martedì 1 marzo 2011

Avvenire.it, 1 marzo 2011 - LA SCHEDA - Così si dà valore all’alleanza terapeutica di Ilaria Nava

Alleanza terapeutica e consenso informato: la proposta di legge sulle «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazione anticipate di trattamento» riconosce la vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, vieta ogni forma di eutanasia e di accanimento terapeutico e prescrive l’obbligo per il medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica. Ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato, che dev’essere esplicito e attuale. È preceduto dalla corretta informazione su diagnosi, prognosi, natura, scopo, benefici e rischi del trattamento sanitario, nonché sulle possibili alternative terapeutiche e può essere revocato in qualsiasi momento. Se il soggetto è interdetto o inabilitato, la decisione del tutore, del curatore o dell’amministratore di sostegno riguardano anche i contenuti che possono essere espressi attraverso una dichiarazione anticipata. Il consenso informato non è richiesto quando una persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

Dichiarazione anticipata di trattamento: per le decisioni che riguardano il futuro, e che quindi non hanno il requisito dell’attualità previsto per il consenso informato, è possibile esprimere «il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere». Sottoscrivere una Dat, che ha valore per 5 anni dalla redazione, non è obbligatorio. In questo documento «può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale». Non possono essere inserite indicazioni che integrino la fattispecie dell’omicidio del consenziente, né del suicidio assistito.

Medico e fiduciario: le volontà espresse nelle Dat sono prese in considerazione dal medico che annota nella cartella i motivi per cui ritiene di seguirle o meno. Nelle Dat il soggetto può nominare un fiduciario che diventa l’unico soggetto autorizzato a interagire con il medico in relazione ai contenuti delle Dat e che si «impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata». In caso di controversia tra il medico e il fiduciario, la questione viene sottoposta a un collegio medico la cui decisione è vincolante per il medico, che però può rifiutarsi di porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

Idratazione e alimentazione: nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, a eccezione del caso in cui risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Il loro rifiuto non può essere espresso attraverso una dichiarazione anticipata.

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