martedì 15 febbraio 2011

Adozioni ai “single”: la Cassazione strappa - In sentenza “esortazione” al Parlamento - Antonelli: «La priorità è il bene del bambino, che esige la presenza di un padre e di una madre» di Paolo Ferrario, Avvenire, 15 febbraio 2011

DA MILANO
«Il legislatore nazionale ben potrebbe prevedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento del­l’ambito di ammisssibilità dell’ado­zione di minore da parte di una per­sona singola anche con gli effetti del­l’azione legittimante». Al di là del giu­ridichese, con questa “esortazione” al Parlamento, contenuta nella sen­tenza 3572 depositata ieri, la Corte di Cassazione sembra proprio voler a­prire una breccia all’adozione da parte dei single. La Suprema Corte è stata chiamata a giudicare sul caso di una donna di Genova, che aveva chiesto l’adozione pienamente le­gittimante di una bambina con la quale aveva vissuto per due anni pri­ma in Russia e poi negli Stati Uniti, ottenendo anche un certificato di a­dozione da parte del Tribunale del­la Columbia. Rientrata in Italia, la donna ha chiesto il medesimo rico­noscimento ottenendo, però, sol­tanto una parziale “vittoria”. La Cas­sazione, infatti, le ha negato l’ado­zione nella formula pienamente le­gittimante, convalidando però quel­la nella formula “speciale”, che pre­vede limitazioni, consentita e tra­scritta in Italia con decreto della Cor­te d’Appello di Genova del 2009.

Contestualmente, la Cassazione ha appunto “esortato” il legislatore ita­liano a intervenire, ritenendo matu­ri i tempi affinchè i single possano a­dottare, con meno difficoltà, i bam­bini rimasti soli o abbandonati dai genitori naturali. Avanzando la ri­chiesta, i giudici hanno ricordato che anche la Convenzione di Strasbur­go del 1967 sui fanciulli, riferimento per le norme sulle adozioni, non contiene preclusioni verso i single.

Allo stato attuale, ha comunque ri­conosciuto la Cassazione, l’adozio­ne legittimante è consentita soltan­to ai «coniugi uniti in matrimonio, avendo finora ritenuto il legislatore tale situazione opportuna e neces­saria nell’interesse dei minori».

Lo stesso cui guarda il cardinale En­nio Antonelli, presidente del Consi­glio per la famiglia. Nei procedimenti di adozione, ha ricordato il porpo­rato, «in linea generale, la priorità è il bene del bambino, che esige un pa­dre e una madre: questa dovrebbe essere la normalità». Così la pensa anche il presidente del Tribunale per i minori di Roma, Melita Cavallo.

Un’evidenza - che però per alcuni tanto evidente non è - richiamata anche dal presidente del Forum del­le famiglie, Francesco Belletti, che ri­corda come in Italia ci sia una «gran­dissima disponibilità di coppie pron­te all’adozione sia nazionale che in­ternazionale ».

«Non esiste un diritto dell’adulto al­l’adozione – insiste Belletti – ma esi­ste soltanto il diritto del bambino ad essere educato in una famiglia. Per questo va garantita la completa ge­nitorialità, il fatto cioè di avere un padre e una madre, a chi è già stato così duramente colpito dalla vita».

Contrario alla sentenza della Cassazione anche il presidente della Commissione adozioni internazionali, Carlo Giovanardi: «Non c’è nessuna novità rispetto al quadro normativo italiano, dove in casi eccezionali è riconosciuta, seppure in maniera at­tenuata, la possibilità di adottare a singole persone». Di «suggerimento perlomeno avventato» da parte del­la Cassazione, parla infine il depu­tato dell’Udc, Enzo Carra, perplesso sull’esortazione dei supremi giudici al Parlamento. 

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