mercoledì 29 agosto 2012


LEGGE 40/ D'Agostino: il paradosso di una Corte a cui interessano soltanto i codici - Francesco D'Agostino - mercoledì 29 agosto 2012 - http://www.ilsussidiario.net

Ieri, la Corte europea dei diritti dell’uomo che ha sede a Strasburgo, con una sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso di una coppia contro la legge 40 che è stata giudicata dai magistrati “incoerente” con l’ordinamento italiano. È ancora presto per trarre un bilancio definitivo della vicenda, anche perché bisogna attendere almeno di poter leggere le motivazioni dei giudici; un passaggio fondamentale anche per le valutazioni del governo italiano che, non appena conoscerà le ragioni dei togati, saprà decidere l’opportunità di un’eventuale azione che potrebbe portare anche al giudizio d’appello. Ma intanto, questa è l’opinione che della vicenda si è fatto Francesco D’Agostino, «è importante far capire all’opinione pubblica che la posta in gioco va molto al di là della Legge 40, che riguarda le coppie sterili o affette da problemi riproduttivi: in gioco c’è il senso che noi vogliamo dare ai rapporti tra le generazioni». D’Agostino è docente di Filosofia del diritto all'Università di Roma Tor Vergata e intervistato dal Sussidiario.net ha voluto mettere in guardia da possibili derive eugenetiche, ricordando che la lotta contro l'eugenetica «è come quella contro l'inquinamento: una volta che si è riconosciuto che l’inquinamento è autentico, e quindi che è gravemente dannoso per la salute, non è possibile accettare un tasso di inquinamento anche solo moderatamente pericoloso».
 I giudici di Strasburgo hanno accolto il ricorso di una coppia (fertile) che, dopo la nascita della loro prima bimba affetta da fibrosi cistica (malattia di cui entrambi hanno scoperto di essere portatori sani in quella circostanza), e dopo aver abortito il secondo figlio, anch’egli positivo alla malattia, voleva averne un terzo ma questa volta con la certezza che fosse sano, motivo per cui i coniugi hanno deciso di ricorrere alla fecondazione assistita. Ma la Legge 40 non lo consente perché la pratica è riservata alle coppie sterili o a quelle in cui il partner maschile abbia una malattia sessualmente trasmissibile, come l’Aids o l’epatite B e C. Ai giudici, in particolare, non è piaciuta l’impossibilità per la coppia – prevista dalla legge italiana –, di accedere alla diagnosi preimpianto degli embrioni.

Ci spiega quali ragioni hanno portato i magistrati a prendere questa decisione?

Secondo i giudici europei l’incoerenza risiede nel fatto che lo stato italiano (con la Legge 194, ndr) riconosce il diritto all’aborto cosiddetto “terapeutico” per malformazioni fetali, ma non consente alle coppie che fanno ricorso alla fecondazione assistita di accertare se ci siano malformazioni negli embrioni che stanno per essere impiantati nell’utero della donna, impedendo così alla coppia l’opportunità di scegliere un embrione sano. Il punto è che la corte non ha assolutamente valutato che la finalità della legge italiana è quella di impedire drasticamente ogni forma di selezione eugenetica degli embrioni. Questo è il punto decisivo del dibattito.

Continui…

Ovviamente chi è favorevole alla selezione eugenetica degli embrioni riterrà aberrante la Legge 40 e magari insisterà sul paradosso che in una fecondazione naturale è possibile abortire un feto malformato. Ma la grande differenza è che l’aborto riconosciuto lecito dalla legge italiana non è un aborto eugenetico, non si fonda cioè sulla scelta di individui umani in fase embrionale sani contro quella di individui umani in fase embrionale malati. Questo è lo scopo delle pratiche eugenetiche: distruggere i soggetti deboli e lasciar vivere quelli sani.

Pratiche che, ad oggi, non sono ammesse dall’ordinamento italiano. O hanno ragione i giudici di Strasburgo?
Assolutamente no. La legge sull’aborto, quale che sia il giudizio etico che si vuole dare su questa legge, non impone o non favorisce una selezione eugenetica dei nascituri. E anche la Legge 40 ha inteso proibirla. Meraviglia che la Corte europea dei diritti dell’uomo non abbia voluto tenerne conto. Almeno stando alle notizie divulgate fino ad ora. Bisognerà comunque aspettare di leggere tutta la sentenza, ma sembra che questo aspetto del problema non sia stato percepito affatto dai giudici.

Oltretutto un conto è parlare di diagnosi pre impianto, un conto di diagnosi prenatale.

In questo caso stiamo parlando di legge sulla fecondazione artificiale e quindi di diagnosi preimpianto a carico di embrioni concepiti in provetta, prima cioè che vengano portati nell’utero della donna. Ripeto, la legge italiana proibisce ogni pratica che renda possibile la selezione eugenetica degli embrioni e la distruzione di quelli ritenuti presumibilmente malati in favore di embrioni ritenuti presumibilmente sani. Questo è il nocciolo della Legge 40 a cui si riferisce la sentenza europea.

Secondo Severino Antinori, sentito in merito alla vicenda dal Corriere della Sera, le accuse di eugenetica non stanno in piedi. Lei sembra di convincimento opposto…

Il problema dell’eugenetica dovrebbe preoccuparci tutti non tanto perché nello scenario attuale sia immaginabile un rigoroso controllo eugenetico in carico a tutta la popolazione in età fertile o a tutte le coppie che vogliono fare figli. Il vero problema dell’eugenetica è un altro: è il pericolo dell’assuefazione psicologica a un controllo sociale sulle generazioni future. All’eugenetica o si dice di no in assoluto o è facile dirle di sì in assoluto. Perché, non appena si accetta anche solo una pratica eugenetica, è difficilissimo rifiutarne di nuove. L’opposizione alle pratiche eugenetiche deve essere un po’ come quella degli ecologisti che combattono l’inquinamento…

Cosa intende?

Una volta che si è riconosciuto che l’inquinamento è autentico, e quindi che è gravemente dannoso per la salute, non è possibile accettare un tasso di inquinamento anche solo moderatamente pericoloso. Con l’eugenetica è uguale. O rifiutiamo il controllo eugenetico sulle generazioni future, cominciando dalle pratiche di fecondazione assistita, oppure dovremo presto arrenderci al fatto che, in linea ipotetica, anche coppie fertili che non hanno bisogno della fecondazione assistita potrebbero, per ragioni eugenetiche, ricorrere a questa pratica per avere la certezza di mettere al mondo non soltanto figli “non malati” ma soprattutto figli particolarmente dotati dal punto di vista genetico.

Ma oggi, tutto questo, in Italia non è possibile.

Con la Legge 40 è possibile congelare gli embrioni che non possono essere impiantati nell’utero della donna per qualunque ragione. Oltretutto, la Corte costituzionale ha fatto saltare il vincolo massimo di tre embrioni da produrre per ogni ciclo di fecondazione assistita (quello inizialmente previsto dalla Legge 40,ndr). Quindi oggi in linea ipotetica è possibile fecondare 10 embrioni in vitro ed eventualmente congelarli. E fino qui siamo nel campo della legalità. Quello che non è legale fare è procedere alla selezione per ragioni eugenetiche dopo aver fatto una diagnosi sugli embrioni stessi per verificarne il loro stato di “salute”.

E agli embrioni che non vengono impiantati che sorte tocca?
Qui ci troviamo di fronte al paradosso del quale si è discusso moltissimo e per il quale non si è trovata nessuna soluzione coerente e razionale. Gli embrioni vengono congelati nell’ipotesi che potrebbero essere riutilizzati dalla coppia che li ha prodotti ma in realtà possono rimanere congelati a tempo indeterminato. Non è ancora chiaro come sciogliere questo nodo. La legge inglese impone la distruzione a cinque anni dalla formazione, altre leggi consentono che questi embrioni vengano offerti alla ricerca scientifica, la legge italiana invece si è attestata su una linea di mediazione di questo tipo: possono essere congelati ma non vanno distrutti. Di più la legge non dice. Di fatto prevede un congelamento a tempo indeterminato degli embrioni. Con un paradosso psicologico ed etico: quello di contribuire alla creazione di vite umane senza consentire loro di nascere.

La corte di Strasburgo vuole dunque spingerci ancora più in là, verso una deriva di carattere eugenetico?
Questa vicenda ci manda un’indicazione molto precisa: la corte europea non ha manifestato nessuna attenzione al problema dell’eugenetica. Se non l’abbia fatto per “sbadataggine” o intenzionalmente andrà verificato. Ma questo è il senso della notizia che stiamo commentando: a torto o a ragione la legge italiana pare mossa da una certa sensibilità anti-eugenetica, mentre i giudici di Strasburgo hanno bypassato il problema mostrandosi non consapevoli della sua rilevanza.

(Matteo Rigamonti)


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LEGGE 40/ Il genetista: ecco cos'è la diagnosi preimpianto e perché dovrebbe essere vietata alle coppie fertili - INT. Bruno Dallapiccola - martedì 28 agosto 2012 - http://www.ilsussidiario.net

Il divieto, previsto dalla legge italiana sulla fecondazione assistita, di far accedere alla diagnosi preimpianto degli embrioni coppie di portatori sani di malattie genetiche viola il diritto al rispetto della loro vita privata e familiare. A sostenerlo è la Corte europea per i diritti dell'uomo, in un giudizio emesso all’unanimità sulla legge 40 a favore di una coppia italiana. I giudici di Strasburgo hanno infatti definito “incoerente” il sistema legislativo italiano in materia di diagnosi preimpianto degli embrioni, poiché vi è un'altra legge dello Stato che permette l’aborto terapeutico nel caso in cui il feto sia affetto da fibrosi cistica. La Corte ha quindi accolto il ricorso dei coniugi Rosetta Costa e Walter Pavan stabilendo che, per come è formulata, la legge 40 ha violato il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare. IlSussidiario.net ha contattato il genetista Bruno Dallapiccola per un ulteriore chiarimento.
Cosa cambia dopo la decisione della Corte di Strasburgo?
E’ ancora presto per dirlo. Potrebbe anche non accadere nulla nel caso in cui un nuovo ricorso diventasse oggetto di valutazione e di analisi, quindi sarà importante vedere che tipo di reazioni, in particolare a livello politico, ci saranno nei prossimi giorni.
Se invece tale decisione fosse definitiva?
Certamente la decisione presa dalla Corte Europea rappresenta una forte apertura alla diagnosi preimpianto, pratica su cui personalmente nutro una forte preoccupazione.
Come mai?
Innanzitutto perché intorno a questo tema vi è ancora oggi una forte carenza di informazione. Da genetista posso dire di avere un punto di osservazione privilegiato nei confronti delle coppie che decidono di optare per questo tipo di indagini, quindi credo che si sappia troppo poco sull’informazione genetica e in particolare sul margine di errore presente nella diagnosi. In quella preimpianto la percentuale di errore è abbastanza bassa ma in quella citogenetica, quindi cromosomica, che viene normalmente scelta, il margine di errore è del 30-35%. Inoltre in molti si ostinano a non voler spiegare quanti embrioni vengono al mondo dopo una diagnosi preimpianto.
Quanti?
Solo il 2,6%. Proprio per questo da medico credo che tutte queste informazioni debbano passare nel modo più efficace possibile, comprese quelle riguardanti i possibili rischi per l’embrione. La legge 40 ha tentato in qualche modo di fare ordine in quella che qualcuno ha definito la “giungla” della fecondazione in vitro, proponendosi di tutelare i diritti di tutte le parti in causa, dei genitori e dell’embrione stesso. In parte può essere considerata un’utopia ma evidenti vantaggi ci sono senza dubbio stati. La stessa sentenza di cui stiamo parlando, poi, a mio parere evidenzia altri problemi di cui si dovrebbe maggiormente parlare.
Per esempio?
In particolare il fatto che l’embrione, proprio alla luce di questa sentenza, torna a essere considerato un “qualcosa” e non un “qualcuno”. Questo giudizio, tengo a precisare, è in disaccordo con una sentenza europea dell’ottobre scorso con cui è stata riconosciuta la natura di essere umano dell’embrione fin dal concepimento e che per questo ne vietava la brevettabilità. E’ quindi assolutamente necessario che l’Europa si metta d’accordo una volta per tutte e che si in futuro possa ragionare nello stesso metodo in ogni circostanza.
In che modo avviene l’eliminazione degli embrioni considerati non adeguati?
La diagnosi preimpianto viene eseguita una settantina di ore dopo il concepimento, dopo di che solitamente si prendono due cellule per aspirazione sul cui genoma viene fatta un’analisi completa. Il problema è che lavorare su questi micro-campioni presenta ovviamente delle difficoltà che possono anche portare a errori di tipo diagnostico, in particolare nella diagnosi citogenetica.
Secondo lei è giusto far accedere una coppia fertile alla diagnosi preimpianto?
No, credo che una coppia composta da persone che sono in grado di riprodursi fisiologicamente non dovrebbe essere candidata a fare una diagnosi prenatale attraverso il preimpianto, ma dovrebbe invece utilizzare tecniche più tardive, ma sicure al 100%, come l’analisi dei villi coriali. Non si può continuare a parlare della diagnosi preimpianto come fosse il toccasana della diagnostica prenatale delle malattie genetiche, quindi da medico non la raccomanderei alle coppie fertili. 
Come mai secondo lei una coppia fertile sceglie di utilizzare la diagnosi preimpianto quando, in via ipotetica, potrebbe concepire naturalmente ed eventualmente abortire? Non le sembra un controsenso negare l’aborto ma non l’eliminazione preventiva degli embrioni malati?
Sono molte le madri che si dicono pronte ad affrontare la diagnosi preimpianto per evitare ad ogni costo l’aborto. Il problema è che molte di queste decisioni sono dettate da motivi di tipo emotivo e la cui causa resta la disinformazione. Ancora oggi il tema della diagnostica prenatale è purtroppo pieno di falsi messaggi su rischi e caratteristiche specifiche dei vari test esistenti. E’ necessario poi sottolineare che dietro tali pratiche vi sono spesso anche numerosi interessi economici.
Si spieghi meglio.
Quando le coppie hanno problemi di fertilità sono spesso disposte a tutto pur di arrivare a una soluzione, quindi purtroppo diventano facili prede di quella parte meno seria e professionale della medicina che tende ad approfittarsi di loro. La legge 40 non ha forse risolto l’intero problema ma ha certamente modificato in parte le cose, creando una sorta di coscienza e conoscenza su alcune tematiche.
La decisione della Corte Europea di cui stiamo parlando riguarda la fibrosi cistica. Crede che tale sentenza possa allargarsi anche ad altre malattie genetiche?
Certo, inevitabilmente il dibattito andrà adesso a toccare anche molte altre malattie. Voglio però sottolineare che sono molti gli esperti che mettono in dubbio che oggi la fibrosi cistica sia ancora tra quelle patologie fondamentali in cui è assolutamente necessario procedere con la diagnosi preimpianto. Se ragionassimo con una sorta di mentalità eugenetica allora non nascerebbe nessuno perché siamo tutti geneticamente imperfetti: basti pensare che ad ogni concepimento una coppia trasmette settanta nuove mutazioni ai propri figli. E’ chiaro che una patologia gravissima, letale e non compatibile con la vita può suscitare un certo tipo di scelte e pensieri, ma probabilmente la fibrosi cistica non ne fa più parte. 

(Claudio Perlini)


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LEGGE 40/ Roccella: la sentenza di Strasburgo? Se confermata, imporrebbe l’eugenetica - INT. Eugenia Roccella - martedì 28 agosto 2012 - http://www.ilsussidiario.net


La figlia di Rosetta Costa e Walter Pavan, nel 2006, nacque affetta da fibrosi cistica. I due scoprirono di esserne entrambi portatori sani. Quando, nel 2010, la Costa rimase nuovamente incinta, scoprì che il figlio che portava in grembo sarebbe nato anch’egli affetto dalla malattia. Abortì. I due decisero che volevano un altro bambino. Ma sano. L’unico modo per averne la certezza era la fecondazione assistita, previa selezione embrionale. Pratica, quest’ultima, vietata dalla legge italiana. Che, al contempo, impedisce alla coppie fertili di accedere alla fecondazione in vitro. I due decisero, quindi, di presentare ricorso presso la Corte europea dei diritti dell’uomo. Che, adesso, si è pronunciata, stabilendo che la legge italiana viola il diritto alla vita privata e familiare della coppia. Se entro tre mesi lo Stato italiano non farà ricorso al secondo e ultimo grado di giudizio della Corte, la sentenza diventerà definitiva. Abbiamo fatto il punto sulla situazione con Eugenia Roccella. 
Qual è, anzitutto, la ratio della norma italiana che vieta l’accesso alla fiv per le coppie fertili?
La legge è stata emanata non di certo per selezionare i bambini quanto per mettere le coppie che non hanno la possibilità di fare figli nelle stesse condizioni di quelle fertili, grazie alle nuove tecnologie. Ma l’accesso alla tecnica non può considerarsi indiscriminato; non è un caso, del resto, che si parli di procreazione “assistita”. Per questo, non vi possono accedere le coppie fertili. E quelle portatrici di malattie genetiche possono avere figli.
Eppure, la sentenza ricorda che la legge consente l’accesso alla coppie affette da malattie sessualmente trasmissibili come l’Aids.
Anzitutto, non è la legge ad affermarlo, bensì le linee guida stilate dall’allora ministro Turco. Secondo le quali talune coppie, in ragione della loro malattia, si trovano in una situazione assimilabile ad una sorta di infertilità indotta. Chi è affetto da queste patologie, infatti, è obbligato, per la protezione del partner, a utilizzare il preservativo rendendo, di fatto, impossibile il concepimento.
E’ stato detto, inoltre, che la legge 40 sarebbe in contraddizione con la legge italiana che consente di accedere all’aborto se il feto è malato di fibrosi cistica.
Neanche questo è vero. Se lo fosse, la legge 194 conterebbe principi di eugenetica. Essa, infatti, quanto meno in linea teorica e al netto degli abusi, prevede di ricorrere all’interruzione di gravidanza tardiva esclusivamente nel caso in cui l’eventuale patologia riscontrata nel feto possa nuocere alla salute della madre.
Quali conseguenze produrrebbe la sentenza, se confermata?
Si sancirebbe il principio eugenetico in base al quale la vita di una persona disabile vale meno di quella di una persona sana. Nel caso in questione si parla di fibrosi cistica. Ma, ovunque viga la diagnosi preimpianto, la lista della patologie che la legittimano è stata, nel tempo, ampliata a dismisura. Si è stabilito addirittura che possa essere scartato quell’embrione in cui si riscontri una probabilità – perché sempre e solo di probabilità si tratta – alta di essere affetto da un tumore una volta raggiunti i cinquant’anni.
L’Italia farà ricorso?
E’ del tutto inverosimile che decida di non farlo. A prescindere dal proprio orientamento, qualunque governo, per prassi, ricorre in appello per difendere le proprie leggi nazionali votate dal Parlamento. In ogni caso, la sentenza è decisamente sommaria, fondata su informazioni approssimative. D’altro canto, le stesse procedure che disciplinano la Corte di Strasburgo fanno sì che, spesso e volentieri, i pronunciamenti di primo grado siano inficiati da un grado elevato di incertezza. Per intenderci: è noto che non di rado i testi provenienti dai singoli Paesi non vengano tradotti completamente.
Quale sarà la nostra linea difensiva?
Anzitutto, procedurale. Non si è mai visto che un ricorso venisse accettato senza che, nel Paese di provenienza, si fosse giunti fino all’ultimo grado di giudizio. E la coppia in questione non ha mai presentato ricorso in alcun tribunale italiano. Nel merito, la disciplina relativa alle categorie cui si possa concedere la facoltà di accedere alla Fiv rientra nel margine di discrezionalità che svariate sentenze precedenti hanno attribuito alla legislatura dei singoli Paesi in ordine a simili decisioni. Non è un caso che, per esempio, numerosi Paesi non permettano la prassi dell’utero in affitto.

(Paolo Nessi)


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LEGGE 40/ 1. Dall'Europa una sentenza contro la ragione - Lorenza Violini - mercoledì 29 agosto 2012, http://www.ilsussidiario.net

Dalle notizie di agenzia apprendiamo che il divieto di diagnosi preimpianto di un embrione prodotto in provetta, divieto previsto dalla legislazione italiana (insieme a quella svizzera e a quella austriaca), viola il diritto alla vita privata a familiare sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Il motivo andrebbe ricercato in una sorta di incoerenza che sussisterebbe mettendo in relazione tale divieto e la facoltà prevista in Italia di abortire se il feto, a motivo delle sue patologie, è in grado di recare danno alla salute fisica e psichica della madre.
Scelta pesante, quella dei giudici di Strasburgo, che persistono nel perseguire una linea di forte contestazione di legislazioni nazionali a loro sgradite, incuranti delle sconfessioni ricevute in passato in sede di appello alla Grande Camera; basti ricordare la sentenza di quest’ultima nel caso del crocefisso, di assoluzione per l’ordinamento italiano, nonché l’annullamento di una sentenza in materia di fecondazione eterologa e relativa alla legge austriaca, ad impianto restrittivo. La scelta è pesante anche per le molte voci che si sono levate in dottrina e nelle sedi politiche volte a sottolineare le carenze di legittimazione di giudici internazionali a contestare in modo così aperto le scelte degli Stati, scelte compiute dai relativi parlamenti i quali, invece, godono di una piena legittimazione democratica. Giudici contro giudici, dunque, e giudici conto Parlamenti? Il panorama, si sa, è irto di questioni aperte e di difficile soluzione, soluzione che tuttavia si va elaborando nelle sedi competenti, in cui si mira a confinare il potere del giudiziario europeo a casi di conclamata negazione dei diritti della Convenzione, ribadendo il carattere sussidiario della giurisdizione internazionale, carattere che altre sezioni dello stesso Tribunale di Strasburgo non mancano di ribadire.
Quanto alle motivazioni della sentenza, val la pena di notare come l’argomento molto sottolineato dai media – quella della incoerenza tra legge italiana sull’aborto e legge sulla fecondazione assistita – sia da considerare con attenzione e criticamente. Tra le due leggi sussistono infatti molti elementi di distanza e non solo temporale. Diversi sono infatti i campi di azione delle due normative, una volta a tutelare la salute della madre, l’altra mirante a proibire pratiche eugenetiche. Non banalizziamo: la diagnosi preimpianto non serve ad avere figli biondi o particolarmente intelligenti (i figli su misura, contro cui si scaglia il filosofo americano Michel Sandel nel suo bel testo Contro la perfezione); il divieto della stessa ha la funzione di impedire la selezione genetica e quindi l’eliminazione di embrioni portatori di determinate malattie, molte delle quali anche gravi. E’ ragionevole tutto questo alla luce delle più recenti scoperte scientifiche?
Su questo aspetto non si può evitare di riflettere, raccogliendo in pieno la sfida. Senza la prestesa di essere esaustivi, va detto che, forse, chi si oppone non è uno squilibrato che si crogiola nella propria sofferenza o in quella di innocenti; chi si oppone ha da offrire al discorso pubblico delle motivazioni forti, che si incentrano sul rispetto di ogni essere umano, che è tale e degno del rispetto (e non di eliminazione) fin dal primo istante del suo affacciarsi alla vita; chi si oppone sa che ogni vita è portatrice di un significato infinito, per non dimenticare il quale si possono perseguire altre vie a quelle che più istintivamente si perseguirebbero, vie forse meno attraenti a prima vista o meno immediate ma, nel tempo, capaci di generare una cultura della vita, della positività del reale, che è quello a cui tutti aspiriamo.
Siamo ben certi che vi sia una eugenetica buona e una, quella tradizionale, cattiva? Una imposta dal potere dittatoriale e una invece volta a creare benessere e salute, fisica e psichica, liberamente scelta? Non sono invece entrambe volte a affermare il potere dell’uomo sull’uomo? Forse la Grande Camera ci aiuterà a far luce anche su questi drammatici dilemmi e ad approfondire il senso e la razionalità di divieti che lo spazio pubblico mira a demonizzare senza possibilità di appello.


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«Gli errori della sentenza di Strasburgo contro la Legge 40», 29 agosto 2012,  Benedetta Frigerio, http://www.tempi.it

«La sentenza contrasta con l’articolo 1 della legge 40 che prevede l’accesso alla fecondazione solo delle coppie sterili. È questo il punto su cui è debole la sentenza della Corte di Strasburgo, che viene ancora prima della discussione sul diritto della coppia in questione alla diagnosi pre impianto. Sterile, per il nostro ordinamento, è considerato anche chi ha malattie sessualmente trasmissibili, ma non genetiche». Così Giacomo Rocchi, magistrato della Corte di Cassazione, attacca la decisione presa ieri dalla Corte di Strasburgo dei diritti umani, che ha bocciato l’impossibilità per una coppia italiana fertile, ma portatrice di una malattia genetica (la fibrosi cistica), di ricorrere alla fecondazione assistita e di accedere alla diagnosi pre impianto degli embrioni. Secondo i giudici, la cui decisione diverrà definitiva entro tre mesi se nessuna delle parti farà ricorso, la legge 40 vìola il diritto al rispetto della vita privata e familiare di Rosetta Costa e Walter Pavan, cui lo Stato dovrà versare 15 mila euro per danni morali e 2.500 per le spese legali. «Il passaggio fondamentale della sentenza emessa ieri dalla Corte abolisce il divieto della diagnosi pre impianto stabilito dalla legge 40 sulla fecondazione assistita. Il passaggio è contenuto nel punto 60 della sentenza, in cui si afferma che la legge italiana nel suo complesso è incoerente».

In altre parole, la legge 40 contrasterebbe con la legge 194/1978 sull’aborto.
In effetti la legge 40 vieta, all’articolo 14, «la crioconservazione e la soppressione di embrioni», ma «fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194». Qui sta l’ambiguità: all’articolo 6 la legge 194 permette l’aborto dopo i novanta giorni «quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna». La definizione di salute accettata dal nostro ordinamento è quella dell’Organizzazione mondiale della sanità: “Uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale”. Così per abortire un feto malato secondo la legge 194 alla donna basta dire che non riesce a sopportarlo. Tanto che oggi il 90 per cento dei bambini sottoposti a diagnosi prenatale e malati vengono abortiti a scopo eugenetico. Se è permesso questo per un feto, dice la Corte, secondo la legge 40 che si rifà alla legge 194 deve essere permesso anche per l’embrione. Inoltre la fecondazione assistita prevede già in sé la possibilità che per fare un figlio muoiano gli embrioni prodotti più deboli: il confine è sottile.

I ricorrenti, nel 2006, avevano già concepito un bambino con la fibrosi cistica. Nel 2010, in seguito ad un’altra gravidanza, avevano fatto la diagnosi prenatale scoprendo che il bambino era malato. Fu loro permesso di abortirlo.
La coppia scrive fra le motivazioni che non ha senso che le sia stato permesso l’aborto di un feto, ma non le si conceda l’eliminazione di un embrione. La Corte gli dà ragione, ma è debole quando scrive che l’embrione non può essere considerato un bambino. Il fatto che questo argomento sia citato en passant giuridicamente dimostra la debolezza di un’affermazione perentoria. Infatti,  in questo punto ritroviamo la prima contraddizione della sentenza, che risulta incoerente con la giurisprudenza europea, dato che la Corte di Giustizia Europea ha ormai affermato che “sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un embrione umano, dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”.
Cadrebbe così anche la terza motivazione della Corte che si appella alla Convenzione dei diritti dell’uomo a cui il legislatore nazionale deve sottostare. All’articolo 8 viene enunciato il diritto al rispetto della vita familiare entro cui lo Stato non può entrare se non per motivi di sicurezza nazionale.
La Corte dei diritti dell’uomo dice che l’embrione non è un bambino. E dato che il diritto all’aborto è ormai riconosciuto come un diritto soggettivo, tanto che, come in questo caso, se non è permesso o se non si informa la madre della malattia del feto è previsto un risarcimento danni dall’ordinamento civile, a maggior ragione non bisognerebbe fare eccezione per l’embrione prodotto in laboratorio. Ovvio che se si fosse seguita la recente giurisprudenza europea per cui la vita dell’embrione va tutelata le cose sarebbero andate diversamente. A questo punto però la tutela non dovrebbe valere solo per l’embrione ma anche per il feto: come non si accetta la diagnosi pre impianto a scopo eugenetico, non si dovrebbe accettare nemmeno la diagnosi prenatale che ha lo stesso fine.

Dunque il governo può ancora ricorrere alla Grande Camera. Ci sono altre incongruenze nella sentenza?
C’è un errore grave di tipo procedurale. Per ricorrere alla Corte Europea dei diritti umani il cittadino deve aver esaurito i ricorsi ai tribunali statali. In questo caso non ce n’è stato nemmeno uno. La Corte accetta il ricorso giustificandosi così: date le motivazioni del governo contrarie alla coppia, è evidente che i ricorsi sarebbero stati persi. Questo è un errore grossolano perché il governo non è il legislatore. Non solo, i due ricorrenti portano, in allegato al ricorso, come motivazione a loro favore, la sentenza di un giudice di Salerno che permette a una coppia malata di accedere alla fecondazione. Come a dire che qualcuno in Italia ha già avuto il via libera.

Il giudice di Salerno però usò erroneamente le linee guida del 2008 che considerano sterili solo chi ha patologie sessualmente trasmissibili.
La legge 40 permette l’accesso alla fecondazione solo alle coppie infertili per evitare operazioni di tipo eugenetico. Ed è vero che la sentenza di Salerno si riferisce erroneamente a una fattispecie diversa. Infatti, contrariamente a quanto si sente dire, le linee guida accetta il ricorso alla fecondazione da parte di chi ha malattie sessualmente trasmissibili e non genetiche, che è molto diverso: chi le ha è considerato come un infertile e quindi avrebbe accesso alla fecondazione assistita, ma questo non significa che sia permessa la selezione degli embrioni. Infatti, in questi casi, lo sperma può essere pulito prima della fecondazione.

Perché allora i ricorrenti non hanno cercato di appellarsi ai tribunali italiani?
È chiaro che c’è molto di ideologico sia nel ricorso sia nella sentenza che si è prestata alla stumentalizzazione. I ricorrenti vogliono evidentemente una regola generale che permetta la fecondazione senza vincoli. Il che sarebbe peggio di quando una norma non esisteva. Infatti, se una legge italiana contrasta con una norma della Convenzione europea dei dirtiti dell’uomo quella italiana deve essere abolita. Dunque, se la sentenza rimane questa, i due ricorrenti potranno portarla davanti alla Corte Costituzionale che sarà costretta o ad abolire la legge 40 oppure la legge 194.

@frigeriobenedet

UN ALTRO COLPO DI PICCONE AI PALETTI DELLA LEGGE 40 SULLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE, Giacomo Rocchi, 29 agosto 2012


1. La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha ritenuto il divieto di diagnosi genetica preimpianto  sull’embrione prodotto in vitro contrario all’articolo 8 della Convenzione, è assolutamente contestabile e assai debole.

In particolare, la Corte ha sorvolato sul fatto che i ricorrenti italiani non avevano promosso alcuna causa in Italia, benché il ricorso alla Corte sia possibile solo se i rimedi interni sono esauriti; non solo: l’unico precedente di un giudice italiano che è stato prodotto in giudizio riconosceva la possibilità di procedere alla diagnosi genetica preimpianto, con l’ovvia conseguenza che Costa e Pavan avevano la concreta possibilità di ottenere un provvedimento a loro favorevole. Si comprende chiaramente il disegno dei ricorrenti: ottenere una decisione dalla Corte Europea per costringere i giudici italiani e la Corte Costituzionale italiana ad adottare un’interpretazione della legge 40 che permetta questa pratica barbara (la diagnosi genetica preimpianto consiste nel sezionamento dell’embrione, ancora formato da un piccolo numero di cellule, e nel prelevamento di una o due cellule: l’esito dell’analisi genetica sulle cellule prelevate è, di solito, di carattere probabilistico e non dà certezze; inoltre spesso gli embrioni – sani o malati che siano – muoiono per il solo fatto di essere stati sottoposti al prelievo). La funzione della Corte Europea, però, non è questa: ma quel Collegio si è prestato a questo disegno che traspare chiaramente.

Un secondo motivo di debolezza della decisione sta nel fatto che la coppia Costa-Pavan non ha il diritto ad accedere alle tecniche di fecondazione artificiale, in quanto coppia fertile, anche se i bambini che può generare hanno una buona probabilità di essere malati. Se, quindi, essi non possono sottoporsi alle tecniche, il ragionamento fondato sull’incoerenza tra il divieto di diagnosi genetica preimpianto e la possibilità di un aborto eugenetico non vale affatto: essi, infatti, secondo la legge italiana, non hanno alcuna possibilità di trovarsi di fronte prima alla diagnosi genetica e poi alla diagnosi prenatale (con conseguente decisione di abortire il bambino eventualmente malato) perché, semplicemente, le tecniche di fecondazione in vitro non possono essere a loro consentite.
Su questo punto ha giocato a favore della decisione della Corte la modifica delle linee guida da parte del Ministro Turco (2008) che ha introdotto un’eccezione, definendo in sostanza infertile una coppia affetta da malattia sessualmente trasmissibile: un’eccezione che si pone chiaramente contro il testo della legge, ma che è servita prima al Giudice di Salerno e poi alla Corte europea per ritenere che, in sostanza, la possibilità di accesso alla fecondazione artificiale alle sole coppie sterili o infertili (che, cioè, non riuscissero a concepire) sia caduta. Non è servito al Governo italiano sottolineare che l’eccezione in questione non permette affatto il ricorso alla diagnosi genetica preimpianto dell’embrione (infatti, in questi casi, si procede al “lavaggio” del seme maschile prima di procedere alla fecondazione in vitro): l’eccezione ha “funzionato” e così – come il ministro Turco sperava – lo stesso Governo italiano ha dato il suo contributo all’affossamento della legge.

2. Tuttavia, questa sentenza – quale che sia l’esito di un ricorso in appello alla Corte superiore da parte del Governo italiano – è un altro passo verso lo smantellamento dei “paletti” che il legislatore aveva posto alle pratiche di fecondazione artificiale con la legge 40.

Quella legge “imperfetta” portava in sé una domanda per il futuro: era possibile permettere il ricorso a quelle tecniche, ormai sviluppatesi da molti anni e che avevano caratteristiche ben definite, pretendendo, però, di “piegarle” ad esigenze diverse?
E allora: ricordiamo quale è l’ideologia della fecondazione in vitro (che, non a caso, la Corte Europea ricorda, menzionando uno studio del Comitato per la bioetica del Consiglio d’Europa del 2010): l’uomo viene “prodotto”, diventa “cosa”, priva di qualunque valore in sé; viene prodotto in gran quantità, mediante il prelievo e la fecondazione del massimo numero possibile di ovociti femminili, estratti dopo che la donna è stata sottoposta ad una stimolazione ormonale (che porta con sé anche gravi rischi per la sua salute); viene osservato e selezionato tra gli altri, sia verificando la sua maturazione, sia, appunto, sezionandolo con la diagnosi genetica; viene congelato; gli embrioni selezionati vengono trasferiti artificialmente nel corpo della donna nella certezza che la maggior parte di loro moriranno, soprattutto per mancato attecchimento; gli altri restano congelati, oppure vengono buttati o, meglio ancora, utilizzati per le ricerche scientifiche, previa la loro “dissoluzione”.
L’effetto di queste tecniche, quindi, è la realizzazione di un prodotto che deve essere esente da difetti di qualunque tipo; le banche del seme e degli ovuli dimostrano che non si tratta soltanto di eliminare gli embrioni malati, ma di realizzare e scegliere embrioni del sesso desiderato e con le caratteristiche fisiche volute.

L’eugenetica è parte integrante, si direbbe “fondante”, della fecondazione extracorporea:
gli esseri umani imperfetti non devono venire alla luce, soprattutto quelli affetti da malattie genetiche, per impedire che, a loro volta, le trasmettano ai loro discendenti.
Altro principio fondante è la negazione di ogni diritto all’embrione, che è “prodotto”: non è un caso che la sentenza della Corte Europea incidentalmente lasci cadere l’affermazione che il concetto di “bambino” non è assimilabile a quello di “embrione”. Solo negando qualsiasi valore all’embrione si può sostenere che l’eliminazione degli embrioni malati integri una forma di terapia contro le malattie cui l’embrione è affetto. In conseguenza della stessa negazione, gli embrioni possono essere congelati, soppressi, tagliuzzati e sottoposti ad esperimenti scientifici; possono diventare materiale vivente utile per cercare (pare senza successo) terapie. Ancora; proprio considerando gli embrioni privi di ogni valore si può accettare che, in ogni ciclo, la stragrande maggioranza di essi muoia come conseguenza normale dell’applicazione delle tecniche.

3. La legge 40, da una parte riconosceva il diritto degli adulti a ricorrere a queste tecniche (un diritto soggettivo pieno: non a caso le coppie ricorrono ai giudici civili); dall’altra pretendeva di limitare l’accesso alle sole coppie sterili, negava la fecondazione eterologa, pretendeva che gli aspiranti genitori non fossero troppo anziani, vietava il congelamento e soprattutto stabiliva il principio della soggettività dell’embrione creato e del suo diritto (e il corrispondente obbligo di tecnici e genitori) ad essere trasferito nel corpo della madre per avere una chance di sopravvivenza, a prescindere dalle sue condizioni di salute.

Una tecnica disumana “convertita” in un servizio all’uomo, allora? Obbiettivo ambizioso, ma, per la verità, assai ingenuo o, per dirla tutta, pienamente ipocrita.
Ammettere come diritto soggettivo il ricorso alle tecniche di fecondazione in vitro, infatti, significava prevedere che moltissimi embrioni sarebbero morti poche ore dopo la loro produzione in provetta: l’abortività intrinseca delle tecniche non si elimina con il divieto di produzione soprannumeraria e di congelamento, perché tanti embrioni muoiono ugualmente. Dalle statistiche ministeriali si ricavano dati eclatanti, che dimostrano che, prima ancora che i “paletti” iniziassero a cedere, ogni anno decine di migliaia di embrioni prodotti sono morti, così come era stato puntualmente previsto.
La seconda ipocrisia era l’accettazione della definizione di queste tecniche come “terapia”, quando esse non curano nessuno ma, appunto, servono a “produrre” al di fuori dell’uomo e della donna. Riconoscere la natura di terapia (procreazione “medicalmente assistita”) comporta non solo finanziare con i soldi pubblici queste tecniche, ma riconoscere alle coppie il diritto a curarsi. Qui si coglie un punto di contatto con l’ipocrisia dell’aborto volontario: anche in quel caso l’uccisione dell’essere umano viene definito atto “terapeutico”, che dovrebbe essere giustificato per i pericoli alla salute della donna.

L’ipocrisia del legislatore si coglie fin dall’esame dei “paletti”, alcuni dei quali sembrano disegnati per essere aggirati, prima ancora che abbattuti.
La sterilità di coppia? Non viene definita e, così, nella maggior parte dei casi è sostanzialmente “autocertificata”.
Il ricorso alle tecniche dei single? Possibile, ancora una volta autocertificando una convivenza in atto, che nessuno controllerà (sì, perché non è necessario essere sposati e nemmeno conviventi da un determinato periodo…).
L’età avanzata della coppia? Definita in modo così vago che attualmente si sottopongono alla fecondazione in Italia donne anche di 43 – 45 anni.
Il divieto di congelamento degli embrioni? Lo stesso legislatore prevede un’eccezione per i casi imprevedibili di salute della donna …
Il divieto di diagnosi genetica preimpianto? Non è previsto esplicitamente (nonostante la tecnica fosse conosciuta già da molti anni), ma si dovrebbe ricavare dall’interpretazione di un articolo sulla sperimentazione sugli embrioni (come stupirsi che alcuni Giudici abbiano interpretato il testo nel senso che il divieto non esiste?)
La “soggettività” dell’embrione? Nessuno strumento è previsto per la sua tutela, cosicché le cause “pilota” si svolgono tra gli aspiranti genitori e le cliniche per la fertilità, due parti che sono d’accordo tra di loro …
e così via.

4. Ecco che questo legislatore “distratto” (o ipocrita) ha messo nelle mani dei fautori della fecondazione artificiale un diritto soggettivo pieno, da esercitare senza alcun contraddittorio (e, temiamo, senza alcun controllo: le norme penali assomigliano a grida manzoniane…), cosicché – come era stato addirittura preannunciato prima dell’approvazione della legge! – la spinta verso l’abbattimento di ogni limite è immediatamente iniziata.

Se pensiamo alla sentenza del 2009 della Corte Costituzionale, che ha eliminato il limite massimo di tre embrioni producibili per ogni ciclo, ci accorgiamo che essa è prevedibile conseguenza delle scelte del legislatore: non aveva detto che si tratta di una terapia? E allora, dice la Corte, lasciate scegliere ai medici il numero degli embrioni! Ma che fare degli embrioni soprannumerari? Congelateli, dice la Corte, non ne state già congelando altri?

Ecco che il numero degli embrioni prodotti aumenta vertiginosamente; ecco che – ovviamente – i tecnici selezionano gli embrioni “migliori” per tentare il trasferimento in utero, congelando gli altri; ecco che ritornano le richieste di usare gli embrioni “abbandonati” per gli esperimenti scientifici …

5. Cosa manca al riconoscimento esplicito della liceità della diagnosi genetica preimpianto?
Qui cade il riferimento all’aborto “terapeutico” che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo fa, e con buone ragioni!

La Corte sostiene che la legge 194 del 1978 permette alla donna di abortire – di uccidere, quindi - un bambino affetto da malattia genetica. Ha davvero letto male quella legge? Davanti a sé aveva una coppia che ha potuto interrompere la gravidanza per quel motivo negli anni passati! Ma – come riferiscono esplicitamente le relazioni ministeriali sull’attuazione della legge sull’aborto –
tutti gli aborti volontari eseguiti nel secondo trimestre di gravidanza in Italia conseguono all’esito sfavorevole di diagnosi prenatali.
Sì: in Italia, non solo nel primo trimestre la donna può abortire in ogni caso (quindi anche se le diagnosi prenatali precoci hanno indicato la probabilità di una malattia o malformazione del concepito), ma anche successivamente l’aborto può essere effettuato a richiesta della donna a seguito di diagnosi negative!
Gli ingenui dicono: ma la legge 194 richiede che la malformazione del nascituro determini un grave pericolo per la salute della donna! Ma se il concetto di “salute psichica” è inteso come “assenza di completo benessere fisiopsichico”, pensate che sarà possibile negare il certificato necessario per l’aborto ad una donna stravolta e angosciata dalla notizia che il figlio che porta in grembo forse è malato? Non è possibile: è un “diritto soggettivo” della donna che (come ha riconosciuto la Cassazione) comporta il diritto al risarcimento del danno se è stato negato non riferendole dell’esito negativo della diagnosi.

6. Le conclusioni – assolutamente ciniche – della Corte Europea colgono quindi nel segno.

Traduciamole: voi, in Italia, da 35 anni fate già eugenetica, uccidendo, a semplice richiesta della madre, i bambini prima della nascita se sono malati o affetti da malformazioni; le tecniche di fecondazione in vitro sono nate e sono state sviluppate con un’impronta eugenetica; gli embrioni possono essere prodotti e congelati in gran quantità: volete spiegarci perché non permettete di sottoporre ad analisi invasive gli embrioni, così da eliminare quelli difettosi? Eppure agire prima per eliminare gli imperfetti evita alla donna il trauma dell’aborto! L’embrione, poi, non è nulla …

Già: vogliamo spiegare perché, da trentacinque anni manteniamo questa legge che ha permesso di uccidere legalmente milioni di bambini e ci ha educati all’eugenetica spicciola?

E perché abbiamo una legge che permette di produrre embrioni in gran quantità, di farli morire a migliaia, di congelarli a tempo indeterminato, di selezionarli?

La Corte Europea ha sbagliato?
Sì, l’ha fatto quando ha definito la legislazione italiana “incoerente”: al contrario, quanto sono coerenti le due leggi! Come dimenticare che, per ogni evenienza, la legge 40 “fa salva” esplicitamente la legge 194, confermando che anche i bambini creati in provetta e fortunosamente riusciti a sopravvivere possono essere soppressi durante la gravidanza?

Occorrerà abrogare entrambe le leggi!

Giacomo Rocchi

martedì 28 agosto 2012


Associazione Scienza & Vita. Comunicato n° 50 del 28 Agosto 2012

SCIENZA & VITA: LA SENTENZA DELLA CORTE UE NON CANCELLA
IL PROBLEMA ETICO DELLA DIAGNOSI PREIMPIANTO

“La sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, non definitiva perché suscettibile di rivisitazione alla Grande Chambre, non cancella le problematiche etiche connesse alla diagnosi genetica preimpianto”, commenta Lucio Romano, Presidente nazionale dell’Associazione Scienza & Vita.
“E’ bene ricordare – sottolinea Romano – che da genitori portatori di fibrosi cistica il 25% dei bambini ha probabilità di nascere malato, il 50% probabilità di nascere sano ma portatore e il 25% probabilità di nascere sano e non portatore. Con la tecnica della diagnosi genetica preimpianto, che richiede necessariamente una sovrapproduzione di embrioni, è implicito che anche embrioni sani, portatori e non, saranno soppressi”.
“Inoltre, - continua Romano - giustificare la diagnosi genetica preimpianto sulla base di un ‘riconosciuto’ diritto all’aborto esplicita tangibilmente la finalità selettiva eugenetica della tecnica stessa. Infatti, si pongono sullo stesso piano criteriologie diverse: norme che regolano tecniche di fecondazione artificiale con quelle che normano l’interruzione volontaria di gravidanza”.
“La legge 40 non è una legge né ideologica né confessionale, ma pensata per la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi quelli del concepito”, conclude Lucio Romano. “La sentenza della Corte europea rivela invece un atteggiamento di riduzionismo antropologico e di discriminazione nei confronti dell’embrione, considerato meramente ‘materiale di laboratorio’, in palese contraddizione con la recente sentenza europea in materia di brevettabilità degli embrioni che riconosce la dignità di essere umano anche al concepito”.