mercoledì 20 aprile 2011

A COSA SERVE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO? di Giacomo Rocchi da http://www.comitatoveritaevita.it/

Il caso:
Poco tempo fa ha fatto scalpore un decreto del Giudice tutelare di Firenze che ha autorizzato l’amministratore di sostegno di una persona attualmente capace di intendere e di volere di rifiutare terapie e cure quando l’assistito si troverà in condizione di incapacità.
Si è detto: i Giudici si arrogano un potere che la legge non dà loro! La legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento risolverà anche questa questione!
Cosa succederà con la nuova legge?
L’amministratore di sostegno cui è attribuita la rappresentanza dell’assistito in ordine alle situazioni di carattere sanitario potrà rifiutare tutte le terapie e cure (allo stesso modo del tutore o dei genitori del figlio minore): il suo rifiuto sarà efficace, anche se porterà a morte l’assistito.
Motivazione giuridica.
Il potere dell’amministratore di sostegno è previsto (con gli stessi poteri del tutore) dall’articolo 2 comma 6 del progetto di legge.
Perché tanto scandalo per quanto deciso a Firenze? Forse per nascondere che la legge autorizza esattamente la stessa cosa?
Comitato Verità e Vita

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