Obiezione - Sulla coscienza una tutela internazionale - Grande e giustificata eco ha ottenuto nei giorni scorsi la decisione del Consiglio d’Europa sul progetto di risoluzione che intendeva comprimere il diritto all’obiezione di coscienza a favore di un’estensione della pretesa di abortire. Qualcuno ha contestato l’esito del voto (la bocciatura della risoluzione) asserendo che il diritto all’obiezione andrebbe condizionato a un superiore e ipotetico 'diritto ad abortire'. - Costoro forse ignorano che l’obiezione di coscienza è tutelata a livello europeo e internazionale. - Tommaso Scandroglio – Avvenire, 21 ottobre 2010
Cominciamo con la Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo, che all’articolo 18 sancisce che «ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione». Parole identiche sono usate dall’articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Passando agli Stati europei, l’articolo 10 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea – «Libertà di pensiero, di coscienza e di religione» – recita che «il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio». Analogamente la Convenzione europea sui diritti umani riconosce la libertà di coscienza come diritto fondamentale (articolo 9) e ammonisce che «il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere» (articolo 14). Ciò a dire che un medico non può essere discriminato sul luogo di lavoro se è contrario all’aborto, né tantomeno può essere costretto, tramite indebite pressioni, a compiere atti che ripugnano alla propria coscienza. ello stesso tenore è la direttiva del Consiglio europeo del 27 novembre del 2000 riguardante il diritto al lavoro: «Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione o convinzioni personali (...) dovrebbe essere pertanto proibita in tutta la Comunità». Anche l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa si è espressa a favore dell’obiezione di coscienza con la raccomandazione 1518 del 2001, la quale puntualizzava che «il diritto all’obiezione di coscienza è un aspetto fondamentale del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione». Questo pronunciamento fa eco alla risoluzione 337 e alla raccomandazione 478 del 1967 della stessa assemblea, nonché alle raccomandazioni 816 del ’77 e n. R(87) del Consiglio europeo dei ministri nel 1987. In sintesi sia a livello internazionale che a livello europeo l’obiezione di coscienza non è considerata una mera facoltà di fatto bensì un vero e proprio diritto che deve essere garantito.
Decidendo di non ridimensionare il diritto all’obiezione, il Consiglio d’Europa ha dunque agito in piena coerenza con i pronunciamenti di autorevoli organismi internazionali e ha deciso di conservare la tutela legale del medico obiettore, segnando un punto a favore della vita nascente.
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