Legge verso l’Aula: i nodi da sciogliere - In calendario a febbraio la discussione a Montecitorio del ddl ancora fermo in Commissione Affari sociali dopo l’approvazione del marzo 2009 in Senato. Indisponibilità della vita, volontà del paziente, nutrizione assistita tra i punti chiave della norma di Ilaria Nava, Avvenire, 20 gennaio 2011
vita & diritto
L’ultimo pressing è arrivato dal Tribunale di Firenze, che nei giorni scorsi ha accolto il ricorso di un settantenne in buona salute che voleva la nomina di un amministratore di sostegno autorizzato, nel caso di perdita della capacità di intendere e volere, a opporsi a trattamenti come rianimazione, dialisi, ventilazione e alimentazione assistita. Il tutto a pochi giorni dalla discussione alla Camera del disegno di legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat). Una legge ora osteggiata da chi fino a qualche tempo fa l’aveva fortemente voluta, come Umberto Veronesi, che ieri ribadito sul settimanale Oggi come sia «meglio nessuna legge».
I punti che alcuni non riescono a digerire sono quelli che riconoscono «la vita umana come diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere» (articolo 1); quello che afferma il divieto di eutanasia e suicidio assistito (articoli 1 e 6); la disciplina su idratazione e alimentazione assistite, dove si prevede che non possano essere oggetto di Dat e siano mantenute fino al termine della vita «a eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo» (articolo 3 ).
Ma non basta: c’è l’articolo 4, nel quale si dispone che eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla legge non hanno valore e non possono essere utilizzati per ricostruire la volontà; il ruolo del medico, che «non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica» e che valuta le indicazioni del fiduciario «in scienza e coscienza, in applicazione del principio di inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza» (articolo 7).
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