FECONDAZIONE ASSISTITA - Legge 40, ancora un rinvio alla Corte Costituzionale - Il tribunale di Catania rimanda alla Suprema corte sulla legittimità del divieto di eterologa - Redazione online – http://www.corriere.it 2 novembre 2010
MILANO - Ancora una rinvio alla Corte costituzionale per cambiare la legge 40 sulla fecondazione assistita (del 2004). Questa volta è il tribunale di Catania che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla parte della legge 40 che vieta la fecondazione eterologa, quella con seme o ovuli che arrivano da donatori esteri. Un sentenza che ricalca in parte quando già stabilito con sentenza del tribunale di Firenze due settimane fa. A spiegarlo è stata l'avvocato Marilisa D'Amico, docente di Diritto costituzionale all'università di Milano, membro del collegio di difesa della coppia che ha fatto ricorso: «Non si può discriminare una coppia in ragione del grado di sterilità». Risposta immediata del sottosegretario alla Salute Eugenia Roccella, «fiduciosa» che la legge non venga cambiata. «È evidente che prosegue l'attacco ideologico alla legge sulla procreazione assistita che, invece, ha già resistito», ha detto, « perché è stata sostanzialmente confermata dalla pronuncia della Corte costituzionale del 2009 e ha ormai dimostrato di dare buoni risultati».
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - Una coppia che non ha ovuli o seme, in base alla legge italiana, spiega l'avvocato Marilisa D'Amico che ha seguito il ricorso assieme agli avvocati Costantini, Clara e Papandrea, non può infatti fare uso delle tecniche di fecondazione assistita perché è vietato l'utilizzo di materiale genetico (appunto ovuli o seme) esterni alla coppia. È sulla base anche di questa considerazione che è stato presentato il ricorso urgente che ha portato al rinvio della legge 40 all'esame della Corte costituzionale, per la seconda volta in pochi giorni e sempre sul tema della fecondazione eterologa, caposaldo della legge italiana. «Il tribunale di Catania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del divieto assoluto di fecondazione eterologa - ha aggiunto il legale - rispetto al principio di eguaglianza, diritto alla salute e conformità delle norme italiane a quelle europee». Il ricorso era stato impostato non solo rispetto alla sentenza della Corte europea che aveva condannato la legge austriaca, simile a quella italiana, ma soprattutto riguardo ai principi costituzionali italiani.
UN PERCORSO LUNGO - Si allunga così l'elenco delle sentenze che sono intervenute per cambiare la legge 40 sulla fecondazione assistita. Questi i precedenti. Il 16 luglio 2005, un giudice del tribunale di Cagliari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13. Il caso riguardava una donna portatrice sana di beta-talassemia, alla quale era stata negata la possibilità della diagnosi preimpianto. Il 9 novembre 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso perché formulato in modo contraddittorio, ma senza entrare nel merito. Il 24 settembre 2007 una sentenza del tribunale di Cagliari ha riconosciuto che la diagnosi preimpianto è consentita «sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 40 e ha ordinato all'istituto ospedaliero interessato di eseguirla». Il 23 gennaio 2008, il Tar del Lazio, oltre ad annullare le linee guida per l'applicazione della legge per «eccesso di potere», ha sollevato la questione di costituzionalità delle norme (articolo 14, commi 2 e 3) che prevedono la possibilità di produrre un numero di embrioni non superiore a tre e l'obbligo del contemporaneo impianto. Il 26 agosto del 2008 il tribunale di Firenze ha sollevato nuove questioni di costituzionalità della legge 40 riproponendo «il problema del limite della creazione di soli tre embrioni che risulta gravemente lesivo della salute delle donne». Inoltre il giudice ha formulato «anche una proposta per ampliare la possibilità di crioconservazione degli embrioni sovranumerari». La Consulta ha accolto la prima parte delle osservazioni con sentenza del primo aprile 2009, quanto alla seconda parte è stato introdotta una deroga al divieto di crioconservazione degli ovuli. Il 13 gennaio del 2010 il giudice Antonio Scarpa, del Tribunale di Salerno, ha autorizzato, per la prima volta in Italia, la diagnosi genetica preimpianto per una coppia fertile portatrice di una grave malattia ereditaria, l'atrofia muscolare spinale di tipo 1, in deroga alla legge 40 che consente le pratiche di procreazione assistita solo per casi di sterilità e di infertilità. Il 6 ottobre 2020 il tribunale di Firenze ha inviato all'esame della Corte costituzionale la legge 40 sulla parte che riguarda il divieto assoluto di fecondazione eterologa. Principio messo in discussione anche dalla sentenza del tribunale di Catania.
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