LEGGE 194/ Mirabelli: per la Corte costituzionale il diritto all’aborto
non esiste - INT. Cesare Mirabelli, giovedì 21 giugno 2012, http://www.ilsussidiario.net
Un magistrato di Spoleto ha
chiesto alla Consulta di valutare se la legge 194 sull’aborto sia conforme
all’articolo 2 della Costituzione, secondo cui “la Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”, e all’articolo 32, in cui si afferma
che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana”. La Corte costituzionale si è pronunciata ieri affermando
che è “manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4 della legge n. 194 sull’aborto, sollevata dal Giudice Tutelare del
Tribunale di Spoleto”. Come sottolinea Cesare Mirabelli, professore di Diritto
costituzionale all’Università Lateranense, “il giudizio della Consulta riguarda
la modalità in cui è stata sollevata la questione, e non i contenuti di
quest’ultima. Nelle sue sentenze passate la Corte costituzionale ha sempre
affermato che non esiste alcun diritto all’aborto e che vanno tutelati anche i
diritti dell’embrione e non solo quelli della madre”.
Professor Mirabelli, può spiegare
perché la Consulta ha valutato inammissibile il ricorso contro la legge 194?
Quella della Corte costituzionale
è una decisione processuale che rispecchia in qualche modo l’indirizzo delle
sue precedenti sentenze: la questione è ritenuta non ammissibile nel
procedimento in cui è stata sollevata. Nei casi come quello di Spoleto, in cui
il giudice tutelare è chiamato ad autorizzare la minore quando per giustificati
motivi non possono essere sentiti i genitori, il magistrato non partecipa della
cosiddetta “volontà abortiva”.
Che cosa vuole dire?
Al giudice non spetta decidere
sull’aborto in quanto tale, ma soltanto sulla consapevolezza e maturità da
parte della minore che vuole abortire.
E dunque?
Nel sistema italiano il giudizio
di legittimità costituzionale è incidentale. Deve nascere cioè da un processo e
la decisione deve essere rilevante per il procedimento stesso. Il giudice
tutelare di Spoleto non doveva decidere sull’aborto, ma soltanto sulla maturità
della madre, e quindi la domanda posta alla Corte costituzionale non era
pertinente al procedimento da cui era nata. Il giudice tutelare quindi non
poteva sollevare una questione di legittimità costituzionale sulla legge 194.
Ma come possono convivere il
rispetto della persona umana sancito dalla Costituzione con la legge
sull’aborto?
Con la sentenza di ieri, la
Consulta non sta affermando che l’aborto sia compatibile con la Costituzione.
Dice semplicemente che la questione posta dal giudice di Spoleto è infondata, e
quindi non la esamina nemmeno. Nel merito della questione il magistrato ha
sollevato dei dubbi di costituzionalità certamente di rilievo. Fa infatti
riferimento all’orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che nel
novembre 2011, ha ritenuto che sia da assicurare una protezione dell’embrione.
Ciò è avvenuto in una materia diversa che riguardava il trattamento degli
embrioni, la loro sperimentazione e brevettabilità, ma è importante
sottolineare che nel merito la questione relativa ai dubbi di costituzionalità
resta aperta.
Quindi la legge 194 potrebbe
essere incostituzionale?
Il problema aperto è quale sia la
tutela da assicurare all’embrione. Le precedenti sentenze della Consulta hanno
sempre ritenuto che vada protetta e considerata anche la posizione
dell’embrione. Bisogna però vedere quale dei due diritti finisca per prevalere
nei casi in cui si debba scegliere tra evitare un danno per la salute della
donna e salvare la vita all’embrione. E’ sempre escluso però che l’aborto possa
essere un diritto, perché non esiste un diritto all’aborto, anche nella giurisprudenza
della Corte costituzionale.
A chi tocca sollevare i dubbi di
costituzionalità senza che siano giudicati inammissibili sul piano formale?
E’ difficile stabilirlo in
anticipo. Il dato certo è che però, se anche si riuscisse a trovare il modo adatto
per farlo, la Corte costituzionale probabilmente percorrerebbe una via di
bilanciamento tra i diversi diritti previsti dalla Costituzione.
Può fare un esempio?
Nel momento in cui vi fosse un
pericolo grave per la salute della donna, evitabile solo con l’aborto,
occorrerebbe trovare un equilibrio tra i diritti della madre e quelli del
nascituro. Non mi azzardo a definire quale soluzione potrebbe essere trovata, è
però una questione aperta ed è molto difficile capire in che modo possa essere
risolta. La stessa legge sull’interruzione volontaria della gravidanza, sia
pure in una formula che può apparire solo di premessa, pone come principio la
salvaguardia della vita del concepito. Poi nella realtà contraddice questa
stessa premessa, ma resta il fatto che si tratta di un principio tuttora
riconosciuto dalla legislazione vigente.
(Pietro Vernizzi)
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