giovedì 4 novembre 2010

PMA: LA CORTE EUROPEA NON È CONTRO L’ITALIA E LA LEGGE 40 di Lorenza Violini, Ordinario di Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Milano; Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita - http://www.scienzaevita.org/materiale/Newsletter40.pdf

Nei giorni scorsi molti hanno enfatizzato le ricadute negative sulla nostra legge 40 della sentenza della Corte europea di Diritti Dell‟Uomo contro la legge austriaca. Pochi, invece, si sono chiesti che cosa dice veramente questa sentenza che, il 1 aprile di quest‟anno, ha effettivamente condannato l‟Austria a versare 20mila euro, a titolo di risarcimento a due coppie sterili. Motivo: la legge vieta la donazione di ovuli e consente la donazione di spermatozoi solo nell‟ambito della fecondazione in vivo; di conseguenza, tramite questo incrocio di divieti parziali, volti – secondo la difesa governativa – a preservare un pur parziale riferimento alla fecondazione cosiddetta naturale conservando il principio della mater semper certa, si finiva per produrre, nei casi in esame, una violazione del diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU).
I percorsi argomentativi che hanno condotto a considerare discriminatorio e irrazionale il regime giuridico introdotto dalla legge in esame si identificano con riferimento al caso, anzi ai casi concreti portati all‟attenzione della Corte. In particolare, delle due coppie ricorrenti, una considerava irrazionale che, essendo la donna in grado di produrre ovuli ma essendo incapace di concepire per impervietà delle tube, non potesse ricorrere alla fecondazione in vitro con seme donato visto che questo avrebbe consentito di conservare il principio della mater semper certa; l‟altra considerava discriminatorio non poter accedere alla donazione di ovulo essendo il marito fertile. Essa avrebbe infatti potuto generare figli con un patrimonio cromosomico noto almeno per la metà, cosa che è consentita dalla legge nel caso in cui la parte infertile della coppia sia il marito. Nel confronto tra donna sterile/maschio fertile e maschio sterile/donna fertile si metteva in atto per legge un caso classico di gender discrimination.
Quali le possibili ricadute sulla nostra legge? Esse sono difficili da identificare visto che da noi l‟eterologa è bandita in toto. Ma c‟è di più. La sentenza europea, pur censurando la natura discriminatoria in base al sesso del divieto di donazione di ovuli, non censura ma anzi tiene nella dovuta considerazione le diverse legislazioni vigenti nei diversi Paesi europei e considera le motivazioni di natura morale e sociale una base più che accettabile (“ particularly weighty”) per identificare i principi di fondo che devono regolamentare la materia (“on a stage of deciding whether or not to allow artificial procreation in general”). Il che è perfettamente coerente con la natura della Corte stessa, che è un giudice internazionale dei diritti e non certo un superlegislatore.

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