giovedì 14 luglio 2011

BIOTESTAMENTO, I MEDICI: "INAPPLICABILE" - La nuova legge Alfano: emersi valori unificanti oltre la maggioranza parlamentare - Ma rianimatori e anestesisti: il testo è poco chiaro Biotestamento, i medici: «Inapplicabile» Il ministro Fazio: dopo l'ok cercherò di evitare difficoltà ai camici bianchi, di Limoncelli Daniela, Mattino di giovedì 14 luglio 2011

«Ambigua» e «inapplicabile». Scendono in campo i medici, con gli anestesisti in prima fila: vogliono capirne di più su quella legge sul biotestamento - o dichiarazioni anticipate di trattamento - approvata dalla Camera che è riuscita a ricompattare la maggioranza ma anche tutti i cattolici che siedono a Montecitorio: votata dall'Udc ha conquistato il sì a numerosi emendamenti anche di una ventina di deputati del Pd. Esulta, infatti, la maggioranza allargata» all'Udc, con il ministro Alfano, perla «grande condivisione» registrata in Parlamento e anche le gerarchie cattoliche a un voto che «difende la vita» e «rispetta i principi di civiltà». Non si placano le polemiche di Pd e Idv che definiscono la legge «arretrata» e da «cancellare». E mentre i Radicali annunciano una «grande manifestazione nazionale» prima che si arrivi al voto finale al Senato, pronosticato dal sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella, già per ottobre, lanciano l'allarme i medici. «Ci vuole più chiarezza: quando e come, nella pratica, il medico deve agire e dare applicazione alle Dichiarazioni anticipate di trattamento?» chiedono gli uomini in camice bianco che vivono, e soffrono, da vicino il percorso dei malati in stato vegetativo. E il loro appello al ministro della Salute, Ferruccio Fazio, viene subito raccolto. «Aspettiamo che sia legge, con il passaggio al Senato. Poi da medico cercherò di fare in modo di non mettere i medici in difficoltà» dice Fazio e ribadisce che una volta approvato il testo in via definitiva, se ci saranno delle difficoltà farà «di tutto» per risolverle, interpellando per un parere, se fosse necessario «anche il Consiglio superiore di sanità». Il punto «più ambiguo» della legge soprattutto per i rianimatori-anestesisti che più degli altri sono al fianco dei malati in situazioni estreme, è quello che prevede di dare applicazione alle Dat quando ci sarà «accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale». Non sono pochi i dubbi tra i medici. «La legge così com'è, da un punto di vista pratico, è inapplicabile. Vanno chiariti gli aspetti medico-scientifici» afferma il presidente dell'Aaroi, Vincenzo Carpino, e sottolinea: «Va esplicitato ai medici, indicandolo chiaramente, cosa devono fare, in che modo e in quali precise circostanze». Al momento, stando alla definizione contenuta nella legge di «assenza di attività cerebrale integrativacotico-sottocorticale - dice Carpino - l'unico riferimento pratico per il medico sembra essere il Protocollo utilizzato per il prelievo di organi». Ma non è proprio così, invece, per Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro nazionale trapianti in quanto nel la legge per l'applicabilità delle Dat «si parla di assenza di attività cerebrale integrativa e non di assenza di attività cerebrale totale, come richiesto nel caso del protocollo per il prelievo di organi».
Critica nei confronti della legge anche la Società italiana di nutrizione parenterale: non possono restare esclusi dalle Dat l'alimentazione e l'idratazione artificiali che «sono terapie a tutti gli effetti - spiega il presidente della Sinpe, Danilo Radrizzoni - il cittadino dovrebbe poter esprimere nell'ambito delle Dat la propria volontà a ricevere o meno tali trattamenti. Nei casi di stato vegetativo permanente o patologie neurologiche degenerative in fase avanzata, la decisione di iniziare o sospendere nutrizione artificiale e ventilazione assistita andrebbe affrontata caso per caso da medici e familiari». Sospende il giudizio la Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo). Ha, infatti, convocato per i prossimi giorni la Consulta nazionale di deontologia medica per «una prima valutazione del testo e perla individuazione delle modalità per una larga consultazione: le nostre osservazioni al testo costituiranno il merito delle nostre azioni di determinata sollecitazione al legislatore per il varo definitivo di norme rispettose di una relazione di cura unica e irripetibile, dei principi di libertà del paziente e dell'autonomia del medico».

I punti Così il ddl sul biotestamento
  1. DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO valide solo quelle espresse nelle forme previste dalla legge. Nelle Dat si potranno indicare solo i trattamenti che si desidera attivare
  2. QUANDO SI ATTIVANO LE DAT Quando il soggetto si trova nell'Incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale Integrativa corticosottocorticale
  3. FIDUCIARIO In sua assenza, la Dat prevede che i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari indicati dal Codice Civile
  4. MEDICO Le volontà espresse dal paziente nelle Dat rimangono non vincolanti per II medico
  5. NUTRIZIONE _. Alimentazione e idratazione artificiali non faranno parte delle dichiarazioni anticipate dl trattamento (Dat), ma potranno essere sospese in casi eccezionali, quando il paziente in stato terminale non è più in grado di assimilarli e risultino non più efficaci
  6. LEA Ai pazienti In stato vegetativo sarà garantita l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare prevedendola tra i livelli essenziali di assistenza

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