Farmacisti, ecco perché possono obiettare - aborto - Il Cnb riconosce che è un operatore sanitario e può rifiutare farmaci che eliminano l’embrione - DA MILANO ENRICO NEGROTTI, Avvenire, 19 marzo 2011
S i dibatte tra il diritto all’obiezione di coscienza – generalmente riconosciuto – per il farmacista e il diritto della donna a ottenere la prescrizione della pillola del giorno dopo il parere espresso il mese scorso dal Comitato nazionale per la bioetica (Cnb), e ora reso noto per intero. Un parere che costituisce un passo avanti importante verso il riconoscimento del diritto del farmacista, in quanto operatore sanitario, a non compiere atti che lo pongano in contrasto con i propri convincimenti scientifici ed etici. Divergono però in maniera più ampia le posizioni dei componenti del Cnb riguardo all’opportunità e alle modalità di regolare per legge questo diritto all’obiezione.
Il parere del Cnb («Nota in merito alla obiezione di coscienza del farmacista alla vendita di contraccettivi d’emergenza») ha il merito di stabilire in maniera inequivocabile che il farmacista è un operatore sanitario in base alla normativa vigente, a partire dal regio decreto del 1938 su professioni e arti sanitarie per finire con la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (833/1978). È stato il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti (Fofi), Andrea Mandelli, a sottolineare il ruolo indiscutibilmente sanitario del farmacista. Da questa premessa – osserva il documento approvato (25 favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari) – derivano «decise implicazioni sulla possibilità giuridica che, in analogia a quanto avviene per altre figure professionali sanitarie (legge 194/1978, legge 40/2004) venga necessariamente riconosciuta anche a questa categoria professionale il diritto all’obiezione ». Questo passaggio però non esaurisce la questione. Infatti un gruppo di 15 componenti del Cnb ritiene che «si possa estendere al farmacista il diritto all’obiezione di coscienza relativamente alla vendita dei cosiddetti contraccettivi d’emergenza». Un altro gruppo, di 9 persone, pur d’accordo con la «assoluta correttezza deontologica ed etica del farmacista che invochi la clausola di coscienza», ritiene complesso l’eventuale «riconoscimento legislativo» di questo diritto. Sia perché «non si può assimilare la figura del farmacista a quella del medico», sia perché dovrebbe essere preliminarmente garantita «con assoluta certezza» che alla donna venga consegnato il farmaco prescritto dal medico (un membro del Cnb lo ritiene prioritario rispetto al diritto all’obiezione). Il Cnb conclude pertanto invitando il legislatore – in un’eventuale legge – a prevedere gli strumenti necessari perché sia rispettato il diritto della donna a ottenere il farmaco richiesto.
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