«Dat», perché queste regole: dieci dubbi e dieci risposte - In questi giorni si sono moltiplicate le prese di posizione di diverso orientamento sul disegno di legge che introduce le Dichiarazioni anticipate di trattamento. Idee e obiezioni che hanno fatto affiorare un gran numero di domande. Eccone dieci – con altrettante risposte – riassuntive di quelle più ricorrenti. - i nodi - Una legge è davvero necessaria? E perché le Dat non devono essere vincolanti? È giusto impedire a chi soffre di terminare la propria vita, se lo desidera? Il dibattito attorno alla norma sul fine vita ha aperto molti interrogativi Che meritano risposte chiare di Alberto Gambino
1.
Il rapporto tra medico e paziente è un territorio molto delicato, specie nella parte terminale della vita. Una legge che si propone di regolamentarlo non rischia di uniformare situazioni che sono ognuna diversa dall’altra?
Perché ci sia un 'rapporto' tra medico e paziente occorre che il malato sia cosciente. Nei casi di incoscienza, per avere elementi di conoscenza sugli orientamenti in ordine alle terapie da somministrare può rivelarsi utile un documento scritto. Proprio perché le situazioni possono essere diversificate e differenti da come erano state immaginate nel momento della redazione del testo, il documento non può essere vincolante.
2.
Non si tutela meglio la vita umana lasciando che sia il medico a decidere insieme al paziente o, se questi non è più cosciente, alla sua famiglia?
Se il paziente è cosciente il problema non si pone, avendo egli piena libertà di decidere su qualunque terapia. Se è incosciente non potranno mai essere i familiari a disporre della salute altrui, per quanto si tratti di persona per la quale si nutre sicuro affetto. Resta centrale il ruolo del medico, che per vocazione deve curare, a meno che non si tratti di situazioni di accanimento terapeutico.
3.
Quando si legifera su una materia come questa non si rischia di cedere anche senza volerlo a forme più o meno mascherate di eutanasia passiva?
Sì, il rischio esiste. Ma l’ordinamento italiano ha già tollerato almeno due casi eclatanti di eutanasia passiva: Welby ed Englaro. In entrambi i casi si è troncata la vita di un essere umano, interrompendo presìdi vitali. Questi casi formano precedenti giurisprudenziali e possono essere seguiti da altri. È compito allora della legge non lasciare che 'zone grigie' diventino vere e proprie 'zone eutanasiche'. Il che avverrebbe certamente in caso di inerzia del legislatore.
4.
Una norma così estesa e complessa non è destinata all’assalto di ricorsi e referendum, come la legge 40?
Lo sarebbe anche una legge di un solo articolo. La norma più chiara dovrebbe riaffermare che è sempre reato la disattivazione di presidi vitali, salvo che questi siano inutili e sproporzionati. Ma se non si ha la forza politica di introdurre una norma del genere, meglio i paletti della legge che niente. Perché niente non sarebbe, stanti i già ricordati precedenti giurisprudenziali che chi opera nel campo del diritto sa essere ben più efficaci dei princìpi generali dell’ordinamento e della dottrina più rigorosa.
5.
Se io scrivo le mie Dat è perché voglio
vederle rispettate. Perché la legge non impone al medico di farlo?
Perché il medico non è un esecutore della volontà altrui. Sarebbe come imporre a un avvocato che fosse il suo cliente a scrivere gli atti giudiziari. Se il paziente è libero, lo è altrettanto il medico, che solo in scienza e coscienza seguirà le Dat.
6.
Se la nutrizione assistita è decisiva per mantenere un paziente in vita, come può non essere considerata una terapia ma solo un sostegno vitale?
Perché la nutrizione (anche quella non assistita) è sempre decisiva per mantenere in vita gli esseri umani. E nessuno si sognerebbe di considerarla 'terapia'.
7.
Ma se anche è un sostegno vitale, perché non posso disporre che un domani venga sospeso, se è quello che desidero? Perché 'disporre la sospensione di un sostegno vitale', in termini giuridici, significa chiedere a un altro di privarmi della vita: proprio questo è il caso dell’eutanasia. Poco importa che si tratti di eutanasia passiva o attiva, perché l’effetto è lo stesso. Anzi, l’eutanasia passiva è addirittura più logorante.
8.
Sospendere l’alimentazione in alcuni casi estremi può essere un gesto di pietà: una persona che soffre, e che non guarirà mai, può chiedere di farla finita. Perché impedirglielo?
Attenzione a non mescolare le situazioni. Se il paziente è cosciente e soffre, ha tutta la libertà di rifiutare finanche l’alimentazione. Ma se il paziente è incosciente, nessuno è in grado di dirci se ci sia sofferenza. La sofferenza è certamente quella di chi gli vive accanto: ma non per questo si ha il potere di interrompere una vita umana. Qui si annida la grande ambiguità dell’autodeterminazione, che è invece stata applicata dai giudici tutelari per giustificare casi di eterodeterminazione – cioè scelta di altri – come è avvenuto nella decisione del padretutore nel caso Englaro.
9.
Sono convinto che l’eutanasia sia una cosa orribile, e non voglio che qualcuno la pratichi su di me o sui miei cari. Ma perché si deve impedire che chi lo desidera possa farvi ricorso?
Perché significherebbe chiedere che il nostro ordinamento capovolga i suoi valori di riferimento, declassando la vita umana e la dignità della persona a favore della volontà individuale e dell’arbitrio. Perderemmo un punto di riferimento cardinale: l’ordinamento – pena la sua incoerenza – dovrebbe allora legalizzare tutte le forme di autolesionismo della persona e della sua dignità, dall’utilizzo di droghe, alla prostituzione, al lavoro usurante, fino al non uso di casco o cinture di sicurezza. Al contrario, proprio l’attenzione che il diritto riserva a questi fenomeni, la dicono lunga di come sia radicato nel nostro ordinamento il primato della vita umana e della dignità della persona rispetto alla libera volontà individuale. Del tutto diverso è, ovviamente, il caso dell’accanimento terapeutico, situazione contraria proprio alla dignità della persona.
10.
Nella mia vita vorrei essere libero di scegliere sempre ciò che è bene per me, e a maggior ragione nei momenti più importanti. Perché non si può approvare una legge che mi lasci libero di decidere, se lo desidero, il momento della mia morte?
Perché, come detto, la legge non può essere il 'braccio armato' di volontà individuali che cozzano contro i beni primari del nostro ordinamento costituzionale a cominciare dalla vita e dalla dignità della persona. Se si operasse questo ribaltamento, rischieremmo l’anarchia dei valori con la conseguenza di rendere i deboli ancora più indifesi e i malati ancora più fragili.
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