sabato 19 marzo 2011

Farmacisti, ecco perché possono obiettare - aborto - Il Cnb riconosce che è un operatore sanitario e può rifiutare farmaci che eliminano l’embrione - DA MILANO ENRICO NEGROTTI, Avvenire, 19 marzo 2011

S i dibatte tra il diritto all’obie­zione di coscienza – general­mente riconosciuto – per il farmacista e il diritto della donna a ottenere la prescrizione della pil­lola del giorno dopo il parere e­spresso il mese scorso dal Comi­tato nazionale per la bioetica (Cnb), e ora reso noto per intero. Un parere che costituisce un pas­so avanti importante verso il rico­noscimento del diritto del farma­cista, in quanto operatore sanita­rio, a non compiere atti che lo pon­gano in contrasto con i propri con­vincimenti scientifici ed etici. Di­vergono però in maniera più am­pia le posizioni dei componenti del Cnb riguardo all’opportunità e alle modalità di regolare per leg­ge questo diritto all’obiezione.

Il parere del Cnb («Nota in merito alla obiezione di coscienza del far­macista alla vendita di contrac­cettivi d’emergenza») ha il merito di stabilire in maniera inequivo­cabile che il farmacista è un ope­ratore sanitario in base alla nor­mativa vigente, a partire dal regio decreto del 1938 su professioni e arti sanitarie per finire con la leg­ge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (833/1978). È stato il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti (Fofi), Andrea Mandelli, a sottolineare il ruolo in­discutibilmente sanitario del far­macista. Da questa premessa – os­serva il documento approvato (25 favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari) – derivano «decise implicazioni sulla possibilità giuridica che, in analogia a quanto avviene per al­tre figure professionali sanitarie (legge 194/1978, legge 40/2004) venga necessariamente ricono­sciuta anche a questa categoria professionale il diritto all’obiezio­ne ». Questo passaggio però non esau­risce la questione. Infatti un grup­po di 15 componenti del Cnb ri­tiene che «si possa estendere al far­macista il diritto all’obiezione di coscienza relativamente alla ven­dita dei cosiddetti contraccettivi d’emergenza». Un altro gruppo, di 9 persone, pur d’accordo con la «assoluta correttezza deontologi­ca ed etica del farmacista che in­vochi la clausola di coscienza», ri­tiene complesso l’eventuale «rico­noscimento legislativo» di questo diritto. Sia perché «non si può as­similare la figura del farmacista a quella del medico», sia perché do­vrebbe essere preliminarmente garantita «con assoluta certezza» che alla donna venga consegnato il farmaco prescritto dal medico (un membro del Cnb lo ritiene prioritario rispetto al diritto all’o­biezione). Il Cnb conclude per­tanto invitando il legislatore – in un’eventuale legge – a prevedere gli strumenti necessari perché sia rispettato il diritto della donna a ottenere il farmaco richiesto.

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