martedì 4 dicembre 2012


IL CASO/ La legge sui figli legittimi li rende "orfani" del tribunale dei minori 

Redazione - http://www.ilsussidiario.net
martedì 4 dicembre 2012
Lo scorso 27 novembre la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge che sancisce  l'equiparazione dei diritti dei figli naturali e dei figli legittimi, eliminando le disparità di trattamento  che persistevano nel nostro ordinamento tra i figli nati all'interno o fuori dal matrimonio. Già la Corte Costituzionale era più volte intervenuta con numerose pronunce per dichiarare la contrarietà di alcune norme che prevedevano tali disparità tra diverse categorie di figli, rispetto non solo alla Costituzione, ma anche alle normative sovranazionali.
Se, dunque, con la recente riforma l'Italia può dirsi allineata agli standard definiti dalle linee guida della Comunità Europea in tema di giustizia minorile, rimane da valutare un aspetto controverso che merita un particolare approfondimento. Mi riferisco allo spostamento di competenze operato dalla nuova normativa verso il Tribunale ordinario per tutti quei procedimenti relativi all'affidamento dei minori (ex artt. 317 bis e 316 c.c.), a scapito delle competenze del Tribunale per i minorenni.
La riforma ha infatti eliminato il dualismo della tutela giudiziaria che sino ad oggi aveva caratterizzato il nostro ordinamento, che prevedeva la competenza del Tribunale per i Minorenni per i figli naturali e del Tribunale ordinario per i figli nati all'interno del matrimonio. Tale spostamento  suscita tuttavia alcune perplessità in tema di tutela del minore, pur essendo giustificato dall'esigenza di coerenza sistematica della riforma, che se non avesse operato anche sul piano processuale - oltre che su quello sostanziale - non avrebbe sancito un'effettiva equiparazione dello status giuridico di figlio naturale con quello di figlio legittimo.
Chi lavora quotidianamente in questo settore, infatti, sa che il Tribunale per i Minorenni fornisce particolari strumenti - quali ad esempio la presenza dei Magistrati Onorari, lo stretto contatto con i Servizi Sociali, veri e propri ausiliari del Giudice e il continuo monitoraggio del fascicolo sino all'emissione del provvedimento definitivo - che il Tribunale Ordinario (quantomeno nelle sedi ove non esistono sezioni specializzate) non riesce e non può garantire, a causa dell'eccessivo carico giudiziario, ma anche in quanto quest'ultima è sede più adeguata alla definizione dei provvedimenti di natura più strettamente economica.
Lo spostamento di competenze operato dalla riforma suscita ulteriori dubbi in merito anche all'esigenza della specializzazione in questa materia, riaffermata anche dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa con le linee guida del 17 novembre 2010, ove si è ribadita la necessità di un giudice specializzato per le questioni inerenti i minori.
Probabilmente un'effettiva armonizzazione della legislazione in materia si potrebbe ottenere attraverso una riforma organica complessiva, che preveda  il riordino delle competenze tra giudice ordinario e minorile con la creazione del Tribunale della Famiglia. Tale istituto dovrebbe prevedere la competenza di un unico giudice specializzato per i minori e la famiglia, ma, pur essendo da tempo auspicato, è tuttora oggetto di progetti all'esame del Parlamento.
Allo stato attuale, pertanto, non resta che valutare quali saranno gli esiti della riforma appena varata,  in particolare in relazione allo spostamento di competenza, nella pratica giuridica.
(Marta Villa)
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