mercoledì 2 marzo 2011

I contenuti del testo - Per la Dat platea “allargata” Ma sostegni vitali intoccabili, di Ilaria Nava, Avvenire, 2 marzo 2011

Si occupano di 'Disposizioni in materia di alleanza te­rapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento' sia il disegno di legge ap­provato al Senato nel marzo 2009 (testo Calabrò) sia quello attualmente in via di approvazione alla Camera. Eccone i contenuti e le diversità.

Cos’è la Dat. Si definisce 'Dichiarazione anticipata' un do­cumento in cui «il dichiarante esprime il proprio orienta­mento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’e­ventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere». Al comma 3 si specifica che nella Dat «può an­che essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad o­gni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale». Nel ddl Calabrò la parola 'anche' non era presente, essendo stata aggiunta alla Camera, lasciando sottintendere un amplia­mento del contenuto della Dat. Il testo Di Virgilio ha ag­giunto che «eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi pre­visti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

Soggetti per cui vale la Dat. Il testo approvato al Senato af­fermava che «la dichiarazione anticipata di trattamento as­sume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conse­guenze », mentre nella versione della Camera la Dat «assu­me rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell’incapacità permanente di comprendere le infor­mazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguen­ze ». Nel passaggio alla Camera c’è stato, quindi, un amplia­mento della platea dei soggetti per cui la Dat assume rilie­vo, non riguardando solo i soggetti in stato vegetativo ma tut­ti coloro si trovino nell’incapacità permanente di intende­re e di volere.

Alimentazione e idratazione. In entrambi i testi è previsto che questi sostegni vitali non possano essere interrotti con una decisione anticipata. Il ddl Calabrò affermava che «nel­le diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono for­nirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologi­camente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita», mentre il testo della Camera prevede che «nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali ne­cessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo».

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