«Farmacisti: una legge per sancire l’obiezione» - Tre progetti per non dover vendere prodotti abortivi - DA ROMA PIER LUIGI FORNARI – Avvenire, 17 novembre 2010
Sono in attesa di essere inseriti nel ca lendario del Senato tre disegni di leg ge per garantire il diritto alla obiezio ne di coscienza dei farmacisti di fronte ai prodotti abortivi. Una tale facoltà per la ca tegoria è già inscritta nell’ordinamento vi gente, ma per sancirla in modo inequivoca bile, a questo punto, serve una legge di interpretazione autentica.
Il ddl sono di tre esponenti del Pdl: Stefano De Lillo, Luigi D’Ambrosio Lettieri e Ada Spa doni Urbani. Di essi si è parlato ieri in un convegno al Senato. «Il diritto del farmaci sta di sollevare la clausola di coscienza – ha detto De Lillo - è già riconosciuto dalla Co stituzione italiana e da norme internazio nali. Ma se per il medico è ormai una que stione accettata, per il farmacista non è co sì ». Eppure la legge n. 413 del 1993 ricono sce l’obiezione di coscienza di ricercatori e tecnici di laboratorio nella sperimentazione sugli animali.
«La questione è però sempre più stringente – ha aggiunto De Lillo – in vista del possibi le arrivo nelle farmacie, anche della pillola dei 5 giorni dopo, dopo quella del giorno do po, che impedendo l’annidamento provoca la morte del concepito». «Una pillola del l’inganno », l’ha definita la Spadoni Urbani, perché «i farmacisti sono tenuti a dispensa re medicinali che curano le malattie, men tre questo prodotto non cura, anzi, può pro vocare la morte». «Mi trovo a disagio - ha e videnziato D’Ambrosio Lettieri – perché il problema dell’obiezione dei farmacisti an dava risolto tempo fa. Il diritto già esiste, ma ci vuole una legge ordinaria che lo sancisca. Facciamola subito: prepariamo una nota per il presidente del Senato Renato Schifani per la calendarizzazione e si apra il dibattito. È un diritto di garanzia per l’intera comunità». È solo «un formalismo giuridico» l’opposi zione al suo esercizio già con la normativa vigente, secondo Giacomo Rocchi gip del Tribunale di Firenze. In sostanza, infatti, l’ar ticolo 9 della legge 194 assicura l’obiezione a tutto il personale sanitario, clausola riba dita dalla legge 40 che peraltro vieta con u na sanzione penale la distruzione di em brioni. «La legge deve garantire un diritto pieno, potestativo – ha argomentato il ma gistrato –, all’obiettore non deve essere ri chiesto di farsi carico della erogazione del servizio pubblico, compito che spetta alla regione e allo Stato». Nel ricordare la risolu zione recentemente approvata dal Consiglio d’Europa, Rocchi ha sottolineato: «Si tratta di un diritto fondamentale, senza di esso si rischia la deriva verso uno Stato totalitario». Il senatore dell’Udc, Claudio Gustavino, ha evidenziato l’importanza dell’educazione alla vita anche al fine di attuare quella parte che rimasta lettera morta della legge 194. «Il farmacista è chiamato a diffondere questa cultura», ha continuato Daniele Bosone del Pd.
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