THE DAT AFTER - Che cosa accadrà se la legge sulle Dichiarazioni
Anticipate di Trattamento viene approvata? Verità e Vita lo spiega in 6
episodi, che verranno diffusi a puntate a partire da lunedì 4 aprile 2011. Per
ribadire che legalizzare le DAT è un tragico errore. - http://www.comitatoveritaevita.it
THE DAT AFTER
Comunicato Stampa N. 103
“ La legge sulle DAT è una buona
legge. Come la legge 40 sulla fecondazione artificiale, e come la legge 194
sull'aborto ”. Sono in molti, all'interno del mondo cattolico e delle
associazioni pro-life, a pensare che la legge sulle dichiarazioni anticipate
sia un provvedimento necessario per impedire svariate forme di eutanasia. Fatta
salva la buona fede di molti, purtroppo questa tesi è gravemente erronea.
Verità e Vita ha spiegato da anni, con analisi molto dettagliate, per quali
ragioni questa legge va nella direzione opposta alla difesa del diritto alla
vita. Per dimostrarlo, abbiamo preparato una sorta di fiction a puntate - “ The
DAT After ” – che affronta ogni volta un caso diverso, partendo da una
simulazione: che la normativa in discussione sia stata effettivamente approvata
e sia diventata una legge dello Stato italiano. Queste brevi storie - che
diffonderemo attraverso il web a partire dal 4 aprile - dimostrano che,
purtroppo, la legalizzazione delle DAT è una trappola colossale .
Autore di queste “ proiezioni sul
futuro prossimo del morire in Italia ” non è stato un filosofo o un teorico del
diritto, ma un magistrato. Dunque, una persona che conosce molto bene il
diritto così com'è e come esso viene applicato nelle nostre aule giudiziarie.
Speriamo che la lettura di questi brevi racconti possa aprire gli occhi a molte
persone.
Per altro, noi siamo in grado fin
da ora di ribadire una verità incontrovertibile: e cioè che, quando una norma
introduce una breccia nella tutela della vita, deve essere giudicata con
fermezza una “ legge gravemente ingiusta ”. Le DAT non possono arginare la
cultura dell'eutanasia, per la semplice ragione che il riconoscimento legale
delle volontà non attuali della persona è un fatto intrinsecamente sbagliato e
funzionale proprio alla sua eliminazione per ragioni pietose. Come sappiamo
bene - e come dovrebbero sapere i molti cattolici che inneggiano alle DAT -
ogni legge di compromesso su un tema non negoziabile è destinata ad allargare
la (anche se minima) breccia che è stata aperta, fino a diventare una voragine.
Dall'analisi condotta dal
magistrato Rocchi, vedremo che la legge contiene non soltanto una breccia, ma
che assomiglia al pavimento di un vecchio castello , che nasconde decine di
botole pronte ad aprirsi sotto i piedi del malcapitati visitatori. Botole che
inghiottiranno malati che hanno scelto male il loro tutore, o che hanno scritto
le DAT senza riflettere, o handicappati che le DAT non le hanno mai scritte.
Botole che inghiottiranno tutte quelle anime candide che in queste ore stanno
battendosi per l'approvazione della legge.
Ma, se anche i limiti posti dal
legislatore fossero stati molto più ristretti, la norma sulle DAT produrrebbe
ugualmente, nel giro di pochi anni, l' introduzione di fatto dell'eutanasia
legale . E' già avvenuto in tutti quei Paesi che hanno prima enfatizzato a
dismisura la volontà del paziente, e poi si sono ritrovati a giustificare
l'uccisione per motivi pietosi di malati che non l'avevano chiesta.
Mario Palmaro
Comitato Verità e Vita
4 Aprile 2011
The DAT After - Episodio I: UN ALTRO CASO WELBY? CERTAMENTE SI’.
Comunicato Stampa N. 104
“ La legge sulle DAT è una buona
legge. Come la legge 40 sulla fecondazione artificiale, e come la legge 194
sull'aborto”. Sono in molti, all'interno del mondo cattolico e delle
associazioni pro-life, a pensare che la legge sulle dichiarazioni anticipate
sia un provvedimento necessario per impedire svariate forme di eutanasia. Fatta
salva la buona fede di molti, purtroppo questa tesi è gravemente erronea.
Verità e Vita ha spiegato da anni, con analisi molto dettagliate, perché questa
legge va nella direzione opposta alla difesa del diritto alla vita. Per
dimostrarlo, abbiamo preparato una sorta di fiction a puntate - “ The DAT After
” – che affronta ogni volta un caso diverso, partendo da una simulazione: che
la legge in discussione sia stata effettivamente approvata e sia diventata una
legge dello Stato italiano. Queste storie dimostrano che, purtroppo, la
legalizzazione delle DAT è una trappola colossale. A scriverle non è stato un
filosofo o un teorico del diritto, ma un magistrato, che conosce molto bene il
diritto così com'è e come esso viene applicato nelle nostre aule giudiziarie.
Speriamo che la lettura di questi brevi racconti possa aprire gli occhi a molte
persone. "
Mario Palmaro - Presidente del
Comitato Verità e Vita
UN ALTRO CASO WELBY? CERTAMENTE SI'.
di Giacomo Rocchi
Il caso:
Pier Giorgio Welby riuscì a farsi
uccidere da Mario Riccio che, su sua disposizione, gli staccò il respiratore
artificiale che lo teneva in vita e, per non farlo soffrire mentre moriva
soffocato, gli iniettò dei sedativi.
Il Giudice penale prosciolse Riccio
dall'accusa di omicidio volontario affermando che egli aveva agito
nell'adempimento di un dovere: come medico curante di Welby ( che lo aveva
nominato qualche giorno prima ) egli aveva infatti l'obbligo di interrompere la
“ terapia ”, perché Welby aveva revocato il consenso.
Cosa succederà con la nuova
legge?
I medici saranno obbligati ad
interrompere la respirazione artificiale ai pazienti che lo chiedono.
I medici saranno obbligati anche
ad interrompere la respirazione artificiale ai bambini o agli incapaci se i
genitori o i legali rappresentanti lo pretenderanno.
Non è prevista per i medici la
possibilità di sollevare obiezione di coscienza. Se, comunque, il medico si
rifiutasse, il paziente potrà nominare un altro medico curante.
Motivazione giuridica.
La respirazione ( o ventilazione
) artificiale non è menzionata dalla legge come “ sostegno vitale ” ( come la
nutrizione e l'idratazione artificiale ) e, quindi, viene considerata terapia (
articolo 3 comma 5 ).
In quanto terapia i medici non
possono attivarla in mancanza del previo consenso informato scritto
dell'interessato ( articolo 2 comma 1 ).
Il consenso informato può essere
sempre revocato, anche parzialmente ( articolo 2 comma 5 ).
Non esiste nessuna norma che
prevede che il rifiuto di terapie salvavita da parte dell'interessato sia
inefficace.
( La legge recepisce due principi
affermati nella sentenza nei confronti di Mario Riccio: che la respirazione
artificiale è terapia e non sostegno vitale e che il consenso inizialmente dato
può essere revocato. Si trattava di principi incerti che ora vengono sanciti
per legge ).
Quanto ai minori e agli incapaci
: per ogni terapia occorre il previo consenso informato scritto dei genitori o
del tutore (articolo 2 commi 6 e 7). Il consenso può essere rifiutato o
revocato (articolo 2 comma 5).
Non esiste una norma che sancisca
l'inefficacia del rifiuto o della revoca del consenso da parte del
rappresentante legale nel caso l'omissione della terapia possa portare a morte
il minore o l'incapace (un emendamento della sen. Bianconi che prevedeva: “ Il
consenso di cui ai commi precedenti non può contenere il rifiuto di trattamenti
sanitari utili alla vita e alla salute del paziente. Il medico, ove ritenga che
il consenso contenga indicazioni in contrasto con il comma 8-bis, le disattende
indicando per iscritto i motivi nella cartella clinica ” è stato bocciato al
Senato, su parere contrario del relatore e del governo.
L'unica eccezione riguarda “ una
grave complicanza ” o un “ evento acuto ” (articolo 2 comma 9).
Di fronte al rifiuto dei legali
rappresentanti degli incapaci di prestare il consenso, il medico può ( non è
obbligato ) ricorrere al Giudice ( articolo 8 comma 2 ): se, comunque, è
d'accordo con il legale rappresentante e stacca la respirazione non è responsabile
della morte dell'incapace ( perché la terapia non poteva proseguire per la
revoca del consenso ).
Comitato Verità e Vita
6 Aprile 2011
The DAT After - Episodio II: UN ALTRO CASO ENGLARO? CERTAMENTE SI’.
Comunicato Stampa N. 105
“ La legge sulle DAT è una buona
legge. Come la legge 40 sulla fecondazione artificiale, e come la legge 194
sull'aborto”. Sono in molti, all'interno del mondo cattolico e delle
associazioni pro-life, a pensare che la legge sulle dichiarazioni anticipate
sia un provvedimento necessario per impedire svariate forme di eutanasia. Fatta
salva la buona fede di molti, purtroppo questa tesi è gravemente erronea.
Verità e Vita ha spiegato da anni, con analisi molto dettagliate, perché questa
legge va nella direzione opposta alla difesa del diritto alla vita. Per
dimostrarlo, abbiamo preparato una sorta di fiction a puntate - “ The DAT After
” – che affronta ogni volta un caso diverso, partendo da una simulazione: che
la legge in discussione sia stata effettivamente approvata e sia diventata una
legge dello Stato italiano. Queste storie dimostrano che, purtroppo, la
legalizzazione delle DAT è una trappola colossale. A scriverle non è stato un
filosofo o un teorico del diritto, ma un magistrato, che conosce molto bene il
diritto così com'è e come esso viene applicato nelle nostre aule giudiziarie.
Speriamo che la lettura di questi brevi racconti possa aprire gli occhi a molte
persone. "
Mario Palmaro - Presidente del
Comitato Verità e Vita
UN ALTRO CASO Englaro? CERTAMENTE SI'.
di Giacomo Rocchi
Il caso:
Beppino Englaro è stato
autorizzato dalla Corte d’Appello di Milano, su indicazione della Cassazione, a
sospendere la nutrizione e l’idratazione artificiale alla figlia Eluana (di cui
era stato nominato tutore), provocandone la morte. Egli ha più volte affermato
di avere ritenuto la figlia – che si trovava in stato vegetativo persistente –
morta fin dal giorno dell’incidente stradale.
La Cassazione aveva affermato
che, poiché non vi era nessuna possibilità che la disabile tornasse allo stato
di coscienza, il padre/tutore poteva esprimere il rifiuto alla nutrizione e
idratazione artificiale – considerati terapia e non sostegno vitale – in sua
vece, sia pure rispettando la sua volontà presunta.
Cosa succederà con la nuova
legge?
Il tutore può rifiutare ogni
forma di terapia per il soggetto in stato vegetativo (che, in quanto mancante
di coscienza, può essere interdetto).
Può quindi rifiutare:
l’inserimento e l’avvio di
qualsiasi forma di nutrizione artificiale (ad esempio, la piccola operazione
necessaria per l’inserimento della PEG);
qualunque altra terapia (ad
esempio antibiotici in caso di influenza). Il suo rifiuto – anche se porta alla
morte del disabile – è direttamente efficace, senza alcuna necessità di
promuovere una causa.
Prima che il soggetto cada nella
condizione di stato vegetativo, quando è ancora in coma, il genitore o il
tutore può rifiutare respirazione artificiale e terapie di rianimazione.
Il tutore non può chiedere che
alimentazione e idratazione artificiale già intraprese vengano interrotte.
Tuttavia i medici autonomamente o su azione giudiziaria del tutore possono
sospendere la nutrizione e idratazione artificiale se non sono più efficaci.
Ancora: i medici in autonomia (o
costretti da un’azione giudiziaria del tutore) possono (o debbono) sospendere
ogni terapia nei confronti del disabile incosciente se ritenuti “trattamenti
straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati”.
Motivazione giuridica.
Tra le tante forzature del “caso
Englaro” vi era quella di attribuire al padre/tutore il potere di decidere di
terapie e sostegno vitale per l’interdetto, anche con conseguenze mortali, come
se non si trattasse di diritto “personalissimo”, che quindi può essere
esercitato solo dal diretto interessato.
Il progetto di legge conferma
questa forzatura e sancisce che i medici, di fronte al rifiuto del legale
rappresentante dell’incapace e alla sua richiesta di interrompere le terapie,
devono ottemperare, salvo ricorrere al Giudice (se lo ritengono opportuno: ma
se medici e tutore saranno d’accordo, non ci sarà nessun ricorso al Giudice).
Come si è detto, il rifiuto del
legale rappresentante può anche portare alla morte dell’assistito: è vero che
la legge gli impone di avere come “scopo esclusivo la salvaguardia della salute
e della vita dell’incapace” (articolo 2 comma 6, ultima frase) ma, ancora una
volta, chi giudicherà delle motivazioni che lo spingono, se il ricorso al
Giudice non è obbligatorio?
La legge fa un’eccezione quanto
al mantenimento dell’alimentazione e idratazione per via artificiale che
“devono essere mantenute fino al termine della vita” (articolo 3 comma 5): è
una “norma simbolo” per impedire il ripetersi di un altro caso Englaro. Ma,
quanto all’attivazione dell’alimentazione e idratazione, conterà il rifiuto
opposto dai genitori o dal tutore.
Insomma: si tratta di
un’eccezione isolata (un “paletto”) destinato ben presto a cadere; e infatti,
alla Camera dei Deputati è già stata approvata l’eccezione alla regola, così
generica che, si può presumere, sarà molto ampliata nella sua attuazione.
Più in generale, nei confronti di
disabili che si trovano nello stato in cui si trovava Eluana Englaro, ma anche
di altre “categorie” di soggetti in stato di incoscienza (ad esempio: neonati
prematuri, anziani in stato di demenza), la legge – che li definisce in stato
di “fine vita”, anche se non sono affatto in punto di morte – attribuisce ai
medici il potere/dovere di “astenersi da trattamenti straordinari non
proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle
condizioni cliniche del paziente o agli obbiettivi di cura” (articolo 1 comma 1
lettera e). Insomma: i medici possono smettere di curarli (in tutto o in parte)
sulla base di questa valutazione. Non solo: i legali rappresentanti degli
incapaci – se non riusciranno a far interrompere le terapie – potranno far
causa ai medici, accusandoli di accanimento terapeutico e ottenendo dai Giudici
l’ordine di interruzione delle terapie.
Questo potere/dovere dei medici
di interrompere terapie “sproporzionate” rispetto agli “obbiettivi di cura”
vale anche se, nella Dichiarazione anticipata di trattamento, il soggetto avrà
dato il consenso (o l’ordine) di usare tutti i mezzi e i medicinali utili a
mantenerlo in vita!
Comitato Verità e Vita
8 Aprile 2011
The DAT After - Episodio III: A COSA SERVE L’AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO?
Comunicato Stampa N. 106
“ La legge sulle DAT è una buona
legge. Come la legge 40 sulla fecondazione artificiale, e come la legge 194
sull'aborto”. Sono in molti, all'interno del mondo cattolico e delle
associazioni pro-life, a pensare che la legge sulle dichiarazioni anticipate
sia un provvedimento necessario per impedire svariate forme di eutanasia. Fatta
salva la buona fede di molti, purtroppo questa tesi è gravemente erronea.
Verità e Vita ha spiegato da anni, con analisi molto dettagliate, perché questa
legge va nella direzione opposta alla difesa del diritto alla vita. Per
dimostrarlo, abbiamo preparato una sorta di fiction a puntate - “ The DAT After
” – che affronta ogni volta un caso diverso, partendo da una simulazione: che
la legge in discussione sia stata effettivamente approvata e sia diventata una
legge dello Stato italiano. Queste storie dimostrano che, purtroppo, la
legalizzazione delle DAT è una trappola colossale. A scriverle non è stato un
filosofo o un teorico del diritto, ma un magistrato, che conosce molto bene il
diritto così com'è e come esso viene applicato nelle nostre aule giudiziarie.
Speriamo che la lettura di questi brevi racconti possa aprire gli occhi a molte
persone. "
Mario Palmaro - Presidente del
Comitato Verità e Vita
A COSA SERVE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
di Giacomo Rocchi
Il caso:
Poco tempo fa ha fatto scalpore
un decreto del Giudice tutelare di Firenze che ha autorizzato l’amministratore
di sostegno di una persona attualmente capace di intendere e di volere di
rifiutare terapie e cure quando l’assistito si troverà in condizione di
incapacità.
Si è detto: i Giudici si arrogano
un potere che la legge non dà loro! La legge sulle dichiarazioni anticipate di
trattamento risolverà anche questa questione!
Cosa succederà con la nuova
legge?
L’amministratore di sostegno cui
è attribuita la rappresentanza dell’assistito in ordine alle situazioni di
carattere sanitario potrà rifiutare tutte le terapie e cure (allo stesso modo
del tutore o dei genitori del figlio minore): il suo rifiuto sarà efficace,
anche se porterà a morte l’assistito.
Motivazione giuridica.
Il potere dell’amministratore di
sostegno è previsto (con gli stessi poteri del tutore) dall’articolo 2 comma 6
del progetto di legge.
Perché tanto scandalo per quanto
deciso a Firenze? Forse per nascondere che la legge autorizza esattamente la
stessa cosa?
Comitato Verità e Vita
11 Aprile 2011
The DAT After - Episodio IV: RIANIMARE I NEONATI PREMATURI?
Comunicato Stampa N. 107
“La legge sulle DAT è una buona
legge. Come la legge 40 sulla fecondazione artificiale, e come la legge 194
sull'aborto”. Sono in molti, all'interno del mondo cattolico e delle
associazioni pro-life, a pensare che la legge sulle dichiarazioni anticipate
sia un provvedimento necessario per impedire svariate forme di eutanasia. Fatta
salva la buona fede di molti, purtroppo questa tesi è gravemente erronea.
Verità e Vita ha spiegato da anni, con analisi molto dettagliate, perché questa
legge va nella direzione opposta alla difesa del diritto alla vita. Per
dimostrarlo, abbiamo preparato una sorta di fiction a puntate - “ The DAT After
” – che affronta ogni volta un caso diverso, partendo da una simulazione: che
la legge in discussione sia stata effettivamente approvata e sia diventata una
legge dello Stato italiano. Queste storie dimostrano che, purtroppo, la
legalizzazione delle DAT è una trappola colossale. A scriverle non è stato un
filosofo o un teorico del diritto, ma un magistrato, che conosce molto bene il
diritto così com'è e come esso viene applicato nelle nostre aule giudiziarie.
Speriamo che la lettura di questi brevi racconti possa aprire gli occhi a molte
persone. "
Mario Palmaro - Presidente del
Comitato Verità e Vita
RIANIMARE I NEONATI PREMATURI?
di Giacomo Rocchi
Il caso:
Da molti anni una parte del mondo
scientifico propone di non rianimare e lasciar morire quei neonati che, in
conseguenza di un parto prematuro, possono sì, essere assistiti con una buona
probabilità di successo, con l’aiuto delle nuove tecniche di rianimazione
neonatale, ma rischiano di riportare handicap permanenti. Il tristemente noto
“protocollo di Groningen” divide i bambini in categorie, a seconda della
settimana in cui sono nati, e dispone che i più sfortunati non vengano
rianimati.
Qualche tentativo di introdurre
questo sistema è stato fatto anche in Italia, ma è stato sonoramente bocciato
da due documenti del Comitato Nazionale di Bioetica e del Consiglio Superiore
di Sanità che hanno ribadito che ogni bambino (sempre che abbia qualche chance
di sopravvivenza) deve essere adeguatamente assistito.
Cosa succederà con la nuova
legge?
I genitori dei bambini potranno
rifiutare il consenso alle terapie (talvolta lunghe, sicuramente intense) che i
neonatologi potranno approntare. In mancanza del loro consenso scritto i medici
non potranno procedere (salvo ricorrere al giudice).
Chi deciderà davvero? I genitori
stravolti dalla nascita prematura e terrorizzati dalla vista del loro figlio
tanto piccolo sottoposto a terapie intense o i medici che rappresenteranno loro
le probabilità di sopravvivenza e quelle di avere un figlio disabile per tutta
la vita?
Motivazione giuridica
La norma di riferimento è
l’articolo 2 comma 7. Il fatto che il parto prematuro avvenga all’improvviso
potrà essere considerato un “evento acuto” che permetterà ai medici di
intraprendere le prima terapie rianimatorie (articolo 2 comma 9): ma una volta
stabilizzata la situazione, i genitori potranno chiedere di interrompere i
trattamenti.
Il caso dei neonati prematuri è
simbolico per dimostrare quanto conti davvero l’autodeterminazione: quei
bambini non potranno certo dire la loro!
Anche la posizione dei medici è
esemplare: essi non correranno nessun rischio nel caso i genitori dispongano la
cessazione delle terapie ma saranno in grado di influenzare in modo decisivo la
decisione. Non dimentichiamo che, tra coloro che auspicano l'eutanasia
neonatale vi sono anche dei medici!
I neonatologi volenterosi (il cui
impegno di questi decenni ha prodotto un avanzamento tecnico e medico
eccezionale, permettendo di salvare bambini che, fino a pochi decenni orsono
erano destinati a morte certa) avranno le mani legate.
Comitato Verità e Vita
13 Aprile 2011
The DAT After - Episodio V: IL (LIBERO?) CONSENSO (INFORMATO?) E IL
TESTAMENTO BIOLOGICO DELL’ANZIANO ABBANDONATO
Comunicato Stampa N. 108
“La legge sulle DAT è una buona
legge. Come la legge 40 sulla fecondazione artificiale, e come la legge 194
sull'aborto”. Sono in molti, all'interno del mondo cattolico e delle
associazioni pro-life, a pensare che la legge sulle dichiarazioni anticipate
sia un provvedimento necessario per impedire svariate forme di eutanasia. Fatta
salva la buona fede di molti, purtroppo questa tesi è gravemente erronea.
Verità e Vita ha spiegato da anni, con analisi molto dettagliate, perché questa
legge va nella direzione opposta alla difesa del diritto alla vita. Per dimostrarlo,
abbiamo preparato una sorta di fiction a puntate - “ The DAT After ” – che
affronta ogni volta un caso diverso, partendo da una simulazione: che la legge
in discussione sia stata effettivamente approvata e sia diventata una legge
dello Stato italiano. Queste storie dimostrano che, purtroppo, la
legalizzazione delle DAT è una trappola colossale. A scriverle non è stato un
filosofo o un teorico del diritto, ma un magistrato, che conosce molto bene il
diritto così com'è e come esso viene applicato nelle nostre aule giudiziarie.
Speriamo che la lettura di questi brevi racconti possa aprire gli occhi a molte
persone. "
Mario Palmaro - Presidente del
Comitato Verità e Vita
IL (LIBERO?) CONSENSO (INFORMATO?) E IL TESTAMENTO BIOLOGICO
DELL’ANZIANO ABBANDONATO
di Giacomo Rocchi
Il caso:
Il rapporto tra un medico e un
paziente è un'esperienza umana che non si può definire in termini esatti e
giuridici: comprende fiducia, informazione, paura, sostegno umano, conoscenza
medica, psicologia … Quello che è stato bollato come “ medico paternalista ” è
un professionista che sa accompagnarci nelle sofferenze e nelle malattie, ci
conosce, sa come spiegarci e cosa spiegarci, ci aiuta a scegliere: una persona
di cui ci possiamo fidare.
Il rapporto con il medico, però,
presuppone un patto tacito: il medico non lascerà morire e non farà morire il
paziente fino a quando è giunto il momento della morte naturale.
Cosa succederà con la nuova
legge?
Il rapporto tra medici e pazienti
è reso formale e rigido, fatto di diritti e obblighi.
Il paziente ha il diritto di
prestare o rifiutare il consenso alle terapie, ha il diritto di revocare il
consenso prestato per farle interrompere, ha il diritto di rifiutare le
informazioni, ha il diritto di fare una dichiarazione anticipata di trattamento
e nominare un fiduciario, ha diritto a chiedere in giudizio l'interruzione di
cure che ritiene costituire accanimento terapeutico. Analogamente il fiduciario
da lui nominato o i suoi parenti avranno diritti ed azione verso i medici: il
fiduciario, addirittura, potrà instaurare una controversia contro il medico
curante davanti ad un collegio di specialisti.
L'esercizio di questi diritti è
sempre esplicitato con atti scritti: il consenso alle terapie, la revoca, la
scelta di non essere informato, la dichiarazione anticipata di trattamento.
I medici, dal canto loro, hanno
obblighi e divieti: l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari
più appropriati, il divieto di trattamenti straordinari per i pazienti in stato
di “fine vita”, il divieto di attivare trattamenti sanitari in mancanza del
previo consenso scritto del paziente, l'obbligo di interromperli in caso di
revoca.
Ma queste regole (che sono già
tutte scritte nel codice deontologico dei medici, ma che ora diventano regole
giuridiche) non garantiscono affatto il paziente di essere davvero informato e
davvero libero; e, soprattutto, il medico, ora, può farlo morire, se lui lo
chiede.
Un esempio? La legge impone che “
l'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico
curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e
natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili,
eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le
conseguenze del rifiuto del trattamento ”: in sostanza, ogni volta che ci
prescriverà un medicinale, il medico, prima di farci firmare il foglio di consenso
informato, dovrà elencarci tutto quello che è scritto nel “ bugiardino ” che
troviamo nella confezione.
Sarà davvero così? O forse il
modulo che ci faranno firmare riporterà la frase standard: “ il sottoscritto
dichiara di essere stato correttamente informato su diagnosi, prognosi, scopo e
natura del trattamento ecc. ecc.”? Ma il consenso che avremo prestato, firmando
il foglio, sarà ugualmente valido.
E cosa succede se il medico non
propone al paziente “ i trattamenti sanitari più appropriati ”?
Per il medico niente: non
essendovi consenso ai trattamenti sanitari che egli non ha proposto, non sarà
responsabile per gli effetti della mancata terapia.
Ma soprattutto: con che spirito
l'anziano abbandonato in un ospizio insisterà per una terapia salvavita la cui
decisione, ora, ricade su di lui? Sarà veramente libero di dire “ sì ” o “ no
”?
Certamente ha perso il suo
alleato, il medico.
E quanto alle Dichiarazioni
anticipate di trattamento? Come avrà la forza di opporsi a coloro che gli
diranno (o gli faranno intendere): “ Non vorrai mica gravare ancora sulla tua
famiglia e sulla società, pretendendo di restare vivo quando sarai malato e
incosciente? ”
Motivazione giuridica
La legge vieta l'eutanasia e
richiama i divieti di omicidio, omicidio del consenziente e aiuto al suicidio
(articolo 1 comma 1 lettera c) ma, riconoscendo efficace il rifiuto alle
terapie salvavita, non impedisce che la morte venga procurata per omissione di
terapie o sostegno vitale; ribadisce che la vita umana è “ diritto inviolabile
e indisponibile ” (articolo 1 comma 1 lettera a), ma conferma che “ nessun
trattamento sanitario – quindi anche quello salvavita – non può essere attivato
a prescindere dal consenso informato ” (articolo 1 comma 1 lettera e).
Non c'è dubbio che – trasformando
gli obblighi deontologici in regole giuridiche – il rapporto tra medico e
paziente cambia: la forma scritta è prescritta dall'art. 2 comma 3 che è una
norma ipocrita: “ L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della
relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un
documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte
integrante della cartella clinica ”: viene “ sbandierata ” l'alleanza
terapeutica, ma l'unica cosa che conta è la firma in calce al documento. La
forma scritta è prevista anche dall'articolo 2 comma 4 e, per le dichiarazioni
anticipate di trattamento, dall'articolo 4.
Nessuna sanzione (nemmeno
l'invalidità del consenso prestato da paziente) è prevista nel caso che il
medico non abbia proposto i trattamenti sanitari più appropriati (articolo 1
comma 1 lettera d) o non abbia reso le “ corrette informazioni ” previste
dall'articolo 2 comma 2.
Allo stesso modo consenso
informato e dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere scritte “ in
piena libertà e consapevolezza ” (articolo 2 comma 1 per il consenso informato,
articolo 4 comma 2 per le DAT) e, naturalmente, “in stato di piena capacità di
intendere e di volere ” (articolo 4 comma 1), ma nessuna sanzione (tanto meno
l'invalidità delle DAT o del consenso prestato) è prevista se il paziente non
si trova davvero in piena libertà psicologica (magari è spinto dai suoi
familiari a firmare le DAT), oppure è affetto da depressione, oppure, ancora,
si è ingannato (o è stato ingannato) sull'effettivo contenuto del foglio che va
a firmare.
Comitato Verità e Vita
15 Aprile 2011
The DAT After - Episodio VI: LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
DEL GIOVANE PALESTRATO
Comunicato Stampa N. 109
“La legge sulle DAT è una buona
legge. Come la legge 40 sulla fecondazione artificiale, e come la legge 194
sull'aborto”. Sono in molti, all'interno del mondo cattolico e delle
associazioni pro-life, a pensare che la legge sulle dichiarazioni anticipate sia
un provvedimento necessario per impedire svariate forme di eutanasia. Fatta
salva la buona fede di molti, purtroppo questa tesi è gravemente erronea.
Verità e Vita ha spiegato da anni, con analisi molto dettagliate, perché questa
legge va nella direzione opposta alla difesa del diritto alla vita. Per
dimostrarlo, abbiamo preparato una sorta di fiction a puntate - “ The DAT After
” – che affronta ogni volta un caso diverso, partendo da una simulazione: che
la legge in discussione sia stata effettivamente approvata e sia diventata una
legge dello Stato italiano. Queste storie dimostrano che, purtroppo, la
legalizzazione delle DAT è una trappola colossale. A scriverle non è stato un
filosofo o un teorico del diritto, ma un magistrato, che conosce molto bene il
diritto così com'è e come esso viene applicato nelle nostre aule giudiziarie.
Speriamo che la lettura di questi brevi racconti possa aprire gli occhi a molte
persone. "
Mario Palmaro - Presidente del
Comitato Verità e Vita
LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DEL GIOVANE PALESTRATO
di Giacomo Rocchi
Il caso:
Attualmente i nostri figli
diciottenni non possono disporre in nessun modo sulle terapie che, se e quando,
nella vita che li attende, saranno colpiti da malattie o da traumi, potranno
essere loro erogate.
Non pare davvero che, fino ad
oggi, questi ragazzi si siano sentiti lesi in qualche diritto …
Cosa succederà con la nuova
legge?
Per firmare le dichiarazioni
anticipate di trattamento bastano 18 anni. A quell'età un soggetto potrà, con
una semplice firma in calce ad un modulo dattiloscritto, così disporre: “Io
sottoscritto, nel pieno delle mie facoltà mentali e in totale libertà di
scelta, dispongo quanto segue: in caso di a) malattia o lesione traumatica
cerebrale irreversibile e invalidante, b) malattia che mi costringa a
trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una
normale vita di relazione, chiedo di non essere sottoposto ad alcun trattamento
terapeutico o di sostegno” (si tratta del modulo proposto da Umberto Veronesi;
attualmente la rinuncia al trattamento di sostegno è parzialmente inefficace):
potrà, quindi, ad esempio, disporre che, nel caso in cui si trovi in coma,
vengano staccate le attrezzature di rianimazione.
Ma se le DAT sono un'estensione
del consenso informato alle terapie, quel ragazzo che tipo di informazione
avrà?
Come si fa ad essere davvero
informati di una malattia (nemmeno nominata!) se siamo in piena salute e
abbiamo la vita davanti a noi?
Ci penserà il medico di famiglia
ad informare compiutamente il ragazzo?
Motivazione giuridica
L'articolo 4 comma 1 del progetto
di legge prevede che “Le DAT non sono obbligatorie, sono redatte in forma
scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato
maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e
puntuale informazione medico-clinica , e sono raccolte esclusivamente dal
medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive”.
Come fa il medico di base a dare
ad un diciottenne in piena salute una compiuta e puntuale informazione
medico-clinica che riguardi il suo futuro?
Dovrebbe rappresentare al ragazzo
tutte le malattie da cui potrebbe essere affetto nei prossimi 80 anni, di
qualunque tipo (e se il ragazzo da grande viaggerà? Sarà meglio anche parlare
delle malattie tropicali …), nonché di tutti gli incidenti ed accidenti che gli
potrebbero capitare nella vita; dovrà poi descrivere i sintomi di ciascuna
malattia o trauma, le possibili evoluzioni, la percentuale di guarigione, gli
effetti della malattia sul corpo e sulla mente, lo stato della ricerca
scientifica sulle malattie (in 80 anni qualche progresso ci sarà!) ecc. ecc.
La “compiuta informazione medico
clinica” nelle DAT è palesemente una finzione.
Giacomo Rocchi
Comitato Verità e Vita
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