Lavoro - Figli con handicap grave, si moltiplicano i permessi - Lo ha deciso la Corte di Cassazione riguardo al caso di un padre di due gemelli, a cui il datore di lavoro aveva negato il diritto a 2 permessi giornalieri retribuiti, Avvenire, 4 febbraio 2011
L a lavoratrice madre o il lavoratore padre di più figli con handicap grave, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, ha diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino fino a tre anni che sia riconosciuto in questo stato. Lo ha deciso la Corte di Cassazione riguardo al caso di un lavoratore, padre di due gemelli con handicap grave, a cui il datore di lavoro aveva negato il diritto a due permessi giornalieri retribuiti. Inoltre, in seguito alla riforma del processo civile, la Corte potrà dichiarare inammissibili tutti i ricorsi futuri che siano in contrasto con questo principio.
Lavoratori sospesi dell’artigianato: come chiedere l’indennità di disoccupazione.
I lavoratori sospesi del settore artigiano devono presentare la domanda di disoccupazione con requisiti ordinari e ridotti all’Inps entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività. Per avere diritto alla disoccupazione ordinaria occorrono 2 anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di contributi settimanali nel biennio che precede la data di sospensione del rapporto di lavoro; per la disoccupazione con requisiti ridotti, servono 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente. Affinché l’Inps possa erogare la prestazione, poi, è necessario l’intervento dell’ente bilaterale. Inoltre, il lavoratore deve sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità immediata ad accettare un’offerta di lavoro o un programma di formazione. Se una lavoratrice viene licenziata mentre è in maternità obbligatoria o anticipata, il termine per presentare la domanda di disoccupazione, di norma 68 giorni, decorre dalla fine del periodo di maternità. Se nell’arco dei 68 giorni che intercorrono tra la cessazione di un rapporto di lavoro e il termine ultimo di presentazione della domanda, il lavoratore svolge un’attività subordinata per la quale non sono dovuti i contributi per disoccupazione (per esempio apprendistato o associazione in cooperativa), mantiene comunque il diritto all’indennità. Ha diritto all’indennità, sia ordinaria che con requisiti ridotti, anche chi ha un contratto di lavoro intermittente, a tempo indeterminato o determinato, senza obbligo di risposta alla chiamata, quindi senza indennità di disponibilità. Ricordiamo che anche all’indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi (compresi gli apprendisti) si applica la riduzione del 5,84% prevista normalmente per le integrazioni salariali.
Assegno di maternità dei Comuni alle cittadine non comunitarie lungo soggiornanti.
L’assegno di maternità viene concesso dai Comuni a cittadine italiane, comunitarie, o non comunitarie in possesso di carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno Ce per soggiornanti lungo periodo), e di specifici requisiti. Le cittadine non comunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno possono comunque riceverlo, se la carta risulta ancora valida alla data in cui viene presentata la domanda di assegno. Per non perdere il diritto, la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dal parto o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tuttavia, se la cittadina non comunitaria non riesce ad ottenere il rilascio del titolo di soggiorno nei tempi previsti, può allegare alla domanda la ricevuta che prova l’avvenuta richiesta. In questi casi, il Comune tiene in sospeso la domanda finché l’interessata non esibisce il permesso (elettronico o cartaceo), eventualmente anche oltre il termine dei 6 mesi: solo allora il Comune trasmetterà all’Inps i dati della domanda, e l’istituto potrà iniziare a pagare l’assegno. Può beneficiare dell’assegno anche chi è in possesso della carta di soggiorno quinquennale per familiare di cittadino italiano o comunitario, o della carta di soggiorno permanente per i familiari non in possesso della cittadinanza di uno Stato Ue.
Per la consulenza e l’assistenza necessarie, ci si può recare presso la più vicina sede dell’Inas Cisl (gli indirizzi si trovano su www.inas.it, oppure chiamando il numero verde 800 24 93 07): ricordiamo che la consulenza offerta dall’Inas è assolutamente gratuita.
Nessun commento:
Posta un commento