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martedì 13 novembre 2012


12 novembre, 2012
Ai giorni nostri è più che mai assodato che si consideri vita solo ciò che conviene. Basta pensare ad una goccia d’acqua trovata su Marte per far sì che tutti pensino che in quel pianeta ci sia presenza di vita; peccato che quando si parla di fecondazione il tutto venga considerato solo un grumo di cellule senza importanza.
In realtà, sappiamo che la vita comincia già dal concepimento. Ne sono testimonianza gli studi portati avanti da una branca della psicologia, definita “psicologia dello sviluppo”, la quale studia le varie età della vita, affermando proprio che “si vive prima di nascere”.
Ne ha voluto parlare Barbara Kay, co-autrice di Unworthy Creature: A Punjabi Daughter’s Memoir of Honour, pubblicato nel maggio 2011. La Kay si è soffermata attentamente sulla problematica della mancata informazione ai consultori in un editoriale pubblicato sul National Post .
La Kay approfitta di ciò per sottolineare anche che non esistono soltanto i pro-life e coloro che invece si dimostrano totalmente favorevoli all’aborto: esistono le vie di mezzo, i “tiepidi”. Eppure è tutta una questione di mentalità errata, poiché bisogna necessariamente affermare che un embrione è un bambino in attesa di formarsi. E poi, continua dicendo che “le chiacchiere stanno a zero: bisogna a questo punto, convincersi che è giusto uccidere questo omuncolo prima di arrivare ad una fase in cui la sua somiglianza con noi comincia a rodere troppo dolorosamente alla nostra coscienza per procedere con l’uccisione.”
C’è bisogno di un altro approccio, senza andare a cercare delle norme sul corpo della donna, “perché è alla sua mente che dobbiamo puntare”, continua ancora Barbara Kay. Con ciò ovviamente, si intende dire che dovremmo considerare l’applicazione di una serie di norme per garantire che, quando purtroppo avvengono aborti, essi si stiano almeno verificando alla luce di un consenso davvero informato. Ovviamente oggi non è così, ma si concorderà nel dire che c’è la necessità di informare coloro che decidono di abortire, in modo che sianopienamente consapevoli di ciò che stanno andando a fare.
L’ottimo editoriale del National Post, tra l’altro, evidenzia anche uno studio danese con il quale si è rilevato che il rischio di morte aumenta anche con l’aborto. Priscilla Coleman, della Bowling Green University, ha osservato che “i rischi di morte aumentano del 45%, del 114% e del 191% rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo aborto, dopo aver controllato gli altri esiti riproduttivi e dopo la gravidanza in età … “. I soggetti di questo studio erano donne danesi, e già dal 1973 la Danimarca ha un registro nazionale degli aborti. Anche la Finlandia ha un registro nazionale dell’aborto, dove i medici sono tenuti per legge a registrare tutte le valutazioni d’impatto.
Come scrive ancora la Kay, “vi sono stati casi particolari in cui delle donne aventi difficoltà a decidere o meno di abortire hanno chiesto consiglio in varie cliniche”. Lei stessa ha inviato delle donne in consultori diversi, come fossero in avanscoperta. Ebbene, in tutti i casi è stato chiesto soltanto di compilare vari moduli, tergiversando sulla vera richiesta delle donne. Solo dopo aver insistitosi riusciva a parlare con un medico circa gli eventuali effetti collaterali che un aborto può provocare, e in alcuni casi i medici hanno anche mentito. In fondo, non vi è nessuna regola scritta sul consenso informato.
Occorre permettere alla donna di rifletterci davvero presentando tutte le informazioni attinenti, in modo che capisca la gravità del gesto che sta compiendo, e non soltanto sotto l’aspetto prettamente morale. Può essere considerato questo un grave affronto per le donne? La giornalista Barbara Kay non lo crede. E noi ci accodiamo.

mercoledì 18 gennaio 2012

I pro-life nei consultori, crolla il muro laicista di Andrea Zambrano, 18-01-2012, http://www.labussolaquotidiana.it

Approda nelle amministrazioni rosse di Reggio Emilia l’esperienza dei Movimenti per la vita nei consultori. Può succedere anche questo se, almeno per una volta, la politica è in grado di svolgere il suo ruolo. Per moltissimi comuni e Province emiliane era un tabù.

L’ingresso dei Movimenti per la vita e dei Cav (Centri aiuto alla vita) nei consultori, da quelle parti, è fumo negli occhi. Non si promuove, non si valorizza, e neppure si fa sapere se da qualche parte, in qualche scheggia impazzita della pubblica amministrazione, questo avviene. Il fatto è che a rompere il tabù ci si era messa per prima l’amministrazione comunale di Correggio, targata Pd-Idv, che lo scorso anno aveva siglato un protocollo con il Mpv locale e la Asl di Reggio per favorire l’ingresso nel consultorio di Correggio di volontari pro life autorizzati ad avvicinare le donne in maternità difficile, che richiedono di abortire, e metterle al corrente che il Comune le aiuterebbe economicamente nel caso decidano di tenere il bimbo. Insomma: aiuti e sostegno laddove la pratica dell’aborto ormai è stata neutralizzata come una pratica qualunque.

Il Comune aveva siglato il protocollo un po’ per dare risposta al vivace mondo del volontariato pro life, a cui si è aggiunta la Caritas e la Croce Rossa locale, che da tempo chiedeva secondo il principio di sussidiarietà interventi e vicinanza alle donne tra le stanze e le carte bollate degli ambulatori pubblici, un po’ ottemperare il più laicamente possibile ad una precisa disposizione della legge 194. All’articolo 5 infatti, si fa riferimento proprio alla necessità di aiutare le donne «a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza», tra cui appunto le cause di indigenza materiale. La cosa è partita e il Comune si appresta, dopo una verifica attenta dei risultati, a rinnovare la convenzione che stanzia 10mila euro ad ogni futura mamma, che decide di abbracciare il protocollo. E il proprio bimbo. Ma a qualcuno la cosa non è andata giù.

L’offensiva ha il nome e cognome di Iniziativa laica, associazione sorta recentemente per organizzare il “Festival della laicità”, che ha visto a Reggio sfilare i campioni dell’anticlericalismo militante in un carnevale del luogocomunismo ateizzante più vieto. L’associazione ha organizzato un convegno dal titolo emblematico: “Laicità + tutela della salute + autodeterminazione = legge 194. Una somma vincente, no alle sottrazioni”. Un riferimento esplicito al caso di Correggio, che nel convegno veniva preso di mira perché «depotenzia il ruolo dei consultori», «impedisce l’autodeterminazione della donna» e «contribuisce ad affossare la legge 194», (sic!). L’associazione e gli esponenti politici ad essa collegati (soprattutto Sel e Rifondazione Comunista) si sono poi scagliati anche contro le tante associazioni pro life che operano nei consultori «in nome di un malinteso diritto alla vita» e che «di fatto sostengono l’imposizione della vita come atto violento e arbitrario di sopraffazione e negazione del diritto all’autodeterminazione». Insomma: la colpa del sindaco di Correggio era quella di «istituzionalizzare l’ingresso dei Movimenti per la vita nei consultori». Praticamente «una dichiarazione di resa e di inidoneità da parte del servizio pubblico nell’applicazione corretta della 194». «Meglio - e non poteva mancare il teorema di Giuda - risparmiare sui soldi dati alle donne e concentrare le risorse su un vasto programma di informazione alla sessualità responsabile», che secondo gli estensori, significa poi più preservativi per tutti.

Fin qui sembrava il solito attacco dei nostalgici della stagione delle streghe. Ma a complicare terribilmente le cose ci si è messa la Provincia, guidata dall’esponente Pd, Sonia Masini, che non solo ha dato il patrocinio all’iniziativa, ma anche partecipato fattivamente ad organizzare l’evento, ospitato, cà va sans dire, nella sede più prestigiosa della Cgil di Reggio. E qui sono iniziati i problemi. Un po’ perché il presidente reggiano del Movimento per la vita, Diego Noci, notata la presenza al convegno come relatrice del presidente della Provincia, ha chiesto scusa pubblicamente «se in tutti questi anni abbiamo salvato delle vite umane». A lui ha fatto eco il presidente del Forumfamiglie Emilio Ricchetti che ha fatto notare come il protocollo di Correggio «sia di buon senso» perché «sfrutta i pochi spazi di applicazione umana di una legge disumana». Un po’ perché a destabilizzare il quadro ci si è messa anche la politica, con l’emersione di una profonda spaccatura nel Pd locale, dopo che il sindaco di Correggio Marzio Iotti e compagno di partito della Masini, aveva pesantemente criticato l’iniziativa che lo vedeva come convitato di pietra e primo imputato, senza diritto di replica.

Ne è nato un vivace dibattito culturale che ha tenuto banco su alcuni giornali reggiani per diversi giorni fino a quando l’Udc non ha deciso di giocare il jolly: «Chiederemo alla Provincia di ritirare il patrocinio dato all’iniziativa». Questo anche per “stanare” quei cattolici nel Pd fino a quel momento latitanti nel dibattito. L’iniziativa dello scudo crociato in consiglio provinciale ha poi provocato un successivo ordine del giorno del Pd che però ha ricevuto un significativo emendamento da parte di un consigliere democratico, Marcello Stecco, ex assessore al Welfare della precedente giunta, che chiedeva alla Provincia di impegnarsi a convocare in un’apposita commissione i soggetti del protocollo di Correggio per esaminare i risultati ed inserire tra le pratiche di buon governo, l’aiuto alle donne che non vogliono abortire. Il testo è passato perché per il Pd c’era in ballo la faccia.

Così, l’amministrazione provinciale si è trovata ad ingoiare il rospo e a rompere il tabù dei pro life esclusi dalle stanze dei bottoni, che saranno così presto invitati in Provincia a raccontare la loro esperienza. Si ignora, con quali risultati, ma per i partiti che hanno condotto la battaglia e per le associazioni stesse è comunque un risultato storico, tanto che, c’è chi si sta attrezzando a proporre la stessa cosa anche in Comune a Reggio. Della serie: il bene è un virus, guai a impedirne la corsa.

lunedì 2 gennaio 2012


NON ABBIATE PAURA DELLE NUOVE VITE - Un papà racconta la storia di un bambino che non sarebbe dovuto nascere di Gianni Lavopa

ZI12010110 - 01/01/2012
Permalink: http://www.zenit.org/article-29136?l=italian

ROMA, domenica, 1°gennaio 2012 (ZENIT.org).In questi giorni si parla tanto di previsioni astrali per il 2012, come se la nostra vita dipendesse, non dal nostro Creatore e Signore, ma dalla posizione degli astri da Lui creati. Per questo motivo vorrei raccontarvi la mia esperienza con il mio ultimo figlio Daniele.
Nel 2005 la mia famiglia era così composta: io avevo 48 anni, mia moglie Angela 42, mio figlio Gianluca 16 e Cristina 10 anni. Con Cristina, l’ultima, non pensavamo di avere altri figli, invece mia moglie scoprì di essere incinta. Per lei non fu una dolce sorpresa, un pò perché a 42 anni aveva sentito dire che le gravidanze sono più a rischio rispetto alla norma, e poi perché trattandosi del terzo figlio aveva paura di seguire la sorte di sua madre. Mia suocera infatti ha il terzo figlio portatore di un handicap mentale. A questi timori si aggiunse la presenza di un mioma di 2 cm nel liquido amniotico (riscontrato nell’ecografia). Cominciarono così le discussioni tra me (da sempre contrario all’aborto) e mia moglie (incoraggiata da mia suocera) che voleva interrompere la gravidanza (secondo loro) a rischio. Accompagnai mia moglie dal ginecologo del consultorio famigliare, per consigliarci e far vedere l’ecografia con il mioma.
Quel sabato mattina la dottoressa del consultorio vide gli esami fatti da mia moglie e rivolgendosi a lei, disse queste testuali parole: “Signora questo mioma con il passare del tempo si ingrandirà e creerà dei grossi problemi sia a lei che al bambino, inoltre c’è il rischio che il bambino subisca malformazioni fisiche o mentali. Lei passerà tutto il tempo della gravidanza a letto (potrebbe avere delle forti perdite di sangue) e ogni giorno potrebbe aver bisogno di una persona che l’accudisca. Se oltre a suo marito non c’è nessun’altro in famiglia come farà? Se suo marito è al lavoro come farà a cavarsela da sola? Signora mi creda quello a cui lei va incontro se prosegue questa gravidanza non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico, ne va di mezzo anche la sua salute”. Mi permisi di interrompere il suo discorso, ma mi fu subito replicato: “Lei caro signore non centra niente, chi deve decidere se continuare la gravidanza oppure no è sua moglie non lei!”, rivolgendosi a mia moglie riprese a dire: “Signora oggi è sabato, lunedì mattina vada in clinica e abortisca, non aspetti neanche un minuto in più!”.
Mentre andavamo via Angela ebbe un capogiro, la feci sedere e chiesi a una signora che stava nel consultorio un bicchiere d’acqua (per lei fu un duro colpo nonostante era propensa ad abortire). La domenica mattina andammo a messa, io avevo esaurito tutti i miei argomenti per convincere mia moglie a non abortire, ci recammo alla chiesa di S. Antonio (il nostro santo protettore fin dai tempi del nostro fidanzamento). Mi misi in fila per comunicarmi e col cuore in mano chiesi al Signore di liberarmi da quell’angoscia, e gli offrii la mia vita se sarebbe intervenuto in nostro aiuto. Quando giunsi quasi vicino all’altare voltai lo sguardo su un manifesto di Papa Giovanni Paolo II, che attirò la mia attenzione, con scritto “Non abbiate paura”. Subito dopo mi comunicai e tornai al mio posto con la convinzione che quella frase era rivolta a me, non dovevo temere perché sarebbe andato tutto bene. Dopo la messa io e mia moglie ci confessammo da un sacerdote chiedendogli consiglio. Padre Teofilo ci disse: “Avete sentito una campana ora sentitene un’altra, rivolgetevi a un altro ginecologo e fategli vedere tutti gli esami clinici, poi fatemi sapere”. Mia moglie vedendo la mia insistenza: “Va bene facciamo quest’ultimo tentativo”.
La mattina del lunedì prima di andare in clinica ci recammo da un ginecologo (trovato a caso un’ora prima sull’elenco telefonico), vide tutte le cartelle e disse: “E allora? Qual è il problema? Volete far nascere questo bambino oppure no? A quel punto raccontammo quello che ci aveva detto la ginecologa del consultorio, ma lui rispose: ”Non c’è nessun problema per il mioma, ho fatto partorire donne con un mioma grosse quanto un’arancia e in l’età più avanza della sua, inoltre ci tengo a dirle che non sono obbiettore di coscienza e quindi non avrei nessun interesse a mentirle. Lo ringraziammo per la cordiale disponibilità nel consultare la situazione di mia moglie, in cuor mio ringrazia Gesù perché vidi chiaramente l’intervento della sua mano Misericordiosa. Tornammo quella stessa mattina in chiesa da padre Teofilo e gli dicemmo tutto, lui seguì mia moglie nei mesi successivi incoraggiandola a portare avanti la gravidanza dicendole che Dio non l’avrebbe abbandonata.
Accadde proprio così, Angela non solo portò avanti la gravidanza senza problemi, ma si recò a casa di sua madre per aiutarla perché in quel periodo non stava bene. Successe esattamente il contrario di quello che la ginecologa le aveva pronosticato. In più Angela verso gli ultimi mesi della sua gravidanza voleva partorire con l’epidurale (perché temeva che dopo dieci anni avrebbe sofferto molto durante il parto), per vari motivi non le fu possibile portare avanti questo tipo di gravidanza indolore. E invece partorì molto più velocemente degli altri 2 figli e quasi senza dolore, nacque così Daniele che oggi ha 6 anni, un bambino molto vivace e così intelligente che spesso dice cose che ci fanno ridere, perché più grandi della sua età.
Benedico il Signore perché con la Sua Misericordia ci apre altre porte, quando ci troviamo bloccati davanti a una che non riusciamo ad aprire con le nostre sole forze.

venerdì 2 dicembre 2011

 IL CASO/ A Cinecittà nascono i "consultori" dell'aborto, ma non è un film di Monica Mondo, venerdì 2 dicembre 2011, http://www.ilsussidiario.net/

No, nulla a che fare col cinema, anche se Verdone ci ambienterebbe qualche memorabile, esilarante commedia umana. A Cinecittà nasce lo “sportello dell’affettività”. Ma Cinecittà è anche un quartiere di Roma, grande, popoloso: con un mini sindaco attivissimo e dedito a far parlare di sé con iniziative tese a scardinare la cappa papalina che incombe sui diritti civili dei suoi concittadini. Fu il primo a istituire un registro delle unioni civili, in barba a tutto il lavoro parlamentare su Dico, Pacs e Di do re mi…vari, che non è approdato a nulla, peraltro. Fu tra i più solerti  a istituire un registro per il testamento biologico, anche qui, in barba ai tormenti sinceri di chi lavora da anni a una legge che coniughi umanità, scienza, giustizia eccetera. Ci piacerebbe sapere quanti sono i cittadini che si sono iscritti a questo registro, visto che iniziative analoghe in altre città hanno partorito elenchi da computare sulle dita di una mano, e la loro eco è stata prontamente e opportunamente sopita.

Questa volta il mini sindaco, con lo spolvero di un grande ospedale come il San Camillo e l’Università di Medicina e Psicologia della Sapienza, propone un servizio gratuito per “chi ha bisogno di affrontare problemi relazionali, nell’ambito sociale  e dell’affettività". Perfetto: giovani e famiglie del quartiere, ci sono medici, psicologi e assistenti sociali a disposizione per ascoltare, suggerire, proporre. Non bastano evidentemente simili iniziative nelle scuole, le asl, i consultori. Aumentiamo i servizi, e la confusione. E’ pregiudiziale e miope questo scettico punto di vista? Non direi, a giudicare dal primo obiettivo dello “sportello affettività” sottolineato dal comunicato stampa "Rintracciare percorsi di contrasto di fenomeni discriminatori e atti di bullismo omo e transfobico”.

Ah, ma allora è tutto chiaro, alle solite! Gay e trans, nella città che ha ospitato e propagandato il loro Pride, che ha eretto a vittime  personaggi illustri dello spettacolo e della politica in cerca di calore umano alternativo,  subiscono persecuzioni inaccettabili, tocca educare la gente capillarmente, strada per strada. Non basta la Costituzione, la legge, a garantire i diritti inalienabili della persona, come per tutti. Hanno bisogno di un surplus di diritti, e questo sarebbe di per sé discriminatorio. Ci risponderanno gli “esperti e operatori di settore” che lo sportello riguarda l’integrazione e l’affettività  a tutto tondo, in tutte le sue variabili, per esempio, anche l’amore eterosessuale. Perfetto.
C’è da spiegare a giovani inesperti e resi poco esperti dalla società mediatica come utilizzare gli anticoncezionali, come muoversi quando si decide di abortire, le ampie maglie di una legge, le scorciatoie della pillola del giorno dopo, della pillola abortiva. Informazioni essenziali, per evitare i due grandi pericoli che si corrono a fare all’amore: malattie  e gravidanze. Temiamo che a questo si riducano le informazioni sull’affettività. Se si trattasse invece di un cammino educativo, che contempli ragione, rispetto del proprio corpo e del corpo altrui, senza nascondere salutari rinunce e decisioni controcorrente; se si trattasse di spiegare alle persone quanto valgono e quanto sono in grado di operare, magari mettendosi insieme; di accompagnare in un’amicizia con guide autorevoli ed esperte le difficoltà di chi si sente solo, emarginato, diverso, chi non trova lavoro, chi ha bisogno di una casa, di un sostegno, di aiuto allo studio… allora l’iniziativa del municipio di Cinecittà sarebbe un modello da seguire. A ruota di tanti modelli, purtroppo senza comunicati stampa, che offrono questi servizi in tante realtà associative, in tante parrocchie di Roma e dell’intero Paese.


© Riproduzione riservata.

domenica 7 agosto 2011

Se 115 mila aborti vi sembran pochi... - Di Rassegna Stampa - 06/08/2011 - Aborto – da http://www.libertaepersona.org

"Continua a diminuire il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza nel nostro Paese": questo l'incipit di un articolo del quotidiano Avvenire. A noi 115 mila aborti all'anno paiono sempre troppi...

Continua a diminuire il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza nel nostro Paese: nel 2010 gli aborti volontari sono stati 115.372, in calo del 2,7% rispetto al 2009, un dato più che dimezzato rispetto al 1982, anno record con 234.801 casi. Se la diminuzione è indubbiamente positiva, il numero assoluto resta impressionante.
I dati sono forniti dalla relazione del ministro della Salute sull'attuazione della legge194, trasmessa oggi al Parlamento. Il tasso di abortività (numero delle IVG per 1.000 donne in età feconda tra 15-49anni), nel 2010 è risultato pari a 8.2 per 1.000, con un decremento del 2.5% rispetto al 2009 (8.5 per 1.000) e del 52.3% sul 1982 (17.2 per 1.000).
Il valore italiano è tra ipiù bassi di quelli osservati nei Paesi industrializzati. Come negli anni precedenti, si conferma il minore ricorso all'aborto tra le giovani in Italia rispetto a quanto registrato nel resto dell'Europa Occidentale.
L'analisi delle caratteristiche delle IVG, riferita ai dati definitivi dell'anno 2009, conferma che nel corso degli anni è andata crescendo la percentuale di donne con cittadinanza estera che ricorrono all'aborto, raggiungendo nel 2009 il 33.4% del totale, mentre nel 1998 era del 10.1. Nel 2009, dei 38.309 aborti di donne con cittadinanza straniera 19.762 (il 51.6%) sono di donne provenienti dall'Europa dell'Est.
In generale nel corso degli anni le più rapide riduzioni del ricorso all'aborto sono state osservate tra le donne più istruite, tra le occupate e tra le coniugate. Allo stesso tempo però i dati mostrano che quasi la metà delle IVG, sia tra le italiane (47.3%) sia tra le straniere (43.8) sono di donne con occupazione lavorativa, e solo il 13.4 delle IVG tra le italiane e il 23.4 tra le straniere riguardano disoccupate o in cerca di prima occupazione. Riguardo allo stato civile, le IVG tra nubili e coniugate sono in percentuali simili: tra le straniere prevalgono le coniugate (49.4%) mentre tra le italiane le nubili (50.8). Tra le italiane che hanno effettuato un aborto, il 45.4% non aveva figli, così come il 31.9% delle straniere. La quasi totalità degli interventi ormai avviene in day hospital con degenze inferiori a un giorno (93.6% dei casi).
Sono obiettori sette ginecologi su dieci, e più della metà degli anestesisti. Nel 2009, si legge nel rapporto, si evince una stabilizzazione generale dell'obiezione di coscienza tra i ginecologi e gli anestesisti, dopo un notevole aumento negli ultimi anni. Per il personale non medico si è osservato un ulteriore incremento, con valori che sono passati dal 38.6% nel2005 al 44.4% nel 2009.
La tendenza, negli stessi anni, alla diminuzione dei tempi di attesa tra il rilascio della certificazione e l'intervento, sembra però indicare secondo il ministero che il livello dell'obiezione di coscienza non ha una diretta incidenza nel ricorso all'IVG.
Quanto al ricorso al Consultorio Familiare per la documentazione/certificazione, il dato rimane ancora basso (39.4%), specialmente al Sud e Isole, anche se in aumento, in gran parte per il maggior ricorso da parte delle straniere (52.7% rispetto a 32.7% relativo alle italiane). Le cittadine straniere ricorrono più facilmente al Consultorio Familiare in quanto servizio a bassa soglia di accesso, anche grazie alla presenza in alcune sedi della mediatrice culturale. Il numero dei consultori familiari pubblici notificato recentemente dalle Regioni è stato 2.156 e 144 quelli privati; pertanto risultano 0.7 consultori per 20.000 abitanti, come nel 2006, 2007 e 2008, valore inferiore a quanto previsto dalla legge 34/1996 (uno ogni 20.000 abitanti).

Da Avvenire, 4 agosto 2011

mercoledì 20 luglio 2011

Avvenire, 19 luglio 2011 – TORINO - Volontari pro vita nei consultori: dal Piemonte un altro sì
A soli quattro giorni dalla secca bocciatura da parte del Tar, la giunta regionale del Piemonte non si arrende e così ha riapprovato, ieri mattina, la delibera che introduce i volontari pro life in ospedali e consultori. Un protocollo, chiaro, riveduto e corretto, che con le modifiche «recepisce le osservazioni contenute nella sentenza del Tar», spiegano dalla Regione. Pubblicata venerdì scorso, la sentenza giudicava la delibera lesiva della 194 e “discriminatorio” il requisito, in essa contenuto, che chiede alle associazioni di avere nello statuto la difesa della vita fin dal concepimento, per poter operare in corsia. Così la giunta guidata da Roberto Cota è corsa ai ripari, escogitando in tempi rapidi una nuova lista di requisiti, o meglio ampliandone il ventaglio. Le associazioni che vogliano far parte dell’elenco delle singole aziende sanitarie - la modulistica dovrebbe essere pubblicata a breve - devono infatti avere nello statuto la difesa della vita dal concepimento e/o - è questa la novità - di attività specifiche di sostegno alla maternità e al neonato, oppure un’esperienza biennale di sostegno alle donne e alla famiglia. Una modifica che senza dubbio allarga il campo delle associazioni che possono far richiesta di essere inserite negli elenchi in capo alle Asl. Carta bianca al Movimento per la Vita in corsia, dunque, come d’altra parte accade già di routine, ma al pari delle altre associazioni che vorranno essere presenti.
Nel comunicato diffuso dalla Regione si legge anche che la stipula delle convenzioni - i tempi non sono ancora definiti - si farà dopo la verifica dei requisiti di professionalità del personale: si tratta di un altro punto aggiunto dopo la sentenza del Tar, che insisteva proprio sulle caratteristiche professionali dei volontari.
Contro la delibera approvata dall’ex assessore Caterina Ferrero, dimessasi perché travolta dal recente scandalo della sanità piemontese, si erano mobilitati il gruppo consigliare “Insieme per Bresso”, con tanto di raccolta firme, e le associazioni Activa e Casa delle Donne, che hanno presentato il famoso ricorso al Tar.
Cota da parte sua fa sapere che con la nuova delibera «manteniamo un impegno che ci eravamo assunti», perché il protocollo va nella direzione del «rispetto della donna e dei suoi diritti di scelta responsabile della maternità, di tutela della vita e di alternativa all’interruzione volontaria di gravidanza».
Sull’altro fronte, il giudizio è opposto. Per Mirella Caffaratti, avvocato dell’accusa, l’esecutivo di Cota «con un ragionamento piuttosto contorto, di fatto ripropone ciò che il Tar ha giudicato illegittimo e discriminatorio». Il punto è che «si dà nuovamente la priorità alla tutela della vita dal concepimento, mentre chi non ha questo requisito deve avere almeno due anni di esperienza. È una disparità del tutto ingiustificata". Pertanto, Caffaratti confida: «Valuteremo se presentare un altro ricorso».
Soddisfazione, invece, è espressa dal presidente del Movimento per la Vita di Torino, Valter Boero: «Tutto ciò che va incontro alle esigenze della maternità non può che trovare il nostro appoggio. Vantiamo un’esperienza trentennale nel settore, con i nostri Centri di aiuto alla vita, e sarebbe un vero peccato che la Regione non ci valorizzasse». Sulla sentenza del Tar, Boero protesta: «Riconosce i diritti di tutti, meno quelli del nascituro». Valter Danna, direttore dell’ufficio famiglia della diocesi di Torino, aveva definito la sentenza «un segnale negativo, perché bisogna riconoscere la presenza di chi può aiutare a riflettere sul valore della vita».

martedì 19 luglio 2011

194, la lezione del Piemonte di Mario Palmaro, 19-07-2011, http://www.labussolaquotidiana.it

Fuori i volontari pro life dai consultori pubblici. Lo ha stabilito il Tar del Piemonte, che è intervenuto a piedi uniti sulla decisione del Governatore della Regione, Roberto Cota, il quale - insieme alla maggioranza sostenuta da Lega e Partito della Libertà - aveva invece aperto le porte alla collaborazione con la Federazione piemontese del Movimento per la Vita, guidata da Marisa Orecchia.

La sentenza del Tar ha un forte significato politico. I giudici amministrativi, infatti, hanno cancellato un “esperimento” che poteva avere una straordinaria rilevanza innovativa anche a livello nazionale, perché vedeva una regione italiana riconoscere ai volontari antiabortisti un ruolo attivo all’interno delle strutture dello stato. Strutture nelle quali abitualmente prevale la logica della mera certificazione della volontà della donna, al punto che certi consultori si meritano l’appellativo di “abortifici”.


Il Tar piemontese ha voluto lanciare un segnale a tutte le regioni: castigare un governatore per ammonirli tutti. Con questa decisione si è voluto stoppare una scelta forte di Roberto Cota, leghista e cattolico, che nella sua campagna elettorale si era impegnato pubblicamente sul fronte dei valori non negoziabili. Cota aveva anche sottoscritto pubblicamente un “Patto per la vita”, chiamando alcuni esponenti del mondo cattolico – Massimo Introvigne, Mauro Ronco, Maria Paola Tripoli e la già citata Marisa Orecchia – a fare da “garanti” all’effettiva attuazione degli impegni assunti. Questa scelta ha permesso a Cota di sconfiggere, contro molte previsioni, il suo avversario, l’abortista e laicista Mercedes Bresso, sostenuta per altro dall’Udc di Pierferdinando Casini.

Appena eletto, Cota ha onorato i suoi impegni, e il Tar gli ha risposto con questa decisione evidentemente punitiva e ideologica.

Ma questa sentenza amministrativa dice anche un’altra cosa, forse ancor più importante: conferma che la  194 del 1978 è una legge totalmente, inequivocabilmente abortista. Da molti anni si è diffusa nel mondo cattolico una leggenda, quella secondo cui il legislatore italiano avrebbe voluto, con la 194, combattere la piaga dell’aborto. Questa tesi sarebbe stata corroborata dall’esistenza di una “parte buona” della legge, rimasta inapplicata, orientata a dissuadere la donna intenzionata all’aborto. Il legislatore del 1978 voleva aiutare la donna a cambiare idea, ma poi – a causa di una distrazione collettiva durata 30 anni – questa nobile intenzione sarebbe stata dimenticata.

Ora, purtroppo nulla di tutto questo corrisponde a verità, e i giudici del Tar lo hanno dimostrato. Il legislatore del 1978 – un misto di istanze comuniste, socialiste, radicali e cattocomuniste – volle effettivamente “socializzare” l’aborto, cioè far pagare allo Stato l’aborto (negli Usa non è così) e prevedere la rimozione delle cause che inducevano la madre a richiedere l’aborto. Ma questa azione di assistenza sociale è preceduta da una barriera invalicabile: l’autodeterminazione della donna. Se è lei a chiedere un aiuto, allora la si aiuti. Se vuole soldi, latte in polvere e una casa, la si mandi dai soliti cattolici, che qualcosa si inventeranno. Ma questo non c'entra nulla con un’iniziativa unilaterale dello Stato, che cerchi di convincere una madre a cambiare idea sull’aborto.

Il nodo è precisamente questo. Lo stato italiano con la legge 194 ha voluto sancire la sua totale neutralità di fronte alla condotta della donna: che scelga per la vita o contro la vita, non fa alcuna differenza.  Questa logica ispiratrice della legge 194  si traduce coerentemente nei suoi articoli e nella pluridecennale giurisprudenza che l’ha interpretata e applicata. Ed è proprio a causa di questa ratio che da più di 30 anni l’attività dei Centri di aiuto alla vita e di ogni associazione pro life è ostacolata in ogni modo. I volontari di questa galassia, infatti, non pensano affatto che abortire e non abortire siano la stessa cosa, e se incontrano una donna, nei modi e nelle forme più opportune, glielo dicono. Ma questo servizio alla verità è, obiettivamente, fuori legge.


Dunque, almeno in questo, dobbiamo ammettere che il Tar ha applicato in maniera coerente lo spirito della legge 194 del 1978. Ovviamente, questo non mette a posto la coscienza dei giudici, perché la mera applicazione delle leggi in vigore non basta a rendere giusta una sentenza: il ‘900 totalitario e sanguinario è costellato di sentenze “coerenti” con le leggi in vigore. Ma cerchiamo di aprire gli occhi di fronte a questa ennesima “lezione”: tirare fuori cose buone dalla 194 è come tentare di cavare il sangue dalle rape.
La tutela della vita non entra in Consultorio 

Il Tar del Piemonte, con la sentenza n. 793 del 15 luglio 2011, ha bocciato il protocollo della Giunta regionale piemontese che aveva introdotto i volontari dei movimenti per la vita nei consultori. 

Il requisito soggettivo della presenza nello statuto della finalità di tutela della vita fin dal concepimento, previsto dal protocollo per l’inserimento negli elenchi formati dalle ASL, sarebbe irragionevolmente discriminatorio. 

La vita non c'entra. In fondo, la legge 22 maggio 1978, n. 194 si occupa di aborto. Dunque, il concepito cosa c'entra? 

Invece, no! C'entra! 

“Lo Stato...tutela la vita umana dal suo inizio”. Non è l'espressione inventata da un'associazione pro life. E' il testo di una norma di legge: proprio il primo comma del primo articolo della 194. 

Non basta. I consultori familiari hanno lo scopo, come ammette lo stesso giudice estensore della sentenza, di fare acquisire alla donna la reale consapevolezza del suo status e dei suoi diritti, in modo da “contribuire a fare superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza” (art. 2, primo comma, lett. d, L. 194/1978). 

Il consultorio, poi, ha il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari di esaminare le possibili soluzioni dei problemi, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza (art. 5, primo comma, L. 194/1978). 

Si può davvero ritenere irragionevole che le organizzazioni e le associazioni che intendano collaborare con l'attività dei consultori aderiscano per statuto agli obiettivi sanciti dalla legge? 

Perseguire le finalità della legge è senz'altro doveroso. A maggior ragione quando, come nel caso di specie, lo scopo di tutela della vita umana dal suo inizio è prescritto espressamente. In nessun caso può essere ritenuto irragionevole. 

In che modo, poi, l'obbligo del protocollo potrebbe essere considerato discriminatorio? Forse che sarebbero legittime associazioni o organizzazioni che si proponessero non la tutela ma l'uccisione del concepito? Non costituisce reato l'interruzione di gravidanza avvenuta senza il consenso (libero e informato) della donna? O carpito con l'inganno? (art. 18, L. 194/1978). Non è reato l'interruzione di gravidanza in assenza degli accertamenti e dell'esame delle possibili soluzioni alternative all'aborto? (art. 19, primo comma, L. 194/1978). 

Ebbene sì! La legge discrimina: lecito da illecito, giusto da ingiusto. Il nostro ordinamento non arrossisce nel punire l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e a nessuno è mai venuto in mente di invocare la libertà di associazione. 

La libertà non è neutra deve essere diretta al bene. Quando non lo è può, deve essere limitata o impedita come nel caso appena citato. 

Il Tar del Piemonte, infine, ritiene che solo i requisiti di professionalità dovrebbero governare le scelte dell'ASL nell'individuare le associazioni o organizzazioni da convenzionare. 

Un altro errore: la professionalità non basta. Quando in gioco c'è la vita umana non è solo questione di tecnica: occorre l'ideale, occorre un desiderio forte, ancorato a solide ragioni che, sole, possono sostenere la dura lotta per tutelare la vita fin dal suo inizio, come in tutti questi anni hanno testimoniato le associazioni pro life. 

(Avv. Giorgio Razeto) 







Di seguito la sentenza T.A.R. Piemonte n. 793 del 15/07/2011 




REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2010, proposto da: 




Associazione Casa delle Donne - Associazione di Promozione Sociale, in persona delle delegate p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mirella Caffaratti e Arianna Enrichens, con domicilio eletto presso il loro studio, in Torino, via Morghen, 28; 

contro 

Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Candiollo dell’Avvocatura regionale, domiciliata presso la medesima, in Torino, piazza Castello, 165; 

nei confronti di 

Associazione Movimento per la vita italiano, federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d’Italia – Associazione di promozione sociale e Associazione Movimento per la Vita di Torino in persona dei loro presidente e legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Carlo Casini, Mimma Guelfi e Francesca Mastroviti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Torino, via Schina, 15; 







sul ricorso numero di registro generale 11 del 2011, proposto da: 




Associazione A.C.T.I.V.A. Donna, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ciccia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Torino, via Susa, 23; 



contro 

Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Candiollo dell’Avvocatura regionale, domiciliata presso la medesima, in Torino, piazza Castello, 165; 

nei confronti di 

Associazione Movimento per la vita italiano, federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d’Italia – Associazione di promozione sociale, in persona del presedente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Casini, Mimma Guelfi e Francesca Mastroviti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Torino, via Schina, 15; 

per l'annullamento 

quanto al ricorso n. 1529 del 2010: 

della deliberazione della Giunta Regionale n. 21-807 del 15 ottobre 2010, avente per oggetto: "Approvazione del 'Protocollo per il miglioramento del percorso assistenziale per la donna che richiede l'interruzione volontaria di gravidanza'", pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 ottobre 2010, in particolare nelle parti in cui prevedono che "l'accoglienza della donna in gravidanza può essere indifferentemente effettuata dai servizi consultoriali, dai centri per la famiglia e dalle altre strutture del Volontariato/privato sociale, che abbiano stipulato idonee convenzioni", nonché nella parte in cui prevede che siano iscritti negli appositi elenchi delle ASL, finalizzati alle azioni previste dal Protocollo, gli enti no profit, che abbiano nel loro statuto la previsione "della finalità di tutela della vita fin dal concepimento"; 

nonché avverso e per l'annullamento 

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi con l'anzidetta deliberazione.. 

quanto al ricorso n. 11 del 2011: 

- della deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 15 ottobre 2010 n. 21-807 <<Approvazione del "Protocollo per il miglioramento del percorso assistenziale per la donna che richiede l'interruzione volontaria di gravidanza">>, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 28/10/2010; 

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi, derivati e consequenziali.. 




Visti i ricorsi e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, dell’Associazione Movimento per la Vita - Torino e dell’Associazione Movimento per la Vita Italiano, Federazione Movimenti per la Vita e Centri aiuto alla vita; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 




FATTO 

Le Associazioni di promozione sociale Casa delle Donne e A.C.T.I.V.A. Donna, con separati ricorsi rubricati rispettivamente sub R.G. 1529/2010 e R.G. 11/2011, sono insorte innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso il “Protocollo per il miglioramento del percorso assistenziale per la donna che richiede l’interruzione volontaria di gravidanza”, approvato con deliberazione della Giunta regionale per il Piemonte n. 21-807 in data 15 ottobre 2010, contestandone la legittimità sotto diversi profili e invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, nella parte in cui prevede che “l’accoglienza della donna in gravidanza può essere indifferentemente effettuata dai servizi consultoriali, dai centri per la famiglia e dalle altre strutture del volontariato/privato sociale, che abbiano stipulato idonee convenzioni” (pt. 2.1 protocollo) e in quella ove contempla, tra i requisiti soggettivi minimi che devono essere posseduti dagli enti no profit per essere iscritti negli elenchi dell’ASL, “la presenza nello statuto della finalità di tutela della vita fin dal concepimento e di attività specifiche che riguardino il sostegno alla maternità e alla tutela del neonato”. 




La Regione Piemonte si è costituita in giudizio per resistere ai ricorsi, deducendone, in via preliminare, l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza. 




Si sono costituite, altresì, in giudizio l’Associazione Movimento per la Vita Italiano e l’Associazione Movimento per la Vita di Torino, che hanno concluso ugualmente per l’infondatezza dei ricorsi, non senza trascurare di eccepirne, in via preliminare, l’inammissibilità. 




Le parti hanno depositato memorie e documenti. 




Dopo la rinuncia da parte delle Associazioni ricorrenti alla trattazione delle istanze cautelari proposte, entrambe le cause sono state chiamate alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011 e, quindi, trattenute per la decisione. 

DIRITTO 

1) Il Collegio ritiene innanzitutto che sussistano evidenti ragioni di connessione oggettiva e, in parte, soggettiva, che consentono la riunione dei ricorsi in epigrafe ai sensi dell’art. 70 del Codice del processo amministrativo, al fine della loro unitaria trattazione e definizione con un’unica pronuncia. 




1.1) E’ contestata, infatti, la legittimità del medesimo provvedimento amministrativo adottato dalla Regione Piemonte ovvero il “Protocollo per il miglioramento del percorso assistenziale per la donna che richiede l’interruzione volontaria di gravidanza”, con l’ulteriore conseguenza che, trattandosi di un atto a portata generale, ogni decisione al riguardo assunta da questo giudice e, in particolare, un suo eventuale annullamento, totale o parziale, non potrebbe che avere efficacia erga omnes (C.d.S., IV, 23 aprile 2004, n. 2394). 




2) Prima di affrontare le questioni preliminari d’inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione e, se del caso, il merito di quelle poste dalle associazioni ricorrenti, il Collegio ritiene, tuttavia, utile richiamare l’attenzione delle parti sui limiti del sindacato di legittimità di questo Tribunale, in quanto le tesi difensive dalle medesime svolte sono sconfinate, per lo meno in parte, nel campo del dibattito puramente ideologico, che, oltre a non aver nulla a che fare con i vizi dell’atto, non può ovviamente trovare ospitalità in questa sede. 




2.1) Va ribadito, infatti, che, la cognizione del Collegio è limitata, a mente dell’art. 103, prima parte, Cost., alla verifica dell’immunità o meno dell’atto impugnato dai tre vizi di legittimità (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge). 




3) Ciò premesso, si può, quindi, passare allo scrutinio delle questioni poste dalle parti. 




4) In via preliminare, va vagliata l’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi sollevata dalla Regione. 




4.1) Ad avviso della difesa regionale, le associazioni ricorrenti sarebbero, infatti, prive di legittimazione attiva, in quanto non iscritte, alla data di proposizione dei rispettivi gravami, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale – sezione regionale e sezione provinciale, che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 383/2000 e dell’art. 6, comma 6, della legge regionale piemontese n. 7/2006, costituisce condizione necessaria per stipulare convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici. 




4.2) Tale assunto non può essere condiviso. 




4.2.1) A prescindere dalla considerazione che entrambe le ricorrenti hanno ora comunque documentato l’avvenuta iscrizione nel registro regionale su indicato, non può omettersi dal rilevare che l’associazionismo è un diritto, costituzionalmente riconosciuto, che non può subire limitazioni, se non nei casi espressamente previsti, e che va, anzi, salvaguardato e promosso in ragione del suo elevato valore sociale, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. 




4.2.2) Le norme invocate dalla Regione non pongono, peraltro, limiti temporali per il perfezionamento dell’iscrizione nei registri di che trattasi da parte delle cd. associazioni di promozione sociale, ma richiedono unicamente che le associazioni che ambiscono ad iscriversi negli stessi soddisfino i requisiti di cui all’ art. 2 della L.R. 7/2006 ovvero che abbiano sede legale in Piemonte e che siano costituite ed operanti da almeno sei mesi ovvero che abbiano almeno una sede operativa in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, e siano una articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'articolo 7 della L. n. 383/2000, “al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività” e il cui atto costitutivo e statuto corrispondano ai requisiti stabiliti dall’art. 3 della legge medesima. 




4.2.3) Del pari, nessun limite temporale è stabilito dall’atto generale ora all’esame per l’iscrizione delle medesime negli elenchi dell’ASL. 




4.2.4) Ne deriva, dunque, che, in ogni tempo, qualsiasi associazione in possesso dei requisiti previsti potrebbe ambire ad ottenere l’iscrizione nei registri di che trattasi e, conseguentemente, chiedere di convenzionarsi con le ASL per i fini riguardati dal protocollo oggetto della presente disamina. 




4.2.5) E’ evidente, quindi, che, stante la portata “aperta” delle disposizioni disciplinanti l’iscrizione nei registri e negli elenchi su indicati, qualsivoglia disposizione contenuta nei protocolli o nelle linee guida di settore avente carattere direttamente o indirettamente preclusivo all’instaurazione di collaborazioni con determinate formazioni sociali e, dunque, in sostanza comportante l’esclusione delle medesime dal potenziale novero delle organizzazioni di volontariato e associazioni del privato sociale ammesse al convenzionamento è tale da radicare non solo l’interesse, ma anche la legittimazione a ricorrere di quelle che assumono di subirne pregiudizio. 




4.2.6) La legittimazione a ricorrere di un’associazione va verificata, infatti, caso per caso “alla luce degli atti o comportamenti effettivamente impugnati e della loro concreta attitudine a ledere, in rapporto di diretta congruità, gli interessi” di cui l’ente è portatore statutario. 




4.2.7) E nel caso di specie l’interesse statutario delle ricorrenti è tale da dimostrare la sussistenza in capo ad esse di un’adeguata posizione differenziata necessitante di tutela, in quanto le disposizioni del protocollo di cui, nel caso specifico, viene dedotta l’illegittimità sono, per lo meno in parte, tali da incidere negativamente sul diritto delle associazioni medesime a perseguire liberamente i propri fini associativi e finanche sulla stessa libertà di associazione. 




4.3) In base alle considerazioni su indicate, l’eccezione va, dunque, disattesa ed affermata la legittimazione attiva di entrambe le ricorrenti alla proposizione dei rispettivi ricorsi, seppur nei limiti di quanto innanzi precisato. 




5) Valutazioni pressoché analoghe vanno fatte, inoltre, anche con riferimento all’interesse a ricorrere, scrutinato d’ufficio, il quale – come noto - si sostanzia nella concretezza e attualità della lesione denunciata e nell’utilità o vantaggio, anche solo potenziale, derivante dall’ottenimento di una pronuncia favorevole nel merito e che potrebbe atteggiarsi anche come mero interesse strumentale, consistente nella mera messa in discussione del rapporto controverso per effetto della rimozione dell’atto lesivo, purché il procedimento sia potenzialmente suscettibile di concludersi in senso favorevole al ricorrente. 




5.1) Nello specifico caso portato all’attenzione del Collegio, la verifica della sua sussistenza non può che essere condotta tenendo conto, in primo luogo, dell’effettiva riferibilità alle associazioni ricorrenti delle specifiche posizioni azionate e, in secondo luogo, della circostanza che l’atto impugnato è un atto a contenuto generale e, dunque, accertando, di volta in volta, se le prescrizioni del protocollo sono in grado di arrecare un pregiudizio diretto ed immediato alle ricorrenti ovvero se tali possano divenire solo a seguito dell’adozione di atti applicativi. 




5.2) Non va dimenticato, infatti, che la legge individua chiaramente quale proprio destinatario principale la donna in gravidanza (o la donna già madre) e non le associazioni del volontariato, le quali ultime sono considerate solo come possibili co-attrici del percorso di informazione, assistenza e supporto rivolto alla donna durante e dopo la gravidanza. 




5.2.1) E’ alla donna, infatti, che è rivolta la maggior parte delle disposizioni della legge (vedi artt. 2, commi 1 e 3; 4; 5; 6; 12; 14) e, dunque, è solo in capo ad essa che può ritenersi radicato l’interesse a ricorrere avverso quelle disposizioni del protocollo in grado di limitare o compromettere la posizione giuridica differenziata riconosciutale. 




5.3) Le disposizioni del protocollo di cui viene assunta l’illegittimità non possono, quindi, che essere scrutinate tenendo conto di quale sia l’effettiva situazione giuridica che viene ad essere dalle stesse immediatamente e direttamente incisa, conseguendone che per la tutela di diritti ed interessi riferibili solo ed esclusivamente alla donna non possono essere in alcun modo riconosciute la legittimazione e l’interesse a ricorrere delle associazioni di volontariato, fatto salvo che tali associazioni agiscano in forza di esplicito mandato delle singole (donne) interessate e/o che siano in grado di dimostrare la sussistenza, tra i propri fini statutari, anche di quello rivolto alla tutela dell’interesse individuale delle associate. 




5.4) Nel caso di specie è, tuttavia, pacifico sia che entrambe le associazioni ricorrenti agiscono per l’esclusiva tutela delle prerogative loro proprie, sia che i loro fini statutari non rendono comunque azionabili i diritti e gli interessi spettanti alle singole donne interessate, nemmeno se trattasi di socie, se non in forza di espresso e specifico mandato e, in ogni caso, di coincidenza delle esigenze di tutela. 




5.4.1) Chiare appaiono, infatti, in tal senso, oltre alle premesse introduttive dei due ricorsi, anche le disposizioni degli statuti delle due associazioni, dalla cui lettura emerge chiaramente che lo scopo perseguito è quello dello svolgimento di attività “a favore delle donne” e non “per conto delle donne” (vedi: all. 2 – fascicolo doc. Casa delle donne e, in particolare, artt. 2 e 9, comma 2, lett. j dello Statuto; all. 2 – fascicolo doc. ACTIVA e, in particolare, artt. 2 e 16, ult. alinea). 




5.5) Similmente a quanto avviene nel caso dei bandi di gara e di concorso, l’interesse delle ricorrenti alla proposizione dei presenti ricorsi potrà, dunque, essere affermato limitatamente a quelle sole censure volte a contestare le disposizioni aventi carattere immediatamente e direttamente lesivo delle loro prerogative e, quindi, in sostanza, con riferimento alle sole disposizioni aventi carattere impeditivo all’iscrizione delle ricorrenti medesime negli elenchi formati dalle ASL, in quanto preclusive alla loro ammissione al sistema delle collaborazioni avuto di mira dalla Giunta regionale, rispetto al quale solo è possibile rinvenire nella legge n. 194 del 1978 (art. 2, comma 2 - “I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita”) e nella L.R. 9 luglio 2006, n. 39 (art. 5, comma 10, - “Può anche essere utilizzato eventuale personale volontario, purché in possesso dei titoli relativi alle discipline di cui al precedente articolo”) il fondamento giuridico della loro legittimazione e del loro potenziale interesse a ricorrere. 




6) Fatte queste doverose precisazioni, si può, quindi, passare all’esame del merito. 




7) Come s’è già avuto modo di evidenziare, il protocollo impugnato è un atto generale, a carattere discrezionale, il cui regime giuridico, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale, non coincide perfettamente con quello dei provvedimenti che si rivolgono ai singoli individui. 




Del regime processuale s’è già detto. 




Con riguardo al profilo sostanziale, appare, invece, utile rammentare che la legge n. 241 del 1990, recante norme sul procedimento amministrativo, esclude per tali atti l’obbligo di motivazione (art. 3, comma 2), l’applicazione delle norme generali sulla partecipazione al procedimento (art. 13, comma 1), nonché l’accesso all’attività diretta alla loro formazione (art. 24, comma 1, lett. c). 




8) Ma veniamo ai motivi di diritto, ai quali le ricorrenti hanno affidato i rispettivi ricorsi. 




9) L’Associazione Casa delle Donne, con il ricorso R.G. 1529/2010, ha dedotto, in primo luogo, “Violazione di legge in relazione alla legge 22/5/1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza e, in particolare, in relazione agli artt. 2, lettera d), 4 e 5. Violazione dell’art. 32 della Carta Costituzionale. Violazione della Risoluzione del Parlamento europeo sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi”. 




9.1) La doglianza è inammissibile, in parte, per difetto d’interesse a ricorrere e, in parte, per genericità. 




9.2) Osserva, invero, il Collegio che i vizi dedotti con la prima delle censure svolte non paiono in grado di incidere direttamente la posizione giuridica della ricorrente, ma unicamente quella della donna in gravidanza interessata ad intraprendere il percorso assistenziale. 




9.2.1) La disposizione di cui al pt. 2.1 del Protocollo (“L’accoglienza della donna in gravidanza può essere indifferentemente effettuata dai servizi consultoriali, dai centri per la famiglia e dalle altre strutture del volontariato/privato sociale, che abbiano stipulato idonee convenzioni previste nel presente protocollo”) è, infatti, all’evidenza rivolta a garantire effettività al diritto riconosciuto alla donna dall’art. 4, comma 1, della legge ovvero quello di “rivolgersi” alle strutture deputate ad accoglierla e a seguirla, dal punto di vista consultoriale, assistenziale e medico-sanitario, durante il percorso intrapreso con l’intenzione di interrompere la gravidanza. 




9.2.2) La circostanza, quindi, che la norma di legge abiliti a tali compiti (o per lo meno al primo contatto con la donna) unicamente il consultorio pubblico, la struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione o il medico di fiducia e che la previsione del protocollo, oltre a non trovare supporto legittimante in tale norma, appaia anche travalicare i limiti della collaborazione volontaria ai consultori che le associazioni del volontariato sono ammesse a prestare ai sensi dell’art. 2, comma 2, potrà, quindi, eventualmente radicare il solo interesse a ricorrere delle singole donne (laddove comunque sussistenti i necessari presupposti di attualità e concretezza), ma non sicuramente quello dell’Associazione ricorrente. 




9.2.3) Ne deriva, all’evidenza, l’inammissibilità della censura per difetto d’interesse a ricorrere. 




9.3) Ugualmente inammissibile, ma per genericità, ancor prima che per carenza d’interesse a ricorrere, s’appalesa, invece, la denunciata illegittimità del fine statutario di “tutela della vita fin dal concepimento”, stabilito dal protocollo quale requisito soggettivo necessario per l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni del privato sociale negli elenchi tenuti dalle ASL e, quindi, per poter stipulare le convenzioni di collaborazione. 




9.3.1) Nel contesto del motivo ora all’esame la censura in questione si fonda, infatti, unicamente sulla supposizione che le associazioni che perseguono tale fine statutario, ritenute “pregiudizialmente e indiscutibilmente orientate contro l’interruzione volontaria di gravidanza” , non siano in grado di fornire alla donna l’assistenza necessaria. 




9.3.2) La difesa dell’associazione ricorrente, oltre a non denunciare la violazione di alcuna norma e, dunque, a lasciar trapelare l’assoluta inconsistenza giuridica della contestazione sollevata, sembra, peraltro, trascurare di considerare un elemento fondamentale ovvero che, a prescindere dallo specifico fine statutario perseguito, ogni associazione ritenuta idonea ed ammessa a prestare la propria collaborazione è comunque tenuta, nello svolgimento dei delicati compiti di assistenza e supporto alla donna intenzionata ad interrompere la gravidanza, ad operare nel rigoroso rispetto e perseguimento delle finalità di legge (art. 2, comma 2, - “I consultori… possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato…”), che, lungi dall’affermare il diritto incondizionato all’interruzione volontaria della gravidanza, ne riconoscono unicamente la liceità nei casi e alle condizioni stabiliti dalla legge stessa e comunque all’esito di un percorso informativo e assistenziale preordinato a far acquisire alla donna reale consapevolezza del suo status e dei suoi diritti (nessuno escluso), che potrebbe condurla anche a scegliere il parto e, volendo, la maternità, anziché l’aborto. 




9.3.3) Non va dimenticato, infatti, che, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. d), della legge n. 194, l’assistenza a favore della donna cui sono tenuti i consultori e, conseguentemente, a norma del comma 2 del medesimo articolo, anche le associazioni del volontariato, è, altresì, mirata a contribuire a “far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza”, fine che, all’evidenza, la stessa associazione ricorrente, laddove eventualmente ammessa al convenzionamento, sarebbe, quindi, obbligatoriamente tenuta a perseguire, così come la controinteressata Pro Vita non potrebbe, ovviamente, sottrarsi dal fornire alla donna in gravidanza anche tutte le informazioni riguardanti l’esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza. 




9.4) Inammissibili per carenza d’interesse a ricorrere s’appalesano, invece, la denunciata violazione dell’art. 32 Cost. e della Risoluzione del Parlamento europeo n. 2001/2128 con riguardo alla previsione del predetto requisito soggettivo, nonché quella degli artt. 4 e 5 della legge con riguardo al pt. 2.2. del protocollo laddove prevede che “durante il primo colloquio, per il quale se necessario e richiesto, deve essere presente il mediatore culturale e/o l’operatore del volontariato e del privato sociale”, atteso che anche in tali casi vengono in rilievo posizioni giuridiche differenziate riferibili unicamente alla donna e, nello specifico, il diritto alla salute, quello sessuale e riproduttivo, nonché quello di svolgere il primo colloquio con i soggetti per legge deputati a farlo. 




10) L’Associazione Casa delle Donne ha dedotto, inoltre, la “Violazione di legge in relazione alla legge 29/7/1975, n. 405 – Istituzione dei consultori familiari, in relazione agli artt. 1 e 3. Violazione di legge in relazione alla legge regionale 9/7/1976, n. 39 – Norme e criteri per la programmazione, gestione e controllo dei Servizi consultoriali, in relazione agli artt. 3, 4 e 5” e la “Violazione di legge in relazione al decreto legislativo 30/6/2006, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e successive integrazioni e modificazioni, in relazione all’art. 11. Violazione di legge in relazione alla legge regionale 9/7/1976, n. 39 – Norme e criteri per la programmazione, gestione e controllo dei Servizi consultori ali, in relazione all’art. 4”. 




10.1) Anche tali doglianze sono inammissibili per carenza d’interesse a ricorrere in capo all’associazione ricorrente, atteso che le disposizioni del protocollo di cui con tali motivi di gravame viene contestata la legittimità sono, all’evidenza, rivolte direttamente e immediatamente alle singole donne (o, eventualmente, ai padri dei concepiti) e non alle associazioni di volontariato, venendo in rilievo l’esigenza di rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica degli utenti, il diritto (della donna e, se da questa consentito, del padre del concepito) ad ottenere consulenza ed assistenza da personale in possesso di idonea qualificazione tecnico-professionale e tenuto al segreto professionale, nonché il diritto al trattamento per i soli fini di legge dei dati personali spontaneamente conferiti. 




10.1.1) Ciò non preclude, tuttavia, al Collegio di evidenziare alla Regione Piemonte l’esigenza di soffermarsi a riflettere sull’opportunità di esplicitare chiaramente nel protocollo che l’ammissione al convenzionamento e alla collaborazione con le ASL delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni del privato sociale è comunque subordinata alla previa verifica del possesso dei necessari requisiti di professionalità da parte del personale messo a disposizione (o, meglio, di quello, specificatamente e nominativamente indicato, che l’associazione si impegna a mettere a disposizione per la durata della convenzione di collaborazione), conformemente a quanto al riguardo stabilito dall’art. 5, comma 10, della L.R. 9 luglio 2006, n. 39, atteso – tra l’altro – che a nulla di diverso pare riferirsi la “idoneità” di cui parla l’art. 2, comma 2, della legge n. 194 del 1978 (“I consultori… possono avvalersi… della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato …”). 




10.1.2) Va da sé, inoltre, che i professionisti che volontariamente prestano la propria opera debbano prestare la propria collaborazione nel rispetto delle norme di legge vigenti, incluse quelle deontologiche proprie della specifica professione e quelle sul segreto professionale, e che essi e gli altri operatori delle associazioni eventualmente coinvolti debbano trattare i dati personali conferiti dagli utenti, compresi quelli sensibili e quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 e per i soli fini previsti dalla legge n. 194 del 1978 e per quelli istituzionali dei consultori sotto il cui controllo e regia può venir attivata la collaborazione. 




10.1.3) Anche di un tanto sarebbe, peraltro, utile riportare un espresso cenno nel protocollo in questione. 




11) L’Associazione di cui viene ora scrutinato il ricorso ha dedotto, inoltre, la “Violazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale”. 




11.1) l motivo è fondato e merita accoglimento. 




11.2) Il requisito soggettivo della “presenza nello statuto della finalità di tutela della vita fin dal concepimento”, previsto dal protocollo per l’inserimento negli elenchi formati dalle ASL delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni del privato sociale, s’appalesa, infatti, irragionevolmente discriminatorio e stabilito in assenza di specifiche esigenze di limitazione o differenziazione previste da altre norme costituzionali o di legge e tale da ledere la libertà di associazione della ricorrente. 




11.3) Risulta, invero, arduo comprendere la finalità di tale requisito, attesa la valenza meramente formale dello stesso e la sua palese inidoneità a dare, invece, contezza dell’effettiva sussistenza di adeguati requisiti tecnico/professionali in capo alle associazioni ed organizzazioni che ambiscono a collaborare, per i fini previsti dalla legge n. 194 del 1978, con le strutture pubbliche deputate a fornire consulenza ed assistenza alle donne in gravidanza. 




11.4) I requisiti di professionalità dovrebbero, infatti, essere i soli a governare le scelte delle ASL nell’individuazione delle strutture del volontariato/privato sociale da inserire negli elenchi in questione. 




11.5) L’irragionevolezza e l’arbitrarietà della sua previsione appaiono evidenti anche avuto riguardo alla circostanza che l’obiettivo esplicito del percorso previsto dal protocollo è quello di “dare massima attuazione a tutte le esigenze previste dalla legge 194/1978…” (vedi pt. 1 del Protocollo) e, quindi, non solo al diritto alla procreazione cosciente e responsabile, al valore sociale della maternità e alla tutela della vita umana dal suo inizio e all’esigenza di evitare che l’interruzione volontaria della gravidanza si trasformi in mezzo per il controllo delle nascite, ma anche e soprattutto al fatto che le associazioni del volontariato ammesse a collaborare con i consultori familiari sono, all’evidenza, tenute a svolgere a favore della donna in stato di gravidanza le specifiche attività di assistenza dettagliate all’art. 2, comma 1, della legge ovvero: 

a) ad informarla sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; 

b) ad informarla sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; 

c) ad attuare direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); 

d) a contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. 




11.6) Attività connotate, quindi, da particolare complessità, che possono venir espletate solo da persone in possesso di adeguati requisiti di professionalità. 




11.7) Pertanto, pur potendo legittimamente la Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovere e sviluppare i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie (art. 1 della legge), a tale obiettivo non sembra, tuttavia, rispondere la disposizione censurata. 




11.7.1) Essa subordina l’inserimento negli elenchi in questione ad un requisito di ordine meramente formale il quale viene in definitiva a costituire soltanto una incomprensibile e ingiusta barriera frapposta ad associazioni/organizzazioni potenzialmente in possesso di requisiti di carattere tecnico/professionale corrispondenti a quelli, assolutamente necessari, richiesti dalle norme di legge per l'esercizio dell’attività cui aspirano. 




12) L’Associazione ha, altresì, contestato la “Violazione di legge in relazione ai principi di trasparenza, lealtà, economicità, efficacia e pubblicità dell’azione amministrativa, sanciti dagli artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”. 




12.1) Il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile. 




12.2) Osserva, invero, il Collegio che, le deduzioni al riguardo svolte dalla difesa dell’Associazione sono, sotto un primo aspetto, totalmente disancorate dalla realtà fattuale, in quanto il requisito soggettivo stabilito dalla Regione, pur appalesandosi irragionevole e discriminatorio, non è, allo stato, idoneo ad attribuire nessun specifico vantaggio alle strutture del volontariato privato che ne sono in possesso, dovendosi ovviamente attendere affinché ciò si possa eventualmente realizzare il compiuto perfezionamento di tutto il procedimento volto all’effettiva e concreta instaurazione delle collaborazioni ipotizzate dal legislatore e incentivate dall’Amministrazione regionale. 




12.3) Ne deriva, all’evidenza, l’assoluta infondatezza (se non, addirittura, l’inammissibilità per carenza di un interesse concreto ed attuale a ricorrere) della denunciata violazione dei principi di trasparenza, lealtà, non aggravamento del procedimento e pubblicità di cui all’ art. 1, commi 1 e 2, della l. 241/1990, atteso – tra l’altro – che a nessun particolare obbligo motivazionale poteva ritenersi tenuta la Giunta regionale del Piemonte, posto che, come noto, gli atti generali ne sono esenti e incontrano i soli limiti della congruità, imparzialità e ragionevolezza, che, però, nulla hanno a che fare con i vizi qui lamentati. 




12.4) E’ palesamente inammissibile, invece, per carenza d’interesse a ricorrere il lamentato mancato confronto con le varie componenti del Consiglio regionale, atteso che le prerogative dei consiglieri regionali e dei gruppi consiliari non sono, ovviamente, quelle della ricorrente associazione e vanno, all’occorrenza, azionati dai diretti interessati nei modi e nei tempi opportuni. 




13) A miglior sorte non è destinato l’ultimo motivo proposto (“Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, perplessità della motivazione, ingiustizia manifesta”), atteso che la genericità delle deduzioni al riguardo svolte e la carenza d’interesse a ricorrere in capo all’associazione ricorrente (la difesa dell’associazione continua, infatti, a confondere le prerogative degli enti associativi con quelle eventualmente spettanti alle singole donne interessate) rende lo stesso del pari inammissibile, fatta salva quella limitata parte dello stesso ove viene lamentato il contrasto tra la previsione della previa definizione di precisi requisiti organizzativi e il requisito soggettivo di cui già innanzi s’è detto, che pare apprezzabile seppur nei limiti precedentemente precisati nel corso del vaglio del vizio di violazione dell’art. 3 della Costituzione. 




14) Passando ora allo scrutinio del ricorso R.G. 11/2011, proposto dall’Associazione A.C.T.I.V.A. Donna, il Collegio non può che plaudere alla capacità della difesa di centrare, con poche e mirate argomentazioni, il vero punto dolente del protocollo ovvero la previsione del requisito soggettivo della “presenza nello statuto della finalità di tutela della vita fin dal concepimento” previsto per l’ammissione negli elenchi delle ASL delle organizzazioni del volontariato interessate a svolgere l’attività di collaborazione prevista dalla legge n. 194 del 1978. 




15) Il primo motivo di ricorso [“Violazione di legge: articoli 1 e 2 legge 23 maggio 1978, n. 194; violazione di legge: articoli 18 e 3 della Costituzione; violazione di legge quale carenza assoluta di motivazione (articolo 3 legge 241/1990); eccesso di potere; perplessità e irragionevolezza”], che, fatte salve le precisazioni di cui appresso, s’appalesa pacificamente fondato ha avuto il pregio, infatti, di fornire prezioso spunto al Collegio per sviluppare le argomentazioni svolte durante il vaglio della legittimazione e dell’interesse a ricorrere delle odierne ricorrenti, nonché quelle poste a supporto motivazionale della ritenuta fondatezza dell’unico motivo del ricorso R.G. 1529/1010 meritevole di accoglimento. 




15.1) In condivisione delle censure qui proposte, non possono, quindi, che ribadirsi le considerazioni già svolte, che così si riepilogano: 

- la legge n. 194 del 1978, laddove, all’art. 2, comma 2, prevede la possibilità per i consultori familiari “di avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita”, non richiede alcun requisito soggettivo in termini di (statici) fini statutari, ma ovviamente rinvia ad una verifica di “idoneità” mirata ad accertare il possesso dei requisiti di carattere tecnico/professionale che, a norma dell’art. 5, comma 10, della L.R. n. 39 del 2006, costituiscono unico ed imprescindibile requisito per ammettere le strutture del volontariato privato a collaborare con quelle pubbliche, per legge deputate a farlo. E’ evidente, quindi, il denunciato contrasto della previsione del protocollo qui in discussione con l’art. 2 della legge, nonché con il principio enucleato nell’art. 3 della Costituzione, censure che, stante il loro carattere assorbente, consentono di prescindere dallo scrutinare gli ulteriori vizi al riguardo lamentati (violazione dell’art. 1 della legge n. 194, perplessità e irragionevolezza). Non appare in ogni caso, ultroneo ribadire che qualsiasi associazione, laddove ritenuta (professionalmente e tecnicamente) idonea a collaborare con le strutture pubbliche, è tenuta ad operare nel rigoroso rispetto delle disposizioni di legge e per il perseguimento dei fini dalla stessa riguardati, conformandosi agli indirizzi e alle direttive allo scopo forniti dalla strutture sotto la cui regia e controllo opera e ciò a prescindere da quali possano essere i suoi specifici fini statutari o l’appartenenza ideologica dei suoi organi di vertice. 

Ciò che dovrebbe essere reso vincolante è, infatti, l’assunzione del preciso obbligo di perseguire i fini di legge. 




15.2) Deve essere, invece, disatteso il dedotto difetto di motivazione, atteso che, come già precedentemente evidenziato, il protocollo in questione, quale atto a contenuto generale, si sottrae, a norma dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990, all’obbligo motivazionale. 




16) E’ da ritenersi inammissibile, infine, il secondo motivo (“Violazione di legge: in particolare decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articoli 11, 29, 30 e da 31 a 35”), atteso che, come s’è già avuto modo di esplicitare durante lo scrutinio di una censura, pressoché analoga, proposta dall’Associazione Casa delle Donne, la dedotta violazione, oltre a non risultare connotata del carattere dell’attualità, s’appalesa, all’evidenza, azionabile dalle sole donne direttamente interessate (ovvero quelle i cui dati personali saranno effettivo oggetto di trattamento), che potrebbero assumere d’aver subito pregiudizio a seguito o a causa della mancata o inadeguata adozione da parte delle associazioni coinvolte nel processo di assistenza delle misure organizzative e di tutela previste dalla legge. 




16.1) Si ribadisce, in ogni caso, l’opportunità di far cenno nel protocollo degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla legge in materia di trattamento dei dati personali. 




17) In definitiva, i ricorsi in esame vanno accolti nei limitati termini di cui in motivazione, fermo restando il rigetto o la declaratoria d’inammissibilità delle ulteriori censure svolte. 




18) Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e le competenze di entrambi i giudizi, in considerazione della particolarità delle questioni trattate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limitati termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il protocollo approvato con la deliberazione della Giunta regionale per il Piemonte n. 21-807 del 15 ottobre 2010, nella parte in cui prevede, tra i requisiti soggettivi minimi che devono essere posseduti dagli enti no profit per essere iscritti negli elenchi dell’ASL, “la presenza nello statuto della finalità di tutela della vita fin dal concepimento”, fermo restando il rigetto o la declaratoria d’inammissibilità delle ulteriori censure svolte 




Compensa tra le parti le spese e le competenze di entrambi i giudizi. 




Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 




Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati: 

Vincenzo Salamone, Presidente 

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore 

Antonino Masaracchia, Referendario 





L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 









DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 15/07/2011 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)