere facilmente capovolta di ora in ora, a seconda delle persone che si rapportano loro. Ecco perché uno studio leggermente più approfondito di bioetica dovrebbe indurci a capire che la categoria dell’autodeterminazione, fondamentale in altri contesti (come quello elettorale), quando viene trasportata nelle situazioni di fine vita diventa molto ambigua, proprio perché ordinariamente il morente non è in grado di autodeterminarsi. In conclusione, usare l’autodeterminazione come stella polare per un discorso sul fine vita denota o ignoranza bioetica, ipotesi che ritengo più plausibile, oppure rappresenta un modo subdolo per aprire il discorso sull’eutanasia.

(Claudio Perlini) 


© Riproduzione riservata.

venerdì 14 settembre 2012


22 agosto, 2012
Le battaglie dei radicali non interessano a nessuno, altrimenti il partito di Pannella non sarebbe costantemente sotto lo 0,5% delle preferenze. Sono puramente guerre ideologiche, sfide laiciste per soddisfazioni personali ma che portano soltanto a costi in più e ad un nulla di fatto in quelle rare occasioni in cui vengono vinte.
Lo dimostra la desolazione dei registri per le unioni civili istituiti in diversi comuni italiani, che servirebbe invece a simboleggiare pubblicamente il desiderio della popolazione di una legge nazionale. Lo dimostra anche ildeserto di adesioni per i registri del testamento biologico che alcune città hanno istituito dopo infinite battaglie e spaccature tra gli stessi partiti politici.
Qualche esempio di cui abbiamo già parlato : a Genova (oltre 600 mila abitanti) 170 testamenti in tre anni, a Cagliari e provincia (oltre 560 mila abitanti) 50 aderenti «motivati e preparati», a Roma (oltre 2 milioni e mezzo di abitanti) soltanto 900 le adesioni da aprile 2009.
L’ultimo caso emerso è quello di Rimini, dove compaiono ben sette adesioni in due anni per una popolazione di 143mila abitanti (sei nel 2010, una nel 2011 e nessuna nel 2012). La cosa più curiosa è che i promotori del registro comunale, radicali e associazioni di ateismo fondamentalista, avevano raccolto ben 700 firme, affermando esaltati che si trattava di «un’esigenza nazionale»!
C’è chi cercherà di giustificare questi incredibili flop sostenendo che questi registri, come quelli sulle unioni civili, sono privi di efficacia giuridica in mancanza di una legge nazionale e hanno meramente uno scopo simbolico. Sarebbe allora interessante replicare loro domandando il motivo di tutta la fatica per la loro creazione, avvenuto quasi sempre dopo lunghe e furiose battaglie con grande spreco di risorse umane e finanziarie. Bisognerebbe anche ricordare loro che, se lo scopo è soltanto simbolico, il fatto che essi siano ancora privi di adesioni dopo anni dalla loro istituzione simboleggia proprio l’opposto di quello che secondo i loro promotori avrebbero dovuto dimostrare.


Un po' di chiarezza sul fine vita

di Franco Olearo e Stefano Grossi Gondi, 13 settembre 2012 - http://www.documentazione.info
In Italia è di recente tornato alla ribalta il tema dell'eutanasia.
Ne ha parlato "Bella addormentata", l'ultimo film di Marco Bellocchio che ha riproposto il caso di Eluana Englaro, se ne è parlato in occasione della morte del Cardinale Martini, il quale ha rifiutato forme di accanimento terapeutico. E sullo stesso tema è stata ricordata la frase detta da Giovanni Paolo II sul letto di morte: «lasciatemi andare alla casa del Padre».
Alcuni hanno sostenuto che il caso del cardinale fosse simile a quelli di Eluana Englaro e di Piergiorgio Welby. Vicende queste sulle quali si sono accesi forti dibattiti nell’opinione pubblica, che tuttora proseguono con l'iter di un disegno di legge sul fine vita.
Vediamo in modo schematico quali sono le differenze tra i casi in questione.
 MartiniEnglaroWelby
Situazione clinica
stato finale di una malattia neurodegenerativa (Parkinson)
stato vegetativodistrofia muscolare progressiva, attaccato ad un respiratore (senza il suo consenso) in seguito ad una tracheotomia
Prospettive di vita
Morte imminente
Indefinite, la situazione era stabile
Indefinite
Espressione di volontà
Rinuncia ad un’alimentazione artificiale ininfluente nell processo di morte in corso
Incerta. ricostruita dal padre
Richiesta di essere staccato dal respiratore
MorteNormale decorso della malattiaInterruzione dell’alimentazione e dell’idratazione
Distacco del respiratore
Differenze tra accanimento terapeutico ed eutanasia
A questo punto è opportuno ricordare la differenza tra accanimento terapeutico ed eutanasia.
L’accanimento terapeutico è un intervento medico non più adeguato alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionato ai risultati che si potrebbero sperare, oppure perché appare troppo gravoso per le sue condizioni. La rinuncia all’accanimento terapeutico non vuol dire procurarsi la morte o procurare la morte ad una persona. Si accetta semplicemente di non poterla impedire. Spetta al paziente, se ne è cosciente, in dialogo con il proprio medico e con le persone che lo assistono, decidere quando e come sospendere determinati trattamenti o non iniziarne altri all’approssimarsi del termine della propria esistenza terrena.Qui è la definizione del Catechismo della Chiesa cattolica (punto 2278)
Eutanasia. Si dice “diretta” quando si mette fine alla vita di persone handicappate, ammalate o prossime alla morte.
Si dice “indiretta” o “passiva” quando viene sospesa la somministrazione dei farmaci, o quando il medico si astiene dal compiere interventi di cura.
Gli elementi qui descritti fanno concludere che nel caso del cardinale Martini ci sia stato un rifiuto dell’accanimento terapeutico, e che negli altri due casi si tratti di eutanasia.
Discrezionalità dei medici
Due considerazioni sul concetto di “accanimento terapeutico”:
* solo le organizzazioni mediche competenti sono titolate per decidere quando un intervento è proporzionato o no. Spesso la decisione va presa "al capezzale del malato", cioè considerando la situazione specifica del singolo paziente
* Il  giudizio varierà nel tempo, man mano che progredisce la tecnica medica. Ciò che è sproporzionato oggi può diventare proporzionato domani.
Il disegno di legge
Occorre aggiungere che nel disegno di legge italiano sul fine vita si chiarisce fra l'altro che non rientra nella categoria dell'accanimento terapeutico il dar da mangiare e da bene al paziente, nelle forme più idonee (anche flebo o sondino).
In un caso come quello del cardinale Martini il disegno di legge prevede la possibilità di rinunciare ad un’alimentazione ininfluente nello stadio finale della malattia. Il Cardinale Martini sarebbe morto anche se avesse accettato di mettere il sondino naso gastrico, perché l’alimentazione era un aspetto puramente marginale rispetto alle sue condizioni di salute.
Un caso come quello di Welby invece non dovrebbe più verificarsi, perché la proposta di legge italiana prevede una dichiarazione scritta sulle proprie volontà di accettare o meno certi trattamenti straordinari. Quindi un malato dalle convinzioni di Welby non verrebbe attaccato ad un respiratore.
Neanche il caso Eluana si potrà ripetere: non sarà consentita l’interruzione di alimentazione e idratazione di una persona in stato vegetativo, perché non è lo stadio finale di una malattia.

martedì 11 settembre 2012


THE DAT AFTER - Che cosa accadrà se la legge sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento viene approvata? Verità e Vita lo spiega in 6 episodi, che verranno diffusi a puntate a partire da lunedì 4 aprile 2011. Per ribadire che legalizzare le DAT è un tragico errore. - http://www.comitatoveritaevita.it


THE DAT AFTER
Comunicato Stampa N. 103

“ La legge sulle DAT è una buona legge. Come la legge 40 sulla fecondazione artificiale, e come la legge 194 sull'aborto ”. Sono in molti, all'interno del mondo cattolico e delle associazioni pro-life, a pensare che la legge sulle dichiarazioni anticipate sia un provvedimento necessario per impedire svariate forme di eutanasia. Fatta salva la buona fede di molti, purtroppo questa tesi è gravemente erronea. Verità e Vita ha spiegato da anni, con analisi molto dettagliate, per quali ragioni questa legge va nella direzione opposta alla difesa del diritto alla vita. Per dimostrarlo, abbiamo preparato una sorta di fiction a puntate - “ The DAT After ” – che affronta ogni volta un caso diverso, partendo da una simulazione: che la normativa in discussione sia stata effettivamente approvata e sia diventata una legge dello Stato italiano. Queste brevi storie - che diffonderemo attraverso il web a partire dal 4 aprile - dimostrano che, purtroppo, la legalizzazione delle DAT è una trappola colossale .

Autore di queste “ proiezioni sul futuro prossimo del morire in Italia ” non è stato un filosofo o un teorico del diritto, ma un magistrato. Dunque, una persona che conosce molto bene il diritto così com'è e come esso viene applicato nelle nostre aule giudiziarie. Speriamo che la lettura di questi brevi racconti possa aprire gli occhi a molte persone.

Per altro, noi siamo in grado fin da ora di ribadire una verità incontrovertibile: e cioè che, quando una norma introduce una breccia nella tutela della vita, deve essere giudicata con fermezza una “ legge gravemente ingiusta ”. Le DAT non possono arginare la cultura dell'eutanasia, per la semplice ragione che il riconoscimento legale delle volontà non attuali della persona è un fatto intrinsecamente sbagliato e funzionale proprio alla sua eliminazione per ragioni pietose. Come sappiamo bene - e come dovrebbero sapere i molti cattolici che inneggiano alle DAT - ogni legge di compromesso su un tema non negoziabile è destinata ad allargare la (anche se minima) breccia che è stata aperta, fino a diventare una voragine.

Dall'analisi condotta dal magistrato Rocchi, vedremo che la legge contiene non soltanto una breccia, ma che assomiglia al pavimento di un vecchio castello , che nasconde decine di botole pronte ad aprirsi sotto i piedi del malcapitati visitatori. Botole che inghiottiranno malati che hanno scelto male il loro tutore, o che hanno scritto le DAT senza riflettere, o handicappati che le DAT non le hanno mai scritte. Botole che inghiottiranno tutte quelle anime candide che in queste ore stanno battendosi per l'approvazione della legge.

Ma, se anche i limiti posti dal legislatore fossero stati molto più ristretti, la norma sulle DAT produrrebbe ugualmente, nel giro di pochi anni, l' introduzione di fatto dell'eutanasia legale . E' già avvenuto in tutti quei Paesi che hanno prima enfatizzato a dismisura la volontà del paziente, e poi si sono ritrovati a giustificare l'uccisione per motivi pietosi di malati che non l'avevano chiesta.

Mario Palmaro

Comitato Verità e Vita

4 Aprile 2011
The DAT After - Episodio I: UN ALTRO CASO WELBY? CERTAMENTE SI’.
Comunicato Stampa N. 104


“ La legge sulle DAT è una buona legge. Come la legge 40 sulla fecondazione artificiale, e come la legge 194 sull'aborto”. Sono in molti, all'interno del mondo cattolico e delle associazioni pro-life, a pensare che la legge sulle dichiarazioni anticipate sia un provvedimento necessario per impedire svariate forme di eutanasia. Fatta salva la buona fede di molti, purtroppo questa tesi è gravemente erronea. Verità e Vita ha spiegato da anni, con analisi molto dettagliate, perché questa legge va nella direzione opposta alla difesa del diritto alla vita. Per dimostrarlo, abbiamo preparato una sorta di fiction a puntate - “ The DAT After ” – che affronta ogni volta un caso diverso, partendo da una simulazione: che la legge in discussione sia stata effettivamente approvata e sia diventata una legge dello Stato italiano. Queste storie dimostrano che, purtroppo, la legalizzazione delle DAT è una trappola colossale. A scriverle non è stato un filosofo o un teorico del diritto, ma un magistrato, che conosce molto bene il diritto così com'è e come esso viene applicato nelle nostre aule giudiziarie. Speriamo che la lettura di questi brevi racconti possa aprire gli occhi a molte persone. "

Mario Palmaro - Presidente del Comitato Verità e Vita



UN ALTRO CASO WELBY? CERTAMENTE SI'.
di Giacomo Rocchi

Il caso:
Pier Giorgio Welby riuscì a farsi uccidere da Mario Riccio che, su sua disposizione, gli staccò il respiratore artificiale che lo teneva in vita e, per non farlo soffrire mentre moriva soffocato, gli iniettò dei sedativi.

Il Giudice penale prosciolse Riccio dall'accusa di omicidio volontario affermando che egli aveva agito nell'adempimento di un dovere: come medico curante di Welby ( che lo aveva nominato qualche giorno prima ) egli aveva infatti l'obbligo di interrompere la “ terapia ”, perché Welby aveva revocato il consenso.

Cosa succederà con la nuova legge?
I medici saranno obbligati ad interrompere la respirazione artificiale ai pazienti che lo chiedono.

I medici saranno obbligati anche ad interrompere la respirazione artificiale ai bambini o agli incapaci se i genitori o i legali rappresentanti lo pretenderanno.

Non è prevista per i medici la possibilità di sollevare obiezione di coscienza. Se, comunque, il medico si rifiutasse, il paziente potrà nominare un altro medico curante.

Motivazione giuridica.
La respirazione ( o ventilazione ) artificiale non è menzionata dalla legge come “ sostegno vitale ” ( come la nutrizione e l'idratazione artificiale ) e, quindi, viene considerata terapia ( articolo 3 comma 5 ).

In quanto terapia i medici non possono attivarla in mancanza del previo consenso informato scritto dell'interessato ( articolo 2 comma 1 ).

Il consenso informato può essere sempre revocato, anche parzialmente ( articolo 2 comma 5 ).

Non esiste nessuna norma che prevede che il rifiuto di terapie salvavita da parte dell'interessato sia inefficace.

( La legge recepisce due principi affermati nella sentenza nei confronti di Mario Riccio: che la respirazione artificiale è terapia e non sostegno vitale e che il consenso inizialmente dato può essere revocato. Si trattava di principi incerti che ora vengono sanciti per legge ).

Quanto ai minori e agli incapaci : per ogni terapia occorre il previo consenso informato scritto dei genitori o del tutore (articolo 2 commi 6 e 7). Il consenso può essere rifiutato o revocato (articolo 2 comma 5).

Non esiste una norma che sancisca l'inefficacia del rifiuto o della revoca del consenso da parte del rappresentante legale nel caso l'omissione della terapia possa portare a morte il minore o l'incapace (un emendamento della sen. Bianconi che prevedeva: “ Il consenso di cui ai commi precedenti non può contenere il rifiuto di trattamenti sanitari utili alla vita e alla salute del paziente. Il medico, ove ritenga che il consenso contenga indicazioni in contrasto con il comma 8-bis, le disattende indicando per iscritto i motivi nella cartella clinica ” è stato bocciato al Senato, su parere contrario del relatore e del governo.

L'unica eccezione riguarda “ una grave complicanza ” o un “ evento acuto ” (articolo 2 comma 9).

Di fronte al rifiuto dei legali rappresentanti degli incapaci di prestare il consenso, il medico può ( non è obbligato ) ricorrere al Giudice ( articolo 8 comma 2 ): se, comunque, è d'accordo con il legale rappresentante e stacca la respirazione non è responsabile della morte dell'incapace ( perché la terapia non poteva proseguire per la revoca del consenso ).



Comitato Verità e Vita


6 Aprile 2011
The DAT After - Episodio II: UN ALTRO CASO ENGLARO? CERTAMENTE SI’.
Comunicato Stampa N. 105


“ La legge sulle DAT è una buona legge. Come la legge 40 sulla fecondazione artificiale, e come la legge 194 sull'aborto”. Sono in molti, all'interno del mondo cattolico e delle associazioni pro-life, a pensare che la legge sulle dichiarazioni anticipate sia un provvedimento necessario per impedire svariate forme di eutanasia. Fatta salva la buona fede di molti, purtroppo questa tesi è gravemente erronea. Verità e Vita ha spiegato da anni, con analisi molto dettagliate, perché questa legge va nella direzione opposta alla difesa del diritto alla vita. Per dimostrarlo, abbiamo preparato una sorta di fiction a puntate - “ The DAT After ” – che affronta ogni volta un caso diverso, partendo da una simulazione: che la legge in discussione sia stata effettivamente approvata e sia diventata una legge dello Stato italiano. Queste storie dimostrano che, purtroppo, la legalizzazione delle DAT è una trappola colossale. A scriverle non è stato un filosofo o un teorico del diritto, ma un magistrato, che conosce molto bene il diritto così com'è e come esso viene applicato nelle nostre aule giudiziarie. Speriamo che la lettura di questi brevi racconti possa aprire gli occhi a molte persone. "

Mario Palmaro - Presidente del Comitato Verità e Vita



UN ALTRO CASO Englaro? CERTAMENTE SI'.
di Giacomo Rocchi

Il caso:
Beppino Englaro è stato autorizzato dalla Corte d’Appello di Milano, su indicazione della Cassazione, a sospendere la nutrizione e l’idratazione artificiale alla figlia Eluana (di cui era stato nominato tutore), provocandone la morte. Egli ha più volte affermato di avere ritenuto la figlia – che si trovava in stato vegetativo persistente – morta fin dal giorno dell’incidente stradale.
La Cassazione aveva affermato che, poiché non vi era nessuna possibilità che la disabile tornasse allo stato di coscienza, il padre/tutore poteva esprimere il rifiuto alla nutrizione e idratazione artificiale – considerati terapia e non sostegno vitale – in sua vece, sia pure rispettando la sua volontà presunta.
Cosa succederà con la nuova legge?
Il tutore può rifiutare ogni forma di terapia per il soggetto in stato vegetativo (che, in quanto mancante di coscienza, può essere interdetto).
Può quindi rifiutare:
l’inserimento e l’avvio di qualsiasi forma di nutrizione artificiale (ad esempio, la piccola operazione necessaria per l’inserimento della PEG);
qualunque altra terapia (ad esempio antibiotici in caso di influenza). Il suo rifiuto – anche se porta alla morte del disabile – è direttamente efficace, senza alcuna necessità di promuovere una causa.
Prima che il soggetto cada nella condizione di stato vegetativo, quando è ancora in coma, il genitore o il tutore può rifiutare respirazione artificiale e terapie di rianimazione.
Il tutore non può chiedere che alimentazione e idratazione artificiale già intraprese vengano interrotte. Tuttavia i medici autonomamente o su azione giudiziaria del tutore possono sospendere la nutrizione e idratazione artificiale se non sono più efficaci.
Ancora: i medici in autonomia (o costretti da un’azione giudiziaria del tutore) possono (o debbono) sospendere ogni terapia nei confronti del disabile incosciente se ritenuti “trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati”.
Motivazione giuridica.
Tra le tante forzature del “caso Englaro” vi era quella di attribuire al padre/tutore il potere di decidere di terapie e sostegno vitale per l’interdetto, anche con conseguenze mortali, come se non si trattasse di diritto “personalissimo”, che quindi può essere esercitato solo dal diretto interessato.
Il progetto di legge conferma questa forzatura e sancisce che i medici, di fronte al rifiuto del legale rappresentante dell’incapace e alla sua richiesta di interrompere le terapie, devono ottemperare, salvo ricorrere al Giudice (se lo ritengono opportuno: ma se medici e tutore saranno d’accordo, non ci sarà nessun ricorso al Giudice).
Come si è detto, il rifiuto del legale rappresentante può anche portare alla morte dell’assistito: è vero che la legge gli impone di avere come “scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita dell’incapace” (articolo 2 comma 6, ultima frase) ma, ancora una volta, chi giudicherà delle motivazioni che lo spingono, se il ricorso al Giudice non è obbligatorio?
La legge fa un’eccezione quanto al mantenimento dell’alimentazione e idratazione per via artificiale che “devono essere mantenute fino al termine della vita” (articolo 3 comma 5): è una “norma simbolo” per impedire il ripetersi di un altro caso Englaro. Ma, quanto all’attivazione dell’alimentazione e idratazione, conterà il rifiuto opposto dai genitori o dal tutore.
Insomma: si tratta di un’eccezione isolata (un “paletto”) destinato ben presto a cadere; e infatti, alla Camera dei Deputati è già stata approvata l’eccezione alla regola, così generica che, si può presumere, sarà molto ampliata nella sua attuazione.

Più in generale, nei confronti di disabili che si trovano nello stato in cui si trovava Eluana Englaro, ma anche di altre “categorie” di soggetti in stato di incoscienza (ad esempio: neonati prematuri, anziani in stato di demenza), la legge – che li definisce in stato di “fine vita”, anche se non sono affatto in punto di morte – attribuisce ai medici il potere/dovere di “astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obbiettivi di cura” (articolo 1 comma 1 lettera e). Insomma: i medici possono smettere di curarli (in tutto o in parte) sulla base di questa valutazione. Non solo: i legali rappresentanti degli incapaci – se non riusciranno a far interrompere le terapie – potranno far causa ai medici, accusandoli di accanimento terapeutico e ottenendo dai Giudici l’ordine di interruzione delle terapie.
Questo potere/dovere dei medici di interrompere terapie “sproporzionate” rispetto agli “obbiettivi di cura” vale anche se, nella Dichiarazione anticipata di trattamento, il soggetto avrà dato il consenso (o l’ordine) di usare tutti i mezzi e i medicinali utili a mantenerlo in vita!
Comitato Verità e Vita


8 Aprile 2011
The DAT After - Episodio III: A COSA SERVE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
Comunicato Stampa N. 106


“ La legge sulle DAT è una buona legge. Come la legge 40 sulla fecondazione artificiale, e come la legge 194 sull'aborto”. Sono in molti, all'interno del mondo cattolico e delle associazioni pro-life, a pensare che la legge sulle dichiarazioni anticipate sia un provvedimento necessario per impedire svariate forme di eutanasia. Fatta salva la buona fede di molti, purtroppo questa tesi è gravemente erronea. Verità e Vita ha spiegato da anni, con analisi molto dettagliate, perché questa legge va nella direzione opposta alla difesa del diritto alla vita. Per dimostrarlo, abbiamo preparato una sorta di fiction a puntate - “ The DAT After ” – che affronta ogni volta un caso diverso, partendo da una simulazione: che la legge in discussione sia stata effettivamente approvata e sia diventata una legge dello Stato italiano. Queste storie dimostrano che, purtroppo, la legalizzazione delle DAT è una trappola colossale. A scriverle non è stato un filosofo o un teorico del diritto, ma un magistrato, che conosce molto bene il diritto così com'è e come esso viene applicato nelle nostre aule giudiziarie. Speriamo che la lettura di questi brevi racconti possa aprire gli occhi a molte persone. "

Mario Palmaro - Presidente del Comitato Verità e Vita



A COSA SERVE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
di Giacomo Rocchi

Il caso:
Poco tempo fa ha fatto scalpore un decreto del Giudice tutelare di Firenze che ha autorizzato l’amministratore di sostegno di una persona attualmente capace di intendere e di volere di rifiutare terapie e cure quando l’assistito si troverà in condizione di incapacità.
Si è detto: i Giudici si arrogano un potere che la legge non dà loro! La legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento risolverà anche questa questione!
Cosa succederà con la nuova legge?
L’amministratore di sostegno cui è attribuita la rappresentanza dell’assistito in ordine alle situazioni di carattere sanitario potrà rifiutare tutte le terapie e cure (allo stesso modo del tutore o dei genitori del figlio minore): il suo rifiuto sarà efficace, anche se porterà a morte l’assistito.
Motivazione giuridica.
Il potere dell’amministratore di sostegno è previsto (con gli stessi poteri del tutore) dall’articolo 2 comma 6 del progetto di legge.
Perché tanto scandalo per quanto deciso a Firenze? Forse per nascondere che la legge autorizza esattamente la stessa cosa?


Comitato Verità e Vita


11 Aprile 2011
The DAT After - Episodio IV: RIANIMARE I NEONATI PREMATURI?
Comunicato Stampa N. 107


“La legge sulle DAT è una buona legge. Come la legge 40 sulla fecondazione artificiale, e come la legge 194 sull'aborto”. Sono in molti, all'interno del mondo cattolico e delle associazioni pro-life, a pensare che la legge sulle dichiarazioni anticipate sia un provvedimento necessario per impedire svariate forme di eutanasia. Fatta salva la buona fede di molti, purtroppo questa tesi è gravemente erronea. Verità e Vita ha spiegato da anni, con analisi molto dettagliate, perché questa legge va nella direzione opposta alla difesa del diritto alla vita. Per dimostrarlo, abbiamo preparato una sorta di fiction a puntate - “ The DAT After ” – che affronta ogni volta un caso diverso, partendo da una simulazione: che la legge in discussione sia stata effettivamente approvata e sia diventata una legge dello Stato italiano. Queste storie dimostrano che, purtroppo, la legalizzazione delle DAT è una trappola colossale. A scriverle non è stato un filosofo o un teorico del diritto, ma un magistrato, che conosce molto bene il diritto così com'è e come esso viene applicato nelle nostre aule giudiziarie. Speriamo che la lettura di questi brevi racconti possa aprire gli occhi a molte persone. "

Mario Palmaro - Presidente del Comitato Verità e Vita



RIANIMARE I NEONATI PREMATURI?
di Giacomo Rocchi

Il caso:
Da molti anni una parte del mondo scientifico propone di non rianimare e lasciar morire quei neonati che, in conseguenza di un parto prematuro, possono sì, essere assistiti con una buona probabilità di successo, con l’aiuto delle nuove tecniche di rianimazione neonatale, ma rischiano di riportare handicap permanenti. Il tristemente noto “protocollo di Groningen” divide i bambini in categorie, a seconda della settimana in cui sono nati, e dispone che i più sfortunati non vengano rianimati.
Qualche tentativo di introdurre questo sistema è stato fatto anche in Italia, ma è stato sonoramente bocciato da due documenti del Comitato Nazionale di Bioetica e del Consiglio Superiore di Sanità che hanno ribadito che ogni bambino (sempre che abbia qualche chance di sopravvivenza) deve essere adeguatamente assistito.
Cosa succederà con la nuova legge?
I genitori dei bambini potranno rifiutare il consenso alle terapie (talvolta lunghe, sicuramente intense) che i neonatologi potranno approntare. In mancanza del loro consenso scritto i medici non potranno procedere (salvo ricorrere al giudice).
Chi deciderà davvero? I genitori stravolti dalla nascita prematura e terrorizzati dalla vista del loro figlio tanto piccolo sottoposto a terapie intense o i medici che rappresenteranno loro le probabilità di sopravvivenza e quelle di avere un figlio disabile per tutta la vita?

Motivazione giuridica
La norma di riferimento è l’articolo 2 comma 7. Il fatto che il parto prematuro avvenga all’improvviso potrà essere considerato un “evento acuto” che permetterà ai medici di intraprendere le prima terapie rianimatorie (articolo 2 comma 9): ma una volta stabilizzata la situazione, i genitori potranno chiedere di interrompere i trattamenti.
Il caso dei neonati prematuri è simbolico per dimostrare quanto conti davvero l’autodeterminazione: quei bambini non potranno certo dire la loro!
Anche la posizione dei medici è esemplare: essi non correranno nessun rischio nel caso i genitori dispongano la cessazione delle terapie ma saranno in grado di influenzare in modo decisivo la decisione. Non dimentichiamo che, tra coloro che auspicano l'eutanasia neonatale vi sono anche dei medici!
I neonatologi volenterosi (il cui impegno di questi decenni ha prodotto un avanzamento tecnico e medico eccezionale, permettendo di salvare bambini che, fino a pochi decenni orsono erano destinati a morte certa) avranno le mani legate.

Comitato Verità e Vita


13 Aprile 2011
The DAT After - Episodio V: IL (LIBERO?) CONSENSO (INFORMATO?) E IL TESTAMENTO BIOLOGICO DELL’ANZIANO ABBANDONATO
Comunicato Stampa N. 108


“La legge sulle DAT è una buona legge. Come la legge 40 sulla fecondazione artificiale, e come la legge 194 sull'aborto”. Sono in molti, all'interno del mondo cattolico e delle associazioni pro-life, a pensare che la legge sulle dichiarazioni anticipate sia un provvedimento necessario per impedire svariate forme di eutanasia. Fatta salva la buona fede di molti, purtroppo questa tesi è gravemente erronea. Verità e Vita ha spiegato da anni, con analisi molto dettagliate, perché questa legge va nella direzione opposta alla difesa del diritto alla vita. Per dimostrarlo, abbiamo preparato una sorta di fiction a puntate - “ The DAT After ” – che affronta ogni volta un caso diverso, partendo da una simulazione: che la legge in discussione sia stata effettivamente approvata e sia diventata una legge dello Stato italiano. Queste storie dimostrano che, purtroppo, la legalizzazione delle DAT è una trappola colossale. A scriverle non è stato un filosofo o un teorico del diritto, ma un magistrato, che conosce molto bene il diritto così com'è e come esso viene applicato nelle nostre aule giudiziarie. Speriamo che la lettura di questi brevi racconti possa aprire gli occhi a molte persone. "

Mario Palmaro - Presidente del Comitato Verità e Vita

IL (LIBERO?) CONSENSO (INFORMATO?) E IL TESTAMENTO BIOLOGICO DELL’ANZIANO ABBANDONATO
di Giacomo Rocchi

Il caso:
Il rapporto tra un medico e un paziente è un'esperienza umana che non si può definire in termini esatti e giuridici: comprende fiducia, informazione, paura, sostegno umano, conoscenza medica, psicologia … Quello che è stato bollato come “ medico paternalista ” è un professionista che sa accompagnarci nelle sofferenze e nelle malattie, ci conosce, sa come spiegarci e cosa spiegarci, ci aiuta a scegliere: una persona di cui ci possiamo fidare.

Il rapporto con il medico, però, presuppone un patto tacito: il medico non lascerà morire e non farà morire il paziente fino a quando è giunto il momento della morte naturale.

Cosa succederà con la nuova legge?
Il rapporto tra medici e pazienti è reso formale e rigido, fatto di diritti e obblighi.

Il paziente ha il diritto di prestare o rifiutare il consenso alle terapie, ha il diritto di revocare il consenso prestato per farle interrompere, ha il diritto di rifiutare le informazioni, ha il diritto di fare una dichiarazione anticipata di trattamento e nominare un fiduciario, ha diritto a chiedere in giudizio l'interruzione di cure che ritiene costituire accanimento terapeutico. Analogamente il fiduciario da lui nominato o i suoi parenti avranno diritti ed azione verso i medici: il fiduciario, addirittura, potrà instaurare una controversia contro il medico curante davanti ad un collegio di specialisti.

L'esercizio di questi diritti è sempre esplicitato con atti scritti: il consenso alle terapie, la revoca, la scelta di non essere informato, la dichiarazione anticipata di trattamento.

I medici, dal canto loro, hanno obblighi e divieti: l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, il divieto di trattamenti straordinari per i pazienti in stato di “fine vita”, il divieto di attivare trattamenti sanitari in mancanza del previo consenso scritto del paziente, l'obbligo di interromperli in caso di revoca.

Ma queste regole (che sono già tutte scritte nel codice deontologico dei medici, ma che ora diventano regole giuridiche) non garantiscono affatto il paziente di essere davvero informato e davvero libero; e, soprattutto, il medico, ora, può farlo morire, se lui lo chiede.

Un esempio? La legge impone che “ l'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento ”: in sostanza, ogni volta che ci prescriverà un medicinale, il medico, prima di farci firmare il foglio di consenso informato, dovrà elencarci tutto quello che è scritto nel “ bugiardino ” che troviamo nella confezione.

Sarà davvero così? O forse il modulo che ci faranno firmare riporterà la frase standard: “ il sottoscritto dichiara di essere stato correttamente informato su diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento ecc. ecc.”? Ma il consenso che avremo prestato, firmando il foglio, sarà ugualmente valido.

E cosa succede se il medico non propone al paziente “ i trattamenti sanitari più appropriati ”?

Per il medico niente: non essendovi consenso ai trattamenti sanitari che egli non ha proposto, non sarà responsabile per gli effetti della mancata terapia.

Ma soprattutto: con che spirito l'anziano abbandonato in un ospizio insisterà per una terapia salvavita la cui decisione, ora, ricade su di lui? Sarà veramente libero di dire “ sì ” o “ no ”?

Certamente ha perso il suo alleato, il medico.

E quanto alle Dichiarazioni anticipate di trattamento? Come avrà la forza di opporsi a coloro che gli diranno (o gli faranno intendere): “ Non vorrai mica gravare ancora sulla tua famiglia e sulla società, pretendendo di restare vivo quando sarai malato e incosciente? ”

Motivazione giuridica
La legge vieta l'eutanasia e richiama i divieti di omicidio, omicidio del consenziente e aiuto al suicidio (articolo 1 comma 1 lettera c) ma, riconoscendo efficace il rifiuto alle terapie salvavita, non impedisce che la morte venga procurata per omissione di terapie o sostegno vitale; ribadisce che la vita umana è “ diritto inviolabile e indisponibile ” (articolo 1 comma 1 lettera a), ma conferma che “ nessun trattamento sanitario – quindi anche quello salvavita – non può essere attivato a prescindere dal consenso informato ” (articolo 1 comma 1 lettera e).

Non c'è dubbio che – trasformando gli obblighi deontologici in regole giuridiche – il rapporto tra medico e paziente cambia: la forma scritta è prescritta dall'art. 2 comma 3 che è una norma ipocrita: “ L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica ”: viene “ sbandierata ” l'alleanza terapeutica, ma l'unica cosa che conta è la firma in calce al documento. La forma scritta è prevista anche dall'articolo 2 comma 4 e, per le dichiarazioni anticipate di trattamento, dall'articolo 4.

Nessuna sanzione (nemmeno l'invalidità del consenso prestato da paziente) è prevista nel caso che il medico non abbia proposto i trattamenti sanitari più appropriati (articolo 1 comma 1 lettera d) o non abbia reso le “ corrette informazioni ” previste dall'articolo 2 comma 2.

Allo stesso modo consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere scritte “ in piena libertà e consapevolezza ” (articolo 2 comma 1 per il consenso informato, articolo 4 comma 2 per le DAT) e, naturalmente, “in stato di piena capacità di intendere e di volere ” (articolo 4 comma 1), ma nessuna sanzione (tanto meno l'invalidità delle DAT o del consenso prestato) è prevista se il paziente non si trova davvero in piena libertà psicologica (magari è spinto dai suoi familiari a firmare le DAT), oppure è affetto da depressione, oppure, ancora, si è ingannato (o è stato ingannato) sull'effettivo contenuto del foglio che va a firmare.
Comitato Verità e Vita


15 Aprile 2011
The DAT After - Episodio VI: LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DEL GIOVANE PALESTRATO
Comunicato Stampa N. 109


“La legge sulle DAT è una buona legge. Come la legge 40 sulla fecondazione artificiale, e come la legge 194 sull'aborto”. Sono in molti, all'interno del mondo cattolico e delle associazioni pro-life, a pensare che la legge sulle dichiarazioni anticipate sia un provvedimento necessario per impedire svariate forme di eutanasia. Fatta salva la buona fede di molti, purtroppo questa tesi è gravemente erronea. Verità e Vita ha spiegato da anni, con analisi molto dettagliate, perché questa legge va nella direzione opposta alla difesa del diritto alla vita. Per dimostrarlo, abbiamo preparato una sorta di fiction a puntate - “ The DAT After ” – che affronta ogni volta un caso diverso, partendo da una simulazione: che la legge in discussione sia stata effettivamente approvata e sia diventata una legge dello Stato italiano. Queste storie dimostrano che, purtroppo, la legalizzazione delle DAT è una trappola colossale. A scriverle non è stato un filosofo o un teorico del diritto, ma un magistrato, che conosce molto bene il diritto così com'è e come esso viene applicato nelle nostre aule giudiziarie. Speriamo che la lettura di questi brevi racconti possa aprire gli occhi a molte persone. "

Mario Palmaro - Presidente del Comitato Verità e Vita

LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DEL GIOVANE PALESTRATO
di Giacomo Rocchi

Il caso:
Attualmente i nostri figli diciottenni non possono disporre in nessun modo sulle terapie che, se e quando, nella vita che li attende, saranno colpiti da malattie o da traumi, potranno essere loro erogate.

Non pare davvero che, fino ad oggi, questi ragazzi si siano sentiti lesi in qualche diritto …

Cosa succederà con la nuova legge?
Per firmare le dichiarazioni anticipate di trattamento bastano 18 anni. A quell'età un soggetto potrà, con una semplice firma in calce ad un modulo dattiloscritto, così disporre: “Io sottoscritto, nel pieno delle mie facoltà mentali e in totale libertà di scelta, dispongo quanto segue: in caso di a) malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante, b) malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, chiedo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico o di sostegno” (si tratta del modulo proposto da Umberto Veronesi; attualmente la rinuncia al trattamento di sostegno è parzialmente inefficace): potrà, quindi, ad esempio, disporre che, nel caso in cui si trovi in coma, vengano staccate le attrezzature di rianimazione.

Ma se le DAT sono un'estensione del consenso informato alle terapie, quel ragazzo che tipo di informazione avrà?

Come si fa ad essere davvero informati di una malattia (nemmeno nominata!) se siamo in piena salute e abbiamo la vita davanti a noi?

Ci penserà il medico di famiglia ad informare compiutamente il ragazzo?

Motivazione giuridica
L'articolo 4 comma 1 del progetto di legge prevede che “Le DAT non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica , e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive”.

Come fa il medico di base a dare ad un diciottenne in piena salute una compiuta e puntuale informazione medico-clinica che riguardi il suo futuro?

Dovrebbe rappresentare al ragazzo tutte le malattie da cui potrebbe essere affetto nei prossimi 80 anni, di qualunque tipo (e se il ragazzo da grande viaggerà? Sarà meglio anche parlare delle malattie tropicali …), nonché di tutti gli incidenti ed accidenti che gli potrebbero capitare nella vita; dovrà poi descrivere i sintomi di ciascuna malattia o trauma, le possibili evoluzioni, la percentuale di guarigione, gli effetti della malattia sul corpo e sulla mente, lo stato della ricerca scientifica sulle malattie (in 80 anni qualche progresso ci sarà!) ecc. ecc.

La “compiuta informazione medico clinica” nelle DAT è palesemente una finzione.

Giacomo Rocchi

Comitato Verità e Vita



giovedì 6 settembre 2012


«LA BELLA ADDORMENTATA» - Bellocchio al Lido: Eluana c’è, ma non c’è - 6 settembre 2012, http://www.avvenire.it/

Il dibattito è antico di secoli: l’opera d’arte deve solo essere bella o anche veritiera? È lecito inventare, e fino a che punto? La questione diventa fondamentale se il film si chiama Bella addormentata e, a oltre tre anni dalla morte di Eluana Englaro, dipana varie vicende (di fantasia) tutte nei sei giorni che precedono la sua eutanasia alla casa di cura La Quiete di Udine.

E il film di Bellocchio, per certi versi bello anche se lento, a tratti ricco di pathos e certamente ben recitato, non è mai veritiero, anzi, crea ad arte una grande confusione. Eluana non c’è – ci aveva predetto il regista – e infatti non c’è proprio, non nel senso che resta sullo sfondo, ma che ogni riferimento alla sua vicenda (quelli espliciti come le allusioni) induce il pubblico a credere in ciò che non è stato. Un senso lo avrebbe avuto, questo film tardivo e giunto dopo altre opere teatrali sul tema Eluana, se avesse voluto una volta per tutte far chiarezza e dire ciò che (quasi) nessuno ha mai raccontato, ma l’occasione è andata perduta e Bellocchio ricade nei soliti cliché.


Qualche esempio. Tra le storie ambientate nei giorni dell’agonia di Eluana c’è quella di un’altra giovane in stato vegetativo, figlia di un’attrice famosa che ne attende fanaticamente il risveglio. Non c’è nulla di ciò che realmente accade nelle migliaia di case in cui davvero si vive con un figlio in tali condizioni, nessuna traccia della fatica quotidiana e del coraggio, della speranza e della fede, nemmeno della povertà e delle battaglie per la vita, Bellocchio non deve aver mai superato una di quelle soglie: la ragazza, irrealisticamente bella e inanimata come una bambola di porcellana, vegeta ingioiellata in una casa bomboniera, tenuta in vita da una madre crudele ed egoista incapace di «lasciarla libera», occupata a strillare isterici rosari correndo avanti e indietro per i corridoi con tre suore ridotte a macchietta. Naturalmente il respiratore ansima e cadenza i silenzi, la giovane è attaccata "alla spina", la sua vita cioè non è autonoma. A differenza di quella di Eluana.


C’è poi il senatore del Pdl, figura altamente morale, dilaniato tra il "dovere" di votare in Aula secondo la volontà dell’allora premier Berlusconi o seguire la propria coscienza. Un toccante flash back rivela che in passato lui stesso aiutò sua moglie a morire. Una moglie già malata terminale, attaccata alle macchine, lucida, che chiedeva la sospensione di terapie ormai inutili. Nulla a che vedere con la disabile Eluana, eppure è proprio il senatore a definire analoghe la sua storia e quella di Beppino Englaro, «la cui grandezza è stata in questa Italia cinica e depressa di aver voluto agire nel rispetto della legge, nonostante le tante amorevoli sollecitazioni a risolvere la cosa in famiglia».

Un’occasione persa, dicevamo: dove, se non in un film verità, si possono raccontare luci e ombre insieme, con onestà imparziale, ponendo il problema - reale - del fine vita ma dicendo che un disabile non è un malato terminale, che non ha spine da staccare e quindi se non lo uccidi non muore? Che sulla carta Eluana è entrata a La Quiete di Udine «per un recupero funzionale» (sarebbe omicidio ricoverare una persona al fine di farla morire) «e la promozione sociale dell’assistita»?

Ancora: c’è poi la storia di Maria, figlia del senatore e attivista "pro life". In contrasto col genitore, parte per Udine e va a pregare sotto le finestre dietro le quali Eluana sta morendo (a proposito, nella versione di Bellocchio quando ciò accade le campane di Udine si sciolgono a festa...), ma lì tra un Padre Nostro e un’Ave Maria si innamora di Roberto, attivista laico sul fronte opposto, abbandona La Quiete, le amiche e le preghiere e corre in albergo con lui. Il primo piano insiste sul crocifisso che porta al collo, ma che si butta dietro le spalle mentre si spoglia.

Chi poi a Udine in quei giorni del 2009 c’era davvero ricorda bene la sobrietà dei credenti, che nel film appaiono invasati. Forse sono loro a fare irruzione in una stanza d’ospedale surreale dove decine di degenti giacciono ammassati, mandando all’aria lenzuola, frugando nei letti e urlando «non c’è»: cercano Eluana? Feroci e irreali anche molti medici, come quello che organizza scommesse su quanto durerà la sua agonia o il collega che parlando di una paziente «tossica» ne auspica con disprezzo la veloce dipartita.
Ed è proprio la drogata ad aprire e a chiudere con circolarità suggestiva, tagliente e ostile il film cui dà il titolo, perché la "bella addormentata" che si sveglierà è lei.

All’inizio la incontriamo in chiesa mentre ruba gli spiccioli dalle offerte e i fedeli in preghiera la scacciano senza pietà. Alla fine è in ospedale, dove rinuncia al suicidio grazie a un medico capace di amarla. Cattivi i credenti, buono il dottore. Lo stesso che poco prima l’aveva "salvata" anche da un incolpevole prete passato a benedirla e offrirle la sua vicinanza.


Brutta addormentata - Bellocchio sbaglia sceneggiatura e attori nel suo film ideologico su Eluana. Si salva solo una scena di di Mariarosa Mancuso, 6 settembre 2012 - http://www.ilfoglio.it/

"Il film di denuncia ha fatto il suo tempo”, dichiara Marco Bellocchio, aggiungendo la raccapricciante annotazione che “il genere ha fatto grande il cinema italiano”. Ora che il cinema italiano è un po’ più piccolo, prosperano i film ideologici e da dibattito come “Bella addormentata”. Non ci fossero le polemiche, o i litigi tra quelli che son pro e quelli che son contro a prescindere, il manufatto si potrebbe pacificamente archiviare tra i titoli poco riusciti del regista che debuttò con “I pugni in tasca” nel 1965. Meglio ancora se la provincia e la regione non avessero avuto da ridire sulle scelte della Film Commission del Friuli. Ci saremmo risparmiati un lancio pubblicitario pari soltanto a quello (gratuito e ossessionante) che ha accompagnato il film di Marco Tullio Giordana sulla bomba di Piazza Fontana e il film di Daniele Vicari sulla scuola Diaz di Genova.

Capita a tutti di sbagliare una sceneggiatura, inzeppandola di scene madri che vorrebbero essere problematiche, e invece al più offrono frasi da mettere tra virgolette nei titoli dei giornali. Capita di moltiplicare i personaggi, su uno sfondo realistico come gli ultimi giorni di Eluana Englaro, nel tentativo di dimostrare che il film a tesi non è tale: “C’è perfino un risveglio, come potete dire che sono schierato, ho messo il raggio di speranza”. Sicuro, Maya Sansa si risveglia nel suo lettuccio d’ospedale, dopo che ha cercato di tagliarsi le vene. Si trascina verso la finestra e vorrebbe suicidarsi, salvata dal dottore amorevole che ha avuto un presentimento. Il raggio di speranza l’abbiamo visto, anche perché da un’ora e mezza stavamo a domandarci che cosa ci facesse Maya Sansa scarmigliata e nichilista accanto a Isabelle Huppert (ex attrice francese ora votata alle cure di una figlia in coma), a Alba Rohrwacher, che prega per Eluana quando non si fa distrarre da un ragazzo carino del campo avverso (galeotto fu un fazzolettino), e a Toni Servillo, deputato in crisi di coscienza. Pedine nel grande gioco della vita e della morte, appena sagomate come i pezzi degli scacchi, prive di quasivoglia dettaglio atto a suscitare compassione nello spettatore.

Un film riuscito, stante la delicata materia, dovrebbe indurci a spiare con un po’ di curiosità le vite e magari le ragioni degli altri. Una sola scena, e un solo personaggio, hanno le qualità che il cinema dovrebbe avere. Roberto Herlitzka, “psichiatra che dà le medicine” – lo abbiamo inteso come una stilettata a Massimo Fagioli, per anni guru del regista – cura i parlamentari in crisi di rappresentanza (propria, non rispetto a chi li ha votati, uguali all’onorevole Slucca inventato da Carlo Fruttero in “Visibilità zero”). Immersi fino al collo in un bagno turco rischiarato da candele, guardano la tv e meditano sulle qualità antidepressive dei talk show. Chi viene invitato spesso tiene lontane le paturnie e le crisi di identità. La sequenza è bellissima, i drappeggi degli teli sono caravaggeschi, il dialogo per un attimo risplende, lontano dai gattamortismi – di femmine e di maschi – che affliggono il resto del film. Pare di vedere Tony Curtis e Laurence Olivier nella scena censurata di “Spartacus”: chiacchierano di ostriche e lumache, con un sottotesto che l’ha fatta diventare di culto nella comunità gay.  Gli attori fan quello che possono. Isabelle Huppert si addormenta e sogna le mani insanguinate di Lady Macbeth. Il figlio, in procinto di entrare all’Accademia d’arte drammatica, prepara per l’esame “Donna de paradiso” di Jacopone da Todi. Ha studiato tanto, ma non riesce a non storpiare il “Crucifige! Crucifige!” in un devastante “Crucifigge!”.

© - FOGLIO QUOTIDIANO

mercoledì 9 maggio 2012


Non rianimare. L'eutanasia “on demand” del medico, 8 maggio 2012 - Inghilterra, crescono i contenziosi sul codice “do not resuscitate”, http://www.ilfoglio.it

In Inghilterra si discute di abusi relativi all’applicazione del codice medico chiamato “Dnr” (“do not resuscitate”: significa che una persona, nel caso in cui avesse bisogno di rianimazione cardiaca e respiratoria, chiede di non effettuarla o lo chiede per lei un medico, dopo essersi consultato con i famigliari più prossimi del paziente). Una donna, racconta il Guardian, ha scoperto per caso che i medici di base di Lambeth che hanno in cura suo padre settantasettenne avevano inserito di propria iniziativa il codice Dnr nelle note cliniche dell’uomo, convinti che egli non fosse più in grado di prendere decisioni, senza nemmeno consultarsi con lei, residente a Las Vegas. Con i funzionari che indagano su quello che la donna ha denunciato come abuso inammissibile, i medici ammettono che poteva essere fatto di più per mettersi in contatto con lei, e si dicono dispiaciuti per il modo brutale con cui è venuta a conoscenza del fatto, la scorsa estate, durante una visita al padre.

L’indicazione Dnr è stata ora rimossa dalle note cliniche dell’uomo, ma la figlia teme che possa essere reintrodotta nonostante, racconta lei stessa al Guardian, suo padre dichiari tuttora di voler “essere rianimato perché dice che la vita è preziosa”. Quello di Lambeth non è l’unico caso contestato in Gran Bretagna in tema di Dnr, tanto da far pensare che si stia affermando la tendenza a dare per morti anzitempo pazienti anziani e con deficit cognitivi, alla faccia delle “buone pratiche” caldeggiate dalle linee guida del National Health Service. Alla base di tutto, l’idea eutanasica che una decisione di vita o di morte possa diventare una sigla consegnata a un fascicolo sanitario.

venerdì 27 aprile 2012


L'Accademia dei Lincei è miope sul biotestamento di Giovanna Arcuri, 27-04-2012, http://www.labussolaquotidiana.it

L’Accademia dei Lincei si chiama così perché gli scienziati che ne fanno parte dovrebbero scrutare i misteri dell’uomo e della natura con la vista acuta di una lince. Ma pare che sul tema dell’eutanasia tale vista si sia un poco appannata.

Di recente presso la prestigiosa Accademia si è svolto un convegno dal titolo “Testamento biologico e libertà di coscienza”. Se andiamo ad analizzare alcuni passaggi delle relazioni dei docenti intervenuti sorgono alcune perplessità e obiezioni.


Il giurista Pietro Rescigno, organizzatore del convegno, così appunta: “il mio orientamento è in senso liberale, dunque di consentire al paziente di esprimere, in termini di dignità, quello che è il suo autonomo sentire”. Di per sé l’affermazione non fa una piega. Salvo che non si voglia assolutizzare questo assunto. Non tutti i “nostri autonomi sentire” sono in accordo con la nostra dignità. Rispettare il valore intrinseco di una persona non significa rispettare sempre tutto ciò che chiede. Se uno pretendesse di ammazzare e rubare questo suo desiderio prima di ledere terzi, lederebbe la sua stessa dignità di uomo, perché appunto non è degno dell’uomo voler uccidere e rubare. E così anche la scelta di togliersi la vita contrasta con la dignità della persona, perché entra in conflitto con l’inclinazione alla vita che sgorga dalla natura umana. E’ un po’ come se si volesse distruggere un bellissimo quadro di Renoir che si possedesse: sarebbe un atto indegno del valore del quadro stesso, contrasterebbe con la preziosità del dipinto che invece esige rispetto e tutela. La volontà di morte non è quindi da assecondare, perché in contrasto con il valore altissimo della persona umana.


Ma mettiamo sotto la lente di ingrandimento anche alcuni passaggi dell’intervento di Paolo Zatti, ordinario di Diritto privato presso Università di Padova: “Chi decide oggi non è la persona, ma la medicina e le sue ambizioni. Per avvicinarsi a una pratica e a un diritto della dignità del morire ci deve essere come condizione il rispetto della morte, come momento, come conclusione della vita. La morte non è ancora sconfitta e il compito che si assegna all'umanità, alla medicina, è di contrastarla con ogni mezzo e senza demordere, conquistando anche piccoli lembi di vita, riducendo ostinatamente di anni, mesi, giorni o ore la zona dell’impotenza della medicina. La persona “spesso diventa il terreno di una contesa senza quartiere tra tecnologia e natura”. Infine sottolinea alcuni errori tipici di chi impedisce alla natura il suo naturale corso: “Quello di oscurare la differenza tra lasciar accadere e provocare; il non avvedersi che la morte è ormai sempre più non un fatto della natura, ma una decisione medica e il non vedere che senza un diritto di lasciar morire si monta un'infernale trappola in cui vengono reclusi insieme medico e paziente”.

Alcune osservazioni molto sintetiche. Compito della medicina è quello, se possibile, di guarire e sempre di curare, cioè di prendersi cura del paziente al di là dell’esito fausto o infausto delle terapie. Il rispetto dovuto dalla medicina è dunque a favore della vita non della morte, come invece pare ci voglia suggerire Zatti. Appare quindi evidente che scopo del medico non è quello di lasciare che la natura faccia il suo corso: se una persona ha un tumore, per le leggi di natura dovrebbe morire, ma questo non comporta che dobbiamo abbandonare il malato al suo destino perché così vuole madre natura. In questo senso – per riprendere la distinzione fatta da Zatti – il lasciar accadere (che per il docente è condotta moralmente lecita) si identifica nel provocare: se Tizio si tuffa in mare e non sa nuotare ed io con il suo consenso non gli presto soccorso, il mio atto omissivo concorrerà alla sua morte. Il lasciar morire è causa del morire: leggi eutanasia omissiva.


Inoltre la differenza tra “naturale uguale sempre buono” e “artificiale uguale sempre cattivo” è erronea. E’ evidente che l’intervento del medico per curare i pazienti costituisce sempre un atto artificiale, come buona parte degli atti che compie l’uomo, ma non per questo motivo è un atto malvagio.


In terzo luogo nelle parole di Zatti si gioca ambiguamente sul concetto di accanimento terapeutico. Sui temi cosiddetti di fine vita abbiamo accanimento terapeutico allorchè, in presenza di uno stato terminale della malattia, c’è una sproporzione tra mezzi utilizzati e risultato sperato. I criteri e gli indici per verificare tale sproporzione sono dei più vari: il tipo di cure, il quadro clinico del paziente, la sua risposta al dolore, il costo delle cure, etc. Il tutto deve essere messo in relazione con lo sperabile incremento di tempo vitale. Il rifiuto dell’accanimento terapeutico è legittimo rifiuto di cure inutili a vivere. Tenuto fermo però, come già detto, il requisito di essere in presenza di un paziente terminale: la parabola di vita si sta naturalmente completando. Al di fuori di tale circostanza occorre sempre far di tutto per strappare l’uomo alla morte, che non appare quindi come evento immediatamente inevitabile, ma solo possibile.


In merito poi al “diritto al morire” nel nostro ordinamento giuridico questo diritto non esiste. Se esistesse un “diritto alla morte”, il poliziotto che strappa a forza dal cornicione l’aspirante suicida incorrerebbe nel reato di violenza privata, che appunto sanziona chi impedisce ad un terzo di assumere una condotta legittima. Se esistesse il “diritto a morire” dovremmo abrogare l’art. 579 del Codice Penale che punisce l’omicidio del consenziente e l’art. 580 cp che considera reato l’aiuto al suicidio: se fosse un diritto cercare la morte perché punire chi collabora in quest’azione?


Qualcuno a questo punto potrebbe tirare in ballo l’art. 32 della Costituzione che permetterebbe di rifiutare qualsiasi trattamento medico, anche quelli salvavita. Ma l’art. 32 della Costituzione non legittima il rifiuto delle cure da parte del paziente anche nel caso in cui questo rifiuto portasse alla morte, ma – cosa ben diversa -  impone un alt al potere coattivo dello Stato nell’obbligare una persona a curarsi. Non esiste un diritto al rifiuto di cure salvavita, ma solo una facoltà di fatto non certo benedetta dalla legge. La legge tollera il suicidio perpetrato anche attraverso il rifiuto delle cure (fattispecie tra l’altro rarissima e presente perlopiù solo nella mente di stravaganti giuristi) e di certo non assegna a questa scelta lo status di diritto costituzionalmente garantito. Nella costituzione ci sono solo principi valoriali positivi: esiste il diritto alle cure, non il diritto alle non cure, cioè alla malattia e addirittura all’esito più infausto di queste, cioè la morte.