giovedì 5 aprile 2012


IL CASO/ La Corte di Strasburgo "smentisce" l'Italia e boccia le adozioni gay di Monica Ravasi, giovedì 5 aprile 2012, http://www.ilsussidiario.net

Mentre in Italia si sta accendendo il dibattito, anche politico, sulla possibilità di riconoscere il matrimonio omosessuale, sulla scorta della sentenza della Cassazione 8184 del  15 marzo 2012 che ha inteso recepire in motivazione alcuni principi - a suo dire - provenienti dalla Corte di Strasburgo,  è bene evidenziare anche altri segnali provenienti dall’Europa.
Il 15 marzo 2012, infatti, lo stesso giorno di pubblicazione della discussa sentenza della Cassazione italiana,  la Corte di Strasburgo ha adottato una interessante decisione – significativamente ignorata dalla gran parte dei media italiani - escludendo la natura discriminatoria dell’ordinamento dello Stato francese in punto accesso all’adozione.
La Corte europea ha respinto il ricorso di due donne omosessuali che accusavano la Francia di aver violato l’articolo 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, in materia di rispetto della vita privata e familiare, e dell’articolo 14 della stessa Convenzione, che vieta ogni forma di discriminazione, anche con riguardo all’orientamento sessuale.
Il caso di cui la Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo è stata investita riguardava due signore conviventi da lungo tempo. Dopo la nascita di una bambina mediante il ricorso, da parte di una delle donne, alla procreazione assistita in Belgio, ove è consentito il ricorso al donatore anonimo, l’altra donna aveva chiesto di adottare la bambina anche in ragione dell’unione registrata tra le due sin dal 2002 (PACS). A seguito del diniego delle Autorità francesi le due signore avevano deciso di rivolgersi alla Corte europea.
La Corte ha evidenziato come in Francia l’adozione da parte del coniuge del figlio avuto all’altro coniuge, genitore naturale, fosse riservato solo alle coppie unite da matrimonio. Negli altri casi, quali i PACS, l’adozione particolare non poteva essere concessa se non  previa declaratoria di decadenza della potestà genitoriale.
La Corte di Strasburgo ha ritenuto che, quindi, non sussisteva alcuna discriminazione fondata sull’orientamento sessuale delle richiedenti, dal momento che in Francia  anche alle coppie eterosessuali  non veniva concessa tale particolare forma di adozione, avente per presupposto, invece, il rapporto di coniugio.
Perché il caso è interessante?
La Corte di Giustizia Europea, nell’ambito dell’interpretazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e delle Libertà Fondamentali, in tema di discriminazione e rispetto della vita privata e famigliare, ha stabilito che “il divieto di consentire l’adozione ad una coppia dello stesso sesso non è contrario alla Convenzione europea”.
In primis la valutazione che la Corte EDU dà del divieto di fecondazione eterologa per le coppie omosessuali si riferisce alla legislazione francese che stabilisce come requisito essenziale per poter accedere alla fecondazione eterologa il fatto che la coppia sia formata da un uomo e una donna. Tale principio deriva dal fatto che la legislazione francese attribuisce alla fecondazione eterologa il ruolo di cura contro l’infertilità delle coppie (per le coppie omosessuali, invece, l’impossibilità procreativa deriva dalla natura stessa dei soggetti).
La corte pronunciandosi ha ribadito un principio fondamentale, stabilendo che gli Stati membri hanno ampi margini di discrezionalità (c.d. margine di apprezzamento) nel definire i contenuti della vita familiare delle coppie gay e di quelle sposate, e che pertanto non esiste un diritto a che lo status giuridico basato su un accordo di convivenza sia sovrapponibile a quello del matrimonio. Inoltre ha ricordato che gli Stati aderenti alla Convenzione sono liberi di definire cosa sia il matrimonio e, ancor più, mantengono la loro piena autonomia e sovranità nel prevedere che il matrimonio sia il vincolo che unisce solamente coppie eterosessuali. Gli Stati sono altresì liberi di prevedere diritti differenti tra coppie sposate e coppie dello stesso sesso che non possono contrarre matrimonio, senza che ciò comporti discriminazione alcuna né violazione del rispetto della vita privata.
Nel decidere i giudici di Strasburgo non hanno ignorato le differenze esistenti tra i Paesi che hanno ratificato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (basti pensare che dei 47 Paesi aderenti alla Convenzione solo 6 riconoscono il matrimonio tra omosessuali; altri paesi hanno optato per forme diverse di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso), e proprio a partire dalle differenze esistenti hanno ritenuto di escludere l’esistenza di un obbligo per i Paesi aderenti di prevedere diritti per coppie dello stesso sesso analoghi a quelli delle coppie sposate.
Del resto, già nel caso austriaco Schalk e Kopf  la Corte EDU aveva ribadito che il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali radicate che possono differire molto da una società all’altra. E, perciò, l’opinione delle autorità nazionali va rispettata in quanto esse, essendo più vicine al substrato sociale, sono certamente in grado di valutare e rispondere alle esigenze della società stessa. In tale occasione Strasburgo aveva avuto anche occasione di precisare che l’Art. 12, che riconosce il diritto al matrimonio, si riferisce a persone di sesso diverso.
Ancora una volta, quindi, la Corte si è dimostrata realista nel rifiutare di attribuire lo stigma discriminatorio alla scelta di un popolo che, pur comportando la limitazione di “diritti” pretesi da minoranze sociali, si fonda su “ragioni di particolare serietà”: touchè!


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