Biotestamento:Tribunale Firenze, ciascuno libero di decidere
LA SENTENZA - Biotestamento, il tutore legale può fermare le cure non volute
Il Tribunale di Firenze ha accolto la richiesta di un settantenne di nominare un "amministratore di sostegno" che, nel caso di grave malattia, imponga ai medici l'interruzione di trattamenti sanitari contrari alla volontà precedentemente espressa dal paziente.
FIRENZE - C'è un modo legale di far valere già da oggi il 'biotestamento': la volontà del malato può essere espressa dall'"amministratore di sostegno", una sorta di tutore legale che, nel caso di perdita di coscienza, può a norma di legge impedire ai medici di procedere con la rianimazione o anche con alimentazione e idratazione artificiale. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, che ha accolto il ricorso di un cittadino di 70 anni, in perfetta salute. Lo strumento dell'ordinamento giuridico per garantire la libertà di scelta è fornito dalla legge sull'amministrazione di sostegno (legge 9 gennaio 2004 n.6), che ha modificato , l'articolo 408 prevedendo l'istituzione dell'amministratore di sostegno.
Questa forma di tutela legale, ammette l'avvocato Sibilla Santoni, che ha difeso il ricorrente, è stata "pensata dal legislatore per questioni prevalentemente economiche". Tuttavia il giudice del tribunale di Firenze ha accolto la tesi del ricorrente, secondo la quale l'amministratore di sostegno può legittimamente essere considerato anche, spiega Santonim "una sorta di 'tutore', come era peraltro il papà di Eluana, ma con un compito già in anticipo riconosciuto dal giudice. Quindi, se il cittadino perdesse la facoltà di comunicare o la coscienza, l'amministratore può presentarsi dai medici con l'ordinanza del giudice e chiedere di sospendere tutti i trattamenti che il cittadino ha in precedenza escluso. In questo caso specifico, il giudice Palazzo autorizza l'amministratore di sostegno, "sempre qualora il richiedente non abbia nel frattempo cambiato idea". Il ricorrente è dunque la prima persona in Italia che può contare su una sorta di esecutore legale del suo biotestamento. Una tesi che potrebbe già essere smontata dalla sentenza di secondo grado, ma che, sottolinea l'avvocato Santoni, costituisce un importante precedente per il nostro ordinamento giuridico: "Da oggi chiunque può nominare un amministratore di sostegno, che naturalmente può essere anche un fratello o una moglie, perché eviti, nel caso malaugurato di un incidente, che si effettuino interventi sanitari sul nostro corpo contro la nostra volontà". "Il Tribunale di Firenze - sottolinea il legale - ha detto, dunque, "Sì" al testamento biologico, evidenziando che la libertà di scegliere a quali trattamenti sanitari essere sottoposti è garantita da numerose norme costituzionali e che eventuali leggi che non rispettassero tali norme sarebbero a prima vista incostituzionali, oltre che non democratiche". "E' un precedente importante - ribadisce Santoni - anche perchè il ministero ha chiarito che i Comuni non possono accogliere i registri con i testamenti biologici, e la legge ancora è ferma in Parlamento. Con questo escamotage ai cittadini è riconosciuto il diritto della libera scelta". Questo il testo dell'art.408 del codice civile: "La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo".
(12 gennaio 2011) © Riproduzione riservata
Fonte: http://www.repubblica.it
BIOTESTAMENTO: PALAGIANO (IDV), BENE SENTENZA TRIBUNALE FIRENZE
(ASCA) - Roma, 12 gen - ''Esprimo viva soddisfazione per la sentenza del Tribunale di Firenze sul testamento biologico. Come per la legge 40, anche nel caso delle dichiarazioni anticipate di trattamento, sono i giudici e mettere ordine nella confusione dei politici''. Lo dichiara l'On. Antonio Palagiano, Capogruppo in Commissione Affari Sociali e Responsabile Nazionale Sanita' dell'Italia dei Valori. ''La liberta' di scelta - prosegue Palagiano - deve essere alla base di uno Stato laico come il nostro e la sentenza di Firenze non fa altro che ribadire questo semplice e fondamentale concetto sancito gia' chiaramente dalla nostra carta costituzionale''. ''Mi auguro che, anche alla luce della sentenza del tribunale di Firenze, ci sia un atto di resipiscenza operosa da parte di quegli esponenti politici che stanno tentando di far diventare legge un testo che vorrebbe imporre una morale di Stato, ledendo i principali diritti dei cittadini ed ingannandoli appellandosi a principi clericali ed oscurantisti'', spiega il Responsabile Nazionale Sanita' dell'Italia dei Valori. ''L'Italia dei Valori continuera' a battersi per garantire agli italiani una legge che garantisca la liberta' e l'autonomia della persona e non tenda, al contrario, ad annientarla nel momento piu' delicato dell'esistenza umana'' conclude Palagiano.
12-01-11
res-mpd/mcc/ss
Fonte: http://www.asca.it
Il biotestamento è legittimo, lo dicono i giudici
Il tribunale di Firenze ha detto, in un certo senso, sì al biotestamento. Accogliendo il ricorso di un settantenne, tra l’altro in perfetta salute, ha stabilito infatti che la volontà del malato possa essere espressa da un “amministratore di sostegno”, ossia una sorte di tutore legale il quale, nel caso di perdita di coscienza, può a norma di legge impedire ai medici di procedere con la rianimazione o anche con alimentazione e idratazione artificiale.
Su quali basi? L’appiglio giuridico per garantire la libertà di scelta sul fine di vita è dato dalla legge n.6 del 9 gennaio 2004: quella che modifica l’articolo 408 e che prevede l’istituzione dell’amministratore di sostegno, una figura pensata dal legislatore soprattutto per questione economiche. Ma che, secondo l’avvocato Sibilla Santoni, nominata difensore del ricorrente, può essere considerata, con legittimità, anche come “una sorta di tutore” in merito alle applicazioni della biologia e della medicina. I giudici le hanno dato ragione.
E prevedibili sono state le polemiche, tra coloro che difendono la decisione del tribunale di Firenze e chi parla di un’invasione di campo. Tuttavia, al di là di come uno la pensi in materia, c’è poco da rimproverare ai giudici del capoluogo toscano, i quali hanno fatto semplicemente il loro mestiere, cercando di decidere in un campo dove dura, da troppo tempo, un vuoto normativo. E l’assenza di una legge “ad hoc” si fa sentire da anni, almeno dal caso Englaro, che due anni fa spaccò in due il Paese, laici da una parte, cattolici dall’altra.
Era il 27 marzo 2009. Il Senato, poco dopo la morte di Eluana, approvò un breve testo di nove articoli, che poi si è impantanato in Parlamento. E, infatti, il ddl in questione approderà alla Camera a febbraio di quest’anno, esattamente due anni dopo. Inutili, quindi, ora i cori da stadio pro e a favore di una sentenza che trova una soluzione in un campo senza regole, dove i cavilli spuntano, di volta in volta, in mezzo al ginepraio normativo italiano.
Se il biotestamento (al pari di altri temi etici, come le coppie di fatto) è un tema cruciale per la società italiana, è bene che il Parlamento decida in fretta. Anche se c’è chi sostiene il contrario. Come ha fatto l’oncologo Umberto Veronesi in un’intervista al Corsera, due giorni prima della sentenza del tribunale Firenze, a sostegno dello status quo: ”Meglio nessuna legge. Ora come ora, applicando la Convenzione di Oviedo firmata anche dall’Italia, il testamento biologico troverebbe comunque il suo rispetto e la sua applicazione. Basta un notaio. Con la legge in discussione alla Camera, invece, la vita artificiale diventa un obbligo”.
massimo morici
Giovedì 13 Gennaio 2011
Fonte: http://blog.panorama.it/italia/2011/01/13/il-biotestamento-e-legittimo-lo-dicono-i-giudici/
BIOTESTAMENTO: TRIBUNALE, IL TUTORE LEGALE PUO' FERMARE LE CURE
(AGI) - Roma, 12 gen. - Un "amministratore di sostegno", una sorta di tutore legale a cui viene affidato un compito preciso in caso di perdita di coscienza, puo' a norma di legge impedire ai medici di procedere con la rianimazione o anche con alimentazione e idratazione artificiale. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, che ha accolto il ricorso di un cittadino di 70 anni, in perfetta salute. "Da oggi - sottolinea l'avvocato Sibilla Santoni - chiunque puo' nominare un amministratore di sostegno, che naturalmente puo' essere anche un fratello o una moglie, perche' eviti, nel caso malaugurato di un incidente, che si effettuino interventi sanitari sul nostro corpo contro la nostra volonta'". "Il Tribunale di Firenze - sottolinea il legale - ha detto, dunque, "SI" al Testamento Biologico, evidenziando che la liberta' di scegliere a quali trattamenti sanitari essere sottoposti e' garantita da numerose norme costituzionali e che eventuali leggi che non rispettassero tali norme sarebbero a prima vista incostituzionali, oltre che non democratiche". Lo strumento per garantire la liberta' di scelta e' fornito dalla legge sull'amministrazione di sostegno, l'articolo 408 del codice civile del 2004, che prevede l'istituzione di questa figura con compiti predeterminati e riconosciuti dal giudice. "Una figura - confessa Santoni - pensata dal legislatore per questioni prevalentemente economiche, ma che con questo ricorso abbiamo fatto diventare una sorta di 'tutore', come era peraltro il papa' di Eluana, ma con un compito gia' in anticipo riconosciuto dal giudice. Quindi, se il cittadino perdesse la facolta' di comunicare o la coscienza, l'amministratore puo' presentarsi dai medici con l'ordinanza del giudice e chiedere di sospendere tutti i trattamenti che il cittadino ha in precedenza escluso. In questo caso specifico, il giudice Palazzo autorizza l'amministratore di sostegno, "sempre qualora il richiedente non abbia nel frattempo cambiato idea", a impedire che i medici effettuino rianimazione cardiopolmonare, dialisi, ventilazione e alimentazione forzata e artificiale, mentre autorizza le cure palliative, compresi gli oppiacei, atte a lenire il dolore del paziente anche se cio' significasse una riduzione dell'aspettativa di vita. "E' un precedente importante - ribadisce Santoni - anche perche' il ministero ha chiarito che i Comuni non possono accogliere i registri con i testamenti biologici, e la legge ancora e' ferma in Parlamento. Con questo escamotage ai cittadini e' riconosciuto il diritto della libera scelta".
14:01 12 GEN 2011
Fonte: http://www.agi.it
Fine vita, strappo dei giudici - "Il tutore può fermare le cure" - Il tribunale di Firenze accoglie il ricorso di un uomo: il cittadino è libero di scegliere
MARIA VITTORIA GIANNOTTI
FIRENZE
È un precedente importante nel tormentato percorso della giurisprudenza italiana in materia di testamento biologico. Il tribunale di Firenze si pronuncia in modo favorevole alla libertà del singolo di scegliere come morire. Ieri mattina i giudici - dopo la sentenza della magistratura modenese, che due anni fa aprì la strada – ha accolto il ricorso presentato da un settantenne ancora «in buono stato di salute fisica e mentale». Nella sentenza, il giudice ha affrontato anche la questione delle cure palliative, dando il via libera alla somministrazione degli oppiacei anche nel caso in cui questi aumentino il rischio di anticipare la morte.
Tempo addietro, il settantenne, determinatissimo nel portare avanti la sua battaglia, si era già rivolto a un notaio per dettare le sue volontà nel caso, malaugurato, di un incidente o di un’improvvisa malattia. Ma poi, confortato dalla sentenza modenese, ha deciso anche di percorrere la strada della giustizia ordinaria. E così, assistito dalla figlia – avvocato di professione – si è rivolto alla magistratura richiedendo la possibilità «di nominare un amministratore di sostegno autorizzato, per il tempo di eventuale perdita della capacità auto determinativa».
Lo scopo? Opporsi, in caso di necessità, a determinati trattamenti sanitari come la respirazione artificiale, ma anche la rianimazione, l’alimentazione e l’idratazione forzate. A farsi portavoce della volontà del malato, diventato incapace di esprimersi per perdita di coscienza, sarebbe quindi la figura dell’« amministratore di sostegno», che a norma di legge può intervenire impedendo ai medici di procedere con i trattamenti a cui il suo assistito ha scelto, quando era in condizioni di farlo, di non essere sottoposto.
Nel caso del settantenne fiorentino, la scelta per svolgere il delicato compito è ricaduta sulla moglie. E non è escluso che adesso anche quest’ultima intraprenda lo stesso percorso, nominando il consorte come tutore. «Dopo che il governo ha emanato una circolare che nega valore ai registri sul testamento biologico istituiti dai vari comuni italiani – commenta l’avvocato Sibilla Santoni, senza nascondere la soddisfazione per la vittoria riportata in aula - questo decreto della magistratura fiorentina costituisce uno strumento per assicurare al cittadino la libertà di scegliere in materia di trattamenti sanitari».
La decisione del tribunale fiorentino è basata sulla legge che nel gennaio di sei anni fa istituì la figura dell’amministratore di sostegno. Ma quello strumento normativo, pensato dal legislatore per questioni più specificatamente economiche si è rivelato adeguato a sancire e garantire la possibilità di scelta. «Il Tribunale – continua Santoni - ha evidenziato che la libertà di scegliere è garantita da numerose norme costituzionali». Immediate le reazioni del mondo politico. Il sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella critica «l'uso improprio» da parte di alcuni magistrati della figura dell'amministratore di sostegno; Paola Binetti dell'Udc deplora «il tempismo perfetto» della sentenza, mentre Ignazio Marino (Pd) invita a smetterla «con questo clima da stadio» e chiede alla politica di «fare un passo indietro. Basta un emendamento per sostituire interamente la legge attuale con un solo articolo per sancire due principi: libertà di indicare fino a che punto si intende essere sottoposti alle cure, nel caso si perda la coscienza; offerta e garanzia di terapie, come l’idratazione e l’alimentazione forzata, solo a chi non le rifiuti esplicitamente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento».
13/01/2011 - IL TESTAMENTO BIOLOGICO
Nessun commento:
Posta un commento