I contenuti del testo - Per la Dat platea “allargata” Ma sostegni vitali intoccabili, di Ilaria Nava, Avvenire, 2 marzo 2011
Si occupano di 'Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento' sia il disegno di legge approvato al Senato nel marzo 2009 (testo Calabrò) sia quello attualmente in via di approvazione alla Camera. Eccone i contenuti e le diversità.
Cos’è la Dat. Si definisce 'Dichiarazione anticipata' un documento in cui «il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere». Al comma 3 si specifica che nella Dat «può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale». Nel ddl Calabrò la parola 'anche' non era presente, essendo stata aggiunta alla Camera, lasciando sottintendere un ampliamento del contenuto della Dat. Il testo Di Virgilio ha aggiunto che «eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».
Soggetti per cui vale la Dat. Il testo approvato al Senato affermava che «la dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze », mentre nella versione della Camera la Dat «assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze ». Nel passaggio alla Camera c’è stato, quindi, un ampliamento della platea dei soggetti per cui la Dat assume rilievo, non riguardando solo i soggetti in stato vegetativo ma tutti coloro si trovino nell’incapacità permanente di intendere e di volere.
Alimentazione e idratazione. In entrambi i testi è previsto che questi sostegni vitali non possano essere interrotti con una decisione anticipata. Il ddl Calabrò affermava che «nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita», mentre il testo della Camera prevede che «nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo».
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