martedì 5 luglio 2011

Avvenire.it, 5 luglio 2011 - IL DDL - I punti chiave della norma

Un punto fondamentale della proposta di legge sul fine vita è il fatto che alimentazione ed idratazione non possono essere oggetto di dichiarazioni anticipate di trattamento (dat) ed è espressamente vietato sospendere la loro somministrazione nelle varie forme in cui la scienza è in grado di fornirle al paziente. Nel passaggio a Montecitorio è stato prevista, però, una eccezione a questa norma nel caso in cui «le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche del corpo». Questa specificazione era assente nel testo approvato al Senato, che secondo alcuni sarebbe da preferire nel timore della apertura di spazi di arbitrio. Allo stesso modo l’allargamento della platea dei soggetti per i quali entrano in vigore le dat avvenuto alla Camera richiederebbe precisazioni, perché ad esempio, potrebbe esserci un rischio di abusi in una equiparazione dei malati di Parkinson e di Alzheimer agli stati vegetativi persistenti. Il testo in ogni modo non configura una vincolatività delle dat per il medico curante, anzi la commissione Affari costituzionali ha ottenuto che anche il parere del comitato di specialisti non sia per lui obbligante in caso di contrasto con il fiduciario.
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