LEGGE 40/ Dopo Strasburgo, la Consulta è "costretta" a
entrare nel merito - INT. Marco Olivetti, giovedì 10 novembre 2011, http://www.ilsussidiario.net
Uno stato che vieti alla coppie
sterili – come prevede la nostra legge 40 - di ricorrere alla fecondazione in
vitro, non commette alcuna violazione della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo. A stabilirlo è stata la Grande Camera della Corte di Strasburgo (dei
Diritti dell’uomo, appunto); che ha ribaltato una sentenza emessa 19 mesi or
sono dall’altra delle due Camere della Corte. Oggetto della decisione, il
ricorso di due coppie austriache che, nel 2000, si erano rivolte a Strasburgo
sostenendo che la propria legge nazionale ledesse il loro diritto a formare una
famiglia e che le discriminasse rispetto alle altre coppie. Come agirà, adesso,
la nostra Consulta? Secondo Marco Olivetti, professore di Diritto
costituzionale dell’Università di Foggia interpellato da ilSussidiario.net,
«con ogni probabilità, deciderà sulla questione entrando nel merito».
I supremi giudici dovranno
esprimersi in seguito alla richiesta dei tribunali civili di Firenze e Catania
(mentre quella del tribunale di Milano attende di essere recepita) di
sentenziare in merito al ricorso di due coppie sterili che vorrebbero
utilizzare, per avere un bambino, il materiale genetico di un donatore esterno.
«Se la corte europea avesse confermato la sentenza della Camera che si era
espressa in prima istanza – spiega Olivetti -, la Consulta italiana avrebbe
trovato sulla propria strada un percorso fortemente indirizzato verso la dichiarazione
di incostituzionalità delle norme che vietano l’eterologa nel nostro
ordinamento; in tal caso, invece, tale situazione non è obbligata».
Ragionando sul contenuto della
sentenza, aggiunge: «afferma, in sostanza, che la legge austriaca, in effetti,
pone delle limitazioni alla vita privata familiare; dice, altresì, che gli
Stati membri godono di un ampio margine d’apprezzamento sul modo in cui
contemperare il diritto alla vita familiare privata e altre esigenze. Ovvero:
possono, secondo i propri ordinamenti, bilanciare li valore della vita privata
familiare e la tutela del nascituro che sta dietro il divieto di fecondazione
eterologa». Significa, in pratica, che «non vi è alcun diritto sancito dalla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo da cui si possa desumere la necessità
di dichiarare il divieto contenuto nella legge italiana incostituzionale per
violazione indiretta dell’articolo 117 comma 1 della Costituzione».
A questo punto, andrà chiarito se
il divieto sia incostituzionale per il nostro ordinamento interno.
«Personalmente – conclude - dubito che la precedente giurisprudenza offrirà
alla Corte argomenti sufficienti per giungere ad una dichiarazione di
incostituzionalità».
(Paolo Nessi)
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