venerdì 4 febbraio 2011

Lavoro - Figli con handicap grave, si moltiplicano i permessi - Lo ha deciso la Corte di Cassazione riguardo al caso di un padre di due gemelli, a cui il datore di lavoro aveva negato il diritto a 2 permessi giornalieri retribuiti, Avvenire, 4 febbraio 2011

L a lavoratrice madre o il la­voratore padre di più figli con handicap grave, in al­ternativa al prolungamento fi­no a tre anni del congedo pa­rentale, ha diritto a due ore di permesso giornaliero retribui­to per ciascun bambino fino a tre anni che sia riconosciuto in questo stato. Lo ha deciso la Corte di Cassazione riguardo al caso di un lavoratore, padre di due gemelli con handicap gra­ve, a cui il datore di lavoro ave­va negato il diritto a due per­messi giornalieri retribuiti. I­noltre, in seguito alla riforma del processo civile, la Corte potrà dichiarare i­nammissibili tutti i ricorsi fu­turi che siano in contrasto con questo princi­pio.

Lavoratori so­spesi dell’arti­gianato: come chiedere l’in­dennità di di­soccupazione.

I lavoratori so­spesi del settore artigiano de­vono presentare la domanda di disoccupazione con requisiti ordinari e ridotti all’Inps entro 20 giorni dalla sospensione del­l’attività. Per avere diritto alla disoccupazione ordinaria oc­corrono 2 anni di anzianità as­sicurativa e 52 settimane di con­tributi settimanali nel biennio che precede la data di sospen­sione del rapporto di lavoro; per la disoccupazione con requisi­ti ridotti, servono 2 anni di an­zianità assicurativa e almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente. Affinché l’Inps pos­sa erogare la prestazione, poi, è necessario l’intervento dell’en­te bilaterale. Inoltre, il lavorato­re deve sottoscrivere una di­chiarazione di disponibilità im­mediata ad accettare un’offerta di lavoro o un programma di formazione. Se una lavoratrice viene licenziata mentre è in ma­ternità obbligatoria o anticipa­ta, il termine per presentare la domanda di disoccupazione, di norma 68 giorni, decorre dalla fine del periodo di maternità. Se nell’arco dei 68 giorni che in­tercorrono tra la cessazione di un rapporto di lavoro e il ter­mine ultimo di presentazione della domanda, il lavoratore svolge un’attività subordinata per la quale non sono dovuti i contributi per disoccupazione (per esempio apprendistato o associazione in cooperativa), mantiene co­munque il dirit­to all’indennità. Ha diritto all’in­dennità, sia or­dinaria che con requisiti ridotti, anche chi ha un contratto di la­voro intermit­tente, a tempo indeterminato o determinato, senza obbligo di risposta alla chiamata, quindi senza inden­nità di disponibilità. Ricordia­mo che anche all’indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi (compresi gli apprendi­sti) si applica la riduzione del 5,84% prevista normalmente per le integrazioni salariali.

Assegno di maternità dei Co­muni alle cittadine non comu­nitarie lungo soggiornanti.

L’assegno di maternità viene concesso dai Comuni a cittadi­ne italiane, comunitarie, o non comunitarie in possesso di car­ta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno Ce per soggior­nanti lungo periodo), e di spe­cifici requisiti. Le cittadine non comunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno pos­sono comunque riceverlo, se la carta risulta ancora valida alla data in cui viene presentata la domanda di assegno. Per non perdere il diritto, la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dal parto o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tuttavia, se la cittadina non comunitaria non riesce ad ottenere il rilascio del titolo di soggiorno nei tempi previsti, può allegare alla domanda la ri­cevuta che prova l’avvenuta ri­chiesta. In questi casi, il Comu­ne tiene in sospeso la doman­da finché l’interessata non esi­bisce il permesso (elettronico o cartaceo), eventualmente an­che oltre il termine dei 6 mesi: solo allora il Comune trasmet­terà all’Inps i dati della doman­da, e l’istituto potrà iniziare a pagare l’assegno. Può benefi­ciare dell’assegno anche chi è in possesso della carta di sog­giorno quinquennale per fami­liare di cittadino italiano o co­munitario, o della carta di sog­giorno permanente per i fami­liari non in possesso della citta­dinanza di uno Stato Ue.

Per la consulenza e l’assistenza necessarie, ci si può recare pres­so la più vicina sede dell’Inas Ci­sl (gli indirizzi si trovano su www.inas.it, oppure chiamando il numero verde 800 24 93 07): ricordiamo che la consulenza of­ferta dall’Inas è assolutamente gratuita. 

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