La legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento andrà in aula a Montecitorio lunedi 21 febbraio. Entro questa data dovrebbero arrivare alla commissione Affari Sociali della Camera gli ultimi due pareri, delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali. Le altre hanno già fornito le loro determinazioni sulla proposta di legge, dando pareri favorevoli, alcuni dei quali condizionati. Lacommissione per le questioni regionali ha suggerito un più ampio coinvolgimento delle autonomie regionali nella fase di attuazione del provvedimento; la commissione Bilancio ha proposto di specificare l’assenza di oneri aggiuntivi. La commissione Affari esteri ha proposto di sopprimere il riferimento alla "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita, fatta a New York il 13 dicembre 2006" dal comma su idratazione e alimentazione assistite.
L’attuale impianto della legge prevede che le Dat possano avere come contenuto "il proprio orientamento circa l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari" (articolo 3, comma 2), e può “anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale", con una definizione quindi piuttosto ampia. Attualmente il contenuto delle dichiarazioni e considerata vincolante per il medico, che sentito il fiduciario, deve prenderle in considerazione. In caso di controversia con quest’ultimo, infatti, la questione viene sottoposta a un collegio di medici che esprime un parere vincolante per il medico curante, che pero non è tenuto a compiere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
Un aspetto che lo stesso relatore alla Camera, Domenico Di Virgilio, ha ripensato, come ha dichiarato in un’intervista ad Avvenire qualche giorno fa: <<Dopo aver a lungo riflettuto e letto, per quanto riguarda l’articolo 7, ritengo più giusto tornare al testo approvato dal Senato e cioè che il parere del collegio a cui si fa ricorso in caso di controversia tra fiduciario e medico curante non sia vincolante. E’ un mio parere personale ricavato dall’esperienza di primario ospedaliero e non a titolo di relatore. L’aula della Camera é sovrana, ma ritengo che vadano rispettate le convinzioni di carattere scientifico e deontologico».
Il quinto comma e dedicato a idratazione e alimentazione, che non possono formare oggetto di Dat e “nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono comunque essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo".
Rispetto al testo approvato a marzo del 2009 in Senato, l’attuale dettato allarga la platea dei soggetti per cui la Dat entra in vigore. Non più pazienti in stato vegetativo ma tutti coloro che si trovino “nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze", anche se l’articolo 3 parla solo di “un‘eventua1e futura perdita della propria capacita di intendere e di volere”.
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